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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10692/2024

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Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14944/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], n. 49, giusta procura in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore; - intimata- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d i ABRUZZO, n. 1170/II/17, depositata in data 20 dicembre 2017 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l l’11 aprile2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pescara, con sentenza n. 912/2016, aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto 5 intimazioni di pagamento, notificategli in data 5 settembre 2014.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, per quel che rileva in questa sede, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente rilevando che risultavano regolarmente notificati al contribuente sia gli avvisi di accertamento(a mezzo messo notificatore in mani proprie della moglie presso il domicilio del contribuente ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973), sia le cartelle di pagamento emesse successivamente a seguito della mancata impugnazione degli avvisi di accertamento.

In particolare, le cartelle di pagamento risultavano regolarmente notificate al domicilio fiscale del contribuente e ricevute personalmente dallo stesso, che, peraltro, non aveva mai disconosciuto le firme apposte sugli atti notificati.

Anche la doglianza sulla prescrizione dei crediti erariali era infondata alla luce degli attiinterruttivi notificati al contribuente ex art. 2943 cod. civ. e che la prescrizione aveva cadenza decennale ex art. 2946 cod. civ., non sussistendo in materia di Irpef, Iva e Irap alcuna norma di legge che stabiliva un termine di prescrizione quinquennale, né si poneva la questione della applicabilità dell’art. 2953 cod. civ., ossia della conversione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale.

Infondata e generica era pure la censura sul difetto dei requisiti funzionali-dirigenziali del funzionario del ruolo eparimenti infondata era la doglianza (sollevata dalla difesa dell’appellante durante la discussione) sulla costituzione nella forma cartacea dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a fronte di costituzioni telematiche delle altre parti, mentre aveva natura amministrativa la censura relativa ai versamenti eseguiti, a titolo di rateizzazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi . 4.L’Agenzia delle Entrate - Riscossione resiste con controricorso . 5.L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, relativamente alle intimazioni di pagamento impugnate per vizi propri, in quanto emesse in violazione della legge e, pertanto, assolutamente nulle e l’insufficienza della motivazione della sentenza.

Le intimazioni di pagamento notificate al contribuente risultavano «monche» nella parte in cui non contemplavano la sezione «dettaglio del debito», vale a dire quella parte essenziale dell'atto in cui si rappresentava al contribuente la motivazione della pretesa, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che avevano determinato l'emissione dell'avviso di intimazione e che giustificavano la pretesa tributaria. 1.1 Il motivo è, innanzi tutto, inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto delle cinque intimazioni di pagamento in relazione alle quale è stato dedotto il vizio di motivazione. 1.2 Il motivo è , pure , infondato .1.3 Ed invero, l'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R.n. 602 del 1973: «2.

Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica»; dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni; ne consegue che non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata; la «ratio»di tale norma, come è stato affermato da questa Corte, va ravvis ata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferiresul suo contenuto (cfr. Cass. , Sez.

U., 25 giugno 2009, n. 14878). 1.4Va ribadito, pertanto, il principio statuito da questa Corte, secondo cui «l'avviso di intimazionead adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazionefaccia riferimento alla cartella dipagamento in precedenza notificata » (Cass., 9 novembre 2018,n. 28689).1.5Corretta, sul punto, è la motivazione della Commissione tributaria regionale che, sul presupposto, della regolarità della notifica degli accertamenti prodromici, ha ritenuto assorbite le ulteriori doglianze prospettate dal contribuente (pag. 3 della sentenza impugnata). 2.Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente alla mancata e/o errata notificazione degli atti di accertamenti prodromici.

