CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 03947/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3806/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]. GONZAGA, N. 81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 866/2023 depositata il 29/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Come si evince dal ricorso, con atto di citazione dell’11.03. 2009, [OSCURATO:PERSONA], ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che in costanza di matrimonio avevano acquistato in comunione dei beni due appartamenti e un garage in via [OSCURATO:PERSONA] n. 23,in [OSCURATO:PERSONA] (SA), e che dal 1999, epoca della separazione, [OSCURATO:PERSONA] non aveva reso mai il rendiconto delle proprietà acquistate insieme all'attrice, in comunione, chiedeva il rendiconto dei due appartamenti e del garage in ragione della sua quota in comproprietà del 50%, richiesta formalizzata sia per le vie brevi che con lettera A.R. del 02.02.2009 . In particolare, veniva richiesto: a) dettagliata rendicontazione di tutte le somme incassate da [OSCURATO:PERSONA], dal 1999, a qualsiasi titolo relative alle predette unità; b) tutti i pagamenti effettuati (dal Quaglia) documentati e regolarmente autorizzati, determinando la somma effettiva da versare all'attrice, costituita dalla differenza tra l'attivo e il passivo somma che essendo stata detenuta dal convenuto, deve essere maggiorata dagli interessi maturati e maturandi di mora; c) condannare il convenutoalla restituzione della differenza in favore dell'attrice, in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà, delle somme che fossero risultate illegittimamente detenute dal convenuto. Quaglia, costituitosi, aveva chiesto il rigetto della domanda, eccependo in subordine la prescrizione dei diritti vantati. Nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata CTU contabile sulla scorta dei seguenti quesiti, come riportati nel ricorso) «accerti (n.d.r. il CTU), se i beni di cui all’atto di citazione … risultano acquisiti in comunione legale dei beni delle parti in causa; 2) Verifichi se gli immobili risultano locati e, in caso affermativo, determini le somme percepite, detratte le somme sostenute per l'intero periodo di locazione; 3) Nel caso in cui gli immobili non risultano concessi in locazione, ipotizzi un canone, in caso di occupazione da parte del coniuge convenuto; 4) Accerti quant'altro ai fini di giustizia». Espletata la CTU, il difensore del convenuto contestava l’acquisizione probatoria compiuta dal Consulente in merito agli atti di proprietà ed ai contratti locazione conseguiti dall’Agenzia delle Entrate, sostenendo che era onere dell’attrice provare il fondamento della sua domanda ed i criteri di calcolo adottati; il CTU, pur deducendo di avere espletato il mandato in conformità all’incarico ricevuto, procedeva al ricalcolo delle somme decurtando in via presuntiva le spese di manutenzione. All’esito, il Tribunale, premetteva che la controversia aveva ad oggetto la restituzione dei proventi percepiti da parte convenuta, relativamente agli immobili acquistati in regime di comunione dei beni e detenuti unicamente da esso convenuto. Dopo avere affermato che dalla documentazione versata in atti, effettivamente risulta che i coniugi Sparano-Quaglia avevano acquistato, in regime di comunione legale, i beni di cui parte attrice aveva chiesto la rendicontazione al coniuge per averne avuto il possesso esclusivo successivamente alla separazione, il Tribunale dava atto che il convenuto non era comparso a rendere il deferito ed ammesso interrogatorio formale senza giustificazione. Quindi, affermava che, non avendo provato parte convenuta di aver rendicontato l'attrice su quanto percepito, l'attrice aveva diritto ad ottenere la sua quota dei frutti civili percepiti dal convenuto, che quantificava, accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale, nella misura determinata dal CTU, in euro 50.370,00. Quaglia proponeva appello, al quale resisteva Sparano, proponendo appello incidentale con cui reclamava anche le somme di spettanza incamerate successivamente alla prima decisione, fino al soddisfo. La Corte di appello di Salerno con sentenza n.866/2023 pubblicata il 29 giugno 2023, in totale riforma della prima decisione, ha respinto l’originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], oltre che l’appello incidentale, perché ha ritenuto non provato l’incasso di somme da parte di Quaglia in relazione agli immobili in comunione legale. Sparano ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con quattro mezzi. Quaglia ha replicato con controricorso, illustrato con memoria. È stata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.- Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo - violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. perché l'art. 115 cpc vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. 2.2.-Il primo motivo è inammissibile in ordine alle contestazioni mosse a quanto esposto nella sentenza impugnata al punto 2.a) e 2.e) perché – come rimarcato dal controricorrente - quanto ivi riportato non costituisce ratio decidendi, ma mera riproduzione dei motivi di appello. 2.3.- È ugualmente inammissibile la critica mossa al rilievo attribuito dal Giudice di appello agli esiti del giudizio di scioglimento della comunione. Invero il Giudice di appello ha statuito, senza che sia stata proposta impugnazione sul punto, che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] concerneva l’accertamento di quanto era stato effettivamente incassato da Quaglia a far data dalla separazione, previa detrazione di quanto sostenuto per le spese, e non già l’indennità di detenzione dell’immobile in comunione direttamente utilizzato da Quaglia. Ha quindi aggiunto che la questione dell’indennità aveva trovato risposta nel separato giudizio di scioglimento della comunione. La censura prende in esame solo quest’ultimo passaggio della motivazione che introduce una distinta ed autonoma ratio decidendi. Orbene, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi(cfr. Cass. Sez. U. n. 7931/2013; Cass.n. 4293/2016; Cass. n. 16314/2019). La resistenza di una di esse all'impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass. n. 3633/2017). 2.4.- Nella specie, la ricorrente non ha impugnato la ratio decidendiprincipale - con la quale è stato escluso che il tema della liquidazione dell’indennità di detenzione rientrasse nella domanda originariamente formulata dall’attrice, riferita solo alle somme pretesamente “incassate” – e questa ratio da sola è sufficiente a reggere la statuizione con cui è stato delimitato l’ambito della materia giustiziabile e comporta l’inammissibilità della censura. 3.1.- Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per errore di percezione e travisamento delle prove e la violazione dell'art. 115 cpc. A parere della ricorrente, la Corte di Appello di Salerno ha errato laddove ha dichiarato che la domanda era sfornita di prova. Sostiene la ricorrente di avere documentato la proprietà in comunione legale degli immobili di cui si discute; deduce di avere chiesto ai sensi dell’art.210 c.p.c. che venisse ordinato al convenuto il deposito delle dichiarazioni dei redditi anche da fabbricato; sostiene che il comportamento omissivo di Quaglia, che non era comparso personalmente in giudizio a rendere l’interrogatorio formale, comportava che dovevano ritenersi ammessi "ipso iure" od "ope judici", i fatti a lui sfavorevoli in conformità ed ai sensi dell'art. 232, primo comma, c.p.c. La ricorrente sostiene che vi era un inizio di prova a sua cura (sia la comproprietà degli immobili, sia che tali immobili erano detenuti esclusivamente dal Quaglia dalla separazione avvenuta nel 1999, sia la mancata rendicontazione da parte di Quaglia). 3.2.-Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per errore di percezione e violazione dell'art. 115 c.p.c. Secondo la ricorrente il Giudice di appello ha applicato alla CTU una interpretazione restrittiva circa i limiti che il consulente d’ufficio ha nell’espletare il mandato e redigere la consulenza tecnica. La ricorrente deduce che alla consulenza in esame, di tipo contabile, era applicabile l’art.198 c.p.c. e sostiene che il giudice del gravame ha errato nel ritenere che il comportamento del CTU sia andato al di là del mandato, quando ha richiesto i documenti relativi ai contratti di locazione all'agenzia delle Entrate per rispondere ai quesiti del Giudice, perché era onere della parte attrice depositare tale documentazione. 3.3.-I motivi secondo e terzo, da trattare congiuntamente, sono fondati e vanno accolti. 3.4.- Va osservato che la circostanza che sugli immobili in questione insistesse la comunione legale tra le due parti in causa è circostanza oramai accertata dalla Corte di merito, sulla quale non insiste impugnazione. Essa, tuttavia, non è stata ritenuta decisiva dalla Corte salernitana per l’accoglimento della domanda, che concerne la ripetizione pro quota delle somme percepite quali frutti civili degli stessi da Quaglia, in ragione della concessione in uso esclusivo, al netto delle spese sostenute, degli immobili in quanto non sarebbe stato provato dalla originaria attrice che Quaglia aveva incassato delle somme e - ancor più – quanto avesse incassato (fol.7 della sent. imp.). In particolare, la Corte salernitana ha escluso che l’attrice avesse assolto al suo onere probatorio ed ha affermato che tale onere non poteva ritenersi assolto dal CTU perché «4.6. Nella vicenda in esame, l’ausiliario, nonostante un quadro probatorio assolutamente carente, affatto inidoneo a fornire elementi utili alla ricostruzione -anche in termini meramente approssimativi-delle somme che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettivamente incassato, ha ritenuto - nella prospettiva di portare a termine l’incarico conferitogli- di acquisire informazioni presso l’Agenzia delle Entrate, al fine di appurare se fossero stati stipulati contratti di locazione inerenti ai beni in contestazione ed, acquisite siffatte informazioni, ha formulato -lungi dal valorizzare qualsivoglia elemento di fatto in grado, in termini concreti, di delucidare sugli effettivi proventi di [OSCURATO:PERSONA]- mere ipotesi di calcolo -e, cioè, ponendo in essere dei conteggi su quanto sarebbe stato ricavato in virtù del “canone contrattuale”, quale desunto dalle informazioni acquisite, e su quanto sarebbe stato ricavato in virtù del “canone ipotizzato”-riguardo a quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito (cfr. la relazione di consulenza tecnica d’ufficio a firma della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]…)»(fol.9 della sent. imp.). In sintesi, la Corte territoriale ha affermato (fol.7/9): - che le risultanze peritali non consentivano di ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’attrice perché: i) la CTU doveva ritenersi “deducente” e non “percipiente”, in quanto «è possibile disporre una consulenza tecnica d’ufficio “percipiente”, ma ciò può avvenire solamente nei casi -diversi da quello di specie-in cui sia indispensabile per accertare circostanze o situazioni rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche»; ii) il CTU aveva acquisito documentazione presso l’Agenzia delle Entrate in presenza di un quadro probatorio del tutto carente, al fine di appurare se fossero stati stipulati contratti di locazione inerenti ai beni in contestazione; iii) il CTU, una volta acquisite queste informazioni, lungi dal valorizzare qualsivoglia elemento di fatto in grado, in termini concreti, di delucidare sugli effettivi proventi di [OSCURATO:PERSONA] –aveva formulato mere ipotesi di calcolo -e, cioè, ponendo in essere dei conteggisu quanto sarebbe stato ricavato in virtù del “canone contrattuale”, quale desunto dalle informazioni acquisite, e su quanto sarebbe stato ricavato in virtù del “canone ipotizzato”-riguardo a quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito; -che alla mancata comparizione di [OSCURATO:PERSONA] a rendere l’interrogatorio formale deferitogli, non poteva essere attribuito il valore di una confessione, perché non ricorrevano ulteriori elementi di prova per poter valutare, nel complesso, il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio; - che i capitoli di prova articolati non avrebbero permesso in alcun modo, per il loro tenore, di stabilire se e quanto Quaglia avesse esattamente incassato; -che nessun ulteriore elemento, sia di natura documentale, sia aliunde desumibile, era stato sottoposto all’attenzione dell’autorità giudiziaria; 3.5.- Tale conclusione non può essere condivisa, rendendosi necessarie delle puntualizzazioni al fine della retta applicazione dei principi che governano la materia dell’assunzione e della valutazione della CTU e delle prove. Quanto alla CTU, segnatamente, la Corte di appello ha affermato che la Consulenza tecnica non aveva assolto alcuna funzione probatoria censurando sia l’acquisizione documentale compiuta dal CTU presso l’Agenzia delle Entrate, sia il conteggio compiuto ritenuto “mera ipotesi di calcolo”. Si deve osservare che, nel caso in esame, la CTU –come ritenuto dalla Corte di appello e a differenza di quanto sembra sostenere la ricorrente - non ha avuto natura contabile, in quanto essendovi un contrasto in ordine alla situazione da cui l’attrice faceva discendere l’obbligo di rendicontazione, era volta al preliminare accertamento della situazione presupposta. Va, quindi, ricordato che, in tema di CTU, le Sezioni Unite, con la sentenza n.3086/2022 (conf. Cass. n. 26144/2023), hanno affermato che «il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti -non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.»e che «l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso». È stato, inoltre, puntualizzato che «In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.»(Cass. n. 17916/2022). 3.6.-Si deve, quindi, passare all’esame del caso concreto. Nella fattispecie in esame, come è stato esposto con sufficiente specificità dalla ricorrente e si evince dalla stessa sentenza, le ragioni poste a fondamento della domanda erano state chiaramente formulate sin dal primo grado, ove peraltro era stata avanzata a corredo una richiesta di acquisizione di documentazione ex art.210 c.p.c. presso le amministrazioni pubbliche al fine di assolvere l’onere probatorio gravante sull’attrice, per sopperire all’impossibilità per la parte privata di produrre alcuni documenti a cui essa non poteva avere diretto accesso, non rientrando nella sua sfera giuridica perché in possesso di una [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, il Tribunale, senza procedere ai sensi dell’art.210 c.p.c., ha ritenuto di disporre direttamente la CTU con chiara natura percipiente: come si evince dall’ampio quesito –riportato nel ricorso ai sensi dell’art.366 c.p.c. - al CTU venne conferito l ’incarico di accertare il regime di proprietà in comunione legale e di acquisire i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico con la specifica previsione (al punto 2) di verificare «… se gli immobili risultano locati e, in caso affermativo, determini le somme per cespite, detratte le somme sostenute per l’intero periodo di locazione;» e il CTU ha esercitato nei limiti consentiti e al fine di rispondere ai quesiti, i poteri conferitigli di acquisizione documentale presso l’Agenzia delle entrate – a cquisizione altrimenti possibile per la parte attrice solo per il tramite del meccanismo ex art.210 c.p.c.-. Questa modalità operativa non merita censura perché non esorbita dai limiti nell’ambito dei quali è consentita la consulenza tecnica percipiente giacché non viola l’onere probatorio che grava sulle parti, ove lo stesso risulti assolto, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, mediante la tempestiva istanza ex art.210 c.p.c.; in tal caso l'acquisizione, ad opera del consulente su incarico del giudice, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, non incorre nella sanzione da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successivaall'atto viziato o alla notizia di esso. 3.7.-Va affermato il seguente principio di diritto «In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulentetecnico d’ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice i documenti, necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l’ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. al fine di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa ex art.157 c.p.c.». 3.8.- Ne consegue che, nel caso in esame, ove ricorrano le indicate condizioni, l’esito della consulenza tecnica, quanto meno con riferimento ai dati direttamente emersi dai contratti di locazione acquisiti dal CTU presso l’Agenzia delle Entrate - quanto a du rata e canone degli stessi - avrebbe dovuto essere preso in esame dalla Corte di appello, al fine dell’apprezzamento del complessivo coacervo istruttorio che spetta al giudice del merito. Da ciò discendono evidenti ricadute anche sulla valutazione del mancato espletamento dell’interrogatorio formale, atteso che l'art.232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova; nel caso di specie, ha errato la Corte di merito a escludere in totoche la CTU potesse assurgere a elemento di prova e, quindi ad omettere una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico- inferenziale prefigurata dalla mancata risposta all’interrogatorio formale deferito (Cass. n. 41643/2021; Cass. n. 9436/2018; Cass.n.17719/2014). 3.9.-I motivi secondo e terzo vanno, quindi, accolti e la Corte di appello in sede di rinvio, previa applicazione dei principi indicati, dovrà procedere al riesame della controversia. 4.1.- Il quarto motivo denuncia l’omessa pronuncia in merito all’azione proposta dalla ricorrente, ovvero azione di rendiconto, in violazione dell'art. 263 c.p.c. e violazione dell'art. 723 c.c. 4.2.-Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento dei motivi secondo e terzo e della cassazione con rinvio. Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria; pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (Cass. n. 26222/2022; Cass. n. 4765/2007). Nel caso di specie, la Corte di appello in sede di rinvio dovrà procedere al riesame delle risultanze istruttorie in relazione alle domande concernenti l’accertamento delle somme incassate da Quaglia e alla pronuncia delle statuizioni conseguenti, in applicazione dei principi prima indicati; dovrà, quindi, esaminare e pronunciare anche sulla domanda di rendiconto. 5.- In conclusione vanno accolti i motivi secondo e terzo del ricorso, assorbito il quarto ed inammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione per l’applicazione dei principi espost