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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 06931/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 33912-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] contributiva R.G.N. 33912/2018 Cron.

Rep.

Ud. 08/02/2023 PU contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistenti co n mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 634/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 11/05/2018 R.G.N. 782/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

R.G.33912/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Lecce, a conferma della pronuncia del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato prescritto il credito contenuto nella cartella di pagamento contestata a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di omessacontribuzione previdenziale, la quale aveva proposto opposizione all’iscrizione ipotecaria (e alla cartella) contestando proprio l’intervenuta prescrizione quinquennale.

La Corte territoriale ha rigettato i gravami dell’INPS e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con cui si lamentava l’erroneo accoglimento, da parte de l Tribunale, dell’eccezione di prescrizione quinquennale, e si affermava che al caso in esameandasse applicata la prescrizione decennale, il cui dies a quo sarebbe decorso dal quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del titolo (19.02.2007) e sarebbe stato interrotto dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria del 19.07.2012.

La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate –Riscossione) sulla base di tre motivi , illustrati da memoria .

L’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. 46/1999 – Violazione dell’art. 112cpc – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 e 324 cpc – Nullità della sentenza”.

Sostiene la nullità della sentenza per formazione de l giudicato in primo grado sulla statuizione con cui il Tribunale aveva correttamente qualificato l’azione quale opposizione ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 46 del 1999 ed aveva accertato che sia la cartella di pagamento oggetto di contestazione che la conseguente iscrizione ipotecaria erano state correttamente notificate alla debitrice (19.02.2007).

La sentenza d’appello avrebbe deciso, perciò, ultra petita , qualificando l’azione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. , e pronunciandosi erroneamente nel merito in luogo di arrestare il proprio giudizio all’improponibilità della domanda per violazione del termine perentorio di 40 giorni di cui all’art. 24.

Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. 46/1999”.

Afferma la nullità della sentenza d’appello sul presupposto che la Corte territoriale, così come anche il primo giudice, avrebbero errato nel pronunciarsi nel merito, quando avrebbero dovuto arrestare la loro cognizione al rilievo dell’improponibilità della domanda, atteso il dato pacifico che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, la cartella era stata regolarmente notificata ed il termine decadenziale di 40 giorni era trascorso inutilmente, non avendo la Molfetta proposto opposizione.

Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18, 19, 20 d.lgs.46/1999 – Violazione e falsa applicazione del DPR 602/1973, artt. 19, 49, 77 e 86 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. 335/1995.Sostiene erroneo il richiamo da parte della Corte d’appello alla pronuncia Sez.Un. n.23397 del 2016al fine di individuare la durata della prescrizione, atteso che, una lettura sistematica delle disposizioni richiamate in epigrafe, dovrebbe condurrealla diversa conclusione della durata decennale della prescrizione.

Afferma che con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute che, inglobate in un unico credito, comporterebbero,a partire dalla notificazione della cartella, un nuovo dies a quo della prescrizione .

Prospetta quindi chela questione di diritto sollevata riguarderebbe un profilo non considerato da Sez.

Un. n. 23397 del 2016 e che, in assenza di espressa previsione in relazione all’azione di riscossione il termine sia quello ordinariodecennale.

Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di jus postulandi in capo alla parte ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione d’indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dall’art. 43 co. 4 del r.d. 1611 del 1933.

Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati -ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale -il giudice, anche d’ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione)è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento della stessa da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un avvocato del libero foro.

Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata, né in favore dell’INPS che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In considerazione dell’inammissibilità del ricorso , sussistono i presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da p arte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso , a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’Udienza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 33912-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] contributiva R.G.N. 33912/2018 Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 PU contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistenti co n mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 634/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 11/05/2018 R.G.N. 782/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.33912/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Lecce, a conferma della pronuncia del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato prescritto il credito contenuto nella cartella di pagamento contestata a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di omessacontribuzione previdenziale, la quale aveva proposto opposizione all’iscrizione ipotecaria (e alla cartella) contestando proprio l’intervenuta prescrizione quinquennale. La Corte territoriale ha rigettato i gravami dell’INPS e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con cui si lamentava l’erroneo accoglimento, da parte de l Tribunale, dell’eccezione di prescrizione quinquennale, e si affermava che al caso in esameandasse applicata la prescrizione decennale, il cui dies a quo sarebbe decorso dal quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del titolo (19.02.2007) e sarebbe stato interrotto dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria del 19.07.2012. La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate –Riscossione) sulla base di tre motivi , illustrati da memoria . L’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. 46/1999 – Violazione dell’art. 112cpc – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 e 324 cpc – Nullità della sentenza”. Sostiene la nullità della sentenza per formazione de l giudicato in primo grado sulla statuizione con cui il Tribunale aveva correttamente qualificato l’azione quale opposizione ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 46 del 1999 ed aveva accertato che sia la cartella di pagamento oggetto di contestazione che la conseguente iscrizione ipotecaria erano state correttamente notificate alla debitrice (19.02.2007). La sentenza d’appello avrebbe deciso, perciò, ultra petita , qualificando l’azione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. , e pronunciandosi erroneamente nel merito in luogo di arrestare il proprio giudizio all’improponibilità della domanda per violazione del termine perentorio di 40 giorni di cui all’art. 24. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. 46/1999”. Afferma la nullità della sentenza d’appello sul presupposto che la Corte territoriale, così come anche il primo giudice, avrebbero errato nel pronunciarsi nel merito, quando avrebbero dovuto arrestare la loro cognizione al rilievo dell’improponibilità della domanda, atteso il dato pacifico che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, la cartella era stata regolarmente notificata ed il termine decadenziale di 40 giorni era trascorso inutilmente, non avendo la Molfetta proposto opposizione. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18, 19, 20 d.lgs.46/1999 – Violazione e falsa applicazione del DPR 602/1973, artt. 19, 49, 77 e 86 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. 335/1995.Sostiene erroneo il richiamo da parte della Corte d’appello alla pronuncia Sez.Un. n.23397 del 2016al fine di individuare la durata della prescrizione, atteso che, una lettura sistematica delle disposizioni richiamate in epigrafe, dovrebbe condurrealla diversa conclusione della durata decennale della prescrizione. Afferma che con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute che, inglobate in un unico credito, comporterebbero,a partire dalla notificazione della cartella, un nuovo dies a quo della prescrizione . Prospetta quindi chela questione di diritto sollevata riguarderebbe un profilo non considerato da Sez. Un. n. 23397 del 2016 e che, in assenza di espressa previsione in relazione all’azione di riscossione il termine sia quello ordinariodecennale. Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di jus postulandi in capo alla parte ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione d’indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dall’art. 43 co. 4 del r.d. 1611 del 1933. Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati -ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale -il giudice, anche d’ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione)è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento della stessa da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un avvocato del libero foro. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata, né in favore dell’INPS che non ha svolto attività difensiva in questa sede. In considerazione dell’inammissibilità del ricorso , sussistono i presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da p arte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso , a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all’Udienza