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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2023

Cassazione n. 13487/2023

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el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 2034/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , Viale delle Milizie n. 2, presso l o studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Vinadio, come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA].FA. [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via N. 2034/21R.G.

Tanaron. 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Ambasciatore in Italia pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 15333 /20 20 del Tribunale di Roma , depositata il 4.11.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 20.2.2023dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel febbraio 2013,avviò un pignoramento presso terzi in danno dello Stato della [OSCURATO:PERSONA], di cui era creditrice in forza di un lodo arbitrale, citando a comparire dinanzi al Tribunale di Roma, ex art. 543 c.p.c., le banche [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., nonché le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., affinché rendessero la dichiarazione di quantitàex art. 547 c.p.c.

A seguito di dichiarazione negativa da parte di tutti i terzi pignorati, la [OSCURATO:PERSONA] propose istanza ex art. 549 c.p.c. per l’accertamento dell’obbligo del terzo; con ordinanza del 31.1.2017, il Tribunale di Roma, nell’ambito del subprocedimento ex art. 549 c.p.c., dichiarò N. 2034/21R.G. inammissibile l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA], giacché essapignorante, con l’introduzione della fase incidentale di accertamento, aveva concentrato la domanda su pretese partecipazioni azionarie dello Stato libico nella stessa [OSCURATO:SOCIETA], in realtà ascrivibili a società libiche, estranee al procedimento.

La pignorante propose opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso detta ordinanza, che il Tribunale, con sentenza del 4.11.2020, rigettò.

In particolare, il giudice di merito ribadì che l’oggetto del giudizio era stato circoscritto dalla pignorante alla sola questione delle presun te partecipazioni azionarie dello Stato libico in [OSCURATO:SOCIETA], e che la documentazione relativa ai rapporti di conto corrente intrattenuti dallo stesso Stato con la banca, in Italia, come emerso in corso di procedura, non era utilmente scrutinabile, in quanto il perimetro dell’accertamento dell’obbligo del terzo era stato delimitato dalla pignorante nei termini suddetti, con la “memoria di contestazione notificata (…) su invitodel giudice dell’esecuzione”, datata [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Avverso detta sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq.ne, sulla base di due motivi, cui resistono con distinti controricorsi lo Stato della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e CO.FA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq.ne, che ha pure proposto ricorso incidentale, fondato su quattro motivi, resistito con autonomo controricorso dallo Stato della [OSCURATO:SOCIETA]. hannopure depositato distinte memorie.

ASBL Trust non ha invece svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 549 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale N. 2034/21R.G. ritenuto che la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo da essa ricorrente proposta non avesse adeguatamente delimitato l’oggetto del contendere; secondo la ricorrente, è decisiva la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA], dopo aver reso la dichiarazione negativa, ha versato in atti, nel corso della fase incidentale di accertamento, la documentazione inerente ai rapporti di c/c da essa intrattenuti con lo Stato libico, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto tenerne conto, ai fini della decisione. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione carente, contraddittoria e perplessa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale motivato nei termini suddetti, benché essa ricorrente avesse chiaramente precisato l’oggetto della domanda con la memoria del 20.7.2018, nonché in sede di precisazione delle conclusioni all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito dell’esibizione della documentazione dei conti correnti effettuata da [OSCURATO:SOCIETA], ottenuta in forza di ordinanza ex art. 210 c.p.c.

RICORSO INCIDENTALE 1.3 –Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia violazione e/ falsa applicazione degli artt. 549 e 152 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per aver il Tribunale ritenuto che l ’ accertamento dell ’ obbligo del terzo debba essere delimitato dalle ragioni esposte nell’atto introduttivo del sub- procedimento, stabilendo in tal modo un termine decadenziale non previsto dalla legge. 1.4 –Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver il Tribunale affermato che N. 2034/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento ad eventuali rapporti di conto corrente tra [OSCURATO:SOCIETA] e lo Stato della Lib ia, nella memoria datata 13.7.2015, senza tener conto che detti rapporti erano stati in realtà accesi solo nell’agosto 2015; ed ancora, per non aver il Tribunale tenuto conto del contenuto della memoria di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pp. 5 e 6, circa l’esistenza dei citati rapporti di conto corrente. 1.5 – Con il terzo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e/ falsa applicazione degli artt. 547 e 549 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver il Tribunale tenuto conto del fatto che [OSCURATO:SOCIETA], con la propria memoria del 2.9.2015, aveva dato atto dell’esistenza di rapporti di conto corrente intrattenuti con lo Stato della [OSCURATO:PERSONA], così modificando la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. 1.6 – Con il quarto motivo di ricorso incidentale , infine, si denu ncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e/ falsa applicazione degli artt. 549, 617 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto non utilizzabile la documentazione acquisita e relativa ai rapporti bancari, ignorando un fatto decisivo e violando il principio della ricerca della verità materiale. 2.1 –L’eccezione di inammissibilità sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] per preteso difetto di rappresentanza sostanziale da parte della ricorrente principale è infondata.

La controricorrente assume che la procura speciale all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per conto della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, sia stata rilasciata dal preteso liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], che “non è dato sapere chi sia”, posto N. 2034/21R.G. che nelle precedenti fasi del giudizio la qualità di liquidatore della società era stata spesa da tale [OSCURATO:PERSONA].

In proposito, è ampiamente ricevuto, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui “In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l’obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provarel’irregolarità dell’atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l’efficacia del proprio operato”(ex multis , Cass.n. 20563/2014; Cass. n. 11091/2020; Cass. n. 2149/2022).

Pertanto, posto che la procura ad litem in calce al ricorso principale è stata conferita, per questo giudizio di legittimità, da chi assume essere il liquidatore della società ricorrente, e considerato che la nomina a ciò presupposta è soggetta a pubblicità legale mediante iscrizione nel R.I., ai sensi dell’art. 2487- bisc.c., sarebbe stato preciso onere della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’inesistenza o l’irregolarità di tale nomina; la stessa banca, però, non ha assolto un simile onere, donde l’infondatezza dell’eccezione, secondo la regola generale di cui all’art. 2697, comma 2, c.c. 3.1– Ciò posto, il ricorso principale è inammissibile per in adeguata esposizione dei fatti, nonché per difetto di specificità, in violazione del dispostodell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. 3.2 – Per meglio comprendere quanto precede, è indispensabile riepilogare le vicende del giudizio dimerito, nonché del processo esecutivo presupposto , per N. 2034/21R.G. quanto qui ancora interessae nei ristretti limiti in cui tanto è evincibile dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte.

A seguito del pignoramentopresso terzi eseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2013 in danno dello Stato della [OSCURATO:PERSONA], la terzapignorata [OSCURATO:SOCIETA]. rese dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., sicché la creditrice pignorante, previa notifica di “memoria riepilogativ a di contestazione ” del 13.7.2015, introdusse il sub-procedimento per l’accertamento dell’obbligo del terzo, ex art.549 c.p.c.Con detta memoria, in particolare, la [OSCURATO:PERSONA], precisando l’oggetto dell’azione esecutiva già descritto in seno all’atto di pignoramento (con cui risultavano aggredite “ le somme dovute a qualsiasi titolo o causa, dalle banche [OSCURATO:PERSONA] (…)al debitore nonché dei crediti di cui, a qualsiasi titolo, è titolare il debitore stesso nei confronti delle banche”), fece esplicito riferimento al pagamento di “dividendi in favore degli azionisti”e alla “presenza dello Stato libico nel capitale di [OSCURATO:SOCIETA].”, come evidenziato dalla sentenza impugnata.

Il g.e., a seguito di istruzione sommaria - e pur dopo che , nel corso del sub - procedimento ex art. 549 c.p.c.,era emersa l’esistenza di alcuni conti correnti di corrispondenza intrattenuti dall’Ambasciata libica in Italia presso [OSCURATO:SOCIETA]-, con ordinanza del 17.2.2017 dichiarò l ’ inammissibilità dell ’ istanza di accertamento dell’obbligo del terzo avanzata da [OSCURATO:PERSONA],perché detta istanza, per come formulata nella memoria del 13.7.2015, non riguardava debiti di [OSCURATO:SOCIETA] verso lo Stato della [OSCURATO:PERSONA], quanto piuttosto verso società libiche estranee al procedimento, che la pignorante riteneva riconducibili all’Autorità statuale nordafricana, senza però darne prova.

N. 2034/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] propose dunque opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso detta ordinanza e, all’esito del giudizio di merito (nel corso del quale venne pure accolta l’istanza di esibizione della documentazione relativa ai c/c riconducibili all’Ambasciata libica in Italia, ex art. 210 c.p.c., avanzata dalla pignorante), il Tribunale rigettò l’opposizione; in particolare, il giudice del merito concordò col g.e. nel ritenere chela pignorante avesse delimitato l’oggetto del pignoramento, con la memoria del 13.7.2015, alle sole pretese partecipazioni azionarie dello Stato libico in [OSCURATO:SOCIETA]; pertanto – pros eguì il Tribunale – non poteva darsi rilievo alla questione dei c/c aperti presso la banca a partire dall’agosto del 2015, con conseguente irrilevanza anche della documentazione acquisita nel corso del giudizio di merito. 3.3 – Così chiariti i contorni della vicenda processuale che occupa, va pure sgombrato il campo da un equivoco di fondo.

Il Tribunale di Roma, laddove attribuisce rilievo alla delimitazione dell ’ oggetto del pignoramento presso terzi, per come effettuata da [OSCURATO:PERSONA], giunge ad affermare che “una tale funzione di delimitazione (…) non può che essere devoluta all’atto introduttivo della fase endo-esecutiva di accertamento dell’obbligo del terzo, ossia alla memoria di contestazione notificata dalla parte su invito del giudice dell’esecuzione”.

L’affermazione –se con essa s’è voluto sostenere che, ai fini dell ’ introduzione dello speciale sub-procedimento ex art.549 c.p.c. (introdotto nelle forme attuali dal d.l. n. 228/2012, e da ultimo modificato dal d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), si renda necessaria la notifica alle altre parti di una “ memoria riepilogativa” delle contestazioni mosse dal pignorante (o dal creditore N. 2034/21R.G. intervenuto titolato), quale unica forma d i impulso della fase , specie se su “invito”del g.e. - è evidentemente erronea.

Infatti, aseguito delle cennate modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c., circa l’accertamento dell’obbligo del terzo, volte allo snellimento del procedimento e alla specifica calibrazione dei suoi effetti verso una soluzione “interna”e funzionale alla delimitazione dell’oggetto del pignoramento, solo s’è specificato, quanto alla fase introduttiva, che occorre procedere “ su istanz a di parte”, con ciò evidentemente essendosi esclu so che, in mancanza di contestazioni sulla portata della dichiarazione resa dal terzo (ovvero, sul significato da attribuire alla mancata dichiarazione), il g.e. possa procedere d’ufficio.

Ai fini dell’introduzione della fase incidentale, dunque, l’istanza ex art.549 c.p.c. può certamente essere formulata con un atto formale (ad es., una memoria), ma può anche essere resa a verbaled’ udienza, purché debitamente circostanziata, sia in relazione al petitum, che alla causa petendi, e così notificata ai controinteressati, se non presenti all’udienza.

Tanto è stato condivisibilmente affermato, di recente, da questa stessa Corte, con principio così massimato (Rv. 665425 - 03) : “ Nell ’ espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l’accertamento dell’obbligo del terzo postula l’istaurazione di un contraddittorio deformalizzato, il quale ammette il ricorso a qualsiasi modalità funzionale ad assicurare che l’istanza della parte interessata sia portata a conoscenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, parti necessarie dell’incidente endoesecutivo; conseguentemente, è idonea allo scopo la notificazione all’esecutato e al terzo, non comparsi all’udienza di N. 2034/21R.G. articolazione dell’istanza, del verbale (o dellamemoria scritta depositata) che ne contiene la relativa formulazione”( così, Cass. n. 23123/2022, alla cui ampia motivazione si rinvia, sia per la ricostruzione sistematica delsub-procedimento, sia per richiami).

Può dunque escludersi che le contestazioni avverso la dichiarazione resa dal terzo (o la sua mancata dichiarazione) debbano necessariamente veicolarsi mediante una memoria riepilogativae per di più a pena di una decadenza priva di qualunque base normativa, come parrebbe doversi evincere dal tenore della sentenza impugnata, tanto più se confezionata “su invito” – e men che meno , su sollecitazione - del g.e.: proprio perché questi non può procedere d ’ ufficio, egli deve limitarsi a raccogliere le contestazioni mosse dal creditoree nei termini in cui sono originariamente(e tempestivamente, ossia, fino a che la procedura sia pendente) formulate , previa instaurazione del contraddittorio .

Il che comporta che, qualoraesse siano rese a verbale, ma siano affette da estrema genericità, il g.e., in difetto di idonea reazione delle parti interessate,non deve affatto sollecitarne una specificazione, ma (dopo aver disposto la notifica del verbale alle parti non presenti) prendere attodel relativo contenuto e dichiararle senz’altro inammissibili (o, se del caso, rigettarle), per mancanza della necessaria specificità, quanto al petitum, o alla causa petendi, così definendo il sub-procedimento ex art. 549 c.p.c.: ciò in quanto, pur non trattandosi di vera e propria domanda giudiziale, l’istanza del creditore deve pur sempre assicurare la regolare dialettica processuale, e deve consentire alla controparte di esercitare il diritto di difesa, in relazione alle pretese altrui.

Non occorre, dunque, che con l’istanza il creditore indic hi analitica mente il rapporto di cui si chiede N. 2034/21R.G. l’accertamento, ma– come anche affermato dal giudice delle leggi (Cor te cost., ord. n. 172/2019) - egli deve pur sempre enunciare, quantomeno, la tipologia del rapporto stesso, nonché l’entità massima del preteso credito ascrivibile al debitor debitoris.D’altra parte, si tratta di questioni ampiamente sceverate dalla già citata Cass. n. 23123/2022, così massimata sul punto (Rv. 665425 - 02): “Nell’espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, il subprocedimento volto all’accertamento dell’obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un’istanza della parte interessata - da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell’art. 486 c.p.c. - che deve contenere l’allegazione del “petitum”e della “causa petendi” propri della domanda giudiziale e, cioè, l’indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche “per relationem”fino a concorrenza dell’importo pignorato) e del titolo dell’obbligazione da accertare”. 3.4.1– Chiarito tale aspetto non s econdario, è appena il caso di ricordare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specific i vizi di legittimità – che, in tesi, affligg ono la decisione impugna ta – scegliendol i dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. 3.4.2– In particolare, l ’ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”; al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il fatto deve N. 2034/21R.G. intendersi nella duplice accezione di fatto sostanziale (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e processuale (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc. - v.

Cass. n. 1959/2004).

Quanto poi alla sommarietà che, secondo la norma in esame, deve caratterizzare l’esposizione, è costante l’insegnamento secondo cui “Per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito” (così, Cass. n. 7825/2006; Cass. n. 1926/2015).

La funzione cui assolve il requisito in parola è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”.

N. 2034/21R.G.

Inoltre, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così la già citata Cass.n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘ viva ’ o meno ” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 3.4.3– Ora, così inquadrat o il tema del contenuto indispensabile del ricorso (questione che in verità va estesaanche alla tecnica del c.d. assemblaggio, il cui esame va però qui omesso perché non rilevante nella specie), ritiene la Corte che la ricorrente sia incorsa in una inadeguata esposizione, giacché (a parte la mancata indicazione del credito per cui si procedee del titolo da cui deriva) si è omesso di riportare, con la necessaria accortezza e completezza, il contenuto dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], opposta ex art. 617 c.p.c., il contenuto delle doglianze mossecon l’atto introduttivo dell’opposizione, nonché lo stesso tenore della più volte citata “memoria riepilogativa”del 13.7.2015 ( dal cui contenuto il Tribunale ha fatto discendere la delimitazione dell’oggetto della disputain senso opposto a quanto anelato da [OSCURATO:PERSONA]), nonché della memoria di costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] nella fase incidentale, onde poter apprezzare in che modo la questione dell’esistenza dei conti correnti intestati all’Ambasciata libica in Italia (a quanto parrebbe, introdotta nel giudizio dalla banca, proprio con detta memoria)potesse rapportarsi con l’oggetto del pignoramento .

N. 2034/21R.G. 3.4.4– Ma il ricorso è anche inammissibile per difetto di sp ecificità dei motivi.

In proposito, vale la pena qui ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia”(di recente, Cass. n. 17224/2020). 3.4.5 – Orbene, dalla lettura delle censure articolate dal la ricorrente – già sommariamente descritte – risulta di tutta evidenza come le stesse non si conformino affatto ai superiori dettami, perché a ben vedere neppure si confrontano con le pertinenti decisioni adottate dal giudice del merito, che restano sullo sfondo dell’esposizione, senza essere attinte da congruenti critiche a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in procedendo.

Così, posto che il Tribunale ha ritenuto quale condizione ostativa all’accoglibilità delle doglianze della pignorante lacircostanza per cui, nell’ambito della ripetuta “memoria riepilogativa”, la società aveva effettivamente circoscritto il thema decidendum alla sola questione delle presunte partecipazioni azionarie dello Stato libico in [OSCURATO:SOCIETA], risulta di tutta evidenza che nessuna conseguenza indefettibile, nel senso che pretenderebbe attribuirglil’odierna ricorrente, può di per sé discendere dalcomportamento processuale di [OSCURATO:SOCIETA], laddove questa ha fatto riferimento (in epoca successiva a detta delimitazione, e già nell’ambito del sub-procedimento incidentale) all’esistenza dei rapporti di conto corrent e in discorso.

Si tratta, chiaramente, di un posteriussul piano logico-giuridico, perché N. 2034/21R.G. l’attività suddetta s ’ è comunque mani festata in epoca successiva alla introduzione del sub-procedimento ex art. 549 c.p.c., e la ricorrente non spiega il perché – nonostante detta delimitazione oggettiva , non contestata specificamentenella sua stessa portata restrittiva circa il thema decidendum e , beninteso, pur in mancanza di rigide preclusioni assertivee istruttorie, stante la struttura deformalizzata dello stesso sub-procedimento(si veda, ancora, Cass.n. 23123/2022, Rv. 665425-04) –prima il g.e. e poi il Tribunale avrebberoerrato nel non tener contodell’esistenza degli stessi rapporti bancari, e nel non valutare la relativa documentazione (di cui peraltro, non senza contraddittorietà, il giudice del merito aveva anche ordinatol’esibizione, ex art. 210 c.p.c.).

Né potrebbe ritenersi sufficiente a tal fine, come prospettato dalla ricorrente, la circostanza per cuisolo con la discoveryoperata da [OSCURATO:SOCIETA] s ’ era reso possibile specificare il contenuto della domanda di accertamento, tanto più che ciò sarebbe avvenuto –a quanto è dato evincersi dallo stesso ricorso, p. 11 – solo con la memoria ex art. 183, comma6, n. 1, c.p.c. del 20.7.2018, nonché in sede di precisazione delle conclusioni con atto del 13.7.2020 , ossia con attività processuale svolta soltanto nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art.617 c.p.c., e non già nel procedimento esecutivo, dinanzi al g.e.

Il che, con ogni evidenza, è del tutto incompatibile con la stessa natura e funzione dell’opposizione formale, che postula logicamente l ’ affermazione dell’illegittimità intrinseca (sia per vizi propri, che derivati) ed originaria dell’atto esecutivo che ne è oggetto (nella specie, l’ordinanza del g.e. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]):al contrario, la stessa ricorrentededuce invece che la specificazione dell’istanza di accertamentoavvenne solo nel giudizio di cognizione, sicché già per definizione N. 2034/21R.G. non può configurarsi, al riguardo, la non rispondenza a legittimità della citata ordinanza, in relazione alla suddetta questione.

Ciò conferma, dunque, che nel sub-procedimento ex art. 549 c.p.c., la ridetta questione non venne mai esplicitata nel senso oggi propugnato da [OSCURATO:PERSONA], come pure evidenziato dal Tribunale(che così, in particolare, stigmatizza l’inerzia della pignorante, a p. 7 della sentenza: “la [OSCURATO:PERSONA] anche dopo aver avuto contezza dell’esistenza di tali conti correnti, nelle proprie memorie autorizzate del novembre 2015 e del gennaio 2016 … si limitava a prendere atto della esistenza di tali conti, concentrando tuttavia le proprie argomentazioni e richieste istruttorie sulle partecipazioni detenute da società libiche in [OSCURATO:SOCIETA].”).

Nel ri corso non è dato scorgere alcuna adeguata critica ai suddett i argoment i , ch e indubbiamente integra no autonoma ratio decidendi, da sola in grado di sorreggere la decisione per altri versi impugnata.

Più in generale, però, la ricorrente principale non solo non ha spiegato perché ed in che modo la condotta processuale di [OSCURATO:SOCIETA] (con il riferimento all’esistenza di rapporti bancari, operato nella memoria di costituzione nella fase incidentale) avrebbe dovuto, di per sé, determinare l’ampliamento del thema decidendum, ma non ha neppure adeguatamente censurato (e, a ben vedere, neanche ha adeguatamente individuato) i pretesi errores in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice del merito. 4.1 –Il ricorso incidentale di CO.FA. , a parte la tardività (v. controricorso d e llo Stato della [OSCURATO:PERSONA]), è di per sé inammissibile, perché la società non aveva a suo tempo reagito avverso l’ordinanza del g.e. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , sicché non può oggi denunciare pretesi vizi della sentenza emessa dal giudice del merito, volti ad N. 2034/21R.G. ottenere, in sostanza, l ’ accoglimento dell ’ opposizione formale da altri proposta in relazione a detta ordinanza. 5.1 – In definitiva, il ricorso principale e l ’ incidentale sono inammissibili .

L e spese del giudizio di legittimitàvanno integralmente compensate nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e CO.FA., mentre nulla va disposto in relazione all’intimato ASBL Trust, che non ha svolto difese; per il resto esse, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso principale e del ricorso incidentale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale .

Compensa integralmente le spese tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq.e CO.FA. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq.; condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidateper ciascuno dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Stato della [OSCURATO:PERSONA] in € 20.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge; condanna la ricorrente incidentale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dello Stato della [OSCURATO:PERSONA], liquidatein € 20.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della N.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 2034/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , Viale delle Milizie n. 2, presso l o studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Vinadio, come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA].FA. [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via N. 2034/21R.G. Tanaron. 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Ambasciatore in Italia pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 15333 /20 20 del Tribunale di Roma , depositata il 4.11.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 20.2.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel febbraio 2013,avviò un pignoramento presso terzi in danno dello Stato della [OSCURATO:PERSONA], di cui era creditrice in forza di un lodo arbitrale, citando a comparire dinanzi al Tribunale di Roma, ex art. 543 c.p.c., le banche [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., nonché le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., affinché rendessero la dichiarazione di quantitàex art. 547 c.p.c. A seguito di dichiarazione negativa da parte di tutti i terzi pignorati, la [OSCURATO:PERSONA] propose istanza ex art. 549 c.p.c. per l’accertamento dell’obbligo del terzo; con ordinanza del 31.1.2017, il Tribunale di Roma, nell’ambito del subprocedimento ex art. 549 c.p.c., dichiarò N. 2034/21R.G. inammissibile l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA], giacché essapignorante, con l’introduzione della fase incidentale di accertamento, aveva concentrato la domanda su pretese partecipazioni azionarie dello Stato libico nella stessa [OSCURATO:SOCIETA], in realtà ascrivibili a società libiche, estranee al procedimento. La pignorante propose opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso detta ordinanza, che il Tribunale, con sentenza del 4.11.2020, rigettò. In particolare, il giudice di merito ribadì che l’oggetto del giudizio era stato circoscritto dalla pignorante alla sola questione delle presun te partecipazioni azionarie dello Stato libico in [OSCURATO:SOCIETA], e che la documentazione relativa ai rapporti di conto corrente intrattenuti dallo stesso Stato con la banca, in Italia, come emerso in corso di procedura, non era utilmente scrutinabile, in quanto il perimetro dell’accertamento dell’obbligo del terzo era stato delimitato dalla pignorante nei termini suddetti, con la “memoria di contestazione notificata (…) su invitodel giudice dell’esecuzione”, datata [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso detta sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq.ne, sulla base di due motivi, cui resistono con distinti controricorsi lo Stato della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e CO.FA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq.ne, che ha pure proposto ricorso incidentale, fondato su quattro motivi, resistito con autonomo controricorso dallo Stato della [OSCURATO:SOCIETA]. hannopure depositato distinte memorie. ASBL Trust non ha invece svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 549 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale N. 2034/21R.G. ritenuto che la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo da essa ricorrente proposta non avesse adeguatamente delimitato l’oggetto del contendere; secondo la ricorrente, è decisiva la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA], dopo aver reso la dichiarazione negativa, ha versato in atti, nel corso della fase incidentale di accertamento, la documentazione inerente ai rapporti di c/c da essa intrattenuti con lo Stato libico, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto tenerne conto, ai fini della decisione. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione carente, contraddittoria e perplessa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale motivato nei termini suddetti, benché essa ricorrente avesse chiaramente precisato l’oggetto della domanda con la memoria del 20.7.2018, nonché in sede di precisazione delle conclusioni all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito dell’esibizione della documentazione dei conti correnti effettuata da [OSCURATO:SOCIETA], ottenuta in forza di ordinanza ex art. 210 c.p.c. RICORSO INCIDENTALE 1.3 –Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia violazione e/ falsa applicazione degli artt. 549 e 152 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per aver il Tribunale ritenuto che l ’ accertamento dell ’ obbligo del terzo debba essere delimitato dalle ragioni esposte nell’atto introduttivo del sub- procedimento, stabilendo in tal modo un termine decadenziale non previsto dalla legge. 1.4 –Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver il Tribunale affermato che N. 2034/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento ad eventuali rapporti di conto corrente tra [OSCURATO:SOCIETA] e lo Stato della Lib ia, nella memoria datata 13.7.2015, senza tener conto che detti rapporti erano stati in realtà accesi solo nell’agosto 2015; ed ancora, per non aver il Tribunale tenuto conto del contenuto della memoria di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pp. 5 e 6, circa l’esistenza dei citati rapporti di conto corrente. 1.5 – Con il terzo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e/ falsa applicazione degli artt. 547 e 549 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver il Tribunale tenuto conto del fatto che [OSCURATO:SOCIETA], con la propria memoria del 2.9.2015, aveva dato atto dell’esistenza di rapporti di conto corrente intrattenuti con lo Stato della [OSCURATO:PERSONA], così modificando la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. 1.6 – Con il quarto motivo di ricorso incidentale , infine, si denu ncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e/ falsa applicazione degli artt. 549, 617 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto non utilizzabile la documentazione acquisita e relativa ai rapporti bancari, ignorando un fatto decisivo e violando il principio della ricerca della verità materiale. 2.1 –L’eccezione di inammissibilità sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] per preteso difetto di rappresentanza sostanziale da parte della ricorrente principale è infondata. La controricorrente assume che la procura speciale all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per conto della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, sia stata rilasciata dal preteso liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], che “non è dato sapere chi sia”, posto N. 2034/21R.G. che nelle precedenti fasi del giudizio la qualità di liquidatore della società era stata spesa da tale [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, è ampiamente ricevuto, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui “In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l’obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provarel’irregolarità dell’atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l’efficacia del proprio operato”(ex multis , Cass.n. 20563/2014; Cass. n. 11091/2020; Cass. n. 2149/2022). Pertanto, posto che la procura ad litem in calce al ricorso principale è stata conferita, per questo giudizio di legittimità, da chi assume essere il liquidatore della società ricorrente, e considerato che la nomina a ciò presupposta è soggetta a pubblicità legale mediante iscrizione nel R.I., ai sensi dell’art. 2487- bisc.c., sarebbe stato preciso onere della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’inesistenza o l’irregolarità di tale nomina; la stessa banca, però, non ha assolto un simile onere, donde l’infondatezza dell’eccezione, secondo la regola generale di cui all’art. 2697, comma 2, c.c. 3.1– Ciò posto, il ricorso principale è inammissibile per in adeguata esposizione dei fatti, nonché per difetto di specificità, in violazione del dispostodell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. 3.2 – Per meglio comprendere quanto precede, è indispensabile riepilogare le vicende del giudizio dimerito, nonché del processo esecutivo presupposto , per N. 2034/21R.G. quanto qui ancora interessae nei ristretti limiti in cui tanto è evincibile dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte. A seguito del pignoramentopresso terzi eseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2013 in danno dello Stato della [OSCURATO:PERSONA], la terzapignorata [OSCURATO:SOCIETA]. rese dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., sicché la creditrice pignorante, previa notifica di “memoria riepilogativ a di contestazione ” del 13.7.2015, introdusse il sub-procedimento per l’accertamento dell’obbligo del terzo, ex art.549 c.p.c.Con detta memoria, in particolare, la [OSCURATO:PERSONA], precisando l’oggetto dell’azione esecutiva già descritto in seno all’atto di pignoramento (con cui risultavano aggredite “ le somme dovute a qualsiasi titolo o causa, dalle banche [OSCURATO:PERSONA] (…)al debitore nonché dei crediti di cui, a qualsiasi titolo, è titolare il debitore stesso nei confronti delle banche”), fece esplicito riferimento al pagamento di “dividendi in favore degli azionisti”e alla “presenza dello Stato libico nel capitale di [OSCURATO:SOCIETA].”, come evidenziato dalla sentenza impugnata. Il g.e., a seguito di istruzione sommaria - e pur dopo che , nel corso del sub - procedimento ex art. 549 c.p.c.,era emersa l’esistenza di alcuni conti correnti di corrispondenza intrattenuti dall’Ambasciata libica in Italia presso [OSCURATO:SOCIETA]-, con ordinanza del 17.2.2017 dichiarò l ’ inammissibilità dell ’ istanza di accertamento dell’obbligo del terzo avanzata da [OSCURATO:PERSONA],perché detta istanza, per come formulata nella memoria del 13.7.2015, non riguardava debiti di [OSCURATO:SOCIETA] verso lo Stato della [OSCURATO:PERSONA], quanto piuttosto verso società libiche estranee al procedimento, che la pignorante riteneva riconducibili all’Autorità statuale nordafricana, senza però darne prova. N. 2034/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] propose dunque opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso detta ordinanza e, all’esito del giudizio di merito (nel corso del quale venne pure accolta l’istanza di esibizione della documentazione relativa ai c/c riconducibili all’Ambasciata libica in Italia, ex art. 210 c.p.c., avanzata dalla pignorante), il Tribunale rigettò l’opposizione; in particolare, il giudice del merito concordò col g.e. nel ritenere chela pignorante avesse delimitato l’oggetto del pignoramento, con la memoria del 13.7.2015, alle sole pretese partecipazioni azionarie dello Stato libico in [OSCURATO:SOCIETA]; pertanto – pros eguì il Tribunale – non poteva darsi rilievo alla questione dei c/c aperti presso la banca a partire dall’agosto del 2015, con conseguente irrilevanza anche della documentazione acquisita nel corso del giudizio di merito. 3.3 – Così chiariti i contorni della vicenda processuale che occupa, va pure sgombrato il campo da un equivoco di fondo. Il Tribunale di Roma, laddove attribuisce rilievo alla delimitazione dell ’ oggetto del pignoramento presso terzi, per come effettuata da [OSCURATO:PERSONA], giunge ad affermare che “una tale funzione di delimitazione (…) non può che essere devoluta all’atto introduttivo della fase endo-esecutiva di accertamento dell’obbligo del terzo, ossia alla memoria di contestazione notificata dalla parte su invito del giudice dell’esecuzione”. L’affermazione –se con essa s’è voluto sostenere che, ai fini dell ’ introduzione dello speciale sub-procedimento ex art.549 c.p.c. (introdotto nelle forme attuali dal d.l. n. 228/2012, e da ultimo modificato dal d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), si renda necessaria la notifica alle altre parti di una “ memoria riepilogativa” delle contestazioni mosse dal pignorante (o dal creditore N. 2034/21R.G. intervenuto titolato), quale unica forma d i impulso della fase , specie se su “invito”del g.e. - è evidentemente erronea. Infatti, aseguito delle cennate modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c., circa l’accertamento dell’obbligo del terzo, volte allo snellimento del procedimento e alla specifica calibrazione dei suoi effetti verso una soluzione “interna”e funzionale alla delimitazione dell’oggetto del pignoramento, solo s’è specificato, quanto alla fase introduttiva, che occorre procedere “ su istanz a di parte”, con ciò evidentemente essendosi esclu so che, in mancanza di contestazioni sulla portata della dichiarazione resa dal terzo (ovvero, sul significato da attribuire alla mancata dichiarazione), il g.e. possa procedere d’ufficio. Ai fini dell’introduzione della fase incidentale, dunque, l’istanza ex art.549 c.p.c. può certamente essere formulata con un atto formale (ad es., una memoria), ma può anche essere resa a verbaled’ udienza, purché debitamente circostanziata, sia in relazione al petitum, che alla causa petendi, e così notificata ai controinteressati, se non presenti all’udienza. Tanto è stato condivisibilmente affermato, di recente, da questa stessa Corte, con principio così massimato (Rv. 665425 - 03) : “ Nell ’ espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l’accertamento dell’obbligo del terzo postula l’istaurazione di un contraddittorio deformalizzato, il quale ammette il ricorso a qualsiasi modalità funzionale ad assicurare che l’istanza della parte interessata sia portata a conoscenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, parti necessarie dell’incidente endoesecutivo; conseguentemente, è idonea allo scopo la notificazione all’esecutato e al terzo, non comparsi all’udienza di N. 2034/21R.G. articolazione dell’istanza, del verbale (o dellamemoria scritta depositata) che ne contiene la relativa formulazione”( così, Cass. n. 23123/2022, alla cui ampia motivazione si rinvia, sia per la ricostruzione sistematica delsub-procedimento, sia per richiami). Può dunque escludersi che le contestazioni avverso la dichiarazione resa dal terzo (o la sua mancata dichiarazione) debbano necessariamente veicolarsi mediante una memoria riepilogativae per di più a pena di una decadenza priva di qualunque base normativa, come parrebbe doversi evincere dal tenore della sentenza impugnata, tanto più se confezionata “su invito” – e men che meno , su sollecitazione - del g.e.: proprio perché questi non può procedere d ’ ufficio, egli deve limitarsi a raccogliere le contestazioni mosse dal creditoree nei termini in cui sono originariamente(e tempestivamente, ossia, fino a che la procedura sia pendente) formulate , previa instaurazione del contraddittorio . Il che comporta che, qualoraesse siano rese a verbale, ma siano affette da estrema genericità, il g.e., in difetto di idonea reazione delle parti interessate,non deve affatto sollecitarne una specificazione, ma (dopo aver disposto la notifica del verbale alle parti non presenti) prendere attodel relativo contenuto e dichiararle senz’altro inammissibili (o, se del caso, rigettarle), per mancanza della necessaria specificità, quanto al petitum, o alla causa petendi, così definendo il sub-procedimento ex art. 549 c.p.c.: ciò in quanto, pur non trattandosi di vera e propria domanda giudiziale, l’istanza del creditore deve pur sempre assicurare la regolare dialettica processuale, e deve consentire alla controparte di esercitare il diritto di difesa, in relazione alle pretese altrui. Non occorre, dunque, che con l’istanza il creditore indic hi analitica mente il rapporto di cui si chiede N. 2034/21R.G. l’accertamento, ma– come anche affermato dal giudice delle leggi (Cor te cost., ord. n. 172/2019) - egli deve pur sempre enunciare, quantomeno, la tipologia del rapporto stesso, nonché l’entità massima del preteso credito ascrivibile al debitor debitoris.D’altra parte, si tratta di questioni ampiamente sceverate dalla già citata Cass. n. 23123/2022, così massimata sul punto (Rv. 665425 - 02): “Nell’espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, il subprocedimento volto all’accertamento dell’obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un’istanza della parte interessata - da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell’art. 486 c.p.c. - che deve contenere l’allegazione del “petitum”e della “causa petendi” propri della domanda giudiziale e, cioè, l’indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche “per relationem”fino a concorrenza dell’importo pignorato) e del titolo dell’obbligazione da accertare”. 3.4.1– Chiarito tale aspetto non s econdario, è appena il caso di ricordare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specific i vizi di legittimità – che, in tesi, affligg ono la decisione impugna ta – scegliendol i dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. 3.4.2– In particolare, l ’ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”; al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il fatto deve N. 2034/21R.G. intendersi nella duplice accezione di fatto sostanziale (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e processuale (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc. - v. Cass. n. 1959/2004). Quanto poi alla sommarietà che, secondo la norma in esame, deve caratterizzare l’esposizione, è costante l’insegnamento secondo cui “Per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito” (così, Cass. n. 7825/2006; Cass. n. 1926/2015). La funzione cui assolve il requisito in parola è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”. N. 2034/21R.G. Inoltre, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così la già citata Cass.n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘ viva ’ o meno ” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 3.4.3– Ora, così inquadrat o il tema del contenuto indispensabile del ricorso (questione che in verità va estesaanche alla tecnica del c.d. assemblaggio, il cui esame va però qui omesso perché non rilevante nella specie), ritiene la Corte che la ricorrente sia incorsa in una inadeguata esposizione, giacché (a parte la mancata indicazione del credito per cui si procedee del titolo da cui deriva) si è omesso di riportare, con la necessaria accortezza e completezza, il contenuto dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], opposta ex art. 617 c.p.c., il contenuto delle doglianze mossecon l’atto introduttivo dell’opposizione, nonché lo stesso tenore della più volte citata “memoria riepilogativa”del 13.7.2015 ( dal cui contenuto il Tribunale ha fatto discendere la delimitazione dell’oggetto della disputain senso opposto a quanto anelato da [OSCURATO:PERSONA]), nonché della memoria di costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] nella fase incidentale, onde poter apprezzare in che modo la questione dell’esistenza dei conti correnti intestati all’Ambasciata libica in Italia (a quanto parrebbe, introdotta nel giudizio dalla banca, proprio con detta memoria)potesse rapportarsi con l’oggetto del pignoramento . N. 2034/21R.G. 3.4.4– Ma il ricorso è anche inammissibile per difetto di sp ecificità dei motivi. In proposito, vale la pena qui ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia”(di recente, Cass. n. 17224/2020). 3.4.5 – Orbene, dalla lettura delle censure articolate dal la ricorrente – già sommariamente descritte – risulta di tutta evidenza come le stesse non si conformino affatto ai superiori dettami, perché a ben vedere neppure si confrontano con le pertinenti decisioni adottate dal giudice del merito, che restano sullo sfondo dell’esposizione, senza essere attinte da congruenti critiche a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in procedendo. Così, posto che il Tribunale ha ritenuto quale condizione ostativa all’accoglibilità delle doglianze della pignorante lacircostanza per cui, nell’ambito della ripetuta “memoria riepilogativa”, la società aveva effettivamente circoscritto il thema decidendum alla sola questione delle presunte partecipazioni azionarie dello Stato libico in [OSCURATO:SOCIETA], risulta di tutta evidenza che nessuna conseguenza indefettibile, nel senso che pretenderebbe attribuirglil’odierna ricorrente, può di per sé discendere dalcomportamento processuale di [OSCURATO:SOCIETA], laddove questa ha fatto riferimento (in epoca successiva a detta delimitazione, e già nell’ambito del sub-procedimento incidentale) all’esistenza dei rapporti di conto corrent e in discorso. Si tratta, chiaramente, di un posteriussul piano logico-giuridico, perché N. 2034/21R.G. l’attività suddetta s ’ è comunque mani festata in epoca successiva alla introduzione del sub-procedimento ex art. 549 c.p.c., e la ricorrente non spiega il perché – nonostante detta delimitazione oggettiva , non contestata specificamentenella sua stessa portata restrittiva circa il thema decidendum e , beninteso, pur in mancanza di rigide preclusioni assertivee istruttorie, stante la struttura deformalizzata dello stesso sub-procedimento(si veda, ancora, Cass.n. 23123/2022, Rv. 665425-04) –prima il g.e. e poi il Tribunale avrebberoerrato nel non tener contodell’esistenza degli stessi rapporti bancari, e nel non valutare la relativa documentazione (di cui peraltro, non senza contraddittorietà, il giudice del merito aveva anche ordinatol’esibizione, ex art. 210 c.p.c.). Né potrebbe ritenersi sufficiente a tal fine, come prospettato dalla ricorrente, la circostanza per cuisolo con la discoveryoperata da [OSCURATO:SOCIETA] s ’ era reso possibile specificare il contenuto della domanda di accertamento, tanto più che ciò sarebbe avvenuto –a quanto è dato evincersi dallo stesso ricorso, p. 11 – solo con la memoria ex art. 183, comma6, n. 1, c.p.c. del 20.7.2018, nonché in sede di precisazione delle conclusioni con atto del 13.7.2020 , ossia con attività processuale svolta soltanto nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art.617 c.p.c., e non già nel procedimento esecutivo, dinanzi al g.e. Il che, con ogni evidenza, è del tutto incompatibile con la stessa natura e funzione dell’opposizione formale, che postula logicamente l ’ affermazione dell’illegittimità intrinseca (sia per vizi propri, che derivati) ed originaria dell’atto esecutivo che ne è oggetto (nella specie, l’ordinanza del g.e. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]):al contrario, la stessa ricorrentededuce invece che la specificazione dell’istanza di accertamentoavvenne solo nel giudizio di cognizione, sicché già per definizione N. 2034/21R.G. non può configurarsi, al riguardo, la non rispondenza a legittimità della citata ordinanza, in relazione alla suddetta questione. Ciò conferma, dunque, che nel sub-procedimento ex art. 549 c.p.c., la ridetta questione non venne mai esplicitata nel senso oggi propugnato da [OSCURATO:PERSONA], come pure evidenziato dal Tribunale(che così, in particolare, stigmatizza l’inerzia della pignorante, a p. 7 della sentenza: “la [OSCURATO:PERSONA] anche dopo aver avuto contezza dell’esistenza di tali conti correnti, nelle proprie memorie autorizzate del novembre 2015 e del gennaio 2016 … si limitava a prendere atto della esistenza di tali conti, concentrando tuttavia le proprie argomentazioni e richieste istruttorie sulle partecipazioni detenute da società libiche in [OSCURATO:SOCIETA].”). Nel ri corso non è dato scorgere alcuna adeguata critica ai suddett i argoment i , ch e indubbiamente integra no autonoma ratio decidendi, da sola in grado di sorreggere la decisione per altri versi impugnata. Più in generale, però, la ricorrente principale non solo non ha spiegato perché ed in che modo la condotta processuale di [OSCURATO:SOCIETA] (con il riferimento all’esistenza di rapporti bancari, operato nella memoria di costituzione nella fase incidentale) avrebbe dovuto, di per sé, determinare l’ampliamento del thema decidendum, ma non ha neppure adeguatamente censurato (e, a ben vedere, neanche ha adeguatamente individuato) i pretesi errores in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice del merito. 4.1 –Il ricorso incidentale di CO.FA. , a parte la tardività (v. controricorso d e llo Stato della [OSCURATO:PERSONA]), è di per sé inammissibile, perché la società non aveva a suo tempo reagito avverso l’ordinanza del g.e. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , sicché non può oggi denunciare pretesi vizi della sentenza emessa dal giudice del merito, volti ad N. 2034/21R.G. ottenere, in sostanza, l ’ accoglimento dell ’ opposizione formale da altri proposta in relazione a detta ordinanza. 5.1 – In definitiva, il ricorso principale e l ’ incidentale sono inammissibili . L e spese del giudizio di legittimitàvanno integralmente compensate nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e CO.FA., mentre nulla va disposto in relazione all’intimato ASBL Trust, che non ha svolto difese; per il resto esse, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso principale e del ricorso incidentale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale . Compensa integralmente le spese tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq.e CO.FA. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq.; condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidateper ciascuno dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Stato della [OSCURATO:PERSONA] in € 20.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge; condanna la ricorrente incidentale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dello Stato della [OSCURATO:PERSONA], liquidatein € 20.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della N.