CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21748/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Udine in persona del legalerappresentante pro tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze inpersona del Ministro pro tempore-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 133/2023 depositata il09/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avanti al Giudice di Pace di Tolmezzoopposizione avverso due verbali di contestazione, notificatigli dallaGuardia di Finanza di Tolmezzo per la violazione dell’art.148 co. 12 e 16Numero registro generale 8595/2023Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 21748/2026Data pubblicazione 25/06/2026CdS, il primo, e per la violazione dell’art.148 co 13 CdS il secondo:l’opponente aveva fondato l’opposizione, tra l’altro, sulla ritenuta nullitàdei due verbali perché lesivi dei diritti di difesa, in quanto privi anche delminimo elemento utile per poter impugnare nel merito le infrazionicontestate, asseritamente commesse nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], SS52 senza alcuna altra specificazione.Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] di Udine a mezzo di un proprio funzionario,all’esito dell’istruttoria svolta l’opposizione era stata respinta.Il provvedimento di rigetto era stato confermato all’esito del giudizio diappello dal Tribunale di Udine per le seguenti ragioni:-il verbale di contestazione è atto pubblico e fa fede fino a querela difalso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in suapresenza o da lui compiuti; l’appellante non ha proposto querela di falso equindi si debbono considerare accertate le condotte violative che iverbalizzanti affermano, senza contraddizioni, essere intervenute in loropresenza;-l’unica critica dell’appellante sul merito delle contestazioni riguarda lamancata indicazione, nel verbale, del luogo in cui è avvenuta l’infrazione[indicato come Comune di [OSCURATO:PERSONA], SS 52] ma, come correttamenterilevato dal Giudice di primo grado, essendovi stata la contestazioneimmediata degli illeciti non trova applicazione l’art.201 CdS ma l’art.200CdS; nel caso di specie, la contestazione delle violazioni fu fattaimmediatamente dopo un inseguimento, ed era pertanto sufficiente unasommaria esposizione del fatto; i verbali furono del resto sottoscrittidall’appellante, che avrebbe potuto chiedere spiegazioni e non lo fece.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi.Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la [OSCURATO:PERSONA] – UfficioTerritoriale per il Governo di Udine sono rimasti intimati.Numero registro generale 8595/2023Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 21748/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa prima dell’adunanzafissata per la discussione del ricorso in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli art.200, 201 del Codice della Strada, art.383 reg. Esec.del Codice della strada e art.24 Cost., in relazione all’art.360 co 1 n.3c.p.c. .Il ricorrente contesta che la norma di riferimento sia nel caso di speciel’art.200 CdS, invece che l’art.201 CdS, perché il Tribunale di Udine nonavrebbe tenuto conto che la contestazione fu effettuata a circa 8 km didistanza dai luoghi in cui sarebbero occorsi i fatti contestati ed a seguito diinseguimento di cui il ricorrente non si accorse nemmeno, fino al momentoin cui fu fermato. I verbali contestati sarebbero quindi nulli perché privi diindicazioni sui luoghi di pretesa commissione degli illeciti e inidonei apermettere l’esercizio del diritto di difesa; i verbali sarebbero anchecontraddittori perché se le infrazioni sono state commesse all’internodel Comune di [OSCURATO:PERSONA] non possono essere state accertate lungo la“SS 52” mentre se sono state accertate lungo la “SS52” non possonoessere state commesse nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] . Gli atti richiamatisarebbero generici anche in ordine alla descrizione sintetica delle infrazionirilevate dagli agenti accertatori, in palese violazione delle disposizionirichiamate.Il motivo è infondato.Come rilevato dal Tribunale di Udine, i verbali di contestazione redattiin data 7.8.2021, formati in presenza del ricorrente e contestualmenteconsegnatigli, fanno fede fino a querela di falso dei fatti che gli accertatoriindicano come avvenuti in loro presenza: quindi non possono esseremesse in dubbio le condotte violative contestate -confermate dalledichiarazioni testimoniali rese da uno dei verbalizzanti, riportate nelNumero registro generale 8595/2023Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 21748/2026Data pubblicazione 25/06/2026ricorso, che circostanziano l’occorso senza evidenziare i contrastilamentati dal ricorrente-.La contestazione delle violazioni al codice della strada è, di norma,immediata, dovendo essere motivate le ragioni della contestazionedifferita -cfr. Cass. n.12619/2005; Cass. n.18023/2018; Cass.n.36922/2021-.Il Tribunale di Udine ha accertato -a conferma dell’accertamento giàsvolto dal Giudice di pace di Tolmezzo- che le contestazioni nel caso dispecie intervennero all’esito di un inseguimento, svoltosi subito dopo lecondotte contestate e proseguito per circa otto chilometri, quando eraancora viva l’impressione dell’accaduto; l’assenza di richieste dichiarimenti sull’occorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] era confermativa,secondo il Tribunale, del fatto che egli era consapevole di ciò che gli erastato contestato, anche se non si rese conto di essere inseguito -cfr., sulrilievo nella contestazione immediata in ipotesi di violazione del codicedella strada della possibilità per l'interessato di far valere ragioniefficacemente deducibili solo al momento della constatazionedell'infrazione, Cass. n.19957/2024-; il Giudice di appello ne ha tratto unavalutazione di sostanziale irrilevanza dell’imprecisione in ordineall’indicazione del luogo esatto di commissione delle violazioni.A fronte dell’accertamento in fatto evidenziato, che questa Corte dilegittimità non può mettere in discussione, la contestazione degli illecitieffettuata con i verbali oggetto di opposizione è stata correttamenteconsiderata contestuale, perché intervenuta all’esito di un inseguimentoche è stato accertato come protratto dalla commissione delle violazioni delCodice della Strada con continuità fino alla contestazione in presenza,effettuata in un breve lasso temporale corrispondente alla percorrenza diotto chilometri (sulla congruenza dell’attribuzione di valore di contestualitàalla contestazione avvenuta all’esito di un inseguimento iniziato inconcomitanza con la commissione della condotta illecita attribuita, cfr.Numero registro generale 8595/2023Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 21748/2026Data pubblicazione 25/06/2026Cass. n.12619/2005, relativa ad una fattispecie in cui l’inseguimento dopola rilevazione della commissione della condotta illecita era stato affermatocome impossibile da effettuare in condizioni di sicurezza).E’ stato correttamente individuato quindi dal Tribunale di Udine, comenorma di riferimento per valutare il contenuto dei verbali di accertamento,l’art.200 co. 2 del Codice della Strada, in base al quale il verbalecontiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementiessenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo concui è stata commessa la violazione .La sufficienza degli elementi descrittivi dei fatti contestati secondo ildisposto dell’art.200 CdS è invece valutazione di merito, attinenteall’interpretazione e alla valorizzazione degli elementi istruttori nell’ambitodella norma richiamata, correttamente individuata, ed è esterna all'esattainterpretazione della norma, inerendo alla verifica propria del giudice dimerito (nel caso di specie effettuata in modo conforme dai Giudici di primoe di secondo grado), sottratta al sindacato di legittimità -cfr. Cass.n.3340/2019 e, di recente, Cass. n.7871/2025-.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c., carenza e difetto di motivazione inrelazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c. Analogamente a quanto già avvenuto in primo grado, il Tribunale diUdine non si sarebbe pronunciato su tutte le domande proposte; inparticolare, non vi sarebbe motivazione alcuna sulle contestazionisollevate in ordine al sorpasso in prossimità dell’incrocio, laddove,trattandosi di auto in movimento, il verbale contestato non fa fede fino aquerela di falso, e nemmeno si sarebbe dato conto delle contraddittorietàdel contenuto dei contestati verbali; ciò senza considerare che la fedeprivilegiata dei verbali non supera l’onere della prova comunque a caricodella PA. Il Tribunale di Udine avrebbe infatti dovuto valutare, siasingolarmente sia complessivamente, tutti gli elementi offerti dalla difesaNumero registro generale 8595/2023Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 21748/2026Data pubblicazione 25/06/2026dell’odierno ricorrente procedendo ad una valutazione analitica di tutti glielementi indiziari scartando quelli privi d rilevanza e approfondendo quelliaventi, presi singolarmente, efficacia probatoria , per poi valutarne laconcordanza per supportare o meno una valida prova Il motivo è infondato.In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare unqualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigettoma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio diomessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza visia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione,nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili(Cass. Sez. Unite, n. 8053/2014; Cass. n.2751/2024 Cass.; Cass.n.29952/2022; Cass. n.6150/2021; Cass. N.16170/2018-.Le critiche rivolte alla sentenza d’appello con il motivo in esame sipongono all’evidenza al di fuori dell’ambito di operatività dell’art.112c.p.c., perché non attengono alla completa disamina delle domande edelle eccezioni proposte ma riguardano l’interpretazione, la valorizzazionee la valutazione del materiale probatorio compiute dal Tribunale di Udine,nell’esercizio di prerogative propriamente meritali: nello svolgimento delletutti gli elementi istruttori giustificando per ognuno la rilevanza ol’irrilevanza attribuitagli, ma a valorizzare gli elementi significativi (conimplicita esclusione di rilevanza degli altri) nell’ambito dell’articolazione diNumero registro generale 8595/2023Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 21748/2026Data pubblicazione 25/06/2026un contesto motivazionale che permetta di comprendere in modo effettivoe logico l’iter che ha condotto alla decisione.Poiché nel caso di specie la sentenza impugnata è supportata damotivazione effettiva e logicamente articolata, idonea a soddisfareampiamente il minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost. -cfr, pertutte, Cass. a SU n.8053/2014-, e poiché nemmeno è dedotta l’omessavalutazione di un fatto storico decisivo discusso -che incontrerebbeperaltro i limiti di ammissibilità individuati dall’art.360 co 4 c.p.c. perl’ipotesi di pronunce conformi di primo e di secondo grado-, le censuresvolte nel motivo di ricorso in esame vorrebbero provocare unarivalutazione dell’attività di esame e di ricostruzione probatoria,inammissibile in sede di legittimità.3. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.4. Nulla deve essere disposto in punto spese, essendo rimasta lacontroparte intimata.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 20 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa