CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16773/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma,giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE,in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentate e difeseex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrenti–avverso la sentenza n. 482/3/2018 della Commissione tributariaregionale della Liguria, depositata in data 24.4.2018, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe, cheha respinto l’appello da essa proposto avverso la sentenza n.713/13/2015 della C.T.P. di Genova, che aveva parzialmente accolto,previa riunione, i separati ricorsi aventi ad oggetto l’impugnazione diNumero registro generale 35125/2018Numero sezionale 4302/2026Numero di raccolta generale 16773/2026Data pubblicazione 28/05/2026numerose intimazioni di pagamento, notificate, rispettivamente, indata 5.12.2013 ed in data 23.7.2014, nonchè delle sottese cartelle dipagamento.2. Riteneva la C.T.R., in sintesi, che la sentenza di primo grado dovevatrovare integrale conferma, posto che tutte le notifiche delle cartelle dipagamento, avvenute a mezzo raccomandata direttamente speditadall’esattore, erano valide e regolari; la prescrizione, decorrente dalladata di notifica delle cartelle di pagamento, non si era verificata, inquanto il termine era decennale; le intimazioni di pagamento eranomotivate. Il motivo di gravame relativo all’aggio era inammissibile inquanto tardivo.3. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossioneresistono con controricorso.4. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale la parte ricorrente hadepositato memoria e documentazione relativa alla cessazionedell’attività.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve darsi atto dell’irrilevanza della sopravvenutacessazione dell’attività da parte della società ricorrente, documentatadal difensore in data 6.5.2026, essendo il giudizio di cassazioneassoggettato all’impulso d’ufficio, con la conseguenza che eventi qualila morte della parte, l’estinzione di una società, l’apertura di unaprocedura concorsuale, non comportano l’interruzione del giudizio (pertutte, Cass. n. 1757/2016). Il ricorso va pertanto esaminato nelmerito.2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione dell’art. 2948n. 4, c.c. e dell’art. 2953 c.c, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c.». Deduce, al riguardo, esser errata l’affermazione dei giudicidi appello, secondo cui l’eccezione di prescrizione era generica perNumero registro generale 35125/2018Numero sezionale 4302/2026Numero di raccolta generale 16773/2026Data pubblicazione 28/05/2026mancata indicazione del dies a quo e del dies ad quem, dato che talidati si ricavavano agevolmente dagli atti di causa e dalla sentenza diprimo grado. Errata era pure l’affermazione secondo cui dalla notificadella cartella il credito era divenuto intangibile, con conseguentedecorrenza del termine decennale, in quanto l’assunto si poneva incontrasto con l’orientamento di legittimità espresso nella notasentenza a Sezioni unite n. 23397/2016, secondo cui la prescrizione,in caso di omessa o tardiva impugnazione della cartella esattoriale,rimane quinquennale e non si converte in decennale, stantel’inapplicabilità dell’art. 2953 c.c..2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Innanzitutto, la censura è affetta da difetto di interesse in meritoall’affermazione della C.T.R. secondo cui l’eccezione di prescrizione erastata formulata in modo generico, in quanto la C.T.R. l’ha poiesaminata nel merito, correttamente prendendo in considerazione ilperiodo tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica delleintimazioni di pagamento.2.3. In secondo luogo, è semmai la ricorrente a travisare il contenutodella sentenza a Sezioni Unite n. 23397/2016, nella quale è statochiarito in modo pienamente intelleggibile che, in caso di cartella dipagamento non impugnata nel termine perentorio di legge, il creditodiventa irretrattabile e dal momento in cui la cartella diventa definitivadecorre il termine di prescrizione previsto per ciascun tipo di tributo(decennale, quinquennale o triennale) o contributo (cinque anni, exlege n. 335/1995, per contributi Inps e premi Inail), non trovandoapplicazione l’art. 2953 c.c., stante la natura amministrativa del titolo.2.4. E’ pertanto infondata la tesi secondo cui i termini di prescrizionesarebbero rimasti quinquennali, dal momento che nel caso esaminatodalle Sezioni Unite si controverteva di prescrizione dei contributiprevidenziali che, come noto, si prescrivono in cinque anni ex lege n.Numero registro generale 35125/2018Numero sezionale 4302/2026Numero di raccolta generale 16773/2026Data pubblicazione 28/05/2026335/1995 (salve le eccezioni previste dalla suddetta disciplina),mentre, quanto ai tributi, come appunto chiarito dalle Sezioni Unite,occorre distinguere i termini di prescrizione previsti dalle singole leggidi imposta ovvero, in difetto, quello ordinario decennale ( ad esempio,decennale per i tributi erariali, quinquennale per i tributi locali,triennale per la tassa auto).2.5. Ma poiché la società ricorrente non specifica nel ricorso,contravvenendo all’obbligo dell’autosufficienza previsto dall’art. 366c.p.c., i singoli tributi in tesi prescritti alla data di notifica delleintimazioni di pagamento, questa Corte non viene messa nellecondizioni di verificare, ex actis, e dunque prima di esaminare ladoglianza nel merito, se il richiamo all’art. 2946 c.c., in astrattoapplicabile ai tributi erariali (fra gli altri, Irpef, Iva, Irap, imposta diregistro, imposta ipotecaria), sia stato o meno comunquegiuridicamente corretto.3. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente e dell’art. 3 dellalegge n. 241/1990. Mancanza di motivazione sotto il profilo dellaillegittimità manifesta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e 5c.p.c.», la società deduce che i giudici del gravame avevanoerroneamente considerato nuova e dunque inammissibile la doglianzacon la quale si era lamentata l’illegittimità dell’aggio dovutoall’esattore. Sostiene la ricorrente che già in primo grado si eraformulata tale lagnanza, tanto era vero che la C.T.P. l’aveva respinta.Altrettanto errata era l’affermazione secondo cui le intimazioni dipagamento erano motivate quanto al calcolo degli interessi,trattandosi di statuizione contraria all’orientamento giurisprudenzialedi legittimità.3.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Numero registro generale 35125/2018Numero sezionale 4302/2026Numero di raccolta generale 16773/2026Data pubblicazione 28/05/20263.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso lamescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee,prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tradi loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la noncontestazione della ricostruzione fattuale, mentre il secondo contestaproprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzioneprobatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n.10212/2020). Peraltro, la declaratoria di inammissibilità di un motivodi appello per avere questo ad oggetto una doglianza non formulata inprimo grado, ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo n. 546/1992, èdenunziabile semmai quale error in procedendo (ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.).3.4. Soccorre, a tal proposito, l’orientamento di questa Corte, secondocui l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così comel'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmenteintrodotta in giudizio - risolvendosi nella violazione dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto diricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di dirittosostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art.360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che ilgiudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto didoglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovverosenza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione alriguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "errorin procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c., inrelazione all'art. 360, n.4, c.p.c. - la quale soltanto consente alla partedi chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche delNumero registro generale 35125/2018Numero sezionale 4302/2026Numero di raccolta generale 16773/2026Data pubblicazione 28/05/2026fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli attidel giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello; pertanto, allamancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando ildifetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito eimpedendo il riscontro "ex actis" dell'assunta omissione, conseguel'inammissibilità del motivo (Cass. n. 29952/2022).3.5. Va poi stigmatizzata, con riferimento alla questione del difetto dimotivazione delle intimazioni di pagamento per omessa esplicitazionedei criteri di calcolo degli interessi, la mancanza di specificità dellacensura, non avendo la parte ricorrente trascritto il contenuto dei duericorsi di primo grado, al fine di dimostrare che il motivo attinente ildifetto di motivazione delle intimazioni di pagamento per omessaindicazione dei criteri di calcolo degli interessi era statotempestivamente formulato in primo grado e riproposto in appello,non essendovene cenno nella pronuncia impugnata.3.6. A tal riguardo, si richiama il consolidato insegnamento di questoSupremo Collegio secondo cui, ove di una determinata questionegiuridica implicante accertamenti di fatto non vi sia cenno alcuno nellasentenza impugnata, il ricorrente per cassazione, al fine di nonincorrere in una declaratoria di inammissibilità per novità dellacensura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione neipregressi gradi di giudizio, ma anche di indicare, in ossequio alprincipio di autosufficienza del ricorso, in quale atto processualel’abbia sollevata, in modo da consentire alla Corte di controllare «exactis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare la doglianzanel merito (cfr. Cass. n. 864/2023, Cass. n. 21617/2022, Cass. n.26147/2021, Cass. n. 25056/2020).3.7. Peraltro, ove l’atto impugnato (intimazione di pagamento) siastato preceduto dalla regolare notifica dell’atto presupposto (cartelladi pagamento) – per come accertato dai giudici di appello - l’obbligo diNumero registro generale 35125/2018Numero sezionale 4302/2026Numero di raccolta generale 16773/2026Data pubblicazione 28/05/2026motivazione è soddisfatto mediante il richiamo dell’atto presupposto.E’ stato infatti precisato che l'avviso di intimazione ad adempierel'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base aquanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602/1973,ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto inconformità al modello approvato con decreto del Ministerodell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione facciariferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (pertutte, Cass. n. 10692/2024).4. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta «violazione efalsa applicazione degli articoli 25 e 26 del d.P.R. n. 602/1973, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e 4, c.p.c.», addebitandoalla C.T.P. prima ed alla C.T.R. poi, di non aver rilevato l’assenza dinotifica della cartella di pagamento n. 04820120018742567,conosciuta solo a seguito della notifica dell’intimazione di pagamentoavvenuta in data 23.7.2014, come eccepito a pagina 17 e seguenti del“ricorso in C.T.R.”, senza che la C.T.P. e la C.T.R. esaminassero ladoglianza.4.1. La censura è inammissibile, non confrontandosi con lamotivazione della sentenza impugnata. La C.T.R. ha infatti affermatoche la doglianza riguardava l’asserita illegittimità delle notificheavvenute a mezzo del servizio postale (pagina 4 della sentenza) e l’haritenuta infondata. Il ricorrente non ha trascritto il contenuto dell’attodi appello nella parte in cui si sarebbe lamentata l’omessa notificadella cartella n. 04820120018742567 e non ha pertanto dimostrato la“non novità” della questione in questa sede, facendo peraltroriferimento solo all’atto di appello ed omettendo dunque di allegare edocumentare che la questione era già stata proposta in primo grado,alla luce di quanto prevede l’art. 57 del decreto legislativo n.546/1992.Numero registro generale 35125/2018Numero sezionale 4302/2026Numero di raccolta generale 16773/2026Data pubblicazione 28/05/20265. In conclusione, il ricorso va rigettato.6. Spese secondo soccombenza.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), la Corte dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processualiche liquida in euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])