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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 25966/2026

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del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura incalce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], quale custode giudiziario nominato nellaprocedura esecutiva N. 185/2016 R.G.E. dinanzi al Tribunale diGrosseto, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniNicolò Antichi come da procura in calce al controricorso, domicilio digitalecome in atti- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026ALBERTI GIANFRANCO e [OSCURATO:PERSONA]- intimati –avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze Sezione specializzataagraria n. 1099/2023 pubblicata il 29.5.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 24.6.2026dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ex art. 11 d.lgs. n. 150/2011, la società sempliceagricola [OSCURATO:PERSONA], Marco, Antonella e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, “lasocietà”) adì il Tribunale di Grosseto, Sezione specializzata agraria, esponendodi essere affittuaria dei terreni siti in Manciano (GR), località II Stellata-LaGora, di proprietà di Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA], in ragione del contratto diaffitto agrario stipulato e registrato in data 16.4.1987, della durata di quindicianni rinnovabili; che in data 3.10.2008 [OSCURATO:PERSONA], AnnaPoniatowska e [OSCURATO:PERSONA] avevano ottenuto dal Tribunalemaremmano il sequestro conservativo dei suddetti beni, trascritto il14.10.2008; che il sequestro si era convertito in pignoramento, ai sensi degliartt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., a seguito della sentenza n. 480/2016del 15.6.2016, emessa dal Tribunale di Grosseto; che la procedura esecutivaera stata iscritta a ruolo in data 1.8.2016 e trascritta il 5.8.2016; che frattantoil rapporto di affitto (sia ai sensi dell’art. 4 della legge n. 203/1982, sia dell’art.3 del contratto) si era tacitamente rinnovato - in assenza di disdetta entro unanno dalla naturale scadenza - una prima volta a far data dal 16.4.2002 (perNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026mancata disdetta entro il 16.4.2001) ed una seconda volta a far data dal16.4.2017 (per mancata disdetta entro il 16.4.2016); che, in tale ultimaoccasione, il rinnovo tacito si era perfezionato al momento della mancatadisdetta in data 16.4.2016 e quindi anteriormente al pignoramento dei dettibeni trascritto il 5.8.2016 e al deposito della sentenza in ragione della quale ilpreesistente sequestro conservativo si era convertito in pignoramento; checiononostante, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Grosseto, conprovvedimenti del 24.1.2019 e del 20.2.2019, aveva ordinato al custodegiudiziario e professionista delegato, avv. [OSCURATO:PERSONA], di procedere allaliquidazione del compendio, onerandola di dar atto nell’avviso della venditadell’inopponibilità del suddetto contratto di affitto agrario.

Pertanto, sulpresupposto per cui essa società, in quanto titolare di un mero dirittopersonale di godimento, non era abilitata a proporre opposizione di terzoall’esecuzione ex art. 619 c.p.c., né tantomeno opposizione agli atti esecutiviex art. 617 c.p.c., non essendo parte della procedura esecutiva (nella quale,peraltro, erano intervenuti la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. edEquitalia), chiese all’adito Tribunale – evocando in giudizio il custodegiudiziario, avv. [OSCURATO:PERSONA] - di dichiarare l'opponibilità alla proceduraesecutiva del contratto di affitto agrario del 16.4.1987, nonché dichiarare, neiconfronti della stessa procedura e di ogni altro interessato (compresol’eventuale aggiudicatario), che essa società semplice era legittima detentricein forza di contratto di affitto agrario rinnovatosi ex lege e per previsioneN. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24795/2023Numero sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026contrattuale fino al 16.4.2032 (o alla data ritenuta di giustizia) degli immobilioggetto di esecuzione forzata, con vittoria di spese.Si costituì il custode giudiziario, avv. [OSCURATO:PERSONA], contestando leavverse domande e chiedendone il rigetto.

Non si costituirono, invece, gliesecutati Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA], che vennero dichiarati contumaci.Istruita la causa, il Tribunale di Grosseto, Sezione specializzata agraria, rigettòla domanda con sentenza n. 363/2022 del 18.6.2022, ritenendol’inopponibilità del contratto di affitto alla procedura esecutiva.La società propose quindi gravame, cui resistette l’avv. [OSCURATO:PERSONA] n.q., mentregli esecutati rimasero contumaci anche nel grado d’appello.

Quindi, la Corted’appello di Firenze, Sezione specializzata agraria, con sentenza del29.5.2023, rigettò il gravame, osservando – per quanto qui interessa - chel’art. 41 della legge n. 203/1982 (a mente del quale “I contratti agrariultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sonovalidi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi”), benché successivo all’entratain vigore del codice civile, non prevale rispetto a quanto statuito dall’art. 2923,comma 2, c.c., nella parte in cui stabilisce che le locazioni immobiliarieccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente alpignoramento non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di unnovennio dall'inizio della locazione, ferma la indiscussa applicabilità delladisposizione codicistica anche ai contratti di affitto agrario; che pertanto leparti avrebbero potuto avvalersi di tale opponibilità solo fino al 16.4.1996(ossia, un novennio dall’inizio del rapporto, nel 1987), come pure ritenuto dalNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026Tribunale; che, d’altra parte, la concessione in affitto di un terreno agricolocostituisce normalmente un atto di natura pregiudizievole per il sequestranteai sensi dell’art. 2906 c.c., spettando semmai a chi affermi il contrario darnedimostrazione, ciò che nella specie non era avvenuto.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la società semplice agricolaAlberti Gianfranco, Marco, Antonella e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi,cui resiste con controricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale custodegiudiziario dei beni pignorati, mentre Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA] non hannosvolto difese.

Fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], le parti costituitehanno depositato memoria, ma la causa è stata rinviata a nuovo ruolo perindisponibilità del Consigliere relatore.

Fissata l’odierna adunanza camerale,la controricorrente ha depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato ildeposito della ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si denuncia “violazione ed erronea interpretazioneed applicazione degli articoli 1321, 2923 c.c., 15 preleggi, 4 e 41 l. nr.203/1982 … si censura la decisione di appello per non aver riconosciuto laopponibilità della rinnovazione tacita del contratto di affitto agrario neiconfronti della massa dei creditori della esecuzione immobiliare gravante suibeni affittati a decorrere dall’inizio del rinnovo”.

Si sostiene che, poiché larinnovazione tacita del contratto di affitto agrario costituisce un nuovo edistinto negozio giuridico, rispetto a quello precedente, anche ad ammettere– come pure ha fatto la Corte toscana – che il contratto, in quanto nonNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026trascritto, ma di data certa, fosse opponibile nei limiti di un novennio dall’iniziodella locazione (come appunto previsto dall’art. 2923, comma 2, c.c.), ilnovennio non poteva che conteggiarsi dalla data del 16.4.2017, con laconseguenza che esso avrebbe dovuto considerarsi opponibile alla procedurafino alla data del 16.4.2026.1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la “violazione ed erroneainterpretazione degli articoli 2906, 2913, 1615, 2923, 2697 c.c , 676, 679,559, 560 c.p.c. … si censura la decisione di appello per aver fatto rientrare nelnovero delle alienazioni ed altri atti in pregiudizio dei creditori di cui all’art2906 c.c. il contratto di affitto agrario rinnovatosi in corso di sequestroconservativo”.

Si contesta la decisione d’appello laddove s’è ritenuto che, nellanozione di “altri atti” compiuti dal sequestrato e inopponibili al sequestranteai sensi dell’art. 2906 c.c. possa rientrare anche l’affitto agrario, tuttavia privodi effetti dispositivi in senso stretto, dando esso soltanto luogo ad un rapportoobbligatorio di carattere personale; inoltre, la Corte toscana non avrebbeconsiderato che l’affitto, ai sensi dell’art. 1615 c.c., obbliga l’affittuario atenere la res che ne è oggetto in piena conformità alla sua destinazione, sicchénon può affermarsi lapidariamente che un compendio libero abbia maggioreappetibilità di uno occupato; ancora, la Corte avrebbe contraddittoriamenterapportato il pregiudizio alla scadenza del quindicennio successivo al rinnovo(quindi, al 2032), benché avesse prima ritenuto l’opponibilità novennale;infine, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che l’eventuale inefficaciadell’affitto agrario opera solo nei confronti del creditore sequestrante, sicchéNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026sarebbe spettato al custode – quale rappresentante della massa dei creditoridiversi dal primo – dimostrare la ricaduta negativa, in termini di incapienza, acausa del diminuito valore dei beni conseguente alla rinnovazione delcontratto, ma la relativa prova non era stata offerta.2.1 – Preliminarmente, va rilevato che il ricorso è stato notificato, a mezzoPEC, a [OSCURATO:PERSONA], e a mezzo del servizio postale a [OSCURATO:PERSONA], maper quest’ultimo non è stata depositata la cartolina di ricevimento, sicché nonrisulta dimostrata la ritualità della relativa notifica.Tuttavia, non occorre ordinare il deposito della cartolina (o, eventualmente,la rinnovazione della notifica stessa), perché [OSCURATO:PERSONA] è il legalerappresentante della società ricorrente e dunque è certamente a conoscenzadell’iniziativa giudiziaria che occupa (v., in situazione sostanzialmenteanaloga, Cass. n. 3092/2025).

La rinnovazione, dunque, si risolverebbe in unformalismo sostanzialmente inutile.2.2.1 – Ciò posto, non mette conto esaminare i motivi di ricorso – recantiquestioni di rilevante importanza nomofilattica, in quanto afferenti anche aprofili mai finora affrontati da questa Corte – in quanto occorre rilevared’ufficio l’originaria inammissibilità della domanda proposta dalla società.Tanto a prescindere dal pur sussistente deficit di autosufficienza del ricorso,in quanto la ricorrente non precisa alcunché circa gli esiti della proceduraesecutiva in parola successivi ai provvedimenti del giudice dell’esecuzionemaremmano del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 20.2.2019: e dunque, non è noto a questaCorte se essa ricorrente abbia rilasciato o meno i fondi agricoli, se sia statoNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026emesso o meno un ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., se la dispostavendita abbia avuto un seguito e addirittura se la procedura stessa sia ancorapendente (ciò, per vero, può forse desumersi dalla perdurante resistenza ingiudizio del custode giudiziario).2.2.2 – La società ricorrente, come precisato in atti, ha proposto la spiegataazione sul presupposto che essa non potesse proporre né l’opposizione ex art.619 c.p.c., né - in quanto estranea all’esecuzione forzata in discorso -l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro i provvedimenti delgiudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 20.2.2019 (docc. 13 e 14 ric.te),con cui s’era ordinato al delegato di procedere alla vendita, dando atto delfatto che i beni pignorati dovevano intendersi come “giuridicamente liberi”.Per tale ragione, ritenendosi lesa nella propria posizione sostanziale dilegittima detentrice dei fondi pignorati fino al 16.4.2032 (o alla data ritenutadi giustizia), ha convenuto in giudizio il custode giudiziario della proceduraesecutiva, chiedendo pronunciarsi la relativa declaratoria, da opporre allaprocedura stessa, ai creditori e ai terzi in genere, compresi gli eventualiaggiudicatari (v. supra, in parte espositiva).2.2.3 – L’iniziativa processuale che occupa investe temi di portata generaleed in particolare quello della legittimazione passiva del custode giudiziario deibeni pignorati.Ritiene la Corte che l’esame della questione possa procedere richiamando lapiù recente giurisprudenza di questa stessa Sezione (Cass. n. 22105/2025;Cass. n. 5330/2026), che peraltro esclude che il custode giudiziario dei beniNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026pignorati sia il gestore di un patrimonio separato; più in dettaglio, il custodegiudiziario, come precisa la citata ordinanza n. 5330/2026, “a) non è unrappresentante legale generale o un sostituto universale del debitore, il qualenon perde per effetto del pignoramento la propria capacità giuridica o di agire;b) non è un mandatario né un procuratore, né un sostituto processuale deicreditori, i quali hanno interessi che potrebbero essere coincidenti con quellidell’ausiliario ma che non necessariamente lo sono (la precipua finalità dellacustodia – che non ha crediti nei confronti dell’esecutato – è quella di garantireuna proficua amministrazione del bene nel corso della procedura e di favorirela sua migliore liquidazione); c) non deriva i propri poteri processualidall’aggiudicatario o dall’acquirente (i quali non rivestono il ruolo di parti delprocesso esecutivo e, comunque, potrebbero non essere ancora identificabili);d) non è titolare di un diritto reale sugli immobili pignorati e non esercitaun’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale suibeni staggiti o sequestrati; e) è invece il rappresentante di un ufficio, il titolaredi un munus publicum avente ad oggetto la gestione (in senso ampio) delcompendio dei beni pignorati, provvisoriamente sottratto a chi ne aveva ladisponibilità in attesa della definizione della procedura espropriativa, la qualeha il suo naturale esito nel trasferimento della proprietà all’aggiudicatario”.Questo spiega, quindi, la ragione per cui “la legittimazione – processuale esostanziale – del custode è il naturale (e obbligato) riflesso del suo ruoloistituzionale di ausiliario di giustizia ed è strettamente collegata (e limitata)agli eterogenei compiti che gli sono attribuiti …; - in altre parole, dettaNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026legittimazione non deriva né da una posizione di rappresentanza di una delleparti (non foss’altro perché il custode è chiamato a svolgere la sua attivitàagendo in nome proprio, il che è incompatibile con la posizione dirappresentante), né di sostituzione processuale delle stesse ex art. 81 c.p.c.(schema che non si presta allo scopo, sia per la mancanza di una disposizioneche espressamente legittimi il custode ad esercitare in nome proprio un dirittoaltrui, sia per la difficoltà di individuare un soggetto sostituito); - le azioniesperite dal custode giudiziario (o nei suoi confronti) sono direttamenteriferibili al compendio pignorato (immobile e, ex art. 2912 c.c., frutti,pertinenze ed accessori) …” (così, ancora, Cass. n. 5330/2026).In buona sostanza, la legittimazione passiva del custode giudiziario, rispettoalle azioni spiegate nei suoi confronti, si giustifica in ragione delle iniziativegiudiziarie che possano coinvolgere il compendio pignorato, ma in grado diinterferire concretamente con la sua liquidazione (o con le sue modalità) e,dunque, con il processo esecutivo, non certo di quelle che si prefiggono il meroscopo di ottenere una pronuncia giudiziale da far valere genericamente controla procedura esecutiva o, peggio, contro il debitore esecutato o i creditoriconcorrenti (ciò proprio perché il custode, come detto, è titolare di un ufficioe non rappresenta né l’esecutato, né i creditori).2.2.4 – Quanto precede va poi rapportato al principio, assolutamenteconsolidato, per cui il processo esecutivo è caratterizzato “da un sistemachiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni” (così, Cass. n. 7708/2014,in motivazione; nello stesso senso, Cass. n. 23182/2014; inoltre: Cass. n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/202611172/2015, Cass. ord. n. 12242/2016, Cass. n. 5175/2018, Cass. ord. n.11191/2019, Cass. n. 17661/2020, Cass., Sez.

Un., n. 28387/2020, punto 60delle ragioni della decisione; e ancora, Cass. n. 27677/2022; Cass. n.12466/2023, Cass. n. 13362/2023, Cass. n. 22715/2023 e Cass. n.32143/2023; Cass. n. 11698/2024; Cass. n. 3172/2025 e, da ultimo, Cass.n. 17589/2026).In quest’ambito, è altrettanto consolidato nella giurisprudenza di legittimità ilprincipio per cui il terzo estraneo al processo esecutivo e dunque privo dellaqualità di “parte” in senso proprio, se effettivamente pregiudicato da unprovvedimento del giudice dell’esecuzione, è pienamente legittimato aproporre l’opposizione formale (si vedano, tra le altre, Cass. n. 24550/2014,relativa all’offerente non aggiudicatario; per il pignoramento presso terzi,Cass. n. 32376/2025, sulla legittimazione del terzo pignorato; basti poirichiamare il vigente art. 560, comma 7, c.p.c., riguardo al terzo occupantedel bene pignorato, con titolo non opponibile alla procedura, ipotesi in cui è lastessa legge a prefigurare la piena legittimazione attiva del terzo).Tuttavia, è noto che non tutti gli atti della procedura esecutiva sono suscettibilidi essere opposti ai sensi dell’art. 617 c.p.c., occorrendo invece trattarsi di“atti esecutivi e, cioè, [di] atti di parte di promozione dell'esecuzione forzataoppure [d]i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione voltiall'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali sidistinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza comemomento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo oNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva dellafutura adozione di altri e diversi provvedimenti - e a condizione che essiabbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia(Cass. n. 14282/2022).2.2.5 – Ora, ribadito il deficit di autosufficienza del ricorso con riguardo allevicende dell’esecuzione forzata in discorso, ritiene la Corte evidente cheun’azione come quella originariamente spiegata dalla società, nelle formeordinarie (ossia, nella forma della generale azione di accertamento), siainammissibile, perché il suo implicito obiettivo è quello di neutralizzarel’efficacia di due provvedimenti del giudice dell’esecuzione, ritenuti lesivi deidiritti dell’affittuaria, con cui questi ordinò al suo ausiliario di procedere oltrenella vendita del compendio pignorato con le suddette modalità.

Ma un simileeffetto, come s’è visto (v. par. precedente), può essere perseguito attivandoi rimedi demolitori interni al processo esecutivo (ossia, mediante ricorso allecc.dd. parentesi di cognizione), ove ne sussistano i presupposti, non certo conun’ordinaria azione di accertamento.E che tanto sia indiscutibile, risulta comprovato ove ci si interroghi circal’effettiva utilità di una eventuale pronuncia di accoglimento della domanda utsupra proposta dall’affittuaria: anche ad ammettere che, per le vicende cheinteressarono il contratto di affitto agrario in discorso (e che non possono quicompiutamente esaminarsi, per quanto già detto), la società avesse diritto didetenere i fondi agricoli almeno fino alla data del 16.4.2026 (come richiestoNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026in subordine), una simile sentenza non potrebbe che considerarsi inutiliterdata.Essa, infatti, non potrebbe certamente utilizzarsi contro i creditori che hannopartecipato all’esecuzione forzata, perché mai evocati in giudizio (il custodegiudiziario, come s’è visto, non è loro rappresentante); non potrebbe esserlocontro il custode giudiziario e quindi contro la procedura, perché ciòequivarrebbe a giustificare l’ammissibilità di una pronuncia demolitoria di unprovvedimento del g.e. adottata al di fuori dello schema del 617 c.p.c., il checome s’è detto non è consentito; neppure essa potrebbe utilizzarsi a supportodi eventuali iniziative successive della società, volte a far valere laresponsabilità degli organi della procedura, proprio perché la legittimazionepassiva del custode (lo si rammenta, unico soggetto qui evocato in giudizio, aparte i debitori esecutati) attiene ed è collegata soltanto alla liquidazione delcompendio pignorato (essendo sostanzialmente speculare alla sualegittimazione attiva), non certo ad altri profili genericamente intesi.

E d’altraparte, è intuitivo che ove si agisca in via risarcitoria nei confronti del custodegiudiziario (e/o del professionista delegato), paventando eventualimanchevolezze o violazioni nell’esecuzione del proprio incarico, verrebbe inrilievo la legittimazione passiva del soggetto incaricato, ma in proprio, non giàquale titolare del munus publicum conferitogli (si veda, sul punto, la recenteCass. n. 31423/2025, resa in tema di responsabilità del professionistadelegato ex art. 591-bis c.p.c.).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/20262.2.6 – Rileva poi il Collegio che, a ben vedere, i provvedimenti del g.e.maremmano del 24.1.2019 e del 20.2.2019 neppure avrebbero necessitato diessere immediatamente neutralizzati, nella prospettiva della societàaffittuaria, perché essi – al di là dei profili informativi offerti negli avvisi divendita ai potenziali interessati all’acquisto dei beni pignorati, i soli abilitati adeventualmente dolersi dell’inesattezza dell’informazione circa il regime diopponibilità del contratto d’affitto in discorso – in alcun modo potevanoconsiderarsi definitivamente lesivi dei diritti della stessa società ricorrente.Tanto avrebbe potuto dirsi, a mero titolo di esempio, a fronte di una iniziativadell’ufficio volta ad ottenere il rilascio del compendio pignorato sulpresupposto dell’inopponibilità dell’affitto (si ripete, non è noto alcunché alriguardo), non certo rispetto ad una mera avvertenza dell’ausiliario allavendita circa i diritti dell’occupante che, benché assunta su indicazione delgiudice dell’esecuzione, era certamente inidonea a spiegare effetti vincolantinei confronti di un soggetto estraneo alla procedura, quale era appunto lasocietà affittuaria dei fondi agricoli.In buona sostanza, dunque, i ripetuti provvedimenti del g.e. erano daconsiderare quali meri atti preparatori di attività successive e, dunque, prividella natura di atto esecutivo suscettibile di essere opposto ai sensi dell’art.617 c.p.c. (v. la citata Cass. n. 14282/2022).2.2.7 – Pertanto, l’iniziativa giudiziaria avviata dalla società affittuaria, nellecondizioni ostese a questa Corte in ricorso, è da considerare del tuttoprematura ed erroneamente orientata.

Essa, a ben vedere, avrebbe potutoNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026giustificarsi contro l’aggiudicatario divenuto proprietario, per far valere neisuoi confronti il proprio diritto, senza neppure alcuna necessità di opporre ildecreto di trasferimento (per l’ovvia ragione per cui, se il contratto èopponibile, vige il principio emptio non tollit locatum).

In alternativa, la società– se rimasta nella detenzione dei beni, questione, lo si ripete, non nota aquesta Corte - avrebbe potuto comunque attendere che lo stesso decreto ditrasferimento fosse stato utilizzato quale titolo esecutivo per il rilascio, ondefar valere, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il proprio dirittopersonale di godimento nei confronti dello stesso aggiudicatario, divenutoproprietario.3.1 – In definitiva, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382,comma 3, c.p.c. (la sentenza di primo grado è definitivamente caducatadall’avvenuta proposizione della impugnazione), per l’originariainammissibilità della domanda attorea; questa, per come formulata, è stataproposta contro il custode giudiziario dei beni pignorati, benché privo dilegittimazione passiva al riguardo, e non è sorretta da interessegiuridicamente rilevante, ex art. 100 c.p.c., se rapportata all’unico possibilecontraddittore sul piano astratto, ossia l’acquirente in sede di vendita forzata,perché al tempo della proposizione della domanda stessa la vendita non erastata ancora effettuata.Da un lato il rilievo d’ufficio, dall’altro l’assoluta novità di alcune tra le questioniposte dai motivi di ricorso (benché non esaminati) giustificano l’integraleNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.

Nulla va dispostonel rapporto con gli intimati, che non hanno svolto difese nel corso del giudizio.

P.Q.Mla Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnatae compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data24.6.2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura incalce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], quale custode giudiziario nominato nellaprocedura esecutiva N. 185/2016 R.G.E. dinanzi al Tribunale diGrosseto, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniNicolò Antichi come da procura in calce al controricorso, domicilio digitalecome in atti- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026ALBERTI GIANFRANCO e [OSCURATO:PERSONA]- intimati –avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze Sezione specializzataagraria n. 1099/2023 pubblicata il 29.5.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 24.6.2026dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ex art. 11 d.lgs. n. 150/2011, la società sempliceagricola [OSCURATO:PERSONA], Marco, Antonella e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, “lasocietà”) adì il Tribunale di Grosseto, Sezione specializzata agraria, esponendodi essere affittuaria dei terreni siti in Manciano (GR), località II Stellata-LaGora, di proprietà di Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA], in ragione del contratto diaffitto agrario stipulato e registrato in data 16.4.1987, della durata di quindicianni rinnovabili; che in data 3.10.2008 [OSCURATO:PERSONA], AnnaPoniatowska e [OSCURATO:PERSONA] avevano ottenuto dal Tribunalemaremmano il sequestro conservativo dei suddetti beni, trascritto il14.10.2008; che il sequestro si era convertito in pignoramento, ai sensi degliartt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., a seguito della sentenza n. 480/2016del 15.6.2016, emessa dal Tribunale di Grosseto; che la procedura esecutivaera stata iscritta a ruolo in data 1.8.2016 e trascritta il 5.8.2016; che frattantoil rapporto di affitto (sia ai sensi dell’art. 4 della legge n. 203/1982, sia dell’art.3 del contratto) si era tacitamente rinnovato - in assenza di disdetta entro unanno dalla naturale scadenza - una prima volta a far data dal 16.4.2002 (perNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026mancata disdetta entro il 16.4.2001) ed una seconda volta a far data dal16.4.2017 (per mancata disdetta entro il 16.4.2016); che, in tale ultimaoccasione, il rinnovo tacito si era perfezionato al momento della mancatadisdetta in data 16.4.2016 e quindi anteriormente al pignoramento dei dettibeni trascritto il 5.8.2016 e al deposito della sentenza in ragione della quale ilpreesistente sequestro conservativo si era convertito in pignoramento; checiononostante, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Grosseto, conprovvedimenti del 24.1.2019 e del 20.2.2019, aveva ordinato al custodegiudiziario e professionista delegato, avv. [OSCURATO:PERSONA], di procedere allaliquidazione del compendio, onerandola di dar atto nell’avviso della venditadell’inopponibilità del suddetto contratto di affitto agrario. Pertanto, sulpresupposto per cui essa società, in quanto titolare di un mero dirittopersonale di godimento, non era abilitata a proporre opposizione di terzoall’esecuzione ex art. 619 c.p.c., né tantomeno opposizione agli atti esecutiviex art. 617 c.p.c., non essendo parte della procedura esecutiva (nella quale,peraltro, erano intervenuti la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. edEquitalia), chiese all’adito Tribunale – evocando in giudizio il custodegiudiziario, avv. [OSCURATO:PERSONA] - di dichiarare l'opponibilità alla proceduraesecutiva del contratto di affitto agrario del 16.4.1987, nonché dichiarare, neiconfronti della stessa procedura e di ogni altro interessato (compresol’eventuale aggiudicatario), che essa società semplice era legittima detentricein forza di contratto di affitto agrario rinnovatosi ex lege e per previsioneN. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24795/2023Numero sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026contrattuale fino al 16.4.2032 (o alla data ritenuta di giustizia) degli immobilioggetto di esecuzione forzata, con vittoria di spese.Si costituì il custode giudiziario, avv. [OSCURATO:PERSONA], contestando leavverse domande e chiedendone il rigetto. Non si costituirono, invece, gliesecutati Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA], che vennero dichiarati contumaci.Istruita la causa, il Tribunale di Grosseto, Sezione specializzata agraria, rigettòla domanda con sentenza n. 363/2022 del 18.6.2022, ritenendol’inopponibilità del contratto di affitto alla procedura esecutiva.La società propose quindi gravame, cui resistette l’avv. [OSCURATO:PERSONA] n.q., mentregli esecutati rimasero contumaci anche nel grado d’appello. Quindi, la Corted’appello di Firenze, Sezione specializzata agraria, con sentenza del29.5.2023, rigettò il gravame, osservando – per quanto qui interessa - chel’art. 41 della legge n. 203/1982 (a mente del quale “I contratti agrariultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sonovalidi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi”), benché successivo all’entratain vigore del codice civile, non prevale rispetto a quanto statuito dall’art. 2923,comma 2, c.c., nella parte in cui stabilisce che le locazioni immobiliarieccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente alpignoramento non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di unnovennio dall'inizio della locazione, ferma la indiscussa applicabilità delladisposizione codicistica anche ai contratti di affitto agrario; che pertanto leparti avrebbero potuto avvalersi di tale opponibilità solo fino al 16.4.1996(ossia, un novennio dall’inizio del rapporto, nel 1987), come pure ritenuto dalNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026Tribunale; che, d’altra parte, la concessione in affitto di un terreno agricolocostituisce normalmente un atto di natura pregiudizievole per il sequestranteai sensi dell’art. 2906 c.c., spettando semmai a chi affermi il contrario darnedimostrazione, ciò che nella specie non era avvenuto.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la società semplice agricolaAlberti Gianfranco, Marco, Antonella e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi,cui resiste con controricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale custodegiudiziario dei beni pignorati, mentre Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA] non hannosvolto difese. Fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], le parti costituitehanno depositato memoria, ma la causa è stata rinviata a nuovo ruolo perindisponibilità del Consigliere relatore. Fissata l’odierna adunanza camerale,la controricorrente ha depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato ildeposito della ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si denuncia “violazione ed erronea interpretazioneed applicazione degli articoli 1321, 2923 c.c., 15 preleggi, 4 e 41 l. nr.203/1982 … si censura la decisione di appello per non aver riconosciuto laopponibilità della rinnovazione tacita del contratto di affitto agrario neiconfronti della massa dei creditori della esecuzione immobiliare gravante suibeni affittati a decorrere dall’inizio del rinnovo”. Si sostiene che, poiché larinnovazione tacita del contratto di affitto agrario costituisce un nuovo edistinto negozio giuridico, rispetto a quello precedente, anche ad ammettere– come pure ha fatto la Corte toscana – che il contratto, in quanto nonNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026trascritto, ma di data certa, fosse opponibile nei limiti di un novennio dall’iniziodella locazione (come appunto previsto dall’art. 2923, comma 2, c.c.), ilnovennio non poteva che conteggiarsi dalla data del 16.4.2017, con laconseguenza che esso avrebbe dovuto considerarsi opponibile alla procedurafino alla data del 16.4.2026.1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la “violazione ed erroneainterpretazione degli articoli 2906, 2913, 1615, 2923, 2697 c.c , 676, 679,559, 560 c.p.c. … si censura la decisione di appello per aver fatto rientrare nelnovero delle alienazioni ed altri atti in pregiudizio dei creditori di cui all’art2906 c.c. il contratto di affitto agrario rinnovatosi in corso di sequestroconservativo”. Si contesta la decisione d’appello laddove s’è ritenuto che, nellanozione di “altri atti” compiuti dal sequestrato e inopponibili al sequestranteai sensi dell’art. 2906 c.c. possa rientrare anche l’affitto agrario, tuttavia privodi effetti dispositivi in senso stretto, dando esso soltanto luogo ad un rapportoobbligatorio di carattere personale; inoltre, la Corte toscana non avrebbeconsiderato che l’affitto, ai sensi dell’art. 1615 c.c., obbliga l’affittuario atenere la res che ne è oggetto in piena conformità alla sua destinazione, sicchénon può affermarsi lapidariamente che un compendio libero abbia maggioreappetibilità di uno occupato; ancora, la Corte avrebbe contraddittoriamenterapportato il pregiudizio alla scadenza del quindicennio successivo al rinnovo(quindi, al 2032), benché avesse prima ritenuto l’opponibilità novennale;infine, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che l’eventuale inefficaciadell’affitto agrario opera solo nei confronti del creditore sequestrante, sicchéNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026sarebbe spettato al custode – quale rappresentante della massa dei creditoridiversi dal primo – dimostrare la ricaduta negativa, in termini di incapienza, acausa del diminuito valore dei beni conseguente alla rinnovazione delcontratto, ma la relativa prova non era stata offerta.2.1 – Preliminarmente, va rilevato che il ricorso è stato notificato, a mezzoPEC, a [OSCURATO:PERSONA], e a mezzo del servizio postale a [OSCURATO:PERSONA], maper quest’ultimo non è stata depositata la cartolina di ricevimento, sicché nonrisulta dimostrata la ritualità della relativa notifica.Tuttavia, non occorre ordinare il deposito della cartolina (o, eventualmente,la rinnovazione della notifica stessa), perché [OSCURATO:PERSONA] è il legalerappresentante della società ricorrente e dunque è certamente a conoscenzadell’iniziativa giudiziaria che occupa (v., in situazione sostanzialmenteanaloga, Cass. n. 3092/2025). La rinnovazione, dunque, si risolverebbe in unformalismo sostanzialmente inutile.2.2.1 – Ciò posto, non mette conto esaminare i motivi di ricorso – recantiquestioni di rilevante importanza nomofilattica, in quanto afferenti anche aprofili mai finora affrontati da questa Corte – in quanto occorre rilevared’ufficio l’originaria inammissibilità della domanda proposta dalla società.Tanto a prescindere dal pur sussistente deficit di autosufficienza del ricorso,in quanto la ricorrente non precisa alcunché circa gli esiti della proceduraesecutiva in parola successivi ai provvedimenti del giudice dell’esecuzionemaremmano del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 20.2.2019: e dunque, non è noto a questaCorte se essa ricorrente abbia rilasciato o meno i fondi agricoli, se sia statoNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026emesso o meno un ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., se la dispostavendita abbia avuto un seguito e addirittura se la procedura stessa sia ancorapendente (ciò, per vero, può forse desumersi dalla perdurante resistenza ingiudizio del custode giudiziario).2.2.2 – La società ricorrente, come precisato in atti, ha proposto la spiegataazione sul presupposto che essa non potesse proporre né l’opposizione ex art.619 c.p.c., né - in quanto estranea all’esecuzione forzata in discorso -l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro i provvedimenti delgiudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 20.2.2019 (docc. 13 e 14 ric.te),con cui s’era ordinato al delegato di procedere alla vendita, dando atto delfatto che i beni pignorati dovevano intendersi come “giuridicamente liberi”.Per tale ragione, ritenendosi lesa nella propria posizione sostanziale dilegittima detentrice dei fondi pignorati fino al 16.4.2032 (o alla data ritenutadi giustizia), ha convenuto in giudizio il custode giudiziario della proceduraesecutiva, chiedendo pronunciarsi la relativa declaratoria, da opporre allaprocedura stessa, ai creditori e ai terzi in genere, compresi gli eventualiaggiudicatari (v. supra, in parte espositiva).2.2.3 – L’iniziativa processuale che occupa investe temi di portata generaleed in particolare quello della legittimazione passiva del custode giudiziario deibeni pignorati.Ritiene la Corte che l’esame della questione possa procedere richiamando lapiù recente giurisprudenza di questa stessa Sezione (Cass. n. 22105/2025;Cass. n. 5330/2026), che peraltro esclude che il custode giudiziario dei beniNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026pignorati sia il gestore di un patrimonio separato; più in dettaglio, il custodegiudiziario, come precisa la citata ordinanza n. 5330/2026, “a) non è unrappresentante legale generale o un sostituto universale del debitore, il qualenon perde per effetto del pignoramento la propria capacità giuridica o di agire;b) non è un mandatario né un procuratore, né un sostituto processuale deicreditori, i quali hanno interessi che potrebbero essere coincidenti con quellidell’ausiliario ma che non necessariamente lo sono (la precipua finalità dellacustodia – che non ha crediti nei confronti dell’esecutato – è quella di garantireuna proficua amministrazione del bene nel corso della procedura e di favorirela sua migliore liquidazione); c) non deriva i propri poteri processualidall’aggiudicatario o dall’acquirente (i quali non rivestono il ruolo di parti delprocesso esecutivo e, comunque, potrebbero non essere ancora identificabili);d) non è titolare di un diritto reale sugli immobili pignorati e non esercitaun’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale suibeni staggiti o sequestrati; e) è invece il rappresentante di un ufficio, il titolaredi un munus publicum avente ad oggetto la gestione (in senso ampio) delcompendio dei beni pignorati, provvisoriamente sottratto a chi ne aveva ladisponibilità in attesa della definizione della procedura espropriativa, la qualeha il suo naturale esito nel trasferimento della proprietà all’aggiudicatario”.Questo spiega, quindi, la ragione per cui “la legittimazione – processuale esostanziale – del custode è il naturale (e obbligato) riflesso del suo ruoloistituzionale di ausiliario di giustizia ed è strettamente collegata (e limitata)agli eterogenei compiti che gli sono attribuiti …; - in altre parole, dettaNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026legittimazione non deriva né da una posizione di rappresentanza di una delleparti (non foss’altro perché il custode è chiamato a svolgere la sua attivitàagendo in nome proprio, il che è incompatibile con la posizione dirappresentante), né di sostituzione processuale delle stesse ex art. 81 c.p.c.(schema che non si presta allo scopo, sia per la mancanza di una disposizioneche espressamente legittimi il custode ad esercitare in nome proprio un dirittoaltrui, sia per la difficoltà di individuare un soggetto sostituito); - le azioniesperite dal custode giudiziario (o nei suoi confronti) sono direttamenteriferibili al compendio pignorato (immobile e, ex art. 2912 c.c., frutti,pertinenze ed accessori) …” (così, ancora, Cass. n. 5330/2026).In buona sostanza, la legittimazione passiva del custode giudiziario, rispettoalle azioni spiegate nei suoi confronti, si giustifica in ragione delle iniziativegiudiziarie che possano coinvolgere il compendio pignorato, ma in grado diinterferire concretamente con la sua liquidazione (o con le sue modalità) e,dunque, con il processo esecutivo, non certo di quelle che si prefiggono il meroscopo di ottenere una pronuncia giudiziale da far valere genericamente controla procedura esecutiva o, peggio, contro il debitore esecutato o i creditoriconcorrenti (ciò proprio perché il custode, come detto, è titolare di un ufficioe non rappresenta né l’esecutato, né i creditori).2.2.4 – Quanto precede va poi rapportato al principio, assolutamenteconsolidato, per cui il processo esecutivo è caratterizzato “da un sistemachiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni” (così, Cass. n. 7708/2014,in motivazione; nello stesso senso, Cass. n. 23182/2014; inoltre: Cass. n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/202611172/2015, Cass. ord. n. 12242/2016, Cass. n. 5175/2018, Cass. ord. n.11191/2019, Cass. n. 17661/2020, Cass., Sez. Un., n. 28387/2020, punto 60delle ragioni della decisione; e ancora, Cass. n. 27677/2022; Cass. n.12466/2023, Cass. n. 13362/2023, Cass. n. 22715/2023 e Cass. n.32143/2023; Cass. n. 11698/2024; Cass. n. 3172/2025 e, da ultimo, Cass.n. 17589/2026).In quest’ambito, è altrettanto consolidato nella giurisprudenza di legittimità ilprincipio per cui il terzo estraneo al processo esecutivo e dunque privo dellaqualità di “parte” in senso proprio, se effettivamente pregiudicato da unprovvedimento del giudice dell’esecuzione, è pienamente legittimato aproporre l’opposizione formale (si vedano, tra le altre, Cass. n. 24550/2014,relativa all’offerente non aggiudicatario; per il pignoramento presso terzi,Cass. n. 32376/2025, sulla legittimazione del terzo pignorato; basti poirichiamare il vigente art. 560, comma 7, c.p.c., riguardo al terzo occupantedel bene pignorato, con titolo non opponibile alla procedura, ipotesi in cui è lastessa legge a prefigurare la piena legittimazione attiva del terzo).Tuttavia, è noto che non tutti gli atti della procedura esecutiva sono suscettibilidi essere opposti ai sensi dell’art. 617 c.p.c., occorrendo invece trattarsi di“atti esecutivi e, cioè, [di] atti di parte di promozione dell'esecuzione forzataoppure [d]i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione voltiall'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali sidistinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza comemomento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo oNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva dellafutura adozione di altri e diversi provvedimenti - e a condizione che essiabbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia(Cass. n. 14282/2022).2.2.5 – Ora, ribadito il deficit di autosufficienza del ricorso con riguardo allevicende dell’esecuzione forzata in discorso, ritiene la Corte evidente cheun’azione come quella originariamente spiegata dalla società, nelle formeordinarie (ossia, nella forma della generale azione di accertamento), siainammissibile, perché il suo implicito obiettivo è quello di neutralizzarel’efficacia di due provvedimenti del giudice dell’esecuzione, ritenuti lesivi deidiritti dell’affittuaria, con cui questi ordinò al suo ausiliario di procedere oltrenella vendita del compendio pignorato con le suddette modalità. Ma un simileeffetto, come s’è visto (v. par. precedente), può essere perseguito attivandoi rimedi demolitori interni al processo esecutivo (ossia, mediante ricorso allecc.dd. parentesi di cognizione), ove ne sussistano i presupposti, non certo conun’ordinaria azione di accertamento.E che tanto sia indiscutibile, risulta comprovato ove ci si interroghi circal’effettiva utilità di una eventuale pronuncia di accoglimento della domanda utsupra proposta dall’affittuaria: anche ad ammettere che, per le vicende cheinteressarono il contratto di affitto agrario in discorso (e che non possono quicompiutamente esaminarsi, per quanto già detto), la società avesse diritto didetenere i fondi agricoli almeno fino alla data del 16.4.2026 (come richiestoNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026in subordine), una simile sentenza non potrebbe che considerarsi inutiliterdata.Essa, infatti, non potrebbe certamente utilizzarsi contro i creditori che hannopartecipato all’esecuzione forzata, perché mai evocati in giudizio (il custodegiudiziario, come s’è visto, non è loro rappresentante); non potrebbe esserlocontro il custode giudiziario e quindi contro la procedura, perché ciòequivarrebbe a giustificare l’ammissibilità di una pronuncia demolitoria di unprovvedimento del g.e. adottata al di fuori dello schema del 617 c.p.c., il checome s’è detto non è consentito; neppure essa potrebbe utilizzarsi a supportodi eventuali iniziative successive della società, volte a far valere laresponsabilità degli organi della procedura, proprio perché la legittimazionepassiva del custode (lo si rammenta, unico soggetto qui evocato in giudizio, aparte i debitori esecutati) attiene ed è collegata soltanto alla liquidazione delcompendio pignorato (essendo sostanzialmente speculare alla sualegittimazione attiva), non certo ad altri profili genericamente intesi. E d’altraparte, è intuitivo che ove si agisca in via risarcitoria nei confronti del custodegiudiziario (e/o del professionista delegato), paventando eventualimanchevolezze o violazioni nell’esecuzione del proprio incarico, verrebbe inrilievo la legittimazione passiva del soggetto incaricato, ma in proprio, non giàquale titolare del munus publicum conferitogli (si veda, sul punto, la recenteCass. n. 31423/2025, resa in tema di responsabilità del professionistadelegato ex art. 591-bis c.p.c.).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/20262.2.6 – Rileva poi il Collegio che, a ben vedere, i provvedimenti del g.e.maremmano del 24.1.2019 e del 20.2.2019 neppure avrebbero necessitato diessere immediatamente neutralizzati, nella prospettiva della societàaffittuaria, perché essi – al di là dei profili informativi offerti negli avvisi divendita ai potenziali interessati all’acquisto dei beni pignorati, i soli abilitati adeventualmente dolersi dell’inesattezza dell’informazione circa il regime diopponibilità del contratto d’affitto in discorso – in alcun modo potevanoconsiderarsi definitivamente lesivi dei diritti della stessa società ricorrente.Tanto avrebbe potuto dirsi, a mero titolo di esempio, a fronte di una iniziativadell’ufficio volta ad ottenere il rilascio del compendio pignorato sulpresupposto dell’inopponibilità dell’affitto (si ripete, non è noto alcunché alriguardo), non certo rispetto ad una mera avvertenza dell’ausiliario allavendita circa i diritti dell’occupante che, benché assunta su indicazione delgiudice dell’esecuzione, era certamente inidonea a spiegare effetti vincolantinei confronti di un soggetto estraneo alla procedura, quale era appunto lasocietà affittuaria dei fondi agricoli.In buona sostanza, dunque, i ripetuti provvedimenti del g.e. erano daconsiderare quali meri atti preparatori di attività successive e, dunque, prividella natura di atto esecutivo suscettibile di essere opposto ai sensi dell’art.617 c.p.c. (v. la citata Cass. n. 14282/2022).2.2.7 – Pertanto, l’iniziativa giudiziaria avviata dalla società affittuaria, nellecondizioni ostese a questa Corte in ricorso, è da considerare del tuttoprematura ed erroneamente orientata. Essa, a ben vedere, avrebbe potutoNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026giustificarsi contro l’aggiudicatario divenuto proprietario, per far valere neisuoi confronti il proprio diritto, senza neppure alcuna necessità di opporre ildecreto di trasferimento (per l’ovvia ragione per cui, se il contratto èopponibile, vige il principio emptio non tollit locatum). In alternativa, la società– se rimasta nella detenzione dei beni, questione, lo si ripete, non nota aquesta Corte - avrebbe potuto comunque attendere che lo stesso decreto ditrasferimento fosse stato utilizzato quale titolo esecutivo per il rilascio, ondefar valere, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il proprio dirittopersonale di godimento nei confronti dello stesso aggiudicatario, divenutoproprietario.3.1 – In definitiva, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382,comma 3, c.p.c. (la sentenza di primo grado è definitivamente caducatadall’avvenuta proposizione della impugnazione), per l’originariainammissibilità della domanda attorea; questa, per come formulata, è stataproposta contro il custode giudiziario dei beni pignorati, benché privo dilegittimazione passiva al riguardo, e non è sorretta da interessegiuridicamente rilevante, ex art. 100 c.p.c., se rapportata all’unico possibilecontraddittore sul piano astratto, ossia l’acquirente in sede di vendita forzata,perché al tempo della proposizione della domanda stessa la vendita non erastata ancora effettuata.Da un lato il rilievo d’ufficio, dall’altro l’assoluta novità di alcune tra le questioniposte dai motivi di ricorso (benché non esaminati) giustificano l’integraleNumero registro generale 24795/2023N. 24795/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 25966/2026Data pubblicazione 30/09/2026compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti. Nulla va dispostonel rapporto con gli intimati, che non hanno svolto difese nel corso del giudizio. P.Q.Mla Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnatae compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data24.6.2026.Il PresidenteLina Rubino