Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 03585/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 24074 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24074 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51E55 A390X) MARCHESI Carlo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52R24 A390I) rappresentatie difesi dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72S23 A390S) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R24 F592X) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, PARISI Gaetano (C.F.: non indicato) -intimati- Ric. n. 24074/2021–Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Fi- renze n. 1486/2021,pubblicata in data 16 luglio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento immobiliare, nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo stragiudiziale (contratto di mutuo fondiario).

Dopo l’aggiudicazione dell’immobile pignorato in favore di [OSCURATO:PERSONA], i debitori hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando il credito fatto valere in via esecutiva, anche in ragione della nullità del contratto di mutuo da cui traeva origine.

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile (oltre che in- fondata nel merito) dal Tribunale di Arezzo.

La Corte di Appello di Firenze ha conferm ato la decisione di primo grado, con riguardo alla sola inammissibilità dell’opposizione, dichiarando assorbiti i motivi di merito posti a base della stessa. [OSCURATO:PERSONA] e il Marchesi , sulla base di un uni co mo- tivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

Ric. n. 24074/2021–Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « F alsa applica- zionedegli artt. 324, 669 septies cpc e 2909 cc e violazione degli artt. 310, 615, 616 e 624 cpc per avere erroneamente ritenuto inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta, senza tenere conto che nessun giudicato era intervenuto nella precedente opposizione non coltivata e che l’art. 669 septies cpc non impedisce la riproposizione della domanda giudiziale ma solo la riproposizione della domanda cautelare e solo ove non vi siano mutamenti delle circostanze».

Il ricorsoè manifestamente fondato. 1.1La corte di appello ha ritenuto radicalmente inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta dei debitori esecutati ai sensi dell’art. 615 c.p.c., senza entrare nel merito delle que- stioni da loro dedotte con tale opposizione, solo perché essi avevano già avanzato in precedenza una opposizione con identico oggetto, in relazione alla quale però, dopo la fase sommaria svoltasi davanti al giudice dell’esecuzione (che ave- va rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata ai sensi dell’art. 624 c.p.c.), nessuna delle parti aveva instau- rato il giudizio di merito a cognizione piena.

Secondo la corte territoriale, poiché l’art. 669 septies c.p.c. vieta la riproposizione della domanda cautelare se non in pre- senza di mutamenti delle circostanze o di deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto e, comunque, in virtù del principio del ne bis in idem, dovrebbe affermarsi che «la mancata iscri- zione della opposizione all’esecuzione dopo il rigetto della istanza di sospensione comporta certamente l’e s tin zione del relativo giudizio, ex art. 616 cpc, con la conseguente impossi- bilità di riproporre la stessa domanda; così come ex art. 624, Ric. n. 24074/2021–Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 comporta l’estinzione dell’esecuzione la non iscrizione della causa in caso di sospensione». 1.2 Si tratta di affermazioni manifestamente erronee in dirit- to, in palese contrasto con i principi generali relativi ai rappor- ti tra domande cautelari e domande di merito e, in particolare, con quelli che regolano i rapporti tra fase sommaria e fase a cognizione piena delle opposizioni esecutive nonché con quelli sull’inammissibilità della domanda giudiziale per sussistenza di un precedente giudicato.

La corte d’appello ha confuso, evidentemente, i limiti fissati dall’art. 669 septies c.p.c. per la possibile riproposizione di domande cautelari già avanzate e decise (cioè la questione che, in termini generali, è indicata come la problematica del cd.

“giudicato cautelare”), con i limiti, desumibili dagli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c., alla riproposizione della domanda a co- gnizione piena, in caso di precedente giudicato già formatosi su identica azione.

La decisione del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospen- sione dell’esecuzione di cui all’art. 624 c.p.c., avanzata in caso di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.(e al- trettanto sarebbe a dirsi in ordine agli eventuali provvedimenti urgenti pronunciati o negati, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., in ca- so di opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.), secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte (che in questa sede si ribadisce ancora una volta), ha natura cautela- re: la stessa non è mai, in nessun caso, idonea a determinare alcun giudicato sostanziale sul merito dell’opposizione, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., né in caso di accoglimento né in caso di rigetto.

Ne consegue che, laddove, a seguito della chiusura della fase sommaria non sia instaurato il giudizio di merito a cognizione piena da nessuna delle parti, non si formerà alcun giudicato sostanziale in ordine al merito dell’opposizione avanzata, né Ric. n. 24074/2021–Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 se l’istanza di sospensione sia accolta né se la stessa sia riget- tata: di modo che tutte le parti dell’opposizione, tanto l’opponente quanto l’opposto (il primo anche in caso di acco- glimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione ed il se- condo anche in caso di rigetto di essa), devono sempre rite- nersi legittimate ed interessate ad instaurare il predetto giudi- zio di merito a cognizione piena, quanto meno proprio per ot- tenere una decisione a cognizione piena idonea al giudicato in ordine all’opposizione, oltre che ai fini delle spese (come ripe- tutamente affermato da questa stessa Corte: cfr. ad es., di recente, in proposito: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 21382 del 26/07/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 42065 del 30/12/2021 , de- cisioniemesse dalla Terza Sezione Civile nell’ambito della par- ticolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta se- zione per la trattazione dei ricorsi sulle principali questioni di diritto in materia di esecuzione forzata: cd.

“progetto esecu- zioni”,sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019). 1.3 È, poi, appena il caso di osservare che non muta assolu- tamente il quadro sistematico appena descritto né la consta- tazione che il giudizio di opposizione, in caso di mancata in- staurazione della fase di merito a cognizione piena, si estin- gue, né la possibilità che si pervenga alla dichiarazione di estinzione dello stesso processo esecutivo, in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione, ai sensi dell’art. 624, comma 3, c.p.c., nell’ipotesi in cui sia stata accolta l’istanza di sospensione all’esecuzione (meccanismo sulla cui ratio, presupposti e mo- dalità applicative, si fa rinvio a Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 7043del 20/03/2017, Rv. 643832).

In caso di estinzione del processo, infatti, non si forma alcun giudicato sulla domanda proposta, a meno che non siano state Ric. n. 24074/2021–Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 pronunciate sentenze di merito nel corso del precesso stesso o provvedimenti regolanti la competenza (art. 310 c.p.c.), men- tre, anche nell’ipotesi di cui all’art. 624, comma 3, c.p.c., non si forma alcun giudicato sul merito dell’opposizione: come il creditore potrà sempre promuovere una nuova esecuzione, anche sulla base del medesimo titolo esecutivo, il debitore po- trà correlativamente proporre una nuova opposizione all’esecuzione per i medesimi motivi già ritenuti idonei a giu- stificare la sospensione dal giudice delle prima esecuzione, senza alcun vincolo o preclusione.

Il giudicato, formale e sostanziale, come è del resto ovvio in base ai principi generali e come è appena il caso di ribadire, si forma esclusivamente all’esito del giudizio di merito a cogni- zione piena anche per i giudizi di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, come per qualunque altra ordinaria doman- da giudiziale.

Di conseguenza, qualora il giudizio di merito a cognizione pie- na relativo ad una opposizione esecutiva non sia stato instau- rato da nessuna delle parti, è sempre ammissibile (nei limiti consentiti dallo stato del processo esecutivo e dall’eventuale esistenza di termini perentori) una nuova opposizione, anche per le medesime ragioni già scrutinate dal giudice dell’esecuzione in fase sommaria. 1.4La sentenza impugnata, che ha affermato principi esatta- mente contrari a quelli sin qui esposti, va dunque cassata, af- finché in sede di rinvio si esamini nel merito (laddove sussi- stano tutti gli altri presupposti di ammissibilità) l’opposizione all’esecuzione avanzata dai ricorrenti. 2.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è , per l’effetto, cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: Ric. n. 24074/2021–Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata , con rinvio alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 24074 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24074 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51E55 A390X) MARCHESI Carlo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52R24 A390I) rappresentatie difesi dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72S23 A390S) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R24 F592X) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, PARISI Gaetano (C.F.: non indicato) -intimati- Ric. n. 24074/2021–Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Fi- renze n. 1486/2021,pubblicata in data 16 luglio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento immobiliare, nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo stragiudiziale (contratto di mutuo fondiario). Dopo l’aggiudicazione dell’immobile pignorato in favore di [OSCURATO:PERSONA], i debitori hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando il credito fatto valere in via esecutiva, anche in ragione della nullità del contratto di mutuo da cui traeva origine. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile (oltre che in- fondata nel merito) dal Tribunale di Arezzo. La Corte di Appello di Firenze ha conferm ato la decisione di primo grado, con riguardo alla sola inammissibilità dell’opposizione, dichiarando assorbiti i motivi di merito posti a base della stessa. [OSCURATO:PERSONA] e il Marchesi , sulla base di un uni co mo- tivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Ric. n. 24074/2021–Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « F alsa applica- zionedegli artt. 324, 669 septies cpc e 2909 cc e violazione degli artt. 310, 615, 616 e 624 cpc per avere erroneamente ritenuto inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta, senza tenere conto che nessun giudicato era intervenuto nella precedente opposizione non coltivata e che l’art. 669 septies cpc non impedisce la riproposizione della domanda giudiziale ma solo la riproposizione della domanda cautelare e solo ove non vi siano mutamenti delle circostanze». Il ricorsoè manifestamente fondato. 1.1La corte di appello ha ritenuto radicalmente inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta dei debitori esecutati ai sensi dell’art. 615 c.p.c., senza entrare nel merito delle que- stioni da loro dedotte con tale opposizione, solo perché essi avevano già avanzato in precedenza una opposizione con identico oggetto, in relazione alla quale però, dopo la fase sommaria svoltasi davanti al giudice dell’esecuzione (che ave- va rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata ai sensi dell’art. 624 c.p.c.), nessuna delle parti aveva instau- rato il giudizio di merito a cognizione piena. Secondo la corte territoriale, poiché l’art. 669 septies c.p.c. vieta la riproposizione della domanda cautelare se non in pre- senza di mutamenti delle circostanze o di deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto e, comunque, in virtù del principio del ne bis in idem, dovrebbe affermarsi che «la mancata iscri- zione della opposizione all’esecuzione dopo il rigetto della istanza di sospensione comporta certamente l’e s tin zione del relativo giudizio, ex art. 616 cpc, con la conseguente impossi- bilità di riproporre la stessa domanda; così come ex art. 624, Ric. n. 24074/2021–Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 comporta l’estinzione dell’esecuzione la non iscrizione della causa in caso di sospensione». 1.2 Si tratta di affermazioni manifestamente erronee in dirit- to, in palese contrasto con i principi generali relativi ai rappor- ti tra domande cautelari e domande di merito e, in particolare, con quelli che regolano i rapporti tra fase sommaria e fase a cognizione piena delle opposizioni esecutive nonché con quelli sull’inammissibilità della domanda giudiziale per sussistenza di un precedente giudicato. La corte d’appello ha confuso, evidentemente, i limiti fissati dall’art. 669 septies c.p.c. per la possibile riproposizione di domande cautelari già avanzate e decise (cioè la questione che, in termini generali, è indicata come la problematica del cd. “giudicato cautelare”), con i limiti, desumibili dagli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c., alla riproposizione della domanda a co- gnizione piena, in caso di precedente giudicato già formatosi su identica azione. La decisione del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospen- sione dell’esecuzione di cui all’art. 624 c.p.c., avanzata in caso di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.(e al- trettanto sarebbe a dirsi in ordine agli eventuali provvedimenti urgenti pronunciati o negati, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., in ca- so di opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.), secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte (che in questa sede si ribadisce ancora una volta), ha natura cautela- re: la stessa non è mai, in nessun caso, idonea a determinare alcun giudicato sostanziale sul merito dell’opposizione, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., né in caso di accoglimento né in caso di rigetto. Ne consegue che, laddove, a seguito della chiusura della fase sommaria non sia instaurato il giudizio di merito a cognizione piena da nessuna delle parti, non si formerà alcun giudicato sostanziale in ordine al merito dell’opposizione avanzata, né Ric. n. 24074/2021–Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 se l’istanza di sospensione sia accolta né se la stessa sia riget- tata: di modo che tutte le parti dell’opposizione, tanto l’opponente quanto l’opposto (il primo anche in caso di acco- glimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione ed il se- condo anche in caso di rigetto di essa), devono sempre rite- nersi legittimate ed interessate ad instaurare il predetto giudi- zio di merito a cognizione piena, quanto meno proprio per ot- tenere una decisione a cognizione piena idonea al giudicato in ordine all’opposizione, oltre che ai fini delle spese (come ripe- tutamente affermato da questa stessa Corte: cfr. ad es., di recente, in proposito: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 21382 del 26/07/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 42065 del 30/12/2021 , de- cisioniemesse dalla Terza Sezione Civile nell’ambito della par- ticolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta se- zione per la trattazione dei ricorsi sulle principali questioni di diritto in materia di esecuzione forzata: cd. “progetto esecu- zioni”,sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019). 1.3 È, poi, appena il caso di osservare che non muta assolu- tamente il quadro sistematico appena descritto né la consta- tazione che il giudizio di opposizione, in caso di mancata in- staurazione della fase di merito a cognizione piena, si estin- gue, né la possibilità che si pervenga alla dichiarazione di estinzione dello stesso processo esecutivo, in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione, ai sensi dell’art. 624, comma 3, c.p.c., nell’ipotesi in cui sia stata accolta l’istanza di sospensione all’esecuzione (meccanismo sulla cui ratio, presupposti e mo- dalità applicative, si fa rinvio a Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 7043del 20/03/2017, Rv. 643832). In caso di estinzione del processo, infatti, non si forma alcun giudicato sulla domanda proposta, a meno che non siano state Ric. n. 24074/2021–Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 pronunciate sentenze di merito nel corso del precesso stesso o provvedimenti regolanti la competenza (art. 310 c.p.c.), men- tre, anche nell’ipotesi di cui all’art. 624, comma 3, c.p.c., non si forma alcun giudicato sul merito dell’opposizione: come il creditore potrà sempre promuovere una nuova esecuzione, anche sulla base del medesimo titolo esecutivo, il debitore po- trà correlativamente proporre una nuova opposizione all’esecuzione per i medesimi motivi già ritenuti idonei a giu- stificare la sospensione dal giudice delle prima esecuzione, senza alcun vincolo o preclusione. Il giudicato, formale e sostanziale, come è del resto ovvio in base ai principi generali e come è appena il caso di ribadire, si forma esclusivamente all’esito del giudizio di merito a cogni- zione piena anche per i giudizi di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, come per qualunque altra ordinaria doman- da giudiziale. Di conseguenza, qualora il giudizio di merito a cognizione pie- na relativo ad una opposizione esecutiva non sia stato instau- rato da nessuna delle parti, è sempre ammissibile (nei limiti consentiti dallo stato del processo esecutivo e dall’eventuale esistenza di termini perentori) una nuova opposizione, anche per le medesime ragioni già scrutinate dal giudice dell’esecuzione in fase sommaria. 1.4La sentenza impugnata, che ha affermato principi esatta- mente contrari a quelli sin qui esposti, va dunque cassata, af- finché in sede di rinvio si esamini nel merito (laddove sussi- stano tutti gli altri presupposti di ammissibilità) l’opposizione all’esecuzione avanzata dai ricorrenti. 2.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è , per l’effetto, cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: Ric. n. 24074/2021–Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata , con rinvio alla C
Sentenza Cassazione n. 03585/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris