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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 16234/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31773/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Tacito 7, è elettivamente domiciliato - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo do- micilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3997/2019 del [OSCURATO:PERSONA], de- positata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 31773/2019 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 16234/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto ex art. 543 cod. proc. civ., notificato il 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA] pignorava «i compensi e tutte le somme dovute da CH7 He- licopters S.r.l. [terzo pignorato] a [OSCURATO:PERSONA] [debitore del proce- dente] per i tioli sopra specificati o per qualsiasi altro titolo, con le limi- tazioni di legge».

2. Non essendo stata resa la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., il giudice dell’esecuzione fissava una nuova udienza, alla quale compa- riva soltanto il creditore; questo depositava atto notificato al terzo pi- gnorato e visura camerale da cui si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] era l’amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA].

3. Il giudice dell’esecuzione, preso atto della mancata dichiarazione della società, concedeva termine alla parte creditrice per il deposito di nota di precisazione del proprio credito e, con successiva ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], disponeva l’assegnazione a [OSCURATO:PERSONA] del credito «non contestato» sino alla concorrenza di Euro 205.273,90; il provve- dimento veniva poi confermato nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] de- putata alla comparizione delle parti.

4. In data 6/4/2017 la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione del credito, con- testando la sussistenza del credito pignorato.

5. Sospesa l’esecuzione, nel giudizio di merito si costituivano le parti (il debitore e il terzo pignorato con la medesima difesa); con la sentenza n. 3997 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino – dopo aver respinto l’ec- cezione di inammissibilità dell’opposizione e aver espressamente affer- mato la sua tempestività – accoglieva l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e dichiarava la nullità dell’ordinanza di assegnazione.

6. Il giudice di merito riteneva che l’atto di pignoramento fosse ge- nerico nell’indicazione delle somme dovute dal terzo e che, dunque, in assenza di dichiarazione positiva di quest’ultimo, fosse preclusa al giu- dice l’adozione dell’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., non potendo 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 31773/2019 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 16234/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 trovare applicazione, in forza dell’art. 548 cod. proc. civ. (come modifi- cato dall’art. 13, comma 1, lett. m-bis), n. 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), il meccanismo della ficta confessio per la mancanza di un’allegazione del creditore idonea a consentire l’identificazione del credito (di conse- guenza, si sarebbe dovuto applicare l’art. 549 cod. proc. civ.); quanto al mezzo impiegato per contrastare l’ordinanza di assegnazione, il Tri- bunale affermava che l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. è esperi- bile non soltanto per la mancata conoscenza del provvedimento per ir- regolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (ipo- tesi a cui si riferisce l’art. 548 cod. proc. civ.), ma anche per un vizio proprio dell’atto dell’esecuzione, quale quello dedotto dall’opponente.

7. Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; resistevano, con unico con- troricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], i quali deposita- vano memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente censura la decisione impugnata (con motivo formu- lato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) per violazione e falsa applicazione dell’art. 548 cod. proc. civ., per avere il Tribunale reputato ammissibile l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. esperita dal terzo per motivi diversi da quelli prescritti dalla succitata disposi- zione; sostiene che, con la riforma dell’espropriazione presso terzi, l’inerzia del terzo pignorato acquisisce in ogni caso la portata di ricono- scimento del proprio debito e che l’unico rimedio a sua disposizione pre- suppone la prova della mancata partecipazione al processo per non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

La censura è infondata.

2. Come noto, il legislatore ha soppresso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, quantomeno come giudizio incidentale 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 31773/2019 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 16234/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 al processo esecutivo da svolgersi nelle forme ordinarie, e ha differen- ziato il regime giuridico dell’espropriazione de qua proprio con riguardo agli effetti dell’inerzia del terzo.

3. In base all’art. 548 cod. proc. civ., se il terzo non rende alcuna dichiarazione nonostante la sua convocazione ad un’apposita udienza successiva alla prima e se l’allegazione del creditore (nell’atto di pigno- ramento) consente l’identificazione del credito pignorato, quest’ultimo va inteso come non contestato (ficta confessio) e il giudice dell’esecu- zione procede alla sua assegnazione; in tal caso, il provvedimento con- clusivo può essere impugnato dal terzo pignorato con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (e, segnatamente, con ricorso al giudice dell’ese- cuzione; v.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17663 del 02/07/2019, Rv. 654675-01) soltanto se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo esecutivo per irregolarità della notificazione o per caso for- tuito o forza maggiore.

La dimostrazione delle predette circostanze costituisce presupposto indefettibile per l’ammissibilità dell’opposizione avverso l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. con cui il terzo proponga doglianze inerenti alla sussistenza e all’entità del credito oggetto della ficta confessio (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021, non massimata).

La norma non può essere intesa, invece, come una limitazione alla proponibilità dell’opposizione per vizi propri del provvedimento giudi- ziale, cioè non dipendenti dalla mera applicazione del meccanismo di «non contestazione» e, dunque, non concernenti il credito «non conte- stato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul prov- vedimento di assegnazione».

Perciò, come già statuito da questa stessa Sezione, «non ravvisan- dosi i presupposti per ridurre eccessivamente ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato … al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di quantità deve ritenersi tuttora assicurata la pos- 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 31773/2019 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 16234/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 sibilità di proporre l’opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescin- dere dai presupposti di ammissibilità indicati nell’art. 548, ultimo comma, c.p.c., laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedi- mento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021).

4. Se, invece, il terzo non rende alcuna dichiarazione (nonostante la sua convocazione ad un’apposita udienza successiva alla prima), ma l’allegazione del creditore non consente l’identificazione del credito pi- gnorato, in forza dell’art. 549 cod. proc. civ. il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte e nel contraddittorio tra le parti e con il terzo, procede ad un accertamento endoesecutivo, che può concludersi con l’ordinanza di assegnazione, suscettibile di impugnazione ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. (come ribadito dalla già citata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17663 del 02/07/2019).

5. Orbene, nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto – con pronuncia non attinta dal motivo di ricorso – che l’opponente avesse prospettato (con ricorso ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. reputato tempestivo) l’illegittimità dell’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., de- ducendo, tra l’altro, l’inesistenza del credito che ne formava oggetto.

Il Tribunale ha poi specificato che l’inerzia del terzo pignorato do- veva essere inquadrata nell’ipotesi dell’art. 549 cod. proc. civ., perché il credito pignorato era stato solo genericamente indicato dal creditore procedente (come consentito dall’art. 543 cod. proc. civ.; v.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6518 del 20/03/2014, Rv. 630204-01) in maniera inido- nea a consentirne l’esatta identificazione, con la conseguenza che l’or- dinanza di assegnazione emessa in base al meccanismo della ficta con- fessio ex art. 548 cod. proc. civ. doveva reputarsi illegittima, in quanto intrinsecamente inficiata dall’erronea applicazione della succitata dispo- sizione. 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 31773/2019 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 16234/2022 Data pubblicazione 19/05/2022

6. La censura dell’odierno ricorrente non coglie quest’ultima ratio de- cidendi e si incentra sulla pretesa impossibilità di esperire (in ogni caso) l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di assegna- zione senza la dimostrazione del presupposto, dettato dall’art. 548 cod. proc. civ., della mancata conoscenza del processo esecutivo per irrego- larità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Proprio in base alla ricostruzione del dettato normativo, invece, si deve invece confermare la statuizione del giudice di merito, che ha ri- tenuto ammissibile l’opposizione de qua avverso l’ordinanza, perché af- fetta da un vizio proprio, costituito dall’erronea applicazione dell’art. 548 cod. proc. civ. e, cioè, della norma (non applicabile) che il ricorrente invoca col proprio ricorso.

7. In conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

8. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 7.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 aprile 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31773/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Tacito 7, è elettivamente domiciliato - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo do- micilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3997/2019 del [OSCURATO:PERSONA], de- positata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 31773/2019 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 16234/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto ex art. 543 cod. proc. civ., notificato il 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA] pignorava «i compensi e tutte le somme dovute da CH7 He- licopters S.r.l. [terzo pignorato] a [OSCURATO:PERSONA] [debitore del proce- dente] per i tioli sopra specificati o per qualsiasi altro titolo, con le limi- tazioni di legge». 2. Non essendo stata resa la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., il giudice dell’esecuzione fissava una nuova udienza, alla quale compa- riva soltanto il creditore; questo depositava atto notificato al terzo pi- gnorato e visura camerale da cui si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] era l’amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Il giudice dell’esecuzione, preso atto della mancata dichiarazione della società, concedeva termine alla parte creditrice per il deposito di nota di precisazione del proprio credito e, con successiva ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], disponeva l’assegnazione a [OSCURATO:PERSONA] del credito «non contestato» sino alla concorrenza di Euro 205.273,90; il provve- dimento veniva poi confermato nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] de- putata alla comparizione delle parti. 4. In data 6/4/2017 la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione del credito, con- testando la sussistenza del credito pignorato. 5. Sospesa l’esecuzione, nel giudizio di merito si costituivano le parti (il debitore e il terzo pignorato con la medesima difesa); con la sentenza n. 3997 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino – dopo aver respinto l’ec- cezione di inammissibilità dell’opposizione e aver espressamente affer- mato la sua tempestività – accoglieva l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e dichiarava la nullità dell’ordinanza di assegnazione. 6. Il giudice di merito riteneva che l’atto di pignoramento fosse ge- nerico nell’indicazione delle somme dovute dal terzo e che, dunque, in assenza di dichiarazione positiva di quest’ultimo, fosse preclusa al giu- dice l’adozione dell’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., non potendo 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 31773/2019 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 16234/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 trovare applicazione, in forza dell’art. 548 cod. proc. civ. (come modifi- cato dall’art. 13, comma 1, lett. m-bis), n. 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), il meccanismo della ficta confessio per la mancanza di un’allegazione del creditore idonea a consentire l’identificazione del credito (di conse- guenza, si sarebbe dovuto applicare l’art. 549 cod. proc. civ.); quanto al mezzo impiegato per contrastare l’ordinanza di assegnazione, il Tri- bunale affermava che l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. è esperi- bile non soltanto per la mancata conoscenza del provvedimento per ir- regolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (ipo- tesi a cui si riferisce l’art. 548 cod. proc. civ.), ma anche per un vizio proprio dell’atto dell’esecuzione, quale quello dedotto dall’opponente. 7. Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; resistevano, con unico con- troricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], i quali deposita- vano memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente censura la decisione impugnata (con motivo formu- lato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) per violazione e falsa applicazione dell’art. 548 cod. proc. civ., per avere il Tribunale reputato ammissibile l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. esperita dal terzo per motivi diversi da quelli prescritti dalla succitata disposi- zione; sostiene che, con la riforma dell’espropriazione presso terzi, l’inerzia del terzo pignorato acquisisce in ogni caso la portata di ricono- scimento del proprio debito e che l’unico rimedio a sua disposizione pre- suppone la prova della mancata partecipazione al processo per non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. La censura è infondata. 2. Come noto, il legislatore ha soppresso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, quantomeno come giudizio incidentale 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 31773/2019 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 16234/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 al processo esecutivo da svolgersi nelle forme ordinarie, e ha differen- ziato il regime giuridico dell’espropriazione de qua proprio con riguardo agli effetti dell’inerzia del terzo. 3. In base all’art. 548 cod. proc. civ., se il terzo non rende alcuna dichiarazione nonostante la sua convocazione ad un’apposita udienza successiva alla prima e se l’allegazione del creditore (nell’atto di pigno- ramento) consente l’identificazione del credito pignorato, quest’ultimo va inteso come non contestato (ficta confessio) e il giudice dell’esecu- zione procede alla sua assegnazione; in tal caso, il provvedimento con- clusivo può essere impugnato dal terzo pignorato con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (e, segnatamente, con ricorso al giudice dell’ese- cuzione; v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17663 del 02/07/2019, Rv. 654675-01) soltanto se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo esecutivo per irregolarità della notificazione o per caso for- tuito o forza maggiore. La dimostrazione delle predette circostanze costituisce presupposto indefettibile per l’ammissibilità dell’opposizione avverso l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. con cui il terzo proponga doglianze inerenti alla sussistenza e all’entità del credito oggetto della ficta confessio (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021, non massimata). La norma non può essere intesa, invece, come una limitazione alla proponibilità dell’opposizione per vizi propri del provvedimento giudi- ziale, cioè non dipendenti dalla mera applicazione del meccanismo di «non contestazione» e, dunque, non concernenti il credito «non conte- stato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul prov- vedimento di assegnazione». Perciò, come già statuito da questa stessa Sezione, «non ravvisan- dosi i presupposti per ridurre eccessivamente ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato … al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di quantità deve ritenersi tuttora assicurata la pos- 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 31773/2019 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 16234/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 sibilità di proporre l’opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescin- dere dai presupposti di ammissibilità indicati nell’art. 548, ultimo comma, c.p.c., laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedi- mento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021). 4. Se, invece, il terzo non rende alcuna dichiarazione (nonostante la sua convocazione ad un’apposita udienza successiva alla prima), ma l’allegazione del creditore non consente l’identificazione del credito pi- gnorato, in forza dell’art. 549 cod. proc. civ. il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte e nel contraddittorio tra le parti e con il terzo, procede ad un accertamento endoesecutivo, che può concludersi con l’ordinanza di assegnazione, suscettibile di impugnazione ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. (come ribadito dalla già citata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17663 del 02/07/2019). 5. Orbene, nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto – con pronuncia non attinta dal motivo di ricorso – che l’opponente avesse prospettato (con ricorso ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. reputato tempestivo) l’illegittimità dell’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., de- ducendo, tra l’altro, l’inesistenza del credito che ne formava oggetto. Il Tribunale ha poi specificato che l’inerzia del terzo pignorato do- veva essere inquadrata nell’ipotesi dell’art. 549 cod. proc. civ., perché il credito pignorato era stato solo genericamente indicato dal creditore procedente (come consentito dall’art. 543 cod. proc. civ.; v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6518 del 20/03/2014, Rv. 630204-01) in maniera inido- nea a consentirne l’esatta identificazione, con la conseguenza che l’or- dinanza di assegnazione emessa in base al meccanismo della ficta con- fessio ex art. 548 cod. proc. civ. doveva reputarsi illegittima, in quanto intrinsecamente inficiata dall’erronea applicazione della succitata dispo- sizione. 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 31773/2019 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 16234/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 6. La censura dell’odierno ricorrente non coglie quest’ultima ratio de- cidendi e si incentra sulla pretesa impossibilità di esperire (in ogni caso) l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di assegna- zione senza la dimostrazione del presupposto, dettato dall’art. 548 cod. proc. civ., della mancata conoscenza del processo esecutivo per irrego- larità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Proprio in base alla ricostruzione del dettato normativo, invece, si deve invece confermare la statuizione del giudice di merito, che ha ri- tenuto ammissibile l’opposizione de qua avverso l’ordinanza, perché af- fetta da un vizio proprio, costituito dall’erronea applicazione dell’art. 548 cod. proc. civ. e, cioè, della norma (non applicabile) che il ricorrente invoca col proprio ricorso. 7. In conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 8. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 7.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 31773/2019 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 16234/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso arti- colo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b