CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23332/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 contro2534 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,Numero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/2026ESTER [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EMANUENuLmEe roD di Era ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/2026ROSE;- resistente con mandato -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA];- intimati -e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], O'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUCHEL (OBUECHEL) CHRISTIANE, [OSCURATO:PERSONA], GIRONAILSE, [OSCURATO:PERSONA] (TERENCE), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], OTTERENA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DEISTEFANIA, McLACHLAN [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](ANNEMARIE), tutti rappresentati e difesi dagli avvocatiMASSIMO CAPIALBI, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti successivi -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delRettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente – ricorrente incidentale al ricorsosuccessivo -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 22187/2024rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISION, umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026ESTER [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EMANUELE DEData pubblicazione 16/07/2026ROSE;- resistente con mandato al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 767/2023 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorsoprincipale e incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA], accoglimento delricorso incidentale dei lavoratori;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO.1. I fatti di causa si riportano come già evidenziati nellaordinanza interlocutoria di questa Corte n. 20209/2025.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LosReyes [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PaulAlfred [OSCURATO:PERSONA], assieme ad altri colleghi, hanno conclusocon l’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Firenze un contratto dilavoro subordinato di diritto privato quali lettori dimadrelingua straniera ex art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980.In forza dell’art. 4 d.l. n. 120 del 1995, conv. dalla leggen. 236 del 1995 sono stati inquadrati come collaboratoried esperti linguistici (CEL) di madrelingua straniera condecorrenza dal 1° aprile 1995. Inoltre, la maggior parte diloro è stata destinataria di sentenza che ha riconosciutol’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato alledipendenze della detta [OSCURATO:PERSONA], con trattamentoeconomico parificato a quello del ricercatore confermato atempo definito a decorrere dalla prima assunzione comeNumero registro generale 22187/2024lettori dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA], Lamar RonaldN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026Lacy, [OSCURATO:PERSONA] Martinez, ClaudiaData pubblicazione 16/07/2026Susanne [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ScottCharles [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adito ilTribunale di Firenze, chiedendo che, dichiarata la nullitàdei contratti collettivi integrativi del 12 aprile 1995, 20settembre 2001 e del 12 ottobre 2007, fosse applicato aiCEL l’intero regime retributivo previsto per i ricercatoriconfermati a tempo definito di pari anzianità, conricostruzione della carriera dalla data di prima assunzionequali lettori e per tutta la durata del rapporto di lavoro.Nello specifico, hanno lamentato il mancato adeguamentoretributivo ex lege n. 63 del 2004 sulla base dell’orariolavorativo da loro svolto (540 ore) di 40 ore superiore aquello pieno (500 ore) previsto per i ricercatori confermatia tempo definito, l’omesso riconoscimento dellaprogressione retributiva per scatti di anzianità e stipendialidei lettori, con richiesta di corresponsione delle differenzedovute e la non avvenuta regolarizzazione contributivo-previdenziale.3. Il Tribunale di Firenze, nel contraddittorio delle parti, consentenza n. 204/2019, ha rigettato i ricorsi.4. Gli attuali intimati/ricorrenti hanno proposto appello,unitamente agli altri colleghi destinatari della pronuncia dirigetto delle rispettive domande, e la Corte d’appello di767/2023, ha accolto in parte le pretese, ad eccezione diun solo lavoratore (Buchel), riguardanti il riconoscimentodelle differenze retributive sia per l’orario che per laprogressione economica connessa alla anzianità diservizio, nei limiti della prescrizione.5. L’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Firenze ha proposto ricorso percassazione sulla base di otto motivi.Numero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/20266. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maria NDumee roL doi sra ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/2026Reyes [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PaulAlfred [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.7. L’INPS ha depositato procura.8. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] JeanAdams, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AscensaoCortez Pinto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], JoyHarmony Domino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], JohnWitmer Gilbert, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SantosAgapita Jurado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], Paul (Terence) Morse, DennisMichael O’Neill, [OSCURATO:PERSONA], Maria de los Reyes RodriguezMartinez, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], JessicaAnn Thonn, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] TorrenteSanchez Guisande, [OSCURATO:PERSONA] e Lisa (Annemarie)Weber hanno proposto ricorso per cassazione, avverso lamedesima sentenza, sulla base di sei motivi.9. L’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Firenze si è difesa concontroricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla basedi sei motivi.10. Con l’ordinanza interlocutoria n. 20209/2025 latrattazione della causa, prevista in un primo tempo inudienza camerale, investendo le questioni sollevate variprofili di rilievo nomofilattico, in particolare quello dellanatura del rapporto di lavoro in esame e del correlatoregime previdenziale, con specifico riguardo all’identitàdell’ente gestore ed erogatore dello stesso nel periodostorico considerato, è stata rinviata a nuovo ruolo peressere poi fissata all’odierna pubblica udienza.Numero registro generale 22187/202411. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoriaN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026scritta, in data 27.4.2026, concludendo per il rigetto delData pubblicazione 16/07/2026ricorso principale e di quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] di Firenze, nonché per l’accoglimento, perquanto di ragione, del ricorso dei lavoratori.12. Questi ultimi, in prossimità dell’udienza, hannodepositato memorie.Ragioni della decisione1. Preliminarmente va dichiarata cessata la materia delcontendere relativamente alle posizioni di Paul AlfredRentrop, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] e MarcJean [OSCURATO:PERSONA], con compensazione tra le parti dellerelative spese giudiziali, essendo intervenuti tra i suddettie l’[OSCURATO:PERSONA] accordi transattivi.2. Sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione diinammissibilità, sollevata dalla difesa dei dipendenti, delricorso per cassazione nonché del controricorso conricorso incidentale proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] degli Studi diautorizzazione dei legali originariamente nominati (poisostituiti dalla Avvocatura Generale dello Stato con atto dicostituzione del 12.3.2025).3. Questa Corte intende dare continuità al recente econdivisibile orientamento (Cass. n. 15524/2025) secondocui “In tema di cd. patrocinio autorizzato, ex art. 43 delr.d. n. 1611 del 1933, nei casi in cui l'[OSCURATO:PERSONA] sia dotatadi un apposito ufficio legale, il conferimento della procuraalle liti ad avvocato appartenente all'Avvocatura internanon è subordinato all'adozione di una specifica e motivatadelibera dell'ente da sottoporre al controllo dell'organo divigilanza, essendo sufficiente l'atto organizzativo eregolamentare adottato, in via generale, al momentodell'istituzione dell'ufficio legale, poiché con detto atto iNumero registro generale 22187/2024vertici dell'[OSCURATO:PERSONA] effettuano, a monte, quella sceltaN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026che, nel caso di conferimento del mandato all'avvocato delData pubblicazione 16/07/2026libero foro, va esplicitata con l'adozione della singoladelibera da sottoporre al successivo vaglio e controllo”.4. Nella fattispecie, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla quale eranostati conferiti entrambi gli incarichi, era un legale internodell’[OSCURATO:PERSONA], in virtù del provvedimento del DirettoreGenerale dell’Ateneo n. 304967 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cuiera iscritta nell’[OSCURATO:PERSONA] annesso all’Albo degliAvvocati della [OSCURATO:PERSONA] della Provincia dipoi, rinunciato alle procure e agli incarichi, con atto del 10febbraio 2005, per il passaggio in mobilità volontariapresso altra pubblica amministrazione.5. Non vi era alcun obbligo, pertanto, dell’[OSCURATO:PERSONA] degliStudi di Firenze di conferire il patrocinio delle due causeall’Avvocatura dello Stato in considerazione dello Statutodell’[OSCURATO:PERSONA] (art. 19 co. 4 lett. h) e dell’ordinanza delDirettore Amministrativo dell’Ateneo n. 109 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata appunto prevista lacompetenza dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Ateneo apatrocinare in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] innanzi allamagistratura ordinaria ed amministrativa: atti chelegittimavano la possibilità, come era appunto avvenuto,originariamente, nel presente giudizio, di conferirel’incarico ad un avvocato interno.6. Infine, per concludere l’esame delle questioni preliminari,il ricorso incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Firenze,depositato in data 19.11.2024, nell’ambito del giudizioincardinato a seguito del ricorso per cassazione(depositato il 28.10.2024), proposto da [OSCURATO:PERSONA]Adams e dai suoi litisconsorti, deve essere dichiaratoinammissibile in quanto presentato una volta che si eraNumero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/2026già consumato il diritto di impugnazione, avveNurmseoro dli ara ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/2026medesima sentenza, con la presentazione dell’autonomoricorso per cassazione depositato il 24.10.2024.7. Va richiamato, al riguardo, il principio enunciato da questaCorte (Cass. n. 9993/2016) in virtù del quale “Laproposizione del ricorso principale per cassazionedetermina la consumazione del diritto di impugnazione,con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta lanotificazione del ricorso proposto da un'altra parte, nonpuò introdurre nuovi e diversi motivi di censura con imotivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzatecon il proprio originario ricorso mediante un successivoricorso incidentale che, se proposto, va dichiaratoinammissibile, pur restando esaminabile comecontroricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastarel’impugnazione avversaria”.8. Prima di scrutinare nello specifico i motivi dei ricorsi percassazione dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Firenze e deilettori, è opportuno riportare sinteticamente il decisumdella gravata sentenza.9. La Corte territoriale ha premesso che l’applicazione dellanuova normativa (art. 26 co. 3 legge n. 240/2010, normadi interpretazione autentica del d.l. n. 2/2004) non eraimpedita da sentenze passate in giudicato che avevanoaccertato la natura a tempo indeterminato degli originaricontratti stipulati ai sensi dell’art. 28 del d.p.r. 382/1980e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità perescludere la natura discriminatoria dell’art. 26 della leggen. 240/2010. Ha precisato che i precedenti giudicatiavevano riconosciuto il diritto al trattamento delricercatore confermato a tempo definitivo ma l’ultrattivitàdelle pronunce era cessata per effetto della normativasopravvenuta sicché doveva essere applicato il d.l. n.Numero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/20262/2004, come interpretato dalla legge del Num2e0ro1 d0i r,a ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/2026applicando, però, il criterio indicato in sentenza sino alladata della pronuncia. Ha ritenuto maturata la prescrizioneparziale solo per i crediti specificamente indicati insentenza e sulla base della consulenza tecnica d’ufficio,quantificando le differenze retributive nei termini indicatiin dispositivo e superando le osservazioni critiche delleparti. Ha ritenuto che i ricorrenti dovessero essere iscrittiall’INPDAP non all’INPS in ragione della natura pubblicadel datore di lavoro e, comunque, che assolutamentegeneriche erano le deduzioni degli appellanti in meritoall’interesse alla proposizione di detta domanda. Haescluso che il trattamento integrativo di ateneo potesseentrare a far parte della base di calcolo del TFR inapplicazione dell’art. 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] cheinclude, a prescindere dal carattere fisso e continuativo,solo gli emolumenti per i quali l’inclusione medesima siaespressamente prevista dalla contrattazione di comparto.Ha aggiunto che non era stato possibile rideterminare gliaccantonamenti perché al CTU non erano stati forniti i datinecessari e ha, infine, respinto per la sua genericità ladomanda di costituzione della rendita vitalizia.10. Ciò premesso, con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] ricorrenterappresenta la violazione degli artt. 125, 345 e 437 c.p.c.in quanto il giudice di appello aveva accolto una domandanuova e disposto l’integrazione postuma di fatti e provenon allegati nel ricorso introduttivo. Lamenta, inoltre,l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circaun fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene chele parti intimate avevano chiesto nel ricorso introduttivodel giudizio il riconoscimento di differenze retributive soloin relazione al mancato adeguamento sulla base dell’orariolavorativo svolto dagli stessi e della progressioneNumero registro generale 22187/2024retributiva per scatti di anzianità e classi stipendiali deNi umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026ricercatori. Deduce che entrambe queste domande eranoData pubblicazione 16/07/2026state rigettate in primo e in secondo grado; al contrario,rappresenta che gli intimati avrebbero domandato, per laprima volta con il settimo motivo di appello, l’assegno adpersonam loro spettante sulla base dell’art. 1 del d.l. n. 2del 2004, conv. con modif., dalla legge n. 63 del 2004 edell’art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010.11. Il motivo è inammissibile, sia perché difetta di specificitàe di autosufficienza nel riportare i passi rilevanti degli attiprocessuali, onde consentire il controllo di legittimità chescongiuri un inammissibile soggettivismo della Corte nellaindividuazione di quella parte del documento o dell'atto sucui il ricorrente ha inteso fondare il motivo (in termini:Cass. n. 22303 del 2008; conforme: Cass. n. 2966 del2011), sia perché denuncia un error in procedendo ex art.360 co. 1 n. 5 c.p.c.12. Valgono al riguardo i medesimi principi affermati daquesta Corte in ordine alle modalità di deduzione del viziodi omessa pronuncia e, in genere, di violazione dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazioneal quale è stato detto che il vizio medesimo integra undifetto di attività del giudice di secondo grado, che deveessere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia dellaviolazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360,n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5,c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che ilgiudice del merito abbia preso in esame la questioneoggetto di doglianza e l'abbia risolta in modogiuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (onon giustificando adeguatamente) la decisione al riguardoresa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo"error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art.Numero registro generale 22187/2024112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. - la qualeN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice diData pubblicazione 16/07/2026legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale- di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti delgiudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello;pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei terminiindicati, evidenziando il difetto di identificazione delpreteso errore del giudice del merito e impedendo ilriscontro "ex actis" dell'assunta omissione, conseguel'inammissibilità del motivo (Cass. n. 29952/2022; Cass.n. 21444/2024).13. In ogni caso, va osservato che la domanda accolta dallaCorte territoriale era ricompresa in quella espressamenteformulata dagli originari ricorrenti finalizzata al definitivoaggancio alla retribuzione dei ricercatori come si evincedal punto 5) delle conclusioni del ricorso introduttivo diprime cure.14. Con il secondo motivo la parte ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. el’errata applicazione dei principi in materia di giudicato conriferimento alla posizione delle parti intimate Haglund,Lacy, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sainsbury. Lasentenza impugnata era erronea, secondo l’assunto dellaricorrente, in quanto avrebbe riconosciuto ai lavoratorisomme di denaro non spettanti. Infatti, questi ultimi eranostati destinatari della sentenza n. 46 del 2000 della Corted’appello di Firenze e della successiva sentenza delConsiglio di Stato n. 5269/2009: con la prima era statoloro riconosciuto il diritto al trattamento economicoprevisto dalla normativa vigente per il ricercatoreuniversitario a tempo definito, con decorrenza dall’iniziodelle prestazioni lavorative di ciascuno di essi e tenutoconto delle progressioni economiche connesseNumero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/2026all’anzianità di servizio; la seconda, invece, cheN usmie roe dri ara ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/2026occupata di verificare la corretta esecuzione della primadecisione, aveva affermato, di contro, che “Risulta agli attiche, all’indomani della pronuncia da ultimo richiamata e incorretta esecuzione dei suoi ‘dicta’, l’[OSCURATO:PERSONA] di Firenzenel corso dell’anno 2000 ebbe a ricostruire la carriera diciascuno degli odierni appellanti, riconoscendo in lorofavore un trattamento economico in tutto coincidente conquello corrisposto ad un ricercatore confermato a tempodefinito di pari anzianità”. Tuttavia, per il tratto temporalesuccessivo, gli appellanti avevano avanzato la pretesa ache il trattamento economico in tal modo determinatovenisse anche periodicamente incrementato attraverso imeccanismi di adeguamento retributivo per il personalec.d. ‘non contrattualizzato’ di cui all’art. 24 della l. 23dicembre 1998, n. 448 (i.e.: attraverso l’applicazione inproprio favore del contenuto dei dd.P.C.M. chedeterminano il quantum di incremento retributivo daaccordare al personale di cui all’art. 3 del d.lgs. 30 marzo2001, n. 165)”.15. Il motivo è inammissibile perché l’[OSCURATO:PERSONA] non allega enon dimostra di avere eccepito il giudicato in questione nelcorso del giudizio di merito. Invero, come affermato dalleSezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 21493/2010;Cass. S.U. n. 19123/2023), “In tema di impugnazioni, nelcaso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso delgiudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stataeccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, lasentenza di appello che si sia pronunciata in difformità datale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazionee non con quello per cassazione”.16. Con il terzo motivo parte ricorrente contesta, conriferimento alle parti intimate Haglund, Lacy, RodriguezNumero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/2026Martinez, [OSCURATO:PERSONA] e Sainsbury la violazione Neum efrao ldsi ara ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/2026applicazione degli artt. 112, 116 e 125 c.p.c. e 2697 cod.civ. in quanto: a) la Corte territoriale aveva ammesso unactu esplorativa, effettuata sulla base di documenti maiacquisiti al processo e non allegati dalle parti; b) la Corteterritoriale aveva consentito una integrazione postuma difatti e prove non allegate sin dal primo grado del giudizio,sulla base delle quali erano state riconosciute somme atitolo di differenze retributive del primo periodo; c) laCorte territoriale aveva valutato attendibili i conteggi dellactu che si basavano su documenti non acquisiti al processoe non allegati alla relazione del perito.17. Il motivo non è fondato.18. In ordine alla dedotta violazione circa il contenuto delladomanda, si richiama quanto già precisato con riguardo alprimo motivo circa le conclusioni del ricorso originario(punto 5).19. Con riferimento, invece, alle doglianze riguardanti laconsulenza tecnica di ufficio deve precisarsi quanto segue:a) il provvedimento con il quale viene ammessa unaconsulenza tecnica di ufficio non può, al pari di tutti iprovvedimenti istruttori assunti dal giudice di meritonell’ambito dei suoi poteri discrezionali, essere sindacatoin sede di legittimità, salvo che esso non sia motivato inmodo palesemente incongruo o contraddittorio: ipotesiqueste non ravvisabili nel caso in esame; b) in tema diconsulenza tecnica d'ufficio, il giudice può affidare alconsulente d'ufficio non solo l'incarico di valutare i fattiaccertati o dati per esistenti (consulenza deducente), maanche quello di accertare i fatti stessi(consulenza percipiente), e in tal caso è necessario esufficiente che la parte alleghi il fatto che pone afondamento del suo diritto e il giudice ritenga che il