CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 15997/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19627-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n.1614/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 1488/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19627/2022 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] a vverso la sentenza n. 1614/2021 de lla Corte di Appello di Bari –Sezione lavoro depositata il 02 / 11 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi nei confronti dell’INPS l’illegittimità della pretesa dell’Istituto riguardante i contributi per l’anno 2010, formalizzata con avviso di addebito, frutto dell’iscrizione di ufficio del ricorrente alla gestione separata. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, accoglieva la domanda affermando che il ricorrente, in qualità di avvocato, era già iscritto ad una Cassa di previdenza senza obbligo di iscrizione alla gestione separata. 2. L’INPS proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 1614/2021 depositata il 02/11/2021 la Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, rigettava l’impugnazione dichiarando l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata del Facchino per l’anno 2010 perché questi aveva fruito di un reddito di euro 1.115,00 per il medesimo anno, inferiore al limite di euro 5.000,00. 3. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’INPS. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasto intimato. 4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso la difesa dell’INPS deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. L’Istituto rappresenta che la sentenza impugnata, nel respingere l’appello dell’INPS e confermare l’annullamento della iscrizione di ufficio per l’anno 2010 dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla gestione separata, avrebbe considerato quale decisivo presuppostodi fatto che per l’anno in questione il contribuente aveva dichiarato redditi per euro 1.115,00 ai fini Irpef e, pertanto, al di sotto del limite di euro 5.000,00, così omettendo di considerare che, in realtà, per l’anno in questione il reddito indicato ai fini Irpef era pari ad euro 7.414,00 e per questa via superiore al limite previsto per l’iscrizione alla gestione separata. 2. Il ricorso èfondato. La sentenza della Corte di Appello, nell’affermare che il reddito di rilievo per l’anno in questione era inferiore alla somma di euro cinquemila si riferisce ai «prospetti allegati nel fascicolo di parte ricorrente in primo grado», non fa alcunriferimento e, per questa via, omette di considerare che dalla dichiarazion e dei redditi del professionista, prodotta e invocata dall’INPS fin dalla prima difesa innanzi al Tribunale, risultava un reddito superiore . 2.1. Per questa viaè stato trascurato un fatto secondario emergente dalla dichiarazione dei redditi prodotta dall’Istituto e potenzialmente decisivo ai fini di definire alla definizione della quaestio facti principale, e cioè l’accertamento del reddito prodotto nell’anno, e di condurre a un possibile, diverso esito della lite. 3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Bari che, in diversa composizione, dovrà provvedere anche a liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così dec