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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026

Cassazione n. 22156/2026

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orrente -controS.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel legale rappresentante pro-tempore-intimata-nonché controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del Direttore pro-tempore-intimata-Numero registro generale 21515/2024Numero sezionale 4135/2026Numero di raccolta generale 22156/2026Data pubblicazione 28/06/2026avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II Grado della Campania n.1758/2024 del 24.01.2024, depositata il 11.03.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA]. notificava a CILENTI Saveriocartella di pagamento n. 07120210021176057000, avente ad oggetto ilpagamento della TARSU per gli anni di imposta 2011 e 2012.2.

Il contribuente impugnava il predetto avviso davanti alla Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Napoli, notificando il ricorso sia allaS.[OSCURATO:SOCIETA]., che all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.3.

Nel giudizio di primo grado si costituiva la sola Agenzia delle EntrateRiscossione.4.

La CGT di I grado, con sentenza del 15.02.2013, depositata il18.04.2023, accoglieva il ricorso, osservando: «…incombeva all’enteimpositore di fornire quindi la prova della preventiva notificazione delprescritto propedeutico avviso di accertamento, e/o degli atti interruttivi deltermine prescrizionale breve, rispetto alla cartella di pagamento inquestione.

Nella fattispecie ciò non è avvenuto ed alcuna prova a sostegnodella pretesa tributaria è stata prodotta dagli enti citati … sicché devonodunque ritenersi fondate le eccezioni di estinzione del tributo per decadenzae prescrizione».5.

In data 27.06.2023, la [OSCURATO:SOCIETA]. notificava al contribuenteappello avverso la sentenza di prime cure, depositandolo presso la CGT diII grado della Campania.Numero registro generale 21515/2024Numero sezionale 4135/2026Numero di raccolta generale 22156/2026Data pubblicazione 28/06/20266.

CILENTI Saverio si costituiva in giudizio, eccependo la tardivitàdell’appello, a suo parere notificato oltre il termine breve di cui all’art. 51del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando la notifica della sentenza21.04.2023, eseguita, stante la mancata costituzione dell’ente,direttamente alla parte.7.

Con la sentenza impugnata, la CGT di II grado accoglieva l’appellodella [OSCURATO:SOCIETA]., rigettando l’eccezione di inammissibilità proposta dalcontribuente.8.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso percassazione il contribuente, affidando le proprie doglianze a due motivi.9.

Nel giudizio di legittimità la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle Entrate– Riscossione sono rimaste intimate.10.

È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 23 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1990, nonché dell’art.327 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Rileva, infatti, che il giudice di primo grado ha escluso l’applicabilità deltermine breve per la proposizione di impugnazione in quanto ha ritenutoche il contribuente abbia erroneamente eseguito la notifica alla partepersonalmente piuttosto che al difensore costituito in giudizio.

Osserva ilricorrente che, come attestato dalla stessa sentenza nella intestazione, laS.[OSCURATO:SOCIETA]. non si era costituita nel giudizio di primo grado, con laconseguenza che non esisteva un difensore domiciliatario presso il qualeeseguire le notifiche.Numero registro generale 21515/2024Numero sezionale 4135/2026Numero di raccolta generale 22156/2026Data pubblicazione 28/06/20262.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’omesso esamedi fatti decisivi ai fini della decisione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., per avere il giudice di secondo grado omesso di valutare lacircostanza fattuale della mancata costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]3.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quantoconnessi, sono fondati.4.

Risulta dalla sentenza di primo grado e dall’esame del relativofascicolo che la [OSCURATO:SOCIETA]. non si era costituita in quella fase delgiudizio.La sentenza è, dunque, fondata su un erroneo presupposto di fatto cheha comportato la falsa applicazione di disposizioni normative, sia in materiadi notifica delle sentenze, che in materia di decorrenza e quantificazione deitermini per la proposizione dell’appello.L’art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile al caso di specie rationetemporis, prevede che: «Se la legge non dispone diversamente il termineper impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo esecondo grado è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione adistanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3».

A sua volta,il comma 3 dell’art. 38 del citato d.lgs. prevede: Se nessuna delle partiprovvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1,del codice di procedura civile.

Tale disposizione non si applica se la partenon costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo pernullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso difissazione d'udienza».

Il combinato disposto delle norme richiamateprevede, dunque, il termine c.d.

“breve” di 60 giorni per l’impugnazionedelle sentenze tributarie nel caso di notifica della sentenza alla parte.Numero registro generale 21515/2024Numero sezionale 4135/2026Numero di raccolta generale 22156/2026Data pubblicazione 28/06/2026Nel caso di specie, non essendo la [OSCURATO:SOCIETA]. costituitasi nelgiudizio di primo grado, correttamente la notifica è stata eseguita via PECpresso l’indirizzo di posta elettronica certificata della società.La PEC, come risulta dall’immagine riportata nel ricorso, presentava irequisiti di forma e sostanza ritenuti da questa Corte (v., da ultimo, Cass.n. 4057/2026) necessari per assumere il valore di notifica telematica,recando nell’“oggetto” la dizione richiesta dall’art. 3-bis, comma 4, dellalegge n. 53 del 1994 per assumere il valore di notificazione con modalitàtelematica “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, così darendere chiaro al destinatario il contenuto e il fine della missiva elettronica.Secondo questa Corte, infatti, «Ai fini della decorrenza del termine breveper proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni,occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porrein condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenutodel provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificantedi sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale suaimpugnazione» (Cass. n. 23396/2023 - Rv. 668710 - 01).

Oltre alla dizionedi cui al comma 4 cit., la missiva elettronica, nel corpo del messaggio,recava l’indicazione “notificazione della sentenza, al fine della decorrenzadel termine di cui all’art. 285 c.p.c.”5.

L’appello della società doveva ritenersi, pertanto, tardivo in quantonotificato il 27.06.2023 a fronte di una rituale notifica eseguita in data21.04.2023 (il termine di impugnazione, infatti, doveva ritenersi spirato,contando 60 giorni, il 20.06.2023).6.

Non risulta, peraltro, che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia invocato ragioni dimancata conoscenza del giudizio di primo grado che le abbiano impedito lacostituzione e da rendere ammissibile l’appello tardivo (v.

Cass. n.768/2025).Numero registro generale 21515/2024Numero sezionale 4135/2026Numero di raccolta generale 22156/2026Data pubblicazione 28/06/20267.

La sentenza, pertanto, deve essere cassata a seguitodell’accoglimento dei motivi.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti,è possibile decidere nel merito, con la dichiarazione di inammissibilitàdell’appello proposto dalla concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]8.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendonel merito dichiara inammissibile l’appello proposto dalla societàconcessionaria.Condanna la società alla rifusione delle spese di secondo grado alricorrente, che liquida in euro 3.000,00 e quelle del presente giudizio cheliquida in 3.400,00 per compensi, oltre 200,00 esborsi, rimborso forfetarioe accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente -controS.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel legale rappresentante pro-tempore-intimata-nonché controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del Direttore pro-tempore-intimata-Numero registro generale 21515/2024Numero sezionale 4135/2026Numero di raccolta generale 22156/2026Data pubblicazione 28/06/2026avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II Grado della Campania n.1758/2024 del 24.01.2024, depositata il 11.03.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA]. notificava a CILENTI Saveriocartella di pagamento n. 07120210021176057000, avente ad oggetto ilpagamento della TARSU per gli anni di imposta 2011 e 2012.2. Il contribuente impugnava il predetto avviso davanti alla Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Napoli, notificando il ricorso sia allaS.[OSCURATO:SOCIETA]., che all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.3. Nel giudizio di primo grado si costituiva la sola Agenzia delle EntrateRiscossione.4. La CGT di I grado, con sentenza del 15.02.2013, depositata il18.04.2023, accoglieva il ricorso, osservando: «…incombeva all’enteimpositore di fornire quindi la prova della preventiva notificazione delprescritto propedeutico avviso di accertamento, e/o degli atti interruttivi deltermine prescrizionale breve, rispetto alla cartella di pagamento inquestione. Nella fattispecie ciò non è avvenuto ed alcuna prova a sostegnodella pretesa tributaria è stata prodotta dagli enti citati … sicché devonodunque ritenersi fondate le eccezioni di estinzione del tributo per decadenzae prescrizione».5. In data 27.06.2023, la [OSCURATO:SOCIETA]. notificava al contribuenteappello avverso la sentenza di prime cure, depositandolo presso la CGT diII grado della Campania.Numero registro generale 21515/2024Numero sezionale 4135/2026Numero di raccolta generale 22156/2026Data pubblicazione 28/06/20266. CILENTI Saverio si costituiva in giudizio, eccependo la tardivitàdell’appello, a suo parere notificato oltre il termine breve di cui all’art. 51del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando la notifica della sentenza21.04.2023, eseguita, stante la mancata costituzione dell’ente,direttamente alla parte.7. Con la sentenza impugnata, la CGT di II grado accoglieva l’appellodella [OSCURATO:SOCIETA]., rigettando l’eccezione di inammissibilità proposta dalcontribuente.8. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso percassazione il contribuente, affidando le proprie doglianze a due motivi.9. Nel giudizio di legittimità la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle Entrate– Riscossione sono rimaste intimate.10. È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 23 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1990, nonché dell’art.327 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Rileva, infatti, che il giudice di primo grado ha escluso l’applicabilità deltermine breve per la proposizione di impugnazione in quanto ha ritenutoche il contribuente abbia erroneamente eseguito la notifica alla partepersonalmente piuttosto che al difensore costituito in giudizio. Osserva ilricorrente che, come attestato dalla stessa sentenza nella intestazione, laS.[OSCURATO:SOCIETA]. non si era costituita nel giudizio di primo grado, con laconseguenza che non esisteva un difensore domiciliatario presso il qualeeseguire le notifiche.Numero registro generale 21515/2024Numero sezionale 4135/2026Numero di raccolta generale 22156/2026Data pubblicazione 28/06/20262. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’omesso esamedi fatti decisivi ai fini della decisione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., per avere il giudice di secondo grado omesso di valutare lacircostanza fattuale della mancata costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quantoconnessi, sono fondati.4. Risulta dalla sentenza di primo grado e dall’esame del relativofascicolo che la [OSCURATO:SOCIETA]. non si era costituita in quella fase delgiudizio.La sentenza è, dunque, fondata su un erroneo presupposto di fatto cheha comportato la falsa applicazione di disposizioni normative, sia in materiadi notifica delle sentenze, che in materia di decorrenza e quantificazione deitermini per la proposizione dell’appello.L’art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile al caso di specie rationetemporis, prevede che: «Se la legge non dispone diversamente il termineper impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo esecondo grado è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione adistanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3». A sua volta,il comma 3 dell’art. 38 del citato d.lgs. prevede: Se nessuna delle partiprovvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1,del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la partenon costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo pernullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso difissazione d'udienza». Il combinato disposto delle norme richiamateprevede, dunque, il termine c.d. “breve” di 60 giorni per l’impugnazionedelle sentenze tributarie nel caso di notifica della sentenza alla parte.Numero registro generale 21515/2024Numero sezionale 4135/2026Numero di raccolta generale 22156/2026Data pubblicazione 28/06/2026Nel caso di specie, non essendo la [OSCURATO:SOCIETA]. costituitasi nelgiudizio di primo grado, correttamente la notifica è stata eseguita via PECpresso l’indirizzo di posta elettronica certificata della società.La PEC, come risulta dall’immagine riportata nel ricorso, presentava irequisiti di forma e sostanza ritenuti da questa Corte (v., da ultimo, Cass.n. 4057/2026) necessari per assumere il valore di notifica telematica,recando nell’“oggetto” la dizione richiesta dall’art. 3-bis, comma 4, dellalegge n. 53 del 1994 per assumere il valore di notificazione con modalitàtelematica “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, così darendere chiaro al destinatario il contenuto e il fine della missiva elettronica.Secondo questa Corte, infatti, «Ai fini della decorrenza del termine breveper proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni,occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porrein condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenutodel provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificantedi sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale suaimpugnazione» (Cass. n. 23396/2023 - Rv. 668710 - 01). Oltre alla dizionedi cui al comma 4 cit., la missiva elettronica, nel corpo del messaggio,recava l’indicazione “notificazione della sentenza, al fine della decorrenzadel termine di cui all’art. 285 c.p.c.”5. L’appello della società doveva ritenersi, pertanto, tardivo in quantonotificato il 27.06.2023 a fronte di una rituale notifica eseguita in data21.04.2023 (il termine di impugnazione, infatti, doveva ritenersi spirato,contando 60 giorni, il 20.06.2023).6. Non risulta, peraltro, che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia invocato ragioni dimancata conoscenza del giudizio di primo grado che le abbiano impedito lacostituzione e da rendere ammissibile l’appello tardivo (v. Cass. n.768/2025).Numero registro generale 21515/2024Numero sezionale 4135/2026Numero di raccolta generale 22156/2026Data pubblicazione 28/06/20267. La sentenza, pertanto, deve essere cassata a seguitodell’accoglimento dei motivi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti,è possibile decidere nel merito, con la dichiarazione di inammissibilitàdell’appello proposto dalla concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]8. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendonel merito dichiara inammissibile l’appello proposto dalla societàconcessionaria.Condanna la società alla rifusione delle spese di secondo grado alricorrente, che liquida in euro 3.000,00 e quelle del presente giudizio cheliquida in 3.400,00 per compensi, oltre 200,00 esborsi, rimborso forfetarioe accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo
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