CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07350/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4505/2022 R.G. proposto da:costituitosi in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avvocatospese dello Stato ai sensi dell’art. 144 d.P.R. 115/2002;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-Agenzia delle Entrate – Riscossione-intimata-Numero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 923/2021 depositata il 07/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ilcuratore del fallimento della Argo, società consortile a r.l. (costituita dallasocietà cooperativa Coopsette e dalla S.E.L.I. Società esecuzione lavoriidraulici S.p.A. per la realizzazione della metropolitana di Torino)impugnava la cartella di pagamento n. 09520160008304246000, emessaai sensi degli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis 633/1972 in relazionead IVA ed IRES per l’anno 2014. Gli importi richiesti a titolo di IVA – i soliche formavano oggetto di contestazione da parte della curatela – eranostati ritenuti dovuti a seguito di controlli automatizzati, non essendo statapresentata la dichiarazione annuale relativa all’anno 2013 e non potendoquindi riconoscersi il credito IVA maturato negli anni precedenti.La CTP rigettava il ricorso, osservando che il credito non spettava inquanto derivante da operazioni passive alle quali era stataillegittimamente applicata l’aliquota ordinaria in luogo di quella del 10%,nonché a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno2013 che non consentiva di riportare un credito per il 2014.2. Proponeva appello la curatela, evidenziando che sussistevano tutti ipresupposti per il riconoscimento del credito IVA e che era stato violato ilprincipio del ne bis in idem, giacché anche per gli anni 2012 e 2013 eranostati emessi avvisi di accertamento con cui si contestava l’applicazionedell’IVA ordinaria su operazioni passive sulle quali doveva inveceapplicarsi, secondo l’Amministrazione, l’aliquota del 10%; deduceva altresìche il credito era esistente e chiedeva eventualmente di sospendere ilNumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026processo fino alla definizione di quello relativo ai predetti avvisi diaccertamento.L’Agenzia delle Entrate si costituiva e dichiarava di aver provveduto allosgravio di una parte delle somme richieste a titolo di IVA; chiedeva per ilresto il rigetto del ricorso.3. Con la sentenza n. 923/2021, la Commissione tributaria regionaledell’[OSCURATO:PERSONA] dichiarava la cessazione della materia del contenderein relazione alle somme oggetto di sgravio (€ 229.392,00 per IVA, €68.817,60 per sanzioni ed € 11.715,59 per interessi) e rigettava il ricorsoin relazione alle ulteriori somme ancora dovute (€ 111.482,95). Osservavache il ricorrente si era limitato a dedurre l’esistenza del credito in forzadelle risultanze della propria contabilità, affermazione giudicata“apodittica” in assenza di ulteriori prove ed in considerazione del valoreriportato nella dichiarazione relativa al 2014 che differiva da quellorisultante dalle scritture contabili. Escludeva che fosse ravvisabile il viziodi ultrapetizione da parte della CTP – pur conoscendo quest’ultima ilcontenuto della sentenza n. 160/2018 con la quale erano stati rigettati iricorsi avverso gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2012 e2013 - giacché era comunque la contribuente che doveva dimostrarel’esistenza del proprio credito. Escludeva, infine, l’esistenza di vizi dinatura formale per violazione degli artt. 6 l. 212/2000 e 2 d.m. 37/1997.3. Avverso tale sentenza, la curatela ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sei motivi.Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Non ha resistito invece l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che è rimastaintimata.La curatela ha depositato altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/20261.1 Va esaminato per primo il quarto motivo di ricorso che, se fondato,potrebbe determinare l’annullamento in toto dell’atto e quindi dellapretesa. La ricorrente denuncia, infatti, il vizio di cui all’art. 360, comma1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 6 l. 212/2000 e 2 d.m. 37/1997.La curatela si duole del fatto che la CTR non avrebbe tenuto in debitoconto le violazioni dell’art. 6 commi 2°, 4° e ultimo l. 212/2000, nonchédell’art. 2 d.m. 37/1997, giacché avrebbe richiesto documentazione già insuo possesso senza poi tenerne conto e senza invitare la contribuente afornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.1.2 Il motivo appare inammissibile per difetto di specificità.Va innanzi tutto evidenziato che, in violazione del principio di specificitàdel ricorso, non vengono indicati i documenti già in possessodell’Amministrazione che sarebbero stati nuovamente richiesti. Inoltre, laCTR ha ritenuto del tutto generiche le lamentate violazioni dell’art. 6 l.212/2000 ed ha escluso l’esistenza dei presupposti per l’annullamentod’ufficio ai sensi dell’art. 2 d.m. 37/1997, evidenziando che comunquesuccessivamente era stata ridotta la pretesa.A fronte di tale statuizione la curatela ripropone nuovamente le medesimedoglianze, senza però indicare l’errore di diritto in cui sarebbe incorso ilgiudice d’appello.