CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2021
Cassazione n. 26144/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2136/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]., in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma via Yser 8 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 99 Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 1255/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/06/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: La società Nur s.r.l., allegando di aver acquistato un complesso immobiliare ubicato in Pisa alla via del Capannone n. 22 e di aver conferito al geometra [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di evidenziare, in vista dell’acquisto, le vicende relative alla costruzione del bene, la presenza di eventuali irregolarità urbanistiche edeventuali abusi edilizi, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Pisa lo stesso professionista affermando che il medesimo aveva redatto una relazione tecnica incompleta, attestando solo una parte delle irregolarità edilizie presenti ed esponendo la Nur ad oneri economici ulteriori rispetto al prezzo d’acquisto; l’attrice rappresentò che, tramite altri tecnici, era venuta a conoscenza della presenza di ulteriori abusi, sicchè era stata costretta a sopportare ulteriori spese per ottenere la sanatoria edilizia dei medesimi e a procedere alla demolizione di parti del fabbricato non sanabili; agì pertanto nei confronti del geometra [OSCURATO:PERSONA] per sentirne accertare la responsabilità professionale in ordine all’incompleta esecuzione dell’incarico affidatogli e per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni; il convenuto si costituì in giudizio contestando la domanda e precisando di non essere responsabile di quanto pagato dallaNur per la sanatoria o la demolizione di ulteriori opere abusive rispetto a quelle evidenziate nella propria relazione; affermò di aver accertato che il complesso immobiliare costituiva oggetto di una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Pisa, che il prezzo della vendita era stato fissato in € 877.976,72, inferiore al valore stimato di € 1.450.000, e che la Nur aveva raggiunto un accordo conla proprietà per procedere all’acquisto per il minor valore fissato nella procedura esecutiva; i profili critici e gli abusi evidenziati nella relazione tecnica erano quelli corrispondenti allo stato dell’immobile al momento della vendita sicchè esso convenuto non aveva alcuna responsabilità per le pretese omissioni contestate dalla società; il Tribunale di Pis a dispos ta una CTU la quale, nel ricostruire la storia del complesso immobiliare, aveva evidenziato, che, una volta perfezionato l’acquisto la Nur aveva apportato numerose modifiche all’immobile ed aveva avviato varie pratiche di condono edilizio, come poteva evincersi da documentazione acquisita direttamente dal CTU con l’accordo del CTP della società acquirente , rigettò la domanda condannando l’attrice alle spese del grado; il Tribunale rilev ò che il geometra aveva correttamente svolto il proprio incarico e che le ulteriori spese sostenute dall’acquirente per perfezionare le pratiche di condono, oltre ad essere abbondantemente compensate dalla notevole convenienza dell’affare per la Nur che aveva acquistato al prezzo vile, erano comunque tutte derivanti dall’opera della stessa acquirente; a seguito di appello della Nur, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 18/6/2021, ha rigettato il gravame, confermando pienamente la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alle spese; per quanto ancora di interesse in questa sede il giudice del gravame ha rilevato che la CTU non era nulla, così come preteso dall’appellante,perché il consulente aveva avuto legittimamente accesso ad una documentazione acquisita anche al di fuori di quella prodotta dalle parti, trattandosi di CTU percipiente, e perché il consulente non aveva affatto pronunciato oltre i limiti dell’incarico ricevuto; inoltre non vi era stata alcuna violazione delle norme sul riparto degli oneri probatori in quanto, a fronte di un accertamento del CTU circa la corrispondenza degli abusi riscontrati sull’immobile rispetto a quanto documentato,non era stata fornita in alcun modo una prova contraria rispetto a quanto accertato; avverso la sentenza la società Nur s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; ha resistito il geometraStefano [OSCURATO:PERSONA] con controricorso;il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis,1° co. c.p.c. la parte controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso – violazione degli artt. 2229 e ss.2236 c.c. in relazione all’art. 360, primo co. nn. 3 e 5 c.p.c. violazione di legge ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Erronea ricognizione ed applicazione di norme di legge alla fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa –la ricorrente lamenta che la CTU ha tenuto in considerazione non solo la documentazione allegata all’atto di acquisto dell’immobile ma anche documentazione successiva relativa a pratiche di condonoed una “seconda relazione” che non sarebbe stata mai sottoposta al contraddittorio delle parti; con il secondo motivo di ricorso –violazione degli artt. 87, 90, 91, 92 disp. att. cpc, 61, 62, 111, 112, 115, 116, 183, 193 ss. in relazione all’art. 360,primo co. nn. 3, 4 e 5 c.p.c. omesso esame di fatto decisiv o. Erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, errata ricognizione ed applicazione di norme di legge alla fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa nullità della CTU–la ricorrente lamenta che il giudice non si è avveduto del fatto che la CTU era nulla perché basata su documentazione non ritualmente acquisita agli atti del giudizio e perché, in ogni caso, il CTU aveva svolto un accertamento ultra petita; con il terzo motivo di ricorso –violazione degli artt. 194, 198 c.p.c. 2696, 2702, 2704 c.c. in relazione all’art. 360 primo co. nn. 3 e 5 c.p.c. omesso esame di fatto decisivo. Erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, errata ricognizione ed applicazione di norme di legge alla fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa- la ricorrente lamenta l’asserita violazione del principio di acquisizione della prova; con il quarto motivo -violazione degli artt. 156, 157, 159 in relazione all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c. omesso esame di fatto decisivo. Erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, errata ricognizione ed applicazione di norme di legge alla fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa-lamenta che la sentenza non ha dato conto della presenza di cause di nullità della consulenza tecnica, con particolare riferimento a nullità procedurali derivanti dalla pretesa omissione dell’avviso di inizio delle operazioni peritali; tutti i motivi ruotano intorno alla medesima questione: il CTU ha errato nell’acquisire aliunde, cioè al di fuori dei poteri di allegazione delle parti, un documento, relativo allo “storico” delle vicende urbanistiche dell’immobile,sul quale le parti non avevano potuto svolgere le proprie osservazioni, e dunque estraneo al contraddittorio delle stesse; il ricorso è da disattendere; innanzitutto i motivi consistono nella mera riproduzione di quelli d’appello senza una espressa individuazione dei capi di sentenza impugnata e la formulazione di specifiche ragioni di censura; i motivi non soddisfano i requisiti di autosufficienza del ricorso in quanto la ricorrente, ai fini di soddisfare i requisiti di contenuto-forma del ricorso, avrebbe dovuto illustrare il contenuto della documentazione che pretende acquisita al di fuori del contraddittorio delle parti e specificare per quali ragioni, ove il consulente non avesse utilizzato la suddetta documentazione, sarebbe giunto a conclusioni diverse rispetto a quelle illustrate dal geom. [OSCURATO:PERSONA]; per quel che è dato capire, il consulente incaricato dello svolgimento di una CTU percipiente che consentisse di acclarare quale fosse la condizione dell’immobile dal punto di vista urbanistico al momento della vendita, ha utilizzato un file, sul quale sembra che il CT di parte ora ricorrente non avesse eccepito alcunché, dal quale aveva dedotto i dati necessari per ricostruire la sequenza degli interventi abusivi apportati sull’immobile sia all’atto della compravendita sia successivamente ad essa e per opera esclusiva della stessa società acquirente;l’attività del consulente si sottrae alle censure prospettate in ricorso, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti -non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio(Cass., S.U. n. 3086 del 1/2/2022, conf. anche Cass., 6-3 n. 25604 del 31/8/2022). Con evidenza il file auto-cad analizzato dal CTU costituiva documentazione accessoria rispetto a quella proposta dalle parti e, in ogni caso, il CTU poteva ad esso accedere, sulla base del consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “la consulenza tecnica resa in primo grado è da considerarsi assolutamente legittima e priva di qualsivoglia vizio, potendo il perito attingere aliunde notizie non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formano oggetto dei suoi accertamenti, quando ciò sia necessario ad espletare compiutamente il compito affidatogli (Cass. n. 20232 del 2016); avendo il giudice condiviso sia in primo grado sia in appello le risultanze della consulenza tecnica ed essendo pervenuto alla decisione, previo esame anche dei non irrilevanti profili di convenienza economica dell’affare, dell’imputabilità delle pretese ulteriori violazioni urbanistiche alla sola società acquirente, ne consegue l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso; anche il terzo motivo di ricorso, relativo a pretese violazioni delle regole sul riparto dell’onere della prova, è del tutto infondato in quanto la sentenza dà diffusamenteconto delle istanze di sanatoria in corso di definizione e della piena esaustività dell’accertamento tecnico svolto da [OSCURATO:PERSONA];infine da disattendere è anche l’ultimo motivo di ricorso con il quale si pretende evidenziare la violazione di inesistenti motivi procedurali verificatisi nello svolgimento dell’accertamento tecnico; infine si deve rilevare che una parte significativa di tutti i motivi di impugnazione pretende di attingere vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, derivanti dall’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in presenza di pronuncia cd. “doppia conforme”: si tratta, pertanto, di censure del tutto inammissibili perché incorrenti in violazione dell’art. 348 ter, IV co cpc; conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dàaltresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrent e a pagare in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione liquidate in € 10.200 (oltre € 200 per esborsi ) più accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu