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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12580/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUSTIALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VENTURILILIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20450/2025Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 12580/2026Data pubblicazione 04/05/2026NOVELLI STEFANIA e [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Paladini- resistenti -avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 9856/2025, depositatol’8 ottobre 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della sostitutaProcuratrice [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiestol’accoglimento del ricorso.1.

Gli odierni ricorrenti, tutti condòmini del Condominio di via SanPietro n° 60/D – Montemarciano, hanno convenuto innanzi al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMarina Contini, chiedendone la condanna al rilascio di una striscia diterreno adiacente all’edificio condominiale, sull’assunto che costoro vitransitavano illegittimamente pur non essendo mai stata costituita unaservitù di passaggio in loro favore.[OSCURATO:PERSONA] e la Novelli si sono costituite chiedendo il rigetto delladomanda e spiegando riconvenzionale per l’accertamento dellaservitù, ovvero per la sua costituzione ex art. 1051 c.c., mentre con lerestanti convenute è intervenuto un accordo transattivo.Nel corso del giudizio, le convenute costituite hanno depositato ladecisione resa dal Tribunale di Ancona in analogo giudizio promossodagli stessi condòmini avverso altri affermati titolari di un diritto dipassaggio; di seguito il Tribunale, preso atto dell’intervenuto appelloavverso tale decisione, ha disposto la sospensione del processo ex art.295 c.p.c. sul rilievo di un rapporto di pregiudizialità fra le due cause.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20450/2025Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 12580/2026Data pubblicazione 04/05/20262.

Tale decisione è stata impugnata dai condòmini con regolamentoper competenza, illustrato da successiva memoria.Le intimate hanno depositato memoria difensiva, nella quale hannodichiarato di aderire alle richieste dei ricorrenti.Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso si sviluppa su un unico, articolato motivo.I condòmini osservano che il rapporto di pregiudizialità necessariafra due cause, che fonda la sospensione ex art. 295 c.p.c., non èconfigurabile nel caso in cui le cause pendano fra soggetti diversi, inquanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepirel’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione.Nel caso di specie si verterebbe, quindi, in un’ipotesi disospensione facoltativa ex art. 337, comma secondo, c.p.c., ciò che,tuttavia, avrebbe imposto al giudice a quo l’indicazione delle prescritteragioni di opportunità del provvedimento adottato, invece neppureadombrate.2.

Il ricorso è fondato.Il provvedimento impugnato si pone, infatti, in contrasto con ilconsolidato orientamento di questa Corte, richiamato dai ricorrenti edal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui, ai fini dellasospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapportodi pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi,seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parterimasta estranea a uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, neipropri confronti, della relativa decisione (ex multis Cass. n.12996/2018; Cass. n. 17235/2014, Cass. n. 16844/2012).D’altro canto, va osservato che l’esercizio del potere discrezionaledel giudice di sospendere il processo nel quale, come accaduto nellaNumero registro generale 20450/2025Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 12580/2026Data pubblicazione 04/05/2026specie, sia invocata l’autorità di una sentenza non ancora passata ingiudicato, va riferito all’art. 337, comma 2, c.p.c. e richiede, dunque,«una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione delprocesso pregiudicato, e quindi l’indicazione di circostanze, di fatto odi diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenereconcretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisioneinvocata in tale processo» (così Cass. n. 2429/2025, Cass. n.16051/2022); mentre, nella specie, il giudice a quo non ha fornitoalcuna indicazione in tal senso.3.

Va pertanto annullato il decreto con cui è stata disposta lasospensione del presente giudizio e la causa va rimessa, ai fini dellaprosecuzione, dinanzi al Tribunale di Ancona, che provvederà anche inordine alle spese del presente regolamento.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per effetto, annulla l’ordine disospensione del processo; dispone la prosecuzione del giudizio, previaistanza di parte per la fissazione del giudizio stesso nei termini dilegge, dinanzi al Tribunale di Ancona, al quale rimette anche laregolamentazione delle spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUSTIALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VENTURILILIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20450/2025Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 12580/2026Data pubblicazione 04/05/2026NOVELLI STEFANIA e [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Paladini- resistenti -avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 9856/2025, depositatol’8 ottobre 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della sostitutaProcuratrice [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiestol’accoglimento del ricorso.1. Gli odierni ricorrenti, tutti condòmini del Condominio di via SanPietro n° 60/D – Montemarciano, hanno convenuto innanzi al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMarina Contini, chiedendone la condanna al rilascio di una striscia diterreno adiacente all’edificio condominiale, sull’assunto che costoro vitransitavano illegittimamente pur non essendo mai stata costituita unaservitù di passaggio in loro favore.[OSCURATO:PERSONA] e la Novelli si sono costituite chiedendo il rigetto delladomanda e spiegando riconvenzionale per l’accertamento dellaservitù, ovvero per la sua costituzione ex art. 1051 c.c., mentre con lerestanti convenute è intervenuto un accordo transattivo.Nel corso del giudizio, le convenute costituite hanno depositato ladecisione resa dal Tribunale di Ancona in analogo giudizio promossodagli stessi condòmini avverso altri affermati titolari di un diritto dipassaggio; di seguito il Tribunale, preso atto dell’intervenuto appelloavverso tale decisione, ha disposto la sospensione del processo ex art.295 c.p.c. sul rilievo di un rapporto di pregiudizialità fra le due cause.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20450/2025Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 12580/2026Data pubblicazione 04/05/20262. Tale decisione è stata impugnata dai condòmini con regolamentoper competenza, illustrato da successiva memoria.Le intimate hanno depositato memoria difensiva, nella quale hannodichiarato di aderire alle richieste dei ricorrenti.Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso si sviluppa su un unico, articolato motivo.I condòmini osservano che il rapporto di pregiudizialità necessariafra due cause, che fonda la sospensione ex art. 295 c.p.c., non èconfigurabile nel caso in cui le cause pendano fra soggetti diversi, inquanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepirel’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione.Nel caso di specie si verterebbe, quindi, in un’ipotesi disospensione facoltativa ex art. 337, comma secondo, c.p.c., ciò che,tuttavia, avrebbe imposto al giudice a quo l’indicazione delle prescritteragioni di opportunità del provvedimento adottato, invece neppureadombrate.2. Il ricorso è fondato.Il provvedimento impugnato si pone, infatti, in contrasto con ilconsolidato orientamento di questa Corte, richiamato dai ricorrenti edal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui, ai fini dellasospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapportodi pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi,seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parterimasta estranea a uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, neipropri confronti, della relativa decisione (ex multis Cass. n.12996/2018; Cass. n. 17235/2014, Cass. n. 16844/2012).D’altro canto, va osservato che l’esercizio del potere discrezionaledel giudice di sospendere il processo nel quale, come accaduto nellaNumero registro generale 20450/2025Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 12580/2026Data pubblicazione 04/05/2026specie, sia invocata l’autorità di una sentenza non ancora passata ingiudicato, va riferito all’art. 337, comma 2, c.p.c. e richiede, dunque,«una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione delprocesso pregiudicato, e quindi l’indicazione di circostanze, di fatto odi diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenereconcretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisioneinvocata in tale processo» (così Cass. n. 2429/2025, Cass. n.16051/2022); mentre, nella specie, il giudice a quo non ha fornitoalcuna indicazione in tal senso.3. Va pertanto annullato il decreto con cui è stata disposta lasospensione del presente giudizio e la causa va rimessa, ai fini dellaprosecuzione, dinanzi al Tribunale di Ancona, che provvederà anche inordine alle spese del presente regolamento. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per effetto, annulla l’ordine disospensione del processo; dispone la prosecuzione del giudizio, previaistanza di parte per la fissazione del giudizio stesso nei termini dilegge, dinanzi al Tribunale di Ancona, al quale rimette anche laregolamentazione delle spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci