CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 ottobre 2026
Cassazione n. 26906/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SOCIALE,in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3327 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3664/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 17/10/2023 R.G.N. 673/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21843/2023 Numero di raccolta generale 26906/2026Num ero sezionale 3327/2026 Data pubblicazione 15/10/20261. La Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di rinviodalla cassazione della sentenza di secondo grado che avevaomesso di pronunciarsi sul motivo di gravame relativo allacondanna alle spese del giudizio promosso da INPS inopposizione a decreto ingiuntivo azionato da La CognataSalvatore per il pagamento della somma di € 5.619,16 a titolodi TFR e crediti diversi, ha respinto l’appello in riassunzionearticolato sul rilievo che la parte privata, opposta, non potesseessere condannata al pagamento delle spese di lite poiché INPSaveva corrisposto parte delle somme indicate nel monitoriosuccessivamente alla notifica del ricorso del 22/11/2018.La Corte d’appello ha rilevato, invece, che INPS, in accoglimentodell’istanza del [OSCURATO:PERSONA], aveva emesso il provvedimento diliquidazione del TFR in data 23/10/18, con invito a riscuotere,senza conoscere il successivo provvedimento monitorio emessoa proprio carico; ed infatti, la somma di € 2.704,03 era stataregolarmente liquidata con disponibilità al 31/10/18, prima deldeposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 13/11/18, mentrela quietanza di pagamento (rilasciata quando il beneficiario siera recato in banca a sottoscrivere il documento) era datata27/11/2018, con valuta a decorrere dal 31/10/18.Il giudice del rinvio ha quindi confermato la sentenza deltribunale sulla condanna alle spese del [OSCURATO:PERSONA], sia perché ilTFR era stato già liquidato e pagato prima del ricorso perdecreto ingiuntivo, sia perché per i crediti diversi la pretesa erarisultata infondata in appello e in cassazione. Ha quindi respintol’appello riassunto da [OSCURATO:PERSONA] condannandolo a pagare lespese per giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.Numero registro generale 21843/2023 Numero di raccolta generale 26906/2026Num ero sezionale 3327/2026 Data pubblicazione 15/10/20262. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] ad un unico motivo, illustrato da successivememorie, a cui INPS resiste con controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del9 luglio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente, premesso che non era stato provato ilpagamento del TFR in data anteriore all’emissione del monitorioné era provato l’inoltro della lettera contenente l’invito ariscuotere, e rammentato che il motivo di cassazione accoltocondanna alle spese del giudizio di primo grado, e che seppuresi intendesse parzialmente fondata l’originaria domanda(accolta per il TFR e respinta per i crediti diversi) si sarebbedovuto disporre la compensazione, totale o parziale, delle spesedi lite in presenza di riduzione quantitativa dell’unica domanda,considerato altresì che l’omesso pagamento del TFR avevacagionato l’iniziativa processuale col monitorio, si duole dellacircostanza che la condanna alle spese del primo grado resa nelgiudizio riassunto sia stata pronunciata in violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., avendo la Corte territoriale ricostruito la vicendanel senso che INPS aveva pagato il TFR senza conoscere ilsuccessivo decreto ingiuntivo.1.1 - Con l’unico articolato motivo, infatti, il ricorrente deducela violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 112, 115, 116c.p.c., dell’art. 2697 c.c.; rileva che l’erogazione del TFR eraavvenuta dopo l’emissione e notifica del decreto ingiuntivo,datato 15/11/2018, mandato ad UNEP il 22/11/2018 e notificatoil 23/11/2018, mentre la ricevuta di pagamento, la quietanza,Numero registro generale 21843/2023 Numero di raccolta generale 26906/2026Num ero sezionale 3327/2026 Data pubblicazione 15/10/2026era stata firmata e riscossa il 27/11/2018, sicché l’obbligazionedi pagamento del TFR si era estinta dopo la notifica delmonitorio. Ne discende che la domanda ingiuntiva eraparzialmente fondata e che l’attore vittorioso non doveva esserecondannato alle spese, ma tutt’al più queste andavanocompensate. Precisa il ricorrente che le obbligazioni pecuniariesi estinguono solo al momento della materiale disponibilità dellesomme da parte del creditore, e tale effetto estintivo non sicollega con un’offerta non formale. Per contro andava censuratala pronuncia gravata nella parte in cui ricollega allacomunicazione di invito all’incasso del 23/10/18 la naturaestintiva dell’obbligazione, laddove il pagamento è avvenuto indata 27/11/18. Censura altresì la pronuncia di appello nellaparte in cui reputa che l’invio dell’invito all’incasso del TFR siaavvenuto in epoca antecedente all’emissione del decretoingiuntivo, ciò deducendo dal fatto che il ricorrente non sarebbeandato a riscuotere la somma a titolo di TFR in data 27/11/2018presso l’istituto di credito se non avesse ricevuto ilprovvedimento di liquidazione del 23/10/2018.1.2 - Il ricorrente lamenta, quindi, il contrasto con il principio dicertezza della prova, laddove in atti v’è la prova chel’obbligazione era stata estinta soltanto con il pagamentoquietanzato il 27/11/2018 e per contro non era mai stata fornitala prova che il pagamento fosse stato compiuto in data anterioreall’emissione del decreto ingiuntivo; né v’era la prova che dettacomunicazione coincidesse con l’invito datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] e chequesto invito fosse pervenuto al destinatario prima dellaemissione del monitorio. In sintesi, nel suo atto di opposizioneINPS aveva allegato il mero testo di una missiva datata23/10/2018 di invito all’incasso, priva di data di spedizione e diNumero registro generale 21843/2023 Numero di raccolta generale 26906/2026Num ero sezionale 3327/2026 Data pubblicazione 15/10/2026ricevimento; documenta il ricorrente che la missiva dell’INPScontenente l’invito a presentarsi (in all. n.2 della produzioneINPS denominata “provvedimento di liquidazione del23/10/18”) consiste in una lettera con la quale l’istitutoinformava il [OSCURATO:PERSONA] che “la domanda di TFR è stata accolta,per riscuotere dovrà recarsi presso Unicredit a partire dal31/10/18”; ma la ricorrente aveva sin dall’inizio contestato diaver ricevuto questa missiva e non v’era la prova che fosse maistata inviata. La Corte d’appello ha quindi ricostruito la provacerta della ricezione dal fatto che il 27/11/18 il ricorrente sifosse recato presso l’istituto di credito per riscuotere, ma ovepure fosse così, non v’era la prova certa, indubitabile eincontestabile, che la missiva dell’invito a riscuotere fosse stataricevuta prima dell’emissione del monitorio, non era possibilecioè ricavare dal fatto noto dell’incasso la certezza del fattoignoto del ricevimento della missiva prima dell’emissione delmonitorio; solo l’offerta reale estingue l’obbligazione.Il ricorrente rileva, infine, l’infondatezza dell’ulteriore deduzionetratta dalla valuta al 31/10/2018 del pagamento ricevuto il27/11/2018: sarebbe onere di INPS provare di aver pagato condecorrenza anteriore a quella di quietanza, e tuttavia ilpagamento si estingue con la materiale disponibilità dellasomma, con la consegna dell’assegno, non quando il debitoreabbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico. Insommal’obbligazione si era estinta il 27/11/18, né il saldo disponibilecoincide con il saldo contabile. Sostiene, quindi, che l’omessapronuncia sulla corretta liquidazione delle spese, per la qualeera stato rimesso il giudizio in appello, avrebbe dovuto essereregolata con riguardo alla circostanza determinante delpagamento avvenuto soltanto dopo la notifica del monitorio.Numero registro generale 21843/2023 Numero di raccolta generale 26906/2026Num ero sezionale 3327/2026 Data pubblicazione 15/10/20262. Nel controricorso INPS eccepisce l’inammissibilità del ricorsoessendo stata decisa la controversia sulla base di unaccertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità.3. Il ricorso è inammissibile.4. Le doglianze del ricorrente si concentrano sulla individuazionedel momento di avvenuto pagamento e sulla mancataconoscenza, all’epoca del deposito del ricorso per decretoingiuntivo, del preventivo invito a riscuotere, entrambi elementia suo avviso valorizzabili ai fini di una statuizione favorevolesulle spese processuali che il tribunale aveva invece posto aproprio carico, e sulla cui doglianza il giudice di secondo gradoaveva omesso di pronunciarsi con sentenza in parte qua cassatada questa Corte, confermandone poi, in sede di rinvio, laregolamentazione con ulteriore condanna alle spese.5. In primo luogo si osserva che il ricorso in esame si presentaformalmente come una sovrapposizione di atti di causariprodotti nel testo dell’atto difensivo, con modalità taloraincomplete o parziali e senza una specifica indicazione di alcunidati rilevanti per la migliore comprensione della vicenda. Adesempio, del decreto ingiuntivo n. 8701/2018 viene riportata ladata di emissione e di notifica ma non quella del deposito delricorso, e di quest’ultimo atto viene riprodotta la sola primapagina del testo; della quietanza di pagamento viene riportatala data e firma dell’atto ma non la comunicazione di invitoall’incasso adducendone la carenza di prova dell’invio e, purammettendone la data di comunicazione al 23/10/2018, la partericorrente non specifica l’occasione, la modalità ed i tempi diconoscenza dell’invito.Numero registro generale 21843/2023 Numero di raccolta generale 26906/2026Num ero sezionale 3327/2026 Data pubblicazione 15/10/20265.1 - Entrambi i dati hanno assunto rilevanza nella motivazionedella sentenza impugnata nel ritenere corretta la pronuncia delprimo giudice in ordine alla condanna dell’opposto alla refusionedelle spese di lite, poiché la Corte d’appello ha ritenuto che “seil [OSCURATO:PERSONA] non avesse ricevuto il provvedimento diliquidazione del 23/10/2018, non sarebbe andato pressol’istituto di credito per riscuotere la somma e firmare laquietanza”, e che “il decreto ingiuntivo, richiesto dal [OSCURATO:PERSONA],non poteva essere emesso né per il pagamento del t.f.r. (giàliquidato e pagato), né per il pagamento dei crediti diversi …”.Nei citati passaggi argomentativi della pronuncia impugnata, ilrapporto di anteriorità cronologica è stato posto, quindi, tra laliquidazione e pagamento del TFR e la richiesta di decretoingiuntivo, nonché tra il ricevimento della comunicazione diinvito a riscuotere e la presentazione all’istituto bancario perl’incasso.6. Gli argomenti sviluppati nel ricorso si basano, inoltre, contutta evidenza, su una alternativa ricostruzione dei fatti il cuiaccertamento è stato ampiamente compiuto dal giudice dimerito seguendo un iter logico e cronologico non censurabile insede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esenteda vizi logici o da errori di diritto. L'accertamento del momentonel quale la conoscenza dell’invito a riscuotere sia stataacquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato algiudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità sesorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o daerrori di diritto. Per contro, la ricostruzione alternativa nonconfuta il dato che il ricorrente non abbia ricevuto l’invito ariscuotere prima della spedizione in notifica del decretoingiuntivo, ma tende a posticiparne la datazione, in tal modoNumero registro generale 21843/2023 Numero di raccolta generale 26906/2026Num ero sezionale 3327/2026 Data pubblicazione 15/10/2026coinvolgendo un accertamento di fatto di cui inammissibilmentesi richiede la rivalutazione in sede di legittimità.6.1 - Si osserva, inoltre, che ricostruzione presuntiva compiutadal giudice d’appello si fonda su dati documentali certi, noncontestati nella loro autenticità né nella loro formazione eprovenienza, quali l’emissione e notifica del decreto ingiuntivo,la data e sottoscrizione dell’atto di quietanza presso l’istitutobancario delegato al pagamento. E la Corte territoriale hacompiuto un accertamento ed un giudizio sulla presumibileconoscenza preventiva della liquidazione della somma messa adisposizione per la riscossione (il TFR), che non è rivedibile senon sotto il profilo della devianza dal ragionamento logico; laCorte d’appello ha anche inserito un ulteriore dato che laricorrente non confuta, ossia che la somma liquidata abbia avutola valuta del 31/10/2018, quale momento di messa adisposizione della somma pronta per la riscossione del creditore,bensì argomenta sulla ricostruzione alternativa dell’ordine dibonifico dato alla banca escludendone la rilevanza comemomento estintivo della obbligazione, ricollegabile, invece, alsolo pagamento in cassa. Ma ciò che rileva non è l’estinzionedell’obbligazione bensì la conoscenza della avvenutaliquidazione della somma, come riconoscimento della pretesacreditoria, e la possibilità offerta al creditore di recarsi ariscuoterla evitando l’ingiunzione di pagamento.6.2 – Si osserva poi che il ricorrente non contesta di non avermai ricevuto l’invito a riscuotere, ma contesta che si possaricostruire con certezza che ne abbia ricevuto la notifica primadella notifica del monitorio del 23/11/2018 od anche primadell’emissione del decreto ingiuntivo del 15/11/2018.Numero registro generale 21843/2023 Numero di raccolta generale 26906/2026Num ero sezionale 3327/2026 Data pubblicazione 15/10/20266.3 - Ai fini della regolazione delle spese processuali, tuttavia,non risulta che in sentenza sia stata data rilevanza alla data delpagamento, ma alla data di conoscenza della riconosciutaliquidazione del TFR, momento e circostanza determinante perla causalità del giudizio instaurato con ricorso per ingiunzione.7. Orbene, l'accertamento del momento nel quale dettaconoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento difatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sededi legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente davizi logici o da errori di diritto. Come è stato osservato da questaCorte (ord. n.777/2020) in una vertenza in cui assumevarilevanza la ricostruzione storica della conoscenza di unacircostanza decisiva in un giudizio di responsabilità contrattuale,“Giova, altresì, evidenziare che non solo l'accertamentoeffettuato dalla Corte distrettuale trova pieno fondamento nelleprove acquisite in giudizio, ma, e soprattutto, non può esseretravolto da una diversa lettura dei documenti e delle provetestimoniali acquisite, dovendosi considerare che il compito divalutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenzanonché di individuare le fonti del proprio convincimento,scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti- spetta in via esclusiva al giudice del merito. Sicché, ladeduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio dimotivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata oinsufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudicedi legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà dicontrollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudiceNumero registro generale 21843/2023 Numero di raccolta generale 26906/2026Num ero sezionale 3327/2026 Data pubblicazione 15/10/2026di merito, restando escluso che le censure concernenti il difettodi motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte dilegittimità di una interpretazione delle risultanze processualidiversa da quella operata dal giudice di merito”. Rimanepertanto rimessa al giudice di merito la relativa valutazione difatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamentemotivata (ord. 7820/2017), principio più volte ribadito daquesta Corte in diverse ipotesi e settori (cfr. da ultimo, Cass.ord. n. 5722/2026 in cui è stato ribadito che l’accertamentocompiuto costituisce un apprezzamento di fatto riservato algiudice di merito e, come tale, incensurabile in cassazione ovesorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta).8. Ora, nel caso in esame la Corte territoriale con propriamotivazione, non sindacabile nel giudizio di legittimità, inquanto razionalmente convincente, ha accertato che il ricorrenteprima dell’emissione del decreto ingiuntivo fosse a conoscenzadella liquidazione della prestazione richiesta e che, quindi, fosselegittima la condanna al pagamento delle spese di lite nelgiudizio di opposizione al monitorio da quegli attivato per ilpagamento del TFR già liquidato con una somma messa a suadisposizione presso l’istituto bancario, dove poi il creditore si erarecato successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo.9. Non si ravvisa, infine, alcuna violazione delle regoledisciplinatrici del regime delle spese processuali laddove lasoccombenza abbia coinvolto non solo il limitato ambito dellacontroversia sulla regolazione delle spese (correttamente postea carico del ricorrente, parte opposta in primo grado per leconfermate ragioni espresse dalla Corte territoriale) ma anchela fondatezza della pretesa di adempimento di un asseritomancato pagamento. Né si ravvisa la violazione delle norme diNumero registro generale 21843/2023 Numero di raccolta generale 26906/2026Num ero sezionale 3327/2026 Data pubblicazione 15/10/2026cui all’art. 112 c.p.c., censurabile nell’ambito del paradigma deln.4 dell’art. 360 c.p.c. ove il giudice abbia omesso di adottarequalsiasi provvedimento anche implicito sulla domanda (cass.ord. n.27551/2025), ovvero sia integrato un difetto di attivitàprocessuale del giudice di secondo grado (Cass. n.29952/2022),e neppure la violazione dell’art. 115 c.p.c. che ricorre quando ilgiudice di merito abbia dichiarato espressamente di non doverosservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicatosulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovverodisattendendo i criteri valutativi della prova ad esempio la liberavalutazione delle prove in assenza di una deroganormativamente prevista oppure valutando con prudenteapprezzamento una prova soggetta a diverso regime (Cass. n.9731/2025).9.1 - Ed infine attraverso la critica allo scrutinio delragionamento probatorio compiuto dal giudice di meritoneppure si ravvisa alcuna violazione del principio distributivodegli oneri probatori sancito dall’art. 2697 c.c. (Cass.26739/2024, 26769/18), avendo, nel caso concreto, l’INPSfornito una prova documentale che ha costituito la base per unaricostruzione deduttiva e logica di un dato ignoto, limitandosiper contro il ricorrente a contestare l’iter ricostruttivo senzafornire una prova contraria di analogo spessore rappresentativo.Né risulta censurata l’impugnata pronuncia attraverso unaeventuale violazione degli artt. 2727 e ss. c.c.; in tema di provapresuntiva è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamentodel giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza deirequisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla leggeper valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione,Num ero registro generale 21843/2023 Numero di raccolta generale 26906/2026Numero sezionale 332s7/e20m26pre che la motivazione adottata appaia congrua dDaalt ap upunbtobl icazione 15/10/2026di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa deiprincipi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass. lav.16728/2006).10. In conclusione, il ricorso va complessivamente dichiaratoinammissibile; segue per soccombenza la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali della presentefase, liquidate come in dispositivo. Seguono le disposizioni sulcontributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.200,00oltre accessori di rito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Roma, 9 luglio 2026La PresidenteLucia Esposito