È evidente però che, così formulato, il motivo si esaurisce nella richiesta diuna nuova valutazione nel merito della questione che è preclusa nelgiudizio di legittimità.Per mero scrupolo si osserva, comunque, che la cartella è stata precedutada avviso bonario e che la stessa ricorrente ha riconosciuto che, a seguitodi tale avviso, ha potuto presentare istanza di autotutela unitamente alladocumentazione a sostegno della stessa, sicché non sono ravvisabiliviolazioni di carattere formale, riconducibili all’art. 6 l. 212/2000.2.1 Occorre poi prendere in considerazione, secondo un criterio di prioritàlogica, il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta il vizio di cui all’art.Numero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 67d.P.R. 600/1973. Ad avviso della curatela risulterebbe violato il principio didivieto di doppia imposizione, in quanto il disconoscimento del credito diimposta di € 48.667 sarebbe avvenuto sia con la cartella oggetto delpresente giudizio che con l’avviso di accertamento n.THS03BB02054/2016 oggetto di altro giudizio.Il motivo è palesemente infondato.2.2 Il divieto di doppia imposizione sarebbe violato ove si applicasse duevolte la medesima imposta in relazione allo stesso presupposto (così, exmultis, Cass. n. 13345/2025; Cass. n. 19931/2020). Nel caso di specie,invece, l’avviso di accertamento riguarda l’IVA relativa all’anno 2013,mentre la cartella riguarda l’IVA relativa all’anno 2014. È ovvio che, per ilmeccanismo che regola l’IVA, l’accertamento dell’esistenza o meno di uncredito in relazione ad una annualità di imposta può ripercuotersi anchesulle annualità successive; tuttavia, è evidente che non si tratta di unadoppia imposizione nel senso sopra indicato.3.1 Con il primo motivo di ricorso la curatela denuncia il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 5) c.p.c. in quanto la CTR avrebbe escluso il credito diimposta per l’anno 2013, erroneamente ritenendo che la stessa avessefondato la propria pretesa esclusivamente sulle scritture contabili, senzaprendere in considerazione il deposito delle fatture relative all’anno 2013 –indicate come allegato 15 al ricorso di primo grado - dalle quali risultava ilcredito d’imposta.3.2 Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.Va osservato che «l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leNumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie» (così Cass. Sez. U. 8053/2014).Costituisce un “fatto”, agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., nonuna "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 17761/2016; Cass. n.29883/2017; Cass. n. 21152/2014; Cass. Sez. U. n. 5745/2015; Cass. n.5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esamepossa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: leargomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017; Cass. n.21152/2014; Cass. n. 9637/2021; Cass. n. 2268/2022), gli elementiistruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015).Orbene, per quanto la produzione di documenti possa considerarsi unfatto, il ricorrente non ha chiarito la sua decisività ai fini della decisione,né ha indicato con quali modalità e quando lo stesso sia stato oggetto didiscussione tra le parti. Anzi, tale ultimo elemento sembra da escluderealla luce dalla motivazione sul punto contenuta nella sentenza impugnata:«era dunque onere del ricorrente dimostrare l'esistenza di un credito iva.Numero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026Tale dimostrazione non è stata offerta, limitandosi il Fallimento ConsorzioArgo ad affermare che esso risultava dalla contabilità: affermazioneapodittica».3.3 Deve quindi ritenersi che quello prospettato non integri il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., bensì quello di cui all’art. 395 n. 4)c.p.c. che avrebbe potuto, al più dar luogo ad istanza di revocazionequalora fosse stato dimostrato il rapporto di causalità necessaria con ladecisione (Cass. n. 8051/2020; Cass. Sez. U. n. 1666/09; Cass. n.20917/07).Questa Corte ha infatti osservato che “l’affermazione contenuta nellasentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte),di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti(nella specie fatture per costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza,non prodotti in giudizio secondo la C.T.R.), non si concreta in un errore digiudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituenteerrore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4,c.p.c., e non di ricorso per cassazione” (Cass. n. 1562/2021; nello stessosenso Cass. n. 19174/2016).3.4 Sotto altro profilo va osservato che neppure appare certo che la CTRabbia trascurato le fatture, dal momento che l’espressione utilizzata(“contabilità”) è assai generica e dunque potrebbe comprendere talidocumenti.4.1 Con il secondo motivo di ricorso la curatela ha dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 112 c.p.c. e54 bis d.P.R. 633/1972 «in quanto la C.T.R. ha erroneamente applicato lesuddette norme concludendo che il giudice di prime cure potessesindacare l'esistenza del credito IVA cartolare in assenza delladichiarazione fiscale dell'annualità precedente e che la sentenza di primogrado non fosse affetta dal vizio di ultrapetizione anche se ivi eraNumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026richiamato, a fondamento della decisione, il contenuto di altroprocedimento tributario».In pratica ha lamentato che la CTR aveva ritenuto che potessero compiersivalutazioni anche di carattere giuridico in ordine alla determinazionedell’aliquota applicabile alle operazioni passive, mentre la valutazione,trattandosi di un controllo ai sensi dell’art. 54 bis d.P.R. 633/1972, andavafatta esclusivamente in base alle risultanza contabili. Pertanto, ad avvisodella ricorrente, doveva riconoscersi il vizio di ultrapetizione da parte dellaCTP – erroneamente escluso dalla CTR – che aveva ritenuto corretta lapretesa dell’Amministrazione in considerazione degli accertamenticompiuti nel diverso procedimento riguardante l’avviso di accertamento n.THS03BB02054/2016, fondato, peraltro, sulla questione relativa all’entitàdell’aliquota IVA applicabile alle operazioni passive.4.2 Il motivo è infondato.Il ricorrente, pur citando la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questaCorte, perviene a conclusioni non condivisibili in ordine ai principi che sene traggono. Ed infatti è stato affermato che “la neutralità dell'imposizionearmonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza didichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenzad'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti perun anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto èsorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbiarispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso,nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito dicontrollo formale automatizzato non può essere negato il diritto alladetrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, chesi tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta,assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. U. n.17757/2016).Numero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026Al contribuente che abbia omesso la presentazione della dichiarazione IVAannuale è quindi consentita la dimostrazione nel processo tributario dellasussistenza dei requisiti per beneficiare della detrazione.È evidente, però, che una volta riconosciuta al contribuente che è incorsonella violazione formale la possibilità di dimostrare il proprio diritto alladetrazione sul piano sostanziale nel processo tributario, tale accertamentodovrà necessariamente riguardare ogni aspetto e dunque anche l’aliquotaapplicabile alle operazioni passive, onde consentire la determinazione deldovuto.Ove si ritenesse diversamente, come fa la ricorrente, si perverrebbeall’assurda conclusione che nel giudizio potrebbe prendersi inconsiderazione solo il dato formale risultante dalla contabilità della parte –che ha comunque omesso la dichiarazione – e che solo successivamentepotrebbe accertarsi l’imposta effettivamente dovuta sulla base di un nuovoTale considerazione è sufficiente per escludere il vizio di ultrapetizioneravvisabile, ad avviso della ricorrente, nel fatto che sarebbero stati presiin considerazione dalla CTP gli esiti del processo riguardante l’avviso diaccertamento relativo all’anno 2013.Infatti, come evidenziato nella sentenza d’appello, le risultanze dellapronuncia sull’avviso di accertamento erano del tutto irrilevanti, in quantola curatela, su cui gravava il relativo onere, non aveva dimostrato ilcredito IVA (cfr. sentenza impugnata pag. 6: «E' poi vero che laCommissione provinciale, pronunciando contestualmente la sentenza n.160.01.18 (con cui, giudicando degli anni di imposta 2012 e 2013,confermava la legittimità degli avvisi di accertamento emessi per taliannualità, con i quali era stata, fra l'altro, riconosciuta l'illegittimità delladetrazione dell'iva ordinaria delle fatture dei fornitori, che avrebberoinvece dovuto applicare l'iva agevolata ai sensi del n. 127 septies dellatabella A, parte III del d.p.r. n. 63311972), conosceva le ragioni per cui ilNumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026credito iva, nella misura vantata dal ricorrente, era inesistente, ciòtuttavia non significa che la pronuncia sia viziata da ultrapetizione. Era pursempre la ricorrente a dovere provare, per ottenere l'annullamento dellacartella, l'esistenza di un credito IVA che non aveva dichiarato nel 2013, ecorrettamente il primo giudice non ha ritenuto che fosse sufficiente lamera allegazione dell’esistenza del credito»).5.1 Con il quinto motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. «per omessa pronuncia su parte della domanda edomessa valutazione dei documenti allegati dalla ricorrente».La curatela lamenta che la CTR non si sarebbe pronunciata in ordine almotivo di appello, proposto in via subordinata, di rideterminazione dellapretesa vantata dall’Amministrazione a seguito dello sgravio in misurainferiore agli € 80.058 richiesti. Infatti, aveva osservato che, pur tenendoconto del contenuto dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2013,l’IVA dovuta a seguito dello sgravio era pari ad € 48.667,00 oltre sanzionied interessi, sicché non si giustificava la differenza tra tale importo equello ancora richiesto di € 80.058.5.2 Il motivo è fondato, sebbene il vizio lamentato avrebbe dovuto esserericondotto all’ipotesi del n. 4) del comma 1° dell’art. 360 c.p.c. (ma ciònon determina l’inammissibilità dello stesso essendo possibile per la Corteriqualificare il motivo di ricorso sotto una diversa ipotesi; cfr. Cass. Sez. U.n. 17931/2013; Cass. n. 4036/2014; Cass. n. 25557/2017; Cass. n.759/2025). Né rileva il fatto che manca l’indicazione dell’art. 112 c.p.c.quale norma violata, essendo chiaro il contenuto della doglianza (cfr.Cass. n. 4233/2012; Cass. n. 25044/2013; Cass. n. 21819/2017).Orbene, questa Corte ha affermato che «l'omessa pronuncia su alcuni deimotivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione oistanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazionedella corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto diNumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di dirittosostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360,n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice delmerito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbiarisolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (onon giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, maovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4,c.p.c. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice dilegittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuarel'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anchedell'atto di appello […]» (Cass. 29952/2022; nello stesso senso, cfr. Cass.1755/2006; Cass. 21444/2024).Nel caso di specie non vi è dubbio che era stato formulato uno specificomotivo di appello sul punto; il ricorrente ha peraltro indicato le pagine(13-15) del ricorso in appello in cui lo stesso era stato articolato, nonchéquelle del ricorso originario in cui la questione del quantum era statatrattata (pag. 4), sebbene ancora non risultasse intervenuto lo sgravio.Ciò nonostante, la sentenza della CTR non contiene alcuna considerazionesu tale questione.Deve escludersi, peraltro, che, nel caso di specie, possa ritenersi che siaintervenuta una statuizione implicita, giacché tale ipotesi sussiste «quandola pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domandao l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travoltedalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza»(Cass. 25710/2024; nello stesso senso, cfr. Cass. 12131/2023).Numero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026La doglianza era stata invece formulata per il caso in cui venisserorigettati tutti gli altri motivi di appello, sicché la questione andavacomunque affrontata.Né potrebbe sostenersi, come fa la controricorrente, che la giustificazionesarebbe ravvisabile nell’osservazione, contenuta in sentenza, in ordineall’incoerenza tra l’indicazione del credito IVA contenuta nelladichiarazione relativa al 2014 e quella risultante dalle scritture contabili; sitratta infatti di una argomentazione che la CTR utilizza (a pag. 7 dellasentenza) in ordine alla questione della mancanza di prova del credito IVAdella curatela. Il motivo di appello in questione riguarda, invece, ladeterminazione dell’IVA dovuta a seguito dello sgravio in ordine alla quale,nella sentenza di secondo grado, nulla viene rilevato.Il motivo va dunque accolto.6.1 Con il sesto motivo di ricorso la curatela ha dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per omessa applicazione dell’art.39 d.lgs. 546/1992. Ha lamentato, sostanzialmente, che il presenteprocesso avrebbe dovuto essere sospeso «quantomeno per questioni diopportunità» in attesa della definizione di quello relativo all’avviso diaccertamento n. THS03BB02054/2016 riguardante l’anno di impostaprecedente – in considerazione del rapporto di pregiudizialità-dipendenza– ovvero riunito a quest’ultimo.6.2 Il motivo è inammissibile.Questa Corte a Sezioni Unite ha infatti affermato che «In tema disospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cuiessa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda diquando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quellopregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, lasospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria aisensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subitoNumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in viafacoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nelcaso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il dispostodell'art. 336, secondo comma, c.p.c.» (Cass. sez. U. n. 21763/2021).Quando si versi in ipotesi – come quella verificatasi nel caso di specie - disospensione facoltativa può essere impugnato il solo provvedimento disospensione con regolamento di competenza con il quale può esseresindacata esclusivamente l’esistenza dei presupposti giuridici in forza deiquali il giudice si è avvalso del proprio potere discrezionale di sospensionee di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio(Cass. n. 2429/2025; Cass. n. 16051/2022; Cass. n. 14146/2020); a talfine è opportuno ricordare che l’esercizio del potere discrezionale delgiudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l’autorità di unasentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell’art. 337, comma 2,c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità dellasospensione del processo pregiudicato, e quindi l’indicazione dicircostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano aritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma delladecisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analiticaindicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezzadell’impugnazione proposta nel processo pregiudicante (Cass. n.16051/2022).Non si ritiene invece impugnabile né col regolamento ex art. 42 c.p.c., nécon il ricorso per cassazione il diniego della sospensione in considerazionedel suo carattere latamente facoltativo e l'applicabilità, in caso dicontraddittorietà di giudicati, dell'art. 336, cpv. c.p.c. (cfr. Cass.12258/2025, in motivazione).Tali principi operano anche nel processo tributario «coincidendo l’ambito diapplicazione di cui all’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, con quelloNumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026di cui all’art. 295, cod. proc. civ., nonché alla luce del generale rinvio dicui all’art. 1, d.lgs. n. 546/1992» (Cass. n. 7952/2024).Nel caso di specie, durante il processo d’appello era già intervenuta lasentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso avversol’avviso di accertamento, sicché la CTR ha ritenuto di fare affidamento sutale pronuncia e di non sospendere il processo; tale decisione, per quantofin qui esposto, non può essere sindacata.7. In definitiva va accolto il quinto motivo di ricorso, mentre vannodichiarati inammissibili il primo, il quarto ed il sesto e rigettati il secondoed il terzo; la sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione perché decida nelmerito e provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IVA - riscossione -[OSCURATO:PERSONA] automaticiRoberto [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiovanni [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4505/2022 R.G. proposto da:costituitosi in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avvocatospese dello Stato ai sensi dell’art. 144 d.P.R. 115/2002;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-Agenzia delle Entrate – Riscossione-intimata-Numero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 923/2021 depositata il 07/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ilcuratore del fallimento della Argo, società consortile a r.l. (costituita dallasocietà cooperativa Coopsette e dalla S.E.L.I. Società esecuzione lavoriidraulici S.p.A. per la realizzazione della metropolitana di Torino)impugnava la cartella di pagamento n. 09520160008304246000, emessaai sensi degli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis 633/1972 in relazionead IVA ed IRES per l’anno 2014. Gli importi richiesti a titolo di IVA – i soliche formavano oggetto di contestazione da parte della curatela – eranostati ritenuti dovuti a seguito di controlli automatizzati, non essendo statapresentata la dichiarazione annuale relativa all’anno 2013 e non potendoquindi riconoscersi il credito IVA maturato negli anni precedenti.La CTP rigettava il ricorso, osservando che il credito non spettava inquanto derivante da operazioni passive alle quali era stataillegittimamente applicata l’aliquota ordinaria in luogo di quella del 10%,nonché a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno2013 che non consentiva di riportare un credito per il 2014.2. Proponeva appello la curatela, evidenziando che sussistevano tutti ipresupposti per il riconoscimento del credito IVA e che era stato violato ilprincipio del ne bis in idem, giacché anche per gli anni 2012 e 2013 eranostati emessi avvisi di accertamento con cui si contestava l’applicazionedell’IVA ordinaria su operazioni passive sulle quali doveva inveceapplicarsi, secondo l’Amministrazione, l’aliquota del 10%; deduceva altresìche il credito era esistente e chiedeva eventualmente di sospendere ilNumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026processo fino alla definizione di quello relativo ai predetti avvisi diaccertamento.L’Agenzia delle Entrate si costituiva e dichiarava di aver provveduto allosgravio di una parte delle somme richieste a titolo di IVA; chiedeva per ilresto il rigetto del ricorso.3. Con la sentenza n. 923/2021, la Commissione tributaria regionaledell’[OSCURATO:PERSONA] dichiarava la cessazione della materia del contenderein relazione alle somme oggetto di sgravio (€ 229.392,00 per IVA, €68.817,60 per sanzioni ed € 11.715,59 per interessi) e rigettava il ricorsoin relazione alle ulteriori somme ancora dovute (€ 111.482,95). Osservavache il ricorrente si era limitato a dedurre l’esistenza del credito in forzadelle risultanze della propria contabilità, affermazione giudicata“apodittica” in assenza di ulteriori prove ed in considerazione del valoreriportato nella dichiarazione relativa al 2014 che differiva da quellorisultante dalle scritture contabili. Escludeva che fosse ravvisabile il viziodi ultrapetizione da parte della CTP – pur conoscendo quest’ultima ilcontenuto della sentenza n. 160/2018 con la quale erano stati rigettati iricorsi avverso gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2012 e2013 - giacché era comunque la contribuente che doveva dimostrarel’esistenza del proprio credito. Escludeva, infine, l’esistenza di vizi dinatura formale per violazione degli artt. 6 l. 212/2000 e 2 d.m. 37/1997.3. Avverso tale sentenza, la curatela ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sei motivi.Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Non ha resistito invece l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che è rimastaintimata.La curatela ha depositato altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/20261.1 Va esaminato per primo il quarto motivo di ricorso che, se fondato,potrebbe determinare l’annullamento in toto dell’atto e quindi dellapretesa. La ricorrente denuncia, infatti, il vizio di cui all’art. 360, comma1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 6 l. 212/2000 e 2 d.m. 37/1997.La curatela si duole del fatto che la CTR non avrebbe tenuto in debitoconto le violazioni dell’art. 6 commi 2°, 4° e ultimo l. 212/2000, nonchédell’art. 2 d.m. 37/1997, giacché avrebbe richiesto documentazione già insuo possesso senza poi tenerne conto e senza invitare la contribuente afornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.1.2 Il motivo appare inammissibile per difetto di specificità.Va innanzi tutto evidenziato che, in violazione del principio di specificitàdel ricorso, non vengono indicati i documenti già in possessodell’Amministrazione che sarebbero stati nuovamente richiesti. Inoltre, laCTR ha ritenuto del tutto generiche le lamentate violazioni dell’art. 6 l.212/2000 ed ha escluso l’esistenza dei presupposti per l’annullamentod’ufficio ai sensi dell’art. 2 d.m. 37/1997, evidenziando che comunquesuccessivamente era stata ridotta la pretesa.A fronte di tale statuizione la curatela ripropone nuovamente le medesimedoglianze, senza però indicare l’errore di diritto in cui sarebbe incorso ilgiudice d’appello.È evidente però che, così formulato, il motivo si esaurisce nella richiesta diuna nuova valutazione nel merito della questione che è preclusa nelgiudizio di legittimità.Per mero scrupolo si osserva, comunque, che la cartella è stata precedutada avviso bonario e che la stessa ricorrente ha riconosciuto che, a seguitodi tale avviso, ha potuto presentare istanza di autotutela unitamente alladocumentazione a sostegno della stessa, sicché non sono ravvisabiliviolazioni di carattere formale, riconducibili all’art. 6 l. 212/2000.2.1 Occorre poi prendere in considerazione, secondo un criterio di prioritàlogica, il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta il vizio di cui all’art.Numero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 67d.P.R. 600/1973. Ad avviso della curatela risulterebbe violato il principio didivieto di doppia imposizione, in quanto il disconoscimento del credito diimposta di € 48.667 sarebbe avvenuto sia con la cartella oggetto delpresente giudizio che con l’avviso di accertamento n.THS03BB02054/2016 oggetto di altro giudizio.Il motivo è palesemente infondato.2.2 Il divieto di doppia imposizione sarebbe violato ove si applicasse duevolte la medesima imposta in relazione allo stesso presupposto (così, exmultis, Cass. n. 13345/2025; Cass. n. 19931/2020). Nel caso di specie,invece, l’avviso di accertamento riguarda l’IVA relativa all’anno 2013,mentre la cartella riguarda l’IVA relativa all’anno 2014. È ovvio che, per ilmeccanismo che regola l’IVA, l’accertamento dell’esistenza o meno di uncredito in relazione ad una annualità di imposta può ripercuotersi anchesulle annualità successive; tuttavia, è evidente che non si tratta di unadoppia imposizione nel senso sopra indicato.3.1 Con il primo motivo di ricorso la curatela denuncia il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 5) c.p.c. in quanto la CTR avrebbe escluso il credito diimposta per l’anno 2013, erroneamente ritenendo che la stessa avessefondato la propria pretesa esclusivamente sulle scritture contabili, senzaprendere in considerazione il deposito delle fatture relative all’anno 2013 –indicate come allegato 15 al ricorso di primo grado - dalle quali risultava ilcredito d’imposta.3.2 Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.Va osservato che «l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leNumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie» (così Cass. Sez. U. 8053/2014).Costituisce un “fatto”, agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., nonuna "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 17761/2016; Cass. n.29883/2017; Cass. n. 21152/2014; Cass. Sez. U. n. 5745/2015; Cass. n.5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esamepossa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: leargomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017; Cass. n.21152/2014; Cass. n. 9637/2021; Cass. n. 2268/2022), gli elementiistruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015).Orbene, per quanto la produzione di documenti possa considerarsi unfatto, il ricorrente non ha chiarito la sua decisività ai fini della decisione,né ha indicato con quali modalità e quando lo stesso sia stato oggetto didiscussione tra le parti. Anzi, tale ultimo elemento sembra da escluderealla luce dalla motivazione sul punto contenuta nella sentenza impugnata:«era dunque onere del ricorrente dimostrare l'esistenza di un credito iva.Numero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026Tale dimostrazione non è stata offerta, limitandosi il Fallimento ConsorzioArgo ad affermare che esso risultava dalla contabilità: affermazioneapodittica».3.3 Deve quindi ritenersi che quello prospettato non integri il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., bensì quello di cui all’art. 395 n. 4)c.p.c. che avrebbe potuto, al più dar luogo ad istanza di revocazionequalora fosse stato dimostrato il rapporto di causalità necessaria con ladecisione (Cass. n. 8051/2020; Cass. Sez. U. n. 1666/09; Cass. n.20917/07).Questa Corte ha infatti osservato che “l’affermazione contenuta nellasentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte),di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti(nella specie fatture per costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza,non prodotti in giudizio secondo la C.T.R.), non si concreta in un errore digiudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituenteerrore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4,c.p.c., e non di ricorso per cassazione” (Cass. n. 1562/2021; nello stessosenso Cass. n. 19174/2016).3.4 Sotto altro profilo va osservato che neppure appare certo che la CTRabbia trascurato le fatture, dal momento che l’espressione utilizzata(“contabilità”) è assai generica e dunque potrebbe comprendere talidocumenti.4.1 Con il secondo motivo di ricorso la curatela ha dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 112 c.p.c. e54 bis d.P.R. 633/1972 «in quanto la C.T.R. ha erroneamente applicato lesuddette norme concludendo che il giudice di prime cure potessesindacare l'esistenza del credito IVA cartolare in assenza delladichiarazione fiscale dell'annualità precedente e che la sentenza di primogrado non fosse affetta dal vizio di ultrapetizione anche se ivi eraNumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026richiamato, a fondamento della decisione, il contenuto di altroprocedimento tributario».In pratica ha lamentato che la CTR aveva ritenuto che potessero compiersivalutazioni anche di carattere giuridico in ordine alla determinazionedell’aliquota applicabile alle operazioni passive, mentre la valutazione,trattandosi di un controllo ai sensi dell’art. 54 bis d.P.R. 633/1972, andavafatta esclusivamente in base alle risultanza contabili. Pertanto, ad avvisodella ricorrente, doveva riconoscersi il vizio di ultrapetizione da parte dellaCTP – erroneamente escluso dalla CTR – che aveva ritenuto corretta lapretesa dell’Amministrazione in considerazione degli accertamenticompiuti nel diverso procedimento riguardante l’avviso di accertamento n.THS03BB02054/2016, fondato, peraltro, sulla questione relativa all’entitàdell’aliquota IVA applicabile alle operazioni passive.4.2 Il motivo è infondato.Il ricorrente, pur citando la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questaCorte, perviene a conclusioni non condivisibili in ordine ai principi che sene traggono. Ed infatti è stato affermato che “la neutralità dell'imposizionearmonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza didichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenzad'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti perun anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto èsorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbiarispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso,nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito dicontrollo formale automatizzato non può essere negato il diritto alladetrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, chesi tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta,assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. U. n.17757/2016).Numero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026Al contribuente che abbia omesso la presentazione della dichiarazione IVAannuale è quindi consentita la dimostrazione nel processo tributario dellasussistenza dei requisiti per beneficiare della detrazione.È evidente, però, che una volta riconosciuta al contribuente che è incorsonella violazione formale la possibilità di dimostrare il proprio diritto alladetrazione sul piano sostanziale nel processo tributario, tale accertamentodovrà necessariamente riguardare ogni aspetto e dunque anche l’aliquotaapplicabile alle operazioni passive, onde consentire la determinazione deldovuto.Ove si ritenesse diversamente, come fa la ricorrente, si perverrebbeall’assurda conclusione che nel giudizio potrebbe prendersi inconsiderazione solo il dato formale risultante dalla contabilità della parte –che ha comunque omesso la dichiarazione – e che solo successivamentepotrebbe accertarsi l’imposta effettivamente dovuta sulla base di un nuovoTale considerazione è sufficiente per escludere il vizio di ultrapetizioneravvisabile, ad avviso della ricorrente, nel fatto che sarebbero stati presiin considerazione dalla CTP gli esiti del processo riguardante l’avviso diaccertamento relativo all’anno 2013.Infatti, come evidenziato nella sentenza d’appello, le risultanze dellapronuncia sull’avviso di accertamento erano del tutto irrilevanti, in quantola curatela, su cui gravava il relativo onere, non aveva dimostrato ilcredito IVA (cfr. sentenza impugnata pag. 6: «E' poi vero che laCommissione provinciale, pronunciando contestualmente la sentenza n.160.01.18 (con cui, giudicando degli anni di imposta 2012 e 2013,confermava la legittimità degli avvisi di accertamento emessi per taliannualità, con i quali era stata, fra l'altro, riconosciuta l'illegittimità delladetrazione dell'iva ordinaria delle fatture dei fornitori, che avrebberoinvece dovuto applicare l'iva agevolata ai sensi del n. 127 septies dellatabella A, parte III del d.p.r. n. 63311972), conosceva le ragioni per cui ilNumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026credito iva, nella misura vantata dal ricorrente, era inesistente, ciòtuttavia non significa che la pronuncia sia viziata da ultrapetizione. Era pursempre la ricorrente a dovere provare, per ottenere l'annullamento dellacartella, l'esistenza di un credito IVA che non aveva dichiarato nel 2013, ecorrettamente il primo giudice non ha ritenuto che fosse sufficiente lamera allegazione dell’esistenza del credito»).5.1 Con il quinto motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. «per omessa pronuncia su parte della domanda edomessa valutazione dei documenti allegati dalla ricorrente».La curatela lamenta che la CTR non si sarebbe pronunciata in ordine almotivo di appello, proposto in via subordinata, di rideterminazione dellapretesa vantata dall’Amministrazione a seguito dello sgravio in misurainferiore agli € 80.058 richiesti. Infatti, aveva osservato che, pur tenendoconto del contenuto dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2013,l’IVA dovuta a seguito dello sgravio era pari ad € 48.667,00 oltre sanzionied interessi, sicché non si giustificava la differenza tra tale importo equello ancora richiesto di € 80.058.5.2 Il motivo è fondato, sebbene il vizio lamentato avrebbe dovuto esserericondotto all’ipotesi del n. 4) del comma 1° dell’art. 360 c.p.c. (ma ciònon determina l’inammissibilità dello stesso essendo possibile per la Corteriqualificare il motivo di ricorso sotto una diversa ipotesi; cfr. Cass. Sez. U.n. 17931/2013; Cass. n. 4036/2014; Cass. n. 25557/2017; Cass. n.759/2025). Né rileva il fatto che manca l’indicazione dell’art. 112 c.p.c.quale norma violata, essendo chiaro il contenuto della doglianza (cfr.Cass. n. 4233/2012; Cass. n. 25044/2013; Cass. n. 21819/2017).Orbene, questa Corte ha affermato che «l'omessa pronuncia su alcuni deimotivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione oistanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazionedella corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto diNumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di dirittosostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360,n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice delmerito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbiarisolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (onon giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, maovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4,c.p.c. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice dilegittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuarel'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anchedell'atto di appello […]» (Cass. 29952/2022; nello stesso senso, cfr. Cass.1755/2006; Cass. 21444/2024).Nel caso di specie non vi è dubbio che era stato formulato uno specificomotivo di appello sul punto; il ricorrente ha peraltro indicato le pagine(13-15) del ricorso in appello in cui lo stesso era stato articolato, nonchéquelle del ricorso originario in cui la questione del quantum era statatrattata (pag. 4), sebbene ancora non risultasse intervenuto lo sgravio.Ciò nonostante, la sentenza della CTR non contiene alcuna considerazionesu tale questione.Deve escludersi, peraltro, che, nel caso di specie, possa ritenersi che siaintervenuta una statuizione implicita, giacché tale ipotesi sussiste «quandola pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domandao l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travoltedalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza»(Cass. 25710/2024; nello stesso senso, cfr. Cass. 12131/2023).Numero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026La doglianza era stata invece formulata per il caso in cui venisserorigettati tutti gli altri motivi di appello, sicché la questione andavacomunque affrontata.Né potrebbe sostenersi, come fa la controricorrente, che la giustificazionesarebbe ravvisabile nell’osservazione, contenuta in sentenza, in ordineall’incoerenza tra l’indicazione del credito IVA contenuta nelladichiarazione relativa al 2014 e quella risultante dalle scritture contabili; sitratta infatti di una argomentazione che la CTR utilizza (a pag. 7 dellasentenza) in ordine alla questione della mancanza di prova del credito IVAdella curatela. Il motivo di appello in questione riguarda, invece, ladeterminazione dell’IVA dovuta a seguito dello sgravio in ordine alla quale,nella sentenza di secondo grado, nulla viene rilevato.Il motivo va dunque accolto.6.1 Con il sesto motivo di ricorso la curatela ha dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per omessa applicazione dell’art.39 d.lgs. 546/1992. Ha lamentato, sostanzialmente, che il presenteprocesso avrebbe dovuto essere sospeso «quantomeno per questioni diopportunità» in attesa della definizione di quello relativo all’avviso diaccertamento n. THS03BB02054/2016 riguardante l’anno di impostaprecedente – in considerazione del rapporto di pregiudizialità-dipendenza– ovvero riunito a quest’ultimo.6.2 Il motivo è inammissibile.Questa Corte a Sezioni Unite ha infatti affermato che «In tema disospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cuiessa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda diquando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quellopregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, lasospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria aisensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subitoNumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in viafacoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nelcaso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il dispostodell'art. 336, secondo comma, c.p.c.» (Cass. sez. U. n. 21763/2021).Quando si versi in ipotesi – come quella verificatasi nel caso di specie - disospensione facoltativa può essere impugnato il solo provvedimento disospensione con regolamento di competenza con il quale può esseresindacata esclusivamente l’esistenza dei presupposti giuridici in forza deiquali il giudice si è avvalso del proprio potere discrezionale di sospensionee di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio(Cass. n. 2429/2025; Cass. n. 16051/2022; Cass. n. 14146/2020); a talfine è opportuno ricordare che l’esercizio del potere discrezionale delgiudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l’autorità di unasentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell’art. 337, comma 2,c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità dellasospensione del processo pregiudicato, e quindi l’indicazione dicircostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano aritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma delladecisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analiticaindicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezzadell’impugnazione proposta nel processo pregiudicante (Cass. n.16051/2022).Non si ritiene invece impugnabile né col regolamento ex art. 42 c.p.c., nécon il ricorso per cassazione il diniego della sospensione in considerazionedel suo carattere latamente facoltativo e l'applicabilità, in caso dicontraddittorietà di giudicati, dell'art. 336, cpv. c.p.c. (cfr. Cass.12258/2025, in motivazione).Tali principi operano anche nel processo tributario «coincidendo l’ambito diapplicazione di cui all’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, con quelloNumero registro generale 4505/2022Numero sezionale 8724/2025Numero di raccolta generale 7350/2026Data pubblicazione 26/03/2026di cui all’art. 295, cod. proc. civ., nonché alla luce del generale rinvio dicui all’art. 1, d.lgs. n. 546/1992» (Cass. n. 7952/2024).Nel caso di specie, durante il processo d’appello era già intervenuta lasentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso avversol’avviso di accertamento, sicché la CTR ha ritenuto di fare affidamento sutale pronuncia e di non sospendere il processo; tale decisione, per quantofin qui esposto, non può essere sindacata.7. In definitiva va accolto il quinto motivo di ricorso, mentre vannodichiarati inammissibili il primo, il quarto ed il sesto e rigettati il secondoed il terzo; la sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione perché decida nelmerito e provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibili ilprimo, il quarto ed il sesto e rigetta il secondo ed il terzo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.La PresidenteTania HmeljakP.Q.MLa Corte, accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibili ilprimo, il quarto ed il sesto e rigetta il secondo ed il terzo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.La PresidenteTania Hmeljak