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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 12341/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21992 - 2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Tronto n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - Oggetto: TRIBUTI – Agenzia delle entrate- Riscossione –difensore del libero Foro –ricorso inammissibile avverso la sentenza n. 546/ 18/ 201 7 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 14/02/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una intimazione di pagamento relativa ad una cartella di pagamento notificata alla contribuente il 27/08/2004.

La CTP accoglieva il ricorso della contribuente attesa la mancanza di prova della notifica della cartella.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Lombardia, -) riteneva ammissibile la produzione documentale attestante la regolarità della notifica della cartella di pagamento, effettuata dall’agente della riscossione appellante; -) riteneva quindi regolare la notifica della cartella di pagamento effettuata a mani del portiere e, conseguentemente, dichiarava tardivo il ricorso di primo grado; -) accoglieva l’eccezione di prescrizione per essere il relativo termine irrimediabilmente maturato tra la data di notifica della cartella e la data di notifica dell’intimazione di pagamento.

2. Avverso tale statuizione l’agente della riscossione propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica l’intimata.

Considerato che: 1.

1. Con il primo mezzo di cassazione l’agente della riscossione deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2946 cod. civ. ed all’art. 2953 cod. civ.» per avere il giudice di appello considerato il termine di prescrizione dei crediti erariali quinquennale e non decennale.

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e/o dell’art. 92 cod. proc. civ. in merito all’attribuzione delle spese processuali in base al principio della soccombenza».

3. Rileva il Collegio, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero Foro, per invalidità della procura speciale ad litem.

3.1. E’ orientamento consolidato di questa Corte, al quale va data continuità, quello secondo cui «In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate -Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Rv. 672626 –01; in termini, Cass., Sez. 3, sentenza n. 26531 del20/11/2020, Rv. 661376 – 02 ; Cass., Sez.

L, sentenza n. 6931 del 08/03/2023, Rv. 666977 – 01 ; Cass., Sez. 3, ordinanza n. 1806 del 17/01/2024, Rv. 669825 – 01; Cass., Sez.

U, sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068 -01) .

3.2. E’ appena il caso di ricordare che il Protocollo del 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER) e l'Avvocatura Generale dello Stato, che è anteriore alla proposizione del presente giudizio di legittimità, prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura rilasciata dall'Agenzia delle entrate –Riscossione ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità, comportando l’inammissibilità del ricorso (in tal senso, Cass. n. 6931/2023 cit.).

3.3. Orbene, poiché nel caso in esame non v’è traccia, né in atti né nella procura alle liti, dei presupposti per le deroghe sopra indicate ed in particolare della sussistenza delle relative delibere, deve concludersi per l’invalidità della procura, con conseguente inammissibilità del ricorso.

4. Non deve provvedersi sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.

5. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, in virtù dell’art. 22, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, in vigore dal 31 marzo 2023 e di modifica dell’art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21992 - 2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Tronto n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - Oggetto: TRIBUTI – Agenzia delle entrate- Riscossione –difensore del libero Foro –ricorso inammissibile avverso la sentenza n. 546/ 18/ 201 7 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 14/02/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una intimazione di pagamento relativa ad una cartella di pagamento notificata alla contribuente il 27/08/2004. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente attesa la mancanza di prova della notifica della cartella. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Lombardia, -) riteneva ammissibile la produzione documentale attestante la regolarità della notifica della cartella di pagamento, effettuata dall’agente della riscossione appellante; -) riteneva quindi regolare la notifica della cartella di pagamento effettuata a mani del portiere e, conseguentemente, dichiarava tardivo il ricorso di primo grado; -) accoglieva l’eccezione di prescrizione per essere il relativo termine irrimediabilmente maturato tra la data di notifica della cartella e la data di notifica dell’intimazione di pagamento. 2. Avverso tale statuizione l’agente della riscossione propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica l’intimata. Considerato che: 1. 1. Con il primo mezzo di cassazione l’agente della riscossione deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2946 cod. civ. ed all’art. 2953 cod. civ.» per avere il giudice di appello considerato il termine di prescrizione dei crediti erariali quinquennale e non decennale. 2. Con il secondo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e/o dell’art. 92 cod. proc. civ. in merito all’attribuzione delle spese processuali in base al principio della soccombenza». 3. Rileva il Collegio, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero Foro, per invalidità della procura speciale ad litem. 3.1. E’ orientamento consolidato di questa Corte, al quale va data continuità, quello secondo cui «In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate -Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Rv. 672626 –01; in termini, Cass., Sez. 3, sentenza n. 26531 del20/11/2020, Rv. 661376 – 02 ; Cass., Sez. L, sentenza n. 6931 del 08/03/2023, Rv. 666977 – 01 ; Cass., Sez. 3, ordinanza n. 1806 del 17/01/2024, Rv. 669825 – 01; Cass., Sez. U, sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068 -01) . 3.2. E’ appena il caso di ricordare che il Protocollo del 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER) e l'Avvocatura Generale dello Stato, che è anteriore alla proposizione del presente giudizio di legittimità, prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura rilasciata dall'Agenzia delle entrate –Riscossione ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità, comportando l’inammissibilità del ricorso (in tal senso, Cass. n. 6931/2023 cit.). 3.3. Orbene, poiché nel caso in esame non v’è traccia, né in atti né nella procura alle liti, dei presupposti per le deroghe sopra indicate ed in particolare della sussistenza delle relative delibere, deve concludersi per l’invalidità della procura, con conseguente inammissibilità del ricorso. 4. Non deve provvedersi sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata. 5. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, in virtù dell’art. 22, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, in vigore dal 31 marzo 2023 e di modifica dell’art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore impo
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