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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08502/2026

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persona del Sindaco519 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoANTONIO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1584/2022 della CORTED'APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2022 R.G.N.34/2021;Numero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Strangolagalliinquadrato nella categoria C del CCNL Regioni ed [OSCURATO:PERSONA],aveva adito il Tribunale di Frosinone per chiedere l’accertamentodello svolgimento per diversi periodi di mansioni superiori aquelle proprie della categoria di inquadramento, ed ilpagamento delle connesse differenze retributive (D3 per il 2005e il 2006, e poi D4, fino al 2016), nonché il pagamento delledifferenze stipendiali accessorie non corrisposte, avendorivestito, nello stesso periodo, la responsabilità della posizioneorganizzativa Ufficio di Staff mai retribuita con l’indennitàstabilita dal predetto CCNL; in subordine aveva propostodomanda per il risarcimento dei danni da lucro cessante.2.

Il Tribunale di Frosinone aveva parzialmente accolto talidomande, condannando il Comune anzidetto al pagamento delledifferenze retributive connesse allo svolgimento di mansionisuperiori riconducibili alla Categoria D, posizione economica D1.3.

La Corte di appello di Roma, alla quale avevano propostoappello il Comune di Strangolagalli e il lavoratore, con lasentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’impugnazione delprimo ed ha respinto quella incidentale del secondo, rigettandocosì tutte le domande dallo stesso proposte in primo grado.4.

Avverso la decisione della Corte territoriale ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolato in cinquemotivi di impugnazione, assistito da memoria ex art. 378 c.p.c.Numero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/20265.

All’accoglimento di tale ricorso ha resistito il Comune diStrangolagalli, il quale ha depositato a tal fine controricorso,assistito da memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione è stata denunciata, conriferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazionee falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 24 Cost. e 36 Cost.,per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto chel’odierno ricorrente non avesse specificamente contestato lededuzioni del Comune, formulate nella memoria di costituzionein primo grado, relative alla redistribuzione dei compitiassegnati all’unico suo dipendente che aveva il livello D,avvenuta solo in favore degli altri dipendenti.In tal modo, ha rimarcato il ricorrente, la decisione di appelloaveva posto impropriamente a suo carico l’onere di contestareuna circostanza (l’anzidetta redistribuzione, da cui egli sarebbestato escluso) mai specificamente dedotta né provata dalComune, ed anzi smentita dalla documentazione fornita inprimo grado e dalla prova testimoniale ivi espletata, violandocosì l’art. 2697 c.c. e ledendo il principio del contraddittorioenucleabile dall’art. 24 Cost. e, di riflesso, le garanzie precettivedell’art. 36 Cost.2.

Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.2.1.

Il motivo è innanzitutto inammissibile per l‘estremagenericità della deduzione della violazione delle anzidettedisposizioni costituzionali, soltanto enunciata e in alcun modoargomentata (v. in proposito Sez.

Un. n. 23745 del28/10/2020), posto che in realtà lo stesso motivo si incentra sulNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026diverso apprezzamento operato dalle due decisioni di merito inordine alle risultanze delle prove raccolte.2.2.

Il motivo è poi infondato, in quanto - per come desumibiledalla stessa sentenza di appello - la Corte territoriale haaffermato che il ricorrente non aveva contestato una circostanzadedotta dalla controparte in maniera diversa e più ampia, e cioèla riorganizzazione del servizio dopo il pensionamento dell’altrodipendente da settembre 2006, con formalizzazione degliincarichi attribuiti e redistribuzione dei compiti su tutti idipendenti dell’ente, senza aver escluso che essa avesseinteressato anche il ricorrente.La stessa sentenza ha inoltre affermato che la circostanzaanzidetta era stata confermata dalle deposizioni di alcuni testiescussi in secondo grado, sicché deve concludersi che essa èstata ritenuta provata, non tanto in base alla mancatacontestazione cui ha fatto riferimento il ricorrente, masoprattutto sulla base delle risultanze della prova testimoniale(punto 14 della sentenza), che la Corte ha ritenuto necessarioriesaminare ex novo, e poi valorizzare per escludere lapossibilità di riconoscere lo svolgimento di mansioni riconducibilialla Categoria D (v. punti 14.1 e 15 della sentenza).3.

La sentenza è stata quindi fondata sulle risultanze dellasuddetta prova testimoniale, diversamente da quanto dedottodal ricorrente, e non già sulla mancata contestazione dellacircostanza della redistribuzione ad altri impiegati dellecompetenze già attribuite all’unico dipendente inquadrato nellacategoria D, circostanza che, peraltro, è stata affermata anchedallo stesso ricorrente nella memoria di costituzione in appello,Numero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026come può desumersi dall’ultimo periodo di pag. 6 del ricorso percassazione, in cui è stato dedotto che la redistribuzione deicompiti già attribuiti all’altro lavoratore aveva riguardato “ingran parte” il ricorrente medesimo, per come desumibile dallerisultanze istruttorie acquisite, in particolare da quelledocumentali.Su tali risultanze il ricorrente si è soffermato nell’esposizione delmotivo di ricorso per evidenziare il fatto, ricavabile a suo diredalle prove anche documentali fornite, che con i provvedimentiorganizzativi adottati dopo il pensionamento del predettodipendente non era mutato nulla rispetto al periodo pregresso,poiché il ricorrente aveva continuato ad attendere alle stesseincombenze svolte in precedenza, ed avendone anzi ricevute dialtre.4.

Siffatto motivo, formulato nei termini descritti, tuttavia piùche far valere violazioni di legge, mira piuttosto a criticare lavalutazione complessiva del materiale istruttorio che è stataoperata dal giudice di appello, per suscitarne un nuovoapprezzamento, anche attraverso un suo riesame che però nonè possibile chiedere al giudice di legittimità.4.1.

Spettano infatti al giudice di merito la selezione evalutazione delle prove da porre a base della decisione,l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento,l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizioimplicito, la rilevanza di una prova, senza necessità diesplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga non rilevante; invero, il giudizio di Cassazione non èNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gliesiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi,al fine di un loro riesame (v., tra le molte, Cass. n. 20814/2018,n. 15568/2020, n. 20553/2021); inoltre rientra nella fisiologiadel sistema a doppio grado di merito la possibilità che le proveraccolte in primo grado possano, in grado d’appello, essereintegrate o valutate (con o senza integrazioni) diversamente,purché di tale diversa valutazione siano spiegati adeguatamentei motivi, mentre non è, invece, prevista, una terza valutazionedelle prove nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 2976/2025 en. 15761/2025).5.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha sufficientemente eplausibilmente illustrato i motivi per i quali ha ritenuto di doverprocedere ad un riesame del materiale istruttorio raccolto inprimo grado, evidenziando le lacune della motivazione delladecisione ivi assunta (v. in particolare paragrafi 11 e 15).Per tali ragioni deve escludersi che la sentenza impugnata siaincorsa, oltre che nella violazione dell’art. 2697 c.c., anche nelvizio di motivazione solo adombrato, ma non specificamenteargomentato, con il motivo di ricorso, nel quale la censuramossa ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è stata formulata senzafare alcun riferimento ai presupposti stabiliti da taledisposizione.6.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto laviolazione e falsa applicazione dell’art. 52, commi 2, 3, 4 e 5,D.lgs. n. 165/2001, art. 8 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 14 settembre 2000ed art. 36 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.Numero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026La doglianza del ricorrente denuncia la svalutazione ad operadella Corte territoriale di alcuni dati oggettivi, ricavabili dallerisultanze istruttorie, «cruciali per applicare l’art. 52 d. lgs. n.165 del 2001» a suo favore, quali la provenienza di tutte lemansioni che gli erano state assegnate dal 2006 dall’Ufficio delCinelli, inquadrato nella categoria D, e l’accertamento dellosvolgimento da parte sua di mansioni ascrivibili a tale categorianel periodo 1/7/1998– 6/9/2005, effettuato con precedentesentenza del Tribunale di Frosinone n. 1206/2009, passata ingiudicato.7.

In disparte il fatto che quest’ultima sentenza è statapronunciata con riferimento ad un periodo diverso da quellooggetto della presente controversia, e antecedente allariorganizzazione seguita al pensionamento dell’altro lavoratoreaccertata dalla decisione impugnata, al riguardo possono farsile medesime considerazioni svolte in precedenza ai punti 4 e4.1, poiché anche con la censura anzidetta si chiede in realtà aquesta Corte di rivedere la valutazione delle risultanzeistruttorie eseguita dal giudice di merito in appello, facendovalere un vizio del suo operato che però non attiene ad unaviolazione o falsa applicazione di legge, nella specie l’art. 52d.lgs. n. 165 del 2001, la cui lesione è stata espressamenteinvocata solo perché i dati oggettivi svalutati dalla Corte diappello sarebbero cruciali per la sua applicazione.7.1.

In tal modo però il ricorrente muove una critica che investela questione della prova dei fatti per conseguire il diritto stabilitodalla norma anzidetta, e non già l’errata sua applicazione, odisapplicazione, da parte del giudice di merito.Numero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/20267.2.

In tali termini il motivo di impugnazione è pertantoinammissibile, anche laddove esso denuncia la violazionedell’art. 8 del ccnl, poiché anche questa viene fatta discenderedalla svalutazione degli anzidetti elementi oggettivi desumibilidalla documentazione prodotta.8.

Con altro motivo di censura il ricorrente ha denunciato laviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., censurando le conclusionicui, all’esito del riesame dell’istruttoria testimoniale svolta, èpervenuta la Corte territoriale, deducendo che essa ha fornito«una ricognizione di segmenti di dichiarazioni trasponendolicome massime, per la gran parte travisanti fatti e risultanzeacquisiti», rielaborando «liberamente frammenti delle risultanzetestimoniali, peraltro privandoli di un raffronto in conformità odifformità con i dati documentali».8.1.

È evidente che in tal modo il ricorrente si duoledell’apprezzamento svolto dal giudice di appello delle provetestimoniali espletate in primo grado, imputandogli di aver“manipolato” le dichiarazioni rese dai testi, di averle richiamatefuori contesto, o di averne tratto conseguenze non incompatibilicon il riconoscimento della categoria D, o irrilevanti a tal fine,oltre che ad aver preteso che i testi riferissero su circostanzeeccessivamente tecniche al di fuori della portata delle loroconoscenze.8.2.

Tali censure non costituiscono però violazione dell’art. 115c.p.c., la cui inosservanza non può essere dedotta, ai sensidell’art. 360 n.3, c.p.c., come vizio di legittimità per un’erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice diNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo ha posto a basedella decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposted’ufficio al di fuori dei limiti legali, o ha disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,ovvero ha considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invecea valutazione (v.

Cass. n. 1229 del 2019); la medesimaviolazione non può essere dedotta come vizio di legittimitàdenunciando che il giudice, nel valutare le prove proposte dalleparti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre (v.

Cass. n. 11892 del 2016).8.3.

La sentenza impugnata non è incorsa in siffatte violazioni,avendo basato le sue conclusioni sull’analisi delle deposizioni deitesti escussi in giudizio e citati dalle parti (v. pag. 2 e 3 delricorso), sottoponendole - in assenza di limiti legali – al suolibero apprezzamento, ed evidentemente attribuendo maggiorforza di convincimento alle loro risultanze rispetto a quella deidocumenti versati in giudizio, con ciò non infrangendo quantostabilito dall’artt. 115, considerati i poteri riservati in tema divalutazione delle prove al giudice di merito già esaminati alprecedente punto

4.1.8.4. A diverse conclusioni non possono condure l’errataindicazione nella sentenza impugnata del nome di un testeescusso in primo grado, comunque identificabile senzaincertezze, o il riferimento fatto alla teste Zocco, che non ha maideposto; tale divergenza, per le modalità con cui è statoeffettuato detto riferimento (citazione del nominativo insieme aquello di altri testi), risulta riconducibile piuttosto ad un erroreNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026materiale, il quale non inficia però le conclusioni formulate dallaCorte territoriale, considerato che le mansioni svolte dallastessa teste, ed il ruolo da lei ricoperto in rapporto a quellosvolto dal ricorrente, risultano, in base alla stessa sentenza diappello e dalle deduzioni del ricorrente medesimo, confermatedalla deposizione di altri testi escussi.9.

Con un quarto motivo di ricorso è stata dedotta la violazionee falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 132 c.p.c., 118 disp.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per avere lasentenza impugnata - laddove ha evidenziato le ragioni per lequali le mansioni svolte dal ricorrente sono prive dei requisiticaratterizzanti le mansioni della superiore categoria D ai sensidi tale Allegato - omesso di operare un adeguato raffronto trale mansioni effettivamente svolte e quelle formalmenteenunciati dalla giurisprudenza in ordine all’art 115 cpc».9.1.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.Si è già evidenziato ai punti 8.2 e 8.3 quali sono le condizionienucleate da questa Corte secondo cui può essere denunciatala violazione dell’art. 115 c.p.c.; nel caso in esame, le stessenon sono ravvisabili, poiché con le deduzioni svoltenell’esposizione del motivo il ricorrente sottopone nuovamentea censura la valutazione operata dal giudice di merito sullerisultanze delle prove acquisite in giudizio, e quindi su aspetti(esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni,valutazione dei documenti e delle risultanze della provatestimoniale, scelta tra le varie risultanze probatorie di quelleNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026ritenute più idonee a sorreggere la motivazione) che involgonoapprezzamenti di fatto riservati allo stesso giudice del merito (v.Cass. n. 16056 del 2016, Cass. n. 19011 del 2017 e Cass. n.29404 del 2017), e che, per le ragioni già indicate nell’esamedei motivi precedenti, non possono trovare ingresso nel giudiziodi cassazione.9.2.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118disp. att. c.p.c., non è stato specificamente prospettato in chemodo e sotto quale forma tali disposizioni sarebbero statedisattese dalla sentenza impugnata.9.3.

Lo stesso motivo è infondato laddove è stata denunciata lafalsa applicazione dell’art. 3, comma 4, 5, 6, del CCNL31/03/1999 e relativa declaratoria della categoria “D” contenutanell’allegato A del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avere la Corteterritoriale qualificato come elementi costituivi necessari dellemansioni di cui alla categoria “D” requisiti soggettivi enunciatinella parte meramente esemplificativa della declaratoriacontrattuale, stravolgendo la portata applicativa di questa,peraltro inutilmente, poiché l’accertamento delle mansionisuperiori va «condotto indipendentemente dal possesso deirequisiti soggettivi enunciati ai fini dell’inquadramentoprofessionale da parte dell’ente».Diversamente da quanto dedotto in ricorso, la sentenzaimpugnata ha individuato gli elementi qualificanti ai finidell’inquadramento nella categoria C e D, desumendoli dallerispettive declaratorie contrattuali riportate in motivazione (v.paragrafo 13), e li ha raffrontati con le attività svolte dalricorrente come emerse dall’istruttoria, per escludereNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026motivatamente che in esse fossero rinvenibili gli elementi ed iprofili caratterizzanti la categoria D secondo le previsioni delCCNL (paragrafi15 e 16).Nel procedere in tal modo, detta sentenza ha operato facendocorretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenzadi legittimità in materia di procedimento trifasico (v.

Cass. n.30580/2019 e n. 15677/2024), non osservati invece dallasentenza di primo grado né dal ricorrente.La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, e le conclusioni cui essa è pervenuta in ordine allaricostruzione della fattispecie in base ad essi, si sottraggonopertanto alle critiche mosse dal ricorrente.10.

Con l’ultimo motivo di ricorso, il ricorrente ha denunciato laviolazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 3 e 5, D.lgsn. 165/2001, 36 Cost., 63, comma 2, D.lgs n. 165/2001, art.1223, art. 1226 c.c., tutti in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3),c.p.c., censurando il fatto che la Corte territoriale, nel rigettareimplicitamente l’appello incidentale proposto per il pagamentodelle differenze retributive accessorie, ha aderito «all’ingiustaregola dettata sulla riconoscibilità del salario accessorio nellasentenza di primo grado», secondo cui l’indennità di risultatosoggiace a vincoli quantitativi e a tetti di spesa stabiliti da normeinderogabili a tutela degli equilibri di bilancio, mentre l’indennitàdi posizione organizzativa necessita di un riconoscimentoformale da parte dell’amministrazione connotato dadiscrezionalità tecnica organizzativa.In tal modo, ha rimarcato altresì il ricorrente, il giudice disecondo grado si è astenuto dal pronunciare sul merito dellaNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026domanda inerente il suo diritto al predetto salario accessorio,formulata anche sub specie di diritto al risarcimento del dannoda mancato guadagno ai sensi degli artt. 1223 e 1226 c.c.10.1.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.In primo luogo, perché esso non si confronta con le ragioni delladecisione impugnata svolte sullo specifico punto, poiché nulla inessa fa intendere che abbia aderito alle statuizioni emesse alriguardo dalla sentenza di primo grado, essendosi limitata adaffermare che le considerazioni svolte per l'accoglimentodell'appello principale determinano automaticamente il rigettodi quello incidentale.10.2.

In secondo luogo, la censura relativa alla mancatapronuncia sul merito della domanda inerente il salarioaccessorio doveva essere veicolata secondo diverso mezzo diimpugnazione.In proposito occorre invero considerare che l'omessa pronunciasu alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronunciasu domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta ingiudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza trail chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività delgiudice di secondo grado, che deve essere fatto valere incassazione non con la denuncia della violazione di una norma didiritto sostanziale ex art. 360, n. 3, c.p.c., o del vizio dimotivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto siffatte censurepresuppongono che il giudice del merito abbia preso in esamela questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modogiuridicamente non corretto, ovvero senza giustificare (o nongiustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, maNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c., inrelazione all'art. 360, n.4, c.p.c. - la quale soltanto consente allaparte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudiceanche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimentiprecluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'attodi appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio neitermini indicati, evidenziando il difetto di identificazione delpreteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro exactis dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità delmotivo (Cass. n. 29952/2022, Cass. n. 21444/2024).10.3.

Infine, si deve rilevare che il ricorrente non ha svoltospecifiche deduzioni in ordine ai presupposti necessari perottenere gli emolumenti accessori richiesti, né ha dedotto in chemodo o in che forma la statuizione adottata al riguardo dallaCorte territoriale avrebbe comportato la violazione dellespecifiche disposizioni di legge indicate nel motivo di ricorso.11.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso èda ritenersi nel suo complesso infondato e deve, pertanto,essere rigettato.12.

La parte ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentoin favore della parte controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali inmisura del 15% ed accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, exart. 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 febbraio2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del Sindaco519 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoANTONIO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1584/2022 della CORTED'APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2022 R.G.N.34/2021;Numero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Strangolagalliinquadrato nella categoria C del CCNL Regioni ed [OSCURATO:PERSONA],aveva adito il Tribunale di Frosinone per chiedere l’accertamentodello svolgimento per diversi periodi di mansioni superiori aquelle proprie della categoria di inquadramento, ed ilpagamento delle connesse differenze retributive (D3 per il 2005e il 2006, e poi D4, fino al 2016), nonché il pagamento delledifferenze stipendiali accessorie non corrisposte, avendorivestito, nello stesso periodo, la responsabilità della posizioneorganizzativa Ufficio di Staff mai retribuita con l’indennitàstabilita dal predetto CCNL; in subordine aveva propostodomanda per il risarcimento dei danni da lucro cessante.2. Il Tribunale di Frosinone aveva parzialmente accolto talidomande, condannando il Comune anzidetto al pagamento delledifferenze retributive connesse allo svolgimento di mansionisuperiori riconducibili alla Categoria D, posizione economica D1.3. La Corte di appello di Roma, alla quale avevano propostoappello il Comune di Strangolagalli e il lavoratore, con lasentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’impugnazione delprimo ed ha respinto quella incidentale del secondo, rigettandocosì tutte le domande dallo stesso proposte in primo grado.4. Avverso la decisione della Corte territoriale ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolato in cinquemotivi di impugnazione, assistito da memoria ex art. 378 c.p.c.Numero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/20265. All’accoglimento di tale ricorso ha resistito il Comune diStrangolagalli, il quale ha depositato a tal fine controricorso,assistito da memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione è stata denunciata, conriferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazionee falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 24 Cost. e 36 Cost.,per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto chel’odierno ricorrente non avesse specificamente contestato lededuzioni del Comune, formulate nella memoria di costituzionein primo grado, relative alla redistribuzione dei compitiassegnati all’unico suo dipendente che aveva il livello D,avvenuta solo in favore degli altri dipendenti.In tal modo, ha rimarcato il ricorrente, la decisione di appelloaveva posto impropriamente a suo carico l’onere di contestareuna circostanza (l’anzidetta redistribuzione, da cui egli sarebbestato escluso) mai specificamente dedotta né provata dalComune, ed anzi smentita dalla documentazione fornita inprimo grado e dalla prova testimoniale ivi espletata, violandocosì l’art. 2697 c.c. e ledendo il principio del contraddittorioenucleabile dall’art. 24 Cost. e, di riflesso, le garanzie precettivedell’art. 36 Cost.2. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.2.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile per l‘estremagenericità della deduzione della violazione delle anzidettedisposizioni costituzionali, soltanto enunciata e in alcun modoargomentata (v. in proposito Sez. Un. n. 23745 del28/10/2020), posto che in realtà lo stesso motivo si incentra sulNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026diverso apprezzamento operato dalle due decisioni di merito inordine alle risultanze delle prove raccolte.2.2. Il motivo è poi infondato, in quanto - per come desumibiledalla stessa sentenza di appello - la Corte territoriale haaffermato che il ricorrente non aveva contestato una circostanzadedotta dalla controparte in maniera diversa e più ampia, e cioèla riorganizzazione del servizio dopo il pensionamento dell’altrodipendente da settembre 2006, con formalizzazione degliincarichi attribuiti e redistribuzione dei compiti su tutti idipendenti dell’ente, senza aver escluso che essa avesseinteressato anche il ricorrente.La stessa sentenza ha inoltre affermato che la circostanzaanzidetta era stata confermata dalle deposizioni di alcuni testiescussi in secondo grado, sicché deve concludersi che essa èstata ritenuta provata, non tanto in base alla mancatacontestazione cui ha fatto riferimento il ricorrente, masoprattutto sulla base delle risultanze della prova testimoniale(punto 14 della sentenza), che la Corte ha ritenuto necessarioriesaminare ex novo, e poi valorizzare per escludere lapossibilità di riconoscere lo svolgimento di mansioni riconducibilialla Categoria D (v. punti 14.1 e 15 della sentenza).3. La sentenza è stata quindi fondata sulle risultanze dellasuddetta prova testimoniale, diversamente da quanto dedottodal ricorrente, e non già sulla mancata contestazione dellacircostanza della redistribuzione ad altri impiegati dellecompetenze già attribuite all’unico dipendente inquadrato nellacategoria D, circostanza che, peraltro, è stata affermata anchedallo stesso ricorrente nella memoria di costituzione in appello,Numero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026come può desumersi dall’ultimo periodo di pag. 6 del ricorso percassazione, in cui è stato dedotto che la redistribuzione deicompiti già attribuiti all’altro lavoratore aveva riguardato “ingran parte” il ricorrente medesimo, per come desumibile dallerisultanze istruttorie acquisite, in particolare da quelledocumentali.Su tali risultanze il ricorrente si è soffermato nell’esposizione delmotivo di ricorso per evidenziare il fatto, ricavabile a suo diredalle prove anche documentali fornite, che con i provvedimentiorganizzativi adottati dopo il pensionamento del predettodipendente non era mutato nulla rispetto al periodo pregresso,poiché il ricorrente aveva continuato ad attendere alle stesseincombenze svolte in precedenza, ed avendone anzi ricevute dialtre.4. Siffatto motivo, formulato nei termini descritti, tuttavia piùche far valere violazioni di legge, mira piuttosto a criticare lavalutazione complessiva del materiale istruttorio che è stataoperata dal giudice di appello, per suscitarne un nuovoapprezzamento, anche attraverso un suo riesame che però nonè possibile chiedere al giudice di legittimità.4.1. Spettano infatti al giudice di merito la selezione evalutazione delle prove da porre a base della decisione,l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento,l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizioimplicito, la rilevanza di una prova, senza necessità diesplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga non rilevante; invero, il giudizio di Cassazione non èNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gliesiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi,al fine di un loro riesame (v., tra le molte, Cass. n. 20814/2018,n. 15568/2020, n. 20553/2021); inoltre rientra nella fisiologiadel sistema a doppio grado di merito la possibilità che le proveraccolte in primo grado possano, in grado d’appello, essereintegrate o valutate (con o senza integrazioni) diversamente,purché di tale diversa valutazione siano spiegati adeguatamentei motivi, mentre non è, invece, prevista, una terza valutazionedelle prove nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 2976/2025 en. 15761/2025).5. Nel caso in esame la Corte territoriale ha sufficientemente eplausibilmente illustrato i motivi per i quali ha ritenuto di doverprocedere ad un riesame del materiale istruttorio raccolto inprimo grado, evidenziando le lacune della motivazione delladecisione ivi assunta (v. in particolare paragrafi 11 e 15).Per tali ragioni deve escludersi che la sentenza impugnata siaincorsa, oltre che nella violazione dell’art. 2697 c.c., anche nelvizio di motivazione solo adombrato, ma non specificamenteargomentato, con il motivo di ricorso, nel quale la censuramossa ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è stata formulata senzafare alcun riferimento ai presupposti stabiliti da taledisposizione.6. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto laviolazione e falsa applicazione dell’art. 52, commi 2, 3, 4 e 5,D.lgs. n. 165/2001, art. 8 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 14 settembre 2000ed art. 36 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.Numero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026La doglianza del ricorrente denuncia la svalutazione ad operadella Corte territoriale di alcuni dati oggettivi, ricavabili dallerisultanze istruttorie, «cruciali per applicare l’art. 52 d. lgs. n.165 del 2001» a suo favore, quali la provenienza di tutte lemansioni che gli erano state assegnate dal 2006 dall’Ufficio delCinelli, inquadrato nella categoria D, e l’accertamento dellosvolgimento da parte sua di mansioni ascrivibili a tale categorianel periodo 1/7/1998– 6/9/2005, effettuato con precedentesentenza del Tribunale di Frosinone n. 1206/2009, passata ingiudicato.7. In disparte il fatto che quest’ultima sentenza è statapronunciata con riferimento ad un periodo diverso da quellooggetto della presente controversia, e antecedente allariorganizzazione seguita al pensionamento dell’altro lavoratoreaccertata dalla decisione impugnata, al riguardo possono farsile medesime considerazioni svolte in precedenza ai punti 4 e4.1, poiché anche con la censura anzidetta si chiede in realtà aquesta Corte di rivedere la valutazione delle risultanzeistruttorie eseguita dal giudice di merito in appello, facendovalere un vizio del suo operato che però non attiene ad unaviolazione o falsa applicazione di legge, nella specie l’art. 52d.lgs. n. 165 del 2001, la cui lesione è stata espressamenteinvocata solo perché i dati oggettivi svalutati dalla Corte diappello sarebbero cruciali per la sua applicazione.7.1. In tal modo però il ricorrente muove una critica che investela questione della prova dei fatti per conseguire il diritto stabilitodalla norma anzidetta, e non già l’errata sua applicazione, odisapplicazione, da parte del giudice di merito.Numero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/20267.2. In tali termini il motivo di impugnazione è pertantoinammissibile, anche laddove esso denuncia la violazionedell’art. 8 del ccnl, poiché anche questa viene fatta discenderedalla svalutazione degli anzidetti elementi oggettivi desumibilidalla documentazione prodotta.8. Con altro motivo di censura il ricorrente ha denunciato laviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., censurando le conclusionicui, all’esito del riesame dell’istruttoria testimoniale svolta, èpervenuta la Corte territoriale, deducendo che essa ha fornito«una ricognizione di segmenti di dichiarazioni trasponendolicome massime, per la gran parte travisanti fatti e risultanzeacquisiti», rielaborando «liberamente frammenti delle risultanzetestimoniali, peraltro privandoli di un raffronto in conformità odifformità con i dati documentali».8.1. È evidente che in tal modo il ricorrente si duoledell’apprezzamento svolto dal giudice di appello delle provetestimoniali espletate in primo grado, imputandogli di aver“manipolato” le dichiarazioni rese dai testi, di averle richiamatefuori contesto, o di averne tratto conseguenze non incompatibilicon il riconoscimento della categoria D, o irrilevanti a tal fine,oltre che ad aver preteso che i testi riferissero su circostanzeeccessivamente tecniche al di fuori della portata delle loroconoscenze.8.2. Tali censure non costituiscono però violazione dell’art. 115c.p.c., la cui inosservanza non può essere dedotta, ai sensidell’art. 360 n.3, c.p.c., come vizio di legittimità per un’erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice diNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo ha posto a basedella decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposted’ufficio al di fuori dei limiti legali, o ha disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,ovvero ha considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invecea valutazione (v. Cass. n. 1229 del 2019); la medesimaviolazione non può essere dedotta come vizio di legittimitàdenunciando che il giudice, nel valutare le prove proposte dalleparti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre (v. Cass. n. 11892 del 2016).8.3. La sentenza impugnata non è incorsa in siffatte violazioni,avendo basato le sue conclusioni sull’analisi delle deposizioni deitesti escussi in giudizio e citati dalle parti (v. pag. 2 e 3 delricorso), sottoponendole - in assenza di limiti legali – al suolibero apprezzamento, ed evidentemente attribuendo maggiorforza di convincimento alle loro risultanze rispetto a quella deidocumenti versati in giudizio, con ciò non infrangendo quantostabilito dall’artt. 115, considerati i poteri riservati in tema divalutazione delle prove al giudice di merito già esaminati alprecedente punto 4.1.8.4. A diverse conclusioni non possono condure l’errataindicazione nella sentenza impugnata del nome di un testeescusso in primo grado, comunque identificabile senzaincertezze, o il riferimento fatto alla teste Zocco, che non ha maideposto; tale divergenza, per le modalità con cui è statoeffettuato detto riferimento (citazione del nominativo insieme aquello di altri testi), risulta riconducibile piuttosto ad un erroreNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026materiale, il quale non inficia però le conclusioni formulate dallaCorte territoriale, considerato che le mansioni svolte dallastessa teste, ed il ruolo da lei ricoperto in rapporto a quellosvolto dal ricorrente, risultano, in base alla stessa sentenza diappello e dalle deduzioni del ricorrente medesimo, confermatedalla deposizione di altri testi escussi.9. Con un quarto motivo di ricorso è stata dedotta la violazionee falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 132 c.p.c., 118 disp.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per avere lasentenza impugnata - laddove ha evidenziato le ragioni per lequali le mansioni svolte dal ricorrente sono prive dei requisiticaratterizzanti le mansioni della superiore categoria D ai sensidi tale Allegato - omesso di operare un adeguato raffronto trale mansioni effettivamente svolte e quelle formalmenteenunciati dalla giurisprudenza in ordine all’art 115 cpc».9.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.Si è già evidenziato ai punti 8.2 e 8.3 quali sono le condizionienucleate da questa Corte secondo cui può essere denunciatala violazione dell’art. 115 c.p.c.; nel caso in esame, le stessenon sono ravvisabili, poiché con le deduzioni svoltenell’esposizione del motivo il ricorrente sottopone nuovamentea censura la valutazione operata dal giudice di merito sullerisultanze delle prove acquisite in giudizio, e quindi su aspetti(esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni,valutazione dei documenti e delle risultanze della provatestimoniale, scelta tra le varie risultanze probatorie di quelleNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026ritenute più idonee a sorreggere la motivazione) che involgonoapprezzamenti di fatto riservati allo stesso giudice del merito (v.Cass. n. 16056 del 2016, Cass. n. 19011 del 2017 e Cass. n.29404 del 2017), e che, per le ragioni già indicate nell’esamedei motivi precedenti, non possono trovare ingresso nel giudiziodi cassazione.9.2. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118disp. att. c.p.c., non è stato specificamente prospettato in chemodo e sotto quale forma tali disposizioni sarebbero statedisattese dalla sentenza impugnata.9.3. Lo stesso motivo è infondato laddove è stata denunciata lafalsa applicazione dell’art. 3, comma 4, 5, 6, del CCNL31/03/1999 e relativa declaratoria della categoria “D” contenutanell’allegato A del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avere la Corteterritoriale qualificato come elementi costituivi necessari dellemansioni di cui alla categoria “D” requisiti soggettivi enunciatinella parte meramente esemplificativa della declaratoriacontrattuale, stravolgendo la portata applicativa di questa,peraltro inutilmente, poiché l’accertamento delle mansionisuperiori va «condotto indipendentemente dal possesso deirequisiti soggettivi enunciati ai fini dell’inquadramentoprofessionale da parte dell’ente».Diversamente da quanto dedotto in ricorso, la sentenzaimpugnata ha individuato gli elementi qualificanti ai finidell’inquadramento nella categoria C e D, desumendoli dallerispettive declaratorie contrattuali riportate in motivazione (v.paragrafo 13), e li ha raffrontati con le attività svolte dalricorrente come emerse dall’istruttoria, per escludereNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026motivatamente che in esse fossero rinvenibili gli elementi ed iprofili caratterizzanti la categoria D secondo le previsioni delCCNL (paragrafi15 e 16).Nel procedere in tal modo, detta sentenza ha operato facendocorretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenzadi legittimità in materia di procedimento trifasico (v. Cass. n.30580/2019 e n. 15677/2024), non osservati invece dallasentenza di primo grado né dal ricorrente.La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, e le conclusioni cui essa è pervenuta in ordine allaricostruzione della fattispecie in base ad essi, si sottraggonopertanto alle critiche mosse dal ricorrente.10. Con l’ultimo motivo di ricorso, il ricorrente ha denunciato laviolazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 3 e 5, D.lgsn. 165/2001, 36 Cost., 63, comma 2, D.lgs n. 165/2001, art.1223, art. 1226 c.c., tutti in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3),c.p.c., censurando il fatto che la Corte territoriale, nel rigettareimplicitamente l’appello incidentale proposto per il pagamentodelle differenze retributive accessorie, ha aderito «all’ingiustaregola dettata sulla riconoscibilità del salario accessorio nellasentenza di primo grado», secondo cui l’indennità di risultatosoggiace a vincoli quantitativi e a tetti di spesa stabiliti da normeinderogabili a tutela degli equilibri di bilancio, mentre l’indennitàdi posizione organizzativa necessita di un riconoscimentoformale da parte dell’amministrazione connotato dadiscrezionalità tecnica organizzativa.In tal modo, ha rimarcato altresì il ricorrente, il giudice disecondo grado si è astenuto dal pronunciare sul merito dellaNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026domanda inerente il suo diritto al predetto salario accessorio,formulata anche sub specie di diritto al risarcimento del dannoda mancato guadagno ai sensi degli artt. 1223 e 1226 c.c.10.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.In primo luogo, perché esso non si confronta con le ragioni delladecisione impugnata svolte sullo specifico punto, poiché nulla inessa fa intendere che abbia aderito alle statuizioni emesse alriguardo dalla sentenza di primo grado, essendosi limitata adaffermare che le considerazioni svolte per l'accoglimentodell'appello principale determinano automaticamente il rigettodi quello incidentale.10.2. In secondo luogo, la censura relativa alla mancatapronuncia sul merito della domanda inerente il salarioaccessorio doveva essere veicolata secondo diverso mezzo diimpugnazione.In proposito occorre invero considerare che l'omessa pronunciasu alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronunciasu domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta ingiudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza trail chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività delgiudice di secondo grado, che deve essere fatto valere incassazione non con la denuncia della violazione di una norma didiritto sostanziale ex art. 360, n. 3, c.p.c., o del vizio dimotivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto siffatte censurepresuppongono che il giudice del merito abbia preso in esamela questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modogiuridicamente non corretto, ovvero senza giustificare (o nongiustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, maNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c., inrelazione all'art. 360, n.4, c.p.c. - la quale soltanto consente allaparte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudiceanche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimentiprecluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'attodi appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio neitermini indicati, evidenziando il difetto di identificazione delpreteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro exactis dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità delmotivo (Cass. n. 29952/2022, Cass. n. 21444/2024).10.3. Infine, si deve rilevare che il ricorrente non ha svoltospecifiche deduzioni in ordine ai presupposti necessari perottenere gli emolumenti accessori richiesti, né ha dedotto in chemodo o in che forma la statuizione adottata al riguardo dallaCorte territoriale avrebbe comportato la violazione dellespecifiche disposizioni di legge indicate nel motivo di ricorso.11. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso èda ritenersi nel suo complesso infondato e deve, pertanto,essere rigettato.12. La parte ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 23560/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 8502/2026Data pubblicazione 06/04/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentoin favore della parte controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali inmisura del 15% ed accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, exart. 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 febbraio2026.La PresidenteIrene Tricomi