CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20237/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 27755/2022R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 388, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta t a e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procur a allegata al ricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 112, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - resistente – N. 27755/22R.G. avverso l’ordinanza emessa dalTribunale di Milano nel procedimento N. 17071/2022 R.G., depositata in data12.10.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.5.2024dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . Rilevato che -con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 6.5.2022, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la BNP Paribas CARDIF [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Milano, per ottenerne la condanna al pagamento, in proprio favore, dell’indennizzo derivante da due polizze vita (“[OSCURATO:PERSONA]” n. 3100/0339796 e n. 3100/0339799) sottoscritte in data 11.12.2014 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), aventi quale beneficiaria “caso morte” essa attrice;nel procedimento, rubricato al n. 17071/2021 R.G., la CARDIF si costituì, chiedendo che esso venisse sospeso in attesa della definizione del giudizio avviato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (quale figlio ed erede del defunto avv. [OSCURATO:PERSONA]), in atto pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bologna per la riforma della sentenza n. 480/2021 emessa dal Tribunale di Forlì; c on detta ultima sentenza, il Tribunale forlivese aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere la declaratoria della natura di prodotto finanziario di dette polizze vita, dunque rientranti nell’asse ereditario del de cuius, e destinate ai suoi coeredi, tra i quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; - i l Tribunale di Milano, con ordinanza resa fuori udienza in data 12.10.2022, dispose la sospensione del suddetto procedimento n. N. 27755/22R.G. 17071/2021 R.G., ai sensi dell’art. 337, comma secondo, c.p.c., con la seguente motivazione: “In effetti il ricorso promosso dinnanzi questo tribunale e il giudizio pendente dinanzi alla corte di appello di Bologna, nel quale l’odierna resistente chiedeva la conferma della sentenza emessa in primo grado dal tribunale di Forlì, hanno entrambi ad oggetto l’individuazione dei soggetti beneficiari delle già menzionate polizze di assicurazione sulla vita, con la conseguenza che risultano essere legati da un nesso di natura sostanziale e che vi è un concreto rischio di contrasto di giudicati qualora detti procedimenti dovessero sfociare in pronunce di segno diverso quanto alla corretta identificazione del beneficiario effettivamente legittimato ad ottenere il pagamento del capitale assicurato, oltreché un rischio per la compagnia assicuratrice di vedersi esposta a duplici pagamenti”; Considerato che - a vverso detta ordinanza ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, cui resiste con memoria difensiva la BNP Paribas CARDIF [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; -entrambe le parti hanno depositato memoria; - i l Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso; -con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 337, comma 2, e 112 c.p.c., per aver il Tribunale omesso di valutare N. 27755/22R.G. in concreto le ragioni di ritenuta fondatezza del giudizio qualificato come pregiudiziale (pendente innanzi alla Corte d’appello di Bologna); - con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente valutato le ragioni fondanti la sospensione facoltativa, laddove ha riconosciuto il c.d. “rapporto di pregiudizialità” tra la causa pendente innanzi alla Corte d’appello di Bologna e quella a quo, sulla base di un’errata applicazione della citata disposizione, che trova applicazione solo tra le medesime parti e non rispetto ai terzi; - c on il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in quanto- essendo essa ricorrente estranea alla causa tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la CARDIF- l’esito del gravame pendente dinnanzi alla Corte d’appello di Bologna sarà in ogni caso privo di effetti nei suoi confronti, posto che i terzi non possono subire gli effetti del giudicato di una causa di cui non sono parte; Ritenuto che -il primo motivo è con evidenza fondato ; -l a giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “ L'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiede unamotivazione sulle ragioni di opportunità dellasospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la N. 27755/22R.G. possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante” (ex multis, Cass. n. 16051/2022); -ora, l’ordinanza impugnata si sofferma soltanto sulla mera opportunità della sospensione facoltativa, senza minimamente affrontare il giudizio prognostico sulle probabilità (o anche solo sulle possibilità) di accoglimento dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, in relazione ai motivi proposti; -in altre parole, il Tribunale non ha compiuto in alcun modo la valutazione prescritta dall’art. 337 c.p.c., sicché non può che disporsi la prosecuzione del giudizio, restando assorbito l’esame dei restanti motivi; -le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M la Corte dispone la prosecuzione del giudizio, assegnando per la riassunzione termine di trenta giorni, correnti dalla data di comunicazione del deposito della presente ordinanza; condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di le