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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 24152/2026

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estione e legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 710/2018 depositata il 20/2/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28874/2018Numero sezionale 5547/2026Numero di raccolta generale 24152/2026Data pubblicazione 28/07/20261.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che MaricaBorghetti impugnò l’intimazione di pagamento n. 11720169001663934000che si fondava su numerose cartelle di pagamento, eccependo laprescrizione delle pretese.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Varese accolse il ricorso,ritenendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art.20, comma 3°, d.lgs. 472/1997.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettòl’appello dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, affermando che lacartella di pagamento non opposta non è equiparabile alla sentenzadefinitiva e, dunque, non comporta l’applicazione dell’art. 2953 c.c..3.

Avverso tale sentenza l’Agente della riscossione ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.La contribuente non ha resistito con controricorso ed è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 8 d.lgs.96/2001 e 12 d.lgs. 546/1992.

La ricorrente ha dedotto che il difensoredella contribuente nei due gradi di merito era un «avvocato stabilitoiscritto all’Ordine degli avvocati di Siracusa – sezione Stabiliti» ed avevadifeso la contribuente senza agire di intesa con un professionista abilitato,in violazione dell’art. 8 d.lgs. 96/2001.Il ricorso originario era quindi inammissibile per difetto di iuspostulandi, rilevabile per la prima volta anche nel presente giudizio dilegittimità.1.2 Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c.Numero registro generale 28874/2018Numero sezionale 5547/2026Numero di raccolta generale 24152/2026Data pubblicazione 28/07/2026per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

Ha rilevato che,sebbene con l’atto d’appello avesse dedotto che il termine di prescrizionequinquennale non poteva comunque operare per i crediti tributari aventiad oggetto IRPEF, IRAP ed IVA, la CTR non si era pronunciata in merito atale questione.1.3 Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18,19 e 20 del d.lgs. 46/1999, 19, 49, 77 ed 86 del d.P.R. 602/1973 e 3,comma 9°, della l. 335/1995.

La ricorrente ha insistito nel sostenere che,per effetto della mancata impugnazione delle cartelle, opererebbe in ognicaso il termine di prescrizione decennale – e ciò, nonostante il principioaffermato da Cass sez.

U. n. 23397/2016 – in considerazione dellanovazione dell’obbligazione determinata dalla consegna del ruoloall’Agente per la riscossione, nonché del riferimento al termine diprescrizione decennale contenuto nell’art. 20, comma 6°, d.lgs. 112/1999.2.1 In via preliminare va rilevato che il ricorso è inammissibile perdifetto di ius postulandi dell’Avvocato del libero foro che rappresenta edifende l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.2.2 L'art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10dicembre 2016, n. 225, ha disposto l'estinzione ope legis delle società delGruppo Equitalia, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese con effettodal 10 luglio 2017, al contempo prevedendo l'istituzione di un entepubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate - Riscossione»,ente strumentale della stessa Agenzia delle Entrate.

Detto ente, secondol'impianto normativo, subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridiciEquitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione, ai sensi deld.P.R. n. 602/1973.L'art. 1, comma 8, del menzionato d.l. stabilisce che «L'ente èautorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensiNumero registro generale 28874/2018Numero sezionale 5547/2026Numero di raccolta generale 24152/2026Data pubblicazione 28/07/2026dell'art. 43 T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza edifesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura delloStato, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi diconflitto e comunque su base convenzionale.

Lo stesso ente può altresìavvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di caratteregenerale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocatidel libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016,n. 50, artt. 4 e 17, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davantial tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, chepossono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano inrilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente latrattazione della causa. [...]».2.3 Questa Corte, a sezioni unite, ha enunciato il seguente principio didiritto: «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delleEntrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anchedi propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, siavvale:a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dallaConvenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi delR.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera daadottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppureove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessieconomici;b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della deliberaprevista dal cit.

R.D. art. 43, comma 4 - nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottatiai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservatiNumero registro generale 28874/2018Numero sezionale 5547/2026Numero di raccolta generale 24152/2026Data pubblicazione 28/07/2026convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile adassumere il patrocinio.Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di unavvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alleipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Statoo di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzionedell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente edimplicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senzabisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio dilegittimità» (Cass. Sez.

U. 30008/2019).La legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato trova,infatti, fondamento nell’attuazione delle norme di legge sopra richiamate,che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrociniocd. autorizzato, che solo entro quei limiti rimane organico ed esclusivo,22/06/2017 tra AdER ed Avvocatura Generale dello Stato, nel quale leparti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure inconsiderazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentatidall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare letipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, conconseguente determinazione del concreto modus operandi del patrociniopubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda dellatipologia del contenzioso» (Cass. Sez.

U. n. 30008/2019 cit. inmotivazione): a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che,nelle liti concernenti «l'attività di riscossione» pendenti avanti alla Corte dicassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nellecontroversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima oparticolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o deiprincipi di diritto in discussione» (paragr. 3.2), sussiste l'obbligodell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente.Numero registro generale 28874/2018Numero sezionale 5547/2026Numero di raccolta generale 24152/2026Data pubblicazione 28/07/2026Da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delleSezioni Unite, che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per ilpatrocinio di AdER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola adeccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesasvolta da avvocati del libero foro».

Come peraltro confermato anche dal«Regolamento di amministrazione dell'AdER, deliberato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] edapprovato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, (che)qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente alcontrollo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero forocome ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questonon sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad appositaconvenzione» (Cass. Sez.

U. n. 30008/2019, cit., in motivazione).2.4 Alla luce di quanto esposto, il ricorso per cassazione propostodall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, oggetto della presentecontroversia, rientra tra i casi riservati al patrocinio autorizzatodell’Avvocatura secondo convenzione.In tale ipotesi, stando alle condivisibili precisazioni delle SezioniUnite, resta comunque la possibilità per l’Agenzia delle Entrate –Riscossione di affidare il proprio patrocinio ad un libero professionistaabilitato, ove ricorra uno dei seguenti alternativi presupposti:a) adozione di apposita delibera ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del1933;b) allegazione e dimostrazione che l’Avvocatura dello Stato (ovviamente,in epoca precedente alla notifica del ricorso, non trovando applicazione nelgiudizio di legittimità il disposto dell'art. 182 c.p.c.) abbia manifestato lapropria indisponibilità ad assumere il patrocinio;c) sussistenza di un possibile conflitto d'interessi (in tali ultime due ipotesil’agenzia delle Entrate – Riscossione è anche esentata dall'adottare unadelibera ex art. 43, comma 4, r.d. cit.: cfr. Cass. Sez.

U. n. 30008/2019,par. 26, lett. a).Numero registro generale 28874/2018Numero sezionale 5547/2026Numero di raccolta generale 24152/2026Data pubblicazione 28/07/2026È appena il caso di osservare che, ove non si versi in una di tali ipotesi,la nullità della procura (e del sottostante mandato) alle liti si produceanche qualora sia stata conferita con le modalità prescritte dalregolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondarioinsuscettibili di derogare alla legislazione primaria.2.5 Orbene, nel ricorso o nella procura speciale ad litem non vi è alcunriferimento alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrociniodell’Agenzia delle Entrate - Riscossione autorizzato in via esclusivaall'Avvocatura dello Stato nelle liti innanzi alla Corte di cassazione civile,né tanto meno è fatta indicazione di una delibera in tal senso assuntadagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzionedei dati identificativi.Ne segue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersiinvalidamente conferita la procura speciale al difensore, in quantoavvocato del libero Foro, invalidità che determina l’inammissibilità delricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione e più in generalela nullità di tutti gli atti difensivi compiuti dal suo difensore nel giudizio dilegittimità (cfr. Cass. n. 26531/2020; Cass. n. 6931/2023; Cass. n.1806/2024; Cass. n. 28199/2024; Cass. n. 1733/2026).3.

Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Non occorre provvedere in ordine alle spese in quanto la contribuentenon ha resistito al ricorso.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Numero registro generale 28874/2018Numero sezionale 5547/2026Numero di raccolta generale 24152/2026Data pubblicazione 28/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/7/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
estione e legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 710/2018 depositata il 20/2/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28874/2018Numero sezionale 5547/2026Numero di raccolta generale 24152/2026Data pubblicazione 28/07/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che MaricaBorghetti impugnò l’intimazione di pagamento n. 11720169001663934000che si fondava su numerose cartelle di pagamento, eccependo laprescrizione delle pretese.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Varese accolse il ricorso,ritenendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art.20, comma 3°, d.lgs. 472/1997.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettòl’appello dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, affermando che lacartella di pagamento non opposta non è equiparabile alla sentenzadefinitiva e, dunque, non comporta l’applicazione dell’art. 2953 c.c..3. Avverso tale sentenza l’Agente della riscossione ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.La contribuente non ha resistito con controricorso ed è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 8 d.lgs.96/2001 e 12 d.lgs. 546/1992. La ricorrente ha dedotto che il difensoredella contribuente nei due gradi di merito era un «avvocato stabilitoiscritto all’Ordine degli avvocati di Siracusa – sezione Stabiliti» ed avevadifeso la contribuente senza agire di intesa con un professionista abilitato,in violazione dell’art. 8 d.lgs. 96/2001.Il ricorso originario era quindi inammissibile per difetto di iuspostulandi, rilevabile per la prima volta anche nel presente giudizio dilegittimità.1.2 Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c.Numero registro generale 28874/2018Numero sezionale 5547/2026Numero di raccolta generale 24152/2026Data pubblicazione 28/07/2026per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Ha rilevato che,sebbene con l’atto d’appello avesse dedotto che il termine di prescrizionequinquennale non poteva comunque operare per i crediti tributari aventiad oggetto IRPEF, IRAP ed IVA, la CTR non si era pronunciata in merito atale questione.1.3 Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18,19 e 20 del d.lgs. 46/1999, 19, 49, 77 ed 86 del d.P.R. 602/1973 e 3,comma 9°, della l. 335/1995. La ricorrente ha insistito nel sostenere che,per effetto della mancata impugnazione delle cartelle, opererebbe in ognicaso il termine di prescrizione decennale – e ciò, nonostante il principioaffermato da Cass sez. U. n. 23397/2016 – in considerazione dellanovazione dell’obbligazione determinata dalla consegna del ruoloall’Agente per la riscossione, nonché del riferimento al termine diprescrizione decennale contenuto nell’art. 20, comma 6°, d.lgs. 112/1999.2.1 In via preliminare va rilevato che il ricorso è inammissibile perdifetto di ius postulandi dell’Avvocato del libero foro che rappresenta edifende l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.2.2 L'art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10dicembre 2016, n. 225, ha disposto l'estinzione ope legis delle società delGruppo Equitalia, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese con effettodal 10 luglio 2017, al contempo prevedendo l'istituzione di un entepubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate - Riscossione»,ente strumentale della stessa Agenzia delle Entrate. Detto ente, secondol'impianto normativo, subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridiciEquitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione, ai sensi deld.P.R. n. 602/1973.L'art. 1, comma 8, del menzionato d.l. stabilisce che «L'ente èautorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensiNumero registro generale 28874/2018Numero sezionale 5547/2026Numero di raccolta generale 24152/2026Data pubblicazione 28/07/2026dell'art. 43 T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza edifesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura delloStato, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi diconflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresìavvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di caratteregenerale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocatidel libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016,n. 50, artt. 4 e 17, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davantial tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, chepossono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano inrilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente latrattazione della causa. [...]».2.3 Questa Corte, a sezioni unite, ha enunciato il seguente principio didiritto: «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delleEntrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anchedi propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, siavvale:a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dallaConvenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi delR.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera daadottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppureove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessieconomici;b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della deliberaprevista dal cit. R.D. art. 43, comma 4 - nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottatiai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservatiNumero registro generale 28874/2018Numero sezionale 5547/2026Numero di raccolta generale 24152/2026Data pubblicazione 28/07/2026convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile adassumere il patrocinio.Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di unavvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alleipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Statoo di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzionedell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente edimplicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senzabisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio dilegittimità» (Cass. Sez. U. 30008/2019).La legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato trova,infatti, fondamento nell’attuazione delle norme di legge sopra richiamate,che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrociniocd. autorizzato, che solo entro quei limiti rimane organico ed esclusivo,22/06/2017 tra AdER ed Avvocatura Generale dello Stato, nel quale leparti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure inconsiderazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentatidall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare letipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, conconseguente determinazione del concreto modus operandi del patrociniopubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda dellatipologia del contenzioso» (Cass. Sez. U. n. 30008/2019 cit. inmotivazione): a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che,nelle liti concernenti «l'attività di riscossione» pendenti avanti alla Corte dicassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nellecontroversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima oparticolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o deiprincipi di diritto in discussione» (paragr. 3.2), sussiste l'obbligodell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente.Numero registro generale 28874/2018Numero sezionale 5547/2026Numero di raccolta generale 24152/2026Data pubblicazione 28/07/2026Da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delleSezioni Unite, che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per ilpatrocinio di AdER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola adeccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesasvolta da avvocati del libero foro». Come peraltro confermato anche dal«Regolamento di amministrazione dell'AdER, deliberato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] edapprovato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, (che)qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente alcontrollo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero forocome ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questonon sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad appositaconvenzione» (Cass. Sez. U. n. 30008/2019, cit., in motivazione).2.4 Alla luce di quanto esposto, il ricorso per cassazione propostodall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, oggetto della presentecontroversia, rientra tra i casi riservati al patrocinio autorizzatodell’Avvocatura secondo convenzione.In tale ipotesi, stando alle condivisibili precisazioni delle SezioniUnite, resta comunque la possibilità per l’Agenzia delle Entrate –Riscossione di affidare il proprio patrocinio ad un libero professionistaabilitato, ove ricorra uno dei seguenti alternativi presupposti:a) adozione di apposita delibera ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del1933;b) allegazione e dimostrazione che l’Avvocatura dello Stato (ovviamente,in epoca precedente alla notifica del ricorso, non trovando applicazione nelgiudizio di legittimità il disposto dell'art. 182 c.p.c.) abbia manifestato lapropria indisponibilità ad assumere il patrocinio;c) sussistenza di un possibile conflitto d'interessi (in tali ultime due ipotesil’agenzia delle Entrate – Riscossione è anche esentata dall'adottare unadelibera ex art. 43, comma 4, r.d. cit.: cfr. Cass. Sez. U. n. 30008/2019,par. 26, lett. a).Numero registro generale 28874/2018Numero sezionale 5547/2026Numero di raccolta generale 24152/2026Data pubblicazione 28/07/2026È appena il caso di osservare che, ove non si versi in una di tali ipotesi,la nullità della procura (e del sottostante mandato) alle liti si produceanche qualora sia stata conferita con le modalità prescritte dalregolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondarioinsuscettibili di derogare alla legislazione primaria.2.5 Orbene, nel ricorso o nella procura speciale ad litem non vi è alcunriferimento alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrociniodell’Agenzia delle Entrate - Riscossione autorizzato in via esclusivaall'Avvocatura dello Stato nelle liti innanzi alla Corte di cassazione civile,né tanto meno è fatta indicazione di una delibera in tal senso assuntadagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzionedei dati identificativi.Ne segue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersiinvalidamente conferita la procura speciale al difensore, in quantoavvocato del libero Foro, invalidità che determina l’inammissibilità delricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione e più in generalela nullità di tutti gli atti difensivi compiuti dal suo difensore nel giudizio dilegittimità (cfr. Cass. n. 26531/2020; Cass. n. 6931/2023; Cass. n.1806/2024; Cass. n. 28199/2024; Cass. n. 1733/2026).3. Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Non occorre provvedere in ordine alle spese in quanto la contribuentenon ha resistito al ricorso. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Numero registro generale 28874/2018Numero sezionale 5547/2026Numero di raccolta generale 24152/2026Data pubblicazione 28/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/7/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24152/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris