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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 16051/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 32029 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presi- dente del Consiglio di amministrazione, legale rappre- sentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63E28 B175Z) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L06 H501Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39A03 H501C) -resistente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 22 novembre 2021 nel procedimento iscritto al n. 50462 dell’anno 2019 del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32029/2021 [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4708/2022Numero di raccolta generale 16051/2022 S.a.s. davanti al Tribunale di Roma, per ottenerne la condan- Data pubblicazione 18/05/2022 na al pagamento del controvalore di un macchinario industria- le che le aveva consegnato sulla base di un contratto di vendi- ta dichiarato risolto in altro giudizio tra le parti, ovvero, in su- bordine, la restituzione del medesimo macchinario.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 22 novembre 2021, ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c..

Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo.

Resiste con memoria la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s..

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente, deve escludersi la possibilità di una inter- ruzione del presente procedimento in virtù della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società resistente, come ri- chiesto dal legale di quest’ultima: l’istituto dell’interruzione del processo non è infatti applicabile nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021, Rv. 660567 – 01: «il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso di ufficio; ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di cassazione con la noti- fica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irri- levanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazio- ne, gli adempimenti di cui all’art. 302 c.p.c., il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguir- lo»; nel medesimo senso: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27143 del 15/11/2017, Rv. 646008 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 21153 del 13/10/2010, Rv. 614856 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 14786 del 05/07/2011, Rv. 618530 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 8685 Ric. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32029/2021 Numero sezionale 4708/2022 del 31/05/2012, Rv. 623116 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 17450Numero di raccolta generale 16051/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 del 17/07/2013, Rv. 627503 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7477 del 23/03/2017, Rv. 645844 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 27143 del 15/11/2017, Rv. 646008 - 01).

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e fal- sa applicazione dell’art. 337 c.p.c. e omessa pronuncia, ovve- ro motivazione apparente del provvedimento impugnato e vio- lazione dell’art. 134 c.p.c.

Violazione di norme di diritto, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 1458 c.c.: il tutto, anche in rela- zione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.». [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. al pagamento del controvalore (ovvero, in subordine, alla restituzione) di un macchinario alla stessa trasferito sulla base di un contratto di vendita dichiarato risolto in altro giudi- zio tra le parti (giudizio definito in primo grado dal Tribunale di Avezzano e che risulta attualmente pendente in secondo grado davanti alla Corte di Appello di L’Aquila).

Il tribunale adito ha rilevato che la decisione di primo grado di risoluzione del contratto di vendita, invocata dall’attrice [OSCURATO:SOCIETA]. a fondamento delle proprie domande, era stata impu- gnata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. davanti alla Corte di Appello di L’Aquila e che, nel giudizio di secondo grado, la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appello incidentale, chie- dendo il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di vendita e ottenendo, in relazione a tale richiesta, la sospen- sione dell’esecutività della decisione di primo grado, essendo stati ritenuti non manifestamente infondati i motivi alla base del suo gravame.

Ha pertanto disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della definizione della indicata controversia, di carattere pregiudiziale.

La società ricorrente sostiene che il provvedimento di sospen- sione sarebbe privo di una effettiva motivazione in ordine alle Ric. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32029/2021 ragioni di dissenso, da parte del giudice che ha disposto la so- Numero sezionale 4708/2022Numero di raccolta generale 16051/2022 spensione, rispetto alla decisione di primo grado di risoluzione Data pubblicazione 18/05/2022 del contratto di vendita, oggetto dell’appello ancora in corso.

Sostiene, inoltre, che tale ultima decisione dovrebbe in realtà ritenersi passata in giudicato, per la tardiva proposizione dell’appello e che, comunque, essa sarebbe di per sé idonea a produrre i suoi effetti, ai fini delle domande proposte nel giu- dizio sospeso, anche a prescindere dall’esito dell’altro giudizio.

3. Il ricorso è infondato. 3.1 Si premette che, secondo l’indirizzo costante di questa Corte, «in tema di sospensione facoltativa del processo, di- sposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugna- ta, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in or- dine al suo esercizio» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16142 del 30/07/2015, Rv. 636387 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020, Rv. 658381 - 02).

In particolare, è stato precisato, in proposito, che «ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fat- ta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicita- mente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta Ric. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32029/2021 pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o Numero sezionale 4708/2022Numero di raccolta generale 16051/2022 le ragioni giustificatrici» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.

Data pubblicazione 18/05/2022 24046 del 12/11/2014, Rv. 633442 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 16142 del 30/07/2015, Rv. 636388 – 01; Sez. 6 - 3, Or- dinanza n. 14738 del 29/05/2019, Rv. 654053 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020, Rv. 658381 - 01). 3.2 Nella specie, non vi sono dubbi – in primo luogo – sulla sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la decisione impugnata del Tribunale di Avezzano, che ha dichiarato la ri- soluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti, e la domanda di pagamento del controvalore del bene venduto, ovvero, in subordine, della sua restituzione, proposte dalla venditrice nel presente giudizio.

Per quanto emerge dallo stesso ricorso, infatti, tali ultime do- mande risultano espressamente fondate da [OSCURATO:SOCIETA]. pro- prio sul presupposto della pronuncia giudiziale di risoluzione contrattuale emessa dal Tribunale di Avezzano (che peraltro – singolarmente – la stessa attrice contesta, avendola impugna- ta).

L’accoglimento delle domande avanzate nel presente giudizio, promosso davanti al Tribunale di Roma, presuppone, dunque, necessariamente l’avvenuta risoluzione del contratto di vendi- ta, ma tale risoluzione risulta in realtà controversa nel giudizio attualmente pendente davanti alla Corte di Appello di L’Aquila ed è anzi contestata dalla stessa attrice.

Vi è pertanto la astratta possibilità di giudicati contrastanti e, comunque, il rischio dell’inutile svolgimento dell’attività pro- cessuale necessaria alla definizione del giudizio pregiudicato, il che comporta la sussistenza dei presupposti giuridici di carat- tere processuale necessari ai fini della sospensione di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c.. 3.3 Non può attribuirsi rilievo, in senso contrario, alle argo- mentazioni della ricorrente in ordine alla pretesa tardività Ric. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32029/2021 Numero sezionale 4708/2022 dell’impugnazione della sentenza di primo grado del Tribunale Numero di raccolta generale 16051/2022Data pubblicazione 18/05/2022 di Avezzano, trattandosi di questione che dovrà essere decisa dal giudice di secondo grado investito dell’appello stesso e che potrebbe avere rilievo esclusivamente con riguardo alla valu- tazione della plausibile controvertibilità della decisione di pri- mo grado di cui è stata invocata l’autorità nel processo pre- giudicato (questione sulla quale valgono peraltro, con caratte- re assorbente, le considerazioni che seguono). 3.4 Per quanto infine attiene alla effettiva presenza, nel prov- vedimento impugnato, di una motivazione non apparente in ordine alla plausibile controvertibilità della decisione di primo grado intervenuta nel giudizio pregiudiziale, ritiene la Corte che debba ritenersi sufficiente il richiamo operato dal tribunale al provvedimento emesso dalla Corte di Appello di L’Aquila, di sospensione dell’esecutività della decisione di primo grado, su istanza dell’appellante incidentale [OSCURATO:SOCIETA]., che ha essa stessa contestato la risoluzione del contratto di vendita, sulla base di motivi ritenuti non manifestamente infondati dal giudi- ce di secondo grado investito del relativo gravame.

In proposito, va precisato che i principi di diritto affermati da questa Corte con riguardo alla necessità di una motivazione non meramente apparente in ordine all’esercizio del potere di- screzionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l’autorità di una sentenza non ancora passata in giu- dicato, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., esprimono pur sempre la necessità di una motivazione (non meramente ap- parente) sulle ragioni dell’opportunità della sospensione del processo pregiudicato.

Le predette affermazioni non possono, invece, intendersi come necessità di una compiuta ed analitica motivazione in ordine alle concrete ragioni, in diritto, della probabile fondatezza dell’impugnazione proposta nel processo pregiudicante in relazione a quelle poste a base della statui- zione di primo grado, ciò che richiederebbe, tra l’altro, un Ric. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32029/2021 Numero sezionale 4708/2022 esame completo e approfondito, da parte del giudice della Numero di raccolta generale 16051/2022Data pubblicazione 18/05/2022 causa dipendente, di domande proposte in un diverso proces- so di cognizione (peraltro già oggetto di decisione a cognizio- ne piena, sia pure impugnata).

A giudizio di questa Corte, è pertanto da ritenere sufficiente, ai fini della motivazione del provvedimento di sospensione di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c., l’indicazione di circostanze di fatto o di diritto, sostanziali e/o processuali, che inducano ra- gionevolmente a ritenere concretamente sussistente la possi- bilità di una riforma della decisione invocata nel processo pre- giudicato e che, quindi, giustifichino la sospensione di quest’ultimo, in attesa della definizione di quello pregiudiziale, onde evitare un possibile contrasto tra giudicati e comunque il rischio dell’inutile svolgimento di ulteriore attività processuale.

Sotto questo aspetto, il fatto stesso dell’avvenuta sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado la cui autorità è invocata nel processo dipendente, disposta dal giudice di ap- pello sulla base di una esplicita valutazione di non manifesta infondatezza dell’impugnazione, peraltro proprio su istanza della medesima parte che tale decisione pone a base della sua domanda nel processo pregiudicato, rappresenta una circo- stanza di per sé rilevante, nell’ottica della valutazione della possibilità del potenziale accoglimento del gravame.

Il richiamo del relativo provvedimento, da parte del giudice investito del processo pregiudicato, è, quindi, da ritenersi mo- tivazione sufficiente a giustificare la sospensione di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c..

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese della presente fase del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del Ric. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32029/2021 Numero sezionale 4708/2022 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, Numero di raccolta generale 16051/2022Data pubblicazione 18/05/2022 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 32029 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presi- dente del Consiglio di amministrazione, legale rappre- sentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63E28 B175Z) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L06 H501Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39A03 H501C) -resistente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 22 novembre 2021 nel procedimento iscritto al n. 50462 dell’anno 2019 del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32029/2021 [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4708/2022Numero di raccolta generale 16051/2022 S.a.s. davanti al Tribunale di Roma, per ottenerne la condan- Data pubblicazione 18/05/2022 na al pagamento del controvalore di un macchinario industria- le che le aveva consegnato sulla base di un contratto di vendi- ta dichiarato risolto in altro giudizio tra le parti, ovvero, in su- bordine, la restituzione del medesimo macchinario. Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 22 novembre 2021, ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.. Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo. Resiste con memoria la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, deve escludersi la possibilità di una inter- ruzione del presente procedimento in virtù della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società resistente, come ri- chiesto dal legale di quest’ultima: l’istituto dell’interruzione del processo non è infatti applicabile nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021, Rv. 660567 – 01: «il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso di ufficio; ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di cassazione con la noti- fica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irri- levanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazio- ne, gli adempimenti di cui all’art. 302 c.p.c., il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguir- lo»; nel medesimo senso: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27143 del 15/11/2017, Rv. 646008 – 01; Sez. L, Sentenza n. 21153 del 13/10/2010, Rv. 614856 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 14786 del 05/07/2011, Rv. 618530 – 01; Sez. L, Sentenza n. 8685 Ric. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32029/2021 Numero sezionale 4708/2022 del 31/05/2012, Rv. 623116 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 17450Numero di raccolta generale 16051/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 del 17/07/2013, Rv. 627503 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7477 del 23/03/2017, Rv. 645844 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 27143 del 15/11/2017, Rv. 646008 - 01). 2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e fal- sa applicazione dell’art. 337 c.p.c. e omessa pronuncia, ovve- ro motivazione apparente del provvedimento impugnato e vio- lazione dell’art. 134 c.p.c. Violazione di norme di diritto, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 1458 c.c.: il tutto, anche in rela- zione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.». [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. al pagamento del controvalore (ovvero, in subordine, alla restituzione) di un macchinario alla stessa trasferito sulla base di un contratto di vendita dichiarato risolto in altro giudi- zio tra le parti (giudizio definito in primo grado dal Tribunale di Avezzano e che risulta attualmente pendente in secondo grado davanti alla Corte di Appello di L’Aquila). Il tribunale adito ha rilevato che la decisione di primo grado di risoluzione del contratto di vendita, invocata dall’attrice [OSCURATO:SOCIETA]. a fondamento delle proprie domande, era stata impu- gnata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. davanti alla Corte di Appello di L’Aquila e che, nel giudizio di secondo grado, la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appello incidentale, chie- dendo il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di vendita e ottenendo, in relazione a tale richiesta, la sospen- sione dell’esecutività della decisione di primo grado, essendo stati ritenuti non manifestamente infondati i motivi alla base del suo gravame. Ha pertanto disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della definizione della indicata controversia, di carattere pregiudiziale. La società ricorrente sostiene che il provvedimento di sospen- sione sarebbe privo di una effettiva motivazione in ordine alle Ric. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32029/2021 ragioni di dissenso, da parte del giudice che ha disposto la so- Numero sezionale 4708/2022Numero di raccolta generale 16051/2022 spensione, rispetto alla decisione di primo grado di risoluzione Data pubblicazione 18/05/2022 del contratto di vendita, oggetto dell’appello ancora in corso. Sostiene, inoltre, che tale ultima decisione dovrebbe in realtà ritenersi passata in giudicato, per la tardiva proposizione dell’appello e che, comunque, essa sarebbe di per sé idonea a produrre i suoi effetti, ai fini delle domande proposte nel giu- dizio sospeso, anche a prescindere dall’esito dell’altro giudizio. 3. Il ricorso è infondato. 3.1 Si premette che, secondo l’indirizzo costante di questa Corte, «in tema di sospensione facoltativa del processo, di- sposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugna- ta, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in or- dine al suo esercizio» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16142 del 30/07/2015, Rv. 636387 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020, Rv. 658381 - 02). In particolare, è stato precisato, in proposito, che «ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fat- ta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicita- mente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta Ric. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32029/2021 pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o Numero sezionale 4708/2022Numero di raccolta generale 16051/2022 le ragioni giustificatrici» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. Data pubblicazione 18/05/2022 24046 del 12/11/2014, Rv. 633442 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 16142 del 30/07/2015, Rv. 636388 – 01; Sez. 6 - 3, Or- dinanza n. 14738 del 29/05/2019, Rv. 654053 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020, Rv. 658381 - 01). 3.2 Nella specie, non vi sono dubbi – in primo luogo – sulla sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la decisione impugnata del Tribunale di Avezzano, che ha dichiarato la ri- soluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti, e la domanda di pagamento del controvalore del bene venduto, ovvero, in subordine, della sua restituzione, proposte dalla venditrice nel presente giudizio. Per quanto emerge dallo stesso ricorso, infatti, tali ultime do- mande risultano espressamente fondate da [OSCURATO:SOCIETA]. pro- prio sul presupposto della pronuncia giudiziale di risoluzione contrattuale emessa dal Tribunale di Avezzano (che peraltro – singolarmente – la stessa attrice contesta, avendola impugna- ta). L’accoglimento delle domande avanzate nel presente giudizio, promosso davanti al Tribunale di Roma, presuppone, dunque, necessariamente l’avvenuta risoluzione del contratto di vendi- ta, ma tale risoluzione risulta in realtà controversa nel giudizio attualmente pendente davanti alla Corte di Appello di L’Aquila ed è anzi contestata dalla stessa attrice. Vi è pertanto la astratta possibilità di giudicati contrastanti e, comunque, il rischio dell’inutile svolgimento dell’attività pro- cessuale necessaria alla definizione del giudizio pregiudicato, il che comporta la sussistenza dei presupposti giuridici di carat- tere processuale necessari ai fini della sospensione di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c.. 3.3 Non può attribuirsi rilievo, in senso contrario, alle argo- mentazioni della ricorrente in ordine alla pretesa tardività Ric. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32029/2021 Numero sezionale 4708/2022 dell’impugnazione della sentenza di primo grado del Tribunale Numero di raccolta generale 16051/2022Data pubblicazione 18/05/2022 di Avezzano, trattandosi di questione che dovrà essere decisa dal giudice di secondo grado investito dell’appello stesso e che potrebbe avere rilievo esclusivamente con riguardo alla valu- tazione della plausibile controvertibilità della decisione di pri- mo grado di cui è stata invocata l’autorità nel processo pre- giudicato (questione sulla quale valgono peraltro, con caratte- re assorbente, le considerazioni che seguono). 3.4 Per quanto infine attiene alla effettiva presenza, nel prov- vedimento impugnato, di una motivazione non apparente in ordine alla plausibile controvertibilità della decisione di primo grado intervenuta nel giudizio pregiudiziale, ritiene la Corte che debba ritenersi sufficiente il richiamo operato dal tribunale al provvedimento emesso dalla Corte di Appello di L’Aquila, di sospensione dell’esecutività della decisione di primo grado, su istanza dell’appellante incidentale [OSCURATO:SOCIETA]., che ha essa stessa contestato la risoluzione del contratto di vendita, sulla base di motivi ritenuti non manifestamente infondati dal giudi- ce di secondo grado investito del relativo gravame. In proposito, va precisato che i principi di diritto affermati da questa Corte con riguardo alla necessità di una motivazione non meramente apparente in ordine all’esercizio del potere di- screzionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l’autorità di una sentenza non ancora passata in giu- dicato, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., esprimono pur sempre la necessità di una motivazione (non meramente ap- parente) sulle ragioni dell’opportunità della sospensione del processo pregiudicato. Le predette affermazioni non possono, invece, intendersi come necessità di una compiuta ed analitica motivazione in ordine alle concrete ragioni, in diritto, della probabile fondatezza dell’impugnazione proposta nel processo pregiudicante in relazione a quelle poste a base della statui- zione di primo grado, ciò che richiederebbe, tra l’altro, un Ric. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32029/2021 Numero sezionale 4708/2022 esame completo e approfondito, da parte del giudice della Numero di raccolta generale 16051/2022Data pubblicazione 18/05/2022 causa dipendente, di domande proposte in un diverso proces- so di cognizione (peraltro già oggetto di decisione a cognizio- ne piena, sia pure impugnata). A giudizio di questa Corte, è pertanto da ritenere sufficiente, ai fini della motivazione del provvedimento di sospensione di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c., l’indicazione di circostanze di fatto o di diritto, sostanziali e/o processuali, che inducano ra- gionevolmente a ritenere concretamente sussistente la possi- bilità di una riforma della decisione invocata nel processo pre- giudicato e che, quindi, giustifichino la sospensione di quest’ultimo, in attesa della definizione di quello pregiudiziale, onde evitare un possibile contrasto tra giudicati e comunque il rischio dell’inutile svolgimento di ulteriore attività processuale. Sotto questo aspetto, il fatto stesso dell’avvenuta sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado la cui autorità è invocata nel processo dipendente, disposta dal giudice di ap- pello sulla base di una esplicita valutazione di non manifesta infondatezza dell’impugnazione, peraltro proprio su istanza della medesima parte che tale decisione pone a base della sua domanda nel processo pregiudicato, rappresenta una circo- stanza di per sé rilevante, nell’ottica della valutazione della possibilità del potenziale accoglimento del gravame. Il richiamo del relativo provvedimento, da parte del giudice investito del processo pregiudicato, è, quindi, da ritenersi mo- tivazione sufficiente a giustificare la sospensione di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c.. 4. Il ricorso è rigettato. Per le spese della presente fase del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del Ric. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32029/2021 Numero sezionale 4708/2022 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, Numero di raccolta generale 16051/2022Data pubblicazione 18/05/2022 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 32029/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N