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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36922/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 22397-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3824/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 01/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n.22397 sez. 52 - ud. 15/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano che ha rigettato l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano che a sua volta aveva rigettato il ricorso di opposizione a sanzione amministrativa.

2. il Comune di Milano è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380- bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso si fonda su tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 200, comma 1, cds e 384 reg. esec. cds; violazione e falsa applicazione degli artt. 201, comma 1 e 1 ter, cds e 385 reg. esec.

Cds; 3) omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, omesso esame del verbale impugnato.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «Manifesta fondatezza del ricorso.

Il verbale manca della motivazione delle ragioni della mancata contestazione immediata.

Il Tribunale le ha individuate nello stato di ebrezza del ricorrente, mentre la difesa del Comune le riconduce alle necessità derivanti dall'incidente stradale.

In entrambi i casi ciò che risulta violato è l'obbligo di motivare sulle ragioni della mancata contestazione immediata.

Si richiama in proposito il seguente principio di diritto: «In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata; su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di Ric. 2020 n.22397 sez.

S2 - ud. 15/07/2021 organizzazione del servizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto, da un lato, sufficiente l'indicazione del motivo per cui la contestazione non era stata immediata e, dall'altro, insindacabile la scelta di procedere a redigere il verbale presso i locali della polizia municipale in seguito al verificarsi di un sinistro)». (Sez. 2, Ord. n. 18023 del 2018, vedi anche Sez. 6-2, Ord. n. 23222 del 2013)

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

4. In particolare deve trovare accoglimento il primo motivo di ricorso con assorbimento dei restanti due, la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22397-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3824/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 01/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n.22397 sez. 52 - ud. 15/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano che ha rigettato l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano che a sua volta aveva rigettato il ricorso di opposizione a sanzione amministrativa. 2. il Comune di Milano è rimasto intimato. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380- bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso si fonda su tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 200, comma 1, cds e 384 reg. esec. cds; violazione e falsa applicazione degli artt. 201, comma 1 e 1 ter, cds e 385 reg. esec. Cds; 3) omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, omesso esame del verbale impugnato. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «Manifesta fondatezza del ricorso. Il verbale manca della motivazione delle ragioni della mancata contestazione immediata. Il Tribunale le ha individuate nello stato di ebrezza del ricorrente, mentre la difesa del Comune le riconduce alle necessità derivanti dall'incidente stradale. In entrambi i casi ciò che risulta violato è l'obbligo di motivare sulle ragioni della mancata contestazione immediata. Si richiama in proposito il seguente principio di diritto: «In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata; su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di Ric. 2020 n.22397 sez. S2 - ud. 15/07/2021 organizzazione del servizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto, da un lato, sufficiente l'indicazione del motivo per cui la contestazione non era stata immediata e, dall'altro, insindacabile la scelta di procedere a redigere il verbale presso i locali della polizia municipale in seguito al verificarsi di un sinistro)». (Sez. 2, Ord. n. 18023 del 2018, vedi anche Sez. 6-2, Ord. n. 23222 del 2013) 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4. In particolare deve trovare accoglimento il primo motivo di ricorso con assorbimento dei restanti due, la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell
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