CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06737/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19859/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via D. Millelire n. 47, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura a margine del ricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27 , presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA]Amata come da procura allegata al controricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- N. 19859/20R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 623 /20 20 , depositata i l 28.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17.1.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, il Comune di Formia, la Regione [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, MEF), chiedendone la condanna alla restituzione delle somme dalla stessa loro versate, rispettivamente, a titolo di oblazione ex lege n. 47/1985 (per € 19.289,52), addizionale regionale (per € 2.105,49) e oneri concessori (per € 13.061,41). Costituitasi la sola Regione [OSCURATO:PERSONA], l’adito Tribunale dichiarò il proprio difetto di giurisdizione con sentenza del 23.1.2018, per spettare la stessa al G.A. ex art. 35, comma 16, della legge n. 47/1985. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame e vi resistette la sola Regione [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’appello di Roma, rilevata la nullità della notifica nei confronti dei restanti appellati, ne dispose con ordinanza del 12.12.2018 il rinnovo ex art. 291 c.p.c. Quindi, costituitosi all’esito il solo Comune di Formia, la Corte territoriale dichiarò inammissibile l’appello nei confronti del MEF, stante l’ulteriore nullità della notifica nei suoi confronti, benché rinnovata, e rigettò l’appello nel merito nei confronti degli enti restanti, in quanto privi di legittimazione passiva. N. 19859/20R.G. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune di Formia e il MEF sono rimasti intimati. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione ed errata applicazione dell’art.291 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’appello emesso, in data 12.12.2018, un ordine di rinnovazione della notifica del gravame nei confronti del MEF, e per non aver revocato l’ordine già impartito, benché essa Simioni avesse fornito, in allegato alle note di udienza del 3.7.2019, la prova della regolarità della prima notifica dello stesso gravame, mediante produzione della copia fronte - retro della cartolina di ricevimento della raccomandata. Pertanto, stante detta prova, giammai avrebbe potuto dichiararsi l’inammissibilità dell’appello, ma anzi la Corte territoriale avrebbe dovuto non tener conto della prima ordinanza di rinnovazione e procedere senz’altro alla delibazione del merito, a nulla rilevando l’ulteriore ritenuta nullità della seconda notifica. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, per aver la Corte effettuato una erronea ricognizione della fattispecie, in ordine alla ritenuta nullità della prima notificazione dell’appello. 1.3 –Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell’art. 2729 c.c. “anche ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.”, per aver la Corte d’appello erroneamente presunto che la prima notifica N. 19859/20R.G. dell’appello nei confronti del MEF fosse nulla, similmente a quella inerente al Comune di Formia. 1.4 –Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell’art. 34 della legge n. 47/1985 in relazione all’art. 2033 c.c., per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto la carenza di legittimazione passiva del Comune di Formia e della Regione [OSCURATO:PERSONA], benché l’art. 34 cit. la attribuisca all’erario limitatamente alla sola oblazione, e non anche all’addizionale regionale e agli oneri concessori, sicché detta legittimazione non può che spettare al soggetto che abbia rispettivamente e indebitamente percepito dette somme. 1.5– Con il quinto motivo si lamenta, in subordine, la nullità della sentenza per “vizio di omessa decisione della domanda. Vizio di motivazione”, per l’ipotesi in cui dovesse ritenersi che la Corte romana abbia considerato privo di legittimazione passiva il solo Comune di Formia, in virtù di un errore materiale contenuto nelle conclusioni dell’atto d’appello. 1.6–Col sesto motivo, infine, si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 353 c.p.c., per aver la Corte d’appello deciso il merito della causa, nonostante la ritenuta propria giurisdizione, senza rimetterla al primo giudice onde garantire il doppio grado del giudizio di merito. 2.1 – Preliminarmente, va disattesa l ’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], perché infondata. Infatti, le censure mosse alla decisione impugnata sono chiaramente evincibili dal testo del ricorso e senz’altro classificabili nell’ambito dei vizi denunciabili ai sensi dell’art.360 c.p.c. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è fondato. N. 19859/20R.G. Come emerge dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, questa ha dimostrato di aver sostanz i a lmente chiesto alla C orte d’appello di revoca re l’ordine di rinnovazione della notifica del gravame ex art. 291 c.p.c. con le note d’udienza del 3.7.2019, a cui ha allegato la cartolina di ricevimento della spedizione del gravameal MEF, presso l’ A vvocatura generale dello Stato , in data 13.7.2018, instando affinché la prima notifica venisse ritenuta valida e regolare. Risulta quindi evidente che la Corte d’appello- benché detta dimostrazione sia avvenuta dopo la rinnovazione della notifica stessa, ma comunque in tempo utile –avrebbe dovuto considerare la prima notifica del gravame valida e regolare (non sussistendo effettivamente quella causa di nullità riscontrata dal giudice d’appello per violazione degli artt. 3, comma 2, e 11 della legge n. 53/1994, essendo invece chiaramente indicato in cartolina il nome e cognome dell’appellante, nonché il suo codice fiscale, come appunto si evince dalla produzione della ricorrente)e revocare l’ordine di rinnovazione già impartito ai sensi dell’art. 291 c.p.c., a tal punto essendo del tutto irrilevanti eventuali vizi della seconda notifica; dunque, la Corte romana avrebbe senz’altro dovuto esaminare il merito del gravame, anche con riguardo alla posizione del MEF, anziché dichiararlo inammissibile. 4.1 -Il secondo e il terzo motivo, inerenti alla medesima questione dell’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello nei confronti del MEF, restano conseguentemente assorbiti. 5.1 –Il quarto e il sesto motivo, concernenti invece le posizioni della Regione [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Formia , possono esaminarsi congiuntamente , perché connessi. Essi sono fondati,nei termini che seguono. N. 19859/20R.G. Infatti, pur prescindendosi dai criteri di riparto del la giurisdizione ex art. 3 5, comma 16,della legge n. 47/1985 (su cui, a quanto consta, il più recente arresto risale a Cass., Sez. Un., n. 11965/2011), è indiscutibile che - nel rapporto processuale con i predetti enti, a differenza di quello col MEF, già esaminato - non viene in rilievo il pagamento indebito dell’oblazione(cui sono riferibili detti criteri di riparto), ma della addizionale regionale e degli oneri concessori. Quindi, in ogni caso, in subiecta materianon può sussisterealcuna giurisdizione del G.A., non trovando spazio l’art. 35 cit. : si tratta di ordinaria azione di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c.attribuita alla giurisdizione del G.O.; né emerge , nella specie, la spendita di alcun potere autoritativo da parte, rispettivamente, della Regione e del Comune, sicché difetta la natura impositiva della pretesa degli enti stessi, con conseguente esclusione anche della giurisdizione del giudice tributario, ex art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Ora, la Corte d’appello, pur avendo correttamente ritenuto sussistente -in parte qua- la propria giurisdizione, erroneamente negata dal Tribunale, ha tuttavia omesso di trarne le debite conseguenze(rimettendo la causa al primo giudice, ex art. 353 c.p.c.), ricorrendo al criterio della “ragione più liquida” per rigettare nel merito le domande svolte dalla Simione nei confronti della Regione e del Comune, in quanto erroneamente ritenuti carenti di legittimazione passiva: nella sostanza, ciò ha fatto in base ad una ritenuta evidente superfluità dell’incombente, dunque per ragioni di economia processuale. L’errore in cui è incorsala Corte territoriale è duplice, non meno che evidente: l’art. 353 c.p.c. (applicabile ratione temporis) impone al giudice d’appello che, in riforma della prima decisione, afferma la giurisdizione negata dal primo N. 19859/20R.G. giudice, la rimessione della causa a quest’ultimo, senza lasciar spazio ad alternative di sorta, neppure venendo in rilievo preminenti esigenze connesse alla ragionevole durata del processo, “vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione” (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 29592/2022); è poi appena il caso di precisare che la diversa disciplina introdotta dalla riforma del d.lgs. n. 149/2022, oggi compendiata nella disposizione dell’art. 354, ult. comma, c.p.c., non è applicabile alla controversia che qui occupa. Ma la sentenza è vieppiù errata perché, ritenendo di poter risolvere la controversia sulla base della supposta “ragione più liquida”, ha finito col falsamente applicare l’art. 34 della legge n. 47/1985 alle (concettualmente distinte) domande di ripetizione d’indebito avanzate dalla Simione nei confronti della Regione e del Comune: poiché detta disposizione concerne la sola oblazione, è evidente che essa – che individua l’erario quale destinatario dell’oblazione stessa(e, dunque, l’ente territoriale che materialmente la riceve quale mero adiectus solutionis causa) - non può essere utilizzata per negare la legittimazione passiva di enti destinatari, invece, di pagamenti connessi all’istanza di sanatoria, ma di natura diversa, come l’addizionale regionale e gli oneri concessori. Pertanto, la legittimazione passiva in relazione alla domand a di ripetizione d’indebito non può che valutarsi avuto riguardo alla posizione dell’ accipiens , secondo la granitica lettura dell’art. 2033 c.c. operata dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema (si veda, per tutte, Cass. n. 25170/2016) . Anche sul punto, dunque, la decisione impugnata si rivela errata. N. 19859/20R.G. 6.1 –Il quinto motivo, proposto in subordine, è dunque assorbito. 7.1 -In definitiva, sono accolti il primo motivo, nonché il quarto e il sesto motivo, mentre restano assorbite le restanti censure.La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, ma per la prosecuzione le domande originarie vanno necessariamente separate, per la peculiarità dei vizi da cui è affetta la gravata sentenza in ordine a ciascuna di quelle; pertanto, deve disporsi rinvio: 1) alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché proceda all’esame dell’appello proposto dalla Simione nei confronti del MEF; 2) al Tribunale di Latina, in diversa composizione,spettando al G.O. la giurisdizione erroneamente negatain relazione alle domande proposte dalla Simione contro la Regione [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Formia, entrambi dotati, per quanto di ragione, di legittimazione passiva. I giudici di rinvio provvederanno, ciascuno per quanto di ragione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, nonché il quarto e il sesto motivo, e dichiara assorbite le restanti censure. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità: 1) alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, riguardo all’appello proposto nei confronti del MEF; 2) al Tribunale di Latina, in diversa composizione, riguardo alle domande p