L'ente creditore aveva depositato in atti due tipologie di documenti, da un lato gli avvisi di accertamento asseritamente notificati al contribuente e, dall'altro, le presunte relate di notifica, sottoscritte dal contribuente o dalla moglie. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado aveva provveduto frettolosamente ad «archiviare» la doglianza presupponendo che i primi (gli avvisi di accertamento), fossero collegati ai secondi (le relate di notifica), ma così non era e una valutazione più attenta della documentazione, al contrario, avrebbe certamente veicolato la Commissione tributaria regionale verso l'accoglimento del ricorso in appello in quanto non esisteva nessuna correlazione tra gli atti di accertamento e le relate prodotte in giudizio. 2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza perché non trascrive il contenuto degli avvisi di accertamento e delle relate di notifica, il cui esame era necessario da parte di questa Corte al fine di vagliare la fondatezza di quanto asserito dal contribuente. 2.2 Peraltro , la censura sulla mancata correlazione degli atti di accertamento con le relate prodotte in giudizio appare estremamente generica, alla luce dello specifico accertamento in fatto effettuato dai giudici di secondo grado e analiticamente riportato alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ciò che fonda un ulteriore profilo di inammissibilità della censura, in quanto doglianz a dirett a , con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscevizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313). 3.Il terzo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del decreto n. 163/2013 del Ministero dell'Economia delle Finanze, relativamente alla costituzione nel giudizio d'appello da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avvenutain forma telematica a fronte dell'introduzione del processo d'appello da parte del ricorrente in forma cartacea. 3.1In disparte il profilo, pure rilevato dai giudici di secondo grado, che la censura sulla costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avvenuta in forma cartacea (e non in forma telematica come assume il ricorrente) era stata sollevata dalla difesa dell’appellante durante la discussione, ilmotivo è comunque infondato. 3.2 Con riferimento al processo civile telematico, questa Corte ha avuto modo di osservare che nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell’art. 16 bis del decreto legge n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della legge n. 228 del 2012, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti(Cass., 12 maggio 2016, n. 9772). 3.3 Ancora, questa Corte ha precisato che, in tema di deposito telematico degli atti di parte, l’art. 16bis, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, non implica il divieto di utilizzazione per atti processuali diversi da quelli ivicontemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall’ordinamento, sicché, l’invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, mancando una sanzione espressa di nullità e non ostando il difetto del provvedimento ministeriale autorizzativo – cui, a norma dell’art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, si è conferito il compito di accertare la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dei singoli uffici e non l’individuazione, demandata alla normativa primaria, del novero degli atti depositabili telematicamente – integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione della relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini ( Cass., 4 novembre 2016, n. 22479; Cass., 9 novembre 2017, n. 26622). 3.4 Il legislatore , poi, ha adottato una norma di interpretazione autentica, contenuta nel comma 2 dell’art. 16 del decreto legge n. 119 del 2018, ove si dice che «l’articolo 16 bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche», con la conseguenza che mentre il processo telematico diventa obbligatorio fin dall’atto introduttivo del giudizio e per le parti che siano munite di un difensore tecnico nell’ambito di tutti i giudizi tributari, di primo e secondo grado, instaurati dopo il 1 luglio 2019, resta ferma la disciplina facoltativa contenuta nell’art.16 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 nel testo vigente fino all’entrata in vigore del decreto legge n. 119 del 2018 (24 ottobre 2018) per i ricorsi che saranno notificati fino al 30 giugno 2019.3.5 In proposito, questa Corte ha affermato che « In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo p.e.c. dell'atto d'appello davanti alla Commissione tributaria regionale per il Lazio è ammissibile, anche se effettuata prima del 15 dicembre 2017, data fissata dall'art. 2, lett. b), deld.m. 15 dicembre 2016, che ha esteso alle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Lazio le disposizioni di cui al d.d. 4 agosto 2015, recanti le specifiche tecniche di cui all'art.3, comma 3,d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, atteso che, alla stregua della norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art.16, comma 2, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dallal. n. 136 del 2018, è consentito alle parti utilizzare, in ogni grado del giudizio, le modalità previste dald.m. 23 dicembre 2013 n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente da quelle prescelte dalla controparte e dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche, non incidendo detta disposizione sulla data di inizio del periodo dal quale le parti sono legittimate alla notifica telematica nel giudizio tributario». (Cass., 21 dicembre2022, n. 37371). 3.6Deve, dunque, ritenersi, da un lato che non vi è alcuna regola (non avendo il legislatore espressamente previsto che il processo iniziato con modalità cartacea debba proseguire obbligatoriamente con la stessa modalità) che dispone che se la parte ricorrente sceglie di utilizzare il vecchio sistema cartaceo anche la parte resistente deve obbligatoriamente utilizzare tale modalità e dall’altro che, in ogni caso, deve ritenersi che, una volta raggiunto comunque lo scopo dell’instaurazione del contradditorio processuale, non vi sia luogo per dichiarare la nullità della costituzione in giudizio avvenuta con modalità telematica. 3.7Corretta è, dunque, la motivazione della Commissione tributaria regionale che ha affermato, a pag. 4, che « La doglianza non è fondata in quanto ancor oggi la normativa vigente (artt. 9 e 10 del decreto n. 163 –Min.

Economia e Finanze) non è ancora andata a pieno regime non essendo le modalità previste stabilite a pena di nullità.

Il sistema attuale chiamato “misto”, consente infatti che l'ufficio, alla luce di circolari dell'Agenzia delle Entrate, in presenza di costituzione cartacea di una delle parti e costituzione mediante S.I.Gi.T di altra, è tenuto a dar corso a tutti gli adempimenti scaturenti dalla costituzione non telematica senza preclusioni».

4. Il quarto mezzo deduce il vizio di omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata relativamente alla corretta quantificazione degli importi pretesi dall'agente della riscossione nei confronti del contribuente a seguito dell'avvenuto pagamento da parte del contribuente di circa 100.000,00 euro. 4.1 Il motivo è inammissibile , in quanto lo stesso ricorrente fa riferimento ad una nozione di tale vizio (in termini di «omessa e insufficiente motivazione»)non più riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall'art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e postula l'esatto adempimento degli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053, qui, invece, rimasti assolutamente inosservati.

5. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.5.1 Nessuna statuizione sulle spese va assunta con riguardo all’Agenzia delle Entrate, in quanto l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate - Riscossione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14944/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], n. 49, giusta procura in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore; - intimata- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d i ABRUZZO, n. 1170/II/17, depositata in data 20 dicembre 2017 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l l’11 aprile2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pescara, con sentenza n. 912/2016, aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto 5 intimazioni di pagamento, notificategli in data 5 settembre 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, per quel che rileva in questa sede, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente rilevando che risultavano regolarmente notificati al contribuente sia gli avvisi di accertamento(a mezzo messo notificatore in mani proprie della moglie presso il domicilio del contribuente ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973), sia le cartelle di pagamento emesse successivamente a seguito della mancata impugnazione degli avvisi di accertamento. In particolare, le cartelle di pagamento risultavano regolarmente notificate al domicilio fiscale del contribuente e ricevute personalmente dallo stesso, che, peraltro, non aveva mai disconosciuto le firme apposte sugli atti notificati. Anche la doglianza sulla prescrizione dei crediti erariali era infondata alla luce degli attiinterruttivi notificati al contribuente ex art. 2943 cod. civ. e che la prescrizione aveva cadenza decennale ex art. 2946 cod. civ., non sussistendo in materia di Irpef, Iva e Irap alcuna norma di legge che stabiliva un termine di prescrizione quinquennale, né si poneva la questione della applicabilità dell’art. 2953 cod. civ., ossia della conversione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale. Infondata e generica era pure la censura sul difetto dei requisiti funzionali-dirigenziali del funzionario del ruolo eparimenti infondata era la doglianza (sollevata dalla difesa dell’appellante durante la discussione) sulla costituzione nella forma cartacea dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a fronte di costituzioni telematiche delle altre parti, mentre aveva natura amministrativa la censura relativa ai versamenti eseguiti, a titolo di rateizzazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi . 4.L’Agenzia delle Entrate - Riscossione resiste con controricorso . 5.L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, relativamente alle intimazioni di pagamento impugnate per vizi propri, in quanto emesse in violazione della legge e, pertanto, assolutamente nulle e l’insufficienza della motivazione della sentenza. Le intimazioni di pagamento notificate al contribuente risultavano «monche» nella parte in cui non contemplavano la sezione «dettaglio del debito», vale a dire quella parte essenziale dell'atto in cui si rappresentava al contribuente la motivazione della pretesa, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che avevano determinato l'emissione dell'avviso di intimazione e che giustificavano la pretesa tributaria. 1.1 Il motivo è, innanzi tutto, inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto delle cinque intimazioni di pagamento in relazione alle quale è stato dedotto il vizio di motivazione. 1.2 Il motivo è , pure , infondato .1.3 Ed invero, l'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R.n. 602 del 1973: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica»; dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni; ne consegue che non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata; la «ratio»di tale norma, come è stato affermato da questa Corte, va ravvis ata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferiresul suo contenuto (cfr. Cass. , Sez. U., 25 giugno 2009, n. 14878). 1.4Va ribadito, pertanto, il principio statuito da questa Corte, secondo cui «l'avviso di intimazionead adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazionefaccia riferimento alla cartella dipagamento in precedenza notificata » (Cass., 9 novembre 2018,n. 28689).1.5Corretta, sul punto, è la motivazione della Commissione tributaria regionale che, sul presupposto, della regolarità della notifica degli accertamenti prodromici, ha ritenuto assorbite le ulteriori doglianze prospettate dal contribuente (pag. 3 della sentenza impugnata). 2.Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente alla mancata e/o errata notificazione degli atti di accertamenti prodromici. L'ente creditore aveva depositato in atti due tipologie di documenti, da un lato gli avvisi di accertamento asseritamente notificati al contribuente e, dall'altro, le presunte relate di notifica, sottoscritte dal contribuente o dalla moglie. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado aveva provveduto frettolosamente ad «archiviare» la doglianza presupponendo che i primi (gli avvisi di accertamento), fossero collegati ai secondi (le relate di notifica), ma così non era e una valutazione più attenta della documentazione, al contrario, avrebbe certamente veicolato la Commissione tributaria regionale verso l'accoglimento del ricorso in appello in quanto non esisteva nessuna correlazione tra gli atti di accertamento e le relate prodotte in giudizio. 2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza perché non trascrive il contenuto degli avvisi di accertamento e delle relate di notifica, il cui esame era necessario da parte di questa Corte al fine di vagliare la fondatezza di quanto asserito dal contribuente. 2.2 Peraltro , la censura sulla mancata correlazione degli atti di accertamento con le relate prodotte in giudizio appare estremamente generica, alla luce dello specifico accertamento in fatto effettuato dai giudici di secondo grado e analiticamente riportato alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ciò che fonda un ulteriore profilo di inammissibilità della censura, in quanto doglianz a dirett a , con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscevizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313). 3.Il terzo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del decreto n. 163/2013 del Ministero dell'Economia delle Finanze, relativamente alla costituzione nel giudizio d'appello da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avvenutain forma telematica a fronte dell'introduzione del processo d'appello da parte del ricorrente in forma cartacea. 3.1In disparte il profilo, pure rilevato dai giudici di secondo grado, che la censura sulla costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avvenuta in forma cartacea (e non in forma telematica come assume il ricorrente) era stata sollevata dalla difesa dell’appellante durante la discussione, ilmotivo è comunque infondato. 3.2 Con riferimento al processo civile telematico, questa Corte ha avuto modo di osservare che nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell’art. 16 bis del decreto legge n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della legge n. 228 del 2012, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti(Cass., 12 maggio 2016, n. 9772). 3.3 Ancora, questa Corte ha precisato che, in tema di deposito telematico degli atti di parte, l’art. 16bis, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, non implica il divieto di utilizzazione per atti processuali diversi da quelli ivicontemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall’ordinamento, sicché, l’invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, mancando una sanzione espressa di nullità e non ostando il difetto del provvedimento ministeriale autorizzativo – cui, a norma dell’art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, si è conferito il compito di accertare la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dei singoli uffici e non l’individuazione, demandata alla normativa primaria, del novero degli atti depositabili telematicamente – integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione della relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini ( Cass., 4 novembre 2016, n. 22479; Cass., 9 novembre 2017, n. 26622). 3.4 Il legislatore , poi, ha adottato una norma di interpretazione autentica, contenuta nel comma 2 dell’art. 16 del decreto legge n. 119 del 2018, ove si dice che «l’articolo 16 bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche», con la conseguenza che mentre il processo telematico diventa obbligatorio fin dall’atto introduttivo del giudizio e per le parti che siano munite di un difensore tecnico nell’ambito di tutti i giudizi tributari, di primo e secondo grado, instaurati dopo il 1 luglio 2019, resta ferma la disciplina facoltativa contenuta nell’art.16 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 nel testo vigente fino all’entrata in vigore del decreto legge n. 119 del 2018 (24 ottobre 2018) per i ricorsi che saranno notificati fino al 30 giugno 2019.3.5 In proposito, questa Corte ha affermato che « In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo p.e.c. dell'atto d'appello davanti alla Commissione tributaria regionale per il Lazio è ammissibile, anche se effettuata prima del 15 dicembre 2017, data fissata dall'art. 2, lett. b), deld.m. 15 dicembre 2016, che ha esteso alle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Lazio le disposizioni di cui al d.d. 4 agosto 2015, recanti le specifiche tecniche di cui all'art.3, comma 3,d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, atteso che, alla stregua della norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art.16, comma 2, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dallal. n. 136 del 2018, è consentito alle parti utilizzare, in ogni grado del giudizio, le modalità previste dald.m. 23 dicembre 2013 n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente da quelle prescelte dalla controparte e dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche, non incidendo detta disposizione sulla data di inizio del periodo dal quale le parti sono legittimate alla notifica telematica nel giudizio tributario». (Cass., 21 dicembre2022, n. 37371). 3.6Deve, dunque, ritenersi, da un lato che non vi è alcuna regola (non avendo il legislatore espressamente previsto che il processo iniziato con modalità cartacea debba proseguire obbligatoriamente con la stessa modalità) che dispone che se la parte ricorrente sceglie di utilizzare il vecchio sistema cartaceo anche la parte resistente deve obbligatoriamente utilizzare tale modalità e dall’altro che, in ogni caso, deve ritenersi che, una volta raggiunto comunque lo scopo dell’instaurazione del contradditorio processuale, non vi sia luogo per dichiarare la nullità della costituzione in giudizio avvenuta con modalità telematica. 3.7Corretta è, dunque, la motivazione della Commissione tributaria regionale che ha affermato, a pag. 4, che « La doglianza non è fondata in quanto ancor oggi la normativa vigente (artt. 9 e 10 del decreto n. 163 –Min. Economia e Finanze) non è ancora andata a pieno regime non essendo le modalità previste stabilite a pena di nullità. Il sistema attuale chiamato “misto”, consente infatti che l'ufficio, alla luce di circolari dell'Agenzia delle Entrate, in presenza di costituzione cartacea di una delle parti e costituzione mediante S.I.Gi.T di altra, è tenuto a dar corso a tutti gli adempimenti scaturenti dalla costituzione non telematica senza preclusioni». 4. Il quarto mezzo deduce il vizio di omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata relativamente alla corretta quantificazione degli importi pretesi dall'agente della riscossione nei confronti del contribuente a seguito dell'avvenuto pagamento da parte del contribuente di circa 100.000,00 euro. 4.1 Il motivo è inammissibile , in quanto lo stesso ricorrente fa riferimento ad una nozione di tale vizio (in termini di «omessa e insufficiente motivazione»)non più riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall'art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e postula l'esatto adempimento degli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, qui, invece, rimasti assolutamente inosservati. 5. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.5.1 Nessuna statuizione sulle spese va assunta con riguardo all’Agenzia delle Entrate, in quanto l’Amministrazione intimata non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate - Riscossione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della
Sentenza Cassazione n. 10692/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris