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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 11864/2024

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’ordinanza di assegnazione [OSCURATO:PERSONA] Presidente PASQUALINA A.P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere PU. 21/02/2024 Cron.

R.G.N. 15900/2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 15900/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma , Via R. F auro n. 102 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t a e dife s a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale autenticata il 27.5.2021, domicilio digitale , [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente – N. 15900/21R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBANCA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati - avverso la sentenza n. 1368/2020delTribunale di Pescara, depositata i n data 9.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 21.2.2024dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija ; udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo del ricorso; uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega, per la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Bari s.p.a. (già s.c.p.a.) effettuò un pignoramento presso terzi in danno di Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], pignorando le somme loro dovute, tra l’altro, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in forza di “conti correnti, libretti nominativi, depositi e gestione titoli, obbligazioni e quote di fondi comuni di investimenti, indicati ad ogni finalità di legge per l’esecuzione in corso con giacenza attiva nella misura di € 2.000.000,00 per ciascun terzo …”.

Tutti i terzi pignorati comunicarono dichiarazione negativa, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che nulla recapitò alla pignorante.

Quindi, iscritta la procedura dinanzi al Tribunale di Pescara al n. 97/2017 R.G.E., il giudice dell’esecuzionefissò l’udienza ex art. 548 c.p.c., ma [OSCURATO:PERSONA] non vi comparve; il giudice, dunque, qualificati non contestati i crediti pignorati, con ordinanza del 24.4.2018 assegnò in pagamento e salvo esazione alla Banca, oltre alle spese processuali, € N. 15900/21R.G. 958.691,60 in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], € 958.691,60 in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ed € 2.000.000,00 in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose dunque opposizione agli atti esecutivi avverso detta ordinanza; instaurato il contraddittorio sia con la pignorante, sia con gli altri terzi,che con i debitori e all’esito del giudizio di merito (in cui si costituì POP NPLs 2018 s.r.l., quale cessionaria della Banca pignorante ), il Tribunale di Pescara accolse l’opposizione con sentenza del 9.12.2020, annullando l’ordinanza opposta e accertando che il credito vantato dagli esecutati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era pari ad € 62,56 quanto ad [OSCURATO:PERSONA], ad € 69,78 quanto ad [OSCURATO:PERSONA] e ad € 1.115,20 quanto a [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, in particolare, osservò che –ferma l’ammissibilità dell’opposizione –il meccanismo previsto dall’art. 548 c.p.c., secondo cui il credito pignorato si intende riconosciuto, ad ogni effetto, qualora il terzo pignorato, benché regolarmente citato a rendere la dichiarazione all’udienza dinanzi al g.e., ometta di farlo, presuppone pur sempre che il rapporto di debito/credito sia specificamente indicato dal creditore pignorante, mentre nella specie tanto non poteva desumersi dall’atto di pignoramento della Banca.

Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione POP NPLs 2018 s.r.l., affidandosi a formali cinque motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

I già esecutati Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto difese.

Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del terzo motivo del ricorso ; l a ricorrente ha depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 13410 del 16.5.2023 è N. 15900/21R.G. stata dichiarata la nullità della notifica agli intimati, con termine di 60 giorni per la rinnovazione dell’adempimento.

All’esito, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria, mentre il P.G. ha ribadito le conclusioni scritte già rassegnate.

A seguito della pubblica udienza del 13.9.2023, con ulteriore ordinanza interlocutoria n. 29453 del 24.10.2023 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, onde consentire alla ricorrente – impregiudicata ogni altra questione - di depositare la documentazion e inerente alla rinnovazione della notifica.

La ricorrente a tanto ha provveduto, ex art. 372 c.p.c., i n data 2.2.2024.

Gli intimati, pur all’esito della nuova notifica, non hanno svolto difese.

Il P.G.ha reiterato le conclusioni scritte precedentemente rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale omesso di dichiarare la nullità dell’atto di citazione ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 1, e 164, commi 1 e 2, c.p.c., benché fosse assolutamente incerta l’indicazione del tribunale ove l’opposizione era stata proposta (nell’atto risultava l’invito a comparire dinanzi al “Tribunale ordinario di Roma ” , anziché a quello di Pescara, invece indicato nell’intestazione dell’attostesso), così erroneamente dichiarando la contumacia dei debitori esecutati. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., consistita in travisamento della prova decisiva, circa il contenuto dell’atto di pignoramento presso terzi, avuto riguardo alla specificità o meno dell’indicazione del credito pignorato.Si assume, cioè, che il Tribunale abbia N. 15900/21R.G. totalmente travisato il tenore dell’atto di pignoramento, del tutto specifico in relazione ai rapportiascrivibili agli esecutati “ sulla base di puntuali e ponderati dati documentali analiticamente acquisiti ed esaminati”; ciononostante, il giudice del merito ha invece affermato che “il creditore avrebbe avuto un onere di allegazione più puntuale, essendo lo stesso onerato a dover quantomeno identificare le cause generative e l’ammontare del credito del terzo, così da permettere al giudice di poter determinare tale credito sulla base di un apparato cognitivo più completo”.Da tanto, secondo la ricorrente, discende il “travisamento … di una prova determinante su questione decisiva che determina la nullità della sentenza impugnata”. 1.3 –Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 548, comma 2, e 617 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente valutato i requisiti di ammissibilità dell’opposizione, quale diretta conseguenza del vizio di cui al punto che precede.Ciò perché l’art. 548, comma 2, c.p.c., consente al terzo pignorato – destinatario dell’ordinanza di assegnazione per effetto della mancata comparizione all’udienza e, dunque, del meccanismo della ficta confessio– di proporre opposizione agli atti esecutivi avverso detta ordinanza solo se dia prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’incombente per irregolarità della notificazione o per caso fortuitoo forza maggiore, ipotesi non configurabili nella specie. 1.4 –Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che il creditore opposto sia tenuto a contestare il credito indicato N. 15900/21R.G. dall’opponente, benché vertendosi nell’ambito del giudizio di opposizione, conseguentemente accogliendo la domanda di accertamento di [OSCURATO:PERSONA] circa la reale consistenza delle posizioni creditorie degli esecutati, nel termini prima riportati nella parte espositiva. 1.5 –Con il quinto motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale posto a fondamento della decisione il principio di non contestazione anche in relazione alla posizione degli esecutati opponenti, benché dichiarati contumaci. 2.1 –In primo luogo, occorre dar atto che la ricorrente ha depositato gli atti di rinotifica del ricorso agli intimati nel loro domicilio estero; dall’esame di detta documentazione emerge che la nuova notificazione è da considerare regolare, sicché il contraddittorio in questa sede processuale può ritenersi correttamente instaurato.

Tanto esime la Corte – per intuibili ragioni di economia processuale –dalla verifica della originaria regolarità della notifica ai predetti, come pure sostenuto dalla società ricorrente. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.

Invero - benché non possa negarsi, in astratto, l’interesse a dolersi del mancato rilievo della nullità della citazione anche dalla parte diversada quella rimasta contumacee che addirittura vi abbia dato causa , ove si tratti della pretermissione di un litisconsorte necessario (come è nella specie; v. per tutte Cass. n. 13533/2021), stante il rischio che la stessa parte contumace possa invocare l’inopponibilità della sentenza, perché inutiliter data (si veda, seppur in tema di arbitrato rituale, la recente Cass. n. 29433/2021; ma v. anche, su N. 15900/21R.G. un piano più generale, Cass. n. 21381/2018) - il mezzo in esame vìola il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), perché il tenore testuale del ricorso e la carenza in esso di adeguata trasposizione di tutti gli elementi dell’atto in questione non consentono a questa Corte di valutare la pretesa capacità decettiva del chiaro lapsus calami in cui è incorsa l’opponentePoste Italiane (prima descritto ) , in relazione all e scelte processuali degli esecutati; non è possibile, in altre parole, desumere dal tenore del mezzo in esame se Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] , nonché [OSCURATO:PERSONA],non siano comparsi dinanzi al Tribunale di Pescara nell’ambito del giudizio di merito perché indotti in fallo dall’errore suddetto, oppure per mera scelta processuale (opzione corroborata, in verità, dal perdurante disinteresse alle sorti del giudizio che occupa, così come manifestato anche in questa sede di legittimità), ciò tanto più che la [OSCURATO:PERSONA] di Bari (dante causa dell’odierna ricorrente) si costituì regolarmente nel giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Pescara , segno evidente che l’errore stesso non poteva resistere ad una minima applicazione del canone della diligenza. 4.1 –Deve adesso esaminarsi, per ragioni di priorità logico-giuridica, il terzo motivo, perché di carattere potenzialmente assorbente.Esso è infondato.

Invero, questa Corte ha già affermato che la previsione di cui al vigente art. 548, comma 2 , c.p.c. (così individuato a seguito dell’abrogazione dell’originario primo comma disposta con d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014), secondo cui l’ordinanza di assegnazione è impugnabile in caso di incolpevole mancata sua conoscenza, costituisce un rimedio speciale, che si N. 15900/21R.G. aggiunge a quello generale di cui all’art. 617 c.p.c., utilizzabile per contestare vizi propri dell’ordinanza di assegnazione, e dunque lo stesso modo in cui il g.e. ha governato la disposizione sulla ficta confessio; in particolare, tanto è stato affermato da Cass. n. 16234/2022, così massimata: “Nei pignoramenti presso terzi, l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell'ipotesi di cui all'art. 548 c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto. (Principio affermato con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. per far valere l'inesistenza del credito e la conseguente illegittimità, a fronte della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dell'applicazione del meccanismo della "ficta confessio", in luogo del procedimento di cui all'art. 549 c.p.c.)”.

Pertanto, mentre lo speciale rimedio di cui all’art. 548, comma 2, c.p.c. è strettamente legato alla dimostrazione della incolpevole ignoranza del processo esecutivo da parte del terzo, il che costituisce presupposto indefettibile per l’ammissibilità dell’opposizione avverso l’ordinanza ex art.553 c.p.c. con cui il terzo proponga doglianze inerenti alla sussistenza e all’entità del credito oggetto della ficta confessio ( v.

Cass., n. 30090/2021, non massimata), con l’arresto prima citato si è pure precisato che “la norma non può essere intesa, invece, come una limitazione alla proponibilità dell’opposizione per vizi propri del provvedimento giudiziale, cioè non dipendenti dalla mera applicazione del meccanismo di «non contestazione» e, dunque, non concernenti il credito «non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione».

Perciò, N. 15900/21R.G. … «non ravvisandosi i presupposti per ridurre eccessivamente ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato … al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di quantità deve ritenersi tuttora assicurata la possibilità di proporre l’opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell’art. 548, ultimo comma, c.p.c., laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021)” (così la citata Cass. n. 16234/2022, in motivazione).

Non è dunque revocabile in dubbio chel’opposizione formale di [OSCURATO:PERSONA] sia stata correttamente ritenuta ammissibile dal Tribunale di Pescara, perché essa non attienein via immediata alla sussistenza e all’ ammontare del credito assegnato, bensì agli stessi presupposti della ficta confessio, essendosi appunto negata la specificità dei rapporti finanziari o comunque di debito/credito oggetto dell’azione esecutiva (id est, così come indicati nel pignoramento) e, pertanto, la stessa utilizzabilità del suddetto meccanismo, in tal caso non essendovi spazio per una tacita “non contestazione” del proprio debito da parte del terzo, ciò che costituisce l’essenza stessa della previsione normativa in discorso.

Né ritiene il Collegio condivisibile la richiesta del P.G. per l’accoglimento del motivo in esame, perché gli argomenti all’uopo spesi attengono, a ben vedere, al tema della sufficiente o insufficiente specificità delle indicazioni contenute N. 15900/21R.G. nel pignoramento, ossia a questione diversa , attinta dalla odierna ricorrente col secondo motivo, che verrà infatti esaminato subito appresso. 5.1 – Il secondo motivo è inammissibile perché decisamente eccentrico rispetto al thema decidendum.

La tesi di fondo dell’odierna ricorrente, sul tema della (ritenuta, dal Tribunale) aspecificità dell’oggetto del pignoramento e , dunque , della (ritenuta) inoperatività della ficta confessionel caso che occupa , è che il primo giudice sia incorsoin un travisamento della prova circa il contenuto oggettivo del l’atto di pignoramento, con cuierano state investite con l’azione esecutiva le somme dovute agli esecutati (fra l’altro) da [OSCURATO:PERSONA] in virtù di “ conti correnti, libretti nominativi, depositi e gestione titoli, obbligazioni e quote di fondi comuni di investimenti, indicati ad ogni finalità di legge per l’esecuzione in corso con giacenza attiva nella misura di € 2.000.000,00 per ciascun terzo …”.

In altri termini, l’errore che la ricorrente imputa alla Corte d’appello, evocando il concetto di travisamento della prova, è, in buon a sostanza: « s’è letto “bianco”, laddove invece era scritto “nero”». 5.2 – Ora, s ulla questione della necessaria specificità dell’oggetto del pignoramento presso terzi, ai fini dell’utilizzabilità del più volte descritto meccanismo della ficta confessio(di cui all’art. 548 c.p.c., come novellato dal d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), questa Corte non ha ancora avuto modo di pronunciarsi, non essendo rinvenibili arresti di legittimità negli esatti termini qui in discussione; tuttavia, il tema risulta lambito da alcune pronunce, rese con riguardo al contenuto dell’istanza di accertamento N. 15900/21R.G. dell’obbligo del terzo, ex art. 549 c.p.c., che il creditore è tenuto ad avanzare in caso di contestazione della dichiarazione di quantità.

Possono qui richiamarsi, dunque, le considerazioni rese sul punto da Cass. n. 13487/2023, ove (in motivazione) è stato precisato come non occorra «che con l’istanza il creditore indichi analiticamente il rapporto di cui si chiede l’accertamento, ma - come anche affermato dal giudice delle leggi (Corte cost., ord. n. 172/2019) - egli deve pur sempre enunciare, quantomeno, la tipologia del rapporto stesso, nonché l’entità massima del preteso credito ascrivibile al debitor debitoris.

D’altra parte, si tratta di questioni ampiamente sceverate dalla già citata Cass. n. 23123/2022, così massimata sul punto (Rv. 665425-02): “Nell’espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n.83 del 2015, il subprocedimento volto all’accertamento dell’obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un’istanza della parte interessata - da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell’art.486 c.p.c. - ch e deve contenere l’allegazione del “petitum” e della “causa petendi” propri della domanda giudiziale e, cioè, l’indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche “per relationem” fino a concorrenza dell’importo pignorato) e del titolo dell’obbligazione da accertare”».

Ritiene la Corte come, all’evidenza, si tratti di argomenti sostanzialmente sovrapponibili al tema qui d’interesse, giacché - ferma la validità di un pignoramento con indicazione “almeno generica” delle somme dovute dal terzo, ex art. 543, comma 2, n. 1, c.p.c., come pure correttamente evidenziato N. 15900/21R.G. dal P.G. - l’introduzione dell’incidente di cui all’ art. 549 c.p.c. tende (quantomeno nella prospettazione del creditore pignorante ) alla determinazione della consistenza delcredito pignorato, onde essere assegnato in seguito in favoredello stesso pignorante; la situazione non appare diversa, dunque, rispetto all’ipotesi in cui il g.e. sia chiamato a disporre per il caso in cui terzo pignorato,rimasto silente, non sia compa rso dinanzi a sé all’udienza ex art. 548, comma 1, c.p.c. ( in tal guisa individuato a seguito dell’abrogazione dell’originario primo comma disposta con d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014), così non contestando il credito, nei termini indicati dal creditore.

Con la peculiarità, però, che la“non contestazione” non può ovviamente operare, onde legittimamente procedere all’assegnazione ex art. 553 c.p.c., se l’indicazione delcredito pignorato contenuta nel libello sia priva di quegli elementi minimiidonei a consentire al g.e. l’identificazione e la determinazione quantitativa del credito assegnando: in tale evenienza, su domanda del creditore (sulle cui modalità di proposizione, si veda la già citata Cass. n. 13487/2023), si procederà dunque all’accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., onde eventualmente procedere all’assegnazione, ma solo all’esito degli opportuni accertamenti.

Resta così confermato che- seppure “ per via diversa” rispetto a quanto il g.e. è tenuto a compiere nell’incidente ex art. 549 c.p.c., ma in fondo, secondo un percorso decisorio non dissimile - in caso di “non contestazione” del terzo compete comunque al g.e. procedere alla determinazione, qualitativa e quantitativa, del credito da assegnare (l’assonanza tra le due fattispecie considerate, dunque, èevidente, benché solo quoad effectum ; ma tanto è in N. 15900/21R.G. ogni caso significativo, ai fini che qui interessano).Il che è però qui possibile, come più volte evidenziato, solo a condizione che l’indicazione del credito pignorato sia adeguatamente specifica. 5.3 – Ciò premesso, risulta di tutta evidenza come la questione agitata col mezzo in esame sia mal posta.

Nella specie, non si tratta affatto di valutare il modo in cui il giudice dell’opposizione formale abbia tenuto conto – in ordine alla valutazione circa la “non contestazione”del credito, da parte del terzo pignorato rimastosilente, e dunque della ritenutaimpossibile operatività della ficta confessio – di uno o più elementi istruttori, addirittura travisati, ma molto più semplicemente di verificare se la determinazione del giudice circa la ritenuta genericità del pignoramento della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, più volte descritta (e di segno contrario rispetto a quanto già apprezzato dal g.e.), possa considerarsi corretta o meno.

In altre parole,nella specie non vengono in rilievo né prove (dirette o indirette, se non sotto il profilo documentale circa la stessa -peraltro indiscussa - esistenza di un atto di pignoramento eseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] di Barinei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ), né tampoco criteri legali di valutazione del materiale istruttorio , bensì la qualificazione del contenuto oggettivo dell’atto di pignoramento, ossia il giudizio su ciò che il creditore abbia effettivamente assoggettato a vincolo, nel termini su p ra descritti : e, dunque, se i crediti pignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari fossero o meno indicati, seppur non analiticamente, quantomeno in relazione al loro ammontare approssimativoe al titolo costitutivo dell’obbligazione.

N. 15900/21R.G.

Insomma, e per concludere sul punto, il tema del travisamento della prova (oggetto di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte, la cui decisione non è ancora stata pubblicata al momento dell’odierna camera di consiglio) è assolutamente non pertinente nel caso in esa me , solo rilevando se la qualificazione di un atto processualecome di contenuto generico, operata dal giudice del merito, sia da considerarsi corretta o meno: id est, se il Tribunale di Pescara, con la sentenza qui impugnata, abbia commesso un error in iudicando, ossia abbia o meno violato o falsamente applicato l’art. 548 , comma 1,c.p.c., ciò che non può che costituire oggetto di tipica espressione di un giudizioin iure. 5.4 – Si tratta però di vizio, quest’ultimo , che l’odierna ricorrente non ha specificamente proposto, sicché non può proceder si ad una riqualificazione della censura, pur possibile a determinate condizioni (su cui si veda, ad es., Cass., Sez.

Un., n. 17931/2013), stante la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di legittimità.

Ciò tanto più che la stessa odierna ricorrente ha precisato, a p. 27 del ricorso, come nella specie non si tratt i affatto di un errore di valutazioneda parte del giudice di merito, bensì di un errore che “impinge nell’errore di percezione… sulla ricognizione del contenuto oggettivo di un documento”.

Da tanto discende, dunque, l’inammissibilità del mezzo in esame, perché non pertinente rispetto al thema decidendum. 6.1 –Il quarto e il quinto motivopossono esaminarsi congiuntamente, perché afferenti a questioni connesse.

Essi sono fondati, per quanto di ragione.

N. 15900/21R.G.

Com’è noto, sul la natura meramente rescindente della pronuncia sulle opposizioni formaliè ferma la giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass. ord. n. 28926/23, ove altri e compiuti riferimenti); pertanto, il Tribunale di Pescara, accogliendo l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA],avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l’ordinanza di assegnazione, anziché accertare anche la effettiva consistenza dei crediti vantati dagli esecutati nei confronti dell’opponente, tanto invece competendo al giudice dell’esecuzione,dinanzi al quale la procedura fosse stata eventualmente riassu nta dalla parte interessata.

Avendo invece il Tribunale accertato l’entità dei suddetti crediti, esso è sostanzialmente incorso nei vizi denunciati e pur a prescindere da ogni ulteriore considerazione - così come pure sollecitata con i mezzi in esame - sugli effetti della “non contestazione” da parte del creditore opposto, nell’ambito del giudizio ex art. 617 c.p.c. 7.1 – In definitiva, sono accolti il quarto e il quinto motivo per quanto di ragione, mentre sono rigettati i restanti.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione senza rinvio, giacché la domanda di accertamento circa l’entità dei crediti effettivamente vantati dagli esecutati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da quest’ultima proposta, era da considerarsi inammissibile, le relative statuizioni non potendo che competere al giudice dell’esecuzione-una volta eventualmente riassunta la procedura esecutiva dalla parte interessata a seguito dell’accoglimento dell’opposizione - onde poi procedere, nel caso, all’assegnazionedei crediti pignorati e nei limiti del l’ accer ta mento espletato in sede strettamente esecutiva.

N. 15900/21R.G.

La cassazione, benché limitata alle sole statuizioni di accertamento del credito, implica una regolazione ex novo delle spese relative all’unico grado di merito che quella sentenza ha definito.

A questo riguardo, in considerazione della fondatezza solo parziale del ricorso e, in ogni caso, della sostanziale novità - se non altro, negli esatti termini e nella giurisprudenza di legittimità - delle questioni, ritiene la Corte sussistano giusti motivi per compensa re integralmente tra le parti costituite le spese, sia del grado di merito, che del giudizio di legittimità.

Nulla va disposto in relazione al rapporto processuale con Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], nonché con [OSCURATO:PERSONA] , giacché questi non hanno svolto difese.

P.Q.M la Corte accogl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’ordinanza di assegnazione [OSCURATO:PERSONA] Presidente PASQUALINA A.P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere PU. 21/02/2024 Cron. R.G.N. 15900/2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 15900/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma , Via R. F auro n. 102 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t a e dife s a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale autenticata il 27.5.2021, domicilio digitale , [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente – N. 15900/21R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBANCA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati - avverso la sentenza n. 1368/2020delTribunale di Pescara, depositata i n data 9.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 21.2.2024dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo del ricorso; uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega, per la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Bari s.p.a. (già s.c.p.a.) effettuò un pignoramento presso terzi in danno di Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], pignorando le somme loro dovute, tra l’altro, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in forza di “conti correnti, libretti nominativi, depositi e gestione titoli, obbligazioni e quote di fondi comuni di investimenti, indicati ad ogni finalità di legge per l’esecuzione in corso con giacenza attiva nella misura di € 2.000.000,00 per ciascun terzo …”. Tutti i terzi pignorati comunicarono dichiarazione negativa, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che nulla recapitò alla pignorante. Quindi, iscritta la procedura dinanzi al Tribunale di Pescara al n. 97/2017 R.G.E., il giudice dell’esecuzionefissò l’udienza ex art. 548 c.p.c., ma [OSCURATO:PERSONA] non vi comparve; il giudice, dunque, qualificati non contestati i crediti pignorati, con ordinanza del 24.4.2018 assegnò in pagamento e salvo esazione alla Banca, oltre alle spese processuali, € N. 15900/21R.G. 958.691,60 in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], € 958.691,60 in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ed € 2.000.000,00 in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose dunque opposizione agli atti esecutivi avverso detta ordinanza; instaurato il contraddittorio sia con la pignorante, sia con gli altri terzi,che con i debitori e all’esito del giudizio di merito (in cui si costituì POP NPLs 2018 s.r.l., quale cessionaria della Banca pignorante ), il Tribunale di Pescara accolse l’opposizione con sentenza del 9.12.2020, annullando l’ordinanza opposta e accertando che il credito vantato dagli esecutati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era pari ad € 62,56 quanto ad [OSCURATO:PERSONA], ad € 69,78 quanto ad [OSCURATO:PERSONA] e ad € 1.115,20 quanto a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, in particolare, osservò che –ferma l’ammissibilità dell’opposizione –il meccanismo previsto dall’art. 548 c.p.c., secondo cui il credito pignorato si intende riconosciuto, ad ogni effetto, qualora il terzo pignorato, benché regolarmente citato a rendere la dichiarazione all’udienza dinanzi al g.e., ometta di farlo, presuppone pur sempre che il rapporto di debito/credito sia specificamente indicato dal creditore pignorante, mentre nella specie tanto non poteva desumersi dall’atto di pignoramento della Banca. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione POP NPLs 2018 s.r.l., affidandosi a formali cinque motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. I già esecutati Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto difese. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del terzo motivo del ricorso ; l a ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 13410 del 16.5.2023 è N. 15900/21R.G. stata dichiarata la nullità della notifica agli intimati, con termine di 60 giorni per la rinnovazione dell’adempimento. All’esito, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria, mentre il P.G. ha ribadito le conclusioni scritte già rassegnate. A seguito della pubblica udienza del 13.9.2023, con ulteriore ordinanza interlocutoria n. 29453 del 24.10.2023 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, onde consentire alla ricorrente – impregiudicata ogni altra questione - di depositare la documentazion e inerente alla rinnovazione della notifica. La ricorrente a tanto ha provveduto, ex art. 372 c.p.c., i n data 2.2.2024. Gli intimati, pur all’esito della nuova notifica, non hanno svolto difese. Il P.G.ha reiterato le conclusioni scritte precedentemente rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale omesso di dichiarare la nullità dell’atto di citazione ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 1, e 164, commi 1 e 2, c.p.c., benché fosse assolutamente incerta l’indicazione del tribunale ove l’opposizione era stata proposta (nell’atto risultava l’invito a comparire dinanzi al “Tribunale ordinario di Roma ” , anziché a quello di Pescara, invece indicato nell’intestazione dell’attostesso), così erroneamente dichiarando la contumacia dei debitori esecutati. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., consistita in travisamento della prova decisiva, circa il contenuto dell’atto di pignoramento presso terzi, avuto riguardo alla specificità o meno dell’indicazione del credito pignorato.Si assume, cioè, che il Tribunale abbia N. 15900/21R.G. totalmente travisato il tenore dell’atto di pignoramento, del tutto specifico in relazione ai rapportiascrivibili agli esecutati “ sulla base di puntuali e ponderati dati documentali analiticamente acquisiti ed esaminati”; ciononostante, il giudice del merito ha invece affermato che “il creditore avrebbe avuto un onere di allegazione più puntuale, essendo lo stesso onerato a dover quantomeno identificare le cause generative e l’ammontare del credito del terzo, così da permettere al giudice di poter determinare tale credito sulla base di un apparato cognitivo più completo”.Da tanto, secondo la ricorrente, discende il “travisamento … di una prova determinante su questione decisiva che determina la nullità della sentenza impugnata”. 1.3 –Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 548, comma 2, e 617 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente valutato i requisiti di ammissibilità dell’opposizione, quale diretta conseguenza del vizio di cui al punto che precede.Ciò perché l’art. 548, comma 2, c.p.c., consente al terzo pignorato – destinatario dell’ordinanza di assegnazione per effetto della mancata comparizione all’udienza e, dunque, del meccanismo della ficta confessio– di proporre opposizione agli atti esecutivi avverso detta ordinanza solo se dia prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’incombente per irregolarità della notificazione o per caso fortuitoo forza maggiore, ipotesi non configurabili nella specie. 1.4 –Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che il creditore opposto sia tenuto a contestare il credito indicato N. 15900/21R.G. dall’opponente, benché vertendosi nell’ambito del giudizio di opposizione, conseguentemente accogliendo la domanda di accertamento di [OSCURATO:PERSONA] circa la reale consistenza delle posizioni creditorie degli esecutati, nel termini prima riportati nella parte espositiva. 1.5 –Con il quinto motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale posto a fondamento della decisione il principio di non contestazione anche in relazione alla posizione degli esecutati opponenti, benché dichiarati contumaci. 2.1 –In primo luogo, occorre dar atto che la ricorrente ha depositato gli atti di rinotifica del ricorso agli intimati nel loro domicilio estero; dall’esame di detta documentazione emerge che la nuova notificazione è da considerare regolare, sicché il contraddittorio in questa sede processuale può ritenersi correttamente instaurato. Tanto esime la Corte – per intuibili ragioni di economia processuale –dalla verifica della originaria regolarità della notifica ai predetti, come pure sostenuto dalla società ricorrente. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è inammissibile. Invero - benché non possa negarsi, in astratto, l’interesse a dolersi del mancato rilievo della nullità della citazione anche dalla parte diversada quella rimasta contumacee che addirittura vi abbia dato causa , ove si tratti della pretermissione di un litisconsorte necessario (come è nella specie; v. per tutte Cass. n. 13533/2021), stante il rischio che la stessa parte contumace possa invocare l’inopponibilità della sentenza, perché inutiliter data (si veda, seppur in tema di arbitrato rituale, la recente Cass. n. 29433/2021; ma v. anche, su N. 15900/21R.G. un piano più generale, Cass. n. 21381/2018) - il mezzo in esame vìola il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), perché il tenore testuale del ricorso e la carenza in esso di adeguata trasposizione di tutti gli elementi dell’atto in questione non consentono a questa Corte di valutare la pretesa capacità decettiva del chiaro lapsus calami in cui è incorsa l’opponentePoste Italiane (prima descritto ) , in relazione all e scelte processuali degli esecutati; non è possibile, in altre parole, desumere dal tenore del mezzo in esame se Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] , nonché [OSCURATO:PERSONA],non siano comparsi dinanzi al Tribunale di Pescara nell’ambito del giudizio di merito perché indotti in fallo dall’errore suddetto, oppure per mera scelta processuale (opzione corroborata, in verità, dal perdurante disinteresse alle sorti del giudizio che occupa, così come manifestato anche in questa sede di legittimità), ciò tanto più che la [OSCURATO:PERSONA] di Bari (dante causa dell’odierna ricorrente) si costituì regolarmente nel giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Pescara , segno evidente che l’errore stesso non poteva resistere ad una minima applicazione del canone della diligenza. 4.1 –Deve adesso esaminarsi, per ragioni di priorità logico-giuridica, il terzo motivo, perché di carattere potenzialmente assorbente.Esso è infondato. Invero, questa Corte ha già affermato che la previsione di cui al vigente art. 548, comma 2 , c.p.c. (così individuato a seguito dell’abrogazione dell’originario primo comma disposta con d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014), secondo cui l’ordinanza di assegnazione è impugnabile in caso di incolpevole mancata sua conoscenza, costituisce un rimedio speciale, che si N. 15900/21R.G. aggiunge a quello generale di cui all’art. 617 c.p.c., utilizzabile per contestare vizi propri dell’ordinanza di assegnazione, e dunque lo stesso modo in cui il g.e. ha governato la disposizione sulla ficta confessio; in particolare, tanto è stato affermato da Cass. n. 16234/2022, così massimata: “Nei pignoramenti presso terzi, l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell'ipotesi di cui all'art. 548 c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto. (Principio affermato con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. per far valere l'inesistenza del credito e la conseguente illegittimità, a fronte della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dell'applicazione del meccanismo della "ficta confessio", in luogo del procedimento di cui all'art. 549 c.p.c.)”. Pertanto, mentre lo speciale rimedio di cui all’art. 548, comma 2, c.p.c. è strettamente legato alla dimostrazione della incolpevole ignoranza del processo esecutivo da parte del terzo, il che costituisce presupposto indefettibile per l’ammissibilità dell’opposizione avverso l’ordinanza ex art.553 c.p.c. con cui il terzo proponga doglianze inerenti alla sussistenza e all’entità del credito oggetto della ficta confessio ( v. Cass., n. 30090/2021, non massimata), con l’arresto prima citato si è pure precisato che “la norma non può essere intesa, invece, come una limitazione alla proponibilità dell’opposizione per vizi propri del provvedimento giudiziale, cioè non dipendenti dalla mera applicazione del meccanismo di «non contestazione» e, dunque, non concernenti il credito «non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione». Perciò, N. 15900/21R.G. … «non ravvisandosi i presupposti per ridurre eccessivamente ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato … al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di quantità deve ritenersi tuttora assicurata la possibilità di proporre l’opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell’art. 548, ultimo comma, c.p.c., laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021)” (così la citata Cass. n. 16234/2022, in motivazione). Non è dunque revocabile in dubbio chel’opposizione formale di [OSCURATO:PERSONA] sia stata correttamente ritenuta ammissibile dal Tribunale di Pescara, perché essa non attienein via immediata alla sussistenza e all’ ammontare del credito assegnato, bensì agli stessi presupposti della ficta confessio, essendosi appunto negata la specificità dei rapporti finanziari o comunque di debito/credito oggetto dell’azione esecutiva (id est, così come indicati nel pignoramento) e, pertanto, la stessa utilizzabilità del suddetto meccanismo, in tal caso non essendovi spazio per una tacita “non contestazione” del proprio debito da parte del terzo, ciò che costituisce l’essenza stessa della previsione normativa in discorso. Né ritiene il Collegio condivisibile la richiesta del P.G. per l’accoglimento del motivo in esame, perché gli argomenti all’uopo spesi attengono, a ben vedere, al tema della sufficiente o insufficiente specificità delle indicazioni contenute N. 15900/21R.G. nel pignoramento, ossia a questione diversa , attinta dalla odierna ricorrente col secondo motivo, che verrà infatti esaminato subito appresso. 5.1 – Il secondo motivo è inammissibile perché decisamente eccentrico rispetto al thema decidendum. La tesi di fondo dell’odierna ricorrente, sul tema della (ritenuta, dal Tribunale) aspecificità dell’oggetto del pignoramento e , dunque , della (ritenuta) inoperatività della ficta confessionel caso che occupa , è che il primo giudice sia incorsoin un travisamento della prova circa il contenuto oggettivo del l’atto di pignoramento, con cuierano state investite con l’azione esecutiva le somme dovute agli esecutati (fra l’altro) da [OSCURATO:PERSONA] in virtù di “ conti correnti, libretti nominativi, depositi e gestione titoli, obbligazioni e quote di fondi comuni di investimenti, indicati ad ogni finalità di legge per l’esecuzione in corso con giacenza attiva nella misura di € 2.000.000,00 per ciascun terzo …”. In altri termini, l’errore che la ricorrente imputa alla Corte d’appello, evocando il concetto di travisamento della prova, è, in buon a sostanza: « s’è letto “bianco”, laddove invece era scritto “nero”». 5.2 – Ora, s ulla questione della necessaria specificità dell’oggetto del pignoramento presso terzi, ai fini dell’utilizzabilità del più volte descritto meccanismo della ficta confessio(di cui all’art. 548 c.p.c., come novellato dal d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), questa Corte non ha ancora avuto modo di pronunciarsi, non essendo rinvenibili arresti di legittimità negli esatti termini qui in discussione; tuttavia, il tema risulta lambito da alcune pronunce, rese con riguardo al contenuto dell’istanza di accertamento N. 15900/21R.G. dell’obbligo del terzo, ex art. 549 c.p.c., che il creditore è tenuto ad avanzare in caso di contestazione della dichiarazione di quantità. Possono qui richiamarsi, dunque, le considerazioni rese sul punto da Cass. n. 13487/2023, ove (in motivazione) è stato precisato come non occorra «che con l’istanza il creditore indichi analiticamente il rapporto di cui si chiede l’accertamento, ma - come anche affermato dal giudice delle leggi (Corte cost., ord. n. 172/2019) - egli deve pur sempre enunciare, quantomeno, la tipologia del rapporto stesso, nonché l’entità massima del preteso credito ascrivibile al debitor debitoris. D’altra parte, si tratta di questioni ampiamente sceverate dalla già citata Cass. n. 23123/2022, così massimata sul punto (Rv. 665425-02): “Nell’espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n.83 del 2015, il subprocedimento volto all’accertamento dell’obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un’istanza della parte interessata - da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell’art.486 c.p.c. - ch e deve contenere l’allegazione del “petitum” e della “causa petendi” propri della domanda giudiziale e, cioè, l’indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche “per relationem” fino a concorrenza dell’importo pignorato) e del titolo dell’obbligazione da accertare”». Ritiene la Corte come, all’evidenza, si tratti di argomenti sostanzialmente sovrapponibili al tema qui d’interesse, giacché - ferma la validità di un pignoramento con indicazione “almeno generica” delle somme dovute dal terzo, ex art. 543, comma 2, n. 1, c.p.c., come pure correttamente evidenziato N. 15900/21R.G. dal P.G. - l’introduzione dell’incidente di cui all’ art. 549 c.p.c. tende (quantomeno nella prospettazione del creditore pignorante ) alla determinazione della consistenza delcredito pignorato, onde essere assegnato in seguito in favoredello stesso pignorante; la situazione non appare diversa, dunque, rispetto all’ipotesi in cui il g.e. sia chiamato a disporre per il caso in cui terzo pignorato,rimasto silente, non sia compa rso dinanzi a sé all’udienza ex art. 548, comma 1, c.p.c. ( in tal guisa individuato a seguito dell’abrogazione dell’originario primo comma disposta con d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014), così non contestando il credito, nei termini indicati dal creditore. Con la peculiarità, però, che la“non contestazione” non può ovviamente operare, onde legittimamente procedere all’assegnazione ex art. 553 c.p.c., se l’indicazione delcredito pignorato contenuta nel libello sia priva di quegli elementi minimiidonei a consentire al g.e. l’identificazione e la determinazione quantitativa del credito assegnando: in tale evenienza, su domanda del creditore (sulle cui modalità di proposizione, si veda la già citata Cass. n. 13487/2023), si procederà dunque all’accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., onde eventualmente procedere all’assegnazione, ma solo all’esito degli opportuni accertamenti. Resta così confermato che- seppure “ per via diversa” rispetto a quanto il g.e. è tenuto a compiere nell’incidente ex art. 549 c.p.c., ma in fondo, secondo un percorso decisorio non dissimile - in caso di “non contestazione” del terzo compete comunque al g.e. procedere alla determinazione, qualitativa e quantitativa, del credito da assegnare (l’assonanza tra le due fattispecie considerate, dunque, èevidente, benché solo quoad effectum ; ma tanto è in N. 15900/21R.G. ogni caso significativo, ai fini che qui interessano).Il che è però qui possibile, come più volte evidenziato, solo a condizione che l’indicazione del credito pignorato sia adeguatamente specifica. 5.3 – Ciò premesso, risulta di tutta evidenza come la questione agitata col mezzo in esame sia mal posta. Nella specie, non si tratta affatto di valutare il modo in cui il giudice dell’opposizione formale abbia tenuto conto – in ordine alla valutazione circa la “non contestazione”del credito, da parte del terzo pignorato rimastosilente, e dunque della ritenutaimpossibile operatività della ficta confessio – di uno o più elementi istruttori, addirittura travisati, ma molto più semplicemente di verificare se la determinazione del giudice circa la ritenuta genericità del pignoramento della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, più volte descritta (e di segno contrario rispetto a quanto già apprezzato dal g.e.), possa considerarsi corretta o meno. In altre parole,nella specie non vengono in rilievo né prove (dirette o indirette, se non sotto il profilo documentale circa la stessa -peraltro indiscussa - esistenza di un atto di pignoramento eseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] di Barinei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ), né tampoco criteri legali di valutazione del materiale istruttorio , bensì la qualificazione del contenuto oggettivo dell’atto di pignoramento, ossia il giudizio su ciò che il creditore abbia effettivamente assoggettato a vincolo, nel termini su p ra descritti : e, dunque, se i crediti pignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari fossero o meno indicati, seppur non analiticamente, quantomeno in relazione al loro ammontare approssimativoe al titolo costitutivo dell’obbligazione. N. 15900/21R.G. Insomma, e per concludere sul punto, il tema del travisamento della prova (oggetto di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte, la cui decisione non è ancora stata pubblicata al momento dell’odierna camera di consiglio) è assolutamente non pertinente nel caso in esa me , solo rilevando se la qualificazione di un atto processualecome di contenuto generico, operata dal giudice del merito, sia da considerarsi corretta o meno: id est, se il Tribunale di Pescara, con la sentenza qui impugnata, abbia commesso un error in iudicando, ossia abbia o meno violato o falsamente applicato l’art. 548 , comma 1,c.p.c., ciò che non può che costituire oggetto di tipica espressione di un giudizioin iure. 5.4 – Si tratta però di vizio, quest’ultimo , che l’odierna ricorrente non ha specificamente proposto, sicché non può proceder si ad una riqualificazione della censura, pur possibile a determinate condizioni (su cui si veda, ad es., Cass., Sez. Un., n. 17931/2013), stante la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di legittimità. Ciò tanto più che la stessa odierna ricorrente ha precisato, a p. 27 del ricorso, come nella specie non si tratt i affatto di un errore di valutazioneda parte del giudice di merito, bensì di un errore che “impinge nell’errore di percezione… sulla ricognizione del contenuto oggettivo di un documento”. Da tanto discende, dunque, l’inammissibilità del mezzo in esame, perché non pertinente rispetto al thema decidendum. 6.1 –Il quarto e il quinto motivopossono esaminarsi congiuntamente, perché afferenti a questioni connesse. Essi sono fondati, per quanto di ragione. N. 15900/21R.G. Com’è noto, sul la natura meramente rescindente della pronuncia sulle opposizioni formaliè ferma la giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass. ord. n. 28926/23, ove altri e compiuti riferimenti); pertanto, il Tribunale di Pescara, accogliendo l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA],avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l’ordinanza di assegnazione, anziché accertare anche la effettiva consistenza dei crediti vantati dagli esecutati nei confronti dell’opponente, tanto invece competendo al giudice dell’esecuzione,dinanzi al quale la procedura fosse stata eventualmente riassu nta dalla parte interessata. Avendo invece il Tribunale accertato l’entità dei suddetti crediti, esso è sostanzialmente incorso nei vizi denunciati e pur a prescindere da ogni ulteriore considerazione - così come pure sollecitata con i mezzi in esame - sugli effetti della “non contestazione” da parte del creditore opposto, nell’ambito del giudizio ex art. 617 c.p.c. 7.1 – In definitiva, sono accolti il quarto e il quinto motivo per quanto di ragione, mentre sono rigettati i restanti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione senza rinvio, giacché la domanda di accertamento circa l’entità dei crediti effettivamente vantati dagli esecutati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da quest’ultima proposta, era da considerarsi inammissibile, le relative statuizioni non potendo che competere al giudice dell’esecuzione-una volta eventualmente riassunta la procedura esecutiva dalla parte interessata a seguito dell’accoglimento dell’opposizione - onde poi procedere, nel caso, all’assegnazionedei crediti pignorati e nei limiti del l’ accer ta mento espletato in sede strettamente esecutiva. N. 15900/21R.G. La cassazione, benché limitata alle sole statuizioni di accertamento del credito, implica una regolazione ex novo delle spese relative all’unico grado di merito che quella sentenza ha definito. A questo riguardo, in considerazione della fondatezza solo parziale del ricorso e, in ogni caso, della sostanziale novità - se non altro, negli esatti termini e nella giurisprudenza di legittimità - delle questioni, ritiene la Corte sussistano giusti motivi per compensa re integralmente tra le parti costituite le spese, sia del grado di merito, che del giudizio di legittimità. Nulla va disposto in relazione al rapporto processuale con Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], nonché con [OSCURATO:PERSONA] , giacché questi non hanno svolto difese. P.Q.M la Corte accogl