CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11848/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.1018/2020 depositata il 03/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/20261. La società impugnava l’avviso accertamento relativa alla Tarsu perannualità 2010 – 2012, deducendo la mancata proroga delladisciplina della Tarsu a causa della mancata emanazione delregolamento di attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006,nonché l’illegittimità del regolamento comunale Tarsu e delle deliberetariffarie, oltre a denunciare il difetto di legittimazione delraggruppamento temporaneo di impresa nella sua originariacomposizione.1.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli respingeva ilricorso.1.2. Sull'appello della contribuente, la Commissione tributariaregionale con sentenza n. 1018 del 7 ottobre 2019 respingeva ilgravame, affermando: - la legittimità della delibera comunale cheprevede una tariffa per la categoria degli esercizi alberghierinotevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni; - lalegittimità del regolamento Tarsu derivando l'aumento perl'addizionale da specifiche disposizioni di legge; la congruità delletariffe determinate in relazione al costo totale del servizio di gestionedei rifiuti, non potendo dedursi l’illegittimità dalla mera circostanzadell'applicazione dell'addizionale ex Eca; - il potere di accertamentodei dati contenuti delle denunce degli interessati o acquisiti d'ufficiomediante rilevazione diretta della misura e della destinazione dellesuperfici imponibili da svolgersi in collaborazione con l'interessato el’irrilevanza della mancanza della preventiva autorizzazione delsindaco ad effettuare il sopralluogo; - l’infondatezza delle denunciateirregolarità formali, affermando che il concessionario ha il potere disottoscrivere gli atti di accertamento e che il sottoscrittore eradelegato dal direttore generale, legale rappresentante dellaNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026mandataria Equitalia sud; - l’irrilevanza della mancata iscrizionenell'apposito albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività diaccertamento e di riscossione del raggruppamento. Non potendosiconsiderarsi un ente distinto dalle imprese partecipanti alraggruppamento per le quali solo semmai può porsi una questione diiscrizione all'albo, da qui l’irrilevanza della non iscrizione all’albo dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]; - la correttezza della quantificazione delle superficiindividuate attraverso il confronto con i dati risultanti delle banchedati catastali; - la mancanza di prova in relazione alla predicatainidoneità di alcune aree a produrre rifiuti; - l’insussistenza delladedotta erroneità del calcolo di interessi e sanzioni siccome fondatosul presupposto dell'erronea determinazione del maggior tributo; -l’infondatezza della censura relativa al deficit motivazionaledell'avviso impugnato, in quanto contenente tutti gli elementinecessari - quali indicazioni della tariffa e categoria e la maggioresuperficie nonché le fonti regolamentari - idonei a renderecomprensibili i presupposti della pretesa tributaria; - la vigenza dellaTarsu e la possibilità di passare direttamente dalla Tarsu alla Tia/2.1.3. La società propone – avverso la summenzionata sentenza –ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.1.4. Replica con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossionecostituito con avvocato del libero foro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare, deve affermarsi la regolarità della costituzionedella Riscossione rappresentata da avvocato del libero foro, avendoprodotto il provvedimento con cui l’avvocatura ha negato ladisponibilità al patrocinio. Con l’ordinanza n. 16040/2025 emessa daquesta Corte, è stato ribadito che la normativa vigente consenteall’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del liberoNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026salvo i casi espressamente riservati all’Avvocatura dello Stato (Cass.24/10/2024 n. 27639). Tanto alla stregua del principio di dirittoenunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 19/11/2019, n.3800) secondo cui ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,l'Agenzia delle Entrate Riscossione, impregiudicata la generale facoltàdi avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al Tribunaleed al giudice di pace, si avvale di avvocati del libero foro, senzabisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4,r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 edei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensidell' art. 1 , comma 5 del d.l. 193 del 2016 , conv. in L. n. 225 del2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservaticonvenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibilead assumere il patrocinio, essendo stato altresì precisato che quandola scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di unavvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispeciealle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocaturadello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, lacostituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postulanecessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativopresupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova alriguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.2. Con il primo motivo si deduce l'illegittimità della sentenza perviolazione degli artt. 11, comma 5 quater, d.l. num. 195 del 2009nonché degli artt. 52 e 53 del decreto legislativo num. 446 del 1997,in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cpc; per avere lasentenza d'appello erroneamente escluso il difetto di legittimazioneaggiudicatario dell'appalto il cui oggetto unitario consisteva nellaconcessione del servizio di gestione ordinaria e straordinaria e diNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026riscossione della Tarsu, senza alcuna distinzione tra attività principalie attività secondarie. Pertanto, trattandosi di società miste ladisciplina normativa prevede l'iscrizione di tutte le società all'albo deisoggetti privati abilitati ad effettuare le indicate attività e, nel caso dispecie, la [OSCURATO:SOCIETA] non era iscritta all'albo dei concessionari.2.1. La censura non può avere seguito.2.2. La Corte ha già avuto modo di rilevare che: - la disciplina delRaggruppamento Temporaneo di Imprese portata dal d.lgs. 12 aprile2006, n. 163, art. 37 (v. poi, negli stessi sostanziali termini, il d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, art. 48) distingue due tipi di raggruppamento,quello orizzontale (quando, per i servizi e le forniture tutte le impreseriunite eseguono la medesima prestazione) e quello verticale(quando, invece, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue laprestazione principale e le mandanti eseguono le prestazionisecondarie), essendo, inoltre, consentito anche il raggruppamentoc.d. misto, che è un raggruppamento verticale in cui l'esecuzionedelle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta dasubassociazioni di tipo orizzontale; - «come ribadito anche dallagiurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. nn. 435/2005,2294/2002, 2580/2002), in via generale, in caso di partecipazionealla gara - indetta per l'aggiudicazione di appalto di servizi - diimprese riunite in raggruppamento temporaneo, come nel caso dispecie, occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici dicarattere oggettivo (afferenti in via immediata alla qualità deprodotto o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelliposseduti dalle singole imprese), dai requisiti di carattere soggettivo(che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata),tanto che può verificarsi l'ipotesi di concorrente che, sebbene fornitodi tutti i requisiti di qualificazione, non sia in grado di offrire unospecifico servizio per la cui erogazione avrebbe, in astratto, tutti iNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026titoli in termini di capacità organizzativa, di controllo e di serietàimprenditoriale»; - «secondo un principio di fondo del sistema, talicertificazioni costituiscono, infatti, un requisito tecnico di caratteresoggettivo e devono essere possedute da ciascuna delle impreseassociate a meno che non risulti che esse siano incontestabilmenteriferite unicamente ad una parte delle prestazioni eseguibili da alcunesoltanto delle imprese associate (cfr. Cons. St. nn. 1459/2004,2569/2002)»; - «più volte, pertanto, è stato ribadito che sul pianosostanziale la certificazione di qualità, diretta a garantire cheun'impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo unlivello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, èun requisito che deve essere posseduto da tutte le imprese chiamatea svolgere prestazioni tra loro fungibili (cfr., ex plurimis, Cons. St.,nn. 4668/2006, 2756/2005, 2569/2002, 5517/2001)». Ai fini indiscorso, la distinzione tra attività principali e attività secondarie – intema di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi – deveritenersi venuta meno, con la conseguente necessità di iscrizioneall’Albo previsto dall’art. 53, cit. (in apposita sezione) anche per losvolgimento di attività di supporto, solo a seguito dell’attuazione dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 805 (secondo il cuidisposto «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, daadottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, secondo le procedure di cui all'art. 53 del decretolegislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la [OSCURATO:PERSONA] edautonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alladefinizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separatadell'albo di cui al medesimo art. 53 per i soggetti che svolgonoesclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeuticheall'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali edelle società da essi partecipate») ad opera del d.m. 13 aprile 2022,Numero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026n. 101 (v., difatti, [OSCURATO:PERSONA], sez. I, 15 novembre 2023, n. 935).D'altra parte, la superfluità dell'iscrizione all'albo ministeriale diimprese associate per l'esclusivo svolgimento di attività secondarie oaccessorie rispetto alle attività di accertamento e riscossione deitributi trova positivo riscontro nella stessa disciplina del dirittounionale. (Cass. n. Cass. 31391/2024, Cass. 15559/2025; Cass.15997/2025; Cass. 22012/2025).2.3. In definitiva, la disciplina unionale consente che ilraggruppamento temporaneo, come unico "operatore economico", aifini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione, possabeneficiare delle capacità riferibili alle singole imprese associate e checiascuna delle imprese associate possa usufruire delle capacitàriferibili alle altre nell'ambito unitario del raggruppamentotemporaneo nei rapporti esterni con l'amministrazione aggiudicatrice.In tal modo, si realizza un fenomeno di reciproca e vicendevoleosmosi tra le singole imprese associate, da un lato, e tra queste e ilraggruppamento temporaneo nel suo complesso, dall'altro lato, inmodo che le capacità dell'una siano paritariamente condivise con lealtre e siano cumulativamente imputate al raggruppamentotemporaneo nella relazione corrente con l'amministrazioneaggiudicatrice, fermi restando i poteri di verifica e di adeguamentoche sono riservati a quest'ultima dall'art. 63 della citata direttiva n.2014/24/UE. Per cui, ciò che rileva in tale contesto è il legameassociativo, con reciproca vincolatività, tra le imprese munite e leimprese sprovviste del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivitàqualificata, che viene in tal modo a concentrarsi - ai soli fini dellapartecipazione alla procedura selettiva - in capo al raggruppamentotemporaneo nella veste di unico operatore economico «che offra sulmercato la realizzazione di lavori e/o di un'opera, la fornitura diprodotti o la prestazione di servizi». Sotto, poi, il distinto profilo delNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026concreto esercizio del potere impositivo – qual correlabile allapaternità dell’avviso di accertamento – il giudice del gravame ha(anche qui) ben specificamente accertato come la società non iscrittaal cennato Albo (la [OSCURATO:SOCIETA].) fosse rimasta estranea all’adozionedell’avviso di accertamento, espletando mere attività complementari(v. Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391, cit.). E, in particolare, si èrimarcato che tanto il potere gestorio dell'impresa mandataria quantoil potere rappresentativo del legale rappresentate della stessa nonderivano direttamente dalla legge, ma dalla designazione dell'impresamandataria liberamente e volontariamente effettuata dalle impreseraggruppate, così che – non operando, in ambito negoziale di dirittoprivato, il principio delegatus delegare non potest – non sussistonoragioni per restringere l'operatività degli ordinari principi dellarappresentanza negoziale con riferimento al rilascio di procure daparte del legale rappresentante dell’impresa mandataria (Cass., 27aprile 2016, n. 8407).3. Con la seconda ragione di contestazione, introdotta ai sensidell’art. 360, primo comma, 3, c.p.c., si lamenta la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 3, commi 19 e 20, 21 d.lgs. n.163/2006, 48 d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 57 d.lgs. n.546/1992; per avere i giudici regionali disatteso l’eccezione relativaall’intervenuta successione in corso di causa della Agenzia EntrateRiscossione quale aggiudicataria della gara pubblica, in violazione delcodice degli appalti che vuole invece l’impegno al mantenimento dellacomposizione soggettiva risultante dall’offerta presentata in sede digara.4. Con il terzo strumento di ricorso si lamenta la nullità della sentenzaper vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., per avere il decidente ritenuto che la seconda censura sopraesaminata era stata proposta tardivamente solo in sede di appello.Numero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/20265. Entrambe le censure vanno disattese.5.1. Va premesso che il d.l. n. 193/2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 225/2016, riguardante AdER, èintervenuto ad operare un completo riassetto organizzativo dellariscossione nazionale. In quest’ottica, tale decreto ha disposto, adecorrere dal 1° luglio 2017: lo scioglimento delle società del GruppoEquitalia (ad esclusione della società [OSCURATO:SOCIETA].),cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senzaesperire alcuna procedura di liquidazione (art. 1, comma 1);l’attribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale, ex art.3, comma 1, del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 248/2005 all'Agenzia delle entrate e l’esercizio delle stesseda parte del nuovo ente pubblico economico denominato “Agenziadelle entrate-Riscossione” strumentale dell'Agenzia delle entratemedesima - che ne monitora costantemente l'attività secondo principidi trasparenza e pubblicità - e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanzadel Ministro dell'economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate –Riscossione è subentrata, quindi, a titolo universale, nell’ambito di unfenomeno successorio riguardante enti pubblici, nei rapporti giuridicisciolte, assumendo la qualifica di Agente della riscossione con i poterie secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, deld.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e svolgendo anche le attività diriscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delleprovince e delle società da essi partecipate. Devono essererichiamati, in proposito, i principi fissati da Cass. Sez. U n.15911/2021 la quale ha statuito che in tema di riscossione dei tributi,la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi epassivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione allesocietà del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n.Numero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo unafattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius",riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione dicontinuità, del "munus publicum".5.2. Come chiarito in seno a detta pronunzia (v. §.7.2.: «la specificadisciplina del subentro ex lege del nuovo ente pubblico economico,espressamente qualificata dal citato comma 3 dell'art. 1 del d.l. n.193/2016 «a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi,anche processuali», alle cessate società del gruppo Equitalia, conl'assunzione, da parte del nuovo ente, della qualifica di agente dellariscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, o II,e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, descriva(e), pur nel quadro della riconduzione dellafattispecie estintiva delle società del gruppo Equitalia ad unasuccessione in universum ius, piuttosto il trasferimento tra entipubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferitoall'attività della riscossione, essenziale per il soddisfacimento delleesigenze della collettività, nell'ambito di un assetto organizzativoritenuto più razionale, volto al perseguimento dei principi di efficienzae di efficacia, oltre che d'imparzialità, nell'ottica di una lealecollaborazione con il contribuente, cui deve essere ispirata, secondol'art. 97 Cost., l'azione della pubblica amministrazione. Successionenel munus che la giurisprudenza amministrativa descrive comefenomeno di natura pubblicistica, che si concretizza nel passaggio dititolarità delle strutture burocratiche, sia dei rapporti attivi e passivipendenti, contraddistinta da una stretta linea di continuità tra l'enteche si estingue e l'ente che subentra….. ».5.3. L’affermazione della società contribuente per cui, una voltaverificatosi il subentro di RTI, si sarebbe dovuto considerare estinto eNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026risolto il contratto di affidamento contrasta con i citati principi fissatidalle SS.UU. essendosi verificata una “mera successione fra entipubblici” e dovendosi considerare che RTI è subentrata all'Agenziadelle entrate-Riscossione, a titolo universale, senza soluzione dicontinuità alcuna, nei rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA] (vedi, in sensoconforme, la richiamata pronunzia Cass. 31391/2024).5.4. Appare, in sintesi, evidente che la continuità sostanzialenell'esercizio ininterrotto della medesima attività di riscossione, giàsvolta dalla estinta società del gruppo Equitalia da parte del nuovoente pubblico economico, Agenzia delle Entrate - Riscossione non hacomportato, nella peculiarità della fattispecie sopra descritta, nessunaviolazione del principio di immodificabilità del citato R.T.I.5.5. Pertanto, il subentro nella riscossione, disciplinato dal d.lgs.50/2016 ([OSCURATO:PERSONA] 2016), consente la continuità dei contrattipubblici in caso di modifiche soggettive (cessione, fusione, ecc.) ed ilsubentro è legittimo in quanto la nuova entità presenta i requisitisoggettivi e di capacità richiesti, non alterando la sostanzadell'appalto( Cass. n. 31391/2024; Cass. n. 15997/2025).6. Il quarto mezzo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., reca la denuncia di violazione degli artt. 11,comma 2, d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.lgs. n.156/2015, 1, comma 8, d.lgs. n. 193/2015, nonché degli artt. 83 e182 c.p.c.; violazione degli artt. 132 c.p.c., 35 e 36 d.lgs. n.546/1992.6.1. La censura non merita accoglimento.6.2. Si osserva che le Sezioni unite di questa Corte hanno statuitoche:(a) impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendentidelegati davanti al Tribunale e al giudice di pace, per laNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate -Riscossione si avvale:1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservatidalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi diconflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43,comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali eda sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievoquestioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né delladelibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, R.D. cit., diavvocati del libero foro - nel rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati aisensi del medesimo d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tuttigli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmenteall'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere ilpatrocinio;(b) quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quellodi un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione dellafattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia el'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, lacostituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postulanecessariamente e implicitamente la sussistenza del relativopresupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova alriguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass. Sez. U., 19novembre 2019, n. 30008 cui adde Cass., 19 luglio 2023, n. 21370;Cass., 28 febbraio 2023, n. 6058; Cass. n. 28199/2023; Cass. n.6931/2023; Cass. n.28199/2024).6.3. Come rimarcato da questa Corte con riferimento al mandatodifensivo rilasciato per giudizi introdotti davanti alle Commissionitributarie (ora Corti di giustizia), la base convenzionale cui allude laNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026stessa disposizione di interpretazione autentica (d.l. 30 aprile 2019,n. 34, art. 4-novies, conv. in legge 28 giugno 2019, n. 58)espressamente esclude, in detti casi, il patrocinio dell'Avvocaturadello Stato (v. Cass., 19 luglio 2023, n. 21370, cit.; Cass., 28febbraio 2023, n. 6058; Cass., 19 novembre 2024, n. 29779), cosìche il ricorso alla difesa prestata da avvocato del libero foronemmeno necessita di apposita delibera dell'Ente (r.d. 30 ottobre1933, n. 1611, art. 43, comma 4).6.4. A tanto consegue che la riscossione non doveva regolarizzare larituale costituzione in giudizio come disposto dalla CTR e che quindil’originaria costituzione rispondeva ai criteri legali, rivelandosi deltutto irrilevanti le ulteriori critiche alla procura rilasciata dalresponsabile [OSCURATO:PERSONA] legittimato a conferire e revocaremandati ad avvocati procuratori e consulenti tecnici.7. La quinta doglianza reca la seguente rubrica nullità dellasentenza per violazione dell’art. 69 d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 7legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. . La ricorrente denuncia il deficit motivazionale dell’avviso peraver operato un generico riferimento alle banche dati catastali ed allarilevazione diretta delle superfici, per l’assenza dell’indicazione dellacategoria catastale di appartenenza delle singole unità immobiliari edella tariffa applicata.8. Il sesto strumento di ricorso denuncia la violazione degli artt. 111comma 6, e 24 Cost., 132 c.p.c., 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n.546/1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,reiterando le difese svolte nel precedente motivo.9. Entrambe le censure si scontrano con quanto accertato dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ritenuto l’adeguatezza motivazionaledell’avviso contenente l’indicazione della superficie tassabile, dellatariffa e della categoria applicabile, integrati dagli atti generali (Numero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026regolamenti comunali) idonei a rendere comprensibili i presuppostidella pretesa tributaria, senza la necessità di indicare le fontiprobatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficietassabile, potendo ciò avvenire nella fase contenziosa.Correttamente, poi, la Corte ha distinto il piano motivazionale daquello probatorio, in quanto la giurisprudenza di legittimità (Cass.6325/23) è univoca nel distinguere l'adeguatezza della motivazionedell'atto impositivo dalla prova dei fatti posti a fondamento dellostesso: l'esistenza di una adeguata motivazione del primo non implicaanche l’enunciazione delle prova dei fatti sui quali la pretesa si regge,diverse ed entrambe essenziali essendo le funzioni che l'una(motivazione dell'atto) e l'altra (prova dei fatti che ne sono posti afondamento) sono dirette ad assolvere; la motivazione dell'avviso diaccertamento o di rettifica, presidiata dalla legge 27 luglio 2002, n.212, art. 7, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioniproponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere ilcontribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesatributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicchè ilcorrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione deipresupposti adottati; invece, la prova attiene al diverso piano delfondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suoaccertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dellostesso, sicchè in definitiva tra l'una e l'altra corre la stessa differenzaconcettuale che vi è tra allegazione di un fatto costituivo della pretesafatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo.9.1. In ogni caso, ai fini della sufficienza motivazionale dell’avviso, èbastevole l’indicazione della superficie individuata tramite rilevazione icui esiti sono stati incrociati con i dati catastali che sono pubblici eche, quindi, non è necessario allegare. In tema di TARSU la verificadell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento vaNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributidi competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge n.296 del 2006, sicché, ove l'accertamento venga effettuata sulla basedell'omesso versamento, deve ritenersi sufficiente l'indicazionenell'atto della superficie accertata o della tariffa ritenuta applicabile,in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali iregolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a renderecomprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità diindicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminarela superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successivafase contenziosa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20620 del 31/07/2019;Cass. n. 26691/2025 del 03-10-2025). Né è necessario allegare, alpari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo,i regolamenti e le delibere, perché si rivolgono ad una pluralitàindistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti odetentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (tra le tante:Cass. 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass. 26 marzo 2014, n. 7044;Cass. 19 giugno 2018, n. 16165; Cass. 13 marzo 2019, n. 7437;Cass. 31 luglio 2019, n. 20620; Cass. 13 agosto 2020, n. 16996;Cass. 22 marzo 2021, n. 7952; Cass. 12 agosto 2021, n.22755; Cass. 10 febbraio 2022, n. 4245), in quanto gli elementiindicati nell’atto impositivo risultano idonei a rendere intellegibili ipresupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche lasemplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza ladeterminazione del tributo in esame, il cui ammontareviene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla basedella categoria, per la superficie tassata (Cass. 31 luglio 2019, n.20620; Cass. 22 marzo 2021, n. 7952).9.2. E non vi è dubbio che, recependo quanto così riscontrato dalgiudice del merito, la valutazione di sufficienza motivazionaleNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell’avviso da questi resa risulti conforme, in diritto, all’art. 7 legge n.212/2000, recando l’atto impositivo sufficiente indicazione tanto deipresupposti di fatto quanto delle ragioni giuridiche della pretesa; e ciòcon speciale riguardo al nucleo fondamentale della controversia,costituito appunto dalle superfici ritenute tassabili perché produttivedi rifiuti non esenti dal regime di privativa(così, tra le tante, Cass.,Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n.17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 16147,Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez. V, 4 aprile 2013,n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass., Sez. 5civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiama Cass. Sez. VI/III, 28settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez. U. civ.,27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25 ottobre 2022, n.31554, che richiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass.,Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n.39283, Cass., Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V, 14marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 edancora Cass., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481; ancora, piùrecentemente, Cass., Sez. T. 10 giugno 2024, n. 16096).10. Il settimo motivo reca la denuncia ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c. della violazione degli artt. 73 e 69 d.lgs. n.507/1993, nonché degli artt. 7 legge n. 212/2000 e 2689 c.c.; peravere la CTR ritenuta corretta la rilevazione eseguita anche senza laprevia richiesta di planimetria e documentazione al contribuente. Sideduce che la procedura di accertamento ha inizio dal “controllo deidati contenuti nelle denunce” oppure dall’acquisizione diretta di talidati (se, ad es., la denuncia non sia stata presentata affatto) “in sededi accertamento d’ufficio”;- che l‘accertamento d’ufficio consiste nella“rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibiliNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026dipendenti, od anche avvalendosi di soggetti privati o pubbliciconvenzionati (art. 71, co. 4); - che, inoltre, “l’ufficio comunale puòrivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere attie documenti, comprese le planimetrie... ed a rispondere aquestionari”. La procedura di accertamento prevede quindi una primafase, disciplinata dal comma 1 dell’art. 73, caratterizzata dal dialogofra comune e contribuente, per il consolidamento (mediante controlloin base a documenti, planimetrie risposte a questionari, ecc.) dei daticontenuti nella denuncia planimetrica, risposte a questionari, ecc.) deidati contenuti nella denuncia presentata, ovvero acquisiti dall’ufficiotramite rilevazione diretta delle superfici. S’intende che, nel corso diquesta fase interlocutoria o collaborativa, i dipendenti comunali o ilpersonale operante a convenzione accedono all’immobile delcontribuente col consenso espresso o tacito (supposto) delmedesimo; quindi non hanno bisogno di autorizzazione specifica daparte del sindaco e l‘eventuale preavviso corrisponde a ragioni dimera opportunità o cortesia, sicché la sua mancanza non determinal'invalidità della procedura, tipizzata dal consenso dell’interessato(nello stesso senso, in materia analoga concernente TVA, Cass. n.9565/2007).10.1. La censura deve essere disattesa.10.2. In tema di accertamento tributario, caratterizzato da un forteinteresse pubblico, la violazione di regole formali — anche sel’inosservanza di una regola di procedura, fermo restando il suppostoconsenso dell’interessato, fosse ravvisabile, per mera ipotesi, nel casoconcreto - non comporta come conseguenza necessaria|'inutilizzabilità degli elementi acquisiti, se così non sia stabilito dauna specifica previsione normativa (Cass. nn 15713 del 2009,14058/2006, 5093/2005, 12871/2001, 2668/1996).Numero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/202610.3. Le norme citate non prevedono difatti, quale conseguenza dellaviolazione della procedura, la sanzione della nullità, ben potendo,peraltro, l’ente impositore dimostrare in sede probatoria l’esattezzadelle rilevazioni planimetriche effettuate e parte contribuente fornireelementi probatori per smentire i dati acquisiti dal Comune. In ognicaso, la censura si pone in contrasto con quanto accertato dai giudicidi appello in merito alla circostanza che il sopralluogo del comune erastato effettuato con il consenso della parte contribuente ed allapresenza dei suoi rappresentanti, tant’è che lo stesso tecnico cheaveva proceduto ai rilievi delle superfici aveva rilasciato schede dicensimento alla contribuente.10.4. Nella esposizione del motivo si deduce anche di aver dedottoche l’immobile di via Sannio 19, nelle annualità 2010 e 2011 erarimasto inutilizzato per interventi di manutenzione straordinaria eche l’unità di via Sannio 9 presentava aree inidonee alla produzionedi rifiuti ( androne, scale, cortili, locali tecnici e corridoi), così comel’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] con destinazione albergo e ristorantiin cui la hall, le scale ed altri locali dovevano ritenersi in quanto taliimproduttivi di rifiuti, proponendo questioni di fatto che, purrisultando proposte nel giudizio di primo grado, non risultano esserestate ribadite in sede appello (v. pagine 12-21) e, dunque, nonsottoposte ai giudici di merito (v. in ogni caso, 31391/2024 e Cass. n.15518/2025).10.5. In ogni caso, mancando una pronuncia su dette allegazioni, eraonere della società denunciare non la violazione di legge – sebbenemediante il vizio di cui al n. 4) dell’art. 360, primo comma, c.p.c. -bensì l’omessa pronuncia dei motivi di appello, indicando l’atto ovequesti erano stati prospettati.10.6. Anche a volere esaminare la questione, la normativa di settoreindica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni diNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026"obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che - di certo - nonpossono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stessolegata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente(Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fattodel locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime edil secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi deld.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenzan. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09). La tassa è, quindi, dovutaove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio aprescindere dalla fruizione, essendo il presupposto del tributocostituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi usoadibiti, con i limiti già evidenziati che non ricorrono nella fattispecie(vedi Cass. n. 22756/2016 e in senso conforme Cass. n. 33426/2018;Cass. 31391/2024).11. L’ottavo mezzo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 111comma 6, e 24 Cost., 132 c.p.c., 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n.546/1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,denunciando l’apparente motivazione della sentenza in relazione allainvocata detassazione di talune superfici, rispetto alla quale la Corteavrebbe trascurato di esaminare le prove offerte dalla contribuente edin particolare la comunicazione inviata al Comune in relazione allamanutenzione straordinaria di via Sannio n. 19, nonché di valutare idati – errati - contenuti nelle schede tecniche, in quanto pursommando le aree scoperte e i depositi la superficie ammontava a mq432,76 inferiore a quella denunciata.11.1. La censura è infondata.11.2. La motivazione supera il cd. minimo costituzionale, avendo laCTR affermato che la contribuente non ha fornito prova di localiinidonei a produrre rifiuti. La circostanza che l’immobile di via Sannio19 sia stato oggetto di manutenzione straordinaria non dimostra diNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026per sé l’inagibilità del cespite per il quale avrebbe potuto otteneresolo una riduzione della tassazione; mentre per quanto concerne idenunciati errori di calcolo, alla CTR era stata sottoposta la questionedella inidoneità dei determinati locali a generare rifiuti, nondimostrata dalla contribuente (vedi pagina 8 della sentenza), mentrela discrasia tra superfici denunciate e rilevate dalle schede dicensimento è stata superata dalla Corte attribuendo rilievo alleseconde, peraltro consegnate alla contribuente in sede di sopralluogo.La critica si limita a richiedere una rivalutazione dei fatti accertati dalgiudice di merito che la decisione si basi su elementi validamenteacquisiti al processo che esula dal vizio dedotto. Il modo in cui sianostate valutati gli elementi acquisiti è un profilo su cui il controllo dilegittimità può aver luogo solo con riguardo alla correttezza dellamotivazione (Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 24434/2016). Il principiodel libero convincimento del giudice opera interamente sul pianodell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità,sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte delgiudice del merito configura un errore di fatto censurabile solomotivazione che, per i motivi evidenziati, nella specie non sussiste.12. Il nono motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 238, comma 11 e 264 lett. 1 d.lgs. n. 152/2006,nonché dell’art. 14 comma 7, d.l. n. 201/2011, nonché dell’art. 2909c.c. e dell’art. 42, comma 2, lett. f) e 48 comma 3 d.lgs. n.267/2000, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.; siassume di aver dedotto la mancata proroga legale della tarsu per leannualità di imposta in contestazione, non avendo il legislatoreprolungato il termine di cui all’art. 1, comma 184 legge n. 296/2006,con la conseguenza che in mancanza dell’emanazione delregolamento di attuazione del codice dell’ambiente, l’imposta per leNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026annualità oggetto della controversia non sarebbero dovute. In ognicaso il gettito dell’addizionale non poteva essere destinato a coprirefinalità diverse dal costo di servizio e quindi le tariffe dovevano esseredeterminate al netto dell’addizionale.Si soggiunge che la delibera del consiglio comunale sarebbe viziata inquanto emanate da organo incompetente, in violazione dell’art. 48comma 3 d.lgs. n. 267/2000 che demanda alla competenza dellaGiunta comunale la determinazione delle aliquote.12.1. Il motivo non ha pregio.12.2. La corte distrettuale ha affermato la novità della questioneproposta in sede di appello con riferimento alla incompetenza delConsiglio comunale in relazione alla individuazione delle aliquote.Come emerge dalla lettura del ricorso (pagine 5-10), in cui i motivi diimpugnazione risultano analiticamente trascritti, l’eccezione nonrisulta affatto formulata in primo grado e la stessa non può essere, diper sé, desunta dalla valutazione dei giudici di prime cure che hannoriconosciuto, nell’ambito dell’ampia motivazione sviluppata, alConsiglio comunale la competenza ad adottare delibere concernentil'istituzione e l’ordinamento dei tributi.Il rilievo circa la novità dell’eccezione, come considerata dal giudiced’appello, avrebbe, infatti, imposto, ai fini dell’autosufficienza delmotivo, che la contribuente desse conto di averla proposta con ilricorso originario, laddove dalla pur minuziosa ricapitolazione deimotivi dell’impugnazione innanzi alla Commissione provinciale(contenuta nel ricorso in esame) non emerge che tale eccezione siastata avanzata.12.3. Quanto alla dedotta eclissi della tarsu, in mancanza di prorogalegislativa, occorre osservare come il regime fiscale dei rifiuti, apartire dalla TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani),prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, ha subito nel tempoNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituitadalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 deld.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta,dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs.3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente). Nell'ambito di talesuccessione di norme, il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ha inciso inmodo significativo sui criteri di tassazione dei rifiuti in quanto haintrodotto un nuovo sistema incentrato sulla tariffa (TIA 1), insostituzione di quello precedente incentrato sul tributo. Il d.lgs. n.152 del 2006 ha disposto nei seguenti termini: «La tariffa di cuiall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressaa decorrere dall'entrata in vigore del presente art., salvo quantoprevisto dal comma 11» (art. 238, c. 1); «Sino alla emanazione delCorte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 27 regolamento di cui alcomma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazionedella tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentarivigenti» (art. 238, c. 11); è abrogato «il decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22.12.4. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuitànel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dallaparte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citatodecreto legislativo 5 febbra 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sinoalla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti1, lett. i)].12.5. Va, inoltre, rimarcato che il d.lgs. n. 152 del 2006 (istitutivodella cd. TIA 2) è stato adottato quando non si era ancora nemmenoperfezionata la scadenza del regime transitorio previsto dal d.P.R. n.158 del 1999 (adottato in esecuzione del d.lgs. n. 22 del 1997, art.49, cc. 1 e 5), il che equivale a dire che a detto momento non potevaNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenersi (già) prodotto l'effetto abrogativo che l'art. 49, c. 1, d.lgs. n.22 del 1997, cit., aveva previsto con riferimento alla disciplina (ancheregolamentare) della TARSU; laddove il legislatore del 2006 (d.lgs. 3aprile 2006, n. 152, art. 238, c. 11) ha previsto la salvaguardia delle«discipline regolamentari vigenti» (sino all'emanazione di unregolamento previsto dall'art. 238, c. 6) e, con quelle, dei«provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22» («sino alla data di entrata in vigore dei corrispondentiprovvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presentedecreto») ha, da un lato, conservato tutte le discipline regolamentari(e normative) a quel momento vigenti, - stante il mancatoperfezionamento del regime transitorio, - e, dall'altro, ha esso stessoprorogato il regime transitorio previsto dal d.lgs. n. 22 del 1997, art.49 (e dal d.p.r. attuativo n. 158 del 1999, art. 11, cit.) onde evitareogni soluzione di continuità «nel passaggio dalla preesistentenormativa a quella prevista dalla parte quarta» del d.lgs. n. 152 del2006 [art. 264, c. 1, lett. i)].12.6. La complessiva soluzione legislativa in discorso è stata, quindi,mantenuta in vigore sino all'adozione (col d.l. 6 dicembre 2011, n.201, art. 14, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214) di un nuovotributo comunale (sui rifiuti e sui servizi, cd. TARES) secondo la cuidisciplina (solo) a decorrere dal 10 gennaio 2013 «sono soppressitutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia dinatura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionaleper l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza» (art.14, c. 46).12.7. In mancanza dell’ adozione del regolamento attuativo di cui ald.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, i Comuni che già eranopassati, come nella fattispecie, dalla TARSU alla TIA1, potevanocontinuare ad applicare il vigente regime di prelievo, essendo taleNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026sistema tariffario destinato ad operare sino all’adozione delladisciplina attuativa prevista dal Codice dell'Ambiente, così come iComuni che tale opzione non avevano effettuato, potevanocontinuare ad applicare la TARSU, risultando espressamente previstal'applicazione delle discipline regolamentari vigenti, da intendersiquali fonti secondarie di determinazione della tariffa stessa, tra lequali le delibere che gli enti locali avessero già adottato ai sensi deld.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 6 (cfr. ex plurimis, Cass. n.22012/2025; Cass. n. 15518/2025; Cass. n. 15676 del 17/05/2022;Cass., 23 dicembre 2019, n. 34283; Cass., 28 marzo 2019, n. 8650;Cass., 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass., 1° ottobre 2018, n. 23820;Cass., 13 luglio 2017, n. 17271).13. Con la persistente vigenza del precedente regime è rimasta invita l’addizionale ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n.549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori onerisostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestualeistituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica).13.1. La cosiddetta «addizionale Eca» — originariamente istituita,nella misura del 2%, dall’art. 1 del r.d.l. n. 2145 del 30 novembre1937 — fu elevata al 5 per cento dal d.lgs n. 100 del 18 febbraio1946. Una maggiorazione di pari importo (5 per cento: quella che illettore chiama «maggiorazione tout court») fu introdotta dalla legge346 del 10 dicembre 1961. L’addizionale e la maggiorazionespettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca,appunto), ora soppressi. In origine, l’addizionale si applicava a tutti itributi, comunali e provinciali, ‘‘riscuotibili per ruolo’’ e non trovavaaltro limite o collegamento alla base imponibile dei singoli tributi senon nel requisito dell’iscrizione a ruolo, del cui procedimento mutuavale garanzie formali ed i controlli (Cass. n. 10958 del 17 ottobre1991). Dopo l’avvenuta soppressione degli Enti comunali diNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026assistenza (Eca), i proventi dell’addizionale erariale (la cui aliquotaera stata, nel frattempo, elevata al 10 per cento in virtu` dell’art. 1,c. 1, della legge 10 dicembre 1961, n. 1346) venivano interamentedevoluti ai comuni ex art. 3, c. 39, della legge 28 dicembre 1995, n.549, che cosı` disponeva: ‘‘A decorrere dall’anno 1996 i proventidelle addizionali erariali di cui al R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145,convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento deirifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anniprecedenti, sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionariodella riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbanaderivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituiscecosto ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 esuccessive modificazioni, limitatamente alla parte, riferibile al costo dismaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delleaddizionali suddette. Con decreto del Ministro delle finanze, diconcerto con i Ministri dell’interno e del tesoro, sono stabilite lemodalità di attuazione delle disposizioni del presente comma’’.13.2. Da tutto ciò si evince che i proventi delle addizionali erariali, daintendere devoluti direttamente ai Comuni, vanno limitati al sologettito derivante dall’applicazione dell’addizionale ‘‘alla tassa per losmaltimento dei rifiuti solidi interni’’ (Tarsu), in quanto la devoluzioneai bilanci comunali è intesa, espressamente, a fini di copertura deimaggiori oneri sostenuti a seguito della contestuale istituzione deltributo speciale per il conferimento in discarica di cui all’art. 3, c. 24ss., della medesima legge n. 549/1995.13.3. La correlazione tra i due tributi (il primo devoluto ai comuni edil secondo alle regioni, salva una quota del 10 per cento spettante alleprovince) risulta chiaramente espressa anche dall’art. 5 del d.m. 2maggio 1996 (G.U. 21 giugno 1996 n. 144) di attuazione del c. 39, leNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026cui disposizioni sono di seguito riportate: ‘‘1. L’eccedenza dei proventidelle addizionali, rispetto alla maggiore spesa comunale per il serviziodi nettezza urbana derivante dall’applicazione del tributo speciale peril deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all’art. 3, c. da 24 a 42della legge 28 dicembre 1995, n. 549, confluisce alle risorse dellafiscalita` generale del comune.2. L’eccedenza della spesa di cui al c.1, rilevabile dagli addebiti per rivalsa operati dal gestore delladiscarica rispetto all’ammontare annuo dei proventi delle addizionali,concorre a formare il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidiurbani interni da coprire con la relativa tassa entro i limiti minimi emassimi di cui all’art. 61, c. 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,in sede di deliberazione tariffaria ordinaria o di riequilibrio delle tariffein corso d’anno’’. Per effetto della successiva entrata in vigoredell’art. 1, c. 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la locuzione‘‘... limitatamente alla parte, riferibile al costo di smaltimento deirifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionalisuddette ...’’, riportata nel secondo periodo del richiamato c. 39, e`stata soppressa, sicche´ anche il c. 2 dell’art. 5 del D.M. 2 maggio1996 deve intendersi parzialmente abrogato nella parte in cuiprevede che soltanto l’eccedenza della spesa per il deposito indiscarica (rispetto al gettito dell’addizionale) sia rilevante ai fini dellacopertura dei costi del servizio di nettezza urbana di cui all’art. 61 deld.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recante norme per la revisione el’armonizzazione le anzidette abrogazioni generano, però , un delicatoproblema interpretativo relativamente alle norme di risulta, poiche´se il costo derivante dal tributo per il deposito in discarica concorre‘‘integralmente’’ a formare il costo del servizio di smaltimento deirifiuti solidi urbani da coprire con la Tarsu, una eventuale rilevanza(anche solo parziale) dei proventi dell’addizionale (come risultaimplicitamente dal c. 1 dell’art. 5 del D.M. 2 maggio 1996) siNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026porrebbe in contrasto con l’ultimo periodo dell’art. 61, c. 1, del d.lgs.n. 507/1993, il quale espressamente sancisce che, ai finidell’osservanza dei limiti di copertura dei costi del servizio, ‘‘non siconsiderano addizionali, interessi e penalità’’.13.4. Per converso, un’interpretazione che volesse restare fedele allalettera del citato art. 61, confliggerebbe con la ratio dell’analogodivieto, sancito nella medesima disposizione, secondo il quale ‘‘ilgettito complessivo della tassa non puo` superare il costo diesercizio del servizio ...’’, dal momento che le misure tariffarie dellaTarsu (ove non considerassero anche il gettito dell’addizionale)finirebbero con l’interessare anche i costi di conferimento in discarica,per i quali già sussiste una (anche se solo parziale) copertura adopera dell’addizionale stessa. Per risolvere l’antinomia, occorreprendere atto che l’intervento legislativo di cui al c. 159 della legge n.662/1996 ha sostanzialmente mutato la funzione dell’addizionale ‘‘exEca’’, che da tributo ambientale autonomo funzionalmente collegatocon il tributo speciale per il deposito in discarica si è risolto in unamera appendice della Tarsu, di cui condivide presupposti e limiti.13.5. L’addizionale è, dunque, parte integrante dell’unitario sistema difinanziamento che prelude alla riorganizzazione del servizio integratodei rifiuti che il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi) èandato a realizzare in attuazione delle varie direttive dell’Unioneeuropea nel frattempo intervenute nel settore (v. parere Corte deiconti n. 158 del 14 ottobre 2010).13.6. Con la legge di conversione del d.l. del 31.08.2013, n.102, illegislatore ha consentito ai Comuni di rimanere con i previgentiregimi (Tarsu, Tia1 o Tia2), rinviando al 2014 l'applicazione dellaTares, che poi sarà soppressa e sostituita dalla Tari. La disciplinaponte del 2013 è contenuta nell'articolo 5 del citato d.l. n.102/2013,in particolare nel comma 4-quater, inserito dalla legge di conversioneNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026n. 124 del 28.10.2013. Ebbene, in base alla normativa citata,l'addizionale ex Eca risulta soppressa solo dal 1° gennaio 2013, nontrovando applicazione per le annualità di imposta pregresse (Cass.Sez. 5 n. 9913 del 6/04/2023; Cass. 20592/2025).13.7. Vertendosi, nella fattispecie, di Tarsi per le annualità di imposta2010-2012, l’abrogazione non può riverberare effetti sullaimposizione dei locali di proprietà della società.14. L’ultimo motivo, formulato a sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., reca la denuncia di violazione degli artt. 65, comma 1, e 68comma 2, lett. c), 69 d.lgs. n. 507/1992- nullità per motivazioneapparente, ribadendo l’illegittimità del regolamento comunale Tarsuper disparità di trattamento con riferimento alle tariffe applicate allecivili abitazioni rispetto a quelle applicate agli alberghi, non avendol’ente locale motivato le differenze tariffari, in quanto la tariffa devetener conto della omogeneità di produzione dei rifiuti delleoccupazioni di una stessa categoria legale, in mancanza della quale ladelibera comunale deve ritenersi affetta da nullità.14.1. La censura è palesemente infondata, come ha accertato laCorte distrettuale.14.2. In primo luogo, questa Corte di legittimità ha avuto modo dispecificare che la disapplicazione può effettuarsi solo in presenza divizi di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge edeccesso di potere) di tal che la contestazione della validità dei criteriseguiti dal Comune nell’adottare la delibera non è sufficiente perpervenire alla dichiarazione (incidentale) d’illegittimità della stessa,tanto più che, nell’ambito degli atti regolamentari dei comuni, esisteuno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo,insindacabile in sede giudiziaria» (così Cass., Sez. T, 4 marzo 2015,n. 4321 e nel medesimo senso, tra le tante, Cass., Sez. T, 6 agosto2019, nn. 20964, 20965, 20966 e la giurisprudenza ivi richiamata).Numero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/202614.3. In materia di TARSU e TARI, il potere giudiziale didisapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall'art. 7,comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è esercitabile rispetto allascelta tecnica amministrativa del Comune per la classificazione dellecategorie con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all'art. 68,comma 2, del d. lgs n. 507 del 1993, essendo ammessa ladisapplicazione solo in presenza di vizi di legittimità dell'atto, qualil'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere (Cass. n.16287 del 12/06/2024; Cass. n. 31461 del 03/12/2019; Cass. n.730/2025). Si tratta di un indirizzo interpretativo che ha, altresi’,vagliato la compatibilità sia costituzionale sia unionale della soluzioneaccolta, ed in ordine al quale si è aggiunto che gli elementi diriscontro della legittimità della delibera non vanno, d'altronde, riferitialla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata,ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati inbase alla loro classificazione economica (Cass. ord. 11655/09; cosìCass. ord. n. 15861/11). In definitiva, non si tratta qui di porre indiscussione il potere-dovere del giudice tributario di disapplicareincidentalmente un atto amministrativo generale (come la deliberatariffaria) che si ritenga illegittimo quanto, più in radice, di escluderedel tutto, sotto il profilo lamentato dalla società contribuente,l'illegittimità medesima14.4. Ora, l’art. 68, comma 1, lett. a, del d.lgs. 15 novembre 1993 n.507 demanda l’applicazione della TARSU ai regolamenti comunali, iquali devono prevedere, tra l’altro: «a) la classificazione dellecategorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogeneapotenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria».Ciò posto, l’art. 68, comma 2, lett. b, del d.lgs. 15 novembre 1993 n.507 prevede l'articolazione delle categorie e delle eventualisottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativaNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppidi attività o di utilizzazione .14.5. Questa Corte ha già chiarito da tempo – con orientamentoribadito anche di recente – che in tema di TARSU, è legittima ladelibera comunale che preveda una tariffa per la categoria degliesercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata allecivili abitazioni, in quanto costituisce un dato di comune esperienza lamaggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi (Cass.04/04/2018, n. 8308 ed altre), e che in tema di tassa per losmaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la deliberacomunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, incui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella dellecivili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmentesuperiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacitàproduttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazionecostituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da unesame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assuntoquale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffaanche dal d.lgs. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo ilcarattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente darluogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alladiscrezionalità dell'ente impositore, mentre i rapporti tra le tariffe,indicati dall'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, tra glielementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno riferitialla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata,ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati inbase alla loro classificazione economica (Cass. 21/07/2025, n. 20464;Cass. 14632/2025; Cass. 25736/2025).14.6. Tali pronunce hanno preso in esame, ritenendoli dirimenti inordine all'esclusione della violazione del principio in esame, leNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026sentenze CGUE 24.6.08 in causa C-188/07 e 16.7.09 in causa C-254/08 (quest'ultima, avente ad oggetto un rinvio pregiudiziale inuna causa pendente dinanzi al TAR Campania, nella quale venivacontestata proprio la legittimità, per affermato contrasto con l'art. 15della direttiva 2006/12/CE, della disciplina legislativa sulla Ta.r.s.u.,nonché di norme di un regolamento comunale in base alle quali leimprese alberghiere sarebbero state tenute al versamento della tassasui rifiuti in misura superiore ai privati). Ebbene, nella valutazione diconformità della disciplina nazionale in materia rispetto al principioevincibile dall'art.15 lett. a), della direttiva 2006/12 (già desumibiledall'art.11 della direttiva 75/442), la CG ebbe ad affermare (comerecepito da Cass. cit.), che: "- è spesso difficile, persino oneroso,determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascundetentore; - in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacitàproduttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beniimmobili che occupano, nonché della loro destinazione e/o sullanatura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dellosmaltimento e ripartirli tra í vari detentori; - sotto tale profilo, lanormativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassacalcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e nonsulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essereconsiderata in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12;- nella materia, le autorità nazionali dispongono di un'ampiadiscrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa;- per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori, lastessa deve ritenersi ammessa, purché non venga fatto carico adalcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o allanatura dei rifiuti da essi producibili".14.7. In ordine ai profilo dell'obbligo di motivazione della deliberacomunale che prevede una differenziazione tra civile abitazione edNumero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026esercizio alberghiero, questa Corte ha affermato che, in tema di tassaper lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcunobbligo di motivazione della delibera comunale di determinazionedella tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenutogenerale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche sedeterminabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali ofuturi, di locali ed aree tassabili. (Cass, n. 22804/2006; n.26132/2011; n. 7044/2014; n. 11966/2016; n. 22522/2017).15. Segue il rigetto del ricorso.Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza. A carico dellaparte ricorrente, stante la declaratoria di rigetto del ricorso, sussistel’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto secondo un accertamento spettanteall’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusionedelle spese di lite che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 25972/2020Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 11848/2026Data pubblicazione 29/04/2026Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezionetributaria della Corte di Cassazione del 12 marzo 2026IL PRESIDENTEUgo Candia