CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05581/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18245/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'~ [OSCURATO:PERSONA], in Roma, L. Mantegazza, n. 24 - ricorrente - contro Regione del Veneto, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5 - contro ricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 980/2019 depositata il 25 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella udienza del 12 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la ricorrente propone tre motivi di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l'originario ricorso proposto dalla ricorrente avverso un avviso di accertamento riguardante il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi con relative sanzioni, determinato in C 1.976,34, oltre C 271,75 per interessi e C 5.929,02 per sanzioni; la CTR, per quello che ancora rileva nel presente giudizio, confermando la decisione resa in primo grado ha affermato che: • fin dal primo accesso la ricorrente è stata individuata come proprietaria del terreno dove è stato accertato l'abbandono di rifiuti e non rileva la distinzione tra trasgressore e proprietario ai fini dell'applicazione del tributo; • secondo la giurisprudenza di legittimità, qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto anche di mero fatto, tale da consentirgli di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi, è solidalmente responsabile dell'abbandono di rifiuti (art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006); • non può trovare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'esimente dell'avvenuta presentazione della denuncia prima della constatazione delle violazioni di legge, in quanto, come dichiarato dalla stessa ricorrente, il deposito esisteva ancora prima di quando la stessa è divenuta proprietaria del terreno, mentre la denuncia è stata presentata solo dopo il sopralluogo che ha determinato la contestazione; • corretta è la determinazione del tributo e delle sanzioni; la controricorrente si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 3, comma 32 ultima parte, della I. 28 dicembre 1995, n. 549, degli artt. 42 e ss. della I. r. Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, nonché delle previsioni del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il tributo speciale e le sanzioni previste dall'art. 3, comma 32, della I. n. 549 del 1995, siano dovute dal proprietario, in caso di responsabilità solidale, anche nell'ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti. Contesta la sentenza impugnata per le seguenti ragioni: - per non avere tenuto conto che la responsabilità solidale del proprietario è configurata nella disposizione da ultimo citata solo con riferimento alla fattispecie di discarica, ma non per il caso di deposito incontrollato di rifiuti; - trattandosi di disposizione sanzionatoria essa sarebbe insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; - la delega che la I. n. 549 del 1995 ha effettuato alla legislazione regionale è circoscritta agli aspetti relativi alla determinazione annuale dell'ammontare dell'imposta, alla disciplina dell'accertamento, della riscossione, dei rimborsi e del contenzioso amministrativo; ne consegue l'illegittimità della I. r. Veneto n. 6 del 2000 che è intervenuta anche sul presupposto impositivo, prevedendo la responsabilità solidale del proprietario anche nelle ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti. 1.1. Il primo motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 3, comma 32, I. n. 549 del 1995, "Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915". La disposizione sopra richiamata, tra il primo ed il secondo periodo dell'art. 3 comma 32 cit., individua due presupposti di imputazione soggettiva dell'illecito ambientale: l'autore dell'illecito e il proprietario che risponde per il fatto proprio costituito dal difetto di vigilanza del terreno. La disposizione sopra riportata anticipa in qualche modo l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, poi, sostituito dall'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa. Come è stato da tempo ben chiarito in sede di legittimità, infatti, "le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi." (Cass. n. n. 4472 del 25/02/2009, Rv. 606599 - 01; posizione ripresa, poi, da Cass. n. 23441 del 2016). Se tali sono le ragioni sottese al richiamato inquadramento normativo, risulta inconferente ogni discorso in ordine alla differenza tra "esercizio di discarica abusiva" e "attività di abbandono di rifiuti". Tale distinzione, infatti, se può avere una rilevanza ove si tratti di definire e determinare le diverse sanzioni penali che colpiscono i comportamenti che integrano l'una o l'altra fattispecie, non ha altrettanta rilevanza ai fini tributari in forza della ratio normativa sopra enunciata (in tal senso Cass. n. 23441 del 2016, cit.). La portata della ragione ispiratrice della disposizione induce, infatti, a ritenere sussistente la responsabilità per culpa in vigilando del proprietario per tutte le ipotesi di abbandono di rifiuti, sia sotto forma di discarica, sia sotto forma di deposito incontrollato. Una diversa interpretazione, legata al mero dato letterale della mancata ripetizione dell'ipotesi del "deposito incontrollato" nella seconda parte del citato comma 32, porterebbe ad una significativa vanificazione dei principi ispiratori della norma sopra richiamati. L'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 32, I. n. 549 del 1995 deve essere, infatti, effettuata avendo riguardo al precetto complessivo contenuto nell'intero comma, alla luce della ratio legis sopra ricordata, rispetto alla quale una formalistica interpretazione letterale deve necessariamente cedere il passo. Sulla base di quanto finora esposto, si ritiene che correttamente la sentenza impugnata ha individuato come destinataria dell'avviso di accertamento impugnato la ricorrente, a titolo di sole sanzioni in qualità di proprietaria del terreno, in quanto inadempiente ai propri obblighi di vigilanza dell'area. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 3, comma 32 ultima parte, della I. n. 549 del 1995, che esonera da responsabilità il proprietario del terreno che abbia provveduto a denunciare la discarica alle autorità competenti, delle previsioni della I. r. Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, nonché delle previsioni del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; si duole della nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Censura la sentenza impugnata per avere escluso l'applicazione dell'esimente dell'avvenuta denuncia, prevista dall'art. 3, comma 32 ultima parte, della I. 28 dicembre 1995, n. 549, disposizione che individua come preclusivo alla presentazione della denuncia il solo atto formale di constatazione della violazione tributaria, effettuato da parte degli organi competenti. Né possono, ad avviso della ricorrente, essere equiparati all'atto di contestazione il processo verbale di sopralluogo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] o l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento di ripristino dello stato dei luoghi. In subordine invoca la censura della sentenza per motivazione apparente e per l'omesso esame di fatti decisivi in relazione al contenuto della denuncia e alla sua corrispondenza alle previsioni di legge. 2.1. Il motivo è fondato. È pacifico che la ricorrente non ha provveduto alla segnalazione della presenza del deposito incontrollato fino a che l'autorità non l'ha autonomamente riscontrata con verbale di accesso della [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente afferma l'irrilevanza di tale verbale redatto nel giugno del 2009, ritenendo che il termine di decadenza per la presentazione della denuncia è quello di notifica di un atto formale di contestazione da parte degli organi competenti. Nel caso di specie, quest'ultimo è stato notificato, unitamente alla contestazione della violazione, in data successiva (20 ottobre 2009) a quella (24 settembre) di presentazione della denuncia da parte della ricorrente. Si ricorda che l'efficacia esimente, prevista dalla seconda parte del comma 32 dell'art. 3 sopra integralmente riportato, è collegata alla presentazione da parte del proprietario di una denuncia prima della contestazione delle violazioni di legge. La sentenza impugnata ha in proposito accertato che: il deposito incontrollato esisteva dal 2003, sulla base di quanto dichiarato dalla stessa ricorrente; quest'ultima è divenuta proprietaria del terreno nel 2007; solo nel 2009, all'esito del sopralluogo della [OSCURATO:PERSONA], ha presentato la denuncia corredata dalla documentazione di avvenuta bonifica. 2.2. L'art. 3, comma 33, della I. n. 549 del 1995 dispone che: "Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia." La competenza dell'accertamento è stata dalla legge, quindi affidata ai funzionari provinciali addetti ai controlli. Il successivo comma 34 prevede, tra l'altro, che l'accertamento è disciplinato con legge regionale. La I.r. Veneto n. 3 del 2000, all'art. 42, prevede che le violazioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica sono accertate dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 3, comma 33, della legge n. 549 del 1995. La legge regionale, pertanto, ribadisce, quanto disposto dalla legge statale in tema di competenza nella redazione del verbale di constatazione. Nel caso in esame la constatazione della violazione da parte dei funzionari provinciali addetti ai controlli è stata notificata unitamente alla contestazione della stessa, in data successiva (20 ottobre 2009) a quella (24 settembre) di presentazione della denuncia da parte della ricorrente. La denuncia con la documentazione del ripristino dello stato dei luoghi è tempestiva e, quindi, il motivo va accolto. 3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997; la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Invoca l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie sopra richiamate, entrate in vigore nel corso del giudizio che prevedono la possibilità di riduzione della sanzione fino alla metà del minimo, quando ricorrano circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione. Deduce in proposito la ricorrente di avere elencato nei motivi di appello una serie di elementi fattuali dai quali desumere la manifesta sproporzione tra il tributo e la sanzione irrogata; tali elementi non erano stati presi in esame, in quanto la sentenza si era occupata di motivare solo in ordine alla comunicazione effettuata dalla ricorrente e non alla condotta ripristinatoria. Sotto altro profilo deduce che l'eventuale intempestività della denuncia, se pure idonea ad escludere l'applicazione dell'esimente, non esclude la rilevanza ai fini della riduzione della sanzione. Ribadisce sul punto i vizi di motivazione apparente e omessa denuncia. 3.1. L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del terzo relativo alla determinazione delle sanzioni. 4. Segue la cassazione della sentenza impugnata con il seguente principio di diritto: "In materia di tributo speciale per i rifiuti, cd ecotassa, il proprietario del terreno risponde in proprio per culpa in vigilando, sia nelle ipotesi di discarica abusiva, sia di deposito incontrollato, e resta esente da responsabilità ove presenti denuncia ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge, effettuata dai funzionari provinciali ai sensi dell'art. 3, comma 33, della I. n. 549 del 1995". 5. In assenza di necessità di ulteriori accertamenti, segue l'accoglimento dell'originario ricorso introduttivo. 6. Le spese dei precedenti gradi di giudizio sono compensate tenuto conto del considerevole tempo trascorso tra la data di accertamento del deposito incontrollato di rifiuti e la sua effettiva rimozione. p.q.m. La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il sec