suoNumero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/2026accertamento richieda specifiche cognizioni teNucmneiroc hdi era ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/2026(Cass. n. 4301/2026); c) in materia di consulenza tecnicad'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delleindagini commessegli e nell'osservanza del contraddittoriodelle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attivitàdi allegazione delle parti - non applicandosi alle attività delconsulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -,tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesitisottopostigli, a condizione che non siano diretti a provarei fatti principali dedotti a fondamento della domanda edelle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo,quanto a queste ultime, che non si trattidi documenti diretti a provare fatti principali rilevabilid'ufficio (Cass. n. 26144/2023) e, comunque, la Corteterritoriale ha osservato che entrambe le parti avevanoconcordato sulla necessità di mettere a disposizione delconsulente nominato la documentazione necessaria perl’espletamento dell’incarico; d) le eccezionidi nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotte pervizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendocarattere relativo, restano sanate se non fatte valere nellaprima istanza o difesa successiva al deposito (Cass. n.3184/2024): nella specie, non risultano dalla gravatapronuncia, essere state sollevate eccezioni di nullitàrelative al deposito della documentazione.20. Con il quarto motivo la parte ricorrente lamenta, conriferimento agli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod.civ. in quanto il giudice, pur avendo correttamenteindividuato le date di decorrenza della prescrizione, avevariconosciuto loro delle somme non dovute. Affermal’[OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale nell’accertare che laprescrizione della parte [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata interrotta ilNumero registro generale 22187/202423 maggio 2008 e il 3 luglio 2013, non aveva consideratoN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026che, fra queste due date, il tempo trascorso era superioreData pubblicazione 16/07/2026a cinque anni.21. La censura va valutata con riferimento al solo Statontransazione con la ricorrente [OSCURATO:PERSONA].22. Il motivo è inammissibile perché con esso si contesta unerrore non denunciabile nel giudizio di cassazione.23. Invero, vanno corretti con la procedura di cui agli artt.287 e segg. cod. proc. civ., e non sono denunciabilidavanti alla Corte di cassazione, il cui compito istituzionalesi esaurisce nel controllo di mera legittimità delle decisionidi merito: l'errore materiale, che non incide sul contenutoconcettuale e sostanziale della decisione, ma si concretain un difetto di corrispondenza tra la ideazione e la suamateriale rappresentazione grafica; l’errore di calcoloaritmetico, determinato da erronea applicazione delleregole matematiche ma sulla base di presupposti numericinon contestati ed esatti; gli errori di conteggio, atteso illoro carattere materiale (Cass. n. 11333/2009).24. Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv.,con modif., dalla legge n. 63 del 2004 e dell’art. 26,comma 3, della legge n. 240 del 2010 in quanto, inapplicazione della contrattazione collettiva nazionale eintegrativa, il trattamento economico degli intimati erastato adeguato a quanto previsto dall’art. 26, comma 3,legge n. 240 del 2010. In subordine, evidenzia che ilgiudice di appello aveva errato ad escludere la rilevanza,ai fini del riassorbimento, degli scatti stipendiali biennaliriferiti all’esperienza acquisita di cui all’art. 5 del contrattointegrativo di Ateneo.Numero registro generale 22187/202425. Il motivo è fondato nella parte in cui addebitaN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026all’impugnata decisione di non avere incluso, nelData pubblicazione 16/07/2026riassorbimento, anche le maggiorazioni derivanti dagliaumenti stipendiali ottenuti sulla base del contrattointegrativo a titolo di scatti di anzianità, in quanto tutti gliincrementi contrattuali, quale che sia il titolo, vannoportati in detrazione dell’assegno ad personam.26. La gravata sentenza non è, infatti, in linea con quantostatuito da questa Corte (Cass. n. 20298/2025) secondocui i lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori edesperti linguistici a seguito di stipula di contratti ai sensidel d.l. n. 120 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 236del 1995, hanno diritto alla conservazione del trattamentoeconomico in godimento, ove di miglior favore, mediantela percezione, a titolo di assegno ad personam, delladifferenza tra la retribuzione determinata ai sensi del d.l.n. 2 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 63 del 2004(come interpretato dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240del 2010) ed il trattamento previsto dalla contrattazionecollettiva di comparto e decentrata, fino al riassorbimentoa seguito degli incrementi economici via via previsti daicontratti collettivi.27. Con il sesto motivo la P.A. ricorrente contesta l’omessoesame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 132,comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 1241 cod. civ. e ss. inquanto la Corte territoriale aveva errato a nonconsiderare, con riferimento alla posizione dell’intimatoStaton, che le somme ricalcolate dal CTU per il primoperiodo erano rappresentate da un saldo negativo cheavrebbe dovuto essere sottratto da quelle riconosciute peril secondo periodo, in applicazione dei principi in tema dicompensazione impropria.Numero registro generale 22187/202428. Il motivo è inammissibile perché pone una questioneN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026giuridica nuova, comportante accertamenti di fatto, di cuiData pubblicazione 16/07/2026la sentenza gravata non parla e in relazione alla quale laricorrente non specifica il “dove”, il “come” ed il “quando”la stessa sia stata prospettata ai giudici di merito negliesatti termini oggi formulati. I motivi del ricorsoper cassazione devono investire, infatti, a pena diinammissibilità, questioni che siano già comprese nelgiudizio d’appello, non essendo prospettabili per la primavolta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi dicontestazione non trattati nella fase di merito, tranne chenon si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (per tutte, cfr.Cass. n. 907/2018).29. Con il settimo motivo la [OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta laviolazione dell’art. 132 c.p.c. e l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussionefra le parti in relazione al mancato riconoscimento disomme riscosse dal dipendente Rives nel corso delgiudizio.30. Il motivo è inammissibile, per carenza di interesse,essendo stata transatta, come sopra evidenziato, lacontroversia tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].31. Con l’ottavo motivo l’[OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione efalsa applicazione dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del1994 in quanto la Corte territoriale avrebbe errato ariconoscere agli intimati il cumulo di rivalutazione einteressi.32. Il motivo è fondato.33. Questa Corte, in fattispecie sovrapponibile a quellaoggetto di causa, ha evidenziato che “la pronuncia diaccoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000,per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetariaed interessi non opera per i crediti retributivi deiNumero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/2026dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 diNcuemmerob dri era ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/20261994, non può trovare applicazione per i dipendenti privatidi enti pubblici non economici (nella specie, lettori dilingua dell'[OSCURATO:PERSONA] degli studi), per i quali ricorrono,ancorché i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le"ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sonoalla base della disciplina differenziata secondo la "ratiodecidendi" prospettata dal Giudice delle leggi”. (Cass.10.1.2013 n. 535 e Cass. 5.7.2011 n. 14705).34. La decisione impugnata, pertanto, sul punto è errata indiritto.35. In ordine al ricorso per cassazione presentato da NathalieMarilene Adams, [OSCURATO:PERSONA], Francisco LuisAscensao [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], JohnWitmer Gilbert, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SantosAgapita Jurado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], Paul (Terence) Morse, DennisMichael O’Neill, [OSCURATO:PERSONA], Maria de [OSCURATO:PERSONA] RodriguezMartinez, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], JessicaAnn Thonn, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] TorrenteSanchez Guisande, [OSCURATO:PERSONA] e Lisa (Annemarie)Weber, va rilevato quanto segue.36. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la “Violazionedi legge (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), ed in particolaredell’art. 1 d.l. 2/2004 conv. in legge 63/2004, che avrebbedovuto essere applicato per l’integrale ricostruzione dellacarriera ab origine, escludendo l’applicazione della normaautodefinitasi “interpretativa” di cui all’art. 26 comma 3legge 240/2010. Violazione dell’art. 45 TFUE, dell’art. 7Regolamento UE 492/2011, delle sentenze vincolanti dellaCorte di Giustizia dell’Unione europea in materia diNumero registro generale 22187/2024trattamento retributivo, progressione di carriera perN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026anzianità, contributi previdenziali degli ex lettori divenutiData pubblicazione 16/07/2026CEL”. Essi espongono che la Corte d’Appello di Firenzeaveva rigettato la domanda principale diretta a vedereaccertato il diritto all’applicazione del parametro delricercatore confermato a tempo definito per tutta la duratadei rapporti di lavoro di tutti i lettori di madre linguastraniera fin dalla prima assunzione ex art. 28 d.P.R. n.382 del 1980, convertiti a tempo indeterminato datal’unicità e continuità degli stessi, come accertato per lamaggior parte dei ricorrenti anche con sentenzepacificamente passate in giudicato e proseguiti senzasoluzione di continuità, né mutamento alcuno di mansionie prestazioni didattiche di insegnamento linguistico sottola nuova denominazione di CEL, peraltro sopravvenutaprima dei predetti giudicati. Essendo pacifiche questecircostanze di fatto, avrebbe dovuto essere data pienaapplicazione al disposto dell’art. 1 del d.l n. 2 del 2004,conv. dalla legge n. 63 del 2004, che aveva riconosciuto atutti i lettori di madre lingua straniera, divenuti CEL, ildiritto all’applicazione del parametro retributivo spettanteai ricercatori confermati a tempo definito, in proporzioneall’orario lavorativo svolto, che faceva pari al 100% delparametro predetto lo svolgimento di 500 ore annue diricorrenti avrebbero svolto 540 ore annue di attivitàdidattica, per cui avrebbero avuto diritto ad unproporzionamento in aumento, pari all’8% del parametrosuddetto, censurano la sentenza che aveva, invece,escluso l’applicazione del predetto parametro diadeguamento retributivo stabilito ex lege, conconseguente riconoscimento anche della progressioneintegrale di carriera per classi stipendiali e scatti diNumero registro generale 22187/2024anzianità fin dall’origine e fino alla cessazione del servizioN, umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026ovvero fino ad oggi per chi ancora era in servizio, conData pubblicazione 16/07/2026corrispondente versamento dei contributi previdenziali edassistenziali alla gestione INPS, anche successivamente al1.1.2008, con diritto alla rivalutazione dell’interaretribuzione globale comprensiva del cosiddettotrattamento integrativo di Ateneo anche ai fini del calcolodel TFR. Viceversa, sostengono che erroneamente la Corted’Appello di Firenze aveva applicato a tutti i ricorrenti ildetto parametro soltanto fino alla data di sottoscrizionedei contratti CEL, sulla base dell’art. 26, comma 3, leggen. 240 del 2010 (cosiddetta Legge Gelmini) ovvero finoalla data cui si riferivano precedenti sentenze passate ingiudicato che riconoscevano il predetto parametro, peraffermare, poi, l’applicabilità della retribuzione stabilitadalla contrattazione collettiva, mantenendo quale assegnoad personam, peraltro riassorbibile, una somma pari alladifferenza fra l’ultima retribuzione acquisita secondo isopraddetti criteri e, se inferiore, quella spettante in forzadella contrattazione collettiva di comparto e decentrata. Atal fine, la disposta CTU contabile, si era svolta su unquesito da loro contestato, atteso che non aveva tenutoconto del contrasto della norma di interpretazioneautentica (art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010)dell’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. dalla legge n. 63del 2004, con i principi stabiliti dalle sentenze della Cortedi Giustizia dell’Unione Europea ([OSCURATO:DATA_NASCITA] C-212/99;18.7.2006 C-119/04; 15.5.2008 C-267/07). Diconseguenza, doveva essere integralmente applicato ilparametro previsto dalla normativa del 2004 e ricostruitasu questa base l’intera carriera di ciascuno con relativaprogressione di classi stipendiali e scatti di anzianità.Inoltre, deducono l’efficacia vincolante del passaggio inNumero registro generale 22187/2024giudicato delle sentenze sopra richiamate e chiedono laN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026piena condivisione dei conteggi elaborati dal loroData pubblicazione 16/07/2026consulente del lavoro. Infine, lamentano che la Corted’appello di Firenze aveva riconosciuto soltanto ledifferenze retributive di cui al dispositivo della sentenzaimpugnata, senza che, peraltro, fosse chiaro il percorsogiuridico-argomentativo con cui era giunta allaquantificazione delle somme riconosciute a ciascuno, noncoincidendo con tutte quelle evidenziate nella CTU. In ognicaso, la normativa di cui al d.l. n. 2 del 2004, conv. dallalegge n. 63 del 2004) non era stata come taleintegralmente applicata, in quanto la Corte territorialeaveva riaffermato l’applicazione della norma interpretativadi cui all’art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010, senzaneppure far salvi i trattamenti di maggior favore,conseguiti in forza delle sentenze passate in giudicato peri lettori interessati. Peraltro, sempre secondo i ricorrenti,la norma della c.d. legge Gelmini sarebbe incorsa in unapalese violazione dell’art. 45 TFUE, dell’art. 7 regolamentoUE 492/2011 e delle sentenze della Corte di Giustizia UEdel 2001 e, soprattutto, del 18.7.2006 C119/04, cheavevano affermato il diritto ad un’integrale ricostruzionedi carriera fin dalla data di prima assunzione ex art. 28d.P.R. n. 382/1980, secondo un unitario parametro ditrattamento non discriminatorio e, quindi,necessariamente analogo a quello dei lavoratori nazionaliche svolgevano analoghe attività didattiche, quali essierano. Infatti, l’art. 32 d.P.R. n. 382 del 1980, stabilivache i “Compiti dei ricercatori universitari” (al di là delcontributo allo sviluppo della ricerca scientifica che non èdi competenza dei lettori e CEL), “assolvono compitididattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali” fracui “sono comprese le esercitazioni, la collaborazione conNumero registro generale 22187/2024gli studenti nelle ricerche attinenti le tesi di laurea…” e inN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026quanto ricercatori confermati “possono altresìData pubblicazione 16/07/2026svolgere…cicli di lezioni interni ai corsi attivati e attività diseminario” … oltre che “partecipare alle commissioni diesami di profitto come cultori della materia”, compiti checoincidevano o, comunque, si sovrapponevano con quelliassegnati dalla stessa contrattazione integrativa di Ateneoai lettori/CEL, che non erano contestati in causa e,comunque, erano stati accertati con sentenza passata ingiudicato dal Tribunale del Lavoro e dalla Corte d’[OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, i ricorrenti sottolineano che laCorte di Giustizia UE aveva espressamente riconosciuto ildiritto dei lettori assunti ex art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980ad una ricostruzione unitaria della carriera ab origine e pertutto il corso del rapporto di lavoro, in base al medesimoparametro non discriminatorio del ricercatore confermatoa tempo definito di cui all’art. 1 d.l. n. 2 del 2004, conv.dalla legge n. 63 del 2004, avente efficaciadichiaratamente retroattiva, ma che deve esplicare effettinon solo per il passato (ovvero dalla data di primaassunzione), ma anche per il futuro, ovvero per tuttol’unitario rapporto di lavoro al servizio dell’[OSCURATO:PERSONA],anche successivo all’entrata in vigore della legge n. 236del 1995, istitutiva della categoria dei CEL che, altrimenti,avrebbero subito il trattamento discriminatorio censuratocon pronunce vincolanti dalla Corte di Giustizia. Neconseguiva che l’art. 26, comma 3, della legge n. 240 del2010, laddove limitava la progressione di carriera degli exlettori alla data di stipula dei contratti CEL, dovendosuccessivamente applicarsi il trattamento retributivoprevisto dalla contrattazione collettiva del compartoUniversità, avrebbe violato i principi comunitari e la lororatio, poiché avrebbe imposto una ricostruzione “bifasica”Numero registro generale 22187/2024e non unitaria della carriera, affidandosi allaN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026contrattazione collettiva. Sul punto assumeva rilievoData pubblicazione 16/07/2026anche il parere motivato del 26.1.2023 della [OSCURATO:PERSONA] la quale, non avendo l’Italia ottemperato aiprecetti di diritto europeo proclamati con valore vincolantedalla Corte di Giustizia e richiamati nel detto pareremotivato, aveva promosso una nuova azione diresponsabilità contro l’Italia con il recente ricorso allastessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] causa C-519/2023, nel quale aveva contestatole dette violazioni del diritto dell’Unione per quantoriguardava il trattamento e la ricostruzione di carriera deilettori di madre lingua straniera in Italia. Ciò imponeva allaSuprema Corte di disapplicare direttamente il citato art.26, comma 3, legge n. 240 del 2010, senza attendere lapronuncia della CGUE. Inoltre, l’applicazione retroattivadell’art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010 era incontrasto anche con il diritto costituzionale interno,oltreché con quello della Convenzione Europea dei dirittidell’Uomo, come ben era emerso dalla recente sentenzadella Corte costituzionale n. 4 del 2024, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva caducato, per violazione degliartt. 3, 111 e 117 Cost., una disposizione analoga, diasserita “interpretazione autentica”, in quanto avente inrealtà efficacia innovativa e, quindi, un illegittimo effettoretroattivo. Più nello specifico, la Corte italiana avevadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma3, della legge n. 388 del 2000, norma intervenuta perescludere, con effetto retroattivo, il diritto dei dipendentipubblici ad ottenere le maggiorazioni della retribuzioneindividuale di anzianità in relazione al triennio 1991-1993,previste da una precedente disciplina (decreto-legge384/1992). Nella detta pronuncia, il Giudice delle leggiNumero registro generale 22187/2024aveva chiarito - richiamando espressamente laN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo:Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]tra le altre, le sentenze CEDU 24 giugno 2014, A.A.S. sase altri contro Italia, paragrafo 76; 25 marzo 2014, B. ealtri contro Italia, paragrafo 47; 14 gennaio 2014, M. ealtri contro Italia, paragrafo 47 - che la possibilità per illegislatore di derogare al generale principio di nonretroattività della legge (art. 11 Preleggi) si aveva solo nelcaso in cui la norma in questione era di effettivainterpretazione autentica, o qualora l’utilizzo retroattivodel potere legislativo fosse ragionevole e non distorto,specialmente se incidente su giudizi ancora in corso, ed inparticolare nel caso in cui sia coinvolta nel processoun'amministrazione pubblica. I ricorrenti domandano, insubordine, di chiedere alla CGUE di pronunciarsi sullacompatibilità della norma interpretativa di cui all’art. 26,comma 3, legge n. 240 del 2010 con il diritto dell’Unionee, in ulteriore subordine, di sollevare questione dicostituzionalità per la violazione degli artt. 3, 111 e 117Cost. in specie in relazione all’art. 6 CEDU.37. Il motivo non è fondato e si richiamano le argomentazionidel precedente di questa Corte che il Collegio condividepienamente (Cass. n. 13490/2024).38. La Corte territoriale, infatti, ha correttamente haapplicato il d.l. n. 2/2004 con le modalità indicate dallalegge di interpretazione autentica contenuta nell’art. 26,comma 3, della legge n. 230/2010 e nel rispettodell’orientamento consolidato espresso da questa Cortesecondo cui l’applicazione del parametro fissato dal citatodecreto-legge non comporta il definitivo “aggancio” allaretribuzione piena prevista per i ricercatori confermati atempo definitivo, in relazione agli sviluppi contrattualisuccessivi alla stipula del contratto di collaborazioneNumero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/2026linguistica (cfr. Cass. n. 20483/2023; CaNsusm.e ro dni r.a ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/202613886/2023; Cass. n. 16462/2022; Cass. n.20765/2018). Il legislatore, invero, ha chiarito laquestione, obiettivamente incerta, del rapporto fra laprevisione contenuta nel d.l. n. 2/2004 e la disciplinadettata dalla contrattazione collettiva, a ciò autorizzata dald.l. n. 120/1995, precisando che a far tempo dallasottoscrizione del contratto di collaborazione linguistical’eventuale trattamento più favorevole veniva conservatoa titolo individuale nella detta data come lettore dimadrelingua straniera, ai sensi del richiamato d.l. n.2/2004, e la retribuzione dovuta al collaboratorelinguistico sulla base della contrattazione collettivanazionale e decentrata. In tal modo il legislatore, da unlato, ha impedito che il passaggio dal lettorato allacollaborazione linguistica potesse risolversi in unareformatio in peius del livello retributivo raggiunto,dall’altro ha ribadito la specificità propria del collaboratorelinguistico, non equiparabile al docente, specificità chegiustifica la differenziazione retributiva rispetto aquest’ultimo ed il conferimento del potere alle particollettive di individuare la retribuzione proporzionata allaqualità e quantità della prestazione, a prescindere dalraffronto con il trattamento economico riservato alpersonale docente. Si tratta, sostanzialmente, di unassegno ad personam, non dissimile da quello garantitonell’impiego pubblico contrattualizzato in caso di mobilitào di modificazioni del rapporto di impiego e da quello chele parti collettive avevano previsto con l’art. 51 del CCNL[OSCURATO:DATA_NASCITA] per consentire ai collaboratori esperti linguisticiassunti prima della stipula dello stesso contratto diconservare il trattamento più favorevole concordato alivello di Ateneo. D’altro canto, non si ravvisa alcunaNumero registro generale 22187/2024violazione dei principi fissati dalla Corte di GiustiziaN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026perché, come hanno chiarito le Sezioni Unite con laData pubblicazione 16/07/2026sentenza n. 21972/2017, la garanzia della conservazionedei diritti maturati nella precedente fase del rapporto valimitata «a tutti quegli istituti contrattuali che valorizzanol'anzianità di servizio e quindi, in sostanza, la classe distipendio di riferimento, gli scatti biennalicontrattualmente previsti, i parametri di calcolo deltrattamento di fine rapporto (T.F.R.) e con riferimento aiprofili concernenti la contribuzione previdenziale.» Lanozione di diritto quesito accolta dalle Sezioni Unitecoincide con quella indicata dalla Corte di Lussemburgo,che con la sentenza 26.7.2001, in causa C – 212/99, haprecisato che «se i lavoratori beneficiano in forza dellalegge n. 230 della ricostruzione della loro carriera perquanto riguarda aumenti salariali, anzianità e versamentoda parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali findalla data della loro prima assunzione, gli ex lettori dilingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, devonoaltresì beneficiare di una ricostruzione analoga con effettia decorrere dalla data della loro prima assunzione» (punto30). Del resto, garantendo la ricostruzione della carrieranei termini che risultano dal combinato disposto del d.l. n.2/2004 e della legge n. 240/2010 non è stato in alcunmodo violato il principio di non discriminazione ed anzi, alcontrario, il rispetto del divieto di reformatio in peius èstato garantito con le stesse modalità attraverso le quali èassicurato, tanto nell’impiego pubblico quanto in quelloprivato, in ogni ipotesi in cui si discuta di modificazionioggettive e soggettive del rapporto che implichino laconservazione del trattamento economico acquisito.39. Ne discende che non si può dare seguito allasollecitazione contenuta nel motivo atteso che «il giudiceNumero registro generale 22187/2024nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo dNi umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026rimettere alla Corte di giustizia la questione diData pubblicazione 16/07/2026interpretazione di una norma comunitaria quando non laritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga diessere in presenza di un acte claire che, in ragionedell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovverodell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o nonobbligato) il rinvio pregiudiziale» ( Cass. n. 14828/2018;negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 9174/2024 ela giurisprudenza ivi richiamata in motivazione). Nel casodi specie la Corte di Giustizia nelle decisioni richiamate inpremessa ha sempre precisato che in virtù del principio dinon discriminazione ai lettori di lingua straniera, divenuticollaboratori linguistici, deve essere assicurato ilmedesimo trattamento riservato, in situazioni analoghe,ai lavoratori di cittadinanza italiana ed ha anche aggiuntoche la Repubblica italiana non era stata obbligata «aidentificare una categoria di lavoratori analoga agli exlettori e ad equiparare completamente il trattamentoriservato a questi ultimi a quello di cui beneficia la dettacategoria» (punto 37 della sentenza 18.6.2006). Néquesto orientamento può essere rimeditato valorizzandol’art. 11 della legge n. 167 del 2017 (più volte modificato)con il quale il legislatore non ha abrogato né il d.l. n.2/2004 né la legge di interpretazione autentica, ma hasolo previsto uno stanziamento straordinario di fondimesso a disposizione delle [OSCURATO:PERSONA] per risolvere ilcontenzioso sorto con gli ex lettori; sull’incidenza dellanormativa sopravvenuta questa Corte ha già pronunciatoescludendo che la contrattazione integrativa ancora in fieripossa essere apprezzata ai fini della definizione delcontenzioso già pendente, in relazione al quale lapronuncia non può che tener conto delle disposizioniNumero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/2026normative e contrattuali vigenti che riconoscono iNl udmeirroi tdti ora ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/2026soggettivo alla ricostruzione della carriera nei limiti sopraindicati (cfr. Cass. 20483/2023).40. Inoltre, va anche richiamato, a conforto delle suddetteconsiderazioni, quanto affermato dal precedente di questaCorte n. 15525/2025 secondo cui, posti a confronto i testinormativi rilevanti, si deve ribadire la naturaautenticamente interpretativa del citato art. 26, dellaquale non hanno dubitato le Sezioni Unite di questa Corte(Cass. S.U. n. 24963/2017), giacché il d.l. n. 2/2004 nelprevedere che «In esecuzione della sentenza pronunciatadalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26giugno 2001 nella causa C - 212/99,ai collaboratorilinguistici, ex lettori di madrelingua straniera delleUniversità degli Studi della Basilicata, di Milano, diPalermo, di Pisa, di Roma "[OSCURATO:PERSONA]" e "l'Orientale" diNapoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi delD.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, abrogato dal D.L.21 aprile 1995, n. 120, art. 4, comma 5, convertito, conmodificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito,proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendoconto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, untrattamento economico corrispondente a quello delricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalladata di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamentipiù favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli finieconomici ed esclude l'esercizio da parte dei predetticollaboratori linguistici, ex lettori di madre linguastraniera, di qualsiasi funzione docente», ha posto instretta correlazione l’intervento normativo e la pronunciaCGUE inerente alla ricostruzione della carriera degli exlettori divenuti collaboratori esperti linguistici (secondo cuila Repubblica italiana, non avendo assicurato ilNumero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/2026riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori diN ulminergo udi ara ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/2026straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimentoinvece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, èvenuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forzadell'art. 48 del Trattato) e non ha abrogato il d.l. n.120/1995 né limitato il rinvio ivi contenuto alle previsionidella contrattazione collettiva, sicché è rimastoobiettivamente incerto il rapporto fra le due disposizioni,ossia fra il criterio dettato per la ricostruzione dellacarriera e l’operatività del principio secondo cui leUniversità sono tenute al rispetto della disciplina dettatadalle parti collettive. Alla legge di interpretazioneautentica, pertanto, non si può addebitare di avereimposto un significato non estraibile dalle disposizioniinterpretate, perché l’efficacia innovativa o meno delladisposizione va valutata, in questo caso, tenendo contonon del solo tenore letterale del d.l. n. 2/2004 (che tral’altro contiene significativi riferimenti alle finalitàperseguite dal legislatore che ne circoscrivono lo spazio diintervento) ma anche e soprattutto del rapporto con l’altradisposizione di legge, di carattere generale, inerente alladisciplina del rapporto instaurato dalle [OSCURATO:PERSONA] con icollaboratori esperti linguistici. L’interpretazione, infatti, èfinalizzata non ad incidere sul testo del citato decreto-legge ma a chiarire l’interferenza con altra normativa,egualmente vigente, e sotto questo profilo l’interventonormativo enuclea una delle possibili opzioni alle quali sipoteva già pervenire, a prescindere dalla sopravvenienzanormativa.41. Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la“Violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), edin particolare dell’art. 2909 c.c.” in quanto essi (eccettoJurado Santos e Thonn) avevano conseguito sentenzeNumero registro generale 22187/2024passate in giudicato con cui il parametro di trattamentoN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026per l’adeguamento retributivo richiesto era stato accertatoData pubblicazione 16/07/2026in quello del ricercatore confermato a tempo definito conclassi e scatti di anzianità da calcolare fin dalla primaassunzione. Era pacifico, secondo l’assunto dei ricorrenti,che anche nel periodo successivo del rapporto di durataproseguito dopo quello oggetto dei predetti giudicati, nonvi era stata alcuna modifica rilevante nelle prestazioni reseed accettate dall’[OSCURATO:PERSONA], né l’[OSCURATO:PERSONA] aveva maieccepito o dedotto modifica alcuna. Per cui il predettoparametro avrebbe dovuto estendersi, in conformità acostante giurisprudenza di codesta Suprema Corte, finoalla data odierna o di cessazione del rapporto o comunquedi deposito del ricorso introduttivo. Tale diritto, che erafondato sul giudicato, intercorso antecedentementeall’entrata in vigore della norma di asserita interpretazioneautentica di cui alla legge n. 240 del 2010, non avrebbepotuto essere reso inefficace da tale norma, in quanto, seeffettivamente di mera interpretazione autentica, nonavrebbe potuto costituire una nuova sopravvenienza didisciplina diversa, restando da applicare la norma su cui siera basato il giudicato, che già avrebbe dovuto contenereil significato esplicitato dall’asserita norma interpretativa.Se viceversa questa avesse avuto, come di fatto avevaavuto nella prassi, valore innovativo, sarebbe incorsa,secondo i ricorrenti, nelle censure di incostituzionalità dicui al precedente motivo. Nonostante ciò, la sentenzadella Corte d’Appello di Firenze impugnata avevaaffermato che non poteva “essere invocato il principio diultrattività del giudicato [di cui all’art. 2909 c.c. -n.d.r.] inquanto, nei rapporti di durata, tale ultrattività avrebbepotuto sostenersi in un regime normativo immutatomentre nella fattispecie si era passati da un regime qualiNumero registro generale 22187/2024lettori ad un regime quali CEL”. I ricorrenti assumono suNl umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026punto come l’assunto passaggio “ad un regime quali CEL”Data pubblicazione 16/07/2026risalisse all’anno 1995 ex lege n. 236 del 1995 e cometutte le dette sentenze che li avevano riguardati epacificamente passate in giudicato erano state tuttesuccessive all’anno 1995, avendo, peraltro, trattato,valutato ed interpretato l’incidenza della legge n. 236 del1995. Del resto, il passaggio in giudicato di una sentenzache riconosce un diritto avrebbe chiuso definitivamenteogni questione sui fatti costitutivi del medesimo,escludendo contestualmente la rilevanza di ogni possibilefatto o intervento normativo estintivo, modificativo oimpeditivo anteriore, quale avrebbe potuto essereconsiderata la legge n. 236 del 1995. Tutte le dettesentenze avevano stabilito per 26 di loro ricorrenti (tuttitranne [OSCURATO:PERSONA] e Thonn, che invece non erano statidestinatari di alcuna sentenza) il diritto a vedersi erogareil trattamento economico del ricercatore universitarioconfermato a tempo definito e riconosciuta l’unicità delrapporto lavorativo (anche successivamente alla legge n.236 del 1995, istitutiva dei CEL), decorrente dall’iniziodelle prestazioni svolte come lettore, tenuto conto delleprogressioni economiche connesse all’anzianità diservizio. Essi, inoltre, criticano la Corte territoriale, cheaveva richiamato la sentenza Cass. n. 20765 del 2018, perla quale nei rapporti giuridici periodici e nelle obbligazionidi durata, ove il giudice si pronunci su una fattispeciel’autorità di giudicato impedisce il riesame tendente aduna nuova decisione, “con l’unico limite di unasopravvenienza di fatto o di diritto, che muti il contenutomateriale del rapporto o ne modifichi il regolamento”,rilevando che nella fattispecie vi sarebberoNumero registro generale 22187/2024sopravvenienze “di diritto” costituite dalle leggi n. 63 deNl umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/20262004 e dall’art. 26 della legge n. 240 del 2010. Tuttavia,Data pubblicazione 16/07/2026eccepiscono come la giurisprudenza di codesta CorteSuprema (tra le altre Cass. n. 18568/2019 e Cass. n.31904/2018) abbia chiarito che “il fondamento delgiudicato sostanziale, regolato dall’art. 2909 c.c., cherisponde al generale principio della certezza del diritto, eraquello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallostesso considerate, per le quali sarebbe stata individuataed applicata la corrispondente “regula iuris”, ai successivimutamenti della normativa di riferimento, anche conriguardo allo “ius superveniens” che contenga normeretroattive, salva una diversa volontà espressa dallegislatore”. Ciò posto, le norme richiamate sul punto nellasentenza impugnata (art. 1 d.l. n. 2 del 2004, conv. dallalegge n. 63 del 2004, e la sua pretesa norma interpretativaart. 26 legge n. 240 del 2010) non conterrebberoprevisione alcuna di caducazione dei giudicati sostanzialigià formatisi, e, dunque, non sarebbero suscettibili diincidere, nel caso concreto, in relazione alle situazionigiuridiche già oggetto di sentenze definitive (unicità delrapporto ab origine - dalla prima assunzione ex legge n.382 del 1980 - con equiparazione al trattamentoeconomico del ricercatore confermato a tempo definito).La sopravvenienza della legge n. 240 del 2010 nonavrebbe potuto rappresentare un mutamento di dirittorilevante, se considerata come effettivamente emeramente “interpretativa”, dato che la stessagiurisprudenza di codesta Suprema Corte avrebbeprecisato che, chiarendo il significato della norma giàvigente nel suo testo originario, non avrebbe potuto nédovuto aggiungere nulla di nuovo in termini di disciplinagiuridica (Cass., Sez. L, n. 14423 del 27 maggio 2019),Numero registro generale 22187/2024pena l’incostituzionalità della stessa. Per quei lavoratorNi umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026ricorrenti, che erano stati destinatari di sentenze negliData pubblicazione 16/07/2026anni 2005 e nel 2007 (in relazione al presente atto iricorrenti Buchel, Domino, Adams, Evans, Weber),anch’esse pacificamente passate in giudicato, e, quindi,successivamente alla legge n. 63 del 2004, maanteriormente alla legge n. 240 del 2010 il ragionamentodella Corte d’appello di Firenze sarebbe stato ancora piùfallace atteso che, per i lavoratori interessati dalle detteultime sentenze, proprio la legge n. 63 del 2004 sarebbestata espressamente richiamata ed interpretata. Neconsegue, con riferimento ai limiti cronologici del giudicatosostanziale, che la sopravvenienza di una leggeinterpretativa (ammesso e non concesso che tale fossel’art. 26 della legge n. 240 del 2010) che contraddical’interpretazione dell’art. 1 d.l. n. 2 del 2004, recepita nellesentenze irrevocabili, poteva rendere “erronea”l’interpretazione data nelle stesse, ma non necomprometterebbe il valore, che sarebbe indipendentedall’esattezza della statuizione resa. Conclusivamente, ilquesito posto al CTU, sulla cui base si sarebbe, poi,fondata la sentenza impugnata, con la divisione in dueperiodi (il primo fino al momento di emanazione dellesentenze di cui erano stati destinatari i ricorrenti ed ilsecondo successivamente alle stesse con applicazionedell’art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010) erasicuramente errato, non potendo trovare spazio per essealcuna “dicotomia” né limitazione temporale, ai sensi dellalegge n. 63 del 2004, come interpretata dall’art. 26 dellalegge n. 240 del 2010, in relazione al loro dirittoall’applicazione dell’equiparazione al parametro retributivodel ricercatore confermato a tempo definito per tutta ladurata del rapporto lavorativo. Il periodo era unico, conNumero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/2026applicazione del trattamento economico-retrNiubmuertoi dvi ora ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/2026parametrato a quello del ricercatore confermato a tempodefinito dall’inizio del rapporto e per tutta la durata dellostesso.42. Il motivo è infondato.43. Va premesso che il principio secondo cui la cosa giudicatacopre il dedotto e il deducibile non comporta che l'oggettodi essa venga a individuarsi nell'intero rapporto dedotto ingiudizio, anziché sulla domanda nei limiti del suo avvenutoaccoglimento.44. In particolare il principio secondo cui il giudicato copre ildedotto e il deducibile non opera con riferimento alleragioni fatte valere dalla parte e che dipendono da fattiverificatisi successivamente o, comunque, non deducibilientro il limite temporale rappresentato dal giudizio dimerito sul quale è intervenuto il giudicato.Con riferimento, poi, a un rapporto regolato da una leggepreesistente a una norma di interpretazione autentica, inquanto tale retroattiva, non può dubitarsi che talerapporto debba essere disciplinato dalla nuova normainterpretativa.Ciò avviene, però, soltanto in relazione al periodo che nonè stato preso in considerazione da un precedenteaccertamento del giudice intervenuto con autorità di cosagiudicata ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (v. Cass. n.10643/1998 in motivazione; Cass. n. 281/1996; Cass. n.10279/1994; Cass. 12 marzo 1988 n. 2416; Cass. 12dicembre 1995 n. 1271).45. Ne consegue che una legge di interpretazione autentica,per sua natura retroattiva, integra ius superveniens(poiché rende obbligata l’interpretazione prima solopossibile ma non doverosa) e, in quanto tale, così comesupera il principio di diritto enunciato dalla pronunciaNumero registro generale 22187/2024cassatoria, costituisce un limite alla ultrattività deNl umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026giudicato.Data pubblicazione 16/07/202646. La Corte territoriale si è attenuta correttamente a taliprincipi.47. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la “Violazionedell’art. 36 Cost. e dell’art. 1 L. 63/2004 (art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.)”. Deducono che il trattamento applicatodalla Corte d’Appello di Firenze non aveva operato alcunaproporzione della retribuzione spettante rispettoall’effettivo orario di 540 ore annue di attività didatticapacificamente svolto. Tale circostanza di fatto era stataprovata per le mancate contestazioni specifichedell’[OSCURATO:PERSONA] e sulla base della documentazioneprodotta, che non era stata contestata, compresi icontratti integrativi di Ateneo che stabilivano, appunto, ilmonte ore annuo in 540 di attività didattica. In particolare,l’art. 2 dei contratti collettivi integrativi richiamati,secondo i ricorrenti, aveva previsto negli anni “laprestazione complessiva di 540 ore annuali” e losvolgimento di tale monte ore annuo di attività didattiche.Conseguentemente sia il parametro del ricercatoreconfermato a tempo definito da applicare per tutto il corsodel rapporto, sia in subordine quello sulla cui base andavacalcolato l’assegno ad personam (laddove, si dovesseritenere valido il criterio di cui all’art. 26, comma 3, leggen. 240 del 2010), avrebbero dovuto essere aumentati di540/500, pari ad un 8% in più di quanto calcolato dal CTUe comunque recepito dalla Corte di Firenze con la sentenzaimpugnata, in proporzione al maggior orario annuo di48. Il motivo è inammissibile sia perché introduce unaquestione nuova, comportante accertamenti di fatto, chela gravata sentenza non affronta, sia perché difetta diNumero registro generale 22187/2024specificità in quanto non sono indicati gli atti dai quali sNi umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026dovrebbe desumere che il richiamato adeguamento nonData pubblicazione 16/07/2026era stato effettuato.49. Con il quarto motivo i ricorrenti affermano, in viasubordinata, la “Violazione dell’art. 26, c. 3, l. 240/2010in relazione all’art. 202 d.P.R. 3/1957 ed all’art. 3 commi57 e 58 legge 537/1993 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.L’art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010, ritenutoapplicabile alla fattispecie dalla Corte d’Appello di Firenzenella sentenza impugnata, aveva disposto, dalla data dientrata in vigore della legge n. 236 del 1995, un vero eproprio passaggio di carriera degli ex lettori a CollaboratoriEsperti Linguistici, laddove detta norma indicava la“instaurazione del nuovo rapporto quale collaboratoriesperti linguistici” e stabiliva che “a tutela dei dirittimaturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratoriesperti linguistici avevano diritto a conservare, qualetrattamento retributivo individuale, l’importocorrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzionepercepita come lettori di madrelingua straniera […] e, oveinferiore, la retribuzione complessiva loro spettantesecondo le previsioni della contrattazione collettiva dicomparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120”. Dalla lettura della normaemergeva, con tutta chiarezza, secondo i ricorrenti, comela stessa nulla disponesse circa l’assorbimentodell’assegno ad personam da erogare agli ex lettori, comeerratamente sostenuto dalla sentenza impugnata. Essiaffermano che, trattandosi di un passaggio di carrierasenza alcuna previsione circa il riassorbimento o menodell’assegno ad personam, avrebbe dovuto essere sulpunto recuperata la regola generale vigente nell’anno2010 (di emanazione della legge n. 240) e, quindi, quantoNumero registro generale 22187/2024disposto dall’art. 3, comma 57, legge n. 537 del 1993, perN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026il quale “Nei casi di passaggio di carriera di cui all’articoloData pubblicazione 16/07/2026202 del citato testo unico approvato con decreto delPresidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed allealtre analoghe disposizioni, al personale con stipendio oretribuzione pensionabile superiore a quello spettantenella nuova posizione è attribuito un assegno personalepensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alladifferenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile ingodimento all'atto del passaggio e quello spettante nellanuova posizione”. Era, peraltro, un principio generale inmateria di interpretazione della legge che le norme che (inipotesi) derogassero ad altre leggi (come era l’art. 26,comma 3, legge n. 240 del 2010) non potevano estendersioltre il loro significato letterale (artt. 12 e 14 Preleggi),tanto più se comportavano effetti sfavorevoli per idestinatari di diritti altrimenti previsti dalla legge.50. La doglianza di cui al suddetto motivo, proposto in viasubordinata, è infondata per quanto sopra detto inrelazione allo scrutinio del quinto motivo, del ricorsodell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Firenze, cui si rimanda.51. Con il quinto motivo i ricorrenti contestano la “Violazionedi legge (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) ed in particolaredell’art. 4 D.L. n. 120/1995 (conv. in L. 236/1995)”. Essievidenziano, sin dal ricorso introduttivo di primo grado,come, nonostante dall’inizio dei rapporti lavorativi le loroposizioni previdenziali fossero state iscritte presso l’INPS(in virtù dei loro rapporti di lavoro di diritto privato, sancitidall’art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980 e ribaditi dall’art. 4 d.l.n. 120 del 1995, conv. dalla legge n. 236 del 1995instaurati con l’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Firenze), tuttaviadal 1° gennaio 2008 avevano visto transitareunilateralmente la loro posizione previdenziale ad operaNumero registro generale 22187/2024dell’[OSCURATO:PERSONA] medesima all’INPDAP (oggi INPS GestioneN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026Pubblica), sulla base di un assunto obbligo derivante dallaData pubblicazione 16/07/2026legge n. 335 del 1995, attesa la natura pubblica del datoredi lavoro. Con il passaggio all’INPDAP essi evidenziano chesi erano aperti nuovi scenari previdenziali e nuoveproblematiche in relazione alla valutazione ed al “peso”delle singole voci retributive ai fini della determinazionedei versamenti contributivi e del futuro trattamentopensionistico. Il mutamento di Ente previdenziale da INPSad INPDAP aveva comportato, tra gli altri effetti, secondoi ricorrenti, anche quello di una differente modalità dicalcolo del TFR/TFS, non più conteggiato come nei rapportidi lavoro privatistico ex art. 2120 cod. civ.,ricomprendendo tutte le somme corrisposte “a titolo nonoccasionale”, bensì sulla base della normativa prevista peril pubblico impiego. Circa l’eccepita illegittimitàdell’operato unilaterale trasferimento delle posizioniprevidenziali all’INPDAP i ricorrenti deducono di avererichiesto, quindi, l’accertamento del loro diritto ad essereiscritti presso l’INPS e non presso l’ex INPDAP, in quantotitolari di rapporti di lavoro di natura privatistica ex artt.28 del d.P.R. n. 382 del 1980 ed art. 4 d.l. n. 120 del 1995(conv., dalla legge n. 236 del 1995). La sentenzaimpugnata, secondo i ricorrenti, aveva erroneamenteaffermato, invece, che era corretta l’iscrizione pressol’INPDAP delle posizioni previdenziali dei ricorrenti, inquanto doveva (pag. 23) “farsi riferimento alla naturagiuridica del datore di lavoro (pubblica o privata), che,nella specie, si trattava di un datore di lavoro pubblico” edall’art. 2 legge n. 335 del 1995 istitutiva dell’Ente, “conconseguente applicazione delle regole di tale gestione”.Tuttavia, l’art. 2 legge n. 335 del 1995, secondo l’assuntodei ricorrenti, altro non avrebbe fatto che indicare i variNumero registro generale 22187/2024Enti previdenziali che venivano “assorbiti” dall’INPDAP, traN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026i quali vi è anche l’ENPAS (cui erano iscritti i dipendentiData pubblicazione 16/07/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] titolari di rapporti di lavoro pubblico), manon avrebbe potuto incidere anche sulla posizioneprevidenziale dei lettori, iscritti all’INPS in forza del lororapporto contrattuale, che la legge aveva espressamentequalificato come di diritto privato, sia come lettori siacome CEL, e che era pacificamente proseguito senzasoluzione di continuità dall’assunzione al termine o adoggi. Del resto, essi sostengono che la Suprema Corteaveva avuto modo di precisare come il rapporto di lavorodegli ex lettori, attesa la sua natura dichiarata e voluta exlege come di natura privatistica, non avrebbe potutoricadere nella disciplina del pubblico impiego di cui al d.lgs.n. 165 del 2001, né nelle altre disposizioni chepresuppongono, invece, tale ultima tipologia lavorativa,dovendosi applicare - se non per la parte in cui vi siaun’esplicita diversa deroga – la comune disciplina di dirittoprivato (Cass. n. 13490/2024).52. Il motivo è fondato.53. La questione di diritto che viene posta è quella diaccertare la legittimità dell’iscrizione dei ricorrenti,dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], presso l’INPDAP (ora INPS GestionePubblica) a fronte di quella precedente in essere pressol’INPS (ora INPS Gestione privata)54. La risposta, a parere del Collegio, deve essere negativa,a differenza di quanto opinato dai giudici di seconde cure,i quali hanno privilegiato solo la natura giuridica di datoredi lavoro pubblico dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Firenze perla individuazione della gestione previdenziale di iscrizionedei lavoratori.55. La soluzione della problematica deve, invece, tenereconto anche del profilo storico, logico-sistematico e delNumero registro generale 22187/2024diritto giurisprudenziale vivente riguardanti leN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026caratteristiche genetiche e funzionali del rapporto diData pubblicazione 16/07/2026lavoro dei collaboratori ed esperti linguistici, già lettori dilingua straniera.56. Preliminarmente va rammentato che questa Corte,facendo leva sulla efficacia erga omnes delle sentenzedella Corte di giustizia UE - ripetutamente affermata anchedalla Corte Costituzionale (vedi, per tutte: le sentenze n.168 del 1991, n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985) - haescluso che l'applicabilità del citato art. 1, comma 1, deld.l. n. 2 del 2004, potesse essere circoscritta ai soli lettoriassunti dalle [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti è stata emessa lasentenza di condanna C-212/99 del 26 giugno 2001, cuifa espresso riferimento il testo normativo (si rinvia a Cass.26 marzo 2008 n. 7864 ed alla giurisprudenza ivirichiamata). Sicché non vi è alcuna limitazione tra ilavoratori, oggi ricorrenti, circa le modalità del loropassaggio da lettori a CEL, nella indagine che si andrà asvolgere.57. Su tale premessa dell'efficacia erga omnes delle sentenzedella Corte di giustizia la condivisa giurisprudenza diquesta Corte, nell'interpretazione dell'art. 1 del d.l. n. 2del 2004: ha affermato che: a) la normativa in oggettodeve riferirsi a tutti gli appartenenti alla categoria,dipendenti di una qualsiasi [OSCURATO:PERSONA] statale degli Studiche siano stati assunti in tali [OSCURATO:PERSONA] prima dell'entratain vigore del d.l. n. 120 del 1995, convertito dalla legge n.236 del 1995 (vedi, per tutte: Cass. 18 novembre 2004,n. 21856; Cass. n. 22 febbraio 2007, n. 4147; Cass. 26marzo 2008, n. 7864; Cass. 15 luglio 2013, n. 17319); b)il suindicato d.l. n. 120 del 1995, che nell'art. 4regolamenta la nuova figura professionale delcollaboratore linguistico di madre lingua straniera,Numero registro generale 22187/2024stabilendo che il relativo rapporto sorge con contratto dNi umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026lavoro subordinato di diritto privato a tempoData pubblicazione 16/07/2026indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, a tempodeterminato e condizionando l'assunzione dei collaboratoried esperti linguistici ad una selezione pubblica, vale soloper il futuro e non è quindi applicabile ai rapporti di lavorodei lettori di madre lingua straniera sorti sulla base dellaprevigente normativa (vedi, fra le tante: Cass. 15 luglio2013, n. 17319; Cass. 10 maggio 2005, n. 9737); all'esitodell'abrogazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del c) 1980,ad opera dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv. conmodif. dalla l. n. 236 del 1995, la continuità tra laposizione soppressa degli ex-lettori di lingua straniera equella di nuova istituzione dei collaboratori linguisticicomporta che se l'ex-lettore abbia ottenuto l'accertamentodella sussistenza del rapporto di lavoro a tempoindeterminato per la nullità della clausola di durata consentenza passata in giudicato la quale non abbia statuitosugli aspetti economici e normativi del rapporto, vacomunque applicata, in via analogica, la relativa disciplinadi fonte legale, di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del2004 cit., e contrattuale, resa necessaria per adeguarel'ordinamento interno a quello dell'UE, ancorchél'interessato non abbia sottoscritto il nuovo contratto diassunzione in qualità di collaboratore ed espertolinguistico (Cass. 28 settembre 2016, n. 19190 egiurisprudenza successiva conforme); c) la disciplina piùvolte citata, applicabile ai rapporti a tempo indeterminatoinstaurati con gli ex lettori, non all'esito delle procedureselettive dì cui al d.l. n. 120 del 1995 cit. ma per effettodi pronuncia giudiziale, resasi necessaria per adeguarel'ordinamento interno al diritto dell'Unione, impone cheNumero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/2026deve essere interpretata in modo conforme alle seNnumteeron dzi era ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/2026della Corte di giustizia in materia (Cass. n.24963/2017.58. Ciò premesso e tornando all’esame della questione dellanatura giuridica del rapporto di lavoro che intercorre tra leUniversità ed i collaboratori esperti linguistici, questaCorte, in recente decisione (Cass. n. 13490/2024) haprecisato che la natura privatistica del rapporto cheintercorre fra le [OSCURATO:PERSONA] ed i collaboratori espertilinguistici è stata con chiarezza affermata dal citato art. 4del d.l. n. 120/1995, nella parte in cui consente alleUniversità medesime di «assumere, compatibilmente conle risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori edesperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea otitolo universitario straniero adeguato alle funzioni dasvolgere, e di idonea qualificazione e competenza, concontratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempoindeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempodeterminato». La disposizione, che ricalca la qualificazionedata al soppresso rapporto di lettorato dall’art. 28 deld.P.R. n. 382/1980 (secondo cui […] i rettori possonoassumere per contratto di diritto privato, su motivataproposta della facoltà interessata, in relazione ad effettiveesigenze di esercitazione degli studenti che frequentano icorsi di lingue, e anche al di fuori di specifici accordiinternazionali, lettori di madre lingua straniera diqualificata e riconosciuta competenza…), è statavalorizzata dalle Sezioni Unite di questa Corte peraffermare che «l'avvenuta generale contrattualizzazionedei rapporti di lavoro non comporta che, ove undeterminato rapporto con la P.A. sia qualificato come didiritto privato da speciali disposizioni, anche quest'ultimodebba ritenersi sottoposto alla medesima disciplina,ponendosi tale soluzione - tenuto anche conto della nonNumero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/2026integrale parificazione della disciplina generaNluem erod dei ral ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/2026pubblico impiego a quella dei rapporti di diritto privato - incontrasto con il principio secondo cui la legge posterioredi portata generale non deroga alla legge specialeanteriore». (Cass. S.U. n. 8985/2010). Si tratta di unorientamento che si armonizza con quello, più generale erisalente nel tempo, alla stregua del quale il principiosecondo cui va ravvisato un rapporto di impiego pubblicoogniqualvolta il rapporto medesimo, non occasionale, siinstauri con un ente pubblico non economico e comporti lostabile inserimento del dipendente nell'organizzazione delprimo, per il perseguimento di finalità attribuite almedesimo dalla legge, è derogato qualora sia il legislatorea qualificare espressamente quel rapporto di diritto privato( cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 18622/2008; Cass. S.U. n.10939/2007; Cass. S.U. n. 14847/2006 e lagiurisprudenza ivi richiamata in motivazione).59. A questo orientamento si è costantemente attenuta lagiurisprudenza della Sezione Lavoro che, nel risolvere lenumerose questioni interpretative inerenti alla disciplinadel rapporto che intercorre fra le [OSCURATO:PERSONA] e icollaboratori esperti linguistici, ha escluso l’applicabilità aquesti ultimi delle disposizioni dettate dal d.lgs. n.165/2001 (il divieto di conversione, ad esempio, non èstato affermato in applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165/2001, bensì desumendolo dalla normativa specialedettata ai fini della valida instaurazione del rapporto – cfr.fra le tante Cass. n. 30909/2021 e la giurisprudenza ivirichiamata in motivazione) e, allorquando ha rimarcato ladiversità su singoli aspetti rispetto alla disciplina generaledel lavoro alle dipendenze di privati, lo ha fatto semprevalorizzando la normativa speciale che, pur qualificando ilrapporto di diritto privato, inserisce elementi diNumero registro generale 22187/2024diversificazione rispetto a quest’ultimo e fra questi, adN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026esempio, l’estensione, operata attraverso il rinvio allaData pubblicazione 16/07/2026contrattazione collettiva di diritto pubblico del compartouniversità, dei medesimi principi che nell’impiegopubblico contrattualizzato regolano la determinazione e laquantificazione del trattamento retributivo.60. Con il suddetto precedente si è, quindi, affermato che nonè applicabile nella fattispecie il d.P.R. n. 1032/1973, delquale veniva denunciata la violazione, giacché, in ragionedella natura privatistica del rapporto, i collaboratoriesperti linguistici non possono essere ricompresi nellecategorie indicate dall’art. 1 del d.P.R. citato.61. Anche sotto il profilo funzionale del rapporto questa Corteha statuito che “ai rapporti fra le università e i lettori dilingua straniera, di cui al d.P.R. n.382 del 1980, e quindi icollaboratori ed esperti linguistici, di cui al decreto-leggen. 120 del 1995, convertito in legge n.236 del 1995,espressamente ricondotti, dalle stesse disposizioni, acontratti di diritto privato, non si applicano le norme intema di mobilità ed esubero dei dipendenti delle pubblicheamministrazioni ricadenti, interamente, nell'ambitodell'ordinamento speciale di fonte pubblicistica e riferibili,soltanto, alla disciplina del rapporto di pubblico impiego.Un'estensione dell'operatività di queste regole non puòessere neppure prospettata, in relazione alla caducazionedelle norme dell'ordinamento speciale di fontepubblicistica per effetto dell'entrata in vigore dei contratticollettivi di settore, in quanto la normativa contrattuale diriferimento (CCNL 1994/1997 per i dipendenti delleuniversità), disciplinando, specificamente, all'art. 51 ilrapporto dei collaboratori ed esperti linguistici, si limita ariprodurre le regole del regime posto dalla citata leggen.236 del 1995, e non contiene alcun rinvio a regoleNumero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/2026proprie dell'ordinamento pubblicistico. Né, Nuimnefrion dei r,a ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/2026l'estraneità di tali rapporti all'ordinamento speciale difonte pubblicistica consente di configurare alcunadiscriminazione connessa a connotazioni di specialità diquesti rapporti, costituendo una conseguenza del loroassoggettamento alla disciplina comune di diritto privatodel rapporto di lavoro subordinato”.62. Il rapporto disciplinato dal d.l. n. 120/1995 e dalledisposizioni di legge successive è, dunque, un rapporto dinatura privatistica, con la conseguenza che, in difetto diuna specifica disposizione derogatoria, è alle norme chedisciplinano il rapporto di diritto privato che occorre fareriferimento, non a quelle dettate dal d.lgs. n. 165/2001 e,in genere, dalle disposizioni che presuppongonol’instaurazione di un rapporto di impiego pubblico.63. Corollario di questa conclusione è che sarebbeestremamente riduttivo individuare la gestioneprevidenziale di iscrizione dei lavoratori avendo riguardoalla sola natura pubblica del datore di lavoro e non, invece,alla concreta essenza del rapporto di lavoro che simanifesta chiaramente di natura privatistica e che svolgeuna diretta influenza, come si vedrà in seguito, in ordineall’applicazione di particolari istituti giuridico-economici.64. Con tali principi, pertanto, rileva questa Corte che non siconfronta in maniera adeguata la sentenza d’appello, laquale, per converso, conferisce rilievo dirimente allaclassificazione del “datore di lavoro”, senza considerare laparticolarità storica, genetica e funzionale, dei rapporti dilavoro oggetto del presente giudizio quale attivitàlavorativa privatistica e, conseguentemente, la tutelaprevidenziale che spetta in relazione a tale attività,secondo le disposizioni in materia vigenti.Numero registro generale 22187/202465. Neppure il controricorso illustra elementi decisivi perN umero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 23332/2026confutare tale tesi limitandosi a richiamare unicamente leData pubblicazione 16/07/2026interlocuzioni avute con gli Enti previdenziali che avevanocondotto la [OSCURATO:PERSONA] ad applicare la normativaprevidenziale contestata dai lavoratori a decorreredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in adempimento, peraltro, del disposto dellalegge n. 1077 del 1966.66. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la “Violazionedi legge (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) ed in particolaredell’art. 2120 cod. civ. anche in relazione all’art. 4 d.l. n.120/1995 conv. in L. 236/1995” in quanto l’operatomutamento di Ente previdenziale da INPS ad INPDAP dal1° gennaio 2008 avrebbe comportato anche una differentemodalità di calcolo del TFR/TFS, non più conteggiato,come nei rapporti di lavoro di natura privatistica, ex art.2120 cod. civ., cioè ricomprendendo a tal fine tutte lesomme corrisposte “a titolo non occasionale”, bensì sullabase della diversa base normativa prevista per il pubblicoimpiego.67. Il motivo è fondato per quanto precisato in riferimento almotivo che precede.68. Questa Corte, come detto proprio in virtù del precedentesopra richiamato (Cass. n. 13940/2024), ha statuito che ilrapporto disciplinato dal d.l. n. 120/1995 e dalledisposizioni di legge successive è un rapporto di naturaprivatistica e, in mancanza di specifiche deroghe, è allenorme che disciplinano il rapporto di diritto privato cheoccorre fare riferimento, non a quelle dettate dal d.lgs. n.165/2001 e, in genere, dalle disposizioni chepresuppongono l’instaurazione di un rapporto di impiegopubblico.69. Ne consegue che è applicabile nella fattispecie, ai fini deltrattamento di fine rapporto, la disciplina dettata dall’art.Numero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/20262120 cod. civ., in particolare sul computo a tal fine Nduim teuro tdti era ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/2026le somme corrisposte a titolo non occasionale perdeterminare il valore base del trattamento retributivo.70. Sulla inammissibilità, infine, del ricorso incidentaledell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Firenze (sei motivi) si è giàdetto in premessa.71. Alla stregua di quanto esposto, va dichiarata cessata lamateria del contendere relativamente alle posizioni di PaulAlfred [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] eMarc [OSCURATO:PERSONA], con compensazione tra le partidelle relative spese giudiziali; devono essere accoltiunicamente il quinto e l’ottavo motivo del ricorsodell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Firenze, mentre va dichiaratoinammissibile il ricorso da quest’ultima proposto in viaincidentale; devono, altresì, essere accolti solo il quinto edil sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] edei suoi litisconsorti.72. La gravata sentenza deve essere, pertanto, cassata inrelazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Cortedi appello di Firenze, in diversa composizione, per unnuovo esame sulla base dei principi sopra esposti e perprovvedere anche sulle spese del presente giudizio.La Corte dichiara cessata la materia del contendererelativamente ai rapporti processuali intercorsi tral’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Firenze e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con compensazione tra le parti delle relative spese digiudizio; accoglie il quinto e l’ottavo motivo del ricorsoproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Firenze nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorzi, rigettandolonel resto; accoglie il quinto ed il sesto motivo del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi litisconsorti,Numero registro generale 22187/2024Numero sezionale 2534/2026rigettandolo nel resto; dichiara inammissibile il Nruimceoror dsi ora ccolta generale 23332/2026Data pubblicazione 16/07/2026incidentale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Firenze.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai ricorsi ed aimotivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Firenze, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dàversamento, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Firenze,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20.5.2026Il Consigliere est. La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA]