CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07677/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8282/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 366/2022depositata il 06/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La presente controversia, per quanto ancora d’interesse, trae origine da un contratto di leasing avente ad oggetto una autogru telescopica stipulato tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio la banca concedente contestando la validità della clausola ‘rischio-cambio’ correlante l’importo dei canoni al tasso di cambio tra euro e franco svizzero, di cui allegava la nullità per violazione delle norme imperative del D.lgs n. 58/1998 o, in via gradata, quelle dettate dal D.lgs n. 385/1993, nonché per indeterminatezza e mancanza di meritevolezza. Chiedeva pertantola restituzione dell’importo di euro 213.153,14 ai sensi dell’art. 2033 c.c. o la condanna della concedente a titolo di risarcimento danni o a titolo di indennizzo ex. 2041 c.c. Con la sentenza n. 472/2020 il Tribunale di Udine ritenuto che la clausola “rischio cambio” inserita all’interno del contratto di leasing de quo costituiva uno strumento finanziario , dichiara va la nullità della clausola per violazione dell’art. 30 Tuf, condannando la Banca alla restituzione delle somme indebitamente corrispostele dalla Carpin. 2. Con la sentenza n. 366 del 6 ottobre 2022 in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte d’Appello di Trieste riformava parzialmente la sentenza del giudice di prime cure, ritenendo il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, 4° comma, cod. civ. applica rsi esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale e non anche a quelle deriva nti da fatto illecito ( o dalla legge ) , non essendo conseguentemente ipotizzabile un accordo delle parti relativamente alla determinazione del relativo saggio con riferimento a quest’ultime. Condannava la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento pertanto dei soli interessi legali al tasso previsto dall’art. 1284, 1° comma, cod. civ., e la [OSCURATO:PERSONA] S.r. l . alla restituzione dei maggiori importi ricevutiin esecuzione della sentenza impugnata. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. 4. R esiste con controricorso , illustrato da memoria , la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dell’art. 1284, 4° co.,c.c.. Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuto l’art. 1284, 4° co., c.p.c. applicabile solo a pretesa restitutoria di fonte contrattuale, e non anche di diversa fonte. Lamenta che la conclusione cui perviene la corte di merito nell’impugnata sentenza secondo cui nel caso in cui la domanda restitutoria sia fondata sull’inadempimento di un contratto, le somme oggetto di restituzione dovranno essere gravate anche dagli interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., mentre nel caso in cui l’obbligo restitutorio -pur a fronte di un contratto sottostante (come nel caso di specie)- trovi ragione nell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., non dovrà essere gravato dai predetti interessi, porta con sé una grave incongruenza giuridica , sicché in caso di nullità di una clausola contrattuale, sulle somme oggetto di restituzione ex art. 2033 c.c. dovranno applicarsi gli interessi di mora previsti dal quarto comma dell’art. 1284 c.c. . Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che, dal momento che il comma 4 dell’art. 1284 c.c. è una norma di portata generale, essa è pacificamente applicabile anche nel caso in esame, con la conseguenza che … ha diritto a vedersi liquidare a proprio favore gli interessi al saggio della citata norma dal momento della proposizione della domanda giudiziale sino al momento della restituzione , a nulla rilevando che la domanda consista nella restituzione dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., piuttosto che nel risarcimento per inadempimento ai sensi dell’art.1218 c.c. , in quanto se è ben vero che il diritto alla restituzione dell’indebito trova il suo fondamento giuridico nell’art.2033 c.c., è altresì pacifico che tale diritto trova il proprio substrato sostanziale in un contratto . 6. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte - anche a Sezioni Unite - , nel sottolineare l’autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi” ) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1° comma dell’art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione ( v. Cass., 3/1/2023, n. 61 ). Si è al riguardo precisato, da un canto, che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte; e, per altro verso, che è da accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall’art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata (così Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449 ) . A tale stregua , alle obbligazioni restitutorie è invero senz’altro applicabile il saggio d’interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. qualunque sia la relativa fonte ( soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all’orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409, evocata nell’impugnata sentenza). Per altro verso, ben possono le parti convenire un tasso di mora diverso da quello ivi stabilito. Orbene, nell’affermare essere incontroverso che nel caso di specie la statuizione condannatoria non era stata emessa nel presupposto dell’esistenza di un obbligo contrattuale, essendo - all’opposto- l’obbligo restitutorio stato ritenuto fondato nella specifica considerazione dell’inesistenza di un siffatto obbligo, ovvero in applicazione dell’indebito oggettivo , e che pertanto non siano dovuti gli interessi al saggio di cui all’art. 1284, comma 4, cod. civ., ma unicamente quelli previsti dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. , la Corte di merito ha nell'impugnata sentenzainvero disatteso i suindicati principi. 7. Della medesima, attesa la fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo [ assorbiti il 2° e 3° motivo, con i quali il ricorrente denuncia sia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 91, co. 1, 92 co. 2 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver compensato per 1/4 le spese di giustizia sia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., motivazione apparente e inintelligibile in merito alla percentuale di compensazione delle spese di giustizia], s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicat i disattes i principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione . Cassa in relazione l’impugnata la sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d ’ Appello di Trieste , in diversacomposizione. Così deciso