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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 13597/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23586-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23586/2018 Cron.

Rep.

Ud.28/02/2024 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 310/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 15/02/2017 R.G.N. 208/2016; avverso l'ordinanza della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 520/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 23586/18 Rilevato che: La Corte d'appello di Torino, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate riscossione avverso la sentenza del Tribunale di Torino che, per quanto in questa sede interessa, aveva dichiarato estinti per prescrizione i crediti INPS e INAIL portati, tra l'altro, da alcune cartelle esattoriali impugnate unitamente agli estratti di ruolo.

La medesima Corte territoriale fondava la decisione, sul rilievo del maturarsi del termine prescrizionale quinquennale dopo l'intervenuta notifica delle cartelle, in assenza di atti interruttivi.

Avverso la sentenza del tribunale di Torino, l’Agenzia delle Entrate riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; anche l’INAIL si è costituita con controricorso chiedendo, in caso di rigetto delle censure del ricorrente, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite del presente giudizio, non essendo ascrivibile alcuna responsabilità in capo all’Istituto assicurativo per l’eventuale prescrizione del credito fatto valere con le cartelle di pagamento.

L'Inps si è costituito solo con procura in calce al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate riscossione deduce il vizio di nullità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 615-617 c.p.c. e dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere il giudice di primo grado ritenuto ammissibile il ricorso avverso le cartelle e l’intimazione di pagamento, benché fossero stati impugnati oltre il termine di 20 gg., ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ovvero oltre il termine di 40 gg., ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99 e dunque dal momento in cui il ricorrente aveva avuto legale conoscenza dell’atto, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate riscossione deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 100 c.p.c., degli artt. 2 e 111 Cost., degli artt. 615-617 c.p.c. nonché degli artt. 2938 e 2939 c.c., in relazione all'art.360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto, nella vicenda riferita a una impugnazione dell’estratto di ruolo, di poter conoscere della prescrizione del credito contributivo, nonostante la dimostrazione della regolare notifica delle cartelle di pagamento.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate riscossione deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.49 del DPR n. 602/73, degli artt. 17, 19 e 20 del d.lgs. n. 112/99, nonché degli artt. 2946 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché il tribunale non aveva affrontato ex professoil problema di quale sia il tipo di prescrizione applicabile ex seai singoli tributi iscritti a ruolo ed affidati all’Agente della riscossione per l’esecuzione, quando non vi è stata alcuna impugnazione degli atti, con conseguente irretrattabilità del credito contributivo, mentre si era limitato ad enunciare il principio per il quale la conversione della prescrizione quinquennale in prescrizione decennale opera solo laddove vi sia stato un giudizio di impugnazione dell’accertamento di detti tributi, sfociato in sentenza sfavorevole al contribuente , con conseguente applicazione dell’actio iudicati, ex art. 2953 c.c.

Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di jus postulandiin capo alla parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto d’interessi o di dichiarazione d'indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4.

Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati -ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale -il giudice, anche d'ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l'invalidità del conferimento della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione ad un avvocato del libero foro.

Sulla scorta di quanto sin qui illustrato (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite, tra tutte le parti in causa, possono compensarsi, atteso il recente formarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto.

In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensatetra tutte le parti in causa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23586-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23586/2018 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 310/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 15/02/2017 R.G.N. 208/2016; avverso l'ordinanza della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 520/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 23586/18 Rilevato che: La Corte d'appello di Torino, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate riscossione avverso la sentenza del Tribunale di Torino che, per quanto in questa sede interessa, aveva dichiarato estinti per prescrizione i crediti INPS e INAIL portati, tra l'altro, da alcune cartelle esattoriali impugnate unitamente agli estratti di ruolo. La medesima Corte territoriale fondava la decisione, sul rilievo del maturarsi del termine prescrizionale quinquennale dopo l'intervenuta notifica delle cartelle, in assenza di atti interruttivi. Avverso la sentenza del tribunale di Torino, l’Agenzia delle Entrate riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; anche l’INAIL si è costituita con controricorso chiedendo, in caso di rigetto delle censure del ricorrente, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite del presente giudizio, non essendo ascrivibile alcuna responsabilità in capo all’Istituto assicurativo per l’eventuale prescrizione del credito fatto valere con le cartelle di pagamento. L'Inps si è costituito solo con procura in calce al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate riscossione deduce il vizio di nullità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 615-617 c.p.c. e dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere il giudice di primo grado ritenuto ammissibile il ricorso avverso le cartelle e l’intimazione di pagamento, benché fossero stati impugnati oltre il termine di 20 gg., ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ovvero oltre il termine di 40 gg., ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99 e dunque dal momento in cui il ricorrente aveva avuto legale conoscenza dell’atto, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate riscossione deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 100 c.p.c., degli artt. 2 e 111 Cost., degli artt. 615-617 c.p.c. nonché degli artt. 2938 e 2939 c.c., in relazione all'art.360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto, nella vicenda riferita a una impugnazione dell’estratto di ruolo, di poter conoscere della prescrizione del credito contributivo, nonostante la dimostrazione della regolare notifica delle cartelle di pagamento. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate riscossione deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.49 del DPR n. 602/73, degli artt. 17, 19 e 20 del d.lgs. n. 112/99, nonché degli artt. 2946 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché il tribunale non aveva affrontato ex professoil problema di quale sia il tipo di prescrizione applicabile ex seai singoli tributi iscritti a ruolo ed affidati all’Agente della riscossione per l’esecuzione, quando non vi è stata alcuna impugnazione degli atti, con conseguente irretrattabilità del credito contributivo, mentre si era limitato ad enunciare il principio per il quale la conversione della prescrizione quinquennale in prescrizione decennale opera solo laddove vi sia stato un giudizio di impugnazione dell’accertamento di detti tributi, sfociato in sentenza sfavorevole al contribuente , con conseguente applicazione dell’actio iudicati, ex art. 2953 c.c. Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di jus postulandiin capo alla parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto d’interessi o di dichiarazione d'indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4. Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati -ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale -il giudice, anche d'ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l'invalidità del conferimento della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione ad un avvocato del libero foro. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite, tra tutte le parti in causa, possono compensarsi, atteso il recente formarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto. In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensatetra tutte le parti in causa. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari