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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08793/2026

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CCI, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliatoper legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoelettronica certificata della quale è domiciliata per legge;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3027/2024depositata il 12/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Milano,l’ex coniuge [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna, ai sensidell’art. 2041 c.c., al pagamento della somma di euro 523.000,00,quale indennizzo da ingiustificato arricchimento derivante dallesomme, da essa versate per l’acquisto dell’immobile sito in via Lusardin. 8, a Milano, intestato esclusivamente al convenuto.

A fondamentodella domanda, l’attrice esponeva che: a) nel 2007, i coniugi avevanovenduto un immobile in comproprietà sito in Milano, via Circo n. 12,destinando il ricavato, unitamente ad ulteriori somme, all’acquisto dellanuova abitazione familiare, poi intestata al solo [OSCURATO:PERSONA]; b) taleintestazione esclusiva era stata determinata da ragioni di natura fiscalee aveva determinato, a seguito della cessazione del rapporto coniugale,un ingiustificato arricchimento dell’ex marito a fronte del propriodepauperamento.Costituitosi in giudizio, il [OSCURATO:PERSONA]: in via preliminare, eccepival’inammissibilità della domanda per difetto del requisito di sussidiarietàdi cui all’art. 2042 c.c.; nel merito, ne chiedeva il rigetto; in viariconvenzionale subordinata, domandava la restituzione delle sommeversate sul conto corrente cointestato ai coniugi durante il matrimonio,fino a concorrenza della somma richiesta da controparte.Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3054/2023, accoglievaparzialmente la domanda attorea, condannando il [OSCURATO:PERSONA] alpagamento della somma di euro 491.508,00, oltre interessi ex art.1284, co. 4, c.c., e rigettava le ulteriori domande, ivi compresa lariconvenzionale.

In particolare, il giudice di prime cure riteneva provatol’apporto economico della [OSCURATO:PERSONA] nell’acquisto dell’immobile eriteneva non sussistenti i presupposti per qualificare tale attribuzionecome donazione indiretta, ovvero come adempimento di obbligazioninaturali o doveri coniugali.Avverso tale decisione proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3027/2024,rigettava il gravame e confermava integralmente la decisione di primogrado.2.

Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione.Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nella impugnata sentenza la corte territoriale, rigettandol’appello, ha confermato l’accoglimento della domanda di arricchimentosenza causa ex art. 2041 c.c. promossa da [OSCURATO:PERSONA] control’ex marito per somme versate per l’acquisto della casa familiareintestata solo a quest’ultimo ed ha condannato l’ex marito alpagamento di € 491.508,00 oltre interessi.

L’odierno ricorrente avevasostenuto che l’azione era inammissibile perché esistevano altre strade(azione contrattuale per mandato fiduciario o donazione indiretta) eche i versamenti rientrassero nei doveri di contribuzione familiare exart. 143 c.c.

La corte di merito, tuttavia, ha ritenuto sussistente ilrequisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.), escludendo che fosseroesperibili altre azioni (contrattuali o di donazione).

L’apporto economicodella signora [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato non proporzionato rispettoalle sue modeste sostanze dell’epoca.

Secondo la corte di merito,l’esborso di € 491.508 aveva superato il limite del dovere di solidarietàconiugale, configurando un arricchimento ingiustificato per il marito,che aveva acquisito l’intera proprietà dell’immobile con i soldi dell’exmoglie.

In sintesi, la corte di merito ha condannato l’ex coniugeNumero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026Rocchelli al pagamento della somma di cui sopra, oltre interessi ex art.1284, comma 4, c.c., quale indennizzo per ingiustificato arricchimentoderivante dall’apporto economico della [OSCURATO:PERSONA] all’acquistodell’immobile destinato a casa familiare e intestato esclusivamente alRocchelli.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso cinque motivi.Precisamente:- con il primo motivo denuncia Ex art. 360, n. 3, c.p.c., perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2042 c.c. […] , nella parte incui la corte territoriale ha ritenuto sussistente il requisito disussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa mediante unavalutazione in concreto e a posteriori delle azioni alternative esperibili,anziché procedere ad una verifica astratta ed ex ante, imitata alla meraastratta configurabilità di altre azioni (in particolare: azionecontrattuale per asserito accordo fiduciario; ripetizione/indebito oripetibilità di contribuzioni ex art. 143 c.c.; revocazione della donazioneindiretta).

Deduce che la corte territoriale si era limitata ad affermarela proponibilità, e il mancato esperimento, di azioni diverse, quali quellacontrattuale fondata su un mandato fiduciario e/o quella di ripetizionedi indebito per le contribuzioni familiari ex art. 143 c.c. eccedenti irequisiti di proporzionalità e adeguatezza;- con il secondo motivo denuncia Ex art. 360, n. 3, c.p.c., perviolazione e falsa applicazione dell’art. 809 c.c. e del principio,costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui ledazioni di denaro compiute tra coniugi per l’acquisto dell’immobilefamiliare integrano donazioni indirette , nella parte in cui la corteterritoriale ha escluso la qualificazione delle somme versate qualedonazione indiretta.

Sostiene che le dazioni di denaro tra coniugifinalizzate all’acquisto dell’immobile familiare integrerebbero, di regola,donazioni indirette sorrette da causa donandi, con conseguenteesclusione dell’azione di arricchimento.Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026- con il terzo motivo denuncia Ex art. 360, n. 3, c.p.c. perviolazione e falsa applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c.: gliinteressi al saggio delle transazioni commerciali non sono applicabiliall’indennizzo liquidato per (preteso) arricchimento senza causa ,nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto applicabile il tasso diinteresse previsto per le transazioni commerciali all’indennizzoliquidato, sostenendo l’incompatibilità di tali interessi con l’obbligazioneda indebito arricchimento, che non nasce da un rapporto negoziale néda un’obbligazione contrattuale, ma da una obbligazione indennitariadi fonte legale.

Deduce che, quale obbligazione indennitaria, nasce soloallorquando il giudice accerti la sussistenza dei relativi presupposti, daciò conseguendo l’erroneità dell’applicazione di interessi in misuraultralegale a decorrere dalla domanda, perché l’an debeatur era statooggetto di contestazione nel corso del giudizio;- con il quarto motivo denuncia Ex art. 360, n. 4, c.p.c. perviolazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al rigetto della domandariconvenzionale subordinata […] , nella parte in cui la corteterritoriale ha rigettato la domanda riconvenzionale subordinata direstituzione delle somme, da lui versate sul conto corrente cointestatoai coniugi in costanza di matrimonio, senza adeguata considerazionedelle risultanze istruttorie e delle allegazioni difensive relative aiversamenti da lui effettuati;- con il quinto motivo denuncia Ex art. 360, n. 3, c.p.c. perviolazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.c., in relazione al rigettodella domanda riconvenzionale (subordinata) compensativa […] ,nella parte in cui la corte territoriale ha escluso il diritto alla restituzionedelle somme versate in costanza di matrimonio sul conto correntecointestato ai coniugi, senza procedere ad una valutazione dei criteri diproporzionalità e adeguatezza delle contribuzioni ai sensi dell’art. 143c.c.

Deduce che tali versamenti eccedevano i doveri coniugali e,Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026pertanto, erano ripetibili, sino a concorrenza del credito azionato ingiudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di arricchimento senza causa.3.

Il ricorso non è fondato.3.1.

Non fondato è il primo motivo.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente chiarito (cfr.sent. n. 33954/2023) che, ai fini del rispetto della regola disussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento èproponibile ove la diversa azione (fondata sul contratto, su leggeovvero su clausole generali) si riveli carente ab origine del titologiustificativo; e che, viceversa, l’azione resta preclusa - per quanto quirileva - nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa discendadalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio (oltre che neicasi di prescrizione/decadenza, o di nullità del contratto per illiceità).Da tale principio discende, tra l’altro, l’inammissibilità di unalettura “assolutistica” della sussidiarietà in astratto, che consentirebbeal convenuto di paralizzare l’azione di arricchimento con la meraallegazione - anche del tutto infondata - di un diverso rimedioastrattamente esperibile.Nella specie, la corte territoriale non ha ritenuto soddisfatta lasussidiarietà per la sola “mancata coltivazione” di altri rimedi, né hacompiuto un’indebita prognosi sull’esito delle azioni alternative.

Essaha invece accertato - con apprezzamento di merito, non censurabile inquesta sede se congruamente motivato e giuridicamente corretto - chegli strumenti alternativi invocati dal ricorrente difettavano, ab origine,dei presupposti minimi per poter fungere da titolo giustificativo di unapretesa “assorbente” rispetto all’azione di arricchimento.In particolare, la corte di merito:a) quanto al presunto accordo fiduciario, ha escluso l’esistenza didetto accordo sulla base dell’insufficienza degli elementi addotti afondarlo, reputando, dunque, mancante il titolo negoziale che avrebbedovuto sorreggere l’azione contrattuale;Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026b) quanto alla prospettazione della irripetibilità ex art. 2034 c.c.o dell’inquadramento nella contribuzione familiare ex art. 143 c.c., haritenuto, in ragione dell’entità dell’esborso e della sproporzione rispettoalle condizioni della solvens nel momento delle dazioni, che laprestazione eccedesse il perimetro della contribuzione coniugale e nonpotesse essere ricondotta alla logica dell’obbligazione naturale;c) quanto, infine, alla revocazione della donazione indiretta, haescluso l’animus donandi, che, come è noto, costituisce il presuppostodi tale donazione.In questo quadro, la censura del ricorrente finisce per riproporrela tesi - non compatibile con l’insegnamento delle Sezioni Unite -secondo cui la mera astratta evocabilità di un’azione diversabasterebbe a rendere improponibile l’azione di arricchimento.Occorre qui ribadire che la sussidiarietà esige che la diversaazione sia effettivamente sorretta, ab origine, da un titolo giustificativonon meramente ipotetico, secondo quanto accertato dal giudice dimerito nel caso concreto.3.2.

Inammissibile e comunque infondato è il secondo motivo.Il motivo, invero, censura un apprezzamento di fatto compiutodalla corte territoriale (sussistenza o meno dell’animus donandi),sollecitando una rivisitazione del merito, non consentita in sede dilegittimità.In ogni caso, il motivo è anche infondato.Come è noto, la donazione indiretta si identifica con ogni negozioche, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine diliberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario.Ne discende che, emergendo l’intenzione di donare solo in viaindiretta dalla disamina delle circostanze del caso, l’animus donandinon può essere postulato in via automatica o presuntiva in ragione delsolo rapporto familiare.

Proprio in relazione ai rapporti endo-familiari,questa Corte ha più volte sottolineato (cfr., tra le tante, Cass. n.Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/20265385/2023) che le attribuzioni patrimoniali possono essere sorrette(non dalla causa donandi, ma) dalla causa familiare, ossia dallafunzione di concorrere alla realizzazione di un progetto di vita comune,connotato dai doveri di solidarietà e contribuzione.In applicazione di detto principio, la corte territoriale haaccertato, con motivazione non implausibile e coerente col quadronormativo, che la contribuzione della [OSCURATO:PERSONA] all’acquistodell’immobile intestato al [OSCURATO:PERSONA] non era sorretta dall’intento diarricchirlo gratuitamente, ma si collocava nell’area funzionale dellasistemazione abitativa familiare, peraltro connotata da unasproporzione economica tale da escluderne l’assorbimento nella logicadella liberalità (e, al contempo, da rendere non riconducibile l’esborsoal dovere di contribuzione ex art. 143 c.c.).

Conseguentemente la cortedi merito ha correttamente ritenuto non configurabile, nella specie, un“automatismo” qualificatorio che trasformasse la dazione in donazioneindiretta solo perché intervenuta tra coniugi e finalizzata all’acquistodella casa familiare; ed ha, al contempo, escluso la sussistenza di ognialtro elemento idoneo a qualificare l’attribuzione patrimoniale comequalificata esclusivamente da un animo liberale.3.3.

Non fondato è anche il terzo motivo.Questa Corte ha chiarito (secondo un più recente orientamento:Cass. 61/2023, seguita almeno da Cass. 7677/2025; mentre le SezioniUnite non constano essersi pronunciate sul punto) che il saggio diinteressi previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. - quale tasso legaleapplicabile dal momento della domanda giudiziale - non è limitato allesole obbligazioni di fonte contrattuale, ma si estende alle obbligazionipecuniarie in genere, comprese quelle restitutorie e quelle nascenti dafatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle.

Si è ritenuto infattiche clausola di salvezza iniziale (“se le parti non ne hanno determinatola misura”) non delimita il campo di applicazione della norma, maesclude soltanto il carattere imperativo e inderogabile dellaNumero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026disposizione, consentendo una valida determinazione convenzionaledel tasso.Occorre aggiungere che l’obbligazione da arricchimento senzacausa, una volta accertata e liquidata dal giudice, è obbligazionepecuniaria; e la norma di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. mira proprioa neutralizzare il vantaggio del debitore correlato alla durata delprocesso, attraverso l’applicazione di un tasso legale più elevato dalmomento della domanda, a prescindere dalla natura della fontedell’obbligazione dedotta in giudizio.Ai suddetti principi si è attenuta la corte territoriale, nell’applicaretale disciplina, ragion per cui, contrariamente a quanto affermato dalricorrente, la corte territoriale non è incorsa nel vizio denunciato.3.4.

Inammissibile è il quarto motivo.Occorre al riguardo ribadire che la violazione dell’art. 115 c.p.c.è configurabile soltanto ove si assuma che il giudice abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ovveroabbia espressamente disapplicato la regola di giudizio; non già quandosi contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato e valutato le risultanzeistruttorie.Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale la censura mira,sostanzialmente, a sollecitare una rivalutazione del materialeprobatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito,prospettando una diversa lettura della vicenda contabile familiare:operazione non consentita in sede di legittimità.3.5.

Infondato è, infine, il quinto motivo, che ripropone laproblematica del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia e delconseguente tema delle restituzioni che può porsi nei casi in cui peruna qualsiasi ragione la comunione di vita tra i coniugi abbia a cessare.La delicatezza della questione induce la Corte a ribadire leconsiderazioni di sistema, già svolte da Cass. n. 3585/2023.Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026Come è noto, l’art. 143 c.c., rubricato “Diritti e doveri reciprocidei coniugi” - dopo aver disposto che «Con il matrimonio il marito e lamoglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri(comma 1°).

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà,all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interessedella famiglia ed alla coabitazione (comma 2°)» - al terzo comma cosìdispone: «Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alleproprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale ocasalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia».Quanto al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, questaCorte ha già avuto modo di rilevare che:a) la “capacità di lavoro professionale” è parificata alla “capacitàdi lavoro domestico”, per cui il lavoro professionale di chi producedirettamente reddito ha la stessa dignità e rilevanza del lavorocasalingo di chi, pur non producendo direttamente reddito, provvedealle faccende domestiche (prendendosi cura della casa e dei figli);b) il dovere di contribuzione è per i “bisogni della famiglia” e,dunque, va inteso (non nell’interesse esclusivo dell’altro coniuge, ma)in senso solidaristico (cioè nell’interesse collettivo della famiglia) edampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione:mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era giàproprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverneacquistare un’altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa diproprietà dell’altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;partecipare alle spese per l’acquisto dell’abitazione familiare da partedel coniuge in regime di separazione dei beni; fare la spesa e cucinaretutti i giorni, pulire la casa, anche se con l’aiuto di una domestica;badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica allapropria attività lavorativa, ecc.);c) il dovere di contribuzione opera sia per le coppie sposate inregime di separazione dei beni che per quelle sposate in regime diNumero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026comunione dei beni (anche se soltanto in quest’ultimo caso il dovere dicontribuire ai bisogni della famiglia attribuisce a ciascun coniuge unpotere sui beni di proprietà dell’altro; mentre, se la coppia è in regimedi separazione dei beni, la donna che ad es. si occupi della casa nonpuò vantare alcun diritto sugli immobili di proprietà del marito, e, inparticolare, non può impedirgli di venderli);d) il dovere di contribuzione può essere diversamente regolatodai coniugi (che, ad es., possono concordare: che uno di essi svolgaesclusivamente un’attività casalinga piuttosto che dedicarsi ad unlavoro esterno; o che uno di essi svolga un lavoro professionale part-time e per il tempo restante si prenda cura della casa e dei figli), mamai soppresso: pertanto, sarebbe nullo l’accordo tra due coniugi concui si stabilisca che uno di essi non svolgerà alcuna attività lavorativa(né professionale né casalinga).

I relativi accordi non devono esserenecessariamente scritti ben potendo essere presi verbalmente, primao dopo le nozze, e anche stretti per comportamenti taciti (ad esempio,se un coniuge non risulta aver mai contestato la scelta dell’altroconiuge di non lavorare per dedicarsi alla casa ed ai figli, si puòfondatamente presumere che tale scelta sia stata condivisa);e) l’obbligo contributivo è da ricondursi alla categoria degliobblighi di natura personale in quanto, se è vero che esso ha uncontenuto economico, la sua funzione è quella di adempiere all’obbligodi natura personale, ossia quello della solidarietà familiare.Orbene, non esiste norma che stabilisca la misura minima delcontributo che ciascun coniuge è tenuto a fornire alla famiglia; comepure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti trai coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vitaordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per ilvestiario; spese per l’auto e per la casa; imposte e tasse, ecc.).Sotto l’aspetto economico, per determinare l’entità dellacontribuzione, rilevano in primo luogo le “sostanze” di cui disponeNumero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026ciascun coniuge (ragion per cui il coniuge, che percepisce uno stipendiopiù alto, assume generalmente in famiglia l’impegno monetario dimaggiore consistenza), ma occorre tener conto anche degli apportieffettuati da ciascun coniuge al momento delle nozze, nonché dellacircostanza che, come già rilevato, l’obbligo di contribuzione può essereassolto non soltanto con l’attività lavorativa professionale o mettendoa disposizione beni personali (come la casa o l’auto), ma anche il lavorocasalingo.In ogni caso, al riguardo, sono decisivi gli accordi cheintervengono tra i coniugi.L’applicazione del dovere di contribuzione è particolarmentedelicata nei casi di cessazione della comunione di vita tra i coniugi, neiquali occorre ricostruire ex post le vicende della vita familiare, cercandodi distinguere tra elargizioni ingiustificate e contribuzioni ai bisognifamiliari: in tutti questi casi, invero, le attribuzioni in costanza dimatrimonio introducono non di rado il tema delle “restituzioni”.Detto tema è affrontato dal nostro ordinamento con una pluralitàdi disposizioni (talune speciali, relative al diritto di famiglia, quale ades., art. 192 c.c.; altre generali, relative all’indebito arricchimento, alpossesso, al contratto): di qui la necessità di individuare la disciplinaapplicabile a seconda della fattispecie concreta.D’altronde, la necessità di soluzioni differenziate discende nonsoltanto dal diverso contenuto degli accordi che possono in concretointervenire tra i coniugi, ma anche dalla diversa natura del bene(mobile o immobile) di volta in volta in contestazione, dello strumentogiuridico in concreto utilizzato (contratto di donazione, liberalitàindirette, cointestazioni di diritti, ecc.), nonché della convenzionematrimoniale in concreto adottata.In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sonoirripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite perconcorrere a realizzare un progetto di vita in comune.

L’erogazioneNumero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026(eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comuneprogetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta dauna giusta causa.

Sarà onere della parte che pretende di ottenere larestituzione della somma dimostrare l’eventuale causa diversa (adesempio, un prestito) in ragione della quale l’operazione economica erastata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corteterritoriale, tenendo presenti i criteri di proporzionalità ed adeguatezzadelle contribuzioni, previsti dall’art. 143 c.c. e dando correttaapplicazione ai suddetti principi, ha rigettato la riconvenzionale delRocchelli valorizzando: non soltanto la genericità della domanda -formulata per aggregato e “nei limiti” di quanto eventualmentericonosciuto alla controparte, senza allegazioni selettive idonee aindividuare quali specifici versamenti avessero determinatoun’ingiustificata locupletazione dell’ex coniuge - ma anche lariconducibilità delle movimentazioni su un conto cointestato, nell’arcodi un lungo periodo di vita matrimoniale, alla fisiologia dellecontribuzioni familiari, in difetto di allegazione e prova di una diversadestinazione.

In altri termini, la pretesa riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA] -oltre a presentare profili di indeterminatezza e difetto di allegazioniselettive - è stata ricondotta dalla corte territoriale alla logica dellecontribuzioni familiari ex art. 143 c.c., non essendo stati specificamenteindividuati e dimostrati versamenti con funzione diversa e connotatidall’ingiustizia dell’arricchimento in capo alla controparte.L’analisi sulle diverse capacità reddituali e consistenzepatrimoniali dei coniugi è stata effettuata in entrambi i gradi di giudizio.Invero, il giudice di primo grado ha affermato che (pp. 4-5) Ilcompendio probatorio validamente acquisito nel giudizio - il themaprobandum era stato già indicato dallo stesso convenuto nella propriacomparsa di costituzione - attesta che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], consiglieradella società [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 2003 (Doc. 22 convenuto) e impiegataNumero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026dipendente presso l’azienda del padre [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. soltantoin epoca successiva ai conferimenti (Doc. 17 attrice, che peraltromomento delle attribuzioni patrimoniali per l’acquistodell’appartamento di via Lusardi, occupandosi in via esclusiva dellafamiglia e dei figli.

Alla luce di ciò, l’attrice certamente non disponeva,al momento delle dazioni, di liquidità tali o rendite da far ritenere il suopatrimonio proporzionato e adeguato a un sacrificio economico di €491.508,00 .D’altra parte, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la corteterritoriale ha affermato (pp. 16-17) che: Ad ogni buon conto, leevidenze documentali consentono di ritenere che, come osservato dalgiudice di prime cure, i versamenti di cui sopra costituiscanoadempimenti del dovere di contribuzione previsto dall’art. 143 c.c.Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, si può configurare l’ingiustizia dell’arricchimento […] in presenza diprestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delleobbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto vaparametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti dellafamiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e diadeguatezza (Cass. n. 11330/2019) e che in assenza diargomentazioni e/o elementi di prova di segno opposto, che cioè dianoconto di una diversa destinazione delle suddette somme (circostanzaquest’ultima già evidenziata dal giudice di prime cure e nonespressamente censurata dall’appellante), gli apporti patrimoniali delSig. [OSCURATO:PERSONA] nel c/c comune ben possono intendersi come versamentieseguiti in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c.,ossia al fine di contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.D’altro canto, il loro ingente ammontare risulta adeguato rispetto alle“sostanze” del Sig. [OSCURATO:PERSONA], in quanto commisurate alle sue maggioricapacità reddituali, da potersi ritenere pacifiche in quanto nonNumero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026contestate neppure dal medesimo appellante .

Pertanto, la corteterritoriale ha correttamente applicato l’art. 143 c.c. valutando laproporzionalità degli apporti: mentre l’esborso della moglie per la casaera sproporzionato rispetto al suo reddito, i versamenti del marito sulconto comune erano coerenti con la sua elevata capacità economica equindi rientravano nel dovere di contribuzione familiare.

E tanto hacorrettamente implicato l’accoglimento della domanda della moglie e ilrigetto della riconvenzionale del marito.In definitiva, il motivo viene rigettato sulla base del seguenteprincipio di diritto: In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzionieseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere arealizzare un progetto di vita in comune si presumono effettuate inadempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia aisensi dell’art. 143 c.c. e risultano, pertanto, irripetibili in quantosorrette da una giusta causa.

Ne consegue che il coniuge, il qualeagisca con l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa ex art.2041 c.c. per ottenere la restituzione di somme versate su un contocorrente cointestato, ha l’onere di allegare e provare una causa diversa(quale, ad esempio, un mutuo) ovvero che l’apporto complessivorisulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inadeguato rispettoalle proprie sostanze e capacità reddituali, non assumendo a tal finerilievo la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degliesborsi rispetto a quelli dell’altro coniuge .4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 10.700 per compensi, oltre,alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 1° aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CCI, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliatoper legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoelettronica certificata della quale è domiciliata per legge;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3027/2024depositata il 12/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Milano,l’ex coniuge [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna, ai sensidell’art. 2041 c.c., al pagamento della somma di euro 523.000,00,quale indennizzo da ingiustificato arricchimento derivante dallesomme, da essa versate per l’acquisto dell’immobile sito in via Lusardin. 8, a Milano, intestato esclusivamente al convenuto. A fondamentodella domanda, l’attrice esponeva che: a) nel 2007, i coniugi avevanovenduto un immobile in comproprietà sito in Milano, via Circo n. 12,destinando il ricavato, unitamente ad ulteriori somme, all’acquisto dellanuova abitazione familiare, poi intestata al solo [OSCURATO:PERSONA]; b) taleintestazione esclusiva era stata determinata da ragioni di natura fiscalee aveva determinato, a seguito della cessazione del rapporto coniugale,un ingiustificato arricchimento dell’ex marito a fronte del propriodepauperamento.Costituitosi in giudizio, il [OSCURATO:PERSONA]: in via preliminare, eccepival’inammissibilità della domanda per difetto del requisito di sussidiarietàdi cui all’art. 2042 c.c.; nel merito, ne chiedeva il rigetto; in viariconvenzionale subordinata, domandava la restituzione delle sommeversate sul conto corrente cointestato ai coniugi durante il matrimonio,fino a concorrenza della somma richiesta da controparte.Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3054/2023, accoglievaparzialmente la domanda attorea, condannando il [OSCURATO:PERSONA] alpagamento della somma di euro 491.508,00, oltre interessi ex art.1284, co. 4, c.c., e rigettava le ulteriori domande, ivi compresa lariconvenzionale. In particolare, il giudice di prime cure riteneva provatol’apporto economico della [OSCURATO:PERSONA] nell’acquisto dell’immobile eriteneva non sussistenti i presupposti per qualificare tale attribuzionecome donazione indiretta, ovvero come adempimento di obbligazioninaturali o doveri coniugali.Avverso tale decisione proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3027/2024,rigettava il gravame e confermava integralmente la decisione di primogrado.2. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione.Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella impugnata sentenza la corte territoriale, rigettandol’appello, ha confermato l’accoglimento della domanda di arricchimentosenza causa ex art. 2041 c.c. promossa da [OSCURATO:PERSONA] control’ex marito per somme versate per l’acquisto della casa familiareintestata solo a quest’ultimo ed ha condannato l’ex marito alpagamento di € 491.508,00 oltre interessi. L’odierno ricorrente avevasostenuto che l’azione era inammissibile perché esistevano altre strade(azione contrattuale per mandato fiduciario o donazione indiretta) eche i versamenti rientrassero nei doveri di contribuzione familiare exart. 143 c.c. La corte di merito, tuttavia, ha ritenuto sussistente ilrequisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.), escludendo che fosseroesperibili altre azioni (contrattuali o di donazione). L’apporto economicodella signora [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato non proporzionato rispettoalle sue modeste sostanze dell’epoca. Secondo la corte di merito,l’esborso di € 491.508 aveva superato il limite del dovere di solidarietàconiugale, configurando un arricchimento ingiustificato per il marito,che aveva acquisito l’intera proprietà dell’immobile con i soldi dell’exmoglie. In sintesi, la corte di merito ha condannato l’ex coniugeNumero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026Rocchelli al pagamento della somma di cui sopra, oltre interessi ex art.1284, comma 4, c.c., quale indennizzo per ingiustificato arricchimentoderivante dall’apporto economico della [OSCURATO:PERSONA] all’acquistodell’immobile destinato a casa familiare e intestato esclusivamente alRocchelli.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso cinque motivi.Precisamente:- con il primo motivo denuncia Ex art. 360, n. 3, c.p.c., perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2042 c.c. […] , nella parte incui la corte territoriale ha ritenuto sussistente il requisito disussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa mediante unavalutazione in concreto e a posteriori delle azioni alternative esperibili,anziché procedere ad una verifica astratta ed ex ante, imitata alla meraastratta configurabilità di altre azioni (in particolare: azionecontrattuale per asserito accordo fiduciario; ripetizione/indebito oripetibilità di contribuzioni ex art. 143 c.c.; revocazione della donazioneindiretta). Deduce che la corte territoriale si era limitata ad affermarela proponibilità, e il mancato esperimento, di azioni diverse, quali quellacontrattuale fondata su un mandato fiduciario e/o quella di ripetizionedi indebito per le contribuzioni familiari ex art. 143 c.c. eccedenti irequisiti di proporzionalità e adeguatezza;- con il secondo motivo denuncia Ex art. 360, n. 3, c.p.c., perviolazione e falsa applicazione dell’art. 809 c.c. e del principio,costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui ledazioni di denaro compiute tra coniugi per l’acquisto dell’immobilefamiliare integrano donazioni indirette , nella parte in cui la corteterritoriale ha escluso la qualificazione delle somme versate qualedonazione indiretta. Sostiene che le dazioni di denaro tra coniugifinalizzate all’acquisto dell’immobile familiare integrerebbero, di regola,donazioni indirette sorrette da causa donandi, con conseguenteesclusione dell’azione di arricchimento.Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026- con il terzo motivo denuncia Ex art. 360, n. 3, c.p.c. perviolazione e falsa applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c.: gliinteressi al saggio delle transazioni commerciali non sono applicabiliall’indennizzo liquidato per (preteso) arricchimento senza causa ,nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto applicabile il tasso diinteresse previsto per le transazioni commerciali all’indennizzoliquidato, sostenendo l’incompatibilità di tali interessi con l’obbligazioneda indebito arricchimento, che non nasce da un rapporto negoziale néda un’obbligazione contrattuale, ma da una obbligazione indennitariadi fonte legale. Deduce che, quale obbligazione indennitaria, nasce soloallorquando il giudice accerti la sussistenza dei relativi presupposti, daciò conseguendo l’erroneità dell’applicazione di interessi in misuraultralegale a decorrere dalla domanda, perché l’an debeatur era statooggetto di contestazione nel corso del giudizio;- con il quarto motivo denuncia Ex art. 360, n. 4, c.p.c. perviolazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al rigetto della domandariconvenzionale subordinata […] , nella parte in cui la corteterritoriale ha rigettato la domanda riconvenzionale subordinata direstituzione delle somme, da lui versate sul conto corrente cointestatoai coniugi in costanza di matrimonio, senza adeguata considerazionedelle risultanze istruttorie e delle allegazioni difensive relative aiversamenti da lui effettuati;- con il quinto motivo denuncia Ex art. 360, n. 3, c.p.c. perviolazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.c., in relazione al rigettodella domanda riconvenzionale (subordinata) compensativa […] ,nella parte in cui la corte territoriale ha escluso il diritto alla restituzionedelle somme versate in costanza di matrimonio sul conto correntecointestato ai coniugi, senza procedere ad una valutazione dei criteri diproporzionalità e adeguatezza delle contribuzioni ai sensi dell’art. 143c.c. Deduce che tali versamenti eccedevano i doveri coniugali e,Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026pertanto, erano ripetibili, sino a concorrenza del credito azionato ingiudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di arricchimento senza causa.3. Il ricorso non è fondato.3.1. Non fondato è il primo motivo.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente chiarito (cfr.sent. n. 33954/2023) che, ai fini del rispetto della regola disussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento èproponibile ove la diversa azione (fondata sul contratto, su leggeovvero su clausole generali) si riveli carente ab origine del titologiustificativo; e che, viceversa, l’azione resta preclusa - per quanto quirileva - nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa discendadalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio (oltre che neicasi di prescrizione/decadenza, o di nullità del contratto per illiceità).Da tale principio discende, tra l’altro, l’inammissibilità di unalettura “assolutistica” della sussidiarietà in astratto, che consentirebbeal convenuto di paralizzare l’azione di arricchimento con la meraallegazione - anche del tutto infondata - di un diverso rimedioastrattamente esperibile.Nella specie, la corte territoriale non ha ritenuto soddisfatta lasussidiarietà per la sola “mancata coltivazione” di altri rimedi, né hacompiuto un’indebita prognosi sull’esito delle azioni alternative. Essaha invece accertato - con apprezzamento di merito, non censurabile inquesta sede se congruamente motivato e giuridicamente corretto - chegli strumenti alternativi invocati dal ricorrente difettavano, ab origine,dei presupposti minimi per poter fungere da titolo giustificativo di unapretesa “assorbente” rispetto all’azione di arricchimento.In particolare, la corte di merito:a) quanto al presunto accordo fiduciario, ha escluso l’esistenza didetto accordo sulla base dell’insufficienza degli elementi addotti afondarlo, reputando, dunque, mancante il titolo negoziale che avrebbedovuto sorreggere l’azione contrattuale;Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026b) quanto alla prospettazione della irripetibilità ex art. 2034 c.c.o dell’inquadramento nella contribuzione familiare ex art. 143 c.c., haritenuto, in ragione dell’entità dell’esborso e della sproporzione rispettoalle condizioni della solvens nel momento delle dazioni, che laprestazione eccedesse il perimetro della contribuzione coniugale e nonpotesse essere ricondotta alla logica dell’obbligazione naturale;c) quanto, infine, alla revocazione della donazione indiretta, haescluso l’animus donandi, che, come è noto, costituisce il presuppostodi tale donazione.In questo quadro, la censura del ricorrente finisce per riproporrela tesi - non compatibile con l’insegnamento delle Sezioni Unite -secondo cui la mera astratta evocabilità di un’azione diversabasterebbe a rendere improponibile l’azione di arricchimento.Occorre qui ribadire che la sussidiarietà esige che la diversaazione sia effettivamente sorretta, ab origine, da un titolo giustificativonon meramente ipotetico, secondo quanto accertato dal giudice dimerito nel caso concreto.3.2. Inammissibile e comunque infondato è il secondo motivo.Il motivo, invero, censura un apprezzamento di fatto compiutodalla corte territoriale (sussistenza o meno dell’animus donandi),sollecitando una rivisitazione del merito, non consentita in sede dilegittimità.In ogni caso, il motivo è anche infondato.Come è noto, la donazione indiretta si identifica con ogni negozioche, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine diliberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario.Ne discende che, emergendo l’intenzione di donare solo in viaindiretta dalla disamina delle circostanze del caso, l’animus donandinon può essere postulato in via automatica o presuntiva in ragione delsolo rapporto familiare. Proprio in relazione ai rapporti endo-familiari,questa Corte ha più volte sottolineato (cfr., tra le tante, Cass. n.Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/20265385/2023) che le attribuzioni patrimoniali possono essere sorrette(non dalla causa donandi, ma) dalla causa familiare, ossia dallafunzione di concorrere alla realizzazione di un progetto di vita comune,connotato dai doveri di solidarietà e contribuzione.In applicazione di detto principio, la corte territoriale haaccertato, con motivazione non implausibile e coerente col quadronormativo, che la contribuzione della [OSCURATO:PERSONA] all’acquistodell’immobile intestato al [OSCURATO:PERSONA] non era sorretta dall’intento diarricchirlo gratuitamente, ma si collocava nell’area funzionale dellasistemazione abitativa familiare, peraltro connotata da unasproporzione economica tale da escluderne l’assorbimento nella logicadella liberalità (e, al contempo, da rendere non riconducibile l’esborsoal dovere di contribuzione ex art. 143 c.c.). Conseguentemente la cortedi merito ha correttamente ritenuto non configurabile, nella specie, un“automatismo” qualificatorio che trasformasse la dazione in donazioneindiretta solo perché intervenuta tra coniugi e finalizzata all’acquistodella casa familiare; ed ha, al contempo, escluso la sussistenza di ognialtro elemento idoneo a qualificare l’attribuzione patrimoniale comequalificata esclusivamente da un animo liberale.3.3. Non fondato è anche il terzo motivo.Questa Corte ha chiarito (secondo un più recente orientamento:Cass. 61/2023, seguita almeno da Cass. 7677/2025; mentre le SezioniUnite non constano essersi pronunciate sul punto) che il saggio diinteressi previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. - quale tasso legaleapplicabile dal momento della domanda giudiziale - non è limitato allesole obbligazioni di fonte contrattuale, ma si estende alle obbligazionipecuniarie in genere, comprese quelle restitutorie e quelle nascenti dafatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle. Si è ritenuto infattiche clausola di salvezza iniziale (“se le parti non ne hanno determinatola misura”) non delimita il campo di applicazione della norma, maesclude soltanto il carattere imperativo e inderogabile dellaNumero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026disposizione, consentendo una valida determinazione convenzionaledel tasso.Occorre aggiungere che l’obbligazione da arricchimento senzacausa, una volta accertata e liquidata dal giudice, è obbligazionepecuniaria; e la norma di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. mira proprioa neutralizzare il vantaggio del debitore correlato alla durata delprocesso, attraverso l’applicazione di un tasso legale più elevato dalmomento della domanda, a prescindere dalla natura della fontedell’obbligazione dedotta in giudizio.Ai suddetti principi si è attenuta la corte territoriale, nell’applicaretale disciplina, ragion per cui, contrariamente a quanto affermato dalricorrente, la corte territoriale non è incorsa nel vizio denunciato.3.4. Inammissibile è il quarto motivo.Occorre al riguardo ribadire che la violazione dell’art. 115 c.p.c.è configurabile soltanto ove si assuma che il giudice abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ovveroabbia espressamente disapplicato la regola di giudizio; non già quandosi contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato e valutato le risultanzeistruttorie.Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale la censura mira,sostanzialmente, a sollecitare una rivalutazione del materialeprobatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito,prospettando una diversa lettura della vicenda contabile familiare:operazione non consentita in sede di legittimità.3.5. Infondato è, infine, il quinto motivo, che ripropone laproblematica del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia e delconseguente tema delle restituzioni che può porsi nei casi in cui peruna qualsiasi ragione la comunione di vita tra i coniugi abbia a cessare.La delicatezza della questione induce la Corte a ribadire leconsiderazioni di sistema, già svolte da Cass. n. 3585/2023.Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026Come è noto, l’art. 143 c.c., rubricato “Diritti e doveri reciprocidei coniugi” - dopo aver disposto che «Con il matrimonio il marito e lamoglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri(comma 1°). Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà,all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interessedella famiglia ed alla coabitazione (comma 2°)» - al terzo comma cosìdispone: «Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alleproprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale ocasalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia».Quanto al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, questaCorte ha già avuto modo di rilevare che:a) la “capacità di lavoro professionale” è parificata alla “capacitàdi lavoro domestico”, per cui il lavoro professionale di chi producedirettamente reddito ha la stessa dignità e rilevanza del lavorocasalingo di chi, pur non producendo direttamente reddito, provvedealle faccende domestiche (prendendosi cura della casa e dei figli);b) il dovere di contribuzione è per i “bisogni della famiglia” e,dunque, va inteso (non nell’interesse esclusivo dell’altro coniuge, ma)in senso solidaristico (cioè nell’interesse collettivo della famiglia) edampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione:mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era giàproprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverneacquistare un’altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa diproprietà dell’altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;partecipare alle spese per l’acquisto dell’abitazione familiare da partedel coniuge in regime di separazione dei beni; fare la spesa e cucinaretutti i giorni, pulire la casa, anche se con l’aiuto di una domestica;badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica allapropria attività lavorativa, ecc.);c) il dovere di contribuzione opera sia per le coppie sposate inregime di separazione dei beni che per quelle sposate in regime diNumero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026comunione dei beni (anche se soltanto in quest’ultimo caso il dovere dicontribuire ai bisogni della famiglia attribuisce a ciascun coniuge unpotere sui beni di proprietà dell’altro; mentre, se la coppia è in regimedi separazione dei beni, la donna che ad es. si occupi della casa nonpuò vantare alcun diritto sugli immobili di proprietà del marito, e, inparticolare, non può impedirgli di venderli);d) il dovere di contribuzione può essere diversamente regolatodai coniugi (che, ad es., possono concordare: che uno di essi svolgaesclusivamente un’attività casalinga piuttosto che dedicarsi ad unlavoro esterno; o che uno di essi svolga un lavoro professionale part-time e per il tempo restante si prenda cura della casa e dei figli), mamai soppresso: pertanto, sarebbe nullo l’accordo tra due coniugi concui si stabilisca che uno di essi non svolgerà alcuna attività lavorativa(né professionale né casalinga). I relativi accordi non devono esserenecessariamente scritti ben potendo essere presi verbalmente, primao dopo le nozze, e anche stretti per comportamenti taciti (ad esempio,se un coniuge non risulta aver mai contestato la scelta dell’altroconiuge di non lavorare per dedicarsi alla casa ed ai figli, si puòfondatamente presumere che tale scelta sia stata condivisa);e) l’obbligo contributivo è da ricondursi alla categoria degliobblighi di natura personale in quanto, se è vero che esso ha uncontenuto economico, la sua funzione è quella di adempiere all’obbligodi natura personale, ossia quello della solidarietà familiare.Orbene, non esiste norma che stabilisca la misura minima delcontributo che ciascun coniuge è tenuto a fornire alla famiglia; comepure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti trai coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vitaordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per ilvestiario; spese per l’auto e per la casa; imposte e tasse, ecc.).Sotto l’aspetto economico, per determinare l’entità dellacontribuzione, rilevano in primo luogo le “sostanze” di cui disponeNumero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026ciascun coniuge (ragion per cui il coniuge, che percepisce uno stipendiopiù alto, assume generalmente in famiglia l’impegno monetario dimaggiore consistenza), ma occorre tener conto anche degli apportieffettuati da ciascun coniuge al momento delle nozze, nonché dellacircostanza che, come già rilevato, l’obbligo di contribuzione può essereassolto non soltanto con l’attività lavorativa professionale o mettendoa disposizione beni personali (come la casa o l’auto), ma anche il lavorocasalingo.In ogni caso, al riguardo, sono decisivi gli accordi cheintervengono tra i coniugi.L’applicazione del dovere di contribuzione è particolarmentedelicata nei casi di cessazione della comunione di vita tra i coniugi, neiquali occorre ricostruire ex post le vicende della vita familiare, cercandodi distinguere tra elargizioni ingiustificate e contribuzioni ai bisognifamiliari: in tutti questi casi, invero, le attribuzioni in costanza dimatrimonio introducono non di rado il tema delle “restituzioni”.Detto tema è affrontato dal nostro ordinamento con una pluralitàdi disposizioni (talune speciali, relative al diritto di famiglia, quale ades., art. 192 c.c.; altre generali, relative all’indebito arricchimento, alpossesso, al contratto): di qui la necessità di individuare la disciplinaapplicabile a seconda della fattispecie concreta.D’altronde, la necessità di soluzioni differenziate discende nonsoltanto dal diverso contenuto degli accordi che possono in concretointervenire tra i coniugi, ma anche dalla diversa natura del bene(mobile o immobile) di volta in volta in contestazione, dello strumentogiuridico in concreto utilizzato (contratto di donazione, liberalitàindirette, cointestazioni di diritti, ecc.), nonché della convenzionematrimoniale in concreto adottata.In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sonoirripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite perconcorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazioneNumero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026(eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comuneprogetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta dauna giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere larestituzione della somma dimostrare l’eventuale causa diversa (adesempio, un prestito) in ragione della quale l’operazione economica erastata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corteterritoriale, tenendo presenti i criteri di proporzionalità ed adeguatezzadelle contribuzioni, previsti dall’art. 143 c.c. e dando correttaapplicazione ai suddetti principi, ha rigettato la riconvenzionale delRocchelli valorizzando: non soltanto la genericità della domanda -formulata per aggregato e “nei limiti” di quanto eventualmentericonosciuto alla controparte, senza allegazioni selettive idonee aindividuare quali specifici versamenti avessero determinatoun’ingiustificata locupletazione dell’ex coniuge - ma anche lariconducibilità delle movimentazioni su un conto cointestato, nell’arcodi un lungo periodo di vita matrimoniale, alla fisiologia dellecontribuzioni familiari, in difetto di allegazione e prova di una diversadestinazione. In altri termini, la pretesa riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA] -oltre a presentare profili di indeterminatezza e difetto di allegazioniselettive - è stata ricondotta dalla corte territoriale alla logica dellecontribuzioni familiari ex art. 143 c.c., non essendo stati specificamenteindividuati e dimostrati versamenti con funzione diversa e connotatidall’ingiustizia dell’arricchimento in capo alla controparte.L’analisi sulle diverse capacità reddituali e consistenzepatrimoniali dei coniugi è stata effettuata in entrambi i gradi di giudizio.Invero, il giudice di primo grado ha affermato che (pp. 4-5) Ilcompendio probatorio validamente acquisito nel giudizio - il themaprobandum era stato già indicato dallo stesso convenuto nella propriacomparsa di costituzione - attesta che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], consiglieradella società [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 2003 (Doc. 22 convenuto) e impiegataNumero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026dipendente presso l’azienda del padre [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. soltantoin epoca successiva ai conferimenti (Doc. 17 attrice, che peraltromomento delle attribuzioni patrimoniali per l’acquistodell’appartamento di via Lusardi, occupandosi in via esclusiva dellafamiglia e dei figli. Alla luce di ciò, l’attrice certamente non disponeva,al momento delle dazioni, di liquidità tali o rendite da far ritenere il suopatrimonio proporzionato e adeguato a un sacrificio economico di €491.508,00 .D’altra parte, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la corteterritoriale ha affermato (pp. 16-17) che: Ad ogni buon conto, leevidenze documentali consentono di ritenere che, come osservato dalgiudice di prime cure, i versamenti di cui sopra costituiscanoadempimenti del dovere di contribuzione previsto dall’art. 143 c.c.Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, si può configurare l’ingiustizia dell’arricchimento […] in presenza diprestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delleobbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto vaparametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti dellafamiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e diadeguatezza (Cass. n. 11330/2019) e che in assenza diargomentazioni e/o elementi di prova di segno opposto, che cioè dianoconto di una diversa destinazione delle suddette somme (circostanzaquest’ultima già evidenziata dal giudice di prime cure e nonespressamente censurata dall’appellante), gli apporti patrimoniali delSig. [OSCURATO:PERSONA] nel c/c comune ben possono intendersi come versamentieseguiti in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c.,ossia al fine di contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.D’altro canto, il loro ingente ammontare risulta adeguato rispetto alle“sostanze” del Sig. [OSCURATO:PERSONA], in quanto commisurate alle sue maggioricapacità reddituali, da potersi ritenere pacifiche in quanto nonNumero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026contestate neppure dal medesimo appellante . Pertanto, la corteterritoriale ha correttamente applicato l’art. 143 c.c. valutando laproporzionalità degli apporti: mentre l’esborso della moglie per la casaera sproporzionato rispetto al suo reddito, i versamenti del marito sulconto comune erano coerenti con la sua elevata capacità economica equindi rientravano nel dovere di contribuzione familiare. E tanto hacorrettamente implicato l’accoglimento della domanda della moglie e ilrigetto della riconvenzionale del marito.In definitiva, il motivo viene rigettato sulla base del seguenteprincipio di diritto: In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzionieseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere arealizzare un progetto di vita in comune si presumono effettuate inadempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia aisensi dell’art. 143 c.c. e risultano, pertanto, irripetibili in quantosorrette da una giusta causa. Ne consegue che il coniuge, il qualeagisca con l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa ex art.2041 c.c. per ottenere la restituzione di somme versate su un contocorrente cointestato, ha l’onere di allegare e provare una causa diversa(quale, ad esempio, un mutuo) ovvero che l’apporto complessivorisulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inadeguato rispettoalle proprie sostanze e capacità reddituali, non assumendo a tal finerilievo la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degliesborsi rispetto a quelli dell’altro coniuge .4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 1213/2025Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 8793/2026Data pubblicazione 08/04/2026- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 10.700 per compensi, oltre,alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 1° aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08793/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris