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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 26222/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14721/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], entrambielettivamente domiciliati in Roma , Via G. Antonelli n.50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l i rappresenta e difendegiusta separate procure in calce al ricorso; - ricorrent i – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 3 , presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresentanoe difendono giusta procura in calce a l controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2349/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 06/04/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Nel 2005 la [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. , società di diritto lussemburghese,convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la signora [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA].,per la declaratoria di nullità dell'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il giudice istruttore dello stesso tribunale l’aveva condannata al pagamento della somma di Lire 684.331.200, ai sensi degli artt. 263, comma 2 e 264, co mma 3, cod.proc.civ., nel giudizio di rendiconto promosso nel 1996 dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla gestione di denaro e altri valori affidati , a partire dal 1986, alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (appartenenti al gruppo Lefebvre d’Ovidio).

1.1. – Il Tribunale di Roma , acco gliendo l’eccezione preliminare di parte convenuta , dichiarò la carenza di legittimazione attiva d ella [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l., per mancato assolvimento dell’onere, su di essa incombente, di provare le vicende societarie che la collegavano alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società di diritto italiano cancellata dal registro delle imprese in data 5.10.2000.

1.2. –Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha in primo luogo respinto l’eccezione preliminare di inesistenza della società appellante [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l., per intervenuta cancellazione dal registro delle società di diritto lussemburghese e conseguente nullità della procura alle liti rilasciata da soggetto non legittimato, osservando al riguardo: i) che in base alla documentazione prodotta la società [OSCURATO:PERSONA], con sede nelle [OSCURATO:PERSONA], «altro non sia che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede dapprima trasferita in Lussemburgo e poi presso le [OSCURATO:PERSONA]»; ii) che tale società si è sciolta ed estinta in data 22.12.2006; iii) che la procura alle liti, estesa ad ogni stato e grado del giudizio, venne rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con apostille del 13.05.2002, dunque prima della estinzione (a differenza dell’invocato precedente di Cass. 21229/2016, in cui la procura alle liti per l’appello era stata rilasciata in data successiva alla cancellazione); iii) che,in forza del consolidato principio di ultrattività della procura (Cass. 190/2017, Cass. Sez.

U, 20447/2014 e 15295/2014), «l’estinzione della società [OSCURATO:PERSONA] (peraltro mai dichiarata dal procuratore dell’appellante) risulta irrilevante ai fini sia processuali, sia della titolarità del rapporto».

1.3. – Nel merito, per quanto rileva ancora in questa sede, la Corte territoriale ha statuito: i) che l’operatività del potere ingiuntivo attribuito al giudice istruttore nei giudizi di rendiconto postula che il conto sia stato effettivamente presentato e non vi sia contestazione tra le parti sulla debenza delle somme; ii) che, in difetto di detti presupposti, l’ordinanza ex artt. 263 e 264 c od .p roc .c iv . dev e intendersi emessa in radicale carenza di potere, con conseguente impugnabilità con actio nullitatis (Cass. 5075/1989); iii) che nel caso di specie la convenuta aveva contestato il diritto al rendiconto, per essersi il rapporto tra le parti concluso con l’esecuzione del mandato ad acquistare titoli obbligazionari regolarmente consegnati all’attrice; iv) che il rendiconto presentato recava quindi un saldo pari a zero, contestato dall’attrice che rivendicava un saldo di Lire 1.431.945.000; v) che l’ordinanza ingiuntiva emessa ai sensi degli artt. 263 e 264 c.p.c., recante condanna delle convenute al pagamento del controvalore delle cedole allegate ai titoli, per Lire 684.331.200, era affetta da nullità per carenza di potere giurisdizionale, avendo parte convenuta negato in radice la debenza delle somme reclamate, «con salvezza di ogni successiva statuizione di merito operata nello stesso giudizio di rendiconto (…) nonché di ogni successiva pronuncia sulla responsabilità –contrattuale ed extracontrattuale –dell’allora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.».

1.4. –[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria del credito in contestazione) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati ancheda due memorie; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.a., quale socio unico della estinta [OSCURATO:PERSONA], con controricorso corredato da memoria.

2. –[OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha depositato osservazioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. – Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 2907 c.c. e degli artt. 99 e 100 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sufficientemente provata la legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l., sulla base di un «ragionamento contraddittorio nella sua incompletezza», poiché all’epoca della proposizione dell’appello (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) la società appellante era stata già cancellata dal registro delle imprese del Lussemburgo (in data 17.04.2006), sicché la legittimazione sarebbe semmai «transitata in capo alla [OSCURATO:PERSONA] LTD con sede nelle [OSCURATO:PERSONA]» e, a seguito della sua estinzione in data 22.12.2006, ai soci della stessa.

2.2. – Il secondo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 cod.civ. e 83 cod.proc.civ., per avere la [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e poi [OSCURATO:PERSONA]) proposto appello successivamente alla sua estinzione, non ritenendosi condivisibilii principi della ultrattività della procura e della fictio iurisrichiamati nella sentenza impugnata.

2.3. – Il terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 2909 cod.civ. anche in relazione all’art. 300 cod.proc.civ., alla luce del giudicato esterno formatosi sulla estinzione della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a., quale socio della società estinta, contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (Cass. 21229/2016).

2.4. – Il quarto motivo lamenta infine la violazione o falsa applicazione degli artt. 263, comma 2 e 264, co mma 3 c od .p roc .c iv ., anche in riferimento all’art. 111 Cost., poiché la rilevata carenza di potere giurisdizionale «non corrisponde ai fatti di causa, in quanto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudizio di rendiconto le società convenute» avevano dato atto del conferimento di un patrimonio ammontante a Lire 1.431.445.000 (alla data del 1 gennaio 1993), «conto accettato dalla [OSCURATO:PERSONA], e il [OSCURATO:PERSONA] dava atto dell’intervenuto accordo tra le parti sulla predetta cifra», mentre l’ordinanza ingiuntiva era stata «emessa per i soli interessi-cedole maturati dalle obbligazioni nel periodo in cui erano state gestite dalla [OSCURATO:PERSONA], fatto non contestato», tanto che con la successiva sentenza conclusiva del giudizio di rendiconto era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rendimento del conto.

3. – Prima di esaminare i motivi occorre valutare l ’eccezione di difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] s.a., per mancanza di prova della sua qualità di socio unico di [OSCURATO:PERSONA], sollevata in memoria dai ricorrenti, che contestano la documentazione all’uopo prodotta «sia nella provenienza che nella autenticità», in quanto depositata «non in originale e legalizzata»,e peraltro «contraddittoria e irrilevante».

3.1. – L’eccezione è generica , a fronte della documentazione richiamata in memoria dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a., la quale replica che la propria legittimazione discende, ai sensi dell’art. 2495, comma 2 c od .c iv . e dell’art. 25, l. n. 218 del 1995, dalla estinzione della [OSCURATO:PERSONA] di cui era unico socio(v. all. 4 al controricorso: “subentro del socio unico [OSCURATO:SOCIETA].”).

A ciò si aggiungache nel giudizio vertente tra [OSCURATO:PERSONA] s.a. e [OSCURATO:PERSONA], definito da questa Corte con ordinanza n. 21229/2016(la cui forza di giudicato esterno è stata invocata dagli stessi ricorrenti con il terzo motivo di ricorso, sia pure con riguardo alla circostanza della estinzione della società [OSCURATO:PERSONA]) è stato espressamente accertato che la [OSCURATO:PERSONA] s.a. è socio unico della [OSCURATO:PERSONA], estinta in data 22 dicembre 2006, sulla base dei documenti depositati dalla stessa ricorrente (in particolare doc. n. 3 'Assemblea generale Straordinaria', chiaramente comprensibile sebbene redatto in lingua inglese e francese:cfr.

Cass. 4416/2011).

Può quindi ritenersi che, a fronte della generica contestazione mossa dalla controparte, la controricorrente abbia assolto l’onere di produrre pertinente documentazione a dimostrazione della sua qualità di socio unico della estinta [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. 11091/2020, 20563/2014, 13381/2007).

4. – I primi tre motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

4.1. –Invero la Corte d’appello, muovendo dal rilievo del rilascio della procura alle liti, comprensiva del grado di appello, in data antecedente già l’estinzione della [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. , ha fatto corretta applicazione delprincipio nomofilattico noto come “ultrattività del mandato alle liti”, in base al quale, «in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione.

Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.» (Cass. Sez.

U, 15295/2014).

I suddetti principi sono stati ribaditi e confermati nella giurisprudenza successiva di questa Corte e costituiscono un orientamento consolidato, fatta eccezione per il ricorso per cassazione, riguardo al quale è richiesta apposita procura speciale (Cass.8037/2022, 24845/2018).

Si tratta di un approdo ampiamente argomentato sul rilievo che «la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo,è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante» (Cass. 11193/2022, 30341/2018, 20964/2018).

5. – Il quarto motivo è inammissibile, poiché sottende una ricostruzione dei fatti diversa da quella acclarata dai giudici di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità, avendo essi dato ampiamente atto dell’insussistenza dei presupposti per l’emissione dell’ordinanza ingiuntiva nel giudizio di rendiconto per cui è causa. 5.1.– Come noto, il procedimento di rendiconto disciplinato dagli artt. 263 ss. cod.proc.civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria; come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale, si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale,e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale può essere un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, e ciò o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto (Cass. 17283/2010, 12463/1999).

Orbene, in presenza di una controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere l'obbligo di rendiconto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dall’accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (Cass. 4765/2007, in fattispecie in cui il convenuto aveva dapprima negato di essere tenuto a rendere il conto, quindi aveva depositato spontaneamente -sia pure con riserva di contestazione - un conto privo di sottoscrizione e della documentazione giustificativa, necessaria per il riscontro della veridicità delle singole partite e per il controllo del risultato finale, sicché è stata confermata la sentenza che aveva escluso che vi fosse stata l'apertura della procedura di rendiconto). 5.2.– Nel caso di specie, a pag. 10 e s. de lla sentenza impugnata si dà chiaramente atto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva contestato il diritto della [OSCURATO:PERSONA] al rendiconto, per intervenuta estinzione di ogni rapporto inter partes, ma ciò nonostante il giudice, senza procedere al relativo accertamento, aveva ordinato il deposito del rendiconto, cui le società convenute avevano provveduto depositando un semplice prospetto recante saldo pari a zero, contestato dall’attrice, che a sua volta aveva depositato documentazione tesa a provare un saldo in proprio favore di Lire 1.431.945.000, parimenti contestato dalle convenute, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 263, comma2, c.p.c.

La stessa Corte territoriale chiarisce, a pag. 11, che il riferimento contenuto nell’ordinanza ingiuntiva al “sopravanzo” – in relazione all’art. 264, comma 3, c.p.c., che consente al giudice di disporre il «pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso» –risulta improprio, a fronte non già di una contestazione parziale sulle somme dovute,bensì di «un disaccordo totale delle parti sull’an debeatur e sull’effettiva esistenza di rapporti di debito/credito».

6. – Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

7. –Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez.

U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14721/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], entrambielettivamente domiciliati in Roma , Via G. Antonelli n.50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l i rappresenta e difendegiusta separate procure in calce al ricorso; - ricorrent i – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 3 , presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresentanoe difendono giusta procura in calce a l controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2349/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 06/04/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Nel 2005 la [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. , società di diritto lussemburghese,convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la signora [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA].,per la declaratoria di nullità dell'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il giudice istruttore dello stesso tribunale l’aveva condannata al pagamento della somma di Lire 684.331.200, ai sensi degli artt. 263, comma 2 e 264, co mma 3, cod.proc.civ., nel giudizio di rendiconto promosso nel 1996 dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla gestione di denaro e altri valori affidati , a partire dal 1986, alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (appartenenti al gruppo Lefebvre d’Ovidio). 1.1. – Il Tribunale di Roma , acco gliendo l’eccezione preliminare di parte convenuta , dichiarò la carenza di legittimazione attiva d ella [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l., per mancato assolvimento dell’onere, su di essa incombente, di provare le vicende societarie che la collegavano alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società di diritto italiano cancellata dal registro delle imprese in data 5.10.2000. 1.2. –Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha in primo luogo respinto l’eccezione preliminare di inesistenza della società appellante [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l., per intervenuta cancellazione dal registro delle società di diritto lussemburghese e conseguente nullità della procura alle liti rilasciata da soggetto non legittimato, osservando al riguardo: i) che in base alla documentazione prodotta la società [OSCURATO:PERSONA], con sede nelle [OSCURATO:PERSONA], «altro non sia che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede dapprima trasferita in Lussemburgo e poi presso le [OSCURATO:PERSONA]»; ii) che tale società si è sciolta ed estinta in data 22.12.2006; iii) che la procura alle liti, estesa ad ogni stato e grado del giudizio, venne rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con apostille del 13.05.2002, dunque prima della estinzione (a differenza dell’invocato precedente di Cass. 21229/2016, in cui la procura alle liti per l’appello era stata rilasciata in data successiva alla cancellazione); iii) che,in forza del consolidato principio di ultrattività della procura (Cass. 190/2017, Cass. Sez. U, 20447/2014 e 15295/2014), «l’estinzione della società [OSCURATO:PERSONA] (peraltro mai dichiarata dal procuratore dell’appellante) risulta irrilevante ai fini sia processuali, sia della titolarità del rapporto». 1.3. – Nel merito, per quanto rileva ancora in questa sede, la Corte territoriale ha statuito: i) che l’operatività del potere ingiuntivo attribuito al giudice istruttore nei giudizi di rendiconto postula che il conto sia stato effettivamente presentato e non vi sia contestazione tra le parti sulla debenza delle somme; ii) che, in difetto di detti presupposti, l’ordinanza ex artt. 263 e 264 c od .p roc .c iv . dev e intendersi emessa in radicale carenza di potere, con conseguente impugnabilità con actio nullitatis (Cass. 5075/1989); iii) che nel caso di specie la convenuta aveva contestato il diritto al rendiconto, per essersi il rapporto tra le parti concluso con l’esecuzione del mandato ad acquistare titoli obbligazionari regolarmente consegnati all’attrice; iv) che il rendiconto presentato recava quindi un saldo pari a zero, contestato dall’attrice che rivendicava un saldo di Lire 1.431.945.000; v) che l’ordinanza ingiuntiva emessa ai sensi degli artt. 263 e 264 c.p.c., recante condanna delle convenute al pagamento del controvalore delle cedole allegate ai titoli, per Lire 684.331.200, era affetta da nullità per carenza di potere giurisdizionale, avendo parte convenuta negato in radice la debenza delle somme reclamate, «con salvezza di ogni successiva statuizione di merito operata nello stesso giudizio di rendiconto (…) nonché di ogni successiva pronuncia sulla responsabilità –contrattuale ed extracontrattuale –dell’allora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». 1.4. –[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria del credito in contestazione) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati ancheda due memorie; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.a., quale socio unico della estinta [OSCURATO:PERSONA], con controricorso corredato da memoria. 2. –[OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha depositato osservazioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 2907 c.c. e degli artt. 99 e 100 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sufficientemente provata la legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l., sulla base di un «ragionamento contraddittorio nella sua incompletezza», poiché all’epoca della proposizione dell’appello (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) la società appellante era stata già cancellata dal registro delle imprese del Lussemburgo (in data 17.04.2006), sicché la legittimazione sarebbe semmai «transitata in capo alla [OSCURATO:PERSONA] LTD con sede nelle [OSCURATO:PERSONA]» e, a seguito della sua estinzione in data 22.12.2006, ai soci della stessa. 2.2. – Il secondo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 cod.civ. e 83 cod.proc.civ., per avere la [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e poi [OSCURATO:PERSONA]) proposto appello successivamente alla sua estinzione, non ritenendosi condivisibilii principi della ultrattività della procura e della fictio iurisrichiamati nella sentenza impugnata. 2.3. – Il terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 2909 cod.civ. anche in relazione all’art. 300 cod.proc.civ., alla luce del giudicato esterno formatosi sulla estinzione della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a., quale socio della società estinta, contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (Cass. 21229/2016). 2.4. – Il quarto motivo lamenta infine la violazione o falsa applicazione degli artt. 263, comma 2 e 264, co mma 3 c od .p roc .c iv ., anche in riferimento all’art. 111 Cost., poiché la rilevata carenza di potere giurisdizionale «non corrisponde ai fatti di causa, in quanto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudizio di rendiconto le società convenute» avevano dato atto del conferimento di un patrimonio ammontante a Lire 1.431.445.000 (alla data del 1 gennaio 1993), «conto accettato dalla [OSCURATO:PERSONA], e il [OSCURATO:PERSONA] dava atto dell’intervenuto accordo tra le parti sulla predetta cifra», mentre l’ordinanza ingiuntiva era stata «emessa per i soli interessi-cedole maturati dalle obbligazioni nel periodo in cui erano state gestite dalla [OSCURATO:PERSONA], fatto non contestato», tanto che con la successiva sentenza conclusiva del giudizio di rendiconto era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rendimento del conto. 3. – Prima di esaminare i motivi occorre valutare l ’eccezione di difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] s.a., per mancanza di prova della sua qualità di socio unico di [OSCURATO:PERSONA], sollevata in memoria dai ricorrenti, che contestano la documentazione all’uopo prodotta «sia nella provenienza che nella autenticità», in quanto depositata «non in originale e legalizzata»,e peraltro «contraddittoria e irrilevante». 3.1. – L’eccezione è generica , a fronte della documentazione richiamata in memoria dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a., la quale replica che la propria legittimazione discende, ai sensi dell’art. 2495, comma 2 c od .c iv . e dell’art. 25, l. n. 218 del 1995, dalla estinzione della [OSCURATO:PERSONA] di cui era unico socio(v. all. 4 al controricorso: “subentro del socio unico [OSCURATO:SOCIETA].”). A ciò si aggiungache nel giudizio vertente tra [OSCURATO:PERSONA] s.a. e [OSCURATO:PERSONA], definito da questa Corte con ordinanza n. 21229/2016(la cui forza di giudicato esterno è stata invocata dagli stessi ricorrenti con il terzo motivo di ricorso, sia pure con riguardo alla circostanza della estinzione della società [OSCURATO:PERSONA]) è stato espressamente accertato che la [OSCURATO:PERSONA] s.a. è socio unico della [OSCURATO:PERSONA], estinta in data 22 dicembre 2006, sulla base dei documenti depositati dalla stessa ricorrente (in particolare doc. n. 3 'Assemblea generale Straordinaria', chiaramente comprensibile sebbene redatto in lingua inglese e francese:cfr. Cass. 4416/2011). Può quindi ritenersi che, a fronte della generica contestazione mossa dalla controparte, la controricorrente abbia assolto l’onere di produrre pertinente documentazione a dimostrazione della sua qualità di socio unico della estinta [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. 11091/2020, 20563/2014, 13381/2007). 4. – I primi tre motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. 4.1. –Invero la Corte d’appello, muovendo dal rilievo del rilascio della procura alle liti, comprensiva del grado di appello, in data antecedente già l’estinzione della [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. , ha fatto corretta applicazione delprincipio nomofilattico noto come “ultrattività del mandato alle liti”, in base al quale, «in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.» (Cass. Sez. U, 15295/2014). I suddetti principi sono stati ribaditi e confermati nella giurisprudenza successiva di questa Corte e costituiscono un orientamento consolidato, fatta eccezione per il ricorso per cassazione, riguardo al quale è richiesta apposita procura speciale (Cass.8037/2022, 24845/2018). Si tratta di un approdo ampiamente argomentato sul rilievo che «la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo,è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante» (Cass. 11193/2022, 30341/2018, 20964/2018). 5. – Il quarto motivo è inammissibile, poiché sottende una ricostruzione dei fatti diversa da quella acclarata dai giudici di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità, avendo essi dato ampiamente atto dell’insussistenza dei presupposti per l’emissione dell’ordinanza ingiuntiva nel giudizio di rendiconto per cui è causa. 5.1.– Come noto, il procedimento di rendiconto disciplinato dagli artt. 263 ss. cod.proc.civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria; come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale, si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale,e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale può essere un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, e ciò o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto (Cass. 17283/2010, 12463/1999). Orbene, in presenza di una controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere l'obbligo di rendiconto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dall’accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (Cass. 4765/2007, in fattispecie in cui il convenuto aveva dapprima negato di essere tenuto a rendere il conto, quindi aveva depositato spontaneamente -sia pure con riserva di contestazione - un conto privo di sottoscrizione e della documentazione giustificativa, necessaria per il riscontro della veridicità delle singole partite e per il controllo del risultato finale, sicché è stata confermata la sentenza che aveva escluso che vi fosse stata l'apertura della procedura di rendiconto). 5.2.– Nel caso di specie, a pag. 10 e s. de lla sentenza impugnata si dà chiaramente atto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva contestato il diritto della [OSCURATO:PERSONA] al rendiconto, per intervenuta estinzione di ogni rapporto inter partes, ma ciò nonostante il giudice, senza procedere al relativo accertamento, aveva ordinato il deposito del rendiconto, cui le società convenute avevano provveduto depositando un semplice prospetto recante saldo pari a zero, contestato dall’attrice, che a sua volta aveva depositato documentazione tesa a provare un saldo in proprio favore di Lire 1.431.945.000, parimenti contestato dalle convenute, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 263, comma2, c.p.c. La stessa Corte territoriale chiarisce, a pag. 11, che il riferimento contenuto nell’ordinanza ingiuntiva al “sopravanzo” – in relazione all’art. 264, comma 3, c.p.c., che consente al giudice di disporre il «pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso» –risulta improprio, a fronte non già di una contestazione parziale sulle somme dovute,bensì di «un disaccordo totale delle parti sull’an debeatur e sull’effettiva esistenza di rapporti di debito/credito». 6. – Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. 7. –Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei pr