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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026

Cassazione n. 25954/2026

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ntata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, e REGIONE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente protempore della [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 1528/18 depositata il 9 marzo 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 settembre2026 dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Roma l’avviso di intimazione notificatogli in data 25marzo 2016 da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], relativo a crediti vari, diNumero registro generale 25209/2018Numero sezionale 5852/2026Numero di raccolta generale 25954/2026Data pubblicazione 29/09/2026natura tributaria e non tributaria, vantati dall’Agenzia delle Entrate e dallaRegione [OSCURATO:PERSONA].1.1 Il ricorrente eccepiva l’intervenuta prescrizione delle pretese fattevalere nei suoi confronti e l’omessa notifica delle cartelle di pagamentopresupposte.2.

Nella resistenza del solo agente della riscossione, il giudice adìtocosì statuiva:(i) dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai crediti dinatura non tributaria;(ii) dichiarava inammissibile, per mancanza di prova della relativanotifica, il ricorso proposto nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA];(iii) rigettava il ricorso spiegato contro l’Agenzia delle Entrate.3.

La decisione veniva, però, successivamente riformata dallaCommissione Tributaria Regionale (CTR) del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenzan. 1528/18 del 9 marzo 2018, in accoglimento dell’appello della parteprivata, annullava l’atto impugnato.Riconosciuta in via preliminare l’ammissibilità dell’originario ricorsoproposto nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], il collegio di seconde curerilevava che alla data di notifica dell’avviso di intimazione «[...] eraampiament[e] trascorso il termine prescrizionale relativo ai tributi oggettodelle cartelle esattoriali poste a fondamento dell’avviso [...]» medesimo,soggiungendo che «[a] tale generale decorrenza del termine prescrizionalesi sottra[eva]no esclusivamente i crediti [...] relativi a contravvenzionistradali elevate nell’anno 2011, per i quali [...] non sussiste[va] lagiurisdizione [tributaria...], come già rilevato dal giudice di primo grado[...]».4.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA](ADER), successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.5. [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate e la Regione [OSCURATO:PERSONA] sonoNumero registro generale 25209/2018Numero sezionale 5852/2026Numero di raccolta generale 25954/2026Data pubblicazione 29/09/2026rimasti intimati.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2946 c.c. e dei princìpidi cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999.1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere inapplicabile aicrediti posti a base dell’impugnato avviso di intimazione l’ordinariotermine di prescrizione decennale.2.

Con il secondo e il terzo motivo è lamentato, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio che hanno formato oggetto di discussione fra le parti.2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di non aver preso inconsiderazione:(i) la natura dei tributi oggetto di causa, alcuni dei quali –precisamente quelli inerenti alle imposte dirette (IRPEF e IRAP) e all’IVA –erano soggetti alla prescrizione ordinaria;(ii) la circostanza che alla data di notifica dell’avviso di intimazione nonancóra era decorso il termine triennale di prescrizione dell’azione diriscossione dei crediti della Regione [OSCURATO:PERSONA] portati dalla presupposta cartellan. 09720130208311628, derivanti dall’omesso pagamento della tassaautomobilistica.3.

Lo scrutinio dei motivi innanzi esposti è precluso dal rilievo officiosodell’inammissibilità del ricorso, proposto dall’ADER a mezzo di avvocatodel libero foro.3.1 Al riguardo, si osserva quanto segue.3.2 L’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla legge n.225 del 2016, stabilisce che l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (ADER),Numero registro generale 25209/2018Numero sezionale 5852/2026Numero di raccolta generale 25954/2026Data pubblicazione 29/09/2026ente pubblico economico, strumentale della stessa Agenzia delle Entrate,che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali, delle estinte società del [OSCURATO:PERSONA]:- «[…] è autorizzat[a] ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura delloStato ai sensi dell’art. 43 del testo unico delle leggi e delle normegiuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato esull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque subase convenzionale»;- «[…] può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negliarticolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agliarticoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero puòavvalersi ed essere rappresentat[a], davanti al Tribunale e al giudice dipace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudiziopersonalmente»; fermo restando che «[…]in ogni caso, ove vengano inrilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente latrattazione della causa».3.3 Successivamente l’art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, conv. dallalegge n. 58 del 2019, ha fornito l’esegesi autentica della normasurriportata, precisando che la stessa «si interpreta nel senso che ladisposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regiodecreto 30 ottobre 1933, n. 1611 si applica esclusivamente nei casi in cuil'Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA], per la propria rappresentanza edifesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato neigiudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesimadisposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessaAvvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».3.4 A séguito dell’arresto nomofilattico delle Sezioni Unite n.Numero registro generale 25209/2018Numero sezionale 5852/2026Numero di raccolta generale 25954/2026Data pubblicazione 29/09/202630008/2019, pronunciato ex art. 363 c.p.c. al fine di risolvere la questionedi particolare importanza attinente alla corretta interpretazione eapplicazione della richiamata disciplina normativa, nella giurisprudenza diquesta Corte si è andato affermando il principio di diritto secondo cui perla propria rappresentanza e difesa in giudizio l’ADER si avvaledell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenutacon la stessa, salvo che nelle ipotesi di conflitto o in presenza dellecondizioni di cui all’art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611 del 1933 (cioèqualora sia stata adottata apposita, motivata, delibera da sottoporre agliorgani di vigilanza) o a fronte dell’indisponibilità dell’Avvocatura adassumere il patrocinio.3.5 Orbene, con riferimento al contenzioso tributario la convenzioneesime l’Agenzia dall’obbligo di avvalersi della difesa erarialeesclusivamente per i procedimenti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA] (oraCorti di giustizia tributaria), dunque per il giudizio di merito, mentreimpone espressamente detto obbligo per il giudizio di legittimità, rispettoal quale, in assenza delle condizioni ricordate, la procura ad litem conferitaa un legale del libero foro risulta affetta da invalidità, rilevabile d’ufficiodal giudice (cfr., ex multis, Cass. n. 18297/2023, Cass. n. 18392/2024,Cass. n. 18406/2024, Cass. n. 27639/2024, Cass. n. 28199/2024).3.6 Posti tali consolidati princìpi, va osservato che, nel caso di specie:- il ricorso è stato notificato dall’ADER, a mezzo di un avvocato dellibero foro, in data 3 settembre 2018, e quindi successivamenteall’emanazione del Protocollo di intesa siglato il 5 luglio 2017 fra ilpredetto ente pubblico e l’Avvocatura dello Stato, il quale riserva aquest’ultima il patrocinio nelle ”liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile eTributaria“ (art. 3.4.1);- in atti non v’è traccia della sussistenza dei presupposti per lederoghe sopra indicate.3.7 Per quanto precede, il ricorso in esame va, dunque, incontro aNumero registro generale 25209/2018Numero sezionale 5852/2026Numero di raccolta generale 25954/2026Data pubblicazione 29/09/2026declaratoria di inammissibilità.4.

Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, essendo rimaste intimate le parti nei confronti delle quali ilricorso è stato proposto.5.

Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’ADER - in virtùdel rinvio contenuto nell’art. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv.dalla legge n. 44 del 2012, come modificato dall’art. 22, comma 1, del d.l.n. 34 del 2023, conv. dalla legge n. 56 del 2023 - la disposizione recatadall’art. 158, comma 1, lett. a), del citato d.P.R., prevedente laprenotazione a debito del contributo unificato in favore delleamministrazioni pubbliche.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 16 settembre 2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, e REGIONE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente protempore della [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 1528/18 depositata il 9 marzo 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 settembre2026 dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Roma l’avviso di intimazione notificatogli in data 25marzo 2016 da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], relativo a crediti vari, diNumero registro generale 25209/2018Numero sezionale 5852/2026Numero di raccolta generale 25954/2026Data pubblicazione 29/09/2026natura tributaria e non tributaria, vantati dall’Agenzia delle Entrate e dallaRegione [OSCURATO:PERSONA].1.1 Il ricorrente eccepiva l’intervenuta prescrizione delle pretese fattevalere nei suoi confronti e l’omessa notifica delle cartelle di pagamentopresupposte.2. Nella resistenza del solo agente della riscossione, il giudice adìtocosì statuiva:(i) dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai crediti dinatura non tributaria;(ii) dichiarava inammissibile, per mancanza di prova della relativanotifica, il ricorso proposto nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA];(iii) rigettava il ricorso spiegato contro l’Agenzia delle Entrate.3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dallaCommissione Tributaria Regionale (CTR) del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenzan. 1528/18 del 9 marzo 2018, in accoglimento dell’appello della parteprivata, annullava l’atto impugnato.Riconosciuta in via preliminare l’ammissibilità dell’originario ricorsoproposto nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], il collegio di seconde curerilevava che alla data di notifica dell’avviso di intimazione «[...] eraampiament[e] trascorso il termine prescrizionale relativo ai tributi oggettodelle cartelle esattoriali poste a fondamento dell’avviso [...]» medesimo,soggiungendo che «[a] tale generale decorrenza del termine prescrizionalesi sottra[eva]no esclusivamente i crediti [...] relativi a contravvenzionistradali elevate nell’anno 2011, per i quali [...] non sussiste[va] lagiurisdizione [tributaria...], come già rilevato dal giudice di primo grado[...]».4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA](ADER), successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.5. [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate e la Regione [OSCURATO:PERSONA] sonoNumero registro generale 25209/2018Numero sezionale 5852/2026Numero di raccolta generale 25954/2026Data pubblicazione 29/09/2026rimasti intimati.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2946 c.c. e dei princìpidi cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999.1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere inapplicabile aicrediti posti a base dell’impugnato avviso di intimazione l’ordinariotermine di prescrizione decennale.2. Con il secondo e il terzo motivo è lamentato, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio che hanno formato oggetto di discussione fra le parti.2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di non aver preso inconsiderazione:(i) la natura dei tributi oggetto di causa, alcuni dei quali –precisamente quelli inerenti alle imposte dirette (IRPEF e IRAP) e all’IVA –erano soggetti alla prescrizione ordinaria;(ii) la circostanza che alla data di notifica dell’avviso di intimazione nonancóra era decorso il termine triennale di prescrizione dell’azione diriscossione dei crediti della Regione [OSCURATO:PERSONA] portati dalla presupposta cartellan. 09720130208311628, derivanti dall’omesso pagamento della tassaautomobilistica.3. Lo scrutinio dei motivi innanzi esposti è precluso dal rilievo officiosodell’inammissibilità del ricorso, proposto dall’ADER a mezzo di avvocatodel libero foro.3.1 Al riguardo, si osserva quanto segue.3.2 L’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla legge n.225 del 2016, stabilisce che l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (ADER),Numero registro generale 25209/2018Numero sezionale 5852/2026Numero di raccolta generale 25954/2026Data pubblicazione 29/09/2026ente pubblico economico, strumentale della stessa Agenzia delle Entrate,che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali, delle estinte società del [OSCURATO:PERSONA]:- «[…] è autorizzat[a] ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura delloStato ai sensi dell’art. 43 del testo unico delle leggi e delle normegiuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato esull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque subase convenzionale»;- «[…] può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negliarticolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agliarticoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero puòavvalersi ed essere rappresentat[a], davanti al Tribunale e al giudice dipace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudiziopersonalmente»; fermo restando che «[…]in ogni caso, ove vengano inrilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente latrattazione della causa».3.3 Successivamente l’art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, conv. dallalegge n. 58 del 2019, ha fornito l’esegesi autentica della normasurriportata, precisando che la stessa «si interpreta nel senso che ladisposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regiodecreto 30 ottobre 1933, n. 1611 si applica esclusivamente nei casi in cuil'Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA], per la propria rappresentanza edifesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato neigiudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesimadisposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessaAvvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».3.4 A séguito dell’arresto nomofilattico delle Sezioni Unite n.Numero registro generale 25209/2018Numero sezionale 5852/2026Numero di raccolta generale 25954/2026Data pubblicazione 29/09/202630008/2019, pronunciato ex art. 363 c.p.c. al fine di risolvere la questionedi particolare importanza attinente alla corretta interpretazione eapplicazione della richiamata disciplina normativa, nella giurisprudenza diquesta Corte si è andato affermando il principio di diritto secondo cui perla propria rappresentanza e difesa in giudizio l’ADER si avvaledell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenutacon la stessa, salvo che nelle ipotesi di conflitto o in presenza dellecondizioni di cui all’art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611 del 1933 (cioèqualora sia stata adottata apposita, motivata, delibera da sottoporre agliorgani di vigilanza) o a fronte dell’indisponibilità dell’Avvocatura adassumere il patrocinio.3.5 Orbene, con riferimento al contenzioso tributario la convenzioneesime l’Agenzia dall’obbligo di avvalersi della difesa erarialeesclusivamente per i procedimenti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA] (oraCorti di giustizia tributaria), dunque per il giudizio di merito, mentreimpone espressamente detto obbligo per il giudizio di legittimità, rispettoal quale, in assenza delle condizioni ricordate, la procura ad litem conferitaa un legale del libero foro risulta affetta da invalidità, rilevabile d’ufficiodal giudice (cfr., ex multis, Cass. n. 18297/2023, Cass. n. 18392/2024,Cass. n. 18406/2024, Cass. n. 27639/2024, Cass. n. 28199/2024).3.6 Posti tali consolidati princìpi, va osservato che, nel caso di specie:- il ricorso è stato notificato dall’ADER, a mezzo di un avvocato dellibero foro, in data 3 settembre 2018, e quindi successivamenteall’emanazione del Protocollo di intesa siglato il 5 luglio 2017 fra ilpredetto ente pubblico e l’Avvocatura dello Stato, il quale riserva aquest’ultima il patrocinio nelle ”liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile eTributaria“ (art. 3.4.1);- in atti non v’è traccia della sussistenza dei presupposti per lederoghe sopra indicate.3.7 Per quanto precede, il ricorso in esame va, dunque, incontro aNumero registro generale 25209/2018Numero sezionale 5852/2026Numero di raccolta generale 25954/2026Data pubblicazione 29/09/2026declaratoria di inammissibilità.4. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, essendo rimaste intimate le parti nei confronti delle quali ilricorso è stato proposto.5. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’ADER - in virtùdel rinvio contenuto nell’art. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv.dalla legge n. 44 del 2012, come modificato dall’art. 22, comma 1, del d.l.n. 34 del 2023, conv. dalla legge n. 56 del 2023 - la disposizione recatadall’art. 158, comma 1, lett. a), del citato d.P.R., prevedente laprenotazione a debito del contributo unificato in favore delleamministrazioni pubbliche. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 16 settembre 2026.La PresidenteRoberta Crucitti