CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18406/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36777/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CRS VNI54C71G372H ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo domicilio PEC –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – intimata - Oggetto: tributi – Agenzia riscossione – giudizio di cassazione -avvocato libero foro N.36777/18 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 7219/06/18 depositata in data 1° agosto 2018, notificata in data 3 ottobre 2018 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 26 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato due comunicazioni di iscrizione ipotecaria e le relative cartelle di pagamento sottese, deducendo l’omessa notifica di tutti gli atti impositivi, con conseguente prescrizione dei relativi crediti. 2. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Campania, con sentenza qui impugnata , ha parzialmente accolto l’appello della società contribuente a vario titolo, in relazione a ventisei delle originarie cartelle impugnate, rilevandosi per cinque cartelle l’intervenuta prescrizione decennale dopo la notificazione (ancorché avvenuta) delle cartelle, per altre dodici cartelle l’intervenuta prescrizione quinquennale e per altre nove cartelle l’inesistenza della notifica effettuata tramite PEC con formato non consentito. 4. Propone ricorso per cassazione l’Agente della Riscossione, affidato a otto motivi ; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, osservando come che sin dal primo grado era stata sollevata l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo, questione assorbita in primo grado e riproposta in appello. N.36777/18 R.G. Est. F. D’Aquino 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, osservando come la società contribuente non avrebbe mai eccepito l’omessa notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 19, comma 2, d. lgs. n. 546/1992, in quanto l’inammissibilità del ricorso originario avrebbe dovuto precludere l’esame delle doglianze relative agli atti presupposti. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente in violazione dell’art. 132, [secondo] comma, n. 4, cod. proc. civ., osservandosi omessa pronuncia in relazione alla questione della avvenuta notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, tale da riverberarsi sull’obbligo di motivazione del giudice. 5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 3260, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.88 cod. proc. civ. e 111 Cost., essendo la sentenza fondata sui vizi (quali quelli di nullità della notificazione delle cartelle) incompatibili con la deduzione dell’omessa notificazione delle stesse. 6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., per essere stata la questione della notificazione di nove cartelle a mezzo PEC avvenuta «in formato non .pdf» mai sollevata da parte contribuentein giudizio, oltre che incompatibile con la deduzione di omessa notifica. 7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2943 cod. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ., N.36777/18 R.G. Est. F. D’Aquino violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18, 19, 20 d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 49, 77, 86 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui è stata applicata a cinque cartelle la prescrizione decennale in epoca successiva alla (in tesi) avvenuta notificazione delle cartelle , accogliendone l’appello del contribuente. Parte ricorrente contesta la decorrenza dell’applicazione del termine prescrizionale, ritenendo in ogni caso doversi applicare il termine prescrizionale ordinario. 8. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui è stata ritenuta nulla la notificazione delle cartelle a mezzo PEC per essere gli invii stati effettuati « in formato non .pdf » non consentito. Osserva parte ricorrente che la statuizione del giudice di appello si riferisce alla notifica in formato pdf anziché con estensione “.p7m”, osservandosi che le cartelle non sono atti assoggettati a sottoscrizione e che l’estensione “.pdf”ha adeguate garanzie di immodificabilità. 9. Il ricorso è inammissibile per essere lo stesso proposto da avvocato del libero foro. L'Agente della Riscossione, ove si costituisca formalmente in giudizio deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato dellibero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 601; Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28741). N.36777/18 R.G. Est. F. D’Aquino 10. Diversamente, deve ritenersi l’invalidità della procura speciale ad litem « alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] (…) si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - i n tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”» (Cass., Sez. V, 14 novembre 2023, n. 31616). E ciò in coerenza con il fatto che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro» (Cass., Sez. U., n. 30008/2019). 11. L’avvalimento di avvocati del libero foro è, pertanto, ipotesi residuale, subordinata alla preventiva adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti (Cass., n. 31616/2023, cit.; Cass., Sez. VI, 19 aprile 2019, n. 11130). In difetto di ciò il giudice, anche di ufficio, rileva la nullità della procura alle liti e l’inammissibilità della costituzione (Cass., Sez. Lav., 8 marzo 2023, n. 6931; Cass., Sez. III, 20 ottobre N.36777/18 R.G. Est. F. D’Aquino 2020, n. 26531), come nel caso di specie, essendovi agli atti la sola procura speciale. 12. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le