CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 11517/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21505/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 41, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresenta ti e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso l ’ufficio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 768/2017pubblicata il 13/07/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo del 23 maggio 1996 il Tribunale di Brindisi intimava a Lucio e [OSCURATO:PERSONA] di pagare all’ing. [OSCURATO:PERSONA] la somma di 132.689.074 lire (equivalenti a 68.528,18 euro), oltre interessi al tasso ufficiale di sconto e spese della procedura monitoria, a titolo di compenso dell’opera professionale prestata in loro favore da quest’ultimo, consistita nella redazione del progetto esecutivo e dei calcoli delle strutture in cemento armato di un fabbricato da costruire nella predetta città pugliese. All’esito del susseguente giudizio di opposizione introdotto dagli intimati dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, il Tribunale brindisino revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti, con vincolo di solidarietà, a pagare all’ing. Ferraro la minor somma di 45.335,75 euro, maggiorata degli interessi al tasso di cui all’art. 9, ultimo comma, L. n. 143 del 1949 con decorrenza dalla data della domanda, nonché a rifondere all’avversario il 70% delle spese processuali, compensate per la restante misura, ponendo inoltre a loro esclusivo carico gli oneri relativi all’espletata c.t.u.. L’appello successivamente proposto contro tale decisione dagli Argentieri veniva respinto con sentenza n. 768/2017 del 20 giugno/13 luglio 2017 dall’adìta Corte distrettuale di Lecce, la quale, in accoglimento del gravame incidentale spiegato dal Ferraro e in parziale riforma della pronuncia impugnata, anticipava la decorrenza degli interessi liquidati dal primo giudice al 28 agosto 1995, «61° giorno successivo all’invio della specifica» , conformemente al disposto dell’art. 9, ultimo comma, L. n. 143 del 1949, innanzi citato, e nel contempo regolava le spese del grado in applicazione del criterio della soccombenza, ponendole, conseguentemente, per intero a carico solidale degli appellanti principali. Avverso detta sentenza gli Argentieri hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, tutti quanti diretti a contestare l’impugnata decisione nella sola parte in cui ha riconosciuto al Ferraro il diritto al compenso per le attività di elaborazione dei calcoli statici e di redazione del progetto esecutivo. L’intimato resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022. I soli ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con ilprimo motivo di ricorso vengono contestate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 194 e 184 c.p.c. - quest’ultimo nel testo, applicabile ratione temporis , vigente anteriormente alla sostituzione operata dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005, come poi modificato dalla L. n. 263 del 2005-, per avere la Corte d’Appello di Lecce omesso di censurare la produzione documentale tardiva effettuata dall’ing. Ferraro in sede di consulenza, quale prova di fatti post i direttamente a fondamento della domanda . Si osserva, in proposito: -che soltanto nel corso delle operazioni peritali espletate in primo grado, quando ormai erano ampiamente maturate le preclusioni istruttorie, il Ferraro, per il tramite del suo consulente tecnico di parte, aveva prodotto in giudizio copia del progetto esecutivo dell’opera e dei calcoli statici, utilizzati poi dal c.t.u. ai fini della redazione dell’elaborato, a sua volta recepito in sentenza dal Tribunale nonostante l’eccezione di nullità tempestivamente sollevata sul punto dagli Argentieri; -che, in baseall’art. 194 c.p.c., il consulente può acquisire soltanto documenti accessori , cioè utili a consentire una risposta più esauriente e approfondita al quesito posto al Giudice , ma non anche quelli posti a fondamento della pretesa attorea, finendo altrimenti per supplire indebitamente, con la sua attività, alle carenze probatorie imputabili alla parte onerata di dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato; -che i documenti irritualmente prodotti costituivano l’unica prova dell’avvenuto espletamento delle prestazioni per le quali sono state riconosciute all’ing. Ferraro le competenze oggetto di contestazione, in quanto, anteriormente al decorso dei termini ex art. 184, comma 1, 2^ parte, c.p.c., nella sua previgente versione, il professionista aveva depositato soltanto il progetto di massima del costruendo edificio. Con il secondo motivo vengono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 157, commi 2 e 3, e 184, commi 1 e 2, c.p.c. -quest’ultimo sempre nel vecchio testo all’epoca vigente-, per avere la Corte leccese omesso di rilevare ex officio la nullità della consulenza tecnica nella parte contestata . Si assume, al riguardo, che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la nullità derivante dall’irrituale acquisizione di nuovi documenti nel corso delle operazioni peritali rientra tra quelle assolute, rilevabili d’ufficio dal giudice, in quanto, ove venisse ammessa la possibilità di sanatoria del vizio in mancanza di una tempestiva eccezione di parte, si consentirebbe ai contendenti di aggirare il sistema delle preclusioni probatorie fissate dal codice di rito, ispirato ad esigenze di ordine pubblico. Con il terzo motivo vengono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 157, comma 2, c.p.c., per avere la Corte salentina a torto ritenuto che l’eccezione di nullità della c.t.u. fosse stata tardivamente sollevata dagli Argentieri. Si obietta, sul punto: che detta eccezione era stata, invece, immediatamente formulata dal consulente tecnico di parte degli odierni ricorrenti, come si evince dalla lettura del verbali di sopralluogo del 19 giugno 2006 e del 16 gennaio 2007, allegati alla relazione peritale, ed era stata in sèguito riproposta dal loro difensore all’udienza del 7 giugno 2007, da considerarsi la prima utile a tal fine, atteso che la precedente udienza del 7 febbraio 2007 si era tenuta ad appena sei giorni di distanza dal deposito dell’elaborato e solamente nel corso della stessa gli opponenti avevano acquisito conoscenza dell’avvenuto deposito; che a quel tempo non ancora era entrato in vigore il novellato art. 195 c.p.c., prevedente la trasmissione della relazione alle parti ad opera del consulente, onde consentire loro di formulare eventuali osservazioni critiche; che, non essendosi in presenza di violazioni di carattere meramente formale, soltanto dalla lettura della relazione sarebbe stato possibile avvedersi del fatto che il c.t.u. aveva utilizzato, ai fini della risposta ai quesiti, documenti non ritualmente prodotti in giudizio. Con il quarto e ultimo motivo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, comma 1, c.c., per avere la Corte di merito erroneamente presunto che la realizzazione dell’immobile de quo allo stato rustico e privo di concessione edilizia dovesse necessariamente presupporre la redazione anche di un progetto esecutivo ed architettonico . A supporto della doglianza si evidenzia che l’inferenza presuntiva posta a fondamento del fatto controverso fonda su indizi privi dei requisiti previsti dall’art. 2729 c.c., non potendosi ragionevolmente escludere che il fabbricato allo stato rustico e privo di provvedimento concessorio fosse stato realizzato sulla base degli elaborati relativi ad un progetto di massima . I prime due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché intimamente connessi. I ricorrenti rimproverano alla Corte d’Appello di Lecce di aver qualificato come relativa, e non assoluta, la nullità derivante dall’acquisizione dei suddetti documenti, escludendone, pertanto, l’insanabilità e la rilevabilità d’ufficio. La doglianza risulta priva di fondamento, alla luce del seguente principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 3086/2022, pronunciata a composizione di un contrasto interno di giurisprudenza: « In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso». Con il richiamato arresto il massimo consesso nomofilattico ha avuto modo di precisare (paragrafi 39-40): «…il CTU che, nei limiti delle indagini commessegli dal giudice, estenda il perimetro delle proprie attività e proceda ad accertare fatti non oggetto di diretta capitolazione di parte o ad esaminare documenti, del pari, non introdotti nel giudizio delle parti, senza darsi previamente cura di attivare su di essi il necessario confronto processuale, non lede, anche nel mutato ordinamento processuale scaturito dalla novella del 1990, un interesse del processo, in guisa del quale quella attività possa giudicarsi affetta da un vizio di nullità assoluta, ma lede un interesse, pur primario delle parti in quanto posto a tutela del diritto di difesa delle medesime, di cui le parti possono tuttavia pur sempre disporre, poichè compete solo a loro il potere di farne valere la violazione e di eccepire la nullità dell’atto che ne è conseguenza, a mente dell’art. 157c.p.c., comma 2. Tutto ciò, è appena poi il ca so di avvertire, laddove l’attività consulenziale viziata entri in conflitto con un interesse di parte e di cui è in facoltà delle parti disporre liberamente, quando cioè il consulente, pur potendo estendere le proprie investigazioni a fatti e documenti non acquisiti al processo per iniziativa delle parti, abbia cura di mantenerne il perimetro entro i limiti segnati dalla domanda e, più esattamente, dai fatti principali che siano dedotti dall’attore a fondamento di essa. Il limite della domanda, in ossequio al principio dispositivo che è alla base dell’ordinamento processuale vigente, costituisce, infatti, un vincolo insormontabile anche per il giudice, che non può infrangere il principio ne procedat iudex ex officio e deve attenersi al comando secondo cui iudex iudicare debet iuxta alligata partium; e di, riflesso, per le ragioni più innanzi spiegate a contrario, anche per il consulente dal medesimo nominato. Quando, ad onta di ciò, la consulenza affidata al perito indaghi su temi estranei all’oggetto della domanda e pervenga pure al risultato di stimare la fondatezza della pretesa esercitata dall’attore in base a fatti diversi da quelli allegati introduttivamente dal medesimo, l’accertamento così operato si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa, scaturendone perciò una ragione di nullità che, in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal giudice, è rilevabile d’ufficio o che, diversamente, può farsi valere quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c.». Nel caso di specie, i documenti acquisiti dal c.t.u. erano esclusivamente finalizzati a dimostrare i fatti principali dedotti dall’opposto, attore in senso sostanziale, a fondamento dell’avanzata pretesa creditoria. Invero, tanto la copia del progetto esecutivo dell’opera quanto quella dei calcoli statici, consegnate all’ausiliario dal consulente tecnico di parte attrice, si riferivano, come è incontestato, all’attività professionale formante oggetto della domanda monitoria proposta dal Ferraro. Ne discende l’infondatezza dei primi due motivi ora in disamina, dovendo ritenersi, in applicazione della surriferita regula juris, successivamente ribadita in altre pronunce di legittimità (cfr., ex ceteris, Cass. Sez. Un. n. 6500/2022, Cass. n. 17916/2022, Cass.n. 32628/2022), che il vizio denunciato dai ricorrenti sia fonte di nullità relativa e non assoluta. Il terzo mezzo -anche a volerlo ritenere proposto ai sensi del n. 4) del paradigma processuale, in quanto con esso, al di là della rubrica, viene prospettato un vizio processuale suscettibile di determinare la nullità derivata della sentenza (sulla possibilità di riqualificazione officiosa del motivo di ricorso cfr., ex multis, Cass.n. 4036/2014, Cass. n. 25557/2017, Cass. n. 26310/2017, Cass. n. 4589/2018, Cass. n. 1802/2019)- è inammissibile e comunque infondato. Va, al riguardo, tenuto presente che l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un ”error in procedendo“ , presuppone pur sempre che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio diautosufficienza, gli elementi e i riferimenti necessari per poter individuare, nei suoi esatti termini e non genericamente, ilvizio lamentato, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iterprocessuale (cfr. Cass. n. 4913/2023, Cass. Sez. Un. n. 7209/2019, Cass. n. 23642/2017, Cass. n. 23292/2017, Cass. n. 2771/17). Sennonchè, il motivo in esame non fornisce le indicazioni utili ai fini della localizzazione, all’interno dei fascicoli (di parte o d’ufficio) delle precedenti fasi di merito, degli atti richiamati (relazione peritale con allegati verbali di sopralluogo; verbali di udienza del 7 febbraio e del 7 giugno 2007), dai quali si evincerebbe che l’eccezione di nullità della c.t.u. fu tempestivamente sollevata in primo grado dagli Argentieri; né chiarisce donde si ricaverebbe che l’elaborato fu depositato il 1° febbraio 2007 e che solamente nel corso dell’udienza del 7 febbraio 2007 gli opponenti poterono prenderne visione (vedasi, fra le altre, Cass. n. 28194/2020: «In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicchè la mancata ”localizzazione“ del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante ”contenutistico“»). Ad ogni buon conto, stando a quanto può ricavarsi dalla sua lettura, nessuna specifica eccezione di nullità venne opposta nel corso delle operazioni peritali dagli Argentieri a mezzo del loro consulente tecnico di parte, essendosi quest’ultimo genericamente limitato a contestare i particolari co struttivi e decorativi del fabbricato oggetto di causa, consegnati al c.t.u. dall’ing. Flores, consulente di parte del Ferraro, e a formulare una generica riserva -che non risulta essere stata sciolta in sèguito, come già evidenziato dalla Corte salentina- in ordine al computo metrico estimativo dell’opera e agli elaborati grafici dei calcoli statici successivamente acquisiti dall’ausiliario. È poi incontroverso che l’eccezione non sia stata sollevata nemmeno nella prima udienza tenutasi dopo il deposito dell’elaborato, ovvero quella del 7 febbraio 2007; né, come si è visto sopra, i ricorrenti hanno fornito gli elementi necessari a consentire a questa Corte di verificare la fondatezza dell’assunto secondo cui soltanto in tale udienza essi avrebbero acquisito notizia dell’avvenuto deposito della relazione, sì da non essere stati concretamente in grado di eccepire la nullità della consulenza se non nell’udienza immediatamente successiva. Il quarto motivo è inammissibile perché eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, per quanto qui rivela, non si fonda affatto su un ragionamento di tipo presuntivo, bensì sulla valutazione dei documenti prodotti in giudizio dal Ferraro e sulle risultanze dell’espletata c.t.u. (pagg. 7-8). La censura richiama il passaggio motivazionale della decisione d’appello ove trovasi affermato che la circostanza per cui sarebbero stati gli Argentieri (e non invece, come da loro sostenuto, tale geom. Pigna) a conferire l’incarico professionale oggetto di causa emergerebbe, fra l’altro, «dall’avvenuta realizzazione dell’edificio secondo il progetto -anche e necessariamente esecutivo- redatto dall’ing. Ferraro, essendo pacifico che per la realizzazione dell’edificio in questione non fu dato incarico ad altro e diverso progettista»(pagg. 5 e 6, n. 5). Essa, tuttavia, tralascia di considerare: -che tale rilievo è stato svolto dal collegio salentino, in un più ampio contesto argomentativo, in sede di disamina del primo motivo di gravame proposto dagli odierni ricorrenti, con il quale si rimetteva in discussione l’accertamento compiuto dal Tribunale in merito all’individuazione del soggetto da cui il Ferraro aveva ricevuto l’incarico in parola; -che la cennata questione di fatto è stata risolta dalla Cor te d’appello in senso conforme alla pronuncia di primo grado e la relativa statuizione non è stata impugnata in questa sede. Oltretutto, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti (pag. 17 del ricorso, righi 2-5), il collegio salentino non ha mai affermato che l’avvenuta realizzazione dell’edificio fino al rustico dovesse necessariamente presupporre l’esistenza, oltre che di un progetto sommario e di massima, anche di un progetto architettonico . Di qui l’inammissibilità del mezzo. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna Lucio e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 4.300 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà att