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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 31354/2025

Testo disponibile della fonte

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za di assegnazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Contestazione dell’esistenza del rapporto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron.

R.G.N. 12041/2023 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 12041/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dife so come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - N. 12041/23R.G. avverso la sentenza n. 16993/2022 del Tribunale di Roma , depositata il 17.11.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del giorno 8.10.2025dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] effettuò pignoramento presso terzi in danno del proprio debitore, [OSCURATO:PERSONA], e nei confronti dei terzi pignorati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in forza di decreto ingiuntivo n. 15048/14 del Tribunale di Roma, e del pedissequo precetto per l’importo di € 8.174,51.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il creditore istante dichiarò che l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avevano rilasciato la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., sicché il giudice dell’esecuzione rinviò la procedura all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 548, comma 1, c.p.c., ordinando al creditore di notificare al debitore ed al terzo pignorato un “atto integrativo del pignoramento” unitamente all’ordinanza di fissazione della nuova udienza, con espresso avviso al terzo pignorato che, non comparendo in udienza, il credito sarebbe stato considerato non contestato ai sensi dell’art. 548 c.p.c.

Espletato l’incombente, l’[OSCURATO:PERSONA] non ottemperò all’ordine del giudice e non comparve alla udienza fissata, né provvide ad inviare al creditore la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.

Pertanto, il giudice dell’esecuzione emise ordinanza di assegnazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 10.324,51, precisando che “la mancata comparizione del terzo, [OSCURATO:PERSONA] Spallanzani I.R.C.C.S. … comporta che il credito di appartenenza del debitore, nei termini N. 12041/23R.G. indicati dal creditore nell’atto di pignoramento come integrato con atto notificato il 2.7.2018, si considera non contestato“; in particolare, per quanto qui interessa, assegnò al creditore procedente la somma, a carico di [OSCURATO:PERSONA] Spallanzani I.R.C.C.S., pari ad 1/5 dello stipendio mensile, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, dovuta dal terzo pignorato suddetto al debitore esecutato, nonché ad 1 / 5 del TFR in caso di risoluzione anticipata del rapporto,e ciò all ’ esito delle trattenute dipendenti dai pignoramenti eseguiti anteriormente e fino alla concorrenza del complessivo importo di € 10.324,51.

Detta ordinanza venne opposta ex art. 617 c.p.c. dall’[OSCURATO:PERSONA] con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto fondata su un rapporto di lavoro ampiamente esauritosi ben prima della notifica dell’atto di pignoramento.

Costituitosi il solo creditore pignorante e nella contumacia dell’esecutato, dopo aver definito la fase sommaria, il Tribunale di Roma, con sentenzadel 17.11.2022, accolse l’opposizione, revocando l’ordinanza opposta.

Osservò il Tribunale che l’opposizione era da ritenere pienamente ammissibile e che l’esecutato non era più dipendente dell’Istituto fin dal 2015, donde l’inesistenza del credito pignorato.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Istituto. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 11210 del

28.4. 2025, è stata però rilevata la nullità della notifica del ricorso all ’ intimato, sicché ne è stata disposta la rinnovazione.

Espletato l’incombente e fissata l’odierna udienza camerale, ai N. 12041/23R.G. sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con l ’ unico motivo si lamenta la “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 548, 553 e 617 c.p.c in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il Tribunale di Roma, ritenuta ammissibile l’opposizione ex art. 617 c.p.c incardinata dal terzo pignorato, avverso un’ordinanza di assegnazione somme emessa ai sensi dell’art. 548, 1° comma c.p.c., senza la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 548, ultimo comma c.p.c.”. 2.1 - Anzitutto, occorre rilevare che, a seguito dell ’ ordinanza interlocutoria, il ricorrente ha proceduto a nuova notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 143 c.p.c., tempestivamente documentandone la regolarità. 2.2 - Sempre in via preliminare, va disattesa l ’ eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, in quanto la complessiva articolata doglianza è dotata di sufficiente specificità ed attiene, in modo inequivoco, ad un denunciato error iuris (consistente in un error in iudicando de iure procedendo), ossia l’aver il Tribunale ritenuto ammissibile l’opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., fondata su dichiarazione di quantità formatasi per ficta confessio , ai sensi dell’art. 548, comma 2, c.p.c., benché con detta opposizione non si fossero denunciati neppure vizi propri dell’ordinanza, così come statuito da Cass. n. 16234/2022. 3.1 -Ciò posto, il ricorso è manifestamente fondato.

N. 12041/23R.G.

In buona sostanza, come emerge dalla lettura del ricorso, il pignoramento presso terzi per cui è processo -per quanto ancora qui interessa, ossia, con riferimento al coinvolgimento, quale terzo pignorato, dell’Istituto odierno controricorrente - si caratterizzava per essere totalmente generico e privo di specifico riferimento all’esatta natura e consistenza del rapporto di creditotra il terzo e l’esecutato [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, preso atto che l’Istituto non aveva reso la dichiarazionedi quantità ex art. 547 c.p.c., il giudice dell’esecuzione onerò il pignorante di notificare al terzo un “atto integrativo del pignoramento”, adempimento in realtà non previsto da alcuna norma giuridica; nondimeno, sulla base di tale atto integrativo- e dopo checon esso, finalmente, il Miano aveva specificato la fonte del preteso debito dell’Istituto verso Stazzi, ossia la sussistenza di un supposto rapporto di lavoro subordinato -si formò la ficta confessio , a norma dell ’ art. 548, comma 2 , c.p.c. e lo stesso giudice dell’esecuzione assegnòil relativo credito ex art. 553 c.p.c . , con ordinanza datata 24.10.2018.

Solo a tal punto, l’Istituto odierno ricorrente si attivò, proponendol’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617c.p.c., ma solo deducendo che il dedotto rapporto di lavoro non era più esistente, perché cessato più di due anni prima ; il terzo opponente, cioè, negò “ora per allora” la sussistenza di ogni proprio debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla stessa stregua di una mera revoca della dichiarazione di quantità (si è invocato l’insegnamento di Cass. n. 10912/2017), senza tuttavia dedurre l’esistenza di vizi propri dell’ordinanza di assegnazione. 3.2 - Ora, questa Corte ha già evidenziato - con riguardo alla struttura del pignoramento presso terzi e, in particolare, alle modifiche apportate agli artt. N. 12041/23R.G. 548 e 549 c.p.c. dalla legge n. 228/2012 - che ai fini della formazione del meccanismo di ficta confessio occorre prendere in considerazione esclusivamente il contenuto dell’atto di pignoramento, che deve indicare in modo adeguatamente specifico il rapporto da cui il credito pignorato, in thesi, scaturisce; in particolare, si è affermato che “Nel procedimento di espropriazionepresso terzi, se l ’ atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art.486 c.p.c.) si deve procedere all’accertamento endoesecutivo dell’obbligo delterzo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte delterzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l’allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris” (Cass. n. 11864/2024, cui si rinvia anche per richiami).

E si è anche affermato che, ai fini dell’introduzione della fase incidentale ex art.549 c.p.c., non occorre affatto la compilazione, da parte del pignorante, di un atto riepilogativodelle relative domande, sufficiente essendo la mera istanza di accertamento, anche a verbale (v.

Cass. 13487/2023) .

Con detta ultima pronuncia, in particolare, si è stigmatizzata la prassi, in essere presso il Tribunale capitolino, di invitare il creditore procedente alla compilazione di un atto riepilogativo della domanda di accertamento dell’obbligo del terzo, quasi che esso dovesse costituire l’atto introduttivo di quella fase incidentale; si tratta di una impostazione non prevista dalla leggee che si pone anzi in contrasto con la stessa, ma essa appare similmente replicata, dallo stesso Tribunale capitolino, anche con riguardo al meccanismo della ficta confessiodi cui all’art. 548, comma N. 12041/23R.G. 2, c.p.c.: anche in tal caso si onera il creditore procedente di un adempimento - stavolta, mediante la notifica di un “atto integrativo del pignoramento” - non solo non previsto dalla legge, ma che costituisce un vero e proprio fuor d’opera, se non altro perché esso, a tutto concedere, non potrebbe che operare per il futuro, con ogni conseguenza anche ai fini di quanto previsto dall’art. 2917 c.c.

L’ordinanza di assegnazione all’esito adottata dal Tribunale di Roma, dunque, ben avrebbe potuto essere opposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. da parte del terzo pignorato, essendo ampiamente contestabile la sussistenza del presupposto della ficta confessio(v.

Cass. n. 16234/2022, invocata dal ricorrente), e dunque la stessa legittimità dell’ordinanza di assegnazione e delle anomale modalità del procedimento che ha preceduto la sua adozione, posto che, in forza del tenore originario del pignoramento del Miano e della mancata dichiarazione di quantità del terzo, il pignorante avrebbe solo potuto instare per l’accertamento ex art.549 c.p.c.

Tuttavia, l’Istituto terzo pignorato non ha opposto l’ordinanza di assegnazione per tale ragione, ma semplicemente sostenendo che non v’era nessun rapporto di lavoro con lo Stazzi, perché cessato nel 2015, questione che ovviamente restava preclus a, a fronte del contegno consapevolmente assunto dallo stesso Istituto: questo, equivocando il senso della giurisprudenza di questa Corte sulla revocabilità della dichiarazione di quantità (v.

Cass. n. 10912/2017, nonché Cass. n. 13147/2017), ha affermato di aver scientemente atteso l ’ emissione dell’ordinanza di assegnazione per contestare l’esistenza del rapporto (v. controricorso, p. 13), senza però avvedersi che solo la sopravvenuta ed incolpevole conoscenza dell’errore di fatto nella propria dichiarazione di quantità N. 12041/23R.G. precedentemente resa può eventualmente legittimare la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., condizione che ovviamente non è riscontrabile nella specie.

L’inerzia colpevolmente serbata dall’Istituto nel corso del procedimento esecutivo, pur a fronte della notifica di un -benché anomalo - “atto integrativo del pignoramento”, impediva, in realtà, l’utile proposizione dell’opposizione formale avverso l’ordinanza di assegnazione, oramai divenuta - in difetto dei presupposti di cui all’art. 548, comma 3, c.p.c., nonché in assenza di contestazione sulla esistenza delle condizioni di operatività della ficta confessio -inoppugnabile, in relazione al profilo meritale comunque specificamente agitato con l’azione proposta.

In altre parole -e anche a prescindere dalla esatta individuazione dei presupposti di proponibilità, anche temporali, di una opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione, fondata sulla revoca della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (si veda, sul tema, Cass. n. 11698/2024, in motivazione, par. 3.5.5 in particolare) -nel caso in esame può fondatamente escludersi la riscontrabilità di un errore scusabile in capo all’Istituto, a sostegno della revoca della dichiarazione di quantità, benché formatasi a norma dell ’ art. 548, comma 2, c.p.c. 4.1 -In definitiva, il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto in relazione alla natura meramente rescindente dell’opposizione agli atti esecutivi, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, ult. comma, c.p.c, con la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l ’ ordinanza di N. 12041/23R.G. assegnazione datata 24.10.2018 , giacché la questione dell ’ esistenza del rapporto di credito tra terzo pignorato e debitore esecutata non risultava più contestabile.

Le spese di lite dell’unico grado del giudizio di merito, nonché quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzadell’Istituto controricorrente.

Le spese possono invece compensarsi nei rapporti tra il ricorrente e l’intimato [OSCURATO:PERSONA] , anche al lume della sua complessiva indefensio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” - I.R.C.C.S. ; condanna quest’ultimo alla rifusione delle spese dell’unico grado del giudizio di merito, liquidate in € 2.540,00 per compensi, nonché diquelle del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.082,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za di assegnazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Contestazione dell’esistenza del rapporto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 12041/2023 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 12041/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dife so come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - N. 12041/23R.G. avverso la sentenza n. 16993/2022 del Tribunale di Roma , depositata il 17.11.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del giorno 8.10.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] effettuò pignoramento presso terzi in danno del proprio debitore, [OSCURATO:PERSONA], e nei confronti dei terzi pignorati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in forza di decreto ingiuntivo n. 15048/14 del Tribunale di Roma, e del pedissequo precetto per l’importo di € 8.174,51. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il creditore istante dichiarò che l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avevano rilasciato la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., sicché il giudice dell’esecuzione rinviò la procedura all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 548, comma 1, c.p.c., ordinando al creditore di notificare al debitore ed al terzo pignorato un “atto integrativo del pignoramento” unitamente all’ordinanza di fissazione della nuova udienza, con espresso avviso al terzo pignorato che, non comparendo in udienza, il credito sarebbe stato considerato non contestato ai sensi dell’art. 548 c.p.c. Espletato l’incombente, l’[OSCURATO:PERSONA] non ottemperò all’ordine del giudice e non comparve alla udienza fissata, né provvide ad inviare al creditore la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Pertanto, il giudice dell’esecuzione emise ordinanza di assegnazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 10.324,51, precisando che “la mancata comparizione del terzo, [OSCURATO:PERSONA] Spallanzani I.R.C.C.S. … comporta che il credito di appartenenza del debitore, nei termini N. 12041/23R.G. indicati dal creditore nell’atto di pignoramento come integrato con atto notificato il 2.7.2018, si considera non contestato“; in particolare, per quanto qui interessa, assegnò al creditore procedente la somma, a carico di [OSCURATO:PERSONA] Spallanzani I.R.C.C.S., pari ad 1/5 dello stipendio mensile, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, dovuta dal terzo pignorato suddetto al debitore esecutato, nonché ad 1 / 5 del TFR in caso di risoluzione anticipata del rapporto,e ciò all ’ esito delle trattenute dipendenti dai pignoramenti eseguiti anteriormente e fino alla concorrenza del complessivo importo di € 10.324,51. Detta ordinanza venne opposta ex art. 617 c.p.c. dall’[OSCURATO:PERSONA] con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto fondata su un rapporto di lavoro ampiamente esauritosi ben prima della notifica dell’atto di pignoramento. Costituitosi il solo creditore pignorante e nella contumacia dell’esecutato, dopo aver definito la fase sommaria, il Tribunale di Roma, con sentenzadel 17.11.2022, accolse l’opposizione, revocando l’ordinanza opposta. Osservò il Tribunale che l’opposizione era da ritenere pienamente ammissibile e che l’esecutato non era più dipendente dell’Istituto fin dal 2015, donde l’inesistenza del credito pignorato. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Istituto. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 11210 del 28.4. 2025, è stata però rilevata la nullità della notifica del ricorso all ’ intimato, sicché ne è stata disposta la rinnovazione. Espletato l’incombente e fissata l’odierna udienza camerale, ai N. 12041/23R.G. sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con l ’ unico motivo si lamenta la “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 548, 553 e 617 c.p.c in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il Tribunale di Roma, ritenuta ammissibile l’opposizione ex art. 617 c.p.c incardinata dal terzo pignorato, avverso un’ordinanza di assegnazione somme emessa ai sensi dell’art. 548, 1° comma c.p.c., senza la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 548, ultimo comma c.p.c.”. 2.1 - Anzitutto, occorre rilevare che, a seguito dell ’ ordinanza interlocutoria, il ricorrente ha proceduto a nuova notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 143 c.p.c., tempestivamente documentandone la regolarità. 2.2 - Sempre in via preliminare, va disattesa l ’ eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, in quanto la complessiva articolata doglianza è dotata di sufficiente specificità ed attiene, in modo inequivoco, ad un denunciato error iuris (consistente in un error in iudicando de iure procedendo), ossia l’aver il Tribunale ritenuto ammissibile l’opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., fondata su dichiarazione di quantità formatasi per ficta confessio , ai sensi dell’art. 548, comma 2, c.p.c., benché con detta opposizione non si fossero denunciati neppure vizi propri dell’ordinanza, così come statuito da Cass. n. 16234/2022. 3.1 -Ciò posto, il ricorso è manifestamente fondato. N. 12041/23R.G. In buona sostanza, come emerge dalla lettura del ricorso, il pignoramento presso terzi per cui è processo -per quanto ancora qui interessa, ossia, con riferimento al coinvolgimento, quale terzo pignorato, dell’Istituto odierno controricorrente - si caratterizzava per essere totalmente generico e privo di specifico riferimento all’esatta natura e consistenza del rapporto di creditotra il terzo e l’esecutato [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, preso atto che l’Istituto non aveva reso la dichiarazionedi quantità ex art. 547 c.p.c., il giudice dell’esecuzione onerò il pignorante di notificare al terzo un “atto integrativo del pignoramento”, adempimento in realtà non previsto da alcuna norma giuridica; nondimeno, sulla base di tale atto integrativo- e dopo checon esso, finalmente, il Miano aveva specificato la fonte del preteso debito dell’Istituto verso Stazzi, ossia la sussistenza di un supposto rapporto di lavoro subordinato -si formò la ficta confessio , a norma dell ’ art. 548, comma 2 , c.p.c. e lo stesso giudice dell’esecuzione assegnòil relativo credito ex art. 553 c.p.c . , con ordinanza datata 24.10.2018. Solo a tal punto, l’Istituto odierno ricorrente si attivò, proponendol’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617c.p.c., ma solo deducendo che il dedotto rapporto di lavoro non era più esistente, perché cessato più di due anni prima ; il terzo opponente, cioè, negò “ora per allora” la sussistenza di ogni proprio debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla stessa stregua di una mera revoca della dichiarazione di quantità (si è invocato l’insegnamento di Cass. n. 10912/2017), senza tuttavia dedurre l’esistenza di vizi propri dell’ordinanza di assegnazione. 3.2 - Ora, questa Corte ha già evidenziato - con riguardo alla struttura del pignoramento presso terzi e, in particolare, alle modifiche apportate agli artt. N. 12041/23R.G. 548 e 549 c.p.c. dalla legge n. 228/2012 - che ai fini della formazione del meccanismo di ficta confessio occorre prendere in considerazione esclusivamente il contenuto dell’atto di pignoramento, che deve indicare in modo adeguatamente specifico il rapporto da cui il credito pignorato, in thesi, scaturisce; in particolare, si è affermato che “Nel procedimento di espropriazionepresso terzi, se l ’ atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art.486 c.p.c.) si deve procedere all’accertamento endoesecutivo dell’obbligo delterzo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte delterzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l’allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris” (Cass. n. 11864/2024, cui si rinvia anche per richiami). E si è anche affermato che, ai fini dell’introduzione della fase incidentale ex art.549 c.p.c., non occorre affatto la compilazione, da parte del pignorante, di un atto riepilogativodelle relative domande, sufficiente essendo la mera istanza di accertamento, anche a verbale (v. Cass. 13487/2023) . Con detta ultima pronuncia, in particolare, si è stigmatizzata la prassi, in essere presso il Tribunale capitolino, di invitare il creditore procedente alla compilazione di un atto riepilogativo della domanda di accertamento dell’obbligo del terzo, quasi che esso dovesse costituire l’atto introduttivo di quella fase incidentale; si tratta di una impostazione non prevista dalla leggee che si pone anzi in contrasto con la stessa, ma essa appare similmente replicata, dallo stesso Tribunale capitolino, anche con riguardo al meccanismo della ficta confessiodi cui all’art. 548, comma N. 12041/23R.G. 2, c.p.c.: anche in tal caso si onera il creditore procedente di un adempimento - stavolta, mediante la notifica di un “atto integrativo del pignoramento” - non solo non previsto dalla legge, ma che costituisce un vero e proprio fuor d’opera, se non altro perché esso, a tutto concedere, non potrebbe che operare per il futuro, con ogni conseguenza anche ai fini di quanto previsto dall’art. 2917 c.c. L’ordinanza di assegnazione all’esito adottata dal Tribunale di Roma, dunque, ben avrebbe potuto essere opposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. da parte del terzo pignorato, essendo ampiamente contestabile la sussistenza del presupposto della ficta confessio(v. Cass. n. 16234/2022, invocata dal ricorrente), e dunque la stessa legittimità dell’ordinanza di assegnazione e delle anomale modalità del procedimento che ha preceduto la sua adozione, posto che, in forza del tenore originario del pignoramento del Miano e della mancata dichiarazione di quantità del terzo, il pignorante avrebbe solo potuto instare per l’accertamento ex art.549 c.p.c. Tuttavia, l’Istituto terzo pignorato non ha opposto l’ordinanza di assegnazione per tale ragione, ma semplicemente sostenendo che non v’era nessun rapporto di lavoro con lo Stazzi, perché cessato nel 2015, questione che ovviamente restava preclus a, a fronte del contegno consapevolmente assunto dallo stesso Istituto: questo, equivocando il senso della giurisprudenza di questa Corte sulla revocabilità della dichiarazione di quantità (v. Cass. n. 10912/2017, nonché Cass. n. 13147/2017), ha affermato di aver scientemente atteso l ’ emissione dell’ordinanza di assegnazione per contestare l’esistenza del rapporto (v. controricorso, p. 13), senza però avvedersi che solo la sopravvenuta ed incolpevole conoscenza dell’errore di fatto nella propria dichiarazione di quantità N. 12041/23R.G. precedentemente resa può eventualmente legittimare la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., condizione che ovviamente non è riscontrabile nella specie. L’inerzia colpevolmente serbata dall’Istituto nel corso del procedimento esecutivo, pur a fronte della notifica di un -benché anomalo - “atto integrativo del pignoramento”, impediva, in realtà, l’utile proposizione dell’opposizione formale avverso l’ordinanza di assegnazione, oramai divenuta - in difetto dei presupposti di cui all’art. 548, comma 3, c.p.c., nonché in assenza di contestazione sulla esistenza delle condizioni di operatività della ficta confessio -inoppugnabile, in relazione al profilo meritale comunque specificamente agitato con l’azione proposta. In altre parole -e anche a prescindere dalla esatta individuazione dei presupposti di proponibilità, anche temporali, di una opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione, fondata sulla revoca della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (si veda, sul tema, Cass. n. 11698/2024, in motivazione, par. 3.5.5 in particolare) -nel caso in esame può fondatamente escludersi la riscontrabilità di un errore scusabile in capo all’Istituto, a sostegno della revoca della dichiarazione di quantità, benché formatasi a norma dell ’ art. 548, comma 2, c.p.c. 4.1 -In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto in relazione alla natura meramente rescindente dell’opposizione agli atti esecutivi, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, ult. comma, c.p.c, con la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l ’ ordinanza di N. 12041/23R.G. assegnazione datata 24.10.2018 , giacché la questione dell ’ esistenza del rapporto di credito tra terzo pignorato e debitore esecutata non risultava più contestabile. Le spese di lite dell’unico grado del giudizio di merito, nonché quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzadell’Istituto controricorrente. Le spese possono invece compensarsi nei rapporti tra il ricorrente e l’intimato [OSCURATO:PERSONA] , anche al lume della sua complessiva indefensio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” - I.R.C.C.S. ; condanna quest’ultimo alla rifusione delle spese dell’unico grado del giudizio di merito, liquidate in € 2.540,00 per compensi, nonché diquelle del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.082,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Comp