CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 17916/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21670/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, rappresentati e difesi da sé stessi; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21670/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 947/2022 nonchè nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17916/2022Data pubblicazione 01/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1900/2019, depositata il 05/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, resa pubblica in data 5 aprile 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, ne aveva respinto la domanda proposta nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti sia per il ritardato godimento delle proprie unità immobiliari site al [OSCURATO:PERSONA], sia per l’aumento del costo di materiali e manodopera a causa del ritardo nella ricostruzione degli immobili, sia, ancora, per la perdita, integrale o parziale, del contributo ex lege n. 219/1981. 2. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) preliminarmente, erano inammissibili “i documenti allegati dall’appellante incidentale”, Comune di [OSCURATO:PERSONA] (tra cui i decreti ministeriali del 7.5.1985 e 22.4.1995); b) la pretesa risarcitoria degli attori trovava fondamento nella sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittime la delibera del 1984, con la quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la sospensione dell’adottato Piano di Recupero (PdR) del 1982, nonché la delibera del 1985 nella parte in cui, approvando il nuovo strumento urbanistico, aveva imposto solo nei riguardi dei due edifici degli attori siti al [OSCURATO:PERSONA] il vincolo di restauro conservativo e di facciata, malgrado che il TAR 2 di 15 F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21670/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 947/2022 “avesse ritenuto illegittimo il vincolo in precedenza previsto dal [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17916/2022Data pubblicazione 01/06/2022 Ministero dei beni culturali ambientali per tale edificio con decreto del 7 maggio 1985”; c) la condotta del Comune, “per effetto della lunga sospensione, non avrebbe consentito ai proprietari di potere usufruire dell’edificio e di potere beneficiare dei finanziamenti pubblici per la ricostruzione a seguito del sisma del 1980”, poiché il “nuovo piano di recupero, approvato con la seconda delibera impugnata, a differenza di quello sospeso, prevedeva il solo restauro conservativo dell’immobile in questione imponendo il vincolo della facciata, laddove il precedente strumento urbanistico consentiva la ricostruzione dell’edificio ed un più razionale sfruttamento dell’originario volumetria disponibile”; d) la condotta illecita ex art.2043 c.c. del Comune era da ravvisarsi nel fatto che la sospensione dell’efficacia esecutiva del PdR del 1982 era stata operata dall’amministrazione comunale anche per le istanze pendenti, avendo ciò determinato “l’impossibilità per i proprietari degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] di potere definire la domanda di concessione dagli stessi presentata e di conseguenza beneficiare dei finanziamenti pubblici, sostenendo verosimilmente maggiori costi per la progettazione ricostruzione dell’edificio”; e) pur dovendosi, quindi, ravvisare “nell’operato dell’ente comunale una condotta illecita”, gli appellanti non avevano “offerto elementi probatori, nei termini loro concessi ai sensi dell’art. 184 c.p.c., che consentissero in concreto di poter individuare e quantificare i danni lamentati”, così dovendosi confermare la decisione di primo grado che aveva escluso che il c.t.u. potesse acquisire elementi necessari per rispondere ai quesiti in riferimento ai fatti posti a fondamento della domanda; f) il Tribunale, infatti, aveva assegnato alle parti il primo termine al 7 luglio 1999 e il secondo termine al 25 settembre 1999, per poi disporre, il 28 giugno 2001, la c.t.u., il cui elaborato veniva depositato il 5 ottobre 2009 e in esso il consulente ravvisava, tra l’altro, “l’impossibilità di procedere ad una quantificazione dei danni F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21670/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 947/2022 lamentati, sulla base degli atti disponibili, in particolare considerando [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17916/2022Data pubblicazione 01/06/2022 come riferimento per la valutazione del danno il progetto presentato il 31.3.1984”; g) a seguito delle note di parte appellante del 6 ottobre 2010, il medesimo consulente era investito, con ordinanza del 16 dicembre 2011, “di procedere alla quantificazione dei danni lamentati da parte attrice a far data dal 12.11.1984 … all’attualità” e ciò sulla scorta “della sola documentazione depositata fino alla scadenza del II termine del 25.9.1999, oltre che di eventuale documentazione successivamente allegata, solo se trattasi di documentazione formatasi successivamente”; h) nel successivo elaborato il consulente, «proprio sulla base dei rilievi prospettati dagli attori, prese come punto di riferimento il progetto presentato il 30.6.1988, definito come “Intervento di risanamento conservativo e consolidamento antisismico” e quantificò i danni»; i) il consulente chiariva, altresì, che “la documentazione presentata entro il termine del 25.9.1999 non avrebbe consentito di apprezzare i danni lamentati e di quantificarli, essendo costituita solo dai titoli di proprietà dei condomini con relativi certificati catastali, dalla copia della relazione tecnica illustrativa del progetto di risanamento conservativo e grafici, datati 25.6.1988, dalla pianta del primo piano con una sezione trasversale”, avendo aggiunto «che solo con l’acquisizione presso l’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di tutta la necessaria documentazione tecnico-amministrativa e sulla scorta di quella “nel frattempo fornita dalla parte attrice” ha potuto procedere alla quantificazione dei danni alludendo in particolare al progetto del 30.6.1988»; l) tale ultimo progetto non poteva “certamente ritenersi documento accessorio rispetto alla domanda avanzata da parte degli attori … trattandosi di documento pregresso all’instaurazione del giudizio che la parte interessata avrebbe dovuto produrre, anche in copia, a corredo il supporto della domanda entro il primo termine concesso, vale a dire il 7.7.1999”, né essendo agli stessi attori impedito, “qualora non avessero avuto la disponibilità F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21670/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 947/2022 del citato documento, di poter richiedere al giudice un ordine di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17916/2022Data pubblicazione 01/06/2022 esibizione ex art. 210 c.p.c.”; m) anche la censura relativa alla “anomala custodia” dell’immobile da parte del Comune, pur ammissibile, era da “ritenersi assorbita” in forza delle stesse anzidette considerazioni. 3. – Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 194, 112 e 115 c.p.c., per aver la Corte territoriale, pur riconoscendo la responsabilità dell’ente comunale, erroneamente ritenuto, in base alla c.t.u., non provati i danni lamentati da essi attori per mancata tempestiva produzione del progetto datata 30.6.1988, considerato “documento rilevante e non accessorio”, mentre sussistevano “una serie di circostanze e documenti rilevanti”, non considerati dal giudice di appello e che, “se valutati unitariamente, comportavano l’assolvimento … della prova dei danni subiti e della loro individuazione e quantificazione”. A tal fine, i ricorrenti – argomentando ulteriormente sulla natura percipiente della disposta c.t.u., in forza della quale natura si rendeva “perfettamente legittima la consulenza integrativa del 29/03/12” - indicano i seguenti “documenti” e “circostanze” che il giudice di appello non avrebbe valutato, così da violare i principi sul riparto dell’onere di prova e di non contestazione: a) esibizione, in allegato alla memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c., del progetto di ricostruzione del 30.6.1988 “comprendente una relazione illustrativa, la planimetria del primo piano ed una sezione dello F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21670/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 947/2022 stesso”; b) il riconoscimento da parte del Comune, nella memoria di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17916/2022Data pubblicazione 01/06/2022 replica del 20.9.1999, della presentazione da parte degli attori del progetto del 30.6.1988; c) l’“incongruenza dell’operato del Ctu”, che, nell’elaborato del 5.10.1999, da una parte, sosteneva che era stato impossibile, in carenza della documentazione necessaria, procedere al calcolo del contributo spettante ai sensi della legge n. 219/1981, pur riconoscendo che erano stati presentati la domanda di concessione, i relativi allegati e il progetto del 30.6.1988, mentre, dall’altra parte, a seguito dei rilievi di essi attori e dell’ordinanza del 6.12.2011, depositava relazione a chiarimenti in forza della quale procedeva “ad effettuare il calcolo del contributo per ogni unità abitativa di proprietà degli attori sulla base del progetto presentato in data 30/06/1988, ed infine quantificava il costo delle spese tecniche”, d) il conferimento al c.t.u., con ordinanze del 26.5.2000 e poi del 22.2.2000, “di procedere ad eseguire una consulenza percipiente”; e) l’ordinanza dell’11.4.2003, con la quale veniva concesso agli attori nuovo termine per esibire la documentazione richiesta dal c.t.u. nell’istanza di proroga; f) l’“assenza di qualsiasi eccezione da parte dell’ente convenuta volta ad evidenziare una pretesa nullità della relazione integrativa datata 29/03/2012 all’udienza immediatamente successiva al deposito della stessa, sul presupposto di un allargamento della detta consulenza oltre i limiti dei poteri consentiti dalla legge al Ctu”; g) “l’accettazione espressa formulata sempre da parte dell’ente convenuto del contraddittorio sulla documentazione esibita dagli attori”. 1.1. – Il motivo è fondato. 1.1.1. – La ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr. sintesi al § 2 del “Ritenuto che” e pp. 7/15 della decisione di appello) si compendia nel rilievo per cui all’accertamento dei danni lamentati dalla parte attrice, come conseguenza dell’illecito extracontrattuale addebitato all’amministrazione comunale convenuta, si è potuto addivenire solo in forza del progetto datato 30.6.1988, acquisito dal F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21670/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 947/2022 c.t.u. (unitamente alla documentazione ad esso allegata) presso [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17916/2022Data pubblicazione 01/06/2022 l’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, detto documento, “non certamente … accessorio rispetto alla domanda avanzata dagli attori” (p. 13 sentenza di appello), è stato acquisito tardivamente, ossia oltre i termini delle preclusioni istruttorie di cui all’art. 184 c.p.c., e non già prodotto tempestivamente dalla stessa parte onerata della prova del danno. Di qui, il rigetto della domanda risarcitoria, non avendo gli attori “offerto elementi probatori, nei termini loro concessi ai sensi dell’art. 184 c.p.c., che consentissero in concreto di poter individuare e quantificare i danni lamentati” (p. 9 sentenza di appello). La decisione impugnata non pone in discussione le allegazioni di parte attrice in ordine ai fatti integranti i danni asseritamente cagionati (art. 1223 c.c.) dall’illecito aquiliano ascritto al Comune di [OSCURATO:PERSONA]; allegazioni che la stessa sentenza, in sintesi, riporta (p. 2), evidenziando trattarsi del “ritardato godimento” delle unità immobiliari site al [OSCURATO:PERSONA], dell’“aumento del costo di materiali e manodopera a causa del ritardo nella ricostruzione degli immobili”, della “perdita, integrale o parziale, del contributo ex lege n. 219/1981”. Come detto, l’argomentazione giustificativa della pronuncia qui impugnata si incentra, esclusivamente, sulla tardiva acquisizione, da parte del c.t.u., rispetto alle preclusioni istruttorie, di documentazione necessaria a provare fatti, principali, che la parte attrice avrebbe dovuto tempestivamente provare (senza che a tanto potesse, dunque, supplire il consulente tecnico): non è, quindi, in contestazione la circostanza che quei fatti siano stati oggetto di allegazione tempestiva, ad opera della stessa parte onerata. Del resto, la tardiva acquisizione ad opera del c.t.u. del progetto datato 30 giugno 1988, quale documentazione necessaria per la prova del danno lamentato dalla parte attrice, trova ulteriore conferma nelle deduzioni delle stesse parti. F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21670/2019 I ricorrenti, per un verso, hanno precisato che soltanto in data [OSCURATO:PERSONA] sezionale 947/2022Numero di raccolta generale 17916/2022 10 agosto 2006 veniva dissequestrata dall’Autorità giudiziaria “tutta Data pubblicazione 01/06/2022 la pratica di ricostruzione relativa al … fabbricato, ivi incluso il progetto di ricostruzione e tale pratica era riconsegnata al Comune di [OSCURATO:PERSONA]” (p. 15 del ricorso); mentre il Comune controricorrente, riportando per esteso uno stralcio dei chiarimenti resi dal c.t.u. il 18 settembre 2012 e ribadendo quanto già argomentato nella sentenza di appello (ossia che la risposta ai quesiti era stata possibile “solo con l’acquisizione presso l’ufficio tecnico del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di tutta la necessaria documentazione tecnica amministrativa”), ha altresì evidenziato che la “documentazione acquisita (era) quella inerente il progetto presentato in data 30.06.1988” (p. 12 del controricorso). 1.1.2. – Ciò premesso, le censure di parte ricorrente devono trovare accoglimento alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite civili che, con la sentenza n. 3086 del 1° febbraio 2022, hanno risolto il contrasto di giurisprudenza sulla natura giuridica della nullità della consulenza tecnica di ufficio e sul conseguente rilievo officioso o su istanza di parte della stessa. Per quanto qui rileva ai fini della decisione, i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite in materia di consulenza tecnica d’ufficio (senza distinzione tra consulenza “deducente” e “percipiente”, dettando, però, principi specifici per l’“esame contabile” ex art. 198 c.p.c., che non interessa in questa sede) possono riassumersi come segue. Il consulente d’ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio. F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21670/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 947/2022 L’accertamento, ad opera del consulente, di fatti principali dei [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17916/2022Data pubblicazione 01/06/2022 quali le parti soltanto sono onerate della relativa allegazione è sanzionato dalla nullità assoluta, rilevabile d’ufficio o, in difetto, da farsi valere come motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161, primo comma, c.p.c. Il consulente, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio. L’acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti soltanto provare è sanzionato da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso. 1.1.2.1. – Giova rammentare, in ragione di quanto interessa ai fini della presente decisione, che, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., la nullità relativa, in mancanza della tempestiva deduzione (nella prima istanza o difesa utile successive al verificarsi), resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all’atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere, senza che in difetto di tale iniziativa della parte essa possa esser rilevata d’ufficio dal giudice (tra le molte, Cass. n. 27026/2008; Cass. n. 19714/2017; Cass. n. 21957/2019). Ove, poi, la parte l’abbia tempestivamente eccepita e il giudice l’abbia disattesa, è onere della parte stessa riproporla in sede di F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21670/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 947/2022 precisazione delle conclusioni del grado in cui la nullità stessa si è [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17916/2022Data pubblicazione 01/06/2022 verificata e farne, quindi, oggetto di motivo di impugnazione della sentenza che non l’abbia rilevata, restando altrimenti sanata. 1.1.3. – Nel caso di specie, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto dedotto, con il proprio controricorso e nel rispetto dei principi di specificità e di localizzazione processuale di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c. (disposizioni, queste ultime, applicabili ai sensi dell’art. 370, secondo comma, c.p.c.: cfr. anche Cass. n. 18483/2015; Cass. n. 1150/2019), di aver eccepito, in modo puntuale e tempestivo, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., la nullità della c.t.u. (sia rispetto all’elaborato originariamente depositato il 5 ottobre 2009, sia rispetto all’elaborato integrativo del 21 marzo 2012 e dei chiarimenti del 18 settembre 2012) e, inoltre, di aver ribadito l’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado. Del resto, la carente indicazione di una siffatta eccezione da parte del Comune controricorrente è circostanza che si mostra coerente con la stessa ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale dà evidenza ad un rilievo officioso del vizio di cui la c.t.u. era affetta, per aver il consulente d’ufficio acquisito documentazione oltre i maturati termini delle preclusioni istruttorie, in applicazione di orientamento giurisprudenziale che tale rilievo d’ufficio riteneva consentito e che il richiamato approdo nomofilattico delle Sezioni Unite civili (sentenza n. 3086/2022) ha invece escluso che possa operarsi, venendo in rilievo una nullità relativa ex art. 157, secondo comma, c.p.c. Ne consegue, pertanto, che tale nullità, derivante dall’acquisizione, ad opera del consulente, della documentazione diretta a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda risarcitoria, era da ritenersi sanata e non avrebbe potuto il giudice di merito rilevarla d’ufficio. F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21670/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 947/2022 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dellNumero di raccolta generale 17916/2022’Data pubblicazione 01/06/2022art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.l. n. 19/1984, convertito nella legge n. 80/1984, e dell’art.2697 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto non provati i danni lamentati da essi attori quantomeno in relazione alla perdita del contributo di cui alla legge n. 219/1981. 2.1. – L’esame delle censure proposte con il secondo mezzo, che attiene anch’esso alla prova del danno lamentato dalla parte attrice, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. 3. – L’accoglimento dell’impugnazione principale comporta lo scrutinio del ricorso incidentale condizionato proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., per aver la Corte territoriale, e già il primo giudice, affermato la responsabilità di essa amministrazione omettendo la valutazione delle seguenti circostanze (pp. 25/27 del controricorso): a) insussistenza di un diritto soggettivo degli attori derivante da concessione edilizia prima della sospensione del PdR del 1982, poi dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato; b) insussistenza anche di un interesse legittimo pretensivo; c) sussistenza di vincolo ministeriale, adottato con d.m. 22 aprile 1995, legittimo e preminente rispetto al PdR del 1982, tale da interrompere il nesso causale tra condotta di illegittima sospensione del PdR e possibilità di abbattimento e ricostruzione dei fabbricati; d) non congruenza del progetto del 1988 rispetto alla richiesta di risarcimento, non potendo comunque intervenire il nulla osta della Sovrintendenza alla demolizione/ricostruzione dei fabbricati; e) insussistenza di nesso causale tra sospensione del PdR e ritardo nel recupero del fabbricato; f) efficienza causale dei contrasti tra condomini nel ritardo della ricostruzione; g) responsabilità degli attori per il ritardo e mancato recupero del fabbricato in forza del F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21670/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 947/2022 mancato ritiro della concessione edilizia; h) sequestro dellNumero di raccolta generale 17916/2022’edificio da Data pubblicazione 01/06/2022 parte dell’Autorità giudiziaria per lavori in danno omessi dagli attori, con conseguente indisponibilità dell’edificio stesso senza colpa del Comune; i) mancata effettuazione di lavori edilizi di recupero del fabbricato anche in epoca successiva, “a riprova dell’insussistenza di responsabilità del Comune”. 3.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 3.1.1. – E’ infondata, anzitutto, la censura che deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., che può configurarsi soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 26769/2018). Ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, giacché la Corte territoriale non ha fondato la decisione sulla responsabilità aquiliana del Comune convenuto in forza della regola sul riparto dell’onere probatorio, ma ha espresso direttamente un giudizio sulla sussistenza dell’illecito in base alla valutazione delle complessive emergenze processuali, alla luce del principio di acquisizione probatoria, che comporta l’impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ritualmente assunte, le quali possono giovare o nuocere all’una o all’altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (tra le altre, Cass. n. 21909/2013). 3.1.1. – Quanto, poi, alla prospettata violazione dell’art. 2043 c.c., la doglianza si articola come denuncia del c.d. vizio di sussunzione, consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina, traendo, quindi, dalla norma stessa conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione. Il ricorrente incidentale, infatti, non pone in discussione l’interpretazione della fattispecie legale da parte del giudice di appello, avendone questi fornito una lettura in armonia con il F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21670/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 947/2022 principio consolidato (tra le tante, più di recente: Cass. n. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17916/2022Data pubblicazione 01/06/2022 2340/2022) secondo cui la responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell’art. 2043 c.c., presuppone l’accertamento, in concreto e in ordine successivo: a) della presenza di un evento dannoso; b) dell’ingiustizia dello stesso; c) della riconducibilità eziologica dell’evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a.; d) dell’imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell’amministrazione, senza che sia configurabile una colpa in re ipsa, connessa al mero dato obiettivo dell’esecuzione volontaria di un provvedimento illegittimo. Venendo, dunque, in esame un vizio di sussunzione, la relativa deduzione postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, palesandosi estranea ad una siffatta denuncia ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. n. 6035/2018). Ne consegue, pertanto, che la complessiva censura mossa dal ricorrente incidentale è inammissibile, poiché è incentrata esclusivamente proprio in una critica della quaestio facti, come apprezzata e ricostruita dalla Corte territoriale, intendendo accreditare un diverso atteggiarsi dei fatti da sussumere nella disciplina di riferimento (art. 2043 c.c.). 3.1.2. – Quanto, poi, alla censura che deduce l’omesso esame di fatti decisivi e discussi tra le parti, di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., essa, in via dirimente e assorbente, manca di porre in evidenza tutti i necessari elementi per dare ingresso alla relativa delibazione, non essendo sufficiente l’indicazione del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, ma occorrendo, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., anche l’indicazione, puntuale, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e del “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21670/2019 tra le parti e della sua “decisività”, fermo restando che l [OSCURATO:PERSONA] sezionale 947/2022Numero di raccolta generale 17916/2022’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso Data pubblicazione 01/06/2022 esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S.U., n. 8053/2014). E in tale ultima prospettiva occorre, altresì, osservare (pur rimanendo assorbente il rilievo che precede) che la sentenza impugnata dà contezza dei fatti, storici, allegati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell’asserita insussistenza della responsabilità della pubblica amministrazione (cfr. pp. 2 e 3 della sentenza di appello), là dove, inoltre, alcuni profili di doglianza (insussistenza di diritto soggettivo e di interesse legittimo pretensivo; incongruenza del progetto del 1988; insussistenza di nesso causale; efficienza causale dei contrasti tra condomini, indisponibilità dell’edificio senza colpa del Comune) deducono piuttosto carenti o illogiche valutazioni e non già omesso esame di fatti materiali, mentre altri profili di censura (sussistenza di vincolo ministeriale adottato con d.m. 22 aprile 1995; dissequestro dell’edificio da parte dell’Autorità giudiziaria) fanno leva anche su documentazione (d.m. 22.4.1995; provvedimento pretorile di dissequestro dell’11.10.1994) dichiarata inammissibile dal giudice di appello, senza che venga impugnata specificamente tale statuizione. Del resto, come detto, la doglianza del ricorrente incidentale è orientata, piuttosto, a sostituire il proprio apprezzamento delle emergenze probatorie a quello del giudice del merito, collocandosi in una prospettiva, quindi, estranea allo stesso paradigma del vizio motivazionale di cui al previgente n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e, come tale, inammissibile. Inammissibilità che si coglie, altresì, in una monca considerazione della specifica ratio decidendi della decisione impugnata, giacché la censura non tiene conto del rilievo, centrale F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21670/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 947/2022 nel discorso giustificativo della Corte territoriale, per cui la pretesa [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17916/2022Data pubblicazione 01/06/2022 risarcitoria degli attori trovava fondamento nella sentenza del Consiglio di Stato del 1993 e nei relativi effetti sulla situazione, giuridica e materiale, facente capo agli attori (cfr. sintesi al § 2 del “Ritenuto che”, cui si rinvia, e pp. 8 e 9 sentenza di appello), così da non farsi carico di evidenziare il carattere di decisività delle doglianze rispetto a siffatta specifica ragione decisoria. 4. – Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso principale, dichiarato assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso e rigettato il ricorso incidentale condizionato. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che, nel delibare l’appello in relazione al profilo della sussistenza del danno lamentato dagli attori, dovrà fare applicazione dei principi sopra enunciati. Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dichiara assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso; rigetta il ricorso incidentale condizionato del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]