CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19957/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25406-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 187, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’AVIAZIONE CIVILE, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1898/2021 della CORTE DI APPELLO di MILANO, depositata il 27/07/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa da E.N.A.C., con la quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 3 del D. Lgs. n. 144 del 2007 ed irrogata la sanzione di € 7.500, per non aver tempestivamente comunicato i dati dei passeggeri in arrivo con il volo AI-0137 proveniente da Delhi ed atterrato a Malpensa in data 10.4.2017. Con sentenza n. 1049/2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’opposizione, annullando l’ordinanza-ingiunzione impugnata, ritenendo non provato l’invio, da parte di ENAC, di una specifica richiesta alla compagnia aerea ricorrente. Con la sentenza impugnata, n. 1898/2021, la Corte di Appello di Milano riformava la decisione di prime cure, rigettando l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che la sanzione contestata trovasse applicazione non soltanto nel caso di mancato invio dei dati dei passeggeri in arrivo, ma anche di loro tardiva trasmissione, poiché in tal modo veniva vanificata l’esigenza di controllo e prevenzione sottesa alla norma; inoltre, il giudice di appello riteneva che l’invio di una richiesta, da parte di ENAC, potesse essere desunta dal fatto stesso che i dati di cui si discute fossero stati trasmessi da [OSCURATO:PERSONA], seppure in ritardo. Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso ENAC. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione dell’art. 5 del D. lgs. n. 144 del 2007, dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la sanzione prevista dalla norma speciale è prevista soltanto per la mancata, e non anche per la ritardata trasmissione, dei dati dei passeggeri in arrivo. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 144 del 2007, dell’art. 14 delle Preleggi e dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981, perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di rilevare che la norma speciale sanziona soltanto la mancata trasmissione dei dati o la trasmissione di dati errati, e non anche la diversa condotta di comunicazione tardiva degli stessi. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. L’art. 5 primo comma del D. Lgs. n. 144 del 2007 sanziona la condotta del vettore che “… non provveda a trasmettere i dati richiesti dall'autorità ai sensi dell'articolo 3”. L’art. 3 prevede a sua volta, al terzo comma, che “Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate, per via telematica o, in caso di temporaneo impedimento, con altri mezzi appropriati, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, in modo da assicurarne, per le finalità di cui all'articolo 1, l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico, nonché dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, attraverso il quale il passeggero entra nel territorio dello Stato”. Come condivisibilmente rilevato dalla Corte di Appello, la ratio dell’art. 5 è quella di prevenire il rischio connesso all’ingresso nel territorio nazionale di soggetti indesiderati e comunque di esercitare un’efficace attività di controllo sull’immigrazione, con specifico riferimento a determinati voli o tratte. La mancata trasmissione dei dati, o la loro ritardata trasmissione, vanificano tali esigenze, onde la sanzione si applica in relazione ad ambedue le condotte. Inoltre, nel caso di specie la Corte distrettuale ha accertato che i dati erano stati inviati da [OSCURATO:PERSONA], seppure in ritardo, e da ciò, con ragionamento inferenziale, ha dedotto che vi era stata una richiesta di trasmissione, non tempestivamente evasa dalla compagnia aerea. Trattasi di motivazione non implausibile, che si fonda sulla valutazione delle risultanze di fatto acquisite agli atti del giudizio di merito e che appare idonea a dar conto dell’iter logico- argomentativo seguito dal giudice di appello. AL riguardo, va considerato che il secondo comma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 144 del 2007 prevede che “La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati, per ogni viaggio per il quale siano stati trasmessi dati incompleti o errati”. La conseguenza sanzionatoria, dunque, non deriva soltanto –come sostiene la compagnia aerea ricorrente– dalla mancata trasmissione dei dati, ma anche dalla loro incompleta trasmissione o dalla loro erroneità. In definitiva, la compagnia aerea, se richiesta, anche in via informale, è tenuta a cooperare con le autorità competenti in materia di polizia di frontiera, trasmettendo tempestivamente i dati dei passeggeri in arrivo; l’omesso adempimento di tale dovere comporta la conseguenza sanzionatoria in concreto irrogata. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 14 della legge n. 689 del 1981 e 4 del D. Lgs. n. 144 del 2007, perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare, nel caso di specie, la mancata contestazione immediata della violazione, avvenuta soltanto in data 13 aprile 2017, in relazione ad un volo atterrato tre giorni prima. La censura è infondata. La Corte di Appello evidenzia che la contestazione è avvenuta nei termini previsti dalla legge, ed in effetti il secondo comma dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 prevede che la contestazione debba avvenire nel termine massimo di 90 giorni dalla violazione. Nessun diverso termine è previsto dal D. Lgs. n. 144 del 2007, per cui la contestazione, avvenuta solo tre giorni dopo il fatto, è tempestiva. Né sussiste alcun obbligo di contestazione immediata, posto che “ In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancanza della contestazione immediata della sanzione (prescritta dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981) anche quando ne sussista la possibilità non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione né è causa di nullità del procedimento sanzionatorio, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione, ma determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giudiziale, in cui le sue risultanze possono essere sottoposte –se del caso– ad un sindacato più approfondito, data l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo all'epoca della constatazione dell'infrazione” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 19664 del 10/10/2005, Rv.584980; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 27508 del29/12/2009, Rv. 610636). La normativa di settore, peraltro, dispone che il vettore aereo debba cancellare i dati dei passeggeri dopo 24 ore, ma limita tale obbligo ai soli “… dati che non sono necessari per il contrasto dell'immigrazione illegale” (cfr. art. 4, primo comma), onde nessuna lesione del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA] si è verificata, nel caso di specie, perché comunque la compagnia avrebbe potuto (ed anzi, avrebbe dovuto) conservare i dati esclusi dall’obbligo di cancellazione previsto dall’art. 4 del D. lgs. n. 144 del 2007, così assicurando la funzione di controllo dell’immigrazione presupposta alla norma speciale. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.400 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p