CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11963/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente–avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n.2603/2021, depositata il 09/07/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08aprile 2026 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5114/2022Numero sezionale 2952/2026Numero di raccolta generale 11963/2026Data pubblicazione 30/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla C.t.p. di Milano tre cartelledi pagamento, delle quali assumeva di essere era venuto a conoscenzasolo in data 16 giugno 2018, quando aveva chiesto ed ottenutodall’Agenzia delle Entrate-Riscossione gli estratti di ruolo della propriaposizione debitoria, contestandone l’omessa notifica.2. La C.t.p. accoglieva il ricorso ritenendo non provata la notifica3. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, patrocinata da un avvocatodel libero foro, impugnava la sentenza di primo grado sostenendo lacorretta notifica di tutte le cartelle di pagamento. La C.t.r. dellaLombardia rigettava l’appello, pronunciandosi per la suainammissibilità in quanto proposto da un difensore del libero foro “inmancanza di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi divigilanza ovvero senza averne accreditato le credenziali con unacorretta investitura non risultando nemmeno una qualunque procura”.4. L’Amministrazione propone ricorso per cassazione nei confrontidel contribuente che si è difeso con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate-Riscossionedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. laviolazione e falsa applicazione degli art. 11 e 12 d.lgs. n.546 del 1992,dell’ art. 1 comma 8, d.l. n. 193 del 2016, dell’art. 182 c.p.c.Censura la sentenza per aver dichiarato l’inammissibilitàdell’appello per difetto di ius postulandi e per assenza di procura adlitem. Osserva che la procura al difensore del libero foro era stataritualmente depositata negli atti del giudizio d’appello; che, in ognicaso, la C.t.r. avrebbe dovuto fare applicazione dell’art 182 c.p.c.ammettendo la sanatoria. Aggiunge che la costituzione in giudizio amezzo di avvocato del libero foro era del tutto legittima.2. Il motivo è fondato.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 5114/2022Numero sezionale 2952/2026Numero di raccolta generale 11963/2026Data pubblicazione 30/04/20262.1. Questa Corte ha chiarito che per la difesa e la rappresentanzain giudizio l'Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossionesi avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dallaconvenzione intervenuta con la stessa, salve le ipotesi di conflitto, qualile condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 oppurel’indisponibilità dell'Avvocatura; solo quando la convenzione non riserviall'Avvocatura erariale la difesa, non è richiesta l'adozione di appositadelibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo diavvocati del libero foro. Nel caso del contenzioso tributario, laconvenzione esime l’Agenzia dal ricorso alla difesa erarialeesclusivamente con riferimento ai giudizi innanzi alle commissionitributarie, dunque al giudizio di merito, mentre lo prevedeespressamente per quello di legittimità Cass. n. 28199/2024).2.2. Quanto alla mancanza in atti della procura – che, invero, laC.t.r. afferma come mero obiter dictum stante il preliminare edassorbente rilievo dell’inammissibilità della difesa a mezzo avvocato dellibero foro – la medesima risulta agli atti del giudizio che questa Cortepuò esaminare direttamente in quanto giudice del fatto processuale.Deve escludersi, per altro – diversamente da quanto sostenutodalla controricorrente – che il ricorso sia in parte qua inammissibile perdifetto di specificità e autosufficienza. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infatti, ha espressamente enunciato che la procurarisultava “ritualmente depositata negli atti del giudizio di appello”,sicché non vi era alcun ulteriore onere di trascrizione della medesima -della quale non era in discussione il contenuto, ma la stessa esistenza– né di più specifica indicazione della sua collocazione. Va rammentato,sul punto, che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previstidall'art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale aldispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti (tra le piùrecenti cfr. Cass. n. 6288/2025).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 5114/2022Numero sezionale 2952/2026Numero di raccolta generale 11963/2026Data pubblicazione 30/04/20262.3. La C.t.r., nell’escludere che l’Agenzia delle entrate Riscossionepotesse difendersi a mezzo avvocato del libero foro e nel dichiarareinammissibile l’appello, non si è attenuta a questi principi.4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà ancheal regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia indiversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4