CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19146/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore e Regione Lazio-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.6857/2017 depositata il 27/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava il preavviso di fermo amministrativorelativo a crediti di natura tributaria extra tributaria, eccependo l’omessanotifica delle cartelle di pagamento ad esso sottese, la prescrizione deicrediti tributari vantati dalla Regione lazio.Numero registro generale 14314/2018Numero sezionale 4585/2026Numero di raccolta generale 19146/2026Data pubblicazione 11/06/20261.1 I giudici di prossimità accoglievano il ricorso confermando l’omessanotifica di talune cartelle esattoriali e la pendenza del giudizio per altracartella opposta dal contribuente.1.2 Sull’appello della Riscossione, la Commissione regionale, nel riformarela sentenza di primo grado, accoglieva il gravame, accertando la ritualenotifica delle cartelle esattoriali di cui al preavviso di fermo e la suagiurisdizione in relazione ai compensi degli ordini professionali.1.3 Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe, articolando quattro motivi.1.4 L’Agenzia delle Entrate – riscossione non ha svolto attività difensiva.1.5. Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., denuncia la violazione dell’art. 3 bis legge n. 53/1994 per nonavere la Commissione d’appello dichiarato – pur a fronte della dedottaeccezione, l’inammissibilità dell’appello proposto dalla riscossione, inquanto notificato a mezzo di posta elettronica certificata in epocaantecedente all’introduzione del processo telematico per la regione Lazioin data 15 luglio 2017.2. La seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., reca la denuncia di nullità della sentenza d’appello per non esserestata comunicata al difensore dell’appellato la data dell’udienza ditrattazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 31 d.lg.s. n. 546/1992.3. Il terzo mezzo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992 in materia di ripartodi giurisdizione, avendo il decidente ritenuta erroneamente radicata la suagiurisdizione in materia di debenza di quote associative di ordiniprofessionali, materia appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario.4. L’ultimo mezzo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.3, c.p.c. la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto eNumero registro generale 14314/2018Numero sezionale 4585/2026Numero di raccolta generale 19146/2026Data pubblicazione 11/06/2026pronunciato nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. In sintesi, il ricorrentededuce che erroneamente il giudicante abbia ritenuto correttamentenotificate le cartelle esattoriali relative a crediti della Regione Lazio, tantoche una delle cartelle già impugnate dinanzi al giudice tributario era stataannullata con sentenza n. 4887/2016. In particolare, il giudice d’appelloavrebbe travisato il contenuto della eccezione formulata con la quale silamentava non l’omessa notificazione della cartella esattoriale, bensì il suopregresso annullamento da parte dal giudice tributario.5. Il primo motivo è fondato, assorbiti i restanti.5.1 Preliminarmente occorre dare atto che, come asserito dal ricorrente econtrariamente a quanto affermato dalla corte di merito, lo stesso risultaessersi costituito nel processo d’appello in data 3 novembre 2016, concontrodeduzioni in calce alle quali si rinviene l’attestazione dellacancelleria di ricevuta datata 22 novembre 2016 nel giudizio incardinatocon l’atto di appello notificato dalla Riscossione a mezzo pec in data 26settembre 2016.5.2 Va qui ribadito il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Cortesecondo cui nel processo tributario la notifica degli atti a mezzo postaelettronica certificata è consentita soltanto laddove sia operativa ladisciplina del c.d. processo tributario telematico, per essere inveceinficiata da giuridica inesistenza (e, come tale, insanabile) la notificaeseguita in difetto dell'operatività di siffatta disciplina (ex plurimis, Cass.12/09/2016, n. 17941; Cass. 23/11/2016, n. 23904; Cass. 15/02/2017,n. 4066; Cass. 25/05/2017, n. 18321; Cass. 29/10/2018, n. 27425; Cass.27/03/2019, n. 8560; Cass. 26/06/2020, n. 12739). A conferma dellaesposta conclusione, va osservato che: - l'art. 1, secondo periodo, dellacit. legge n. 53 del 1994, nel testo da ultimo risultante per effetto dell'art.46, primo comma, lett. a), n. 2), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90(convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114),Numero registro generale 14314/2018Numero sezionale 4585/2026Numero di raccolta generale 19146/2026Data pubblicazione 11/06/2026dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente dellastessa norma, fatta eccezione per l'autorizzazione del Consigliodell'Ordine, «la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa estragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronicacertificata»; - dalla citata disposizione si ricava, a contrario ed in ragionedella specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzialle commissioni tributarie provinciali e regionali, che siffatta forma dinotifica (come di seguito disciplinata dall'art. 3-bis della legge n. 53 del1994, inserito dall'art. 16-quater del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179,convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 221), non è ammessa per lanotificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamentedisciplinata dalle specifiche relative disposizioni; - l'art. 3-bis, ultimocomma, della legge n. 53 del 1994, introdotto dall'art. 46, secondocomma, del d.l. n. 90 del 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplinadettata dai commi 2 e 3 del suddetto art. 3-bis le notifiche relative algiudizio amministrativo: e tale previsione conferma che le norme tecnicheper la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processocivile non possono trovare applicazione nel processo tributario, intesoquale giudizio d'impugnazione sull'atto amministrativo tributario; - ai sensidell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ledisposizioni del regolamento per l'utilizzo della posta elettronica certificata«non si applicano all'uso degli strumenti informatici o telematici nelprocesso tributario»; - l'art. 16-bis, terzo comma, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546 (introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) sancisceche «le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competenteCommissione tributaria possono avvenire per via telematica secondo ledisposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e Finanze23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione»; - l'art. 16del d.m. 4 agosto 2015 - emanato in attuazione del d.m. 23 dicembre2013, n. 163 - nel dettare le specifiche tecniche di attuazione del processoNumero registro generale 14314/2018Numero sezionale 4585/2026Numero di raccolta generale 19146/2026Data pubblicazione 11/06/2026tributario telematico, ne ha disposto l'attivazione, in via sperimentale, condecorrenza dal 1° dicembre 2015 innanzi le commissioni tributarie dellaToscana e dell'Umbria(Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17941 del12/09/2016; conformi Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15109 del11/06/2018; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27425 del 29/10/2018),mentre nel resto del territorio nazionale l'attivazione è avvenuta, in forzadi ulteriore normativa regolamentare, soltanto a partire dal 15 febbraio2017. In particolare, il processo tributario telematico è entrato in vigorenella Regione Sicilia solo a far data dal 17 luglio 2017. Quindi al momentodella notifica a mezzo P.E.C. del ricorso – 13 gennaio 2016 – non eraancora entrata in vigore per la Regione Lazio la normativa sul processotributario (Cass. Cass. 11 gennaio 2024, n. 1118; Cass. primo giugno2023, n. 15776; Cass. 4 aprile 2023, 16189; Cass. 21/12/2022, n. 37371;Cass. 09/02/2022, n. 4168; Cass. 27 marzo 2019, n. 8569; Cass. 12aprile 2019, n. 25713; Cass. 11 giugno 2018, n. 15109).5.3 Nella vicenda in parola, la notificazione del ricorso d’appello eseguitatramite PEC dal difensore del contribuente nell'anno 2016 (epoca in cui ilprocesso tributario telematico non era operativo in alcuna parte d'Italia),risulta avvenuta con una modalità non contemplata dall'ordinamento,difforme da ogni modello legale e, pertanto, da qualificarsi comegiuridicamente inesistente e non sanabile per effetto della costituzionedella parte appellata, con la consecutiva inconfigurabilità di qualsivogliasanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., (arg. da Cass. n.10692/2024; Cass. n. 16776/2023; Cass. 37371/2023; Cass. n.16189/2023).5.4 In difetto di approvazione delle norme tecniche del processo tributariotelematico, avente carattere di specialità rispetto al rito civile, non apparepoi predicabile l'equivalenza della trasmissione del documento informaticoper via telematica alla notificazione per mezzo della posta stabilita dall'art.48, secondo comma, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in ragione dellaNumero registro generale 14314/2018Numero sezionale 4585/2026Numero di raccolta generale 19146/2026Data pubblicazione 11/06/2026clausola di salvezza («salvo che la legge disponga altrimenti») prevista dadetta norma. Ed invero, le suddette regole (c.d. specifiche) tecnichedettate dalla normativa secondaria delegata ad integrazione dellanormativa primaria, valgono a configurare il «tipo legale», cioè a dire loschema generale dell'atto di notificazione a mezzo P.E.C., a definire cioèquali siano i presupposti in forza dei quali la P.E.C. possa essereconsiderata veicolo di trasmissione di atti processuali (in tal senso, cfr.Cass. 23/07/2020, n. 15771). Da ciò consegue che l'utilizzo della P.E.C.come strumento per la notificazione di un atto processuale in epocaanteriore alla definizione dei menzionati requisiti integra la radicaleesorbitanza dell'atto da un (non ancora sussistente) modello legale diriferimento e sostanzia, pertanto, la giuridica inesistenza dellanotificazione (sulla cui nozione, cfr. Cass., Sez. U, 04/07/2018, n. 17533).E tanto segna la differenza della fattispecie qui controversa rispetto aquella decisa da questa Corte con la pronuncia delle Sezioni Unite del18/04/2016, n. 7665, laddove in tal caso si versava in situazione di meradifformità della notifica eseguita a mezzo P.E.C. rispetto al paradigmastabilito dalla normazione secondaria sulle specifiche tecniche(consistente, in particolare, nell'invio dell'atto con "estensione.doc"anziché in "formato.pdf"), vicenda correttamente sussunta sub specie dinullità degli atti, con derivante applicazione del principio della sanatoriaper raggiungimento dello scopo L'inesistenza della notificazione effettuataa mezzo PEC trova infine conforto anche nei principi di carattere generaleespressi da Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916, trattandosi,segnatamente, di atto trasmesso da soggetto che non poteva dirsi munito,in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti rationetemporis, della possibilità giuridica di compiere detta attività(specificamente, sul punto, Cass. 05/10/2018, n. 24640).6. Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata va cassata senzarinvio, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.. Una tale statuizioneNumero registro generale 14314/2018Numero sezionale 4585/2026Numero di raccolta generale 19146/2026Data pubblicazione 11/06/2026rende superfluo esaminare i motivi di ricorso per cassazione proposti dalricorrente.6.1. Le spese del presente giudizio e di quello d’appello seguonol’ordinario criterio della soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilitàdell’appello proposto dall’ agente della riscossione che condanna alpagamento delle spese del secondo grado liquidate in favore del ricorrentein euro 2.400,00, oltre accessori se dovuti come per legge.Condanna, in solido, i resistenti alla refusione delle spese di lite delpresente giudizio che liquida in favore del ricorrente in euro 1.900,00 percompensi, 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori comeper legge.Così deciso all’udienza della sezione tributaria della Corte di cassazione del27 maggio 2026Il Presidente