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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00061/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 14 / 12/2022 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 26016 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26016 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 67B13 I 452N ) e AndreaGiordo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73A04 I452D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66T16 I452A) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ca- gliari – Sezione distaccata di Sassari n. 207 /20 20 , pubblicata in data 3 luglio 2020 (e notificata in data 29 luglio 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]ha intima- to precetto di pagamento al [OSCURATO:SOCIETA]., sulla Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 base di titolo esecutivo giudiziale costituito da una sentenza di condanna di quest’ultimo al pagamento del saldo di un rap- porto di conto corrente bancario, come rideterminato a segui- to dell’esclusione di una serie di addebiti operati dalla banca e dichiarati illegittimi.

La banca intimata ha proposto opposizione, ai sensi dell’art.615 c.p.c., contestando la richiesta da parte della società cre- ditrice degli interessi sulla sorta capitale oggetto della con- danna nella misura di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. (per complessivi € 83.299,94).

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Sassari, che ha ritenuto nella specie applicabile il tasso di interesse di cui all’art. 1284, comma 1, c.c..

La Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha confermatola decisione di primo grado, anche se sulla ba- se di una diversa motivazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 VI co. Cost., 1224 c.c., 1284 c.c., come integrato dall’art. 17 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modi- fiche, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, 113 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.».

La società ricorrente deduce che «… la Corte territoriale, di- sapplicando la portata generale dell’art. 1284, IV comma, c.p.c. (il quale prevede l ’ applicazione del tasso maggiorato previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di paga- mento nelle transazioni commerciali dal momento in cui è Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 proposta domanda giudiziale avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche di natura restitutoria) non ha riconosciuto all’odierna ricorrente il tasso maggiorato sulle somme liquidate nella sentenza del Tribunale Civile di Sassari n. 1230/2018».

Con il secondo motivosi denunzia «Art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5 c.p.c.Violazione degli artt. 11 3, 115 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti».

La società ricorrente deduce che «… la Corte territoriale non ha correttamente valutato la circostanza relativa al fatto che l’obbligazione di pagamento a favore della odierna ricorrente discende da un rapporto di natura contrattuale (conto corren- te) in essere fra le parti».

I due motivi del ricorso sono connessi: entrambi pongono la questione di diritto della individuazione di eventuali limiti di applicabilità, con riguardo a determinate categorie di obbliga- zioni, della disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., con la quale è stato determinato, quale tasso legale applicabile al- le obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all’inizio del processo civile, il tasso di interesse cd.

“commerciale” di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002(«Se le parti non ne hanno determinato la misura,dal momento in cui è proposta doman- da giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello pre- visto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»).

Secondo la corte d’appello, la disposizione sarebbe ap plicabile alle sole obbligazioni derivanti da un rapporto giuridico di na- tura negoziale tra le parti;essa ne ha , di conseguenza, esclu- so l’operatività nel caso di specie, affermando che il credito fatto valere dall’intimante sarebbe una obbligazione derivante da ripetizione di indebito, che non ha natura negoziale.

Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 La ricorrente sostiene, invece, che il campo di applicazione delladisposizione sarebbe generalizzato, quindi riferibil e a tut- te le obbligazioni pecuniarie e comunque che, nella specie , l’obbligazione portata dal titolo esecutivo derivava in realtà da un rapporto contrattuale.

Il ricorso è fondato.

2. Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi,in linea generale, per tutte le obbligazion i pecuniari e ( s alvo diverso accordo delle partie salva diversa espressa previsione di leg- ge), per il periodo successivo all’inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.

Depone nel senso indicato,in primo luogo, la sua stessa ratio .

L’art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di conte- nere gli effetti negativi della durata dei processi civili, ridu- cendoil vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, deri- vante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di unadisposizione ( lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudi- ziario), che ha lo scopo di scoraggiare l’inadempimento e ren- dere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.

Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell’art. 1284 c.c., intito- lato «saggio degli interessi», cioè nell’articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni , il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizionia solo alcune categorie di obbligazioni.

Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 3.Nella decisione impugnata viene richiamato un indirizzo di questa stessa Corte, secondo il quale « la norma di cui all’art . 1284, comma 4, c.c. disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di appo- sita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a se- guito d’avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correla- zione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio».

Si tratta di un indirizzo che si è formato, in verità, in alcuni precedenti di legittimità relativi al l a speciale obbligazione in- dennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale, a i sensi della Convenzione e uro- pea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomoed alla legge n. 89 del 2001 ( cfr. , in particolare: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28409del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; conf.: Sez. 2 , Ordi- nanzan. 8289 del 25/03/2019; Sez. 2 , Or dinanza n. 8050 del 21/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14512 del 09/05/2022, Rv. 664788 –01). 3.1 [OSCURATO:PERSONA] non ritiene , in realtà, che possa condivide rsi l’argomento logico-giuridico posto a fondamento di tale indi- rizzoe cioè l’osservazione per cui l’incipit della disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., avrebbe«la funzione di deli- mitazione dell’ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto» in quanto essa «apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell’art. 1224 c.c., che opera richiamo all’uopo agli interessi legali ed espressamente preve- de il rispetto del saggio d’interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti».

Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 Anche riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratioe, quindi, ritenendola applicabile alle obbliga- zioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idoneia produrle, il riferimento ad un possibile diverso accor- do tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto significato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del di- sposto dell’art. 1224 c.c.. 3.1.1 I n primo luogo, si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all’art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di iniz io del processo), mentrel’art. 1284, comma 4, c.c., riguarda in- vece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo succes- sivo all’inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi , un campo di applicazione differente, il che esclude che possa- no essere una la duplicazione dell’altra.

Basti considerare che, se le parti avesseroprevisto un tasso di interesse di mora superiore al tasso legale ordinario (cioè a quello dell’art. 1284, comma 1, c.c.), ma inferiore a quello cd. commerciale, in mancanza della clausola di salvezza prevista nella parte iniziale de ll’art. 1284, comma 4, c.c. , dovrebbe operare quello fissato dalle parti per il periodo di mora ante- riore al processo e, poi, quello dell’art. 1284, comma 4, c.c., per il periodo del processo: in base all’ incipit del l’a rt. 1284, comma 4, c.c.,invece, se vi è un accordo delle parti sul tasso di mora, va applicato tale tasso, anche dopo l’inizio del pro- cesso. 3.1.2D’altra parte, tratta ndosi di norme con campi di appli- cazione differenti (come già osservato, l’art. 1224 c.c. discipli- Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 na iltasso degli interessi dal giorno della mora, an che se an- teriore all’inizio del processo, mentre l’ art. 1284, c omma 4, c.c.,quello de l solo periodo successiv o all’inizio del processo ), deve ritenersicomunque ragionevole che nel l’art. 1284, com- ma 4, c.c., si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volontà delle parti in ordine alla determinazione del tassodegli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all’inizio del processo , sen- za che questo debba necessariamente intendersi come un rife- rimento ad un particolare e limitatocampo di applicazione del- la disposizione,idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito. 3.1.3Infine, e in ogni caso, anche per le obbligazioni che na- scono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneoa produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita con- venzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell’obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale “ordinario” di cui all’art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di undiverso accordo tra le parti, contenuto nell’art. 1284, comma 4, c.c., implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non è invece assolu- tamenteda ritenere indice del l’intenzione del le gislatore di de- limitare il su o campo di applicazione e, tanto meno, un argo- mento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato a lle sole obbligazioni di fonte nego- ziale. 3.2Sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via inter- pretativa o sistematica, limiti normativi all’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni, come del resto sembrerebbeemergere da i precedenti di legit- timità più sopra richiamati, in cui è ripetuto il riferimento alla speciale natura dell’obbligazione indennitaria a carico dello Stato per l’eccessivadurata del processo: questa Corte non ri- tiene, però,che sia poss ibile affermare , in generale, che l’art. 1284, comma 4, c.c.,abbia di per sé un campo di applicazione limitato alle sole obbligazioni nascenti da rapporti negoziali.

4. Fatte le precisazioni che precedono, che hanno carattere generale ed astratto, la Corte osserva che, comunque, in con- creto e nel caso di specie, anche in base all’indirizzo da cui si sono appena prese le distanzeavrebbero dovuto riconoscersi come dovuti gli interessi al tasso cd. commerciale di cui all’art. 1284, comma 4, c.c..

Anche in base al suddetto indirizzo , infatti , non è affatto esclusa, anzi è espressamente riconosciuta l’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c., alle obbligazioni restitutorie, quandoesse trovano la loro fonte in un rapporto contrattuale, essendosi in quella sede affermato, infatti , che « il saggio d’interesse legale stabilito nella disposizione normativa pre- sente nell'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione esclu- sivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad og- getto l’inadempimento di un accordo contrattuale anche in re- lazione alle relative obbligazioni restitutorie».

Pare evidente che, con tale ultima precisazione, si sia inteso fare riferimento ( quanto meno ) alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di deter- minate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a presta- zioni rimaste prive di causa (cd. condictio ob causamfinitam).

Orbene, la specifica obbligazione oggetto del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, qualunque natura si possa attribuire all’azione esperita dalla società attrice nel sottostan- te giudizio di merito e d al genus cui essa potrebbe in astratto Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 ricondursi,è certamente un’obbligazione che trova la sua fon- te inun sottostante rapporto contrattuale.

Per quanto emerge dagli atti, infatti, si tratta del credito al pagamento del saldo attivo di un rapporto bancario in conto corrente, in favore del correntista, quindi di un credito certa- mente di fonte negoziale, in quanto esso trova titolo nel rap- porto contrattuale tra banca e cliente.

Il fatto che alla base della (ri)determinazione del predetto sal- do vi sia stato il riconoscimentodella illegittimità di una serie di addebiti effettuati dalla banca sul conto non muta certa- mentetale natura.

In ogni caso, per quanto più sopra esposto, deve ritenersi che anche la mera azione di ripetizione di indebito eventualmente esperita dal correntista per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla banca sulle sue disponibilità, sulla base di clausole contrattuali dichiarate nulle, costituireb- be,comunque, un’azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente(condictio ob causam finitam), cioè si tratterebbe,in ogni caso, di un’azione restitu- toria relativa a ll’inadempimento di un accordo contrattuale , di modoche, persino in base all’indirizzo più restrittivo richiama- to dalla corte d’appello (ed il cui fondamento non si condivide, come già chiarito), il relativo credito resterebbe comunque as- soggettatoalla disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c..

In altri termini, anche a volere, solo per un momento, ritenere condivisibilel’indirizzo fatto proprio dalla corte d’appello e da cui più sopra si sono prese le distanze, la conclusione confor- me a diritto, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere quella cui la stessa corte d’appello è giunta, ma quella esat- tamente contraria, cioè quella dell’applicabilità del tasso legale degli interessi moratori successivi all’inizio del processo di cui all’art. 1284, comma 4, c.c..

Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere cassata affinché,in sede di rinvio , la fattispecie sia rivalutata sulla ba- se dei principi di diritto in precedenza esposti. 5.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugn ata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari – S ezione distaccata di Sassari, in diversa composizione,anche per le spese del giudi- zio di legittimità.

