CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 14282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12679/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale g [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) S.P.A. - intimati - avverso la sentenza n. 1258 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 20,2 Z8-Z udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8 -bis, D.L. n. 137 del 2020) del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Nella procedura esecutiva presso terzi promossa da [OSCURATO:PERSONA], con l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, il creditore procedente sottoponeva a pignoramento le somme dovute da [OSCURATO:SOCIETA]., tesoriere dell'ente, alla predetta [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 17-20/10/2014, dichiarava improcedibile l'azione esecutiva promossa, in ragione dell'impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 35 D.L. n. 66 del 2014. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso la menzionata ordinanza e il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 12690 del 15/11/2016, accoglieva l'opposizione. Successivamente, il creditore presentava al giudice dell'esecuzione istanza per la prosecuzione della procedura esecutiva al fine di ottenere l'assegnazione delle somme pignorate. Il giudice non provvedeva alla fissazione dell'udienza e - con provvedimento del 19/12/2016 - onerava il creditore del deposito della copia della sentenza di accoglimento dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. munita dell'attestazione relativa all'avvenuto passaggio in giudicato.Il predetto provvedimento era fatto oggetto di opposizione agli atti esecutivi promossa da [OSCURATO:PERSONA]. Introdotto il giudizio di merito, al quale partecipavano anche [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1258 del 4/2/2019, il Tribunale di Napoli così statuiva: «la domanda è inammissibile. Non sussistono, infatti, né la possibilità giuridica né l'interesse ad agire quali presupposti dell'azione ... il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi può essere esperito tutte le volte in cui vi sia l'interesse a contestare la regolarità formale del titolo e del precetto o la loro notificazione, nonché dei singoli atti del processo esecutivo ... L'atto impugnato non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della norma di cui all'art. 617 c.p.c. in quanto trattasi di atto meramente interlocutorio, non impugnabile. ... Non vi è, nell'ordinamento giuridico, alcuna possibilità di impugnare atti interlocutori del giudice dell'esecuzione. Ma, a ben vedere, difetta anche il requisito dell'interesse ad agire, poiché lo stesso non era attuale. Lo stesso sarebbe stato, infatti, laddove il giudice, per inottemperanza della parte onerata del deposito della sentenza passata in giudicato, avesse dichiarato l'inammissibilità dell'atto in riassunzione.». Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi; gli intimati [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro e [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]) S.p.A. non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'udienza pubblica del 15 febbraio 2022; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, successivamente prorogato dall'art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 - senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale. Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni motivate scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che il ricorso non è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] e all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che, peraltro, è il difensore dell'odierno ricorrente), i quali, in quanto creditori intervenuti nell'espropriazione, sono litisconsorti necessari nell'opposizione agli atti esecutivi e, infatti, erano parti del giudizio di merito (come risulta dall'epigrafe della sentenza impugnata). Tuttavia, in continuità con quanto già statuito da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077-01 e dalle successive conformi pronunce di questa Corte, «nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità.» (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501-01). 2. Col primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) per violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 282, 617 e 627 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., per avere il Tribunale di Napoli considerato inoppugnabile il provvedimento del giudice dell'esecuzione, in quanto avente natura meramente interlocutoria, così indirettamente rigettando l'istanza di prosecuzione/riassunzione del processo esecutivo; sostiene il ricorrente che l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. è esperibile avverso tutti gli atti che arrechino pregiudizio alla parte e che anche un rinvio abnorme (sostanzialmente integrante una sospensione) - come quello disposto col provvedimento del 19/12/2016 - sia suscettibile di impugnazione col rimedio indicato. 3. Col secondo motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., per avere il Tribunale dato una motivazione contraddittoria e inidonea a fondare la propria decisione, avendo il giudice di merito individuato - quali elementi atti a sostenere la natura interlocutoria del provvedimento e il difetto di interesse dell'opponente - la forma, diversa dall'ordinanza, assunta dall'atto impugnato e la facoltà della parte di avanzare istanza per la sua revoca (sebbene l'art. 487 cod. proc. civ. faccia riferimento proprio all'ordinanza quale atto revocabile). 4. Entrambe le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate. 5. Come esattamente rilevato dal Procuratore Generale nelle sue argomentate conclusioni scritte, «l'ambito di operatività del rimedio apprestato dall'art. 617 c.p.c. è definito sotto il profilo oggettivo dalla natura dell'atto e sotto il profilo soggettivo dalla sua specifica idoneità lesiva per colui che ne contesta la legittimità». 6. Infatti, possono formare oggetto del rimedio oppositivo ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. (la cosiddetta opposizione "successiva" all'inizio dell'esecuzione forzata) sia gli atti prodromici anteriori al processo esecutivo (sempreché non sia stato possibile rilevare i loro vizi prima dell'avvio dell'esecuzione), sia gli atti esecutivi in cui si articola la procedura, non soltanto sotto l'aspetto della loro conformità al disposto normativo, ma anche sotto il profilo della loro opportunità e congruenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12120 del 19/08/2003, Rv. 565954-01). In linea generale, dunque, sono suscettibili di opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. gli atti che scandiscono il processo esecutivo (a condizione che non sia previsto ex lege un diverso e specifico rimedio), dovendosi intendere come tali quelli posti in essere dalle parti per la promozione dell'esecuzione forzata, nonché i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione (non già quelli dei suoi ausiliari, come l'ufficiale giudiziario o il professionista delegato; v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5175 del 06/03/2018, Rv. 648289-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1335 del 20/01/2011, Rv. 615944-01) che attuano l'instaurazione, prosecuzione e definizione del rapporto processuale, attraverso i quali si concreta l'esercizio dell'azione esecutiva (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2081 del 27/07/1966, Rv. 324060-01). Proprio per questa ragione si deve escludere l'esperibilità del rimedio avverso gli atti giurisdizionali che abbiano finalità di mera direzione del processo o di interlocuzione con le parti processuali oppure con gli ausiliari, altrimenti qualificabili come "atti preparatori", in quanto «privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6064 del 30/05/1995, Rv. 492574-01) e assunti, invece, nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi atti aventi una concreta incidenza sullo svolgimento del processo esecutivo e, dunque, un'astratta potenzialità lesiva per coloro che ne vengano a subire gli effetti; soltanto questi ultimi sono suscettibili di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., o per vizi propri o anche per essere fondati su erronei atti preparatori preg ressi (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 12848 del 06/06/2014; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, in motivazione).Nella giurisprudenza di questa Corte è stato annoverato nella categoria degli "atti preparatori" dell'esecuzione forzata - non assoggettabili ad opposizione agli esecutivi - il provvedimento di designazione dell'esperto stimatore ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3468 del 24/10/1958, Rv. 881332-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1161 del 21/05/1962, Rv. 251910-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 02/05/1975, Rv. 375314-01), anche se preordinato alla decisione sull'istanza di riduzione del pignoramento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1289 del 29/01/2003, Rv. 560090-01), proprio perché tale nomina è meramente propedeutica all'adozione di un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che costituisce, invece, atto esecutivo impugnabile ex art. 617 cod. proc. civ.. Rientrano, poi, nel novero degli atti insuscettibili di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., i provvedimenti di fissazione delle udienze (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 10/03/1990, Rv. 465834-01, relativa all'udienza per l'autorizzazione della vendita), mentre è soggetto all'opposizione de qua il mero rinvio delle medesime (comunque non consentito dalla disciplina processuale; sul punto, v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26935 del 24/10/2018) qualora esso si configuri come un atto abnorme, non coerente con la funzione del processo esecutivo, e si traduca in una sostanziale sospensione della procedura (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2968 del 07/02/2013, Rv. 625428-01). Secondo una remota giurisprudenza, nemmeno la sostituzione del debitore nella custodia dei beni pignorati può essere opposta ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. (salvo che si contesti la stessa competenza del giudice ad emettere il provvedimento; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6064 del 30/05/1995, Rv. 492574-01), «trattandosi di un provvedimento meramente conservativo ed amministrativo, che non incide sull'esercizio dell'azione esecutiva» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3179 del 24/11/1962, Rv. 254675-01), ma - si osserva - tale orientamento è di molto anteriore alle riforme legislative che, incidendo sull'art. 559 cod. proc. civ., hanno individuato nella (pressoché obbligatoria) designazione di un custode professionale un essenziale strumento per l'attuazione della tutela giurisdizionale esecutiva (non già un atto meramente conservativo), sicché oggi la più recente dottrina ritiene che anche le ordinanze di nomina, revoca e sostituzione del custode siano soggette al rimedio de quo e che la locuzione «ordinanza non impugnabile» dì cui all'art. 559, comma 6, cod. proc. civ. debba riferirsi al ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., non già alla «opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., la cui applicabilità non è esclusa dalla proclamazione di inimpugnabilità del provvedimento» (in analogia con quanto statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15623 del 30/06/2010, Rv. 613724-01, e da Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 25654 del 17/12/2010, Rv. 615226- 01, per l'identica dizione contenuta nell'art. 560 cod. proc. civ. nella formulazione allora vigente). 7. Sotto il profilo soggettivo, poi, il discrimine tra atto suscettibile di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e provvedimento inoppugnabile è segnato dalla produzione di un pregiudizio, il che significa che l'ammissibilità del rimedio dipende dalla lesività (quantomeno potenziale) dell'atto, costituita dalla sua idoneità ad incidere nella sfera giuridica di coloro che ne subiscono gli effetti. Infatti, nella giurisprudenza di legittimità, anche il precedente giurisprudenziale apparentemente più favorevole all'ampliamento della gamma degli atti opponibili (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 797 del 29/01/1999, secondo cui «la qualificazione di atto preliminare o preparatorio non è compiuta per sottrarre determinati atti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e per attribuire ad essi, il rimedio straordinario del ricorso per cassazione, ma per allargare (o eventualmente restringere se si vuole) la portata del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi») pretende che essi «arrechino un pregiudizio alla parte». A convinto avviso del Collegio, va data continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «l'atto interno ad una fase del processo esecutivo può essere oggetto di un'opposizione esecutiva quando abbia potenzialità lesiva degli interessi di una parte» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 12848 del 06/06/2014; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013), «ciascuno di questi [atti esecutivi] può essere immediatamente e direttamente impugnabile soltanto se è attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti del medesimo» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16799 del 20/06/2008, Rv. 603818-01) e, in definitiva, «può costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi soltanto l'atto del processo esecutivo che abbia una potenzialità lesiva per la parte opponente, vale a dire l'atto esecutivo, che si assume viziato nelle forme o nei presupposti, che abbia incidenza dannosa nella sfera giuridica degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2968 del 07/02/2013, Rv. 625428-01). 8. Esaminando la fattispecie de qua in base ai principi suesposti, si deve concludere che - nel richiedere al creditore procedente il deposito della copia della sentenza di accoglimento dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. munita dell'attestazione relativa all'avvenuto passaggio in giudicato - il giudice dell'esecuzione ha adottato un provvedimento preparatorio (non certo un rinvio sine die, come invece ipotizza il ricorrente), teso cioè all'adozione di un ulteriore provvedimento, o per dar corso al processo riassunto oppure, al contrario, per mantenerne la sospensione.La predetta richiesta, oggetto dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., è priva di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva, dato che non attua né l'instaurazione, né la prosecuzione, né tantomeno la definizione del rapporto processuale. Inoltre, pur essendo plausibile - come ipotizza il Tribunale di Napoli nella sentenza impugnata - che la richiesta avanzata al creditore fosse prodromica «a un'eventuale decisione di inammissibilità dell'atto di riassunzione» (per non essere definitiva la statuizione di accoglimento dell'opposizione esperita da [OSCURATO:PERSONA]), dal provvedimento del giudice dell'esecuzione non è derivata all'odierno ricorrente alcuna conseguenza pregiudizievole, né, invero, questa è stata anche soltanto prospettata. Come già statuito dal giudice di merito, dunque, l'opponente non aveva alcun interesse attuale ad impugnare il provvedimento del 19/12/2016, il quale è stato adottato dal giudice dell'esecuzione nell'ambito dei poteri direttivi riconosciutigli dall'art. 484 cod. proc. civ., aveva natura meramente preparatoria e gestoria e, come tale, non poteva direttamente incidere sulla sfera degli interessi del creditore. 9. Per completezza di trattazione, rileva il Collegio che non può ravvisarsi nemmeno la pretesa contraddittorietà della motivazione denunciata col secondo motivo. L'atto opposto non è stato qualificato come ordinanza perché assunto in assenza di contraddittorio; tuttavia, contrariamente a quanto arguisce il ricorrente, il riferimento del Tribunale di Napoli alla possibilità, per il creditore, di avanzare istanza al giudice per la revoca del provvedimento non va rivolto all'art. 487 cod. proc. civ. (norma che non è citata nella sentenza e che riguarda propriamente le ordinanze), bensì all'art. 486 cod. proc. civ., il quale consente la proposizione di domande ed istanze, anche "generiche", tese a sollecitare i poteri direttivi ed ordinatori del giudice dell'esecuzione. 10. Stante la indefensio degli intimati, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 11. Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a