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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16122/2026

Testo disponibile della fonte

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esentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente–AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore– resistente–avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

CAMPANIA, n.3084/2018,depositata il 05/04/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32493/2018Numero sezionale 3918/2026Numero di raccolta generale 16122/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.t.p. di Caserta ilpreavviso di iscrizione ipotecaria notificatole da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inragione del mancato pagamento delle somme portate da diversecartelle esattoriali relative a crediti vantati dall’Agenzia delle entrate,dalla Regione Campania, dal Consorzio di Bonifica, dall’Inail e dall’Inps.Contestualmente la contribuente impugnava anche l’estratto di ruolo,relativo ad altre cartelle non menzionate nel preavviso.3.

La C.t.p. accoglieva integralmente il ricorso con sentenzaconfermata in appello.5.

L’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA], subentrata ex lege a titolouniversale ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione evocando in giudizio sia la Contribuente, che si è difesacon controricorso, sia l’Agenzia delle entrate, la quale invece, hadepositato nota, intestata «atto di costituzione» al solo finedell’eventuale partecipazione alla discussione orale, dando atto di nonaver depositato tempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare deve esaminarsi l’eccezione sollevata dallacontribuente in controricorso di inammissibilità del ricorso per nullitàdel mandato ad agire conferito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossionead avvocato del libero foro.2.

L’eccezione è fondata.2.1.

L'art. 1 d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del2016 ha disposto, ope legis, l’estinzione delle società del GruppoEquitalia, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese, con effetto dal1° luglio 2017, al contempo prevedendo l'istituzione di un ente pubblicoeconomico, denominato «Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA]», entestrumentale della stessa Agenzia delle entrate.

Detto ente, secondol'impianto normativo, è subentrato, a titolo universale, nei rapportigiuridici attivi e passivi, anche processuali, delle estinte società delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 32493/2018Numero sezionale 3918/2026Numero di raccolta generale 16122/2026Data pubblicazione 25/05/2026Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione, aisensi del d.P.R. n. 602 del 1973.Per quanto qui in particolare interessa, l'art. 1, comma 8, d.l. cit.stabilisce che «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrociniodell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 T.U. delle leggi e dellenorme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato esull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al r.d. n. 1611 del1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su baseconvenzionale.

Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base dispecifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensidel comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nelrispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e17, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunalee al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono starein giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievoquestioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocaturadello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazionedella causa».Al riguardo, pronunciando sul contrasto giurisprudenziale frattantoinsorto tra le Sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Corte hannoaffermato che: «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], impregiudicata la generale facoltàdi avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale edal giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casiprevisti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fattesalve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del r.d. n. 1611 del 1933, art. 43,comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali eda sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievoquestioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocatidel libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera previstaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 32493/2018Numero sezionale 3918/2026Numero di raccolta generale 16122/2026Data pubblicazione 25/05/2026dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs.n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottatiai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in l. n. 225 del2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservaticonvenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibilead assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrociniodell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discendedalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dallaConvenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilitàdi questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia amezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamentela sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno diallegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»(Cass., Sez.

U., n. 30008/2019).Nel contenzioso tributario, la convenzione esime l’Agenzia dalricorso alla difesa erariale esclusivamente con riferimento ai giudiziinnanzi alle commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito,mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità, rispetto alquale, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità oapposita delibera), la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato dellibero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per laregolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità puòessere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità,con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass. n. 32387/2025,Cass. n. 28199/2024; Cass. n. 27639/2024; Cass. n. 18406/2024 e n.18392/2024; Cass. n. 13597/2024; Cass. n. 13484/2024; Cass. n.18297/2023; Cass. n. 6931/2023; Cass., Sez.

U., n. 30008/2019).Posti tali consolidati principi, va rilevato che nel caso di specie lalite è stata introdotta nel 2018 e, dunque, successivamente a quantoprevisto dal Protocollo di intesa tra Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] eCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 32493/2018Numero sezionale 3918/2026Numero di raccolta generale 16122/2026Data pubblicazione 25/05/2026Avvocatura Generale dello Stato del 2017; inoltre non v’è traccia, néin atti né nella procura alle liti, dei presupposti per le deroghe sopraindicate ed in particolare della sussistenza delle relative delibere.Pertanto, deve concludersi per l’invalidità della procura, conconseguente inammissibilità del ricorso non trovando applicazione nelgiudizio di legittimità il disposto dell'art. 182 c.p.c.2.

Le spese dell’intero giudizio restano compensate, in quanto ilconsolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia si è avutosolo in corso di causa.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara compensate lespese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, l’8 Maggio 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente–AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore– resistente–avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n.3084/2018,depositata il 05/04/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32493/2018Numero sezionale 3918/2026Numero di raccolta generale 16122/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.t.p. di Caserta ilpreavviso di iscrizione ipotecaria notificatole da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inragione del mancato pagamento delle somme portate da diversecartelle esattoriali relative a crediti vantati dall’Agenzia delle entrate,dalla Regione Campania, dal Consorzio di Bonifica, dall’Inail e dall’Inps.Contestualmente la contribuente impugnava anche l’estratto di ruolo,relativo ad altre cartelle non menzionate nel preavviso.3. La C.t.p. accoglieva integralmente il ricorso con sentenzaconfermata in appello.5. L’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA], subentrata ex lege a titolouniversale ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione evocando in giudizio sia la Contribuente, che si è difesacon controricorso, sia l’Agenzia delle entrate, la quale invece, hadepositato nota, intestata «atto di costituzione» al solo finedell’eventuale partecipazione alla discussione orale, dando atto di nonaver depositato tempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve esaminarsi l’eccezione sollevata dallacontribuente in controricorso di inammissibilità del ricorso per nullitàdel mandato ad agire conferito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossionead avvocato del libero foro.2. L’eccezione è fondata.2.1. L'art. 1 d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del2016 ha disposto, ope legis, l’estinzione delle società del GruppoEquitalia, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese, con effetto dal1° luglio 2017, al contempo prevedendo l'istituzione di un ente pubblicoeconomico, denominato «Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA]», entestrumentale della stessa Agenzia delle entrate. Detto ente, secondol'impianto normativo, è subentrato, a titolo universale, nei rapportigiuridici attivi e passivi, anche processuali, delle estinte società delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 32493/2018Numero sezionale 3918/2026Numero di raccolta generale 16122/2026Data pubblicazione 25/05/2026Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione, aisensi del d.P.R. n. 602 del 1973.Per quanto qui in particolare interessa, l'art. 1, comma 8, d.l. cit.stabilisce che «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrociniodell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 T.U. delle leggi e dellenorme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato esull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al r.d. n. 1611 del1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su baseconvenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base dispecifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensidel comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nelrispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e17, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunalee al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono starein giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievoquestioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocaturadello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazionedella causa».Al riguardo, pronunciando sul contrasto giurisprudenziale frattantoinsorto tra le Sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Corte hannoaffermato che: «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], impregiudicata la generale facoltàdi avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale edal giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casiprevisti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fattesalve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del r.d. n. 1611 del 1933, art. 43,comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali eda sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievoquestioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocatidel libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera previstaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 32493/2018Numero sezionale 3918/2026Numero di raccolta generale 16122/2026Data pubblicazione 25/05/2026dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs.n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottatiai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in l. n. 225 del2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservaticonvenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibilead assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrociniodell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discendedalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dallaConvenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilitàdi questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia amezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamentela sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno diallegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»(Cass., Sez. U., n. 30008/2019).Nel contenzioso tributario, la convenzione esime l’Agenzia dalricorso alla difesa erariale esclusivamente con riferimento ai giudiziinnanzi alle commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito,mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità, rispetto alquale, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità oapposita delibera), la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato dellibero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per laregolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità puòessere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità,con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass. n. 32387/2025,Cass. n. 28199/2024; Cass. n. 27639/2024; Cass. n. 18406/2024 e n.18392/2024; Cass. n. 13597/2024; Cass. n. 13484/2024; Cass. n.18297/2023; Cass. n. 6931/2023; Cass., Sez. U., n. 30008/2019).Posti tali consolidati principi, va rilevato che nel caso di specie lalite è stata introdotta nel 2018 e, dunque, successivamente a quantoprevisto dal Protocollo di intesa tra Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] eCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 32493/2018Numero sezionale 3918/2026Numero di raccolta generale 16122/2026Data pubblicazione 25/05/2026Avvocatura Generale dello Stato del 2017; inoltre non v’è traccia, néin atti né nella procura alle liti, dei presupposti per le deroghe sopraindicate ed in particolare della sussistenza delle relative delibere.Pertanto, deve concludersi per l’invalidità della procura, conconseguente inammissibilità del ricorso non trovando applicazione nelgiudizio di legittimità il disposto dell'art. 182 c.p.c.2. Le spese dell’intero giudizio restano compensate, in quanto ilconsolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia si è avutosolo in corso di causa. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara compensate lespese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, l’8 Maggio 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5