Per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 14 / 12/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 26016 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26016 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 67B13 I 452N ) e AndreaGiordo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73A04 I452D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66T16 I452A) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ca- gliari – Sezione distaccata di Sassari n. 207 /20 20 , pubblicata in data 3 luglio 2020 (e notificata in data 29 luglio 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]ha intima- to precetto di pagamento al [OSCURATO:SOCIETA]., sulla Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 base di titolo esecutivo giudiziale costituito da una sentenza di condanna di quest’ultimo al pagamento del saldo di un rap- porto di conto corrente bancario, come rideterminato a segui- to dell’esclusione di una serie di addebiti operati dalla banca e dichiarati illegittimi. La banca intimata ha proposto opposizione, ai sensi dell’art.615 c.p.c., contestando la richiesta da parte della società cre- ditrice degli interessi sulla sorta capitale oggetto della con- danna nella misura di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. (per complessivi € 83.299,94). L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Sassari, che ha ritenuto nella specie applicabile il tasso di interesse di cui all’art. 1284, comma 1, c.c.. La Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha confermatola decisione di primo grado, anche se sulla ba- se di una diversa motivazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 VI co. Cost., 1224 c.c., 1284 c.c., come integrato dall’art. 17 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modi- fiche, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, 113 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.». La società ricorrente deduce che «… la Corte territoriale, di- sapplicando la portata generale dell’art. 1284, IV comma, c.p.c. (il quale prevede l ’ applicazione del tasso maggiorato previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di paga- mento nelle transazioni commerciali dal momento in cui è Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 proposta domanda giudiziale avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche di natura restitutoria) non ha riconosciuto all’odierna ricorrente il tasso maggiorato sulle somme liquidate nella sentenza del Tribunale Civile di Sassari n. 1230/2018». Con il secondo motivosi denunzia «Art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5 c.p.c.Violazione degli artt. 11 3, 115 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti». La società ricorrente deduce che «… la Corte territoriale non ha correttamente valutato la circostanza relativa al fatto che l’obbligazione di pagamento a favore della odierna ricorrente discende da un rapporto di natura contrattuale (conto corren- te) in essere fra le parti». I due motivi del ricorso sono connessi: entrambi pongono la questione di diritto della individuazione di eventuali limiti di applicabilità, con riguardo a determinate categorie di obbliga- zioni, della disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., con la quale è stato determinato, quale tasso legale applicabile al- le obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all’inizio del processo civile, il tasso di interesse cd. “commerciale” di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002(«Se le parti non ne hanno determinato la misura,dal momento in cui è proposta doman- da giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello pre- visto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»). Secondo la corte d’appello, la disposizione sarebbe ap plicabile alle sole obbligazioni derivanti da un rapporto giuridico di na- tura negoziale tra le parti;essa ne ha , di conseguenza, esclu- so l’operatività nel caso di specie, affermando che il credito fatto valere dall’intimante sarebbe una obbligazione derivante da ripetizione di indebito, che non ha natura negoziale. Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 La ricorrente sostiene, invece, che il campo di applicazione delladisposizione sarebbe generalizzato, quindi riferibil e a tut- te le obbligazioni pecuniarie e comunque che, nella specie , l’obbligazione portata dal titolo esecutivo derivava in realtà da un rapporto contrattuale. Il ricorso è fondato. 2. Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi,in linea generale, per tutte le obbligazion i pecuniari e ( s alvo diverso accordo delle partie salva diversa espressa previsione di leg- ge), per il periodo successivo all’inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato,in primo luogo, la sua stessa ratio . L’art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di conte- nere gli effetti negativi della durata dei processi civili, ridu- cendoil vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, deri- vante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di unadisposizione ( lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudi- ziario), che ha lo scopo di scoraggiare l’inadempimento e ren- dere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell’art. 1284 c.c., intito- lato «saggio degli interessi», cioè nell’articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni , il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizionia solo alcune categorie di obbligazioni. Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 3.Nella decisione impugnata viene richiamato un indirizzo di questa stessa Corte, secondo il quale « la norma di cui all’art . 1284, comma 4, c.c. disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di appo- sita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a se- guito d’avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correla- zione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio». Si tratta di un indirizzo che si è formato, in verità, in alcuni precedenti di legittimità relativi al l a speciale obbligazione in- dennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale, a i sensi della Convenzione e uro- pea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomoed alla legge n. 89 del 2001 ( cfr. , in particolare: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28409del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; conf.: Sez. 2 , Ordi- nanzan. 8289 del 25/03/2019; Sez. 2 , Or dinanza n. 8050 del 21/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14512 del 09/05/2022, Rv. 664788 –01). 3.1 [OSCURATO:PERSONA] non ritiene , in realtà, che possa condivide rsi l’argomento logico-giuridico posto a fondamento di tale indi- rizzoe cioè l’osservazione per cui l’incipit della disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., avrebbe«la funzione di deli- mitazione dell’ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto» in quanto essa «apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell’art. 1224 c.c., che opera richiamo all’uopo agli interessi legali ed espressamente preve- de il rispetto del saggio d’interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti». Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 Anche riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratioe, quindi, ritenendola applicabile alle obbliga- zioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idoneia produrle, il riferimento ad un possibile diverso accor- do tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto significato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del di- sposto dell’art. 1224 c.c.. 3.1.1 I n primo luogo, si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all’art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di iniz io del processo), mentrel’art. 1284, comma 4, c.c., riguarda in- vece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo succes- sivo all’inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi , un campo di applicazione differente, il che esclude che possa- no essere una la duplicazione dell’altra. Basti considerare che, se le parti avesseroprevisto un tasso di interesse di mora superiore al tasso legale ordinario (cioè a quello dell’art. 1284, comma 1, c.c.), ma inferiore a quello cd. commerciale, in mancanza della clausola di salvezza prevista nella parte iniziale de ll’art. 1284, comma 4, c.c. , dovrebbe operare quello fissato dalle parti per il periodo di mora ante- riore al processo e, poi, quello dell’art. 1284, comma 4, c.c., per il periodo del processo: in base all’ incipit del l’a rt. 1284, comma 4, c.c.,invece, se vi è un accordo delle parti sul tasso di mora, va applicato tale tasso, anche dopo l’inizio del pro- cesso. 3.1.2D’altra parte, tratta ndosi di norme con campi di appli- cazione differenti (come già osservato, l’art. 1224 c.c. discipli- Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 na iltasso degli interessi dal giorno della mora, an che se an- teriore all’inizio del processo, mentre l’ art. 1284, c omma 4, c.c.,quello de l solo periodo successiv o all’inizio del processo ), deve ritenersicomunque ragionevole che nel l’art. 1284, com- ma 4, c.c., si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volontà delle parti in ordine alla determinazione del tassodegli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all’inizio del processo , sen- za che questo debba necessariamente intendersi come un rife- rimento ad un particolare e limitatocampo di applicazione del- la disposizione,idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito. 3.1.3Infine, e in ogni caso, anche per le obbligazioni che na- scono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneoa produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita con- venzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell’obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale “ordinario” di cui all’art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di undiverso accordo tra le parti, contenuto nell’art. 1284, comma 4, c.c., implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non è invece assolu- tamenteda ritenere indice del l’intenzione del le gislatore di de- limitare il su o campo di applicazione e, tanto meno, un argo- mento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato a lle sole obbligazioni di fonte nego- ziale. 3.2Sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via inter- pretativa o sistematica, limiti normativi all’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni, come del resto sembrerebbeemergere da i precedenti di legit- timità più sopra richiamati, in cui è ripetuto il riferimento alla speciale natura dell’obbligazione indennitaria a carico dello Stato per l’eccessivadurata del processo: questa Corte non ri- tiene, però,che sia poss ibile affermare , in generale, che l’art. 1284, comma 4, c.c.,abbia di per sé un campo di applicazione limitato alle sole obbligazioni nascenti da rapporti negoziali. 4. Fatte le precisazioni che precedono, che hanno carattere generale ed astratto, la Corte osserva che, comunque, in con- creto e nel caso di specie, anche in base all’indirizzo da cui si sono appena prese le distanzeavrebbero dovuto riconoscersi come dovuti gli interessi al tasso cd. commerciale di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.. Anche in base al suddetto indirizzo , infatti , non è affatto esclusa, anzi è espressamente riconosciuta l’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c., alle obbligazioni restitutorie, quandoesse trovano la loro fonte in un rapporto contrattuale, essendosi in quella sede affermato, infatti , che « il saggio d’interesse legale stabilito nella disposizione normativa pre- sente nell'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione esclu- sivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad og- getto l’inadempimento di un accordo contrattuale anche in re- lazione alle relative obbligazioni restitutorie». Pare evidente che, con tale ultima precisazione, si sia inteso fare riferimento ( quanto meno ) alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di deter- minate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a presta- zioni rimaste prive di causa (cd. condictio ob causamfinitam). Orbene, la specifica obbligazione oggetto del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, qualunque natura si possa attribuire all’azione esperita dalla società attrice nel sottostan- te giudizio di merito e d al genus cui essa potrebbe in astratto Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 ricondursi,è certamente un’obbligazione che trova la sua fon- te inun sottostante rapporto contrattuale. Per quanto emerge dagli atti, infatti, si tratta del credito al pagamento del saldo attivo di un rapporto bancario in conto corrente, in favore del correntista, quindi di un credito certa- mente di fonte negoziale, in quanto esso trova titolo nel rap- porto contrattuale tra banca e cliente. Il fatto che alla base della (ri)determinazione del predetto sal- do vi sia stato il riconoscimentodella illegittimità di una serie di addebiti effettuati dalla banca sul conto non muta certa- mentetale natura. In ogni caso, per quanto più sopra esposto, deve ritenersi che anche la mera azione di ripetizione di indebito eventualmente esperita dal correntista per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla banca sulle sue disponibilità, sulla base di clausole contrattuali dichiarate nulle, costituireb- be,comunque, un’azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente(condictio ob causam finitam), cioè si tratterebbe,in ogni caso, di un’azione restitu- toria relativa a ll’inadempimento di un accordo contrattuale , di modoche, persino in base all’indirizzo più restrittivo richiama- to dalla corte d’appello (ed il cui fondamento non si condivide, come già chiarito), il relativo credito resterebbe comunque as- soggettatoalla disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.. In altri termini, anche a volere, solo per un momento, ritenere condivisibilel’indirizzo fatto proprio dalla corte d’appello e da cui più sopra si sono prese le distanze, la conclusione confor- me a diritto, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere quella cui la stessa corte d’appello è giunta, ma quella esat- tamente contraria, cioè quella dell’applicabilità del tasso legale degli interessi moratori successivi all’inizio del processo di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.. Ric. n. 26016/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere cassata affinché,in sede di rinvio , la fattispecie sia rivalutata sulla ba- se dei principi di diritto in precedenza esposti. 5.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugn ata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari – S ezione distaccata di Sassari, in diversa composizione,anche per le spese del giudi- zio di legittimità. Per