CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 11833/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15214/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocatoTIZIANA [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende .-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA] n. 3053/2016 , depositata il 07/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditii difensori di entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] La controversia concerne l'impugnazione di un atto di contestazione relativo a d ecotassa e sanzion i notificato ad [OSCURATO:PERSONA]’ ed a [OSCURATO:PERSONA], per l’ attività di discarica abusiva svolta su area di loro proprietà , ubicata in agro di Avetrana, già adibita «cava di calacarenite » d i cui si stava procedendo al riempimento mediante scarico e successivo compattamento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla demolizione di edifici, scavi stradali e da residui della lavorazione per la produzione di manufatti in cemento dell’attigua fabbrica (EDIL Mino’) nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA]’, figlio dei contribuentiil tutto come accertato , nei verbali del 15/4/2010, da i militari de lla Guardia di Finanza che , in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA]’, quantifica rono i rifiuti in Kg. 16.171.200e conseguentemente in € 242.586,00 ( kg. 16.171 200 x aliquota pari ad € 0,015) il tributoper lo smaltimento dei rifiuti. Disposto il sequestro dei beni, veniva avviato procedimento penale (n. 3587/10)dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto all’esito del quale gli imputati venivano assolti, per quanto d’interesse, dal reat o di cui all’art.256, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2006 (esercizio di disc a rica abusiva ) , con sentenzan. 55/2015, depositata in data 23/2/2015 , con la formula « per non aver commesso il fatto.» L’aditaCommissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso dei contribuenti cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto, con l’impugnata ordinan za - ingiunzione, il pagamento del tributo per lo smaltimento rifiuti( € 242.568,00), nonché le sanzion i per l’esercizio di attività di discarica abusiva (€ 727.704 ,00 ) , la mancata registrazione delle operazioni di conferimento in discarica (€ 485.136)e l’ omessa dichiarazione ( € 103,00 , oltre interessi legali e spese. Il giudice di primo grado riteneva infondate le deduzioni difensive de i contribuenti e , in particolare , i ninflue nte la vicenda penale relativa a l reat o contestato, poivenuto a cadere a seguito di assoluzione, alla luce del principio di autonomia del giudizio tributario. La decisione veniva confermata, con la sentenza in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] che rigettava l 'appello de i contribuenti. Avverso tale sentenzail Mino’ e la Copertino propon gono ricorso con cin qu e motivi,illustrati anche con memoria. Resiste la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso lamenta no la violazione del principio del ne bis in idem, all’art. 50 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, all’art. 4 del [OSCURATO:PERSONA] alla CEDU n. 7, in relazione all’ a rt. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., avendo la CTR trascurato l’esistenza d el giudicato penale di assoluzione, assumendone l’ininfluenza nel contenzioso tributaria, nonostante l’identità sostanziale dei fatti oggetto d’imputazione. In subordine, i contribuenti chiedono di disporre il rinvio pregiudiziale dalla Corte di Giustizia, al fine di accertare se l’art. 50 della Carta di Nizza si estenda o meno a situazioni in cui il soggetto sottoposto a processo penale possa essere chiamato ad affrontare un ulteriore procedimento che, seppure di natura amministrativa, si debba considerare penale secondo i principi Engel elaborati nei precedenti della Corte EDU e, nello specifico, avuto riguardo al regime sanzionatorio , solo nominalmente amministrativo,previsto dall’art. 3, commi 32 e 33 della l. n. 549 del 1995e quello penale di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006.Con il secondo motivo lamentano la violazione degli artt. 654 cod.proc.pen., 116 cod.proc.civ. 24,32,58, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., avendo la CTRnegato la rilevanza del giudicato penale di assoluzione dai reati inerenti l’esercizio d i discarica abusiva, omettendo di operare , sulla base delle prove acquisite , l’ esatta qualificazione e quantificazione del materiale rinvenuto nell’area ed evoca ndo «una responsabilità oggettiva» dell’utilizzatore o, in sua mancanza , del proprietario, nonostante ilproscioglimento dei contribuenti dalle accuse penali . Con il terzo motivo lamentano la violazione degli artt. 8 e 9, l. r. n. 25 del 1997, 3, commi 31 e 32, l. n. 549 del 1995, 186, d. lgs. n. 152 del 2006, cod.proc.pen., 116 cod.proc.civ. 24,32, 58, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., non avendo la CTR considerato che l’esistenza, nella cava dismessa , de i rifiuti costituent i il presuppost o del tributo (ecotassa) richiesto con l’ingiunzione , sarebbe da ricolleg are ai cumuli di terriccio mistio a roccia frantumata ch e, come emerge anche da lla perizia tecnica giuratae dalle previsioni del vigente art. 186 d.lgs. n. 152 del 2006 , costituirebbero terre e rocce da scavo , tipologicamente esclus e dall’ambito di applicazione della parte IV del decreto(Codice dell’Ambiente), risultando non più applicabile la nozione di rifiuto di cui all’art. 2, d.P.R. n. 915 del 1982, pure richiamata dal giudice di appello. Con il quarto motivo lamentano la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., avendo la CTRtrascurato di considerare che, quand’anche non qualificabili come rocce da scavo, i materiali rinvenuti potrebbero al più essere qualificati come rifiuti speciali misti da costruzione e demolizioni, in quanto tali, soggetti all’aliquota pari allo 0,0065, con una significativa riduzione dell’importo dovuto. Con il quinto motivo lamentano la violazione degli artt. 132, comma 4, cod.proc.civ. e 118, disp.att. cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., avendo la CTR ritenuto legittima l’imposizione fiscale, comprese le sanzioni, sia per l’utilizzo del terreno come discarica, sia per la mancata presentazione di regolaredenuncia ex art. 3, comma 32, l. n. 549 del 1995, sulla scorta di argomentazioni incomprensibili,ovvero di una motivazione meramente apparente c h e evoca una responsabilità dei contribuenti «oggettiva» e « soggettiva » , senza affronta re il tema della prova della responsabilità deiproprietari dell’area per la condotta addebita t a . Le prime due censure, scrutinabili congiuntamente, sono infondate. I contribuenti si dolgono del fatto che il giudice di appello ha ritenuto realizzata una discarica abusiva senza dare rilievo alcuno agli accertamenti compiuti in sede penaleed al divieto del n e bis in idem , stante la sostanziale identità dei fatti oggetto del giudizio penale con quelli oggetto del procedimento sanzionatorio solo nominalmente amministrativo. La tesi deiricorrenti va disattesa perché la decisione della CTR non ignora affatto la pronuncia dei giudici penali intervenuta sui fatti oggetto dell’imputazione penalein quanto costituenti reato ed ha motivatamente escluso la dedotta pregiudizialità tra i diversi giudizi. Si legge nella impugnata sentenza «che vi è quindi una responsabilità penale per il reato ambientale che comporta misure afflittive, quali l’arresto e l’ammenda, ed una responsabilità amministrativo-tributaria che comporta il pagamento del tributo (ecotassa) e della sanzione pecuniaria»e, inoltre , che va escluso che «l’eventuale procedimento penale possa spiegare automaticamente efficacia di giudicato sul processo tributario, essendo fattispecie assolutamente indipendenti sia in relazione ai presupposti sia in relazione agli effetti.» Non sembra, peraltro,essere stato accertato dalla CTR nulla di diverso da ciò che la Guardia di Finanza, per cognizione diretta,aveva riportato nel p.v.c. circa i presupposti di fatto della responsabilità dei ricorrenti, perché proprietari del terrenonel quale erano stati rinvenuti i rifiuti , secondo le previsioni del l’art. 3, comma 32, l. n. 549 del 1995. I ricorrenti, dunque, rispondono personalmente, in solido con i soggetti che esercitano l’attività di discarica abusiva o che abbandonano, scaricano effettuano deposito incontrollato di rifiuti, sia del mancato pagamento del tributo, siadelle sanzioniamministrative, in forza della ratio normativa ( l. n. 549 del 1995), che afferiscea profili divers i d a quello oggetto de l le sanzioni penali , lequali colpiscono altri comportamenti anti giuridici , donde l a non pertinenza , per quanto appresso si dirà,del richiamato principio del n e bis in idem (Cass. n. 23441/2016; n. 5581/2023). Si tratta di decisione basat a su documentazione liberamente valutabile a fini probatori dal giudice tributario, indipendentemente dall’esito del procedimento penale a carico del Min ò’ conclusosi con l’assoluzione «per non aver commesso il fatto»;era contestato il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, corrispondente all’abrogato art. 51, comma 3,d.lgs. n. 22 del 1997, concernente la realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi, per aver continuativamente riversato, all’interno della cava , materiale di risulta di lavorazioni edili. La giurisprudenza della Corte ha ripetute volte evidenzi ato che nel contenzioso tributario non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale, ai sensi dell'art. 654 cod.proc.pen., vigendo le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee, invece, a supportare una pronuncia penale di condanna, per cui la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio, e non rappresenta un accertamento preliminare necessario (tra le altre, Cass. n. 4924/2013). Esclusa l'incidenza del procedimento penale nel processo tributario e nella procedura amministrativa di accertamento delle infrazioni , comunque, non è impeditoal giudice tributario di utilizzare, quale fonte del proprio convincimento, le prove raccolte nel processo penale, purché il suo vaglio critico, nell'esercizio di quel potere-dovere riconosciutogli dall'art. 116 cod.proc.civ., sia svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale. [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza-ingiunzione impugnata, ha ri chiesto ai comproprietari dell’area il pagamento di € 242,568,00 a titolo di tributo per lo smaltimento dei rifiuti evaso, nonché di € 727. 704,00 a titolo di sanzione per l’attività di discarica abusiva (art. 3 , comma 32, l. n. 549 del 1995 ) , di € 485.136,00 a titolo di sanzione per mancata registrazione delle operazioni di conferimento(art. 3, comma 31, l. n. 549 del 1995) e di € 103,00 a titolo di sanzione per omessa dichiarazione (art. 9, l. r. [OSCURATO:PERSONA] n. 5 del 1997 , oltre interessi e spese. L’esaminato tributo specialeè stato istituito dalla l. n. 549 del 1995, con l’obiettivo di “favorire le minore produzione di rifiuti, il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, la bonifica di siti contaminati ed il recupero di aree degradate”. Il suo presupposto è il conferimento in discarica dei rifiuti solidi ed il soggetto passivo è il gestore dell’attività di stoccaggio dei rifiuti, che ha l’obbligo di rivalsa nei confronti di chi effettua il predetto conferimento , inoltre, per impedire lo smaltimento in discariche abusive il legislatore h a previsto un sistema preventivo e repressivo che fa leva sull’estensione del presupposto soggettivo anche agli operatori abusivi, tra cui anche l’obbligo di ripristino delle condizioni del sito interessato dalla discarica e per sino al l’utilizzatore o al proprietario dei terreni su cui insiste la discarica abusiva. Le condotte contestate nell’impugnata ordinanza - ingiunzione , ad avviso dei ricorrenti, sarebbero riconducibili al medesimo fatto (gestione di discarica non autorizzata) sanzionato penalmente, con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro, dall’art., con conseguente cumulo di sanzioni penali (art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006) edi sanzioni amministrative (art. 3, commi 32 e 3 1 , l. n . 549 del 1995). Osserva il Collegio cheil presupposto della responsabilità per il pagamento dell’ecotassa evasa e per le sanzion i amministrativ e è affatto divers o dall’elemento fattuale dellecondotte contemplat e dall’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, per le quali è intervenuta, in sede penale, la pronuncia assolutoria, e specificamente legato afatto proprio del soggetto responsabile. Ferma, dunque, l’ assenza di una acclarata partecipazione ne l reato di realizzazione ed eserciziodella discarica priva del la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale de i propriet a ri dell ’area (o dei titolari di diritti reali o personali di godimento) per il pagamento della ecotassa e delle sanzioni , si fonda, in forza de gli accertamenti effettuati in contraddittorio d a lla Guardia di Finanza, sull’accertata sussistenza di una condotta dolosa o colposa a d essi imputabile,avuto riguardo al mancato esercizio « di una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti»ravvisabile, dunque, « nell ’ omissione d elle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un ’ efficace custodia.»(così, Cass. Sez. U. , n. 4472/2009) . llpiù volte richiamato art. 3, comma 32, l. n. 549 del 1995 , prevede che “l'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge”. Al sistema di estensione dellaresponsabilità con templa to dal legislatore è possibile sottrarsi dimostrando con la presentazione di apposita “ denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione” ( l'art. 2, comma 3, l . r. [OSCURATO:PERSONA] n. 5 del 1997 prevede, allo stesso scopo, la presentazione di una “denuncia di discarica abusiva alla competente struttura regionale”), l a mancanza di colpa, adempimentoche non risulta essere stato posto in essere dagli odierni ricorrenti. La Corte (Cass. n. 5581/2023) anche di recente ha ribadito il principio secondo cui «(i)n materia di tributo speciale per i rifiuti, c.d. ecotassa, il proprietario del terreno risponde in proprio per culpa in vigilando, sia nelle ipotesi di discarica abusiva, sia di deposito incontrollato, e resta esente da responsabilità ove presenti denuncia ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge, effettuata dai funzionari provinciali ai sensi dell'art. 3, comma 33, della l. n. 549 del 1995.» Sostanzialmente negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza amministrativa che , da ultimo, nell’ambito della annosa questione dell’imposizione dell’obbligo di rimozione dell’ANAS per i rifiuti abbandonati sulle strade, ha ribadito che l’ordine di rimozione di rifiuti previsto può essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell’area, pur non essendo lo stesso l’autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti, precisando che “la norma in questione– qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti– attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’amministrazionedi disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che– per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti.» (Cons. Stato n. 2171/2021, con richiamo ai precedenti). Sempre il Consiglio di Stato (sentenzan. 172/2021), in fattispecie di culpa in vigilandoriferibile ad una impresa di grandi dimensioni, ha escluso che possa integrare la sussistenza della colpa la richiesta di un impegno di entità tale da essere concretamente inesigibile e da implicare una responsabilità oggettiva che esula dal dovere di custodia di cui all’art.2051 cod.civ., disposizione che consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito, inteso in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo, ma ha anche escluso che possa ritenersi inesigibile l’impegno di custodia dell’area richiesto, per l’appunto, ad un’impresa di grandi dimensioni al fine di evitare il sorgere o l’aggravamento di un danno ambientale, ritenendo, quindi, ascrivibile alla stessa un onere di vigilare e di apprestare strumenti utili ad evitare che sull’area di proprietà siano sversati e abbandonati rifiuti in quantità tale da costituire una serie minaccia per la salute pubblica. Non appare superfluo ricordare che,ai sensi dell'art. 3, l. n. 689 del 1981, la fattispecie soggettiva dell'illecito amministrativo è ricalcata su quella dei reati penali contravvenzionali e che la norma non contempla propriamente un'inversione dell'onere della prova, prescrivendo invece che, ai fini della sussistenza della colpa del trasgressore, è sufficiente che sia dimostrata la consumazione di una condotta (anche omissiva) in violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza, gravando l'incolpato esclusivamente della prova dell'inesigibilità del comportamento volto ad impedire la violazione (Cass. Sez.U., n. 20930/2009). Nella fattispecie oggetto d’esame non è in discu ssione l’esimente che esonera da responsabilità il proprietario del terreno che abbia provveduto a presentare denuncia alle autorità competenti, in quanto i ricorrenti contest a no della stessa possibilità giuridica che il proprietario ([OSCURATO:PERSONA]’) del terreno ove insiste la discarica abusiva,andato esente dalla sanzione penale prevista per il reato di cui all’art. 25 2 , comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 , possa esser e chiamato a rispondere , unitamente al coniuge ([OSCURATO:PERSONA]) , dal competente ente regionale, del mancato pagamento della ecotassa e delle sanzioni per le violazioni previste dall'art. 3, commi 32e 3 1 , della l. n. 549 del 1995, ivi compresa l’ omessa (o infedele) registrazione delle operazioni di conferimento in discarica,per la quale si applica la sanzione amministrativa d a l duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all’operazione, nonché l’omessadichiarazione con cui devono essere indicate le quantità depositate in discarica edi versamenti del tributo dovuti , per la quale è prevista la sanzione da euro 103,29 ad euro 516,46. I ricorrenti fanno riferimento all’art. 50 della Carta di Nizza ed alla necessità di assicurare un livello di tutela rispettoso del principio del ne bis in idem, ovvero non inferiore a quello garantito dall’art. 4,prot. n. 7, CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo Ad avviso del Collegio,va tenuto conto del fatto che nel presente giudizio è in discussione –soltanto - la responsabilità per il mancato pagamento d i una obbligazione tributaria (c.d. ecotassa)e delle cor relat e sanzioni amministrative , solidalmente gravanti sui predetti coniugi, in quanto proprietari del terreno de quo e per non avere gli stessi fatto denuncia della discarica abusiva , né dimostrato altra causa di esclusione della responsabilità. Le argomentazioni difensive non convincono, riguardo al recupero dell’ecotassa evasa , perché non sembra pertinente fare richiamo al le problematiche proprie delle sanzioni , mentre riguardo alle sanzioni amministrative in senso tecnico , delle quali si è anche lamenta t a la elevata misura edittale, perché v a nuovamente evidenziato che si tratta di sanzioni irrogate per condotte violative di specifiche disposizioni ( extrapenali ) , contemplanti prescrizioni ed adempimenti che concorro no a lla effettiva realizzazionedella tutela de gli interessi ambientali che ha ispira to l ’istituzione della ecotassa,consentendo controlli e verifiche.Guardando, quindi, a l le ragioni ed agli interessi sottes i al richiam a to quadro normativo, n eppure appare co ncluden te discor rere – astrattamente - sulla compatibilità del sistema sanzionatorio amministrativo nazionale con l e garanziedel ne bis in idem, questione quest’ultima riferibile al c.d. doppio binario (amministrativo e penale)che assiste anche l’imposizione tributaria. Alla lucedei principi di cui alla nota sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte Edu del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non v’è sovrapponibilità tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti considerati nel la fattispecie in esame , nel senso che non si può parlare di‘medesimo fatto storico’, per cui quand’anche se ne possa affermare la natura sostanzialmente penalein base ai noti criteri elaborati a partire dalla sentenzaEngel dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], comunque , non ne i ricorrenti non ne trarrebbero vantaggiosotto il profilo delle garanzie del ne bis in idem e del giusto processo. Neppure appare univocamente dimostra ta la d edotta sussistenza di una afflittività così spinta delle sanzioni da farle trasmodare dall’ambito amministrativo a quello penale, sempre facendo applicazione dei criteri Engel che sono alternativi e non cumulativi, atteso che, quanto all'afflittività, questa Corte ha già avuto modo di chiarireche « la relativa valutazione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce»ed in tale prospettiva, non sembra potersi dubitare del fatto che, nell a normativa ambientale la rilevanza degli interessi protetti sia a livello costituzionale, che unionale, spieghile ragioni del sistema sanzionatorio adottato dal legislatore e, sul punto, è mancato una adeguato e convincente approfondimento da parte dei ricorrentiche si sono limitati ad una generica critica della legge nazionale (Cass.16517/2020, che richiama Cass. n. 8046/2019). Né tantomeno meri ta acco glimento l a richiesta dei ricorrenti di rinvio pregiudizialealla Corte UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, in quanto , alla stregua d i tutte le precedenti considerazioni, non risulta che la decisione da adottare presupponga un dubbio interpretativo circa l ’interpretazione del diritto dell’Unione o la validità di atti e provvedimenti adottati dalle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, limitandosi piuttosto a censurare direttamente l'incompatibilità con il diritto dell'Unione delle conseguenze di fatto derivanti dall'interpretazione della legge di diritto interno. I ricorrenti, con la terza censura, contestano la sotto altro profilo la decisionedi appello in quanto la CTR avrebbe err oneamente utilizzato la no zione di rifiuto di cui all’art. 2, d.P.R. n. 915 del 1982, nonostante la sua intervenuta abrogazione,a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 264), atteso che il riferimento all’evoluzione normativa della disciplina in esame, come si legge nella sentenza medesima, appare oggetto di una «digressione di ordine esplicativo, necessaria ad inquadrare la presente controversia in uno specifico contesto normativo che disciplina la materia dei rifiuti» e non ha inciso , nella sostanza, sulla correttezza della decisione, che ha escluso l’applicazione della disciplina «con tratti di marcata specialità» delle rocce e terre da scavo (Cass.n. 7951/2021). Va, al riguardo, ricordato come non vi sia statasoluzione di continuità tra il d.lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), nel quale si inserisce la disciplina del d.P.R. n. 915 del 1982,ed il d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) , per cui la nozione di rifiuto, come quello di discarica, cui il giudice di appello ha fatto riferimentonon è dissimile, ai fini qui considerati, da quello di cui a ll’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006(“qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”). La sentenzadel giudic e di appello appare corretta essendo stata esclusa la possibilità di qualificare come rocce e terre da scavo i materiali rinvenuti,nel sito per cui è causa, dai militari della Guardia di Finanza , in sede di sopralluogo, trattandosi di risultanze probatorie evidentemente non superate dalla perizia giurata, che dimostrano trattarsi di«rifiuti costituiti da materiali da demolizione per la produzione di manufatti in cemento e l’indagata non era provvista di alcuna autorizzazione per la raccolta di tali rifiuti.» A fronte di tale valutazione del materiale probatorio, appare del tutto inammissibile l a richiesta al la Corte di legittimità di un a revisione de l convincimento espresso dai giudici di merito – ancorché prospetta ta come violazione di legge - ovvero di una nuova pronuncia sul fatto accertato giudizialmente, in quanto profilo censorio estrane o ai limiti ed alle finalità del giudizio di cassazione. L'art. 3, comma 32, l. n. 549 del 1995, come già ricordato, « prevede l'applicazione dell'ecotassa al proprietario dei terreni ove questi non abbia denunciato lo scarico abusivo agli organi regionali, a guisa che la responsabilità dominicale viene a configurarsi nei termini soggettivi della culpa in vigilando» (Cass. n. 105472017). Il giudice di appello ha riten uto integrata la fattispecie contestata , con giudizio del tutto coerente con la normativa applicata e con le prove ra ccolte , in quantoAntonio Mino’ e [OSCURATO:PERSONA] sono i proprietari del terreno in Avetrana, non ne han no imped ito l’utilizzo come « discarica o deposito incontrollatodi rifiuti speciali » e n eppure hanno « presentato agli organi della Regione la denuncia di discarica di rifiuti non autorizzata», in relazione all’art.3, comma 32 ultima parte, l. n. 549 del 1995, per essere esonera ti dalla responsabilità. La Corte (Cass. n. 5581/2023) ha avuto modo di p recisare che , alla luce delle esigenze di tutela ambientale sottese alla normativa esaminata, « risulta inconferente ogni discorso in ordine alla differenza tra "esercizio di discarica abusiva" e "attività di abbandono di rifiuti". Tale distinzione, infatti, se può avere una rilevanza ove si tratti di definire e determinare le diverse sanzioni penaliche colpiscono i comportamenti che integrano l'una o l'altra 4 fattispecie, non ha altrettanta rilevanza ai finitributari in forza della ratio normativa sopra enunciata (in tal senso Cass. n. 23441 del 2016, cit.).» I contribu enti , ad ogni buon conto, impugnano sotto l'apparenza di una censura per violazione di legge un giudizio di fatto che , per quanto già detto, non è rivisitabile in questa sede , tanto più ove si consideri che ladd ove fosse stato chiesto uncontrollo della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.5. cod.proc.civ., la relativa censura avrebb e inc o ntrato le preclusioni derivanti dalla «doppia conforme» ( art. 3 60 , comma quarto , cod,proc.civ.). I ricorrenti lamentano, con la quarta – subordinata – censura , l’omesso esame della domanda, riproposta in appello, diretta alla riduzione del tributo e, segnatamente, dell e sanzioni , in v ocando l’ applicazione di una più favorevole aliquota (art. 9, comma 2, l.r. n. 25 del 2007). Orbene, l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello , così come l'omessapronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, si risolve nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato ed integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, vizio che deve essere fatto valere dal ricorrentenon con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art.360, n. 3, cod.proc.civ., o del vizio di motivazione ex art.360, n. 5, cod.proc.civ., bensì attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo , ovverosia della violazione dell'art.112 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod.proc.civ. (Cass. n. 29952/2022). Ciò detto, secondo questa Corte (Cass. n. 24155/2017), « ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.» Orbene, il giudice d'appello, nel conferma re la decisione di primo grado che aveva rigettato tutte le domande dei contribuenti, ha logica mente pronunciato nei limiti della domanda e su tutta la domanda, escludendo la rilevanza decisioria dei dati ricavabili dalla perizia giurata, che sono valutabili alla stregua di argomentazioni difensive d i p arte , e al contrario valorizzando quanto riportato nel verbale di sequestro ( trascritto a pag. 4 del ricorso per cassazione), il quale recita «sul posto veniva constatato direttamente lo sversamento dei rifiuti, identificati nella categoria di rifiuti speciali non tossici della seguente tipologia: materiali di risulta e materiale cementizio proveniente dalla demolizione di edifici, piastrelle materiale ferroso, tubi in plastica, residui lavorazione manto stradale e scarti di lavorazione dell’attività di produzione di manufatti in cemento.» D’altro canto, non è senza rilievo il fatto che a i contribuenti sia stata addebitata anche la omessa tenuta dei registri di carico e scarico(art. 190, d.lgs. n. 152 del 2006)e le relative annotazioni serv ono per individuare il flusso dei rifiuti gestiti,non soltanto al fine di determinare la base imponibile del tributo ma anche al fine di effettuare controlli e verifiche. La decisione, pertanto , si è uniformata al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale «(…) tutto ciò che è conferito in discarica si presume rifiuto sottoposto al tributo previsto dall'art. 3, commi 24 e 53 della l. n. 549 del 1995, sicché grava sulla parte che invoca una diversa natura dei materiali conferiti al fine di ottenere l'esenzione o l'imposizione agevolata l'onere di provare la effettiva natura degli stessi (Cass. n. 13120/2016; n. 30711/2011).» (Cass. n. 10295/2019). La Corte ha , altresì, affermato che « ( … ) l'impostazione normativa della "ecotassa", finalizzata a favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero della materia prima e dell'energia in essi contenute, fa presumere che tutto ciò che è conferito in discarica sia rifiuto, mentre costituisce eccezione ritenere che materiali, pur conferiti in discarica, possano non considerarsi rifiuti, o che possano considerarsi rifiuti ma meritevoli di un più favorevole regime fiscale, con la conseguenza che grava sulla parte che invoca una diversa natura deimateriali, come anche il loro eventuale riutilizzo, uno specifico onere probatorio al riguardo, al fine di ottenere l'esenzione dal tributo o l'imposizione agevolata (Cass. n. 30711/2011).» (Cass. n. 8268/2018). I ricorrenti lamentano, con la quinta censura, la mera apparenza della motivazione in punto di responsabilità dei contribuenti , ma la c ritica appare , per tutte le ragioni innanzi esposte, palesementeinfondata avendo la CTR indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui si basa la decisionee, quindi, restando preclusa alla Corte una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice del merito che si risolverebbe, ancora una volta, in una inammissibile istanza di revisione delle sue valutazioni e dei suoi convincimenti.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna i ricorrent i , in solido , alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole nella misura complessiva di €9.500,00per compensi, € 200,00 per esborsi , oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore