CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 06438/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7238/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona delDirettore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania n. 7359/2017depositata in data13/09 / 201 7 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliereFederico Lume. [OSCURATO:PERSONA] Spese di lite 1. In causa avente ad oggetto iscrizioni di fermo amministrativo di due autoveicoli, la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] sud s.p.a. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA]; l’appello era infatti stato notificato dopo il decorso di sessanta giorni dalla data di notifica di altro appello contro la medesima sentenza, con conseguente consumazione dell’impugnazione . Condannava il concessionario al pagamento di euro 500,00 per spese. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza affidandosi a due motivi. Agenzia delle entrate-Riscossioneresiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]per la quale il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., si deduce la violazione de gli artt. 4 e 5 del DM 55 del 2014, dell’art. 91 e dell’art. 92 c.p.c., dell’art. 15, comma 2-ter e comma 2-quinquies del d.lgs. n. 546 del1992, dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 75 disp. att. c.p.c., lamentando la violazione dei minimi tariffari senza alcuna motivazione e senza che fosse compiuto alcun riferimento allanota spese in atti. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 4 e 5 del DM 55 del 2014, dell’art. 91 e dell’art. 92 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., degli artt. 15 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 75 disp. att. c.p.c., lamentando la violazione dei minimi tariffari,senza alcuna motivazione, e senza alcun riferimento a lla nota spese in atti. 2. Va premesso che il controricorso presentato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione con avvocato del libero foro è inammissibile. Com'è noto, l'art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, ha disposto l'estinzione ope legisdelle società del [OSCURATO:PERSONA], cancellate d'ufficio dal registro delle imprese, con effetto dal 1° luglio 2017, al contempo prevedendo l'istituzione di un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale della stessa Agenzia delle entrate. Detto ente, secondo l'impianto normativo, subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle estinte società del [OSCURATO:PERSONA], assumendo la qualifica di agente della riscossione, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973. Per quanto qui in particolare interessa, l'art. 1, comma 8, d.l. cit. stabilisce che «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa». Al riguardo, pronunciando (ex art. 363 c.p.c.) sul contrasto giurisprudenziale frattanto insorto tra le Sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: «a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del r.d. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass., Sez. U., 19/11/2019, n. 30008). Nel contenzioso tributario, la convenzione esime l’Agenzia dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente con riferimento ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito, mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità, rispetto al quale, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera), la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass. n. 28199/2024; Cass. n. 27639/2024; Cass. n. 18406/2024e n. 18392/2024; Cass. n. 13597/2024; Cass. n. 13484/2024; Cass. n. 18297/2023; Cass. n. 6931/2023; Cass., Sez. U., n. 30008/2019). Posti tali consolidati principi, poiché nel caso di specie la lite è stata introdotta successivamente a quanto previsto dal Protocollo di intesa tra AdER e Avvocatura Generale dello Stato del 22 giugno 2017, e non v’è traccia, né in atti né nella procura alle liti, dei presupposti per le deroghe sopra indicate ed in particolare della sussistenza delle relative delibere, deve concludersi per l’invalidità della procura, con conseguente inammissibilità del suddetto controricorso. 3. I motivi vanno esaminati congiuntamente e sono fondati nei termini che seguono. In primo luogo, in presenza dinota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; pur con la precisazione che tale onere si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione (Cass. n. 22762/2023). In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, nella vigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014, come vigente ratione temporis, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquandoil giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198//2022; Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 2386/2017; Cass. n. 11601/2018)ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233, comma secondo, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017). La CTR non pare aver tenuto conto di tali principi liquidando la complessiva somma di euro 500,00 per un giudizio di appello del valore di euro 76.744,95, con liquidazione decisamente inferiore ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento, senza alcuna motivazione neanche in merito allaprodotta nota spese. 4. Concludendo, il ricorso va accolto, e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione cui si demanda di provvedere sulle spese di legittimità. P.Q.M La Corte a ccoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado de