CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 30734/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16359/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 52/2021 depositata i l 04/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di liquidazione n. 2016/001/AV/000002431/0/001 per imposta di registro dovuta in relazione all’ordinanza n. 2431/2016 emessa in data 21 dicembre 2015 dal Tribunale di Napoli all’esito della controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro il figlio [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la richiesta di adempimento dell’obbligo di ritrasferimento in loro favore di un immobile sito in Napoli, acquistata dal figlio con denaro dei genitori, eccependo la nullità dell’avviso per violazione degli artt. 6 e 7 della legge 212/2020, in relazione all’omessa allegazione dell’ordinanza civile indicata nel provvedimento impugnato; nel merito deduceva l’applicabilità dell’art. 8, comma 1, lettera e) della Tariffa parte I, allegata al d.P.R. 131/1986. I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso in ragione dell’omessa allegazione dell’ordinanza in relazione alla quale l’Ufficio aveva determinato l’imposta di registro. Sull’appello dell’amministrazione, la Commissione regionale accoglieva il gravame, ritenendo valido e legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro per cui è causa pur non essendo allegato al medesimo avviso il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli in relazione al quale era stata liquidata e richiesta l’imposta stessa, in quanto nell’avviso di liquidazione opposto erano indicati gli estremi della sentenza del tribunale di Napoli (n.2431/2016) emessa il 21 dicembre 2015 in cui era stata parte lo stesso ricorrente, rilevando, poi, che le “note di trascrizione del 2 marzo 2016 e 6 maggio 2016 relative al trasferimento a favore dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e contro il figlio [OSCURATO:PERSONA] della proprietà dell’immobile sito in Napoli alla via Cervantes n. 64 riportano gli estremi dell’atto giudiziario oggetto del successivo avviso di liquidazione (ordinanza traslativa ex art. 702 c.p.c.) data della pronuncia (21/12/2015) numero del procedimento (R.G. 12381/15) e autorità emittente (Tribunale di Napoli)… che la trascrizione immobiliare a suo favore è indicativa della conoscenza da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dell’atto giudiziario in forza del quale era stata eseguita: atto giudiziario posto a base dell’avviso di liquidazione notificatogli in data 24 maggio 2018, che come si è detto richiama espressamente l’ordinanza n. 2431/2016 emessa in data 21 dicembre 2015 dal Tribunale di Napoli nel procedimento promosso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]” Avverso detta sentenza ricorre per la sua cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati nelle memorie difensive depositate in prossimità dell’udienza. Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.99, 115, 116 e 156 c.p.c., nonché degli artt. 1418 e segg. c.c., della legge 27.7.2000 n. 212 (in particolare degli artt. 6 e 7), della legge 7.8.1990 n. 241 (in particolare dell’art. 3), del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 131, della legge 23.12.2005, n. 266 (comma 497) e degli artt.3 e 24 della Costituzione; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti . La sentenza d’appello sarebbe incorsa in “error in procedendo” ovvero nel vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Assume il ricorrente che la mera enunciazione della data e del numero della sentenza civile oggetto della registrazione senza allegarla rende illegittimo l’avviso per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della legge 212 del 2000 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (così Cass, 10 agosto 2010, n. 18532, cui aderito Cass. 1 luglio 2020, n. 13402; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29402; Cass. 17 giugno 2015, n. 12468; Cass. 13 agosto 2014 n. 17911; Cass. 17 aprile 2013, n. 9299)” (V. Sez. V, n. 4736 del 23.2.2021). Deduce altresì che, nella fattispecie in esame, il numero 2431/2016 indicato nell’avviso di liquidazione per cui è causa non aveva, e non ha alcun attinenza col giudizio intercorso tra genitori e figli avente ad oggetto il trasferimento dell’unità immobiliare, dal che discende che essendo stata effettuata la trascrizione di un provvedimento assolutamente diverso per numero e natura dall’ “atto” sopra indicato, l’attuale ricorrente mai avrebbe potuto apprendere che l’avviso di liquidazione in questione risultava riferito proprio al provvedimento trascritto. Si osserva che dall’esame diretto degli atti di causa nell’avviso di liquidazione è riportata la seguente dicitura “atto vario n. 000002431/2016” che, contrariamente a quanto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata, non corrispondeva all’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli in data 21.12.2015 e depositata nel giudizio di primo grado dall’attuale ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si obietta che l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. non riporta un numero di riferimento, ma esclusivamente il numero di registro generale degli affari civili contenziosi assegnato in sede di iscrizione a ruolo della causa e che il numero di registro generale degli affari civili contenziosi di cui all’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., conclusiva del giudizio a rito sommario innanzi al Tribunale di Napoli tra l’attuale ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il Figlio sig. [OSCURATO:PERSONA] è il numero 00002431/2016 che non aveva alcuna attinenza e collegamento, logico giuridico, col giudizio instaurato per il trasferimento dell’immobile. 2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 99 c.p.c., dell’art. 15, primo comma, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e del d.l. 8.8.1996, n. 437; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c. nn. 3 e 5 ; per avere la C.T.R. condannato l’attuale ricorrente al pagamento delle spese legali senza, però, indicare i criteri adoperati per la relativa liquidazione, né tantomeno effettuare alcuna distinzione tra spese ed onorari. 3.La prima censura è infondata con riferimento alla violazione di legge ed inammissibile con riferimento alla denuncia di error in procedendo ovvero omesso esame di documenti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. 3.1. Sotto il primo profilo, è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte, secondo cui l'obbligo legale di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem, tramite il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale - per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente (ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale) di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento - o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass. n. 6914 del 2011; Cass., n. 13110 del 2012; Cass. n. 4176 del 2019; Cass., n. 29968 del 2019; Cass. n. 593 del 2021; Cass. n. 33327 del 2023; n. 8016/2024). 3.2. In particolare, Cass. n. del 2022 ha chiarito che la pretesa impositiva scaturisce dalla semplice obbligazione di pagamento dell'imposta di registro dovuta, ex artt. 37, d.P.R. n. 131 del 1986 ed 8, Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. citato, considerato che si è in presenza di un atto giudiziario il cui contenuto è in tutto e per tutto sovrapponibile a quello della domanda proposta con il ricorso da parte del contribuente. 3.3.I n ipotesi di tal fatta, avuto riguardo alle caratteristiche dello specifico rapporto tributario e segnatamente alla circostanza che il soggetto passivo non è affatto estraneo all'atto giudiziario tassato, appare senz'altro consentita una lettura non formalistica delle garanzie del contribuente, il quale si è potuto concretamente difendere (Cass. n. 35125/2021 ed in termini Cass. n. 30084/2021). 3.4.Coerentemente con detta opzione interpretativa, in analoga fattispecie, si e ritenuta decisiva la circostanza che "dall'avviso di liquidazione riprodotto dalla stessa ricorrente si evince chiaramente che la pretesa era relativa a imposta di registro su decreto ingiuntivo individuato chiaramente con data, numero e giudice emittente" sicché la Corte, ha opportunamente osservato "che al processo tributario non è estraneo il rapporto d'imposta, che è conosciuto dal giudice come oggetto dell'atto impugnato." (Cass. n. 8389/2021). 3.5.L'avviso di liquidazione impugnato, infatti, relativamente all'obbligo di motivazione, trova la propria disciplina nell'art. 54, comma 5, del d.p.r. n. 131 del 1986, che impone la indicazione, "degli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare", indicazioni necessarie e che non devono mai mancare, nonché nell'art. 7, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), profilo quest'ultimo che non si può scrutinare prescindendo, appunto, dalla legittimità - generalmente ammessa -del rinvio per relationem. 4. Ritiene il Collegio di dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che si è progressivamente consolidato, che ritiene del tutto indifferente, ai fini qui considerati, che gli elementi della fattispecie impositiva a base della liquidazione dell'imposta di registro siano desumibili - direttamente - dalla motivazione dell'atto recante la pretesa tributaria, o piuttosto - indirettamente - dal contenuto di un diverso atto dal primo richiamato, seppure non allegato, allorché appunto si tratti di atto conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente (tra le altre, Cass. n. 11283/2022; n. 21713/2020, n. 239/2021, n. 30084/2021, n. 26340/2021, 37370/2021, n. 241/2021, n. 24098/2014). 5.Quanto al denunciato omesso esame di documenti, esso deve essere escluso, avendo la Corte distrettuale esaminato il contenuto dell’avviso e l’atto sottoposto a registrazione, come emerge dalla decisione impugnata; mentre il denunciato error in procedendo , non meglio specificato, è stato veicolato attraverso il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. e non attraverso la denuncia della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360,n.4, c.p.c.. 5.1.Pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziato il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito consegue l'inammissibilità del motivo (Cass. n. 29952/2022; Cass. n. 21444/2024). 5.2.Ed invero, parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre un eventuale travisamento dei fatti e non censurare la pronuncia d’appello in ordine all’obbligo di motivazione , rilevando che nell’avviso di liquidazione per cui è causa era, ed è stata riportata la dicitura “atto vario n. 000002431/2016” che, contrariamente a quanto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata, non corrispondeva, né poteva, corrispondere certo all’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione civile, Giudice dott. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata nel giudizio di primo grado dall’attuale ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] . 5.2. Sotto altro profilo, vale osservare come il ricorrente abbia allegato solo la prima pagina del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in guisa che non è possibile evincere nemmeno il dedotto errore (e non omesso esame) in cui sarebbero incorsi i giudici regionali che hanno confermato reiteratamente che il numero e la data indicata nell’avviso di liquidazione corrispondono al provvedimento emesso in seguito al contenzioso intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio. 5.3. In disparte detti profili, emerge dall’avviso opposto oltre al numero e alla data del provvedimento giudiziario, l’identità delle parti coinvolte nel giudizio ( genitori e figlio), l’oggetto del giudizio relativo al trasferimento dell’immobile, il valore imponibile pari al prezzo della compravendita (103.000,00 euro), l’aliquota del 9% calcolata sul valore imponibile, il che esclude che il ricorrente possa avere avuto dubbi in merito all’individuazione del provvedimento giudiziario tassato. 6.La seconda censura è parimenti infondata. Questa Corte ha ribadito che in caso di liti tributarie vinte dall'Agenzia delle Entrate, la condanna al rimborso delle spese di lite spetta anche se l'ente è rappresentato da propri funzionari interni, purché non vi sia una compensazione delle spese per altre gravi ragioni. Non c'è la necessità di distinguere tra spese e compensi, poiché le spese di lite includono sia onorari che spese generali, e il funzionario interno ha diritto ad un rimborso con la stessa logica, ma applicando una tariffa con una riduzione del 20% (Cass. n. 27444/2020; Cass. n. 8413/2016). 6.1.Come risulta dall’intestazione della sentenza di secondo grado l’Agenzia delle Entrate è stata in giudizio senza il ministero di difensore e quindi deve escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Ufficio per diritti e onorari. 7.Infine, commisurando le spese di lite liquidate in favore dell’amministrazione al valore della controversia esse risultano, pur calcolando la riduzione del 20% al di sotto dei valori medi e prossime ai valori minimi delle tariffe applicabili ratione temporis. 8. Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono il criterio della soccombenza. P.Q.M LA Corte Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2.410,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ul