CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 04971/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10246/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 13 - [OSCURATO:PERSONA] 8 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova n. 7650/2023 depositata il 23/04/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, con le qualiha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2022 e 2023 chiamava in giudizio, con distinti atti di citazione dinnanzi il Tribunale di Genova, il condominio di via Donghi n. 13 per chiedere l’annullamento del bilancio consuntivo relativo agli anni 2020/2021 e 2021/2022. Le cause erano assegnate al medesimo giudice [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel primo procedimento iscritto al n. 7677/2022, pronunziava la sentenza n. 3298/2024, con la quale accoglieva la domanda, annullando il bilancio impugnato; quanto al secondo procedimento, iscritto al n. 7650/22023, il Tribunale , con ordinanza n. 3714/2025, ne ordinava la sospensione, ai sensi dell’art. 337, comma 2 c.p.c., e tanto sul presupposto che il Condominio aveva proposto appello avverso la sentenza già pronunziata nel diverso giudizio. A sostegno della decisione di sospendere il processo , il Tribunale richiamava il principio di continuità del rendiconto condominiale, in forza del quale l’annullamento di una delibera impedisce al condominio di riapprovarne un’altra affetta dagli stessi vizi, estendendosi l’effetto dell’annullamento ai rendiconti e preventivi successivi. Conseguentemente, essendo comuni nei due giudizi le questioni pregiudiziali attinenti alla validità delle deliber e, sussistevano, secondo il Tribunale, i presupposti per la sospensione del procedimento pendente in primo grado. Contro la decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso exart. 42 c.p.c. per regolamento di competenza affidato ad un unico motivo, con il quale, da un lato, nega la sussistenza della pregiudizialità, dall’altro, denunzia che il provvedimento di sospensione non contiene alcuna prognosi favorevole in ordine all’accoglimento dell’appello contro la sentenza di annullamento della prima delibera. Tale carenza motivazionale sarebbe tanto più rilevante trattandosi di decisione resa dallo stesso giudice solo pochi mesi prima. [OSCURATO:PERSONA] di via Donghi n.13 sito in Genova, al quale il ricorso è stato notificato, ha depositato una scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, c.p.c. Il Pubblico ministero ha depositato una memoria, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ai fini del riconosc imento del la sussistenza della pregiudizialità, il Tribunale di Genova ha richiamat o il principi o, effettivamente affermato dalla giurisprudenza d i questa Corte, secondo i l qual e «L'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, in quanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione dell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido» (Cass. n. 2127/2021). Conseguentemente, qualora sia dichiarata l'invalidità di un rendiconto che abbia suddiviso le spese facendo applicazione di un criterio convenzionale illegittimo, sorge in sede di predisposizione dei rendiconti per gli esercizi successivi l'onere per l'amministratore di tener conto delle ragioni di detta invalidità, ovvero di correggere i bilanci successivi a quello annullato, sottoponendo quelli rettificati nuovamente all'approvazione dell'assemblea (Cass.n. 20888/2023). Tanto chiarito in ordine alla sussistenza della pregiudizialità, nello stesso tempo, occorre considerare la regola per la quale «in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.» (Cass. S.U., n. 21723/2021; Cass. n. 12258/2025). È stato anche chiarito che l'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiede unamotivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante (Cass. n. 16051/2022; Cass. n. 2429/2025). Secondo l’indirizzo costante di questa Corte, il provvedimento di sospensione del processo exart. 337, comma 2, c.p.c., analogamente alle ordinanze di sospensione per cd. pregiudizialità-dipendenza, può essere impugnato mediante il regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, che deve essere tuttavia sorretto da una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass. n. 2429/2025, cit.). In palese contrasto con tali insegnamenti, il Tribunale di Genova ha invece ordinato la sospensione sulla base del puro riscontro della pregiudizialità con la causa pendente in appello , laddove, secondo quanto sopra chiarito, «ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici» (Cass. n. 16051/2022, cit.). Tale ulteriore doverosa verifica è del tutto mancante nel provvedimento impugnato, giustificandosi di conseguenza l’accoglimento del regolamento di competenza. Si deve, pertanto , ordinare la prosecuzione del giudizio iscritto al n. 7650/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Genova, con riassunzione nel termine di legge. Al suddetto Tribunale è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione giudizio iscritto al n. 7650/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Genova, con riassunzione della causa nel termine di legge; rimette al medesimo Tribunale di Genova di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legitt