CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 18297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24613/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ASTA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro I.N.A.I.L. - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano edifendono; - controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con procura- avverso l’ ORDINANZA n. 460/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO depositata i l 15/02/2018 R.G.N. 148/2017; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.24613/2018 [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale di Torino aveva annullato l’intimazione di pagamento emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. relativa ad una serie di cartelle esattoriali emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di premi assicurativi e crediti previdenziali relativi al periodo 2003-2007; il giudice del merito aveva rilevato , a fronte del disconoscimento delle fotocopie delle cartoline di ricevimento delle comunicazioni delle cartelle esattoriali, inviate a mezzo del servizio postale, che la società di riscossione non era stata in grado di produrre gli originali al fine della prova della conformità delle comunicazioni delle cartelle esattoriali, ed avevaaccolto l’eccezione di prescrizione quinquennale proposta dal Misiti, individuando, il primo atto interruttivo del termine , nell ’intimazione di pagamento del 26.10.2015 intervenuta per crediti relativi al periodo intercorrente tra il 2005 e il 2008; la società di riscossione [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre va avverso la pronuncia di primo grado dinanzi alla Corte d’appello di Torino, sostenendo che a partire dalla data di notificazione della cartella non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, bensìalla prescrizione, di durata decennale, decorrenteper l’unico credito derivante dal totale delle singole voci; affermava ancora di aver assolto all’onere probatorio circa l’avvenuta notifica delle cartelle mediante produzione degli avvisi di ricevimento delle stesse;la Corte territoriale, richiamato il principio di diritto contenuto nella sentenza delle Sez. Un.n. 23397 del 2016 e riportatasi ai fatti di causa così come ricostruiti dal primo giudice,ha emesso ordinanza con cui, ai sensi dell’art. 348 bis, co.1, cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile il gravame non avendo lo stesso una ragionevole possibilità di essere accolto; la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] e l’INAIL hanno depositato controricorso; l’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 e n.4 cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entratededuce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 437 c.p.c., 348 bis e 348 ter c.p.c. per avere pronunciato ordinanza anziché sentenza di inammissibilità”; contesta alla Corte d’appello l’adozione di una errata tipologia provvedimentale(ordinanza anziché sentenza); col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e con riferimento agli artt. 12, 24, 25 e 49 del d.P.R. 602/73, poiché trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento doveva applicarsi il termine di prescrizione decennale”; reitera la tesi secondo cui, dopo la consegna del ruolo al concessionario, all’azione esecutiva si applicherebbe, in virtù della novazione del titolo originario, il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., in luogo di quella quinquennale; col terzo motivo, formulato ai sensidell’art. 360, co.1, n.3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 26 d.P.R. 602/73 con riferimento agli artt. 2712 e 2719 c.c., poiché è stata negata rilevanza alla valida prova della notificazione delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di pagamento in assenza di efficace disconoscimento di conformità delle copie rispetto agli originali; confuta la legittimità del disconoscimento delle fotocopie delle cartoline di ricevimento prodotte da [OSCURATO:SOCIETA] da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che detto atto sarebbe stato del tutto generico ed inefficace;col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e con riferimento12, 24, 25 e 49 del d.P.R. 602/73, poiché trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento doveva applicarsi il termine di prescrizione decennale”; il motivo insiste sulla tesi della decorrenza decennale della prescrizione; il ricorso presenta una preliminare ragione di inammissibilità, che rende ultroneo l’esame di ogni ulteriore prospettazione; la società ricorrente è priva di jus postulandi, avendo conferito mandato ad un avvocato del libero foro in assenza dei presupposti costitutivi del rapporto processuale; il protocollo del 22 giugno 2017 prevede, infatti, che il patrocinio dell’Agenzia delle entrate- Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un'apposita delibera motivata dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933; in proposito, questa Corte ha affermato in recenti arresti che, al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e -poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può esse re rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità(Così, Cass. n. 6931 del 2023; Cass. n. 41205 del 2021); pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese sono compensate in ragione del recente orientamento giurisprudenziale qui seguito, successivo all’instaurazione del giudizio; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a