CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03092/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N. 4817/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procur a allegat a al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] DONNEs.r.l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura allegata al controricorso , domicilio digitale come inatti -controricorrente e ricorrente incidentale – e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] della Magliana n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], N. 4817/20R.G. difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c., nonché rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] e BRUCCOLERICALOGERO, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza N. 2203 /20 1 9 emessa dal la Corte d’appello di Palermo, depositata in data11.11.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.12.2024dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la consegna di un immobile sito in Agrigento, [OSCURATO:PERSONA] n. 67, detenuto in tesi sine titulo, nonché la condanna deiconvenuti al pagamento di € 700,00 mensili dal 3.10.2013 alla consegna. Costituitisi tutti i convenuti, questi evidenziarono che la società attrice aveva acquistato detto immobile (unitamente ad altri beni e ad alcune azioni pendenti) quale proponente del concordato fallimentare ex art. 124 l.fall. nella procedura concorsuale a carico di [OSCURATO:PERSONA]; che, stante la sproporzione tra quanto pagato dalla proponente e l’effettivo valore di tutti i beni, tra la società predetta ed essi convenuti era stato raggiunto un accordo regolativo dei reciproci rapporti patrimoniali, consacrato in scrittura privata del N. 4817/20R.G. 25.6.2009, mediante la quale, tra l’altro, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. garantiva a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la detenzione di tutti gli immobili trasferiti (tra cui quello per cui è processo), salva l’ipotesi in cui fosse seguita la loro vendita; che comunque [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano sottoscritto detta scrittura privata al solo fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, sicché eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all’azione avversaria. Con sentenza n. 12/2017del 5.1.2017, il Tribunale di Agrigento rigettò le domande attoree perché infondate, in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano diritto di detenere l’immobile in forza della citata scrittura privata, non potendo spiegare effetto quell’altra scrittura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - invocata dalla società attrice a sostegno del superamento delle condizioni di detenzione dapprima pattuite ut supra – perché non sottoscritta da nessuna delle parti; il Tribunale, inoltre, dichiarò la carenza di legittimazione passiva di Margherita e [OSCURATO:PERSONA]; infine, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannò la società attrice a pagare in suo favore la somma di € 2.107,26 oltre accessori, per la restituzione di somme anticipate. Detta sentenza venne gravata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi alla Corte d’appello di Palermo; resistettero al gravame [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] venne dichiarato contumace. Con sentenza del 11.11.2019, la Corte adita, accogliendo parzialmente l’appello e N. 4817/20R.G. riformando la prima decisione, condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all’immediato rilascio dell’immobile in favore della società, nonché, in solido, al pagamento in favore di quest’ultima della somma di € 23.760,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre accessori; rigettò l’appello nel resto, anche in relazione alla statuizione sulla domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico articolato motivo, cui ha resistitocon controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha pure proposto ricorso incidentale, a sua volta resistito, con distinti controricorsi, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA]. Queste ultime parti hanno depositato distinte memorie. [OSCURATO:PERSONA], evocata quale erede di [OSCURATO:PERSONA], non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 360 cpc n. 3, 4 e 5 e dell’art. 345 cpc 3 comma”. I ricorrenti si dolgono della decisione d’appello là dove si è ritenuta ammissibile la produzione documentale della scrittura privata datata 15.7.2013, non depositata nel giudizio di primo grado, e ciò in forza della nota a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], già legale della società, in cui si dichiarava che “in riscontro alla Vostra nota del 19/03/2018, si comunica che a seguito di ulteriori ricerche è stata rinvenuta la documentazione N. 4817/20R.G. richiesta, nonché ulteriori bozze di scritture inviate alle parti”. Rilevano i ricorrenti come tanto non possa considerarsi come fatto non imputabile alla società, sicché la produzione della citata scrittura privata non avrebbe potuto ammettersi, a norma del vigente art. 345, comma 3, c.p.c., tanto più che la motivazione resa sul punto è illogica e incoerente. Con distinta censura,infine, si contesta la nullità della sentenza in quanto [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque dopo il deposito della sentenza di primo grado, ma prima della notifica dell’appello (avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che dunque –per detta posizione – avrebbe dovuto eseguirsi nei confronti degli eredi, trattandosi nella specie di litisconsorzio necessario. RICORSO INCIDENTALE 1.2– Con l’unico motivo, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 – illegittimità della sentenza erronea valutazione delle prove acquisite in entrambi i gradi del giudizio in relazione al difetto di legittimazione passiva della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”, per essere l’immobile ancora detenuto anche da costei, come risultante dalle citate scritture private del 2009 e del 2013. 2.1 – Preliminarmente, va rilevato che il ricorso principale è stato notificato – per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato contumace in appello, ma deceduto prima della notifica del gravame – al difensore costituito in primo grado , sicché la notifica è da ritenere nullain parte qua. N. 4817/20R.G. Tuttavia, la notifica del ricorso principale risulta regolarmente effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale erede del predetto in quanto figlia, sicché – in considerazione del fatto che, da quanto risulta da l certificato storico anagrafico prodotto dai ricorrenti, è deceduta anche la moglie di [OSCURATO:PERSONA] - la posizione inerente al de cuius deve considerarsi regolare, tenendo anche presente che, dalla stessa documentazione citata, si evince che l’altro chiamato all’eredità è lo stesso ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], anch’egli figlio del deceduto e ovviamente già parte di questo giudizio. Entrambi i predetti figli , tuttavia, non hanno svolto difese rispetto al la posizione del de cuius, sicché devono considerarsi meri intimati, al riguardo. 2.2 – Sempre in via preliminare, i l controricorso con ricorso incidentale della società è improcedibileex artt. 371-369 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, perché depositato oltre i venti giorni dalla sua notifica. Infatti,il ricorso incidentale della società è stato notificato il 14.2.2020, sicché avrebbe dovuto essere depositatoin cancelleria, a norma dell’art. 369, comma 3, c.p.c. ( si ripete nel testo applicabile ratione temporis ) , entro i venti giorni successivi, ossia entro giovedì 5.3.2020. Esso, invece, spedito a mezzo posta,è pervenuto in Corte solo il 9.3.2010 e formalmente depositato in cancelleria solo il giorno successivo, donde l’improcedibilità dell’impugnazione incidentale. Nella specie, non può trovare infatti applicazione il disposto dell’art. 134, comma 5,disp. att. c.p.c., secondo cui, in caso di spedizione del plico contenente il N. 4817/20R.G. controricorso a mezzo raccomandata postale, “il deposito si ha[…] per avvenut[o]a tutti gli effetti, alla data di spedizione de[l] plic[o] con la posta raccomandata”, perché (come anche risulta dal frontespizio del fascicolo di parte della società, ove è apposta la scritta “ attenzione pervenuto a mezzo posta illeggibile”)la data di spedizione del plico risulta assolutamente illeggibile, verosimilmente per un difetto di funzionamento della stampante dell’ufficio postale, né la società stessa ha depositato alcuna documentazione – com’era a tal punto suo onere - dalla quale possaevin c ersi che la spedizione del plico stesso è comunque avvenuta entro il 5.3.2020. Ad abundantiam, peraltro, può osservarsi che l’impugnazione incidentale, se si fosse potuta esaminare, sarebbe stata da considerare comunque inammissibile, perché tende ad ottenere da questa Corte di legittimità una diversa ricostruzione della fattispecie, attività com’è noto riservata al giudice del merito. 3.1 – Ciò posto, venendo all’unico formale motivo di impugnazione del ricorso principale, esso consta in realtà di plurime censure, autonomamente individuabili. Anzitutto, va rigettata quella inerente alla pretesa violazione del litisconsorzio necessario in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deceduto tra la data di pubblicazione della sentenza di primo grado e quella di notificazione dell’appello al suo procuratore costituito. Infatti, la scansione temporale su descritta consente di ritenere pienamente operante il noto principio di ultrattività del mandato , N. 4817/20R.G. affermato da Cass., Sez. Un.,n. 15295/2014 e successiva giurisprudenza conforme. La sentenza d’appello, dunque,è stata resa correttamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], correttamente evocato in giudizio dall’appellante – bench é egli sia deceduto prima della notifica del gravame – mediante l a notifica dell’impugnazione nei confronti del suo procuratore costituitoin primo grado. 4.1 –Sono invece fondate le restanti censure . Infatti, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata risulta evidente che la Corte siciliana ha accolto l’appello della società solo in virtù della produzione tardiva di un documento (scrittura privata del 15.7.2013) avvenuta solo nel secondo grado di giudizio, in violazione del divieto di cui all’art. 345, comma 3,c.p.c., come novellato nel 2012. In proposito, può osservarsi che non solo la Corte d’appellonon ha speso una riga di motivazione al riguardo, ma a ben vedere – dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte - non risulta neanche la necessaria allegazione della società di non averpotuto produrre prima il documento stesso (benché formatosi precedentemente allo stesso giudizio di primo grado) per causa a sé non imputabile. In dette condizioni, dunque, la Corte palermitana avrebbe dovuto dichiarare il documento in parola inammissibile e delibare il gravame sulla scorta dei restanti elementi istruttori legittimamente acquisiti. 5.1 –In definitiva, il ricorso principale è accolto per quanto di ragione, mentre il ricorso incidentale è improcedibile. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in N. 4817/20R.G. diversa composizione, che esaminerà nuovamente l’appello della società attenendosi ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. In relazione alla data di proposizione del ricorso incidentale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M la Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione e dichiara improcedibile il ricorso incidentale. Cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe