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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11383/2026

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del legale960 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1036/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 28/01/2025 R.G.N. 513/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15713/2025Numero sezionale 960/2026Data pubblicazione 27/04/20261.

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto ledomande di impugnazione del licenziamento intimato il28.10.22 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla Verti AssicurazioniSpa all’esito di una procedura ex lege n. 223/1991.2.

La Corte, in estrema sintesi, ha condiviso col Tribunale lalegittimità della delimitazione della platea dei lavoratori tra iquali effettuare la comparazione, risultando «provata laristrutturazione dell’azienda mediante la cessazione del repartocontact center a cui erano addette entrambe le ricorrenti».Ha considerato non fondata la censura concernente l’anzianità,rilevando che «la società non ha considerato un’anzianitàconvenzionale ma le anzianità proprie che i lavoratori hannoconservato a fronte di un precedente rapporto di lavoro conimprese poi acquistate da [OSCURATO:PERSONA] e ciò a fronte dellaprevisione dell’art. 2112 c.c.».Come il Tribunale, ha ritenuto legittima l’attribuzione di cinquepunti per i lavoratori che ricoprissero un profilo professionalenon in esubero, quale criterio rispondente ad esigenze tecniche,produttive e organizzative.La Corte territoriale ha poi confermato come fosse emersa laprova che le mansioni svolte dalle appellanti nel corso delrapporto non fossero fungibili con quelle di addetti ad altrireparti.Infine, ha respinto anche l’ultimo motivo di appello con cuiveniva dedotta «l’insussistenza del nesso causale tra il motivoaddotto (cessazione dell’attività del contact center) e ilicenziamenti».Numero registro generale 15713/2025Numero sezionale 960/20263.

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricNourmseroo dlie ra ccolta generale 11383/2026Data pubblicazione 27/04/2026soccombenti con nove motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso possono essere esposti secondo le rubrichee le sintesi offerte dalle ricorrenti:1.1. il primo denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 4 e 5 della L. n. 223/1991 in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3 c.p.c. — effettivo posizionamento in graduatoria»; sideduce che «il punteggio totalizzato da entrambe le ricorrenti èsufficiente a collocarle in una posizione di “salvezza” rispetto ailavoratori da licenziare (ultimi 23 della graduatoria)», criticandola sentenza gravata nella parte in cui non avrebbe presocorrettamente in considerazione l’allegato 5 dellacomunicazione di chiusura per la verifica del realeposizionamento delle lavoratrici;1.2. il secondo motivo denuncia: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5 della L. n. 223/1991 in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. — violazione dei criteri di scelta — abusodel criterio delle ragioni tecnico produttive ed organizzative»; silamenta che, a seguito del rinvio dell’accordo sindacale ai criterilegali per la selezione del personale, quello relativo alleesigenze tecnico produttive ed organizzative sarebbe statoapplicato due volte: una prima parcellizzando il personale insottocategorie e una seconda volta attribuendo 5 punti ailavoratori che non sono stati considerati in esubero;Numero registro generale 15713/20251.3. il terzo motivo denuncia: «Violazione degli artt. 112 e 132, Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11383/2026co. 2, n. 4 c.p.c., 111, co. 6, Cost. in relazione all’art. 360, co.Data pubblicazione 27/04/20261, n. 4 c.p.c. — motivazione apparente»; si eccepisce la nullitàdella sentenza per motivazione apparente con riferimento alrigetto del gravame relativo all’apparente applicazione deicriteri di scelta;1.4. il quarto motivo denuncia: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5 della L. n. 223/1991, dell’art. 12 prel.,dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 2112 c.c. e degli artt. 1175 e 1375c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. — violazione deicriteri di scelta — errato calcolo dell’anzianità — arbitrarietà delcriterio delle esigenze tecnico produttive e organizzative»; sirilevano congiuntamente l’illegittimo riferimento alla data diassunzione “convenzionale” per il calcolo del criterio legaledell’anzianità nonché l’arbitrarietà, nell’attribuzione delpunteggio relativo al criterio esigenze tecnico produttive edorganizzative, a chi si trovava in una posizione non dichiaratain esubero;1.5. il quinto motivo denuncia: «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 c.p.c., 132 c.p.c., 111, co. 6 Cost., 4 e 5 L. n.223/1991 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per averomesso o reso in modo apparente la Corte milanese: a) lapronuncia sul motivo n. 5 del ricorso in appello nella parte incui non risponde alle censure di omessa indicazione nellacomunicazione ex art. 4 comma 3 legge 223/1991 delle ragioniche hanno determinato la limitazione di platea agli addetti alreparto del [OSCURATO:PERSONA] (invece del complesso aziendale) edelle ragioni per cui sono state ritenute infungibili leprofessionalità ivi addette con l’intero complesso aziendale; b)la pronuncia sul motivo n. 7 del ricorso in appello nella parte incui non risponde alla censura di mancanza di nesso causale fraNumero registro generale 15713/2025Numero sezionale 960/2026la ragione enunciata nella comunicazione di avvio (cessNaumzeioro ndie ra ccolta generale 11383/2026Data pubblicazione 27/04/2026totale del CC e soppressione di tutte le figure ivi addette) el’allegato 1 che evidenziava la presenza di n. 6 lavoratori delmedesimo non considerati esuberi»;1.6. il sesto motivo, in via subordinata rispetto al precedente,denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 L.223/1991 in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per mancatorispetto delle prescrizioni imposte per la redazione dellacomunicazione di avvio procedura (articolo 4 comma 3L.223/1991)»; si censura la violazione delle prescrizioniimposte per la redazione della comunicazione di avvioprocedura (art. 4, co. 3, l. cit.) non essendo state indicatepuntualmente le ragioni in modo chiaro, completo e sufficienteper consentire alle OO.SS. lo svolgimento del controllo sullemedesime e la corretta applicazione dei criteri di scelta legali;1.7. il settimo motivo denuncia: «Violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 5 L. 223/1991, dell’art. 2103 c.c., principibuona fede e correttezza, CCNL del settore, in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. con riferimento alla valutazione dellafungibilità delle mansioni da ultimo ed in concreto svolte senzariferirle al bagaglio professionale»; si critica la ricostruzionedella nozione di fungibilità intesa come da riferirsi solo allemansioni svolte in concreto da ultimo e non alle mansioni chele ricorrenti avrebbero potuto svolgere; si lamenta che l’avertrascurato la professionalità complessiva, anche in astratto, ela comparazione con le mansioni svolte in altri reparti, avutoriferimento all’inquadramento posseduto, avrebbe portato aun’esclusione arbitraria dalla comparazione nell’applicazione deicriteri di scelta;1.8. l’ottavo motivo denuncia: «Violazione dell’art. 111, co. 6,Cost. per aver la Corte omesso la valutazione del documentoNumero registro generale 15713/2025Numero sezionale 960/2026allegato 1 al doc. 7 parte resistente (qui all. n. 10) o comNuumneqro udie ra ccolta generale 11383/2026Data pubblicazione 27/04/2026reso una motivazione incoerente contraddittoria, illogica,antigiuridica, insufficiente in riferimento alla risposta allacensura individuata nel motivo n. 7 di appello.

Violazione art.360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5.»; si denuncia un’omessa risposta su diun punto decisivo per la valutazione della veridicità del motivoenunciato nella dichiarazione di apertura in merito alla plateainteressata agli esuberi e alla immotivata esclusione arbitrariaed illogica di personale ritenuto non in esubero nonostantel’appartenenza al reparto dichiarato cessato totalmente; taleviolazione rileverebbe anche sotto il profilo valutativo del nessocausale;1.9. il nono motivo denuncia: «Violazione di legge perviolazione degli artt. 116 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. per travisamento della prova avendo deciso la Corte inbase ad a) un fatto che non risulta agli atti o b) per non averammesso prove decisive ai fini del decidere sulla ricostruzionedella fungibilità di mansioni.

Le erronee valutazioni e leviolazioni di legge di cui ai punti precedenti, si sono di riflessoabbattute anche sulla valutazione del materiale probatorio ivicompresa l’ammissione e la conduzione dell’esame testimonialeche veniva delimitato, illegittimamente, alle sole mansionisvolte dalle ricorrenti in concreto all’interno del reparto CC.»;si deduce il travisamento della prova sotto il profilo dellavalutazione ai fini del decidere di un fatto non scrutato agli attie della mancata ammissione di prove che avrebbero consentitola ricostruzione della fungibilità, necessaria alla valutazioneimposta dall’art. 4, co. 3, l. cit.2.

Il quinto motivo, che per la sua priorità logico-giuridicanell’ordine delle questioni sollevate dai motivi di impugnazioneNumero registro generale 15713/2025deve essere esaminato per primo, è fondato nei limiti di seguito Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11383/2026espressi.Data pubblicazione 27/04/20262.1.

Giova rammentare in premessa che l'omessa pronuncia sualcuni dei motivi di appello - così come, in genere, l'omessapronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmenteintrodotta in giudizio – si risolve nella violazione del canoneprocessuale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoe integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, chedeve essere fatto valere col ricorso per cassazione mediante laspecifica deduzione del relativo error in procedendo, ovverosiadella violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4c.p.c. (cfr. Cass. n. 6835/2017; Cass. n. 32023/2019; Cass. n.29952/2022).2.2.

Nella specie, chi ricorre ha correttamente prospettato lacensura per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, co. 1, n. 4, c.p.c., criticando la Corte milanese per averomesso «la pronuncia sul motivo n. 5 del ricorso in appello».Nella stessa sentenza impugnata, alla pagina 11, vieneriportato tale motivo di appello proposto dalle lavoratrici:«Illegittima restrizione della platea dei lavoratori da licenziare -le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui haconsiderato legittima l'individuazione dei lavoratori da licenziareapplicando il criterio di scelta nell'ambito del solo settorecontact center anziché all'intero complesso aziendale e rilevanoche le ragioni di tale restrizione della platea avrebbero dovutoemergere dalla comunicazione ex art. 4, l. 223/91 non potendoessere successivamente integrate».Su tale motivo di gravame non c'è pronuncia, in quanto allapagina 12 e seguenti non vi è alcuna argomentazione volta arespingere il motivo; neanche per implicito mediante rinvio allasentenza di primo grado che, peraltro, sul punto, per quantoNumero registro generale 15713/2025riportato dalla stessa sentenza qui gravata, neanche affronta Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11383/2026specificamente la questione, argomentando piuttosto suiData pubblicazione 27/04/2026contenuti della comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223/91.2.3.

L'omessa pronuncia riguarda una questionepotenzialmente decisiva, in considerazione della rigorosagiurisprudenza di questa Corte secondo cui la platea deilavoratori interessati alla riduzione di personale può esserelimitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sedeterritoriale, ma “purché il datore indichi nella comunicazione exart. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni chelimitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore inquestione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con iltrasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentirealle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità deiprogrammati licenziamenti”, con la conseguenza che “qualoranella comunicazione si faccia generico riferimento allasituazione generale del complesso aziendale, senza alcunaspecificazione delle unità produttive da sopprimere, ilicenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell'obbligodi specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali”(Cass. n. 4678/2015; Cass. n. 22178/2018; Cass. n.12040/2021).La delimitazione della platea dei lavoratori destinatari delprovvedimento di messa in mobilità o di licenziamento è,peraltro, condizionata (cfr. Cass. n. 981/2020; Cass. n.14800/2019) agli elementi acquisiti in sede di esame congiunto,non potendo rappresentare l'effetto dell'unilateraledeterminazione del datore di lavoro, ma dovendo esseregiustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzionedel personale adeguatamente esposte nella comunicazione dicui all’art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, ondeNumero registro generale 15713/2025consentire alle OO.SS. di verificare il nesso fra le ragioni che Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11383/2026determinano l'esubero di personale e le unità lavorative cheData pubblicazione 27/04/2026l'azienda intenda concretamente espellere (ex plurimis: Cass.n. 32387/2019; Cass. n. 203/2015; Cass. n. 880/2013; Cass.n. 22825/2009).Ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, infatti, ènecessario che queste siano coerenti con le indicazionicontenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma,legge n. 223 del 1991, ed è onere del datore di lavoro provareil fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta èstata effettuata (sin da Cass. n. 8474/2005 e, più di recente,Cass. n. 15953/2021; Cass. nn. 203, 4678 e 21476/2015;Cass. nn. 2429 e 22655/2012; Cass. n. 9711/2011), ma ancheche gli addetti prescelti non svolgessero mansioni fungibili conquelle di dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi (cfr., tra lealtre, Cass. n. 13783/2006; Cass. n. 203/2015; Cass. n.15953/2021); infatti, si è precisato che la comparazione deilavoratori - al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità- non deve necessariamente interessare l'intero complessoaziendale, ma può avvenire (secondo una legittima sceltadell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico- produttive) nell'ambito della singola unità produttiva, purchéla predeterminazione del limitato campo di selezione siagiustificata dalle suddette esigenze tecnico-produttive edorganizzative che hanno dato luogo alla riduzione delpersonale; tuttavia, si è esclusa (Cass. n. 20671/2023) lasussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare sianoidonei - per acquisite esperienze e per pregresso svolgimentodella propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare leposizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi (traNumero registro generale 15713/2025le altre v.

Cass. nn. 21306, 18416 e 2221/2020; in precedenza Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11383/2026Cass. n. 13783/2006; Cass. n. 21015/2015).Data pubblicazione 27/04/2026In altri termini, l'individuazione della platea dei lavoratoriinteressati non può coincidere automaticamente con quelliaddetti all'unità produttiva da sopprimere, senza una ulteriorespecificazione relativa alle mansioni effettivamente svolte e allaloro comparabilità con quelle dei lavoratori degli altri settori ounità dell'impresa (cfr. Cass. n. 13953/2015; Cass. n.21015/2015; Cass. n. 22672/2018; Cass. n. 21886/2020;Cass. n. 33889/2022).In definitiva, la regola legale è che «l’individuazione deilavoratori da licenziare» debba avvenire avuto riguardo al«complesso aziendale» nella sua interezza, mentre, al fine direstringere il campo in cui è delimitata la platea dei licenziandi,il datore di lavoro dovrà indicare nella comunicazione ex art. 4,comma 3, della legge n. 223 del 1991, le ragioni che limitino ilicenziamenti ai dipendenti di una determinata unità produttivao settore aziendale, ma anche le ragioni per le quali gli addettialla unità o settore soppresso o ridimensionato non possanoessere utilizzati e comparati con dipendenti del restantecomplesso aziendale, perché, ad esempio, non svolganomansioni fungibili con quelle di coloro che lavorano nel restodell’azienda (cfr. Cass. n. 18215/2024)2.4.

L’accoglimento di tale censura assorbe ogni altra questioneposta nello stesso motivo e negli altri contenuti nel ricorso,dovendo il giudice del rinvio procedere a rinnovato esame, dopoessersi pronunciato sul motivo di appello non scrutinato.3.

Conclusivamente, deve essere accolto il quinto motivo neisensi di cui in motivazione, con assorbimento degli altri; lasentenza deve essere cassata in relazione alla censura ritenutaNumero registro generale 15713/2025Numero sezionale 960/2026fondata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, Ncumheero dsi ria ccolta generale 11383/2026Data pubblicazione 27/04/2026uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche alle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso nei sensi di cui inmotivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diAppello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legale960 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1036/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 28/01/2025 R.G.N. 513/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15713/2025Numero sezionale 960/2026Data pubblicazione 27/04/20261. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto ledomande di impugnazione del licenziamento intimato il28.10.22 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla Verti AssicurazioniSpa all’esito di una procedura ex lege n. 223/1991.2. La Corte, in estrema sintesi, ha condiviso col Tribunale lalegittimità della delimitazione della platea dei lavoratori tra iquali effettuare la comparazione, risultando «provata laristrutturazione dell’azienda mediante la cessazione del repartocontact center a cui erano addette entrambe le ricorrenti».Ha considerato non fondata la censura concernente l’anzianità,rilevando che «la società non ha considerato un’anzianitàconvenzionale ma le anzianità proprie che i lavoratori hannoconservato a fronte di un precedente rapporto di lavoro conimprese poi acquistate da [OSCURATO:PERSONA] e ciò a fronte dellaprevisione dell’art. 2112 c.c.».Come il Tribunale, ha ritenuto legittima l’attribuzione di cinquepunti per i lavoratori che ricoprissero un profilo professionalenon in esubero, quale criterio rispondente ad esigenze tecniche,produttive e organizzative.La Corte territoriale ha poi confermato come fosse emersa laprova che le mansioni svolte dalle appellanti nel corso delrapporto non fossero fungibili con quelle di addetti ad altrireparti.Infine, ha respinto anche l’ultimo motivo di appello con cuiveniva dedotta «l’insussistenza del nesso causale tra il motivoaddotto (cessazione dell’attività del contact center) e ilicenziamenti».Numero registro generale 15713/2025Numero sezionale 960/20263. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricNourmseroo dlie ra ccolta generale 11383/2026Data pubblicazione 27/04/2026soccombenti con nove motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo le rubrichee le sintesi offerte dalle ricorrenti:1.1. il primo denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 4 e 5 della L. n. 223/1991 in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3 c.p.c. — effettivo posizionamento in graduatoria»; sideduce che «il punteggio totalizzato da entrambe le ricorrenti èsufficiente a collocarle in una posizione di “salvezza” rispetto ailavoratori da licenziare (ultimi 23 della graduatoria)», criticandola sentenza gravata nella parte in cui non avrebbe presocorrettamente in considerazione l’allegato 5 dellacomunicazione di chiusura per la verifica del realeposizionamento delle lavoratrici;1.2. il secondo motivo denuncia: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5 della L. n. 223/1991 in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. — violazione dei criteri di scelta — abusodel criterio delle ragioni tecnico produttive ed organizzative»; silamenta che, a seguito del rinvio dell’accordo sindacale ai criterilegali per la selezione del personale, quello relativo alleesigenze tecnico produttive ed organizzative sarebbe statoapplicato due volte: una prima parcellizzando il personale insottocategorie e una seconda volta attribuendo 5 punti ailavoratori che non sono stati considerati in esubero;Numero registro generale 15713/20251.3. il terzo motivo denuncia: «Violazione degli artt. 112 e 132, Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11383/2026co. 2, n. 4 c.p.c., 111, co. 6, Cost. in relazione all’art. 360, co.Data pubblicazione 27/04/20261, n. 4 c.p.c. — motivazione apparente»; si eccepisce la nullitàdella sentenza per motivazione apparente con riferimento alrigetto del gravame relativo all’apparente applicazione deicriteri di scelta;1.4. il quarto motivo denuncia: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5 della L. n. 223/1991, dell’art. 12 prel.,dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 2112 c.c. e degli artt. 1175 e 1375c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. — violazione deicriteri di scelta — errato calcolo dell’anzianità — arbitrarietà delcriterio delle esigenze tecnico produttive e organizzative»; sirilevano congiuntamente l’illegittimo riferimento alla data diassunzione “convenzionale” per il calcolo del criterio legaledell’anzianità nonché l’arbitrarietà, nell’attribuzione delpunteggio relativo al criterio esigenze tecnico produttive edorganizzative, a chi si trovava in una posizione non dichiaratain esubero;1.5. il quinto motivo denuncia: «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 c.p.c., 132 c.p.c., 111, co. 6 Cost., 4 e 5 L. n.223/1991 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per averomesso o reso in modo apparente la Corte milanese: a) lapronuncia sul motivo n. 5 del ricorso in appello nella parte incui non risponde alle censure di omessa indicazione nellacomunicazione ex art. 4 comma 3 legge 223/1991 delle ragioniche hanno determinato la limitazione di platea agli addetti alreparto del [OSCURATO:PERSONA] (invece del complesso aziendale) edelle ragioni per cui sono state ritenute infungibili leprofessionalità ivi addette con l’intero complesso aziendale; b)la pronuncia sul motivo n. 7 del ricorso in appello nella parte incui non risponde alla censura di mancanza di nesso causale fraNumero registro generale 15713/2025Numero sezionale 960/2026la ragione enunciata nella comunicazione di avvio (cessNaumzeioro ndie ra ccolta generale 11383/2026Data pubblicazione 27/04/2026totale del CC e soppressione di tutte le figure ivi addette) el’allegato 1 che evidenziava la presenza di n. 6 lavoratori delmedesimo non considerati esuberi»;1.6. il sesto motivo, in via subordinata rispetto al precedente,denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 L.223/1991 in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per mancatorispetto delle prescrizioni imposte per la redazione dellacomunicazione di avvio procedura (articolo 4 comma 3L.223/1991)»; si censura la violazione delle prescrizioniimposte per la redazione della comunicazione di avvioprocedura (art. 4, co. 3, l. cit.) non essendo state indicatepuntualmente le ragioni in modo chiaro, completo e sufficienteper consentire alle OO.SS. lo svolgimento del controllo sullemedesime e la corretta applicazione dei criteri di scelta legali;1.7. il settimo motivo denuncia: «Violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 5 L. 223/1991, dell’art. 2103 c.c., principibuona fede e correttezza, CCNL del settore, in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. con riferimento alla valutazione dellafungibilità delle mansioni da ultimo ed in concreto svolte senzariferirle al bagaglio professionale»; si critica la ricostruzionedella nozione di fungibilità intesa come da riferirsi solo allemansioni svolte in concreto da ultimo e non alle mansioni chele ricorrenti avrebbero potuto svolgere; si lamenta che l’avertrascurato la professionalità complessiva, anche in astratto, ela comparazione con le mansioni svolte in altri reparti, avutoriferimento all’inquadramento posseduto, avrebbe portato aun’esclusione arbitraria dalla comparazione nell’applicazione deicriteri di scelta;1.8. l’ottavo motivo denuncia: «Violazione dell’art. 111, co. 6,Cost. per aver la Corte omesso la valutazione del documentoNumero registro generale 15713/2025Numero sezionale 960/2026allegato 1 al doc. 7 parte resistente (qui all. n. 10) o comNuumneqro udie ra ccolta generale 11383/2026Data pubblicazione 27/04/2026reso una motivazione incoerente contraddittoria, illogica,antigiuridica, insufficiente in riferimento alla risposta allacensura individuata nel motivo n. 7 di appello. Violazione art.360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5.»; si denuncia un’omessa risposta su diun punto decisivo per la valutazione della veridicità del motivoenunciato nella dichiarazione di apertura in merito alla plateainteressata agli esuberi e alla immotivata esclusione arbitrariaed illogica di personale ritenuto non in esubero nonostantel’appartenenza al reparto dichiarato cessato totalmente; taleviolazione rileverebbe anche sotto il profilo valutativo del nessocausale;1.9. il nono motivo denuncia: «Violazione di legge perviolazione degli artt. 116 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. per travisamento della prova avendo deciso la Corte inbase ad a) un fatto che non risulta agli atti o b) per non averammesso prove decisive ai fini del decidere sulla ricostruzionedella fungibilità di mansioni. Le erronee valutazioni e leviolazioni di legge di cui ai punti precedenti, si sono di riflessoabbattute anche sulla valutazione del materiale probatorio ivicompresa l’ammissione e la conduzione dell’esame testimonialeche veniva delimitato, illegittimamente, alle sole mansionisvolte dalle ricorrenti in concreto all’interno del reparto CC.»;si deduce il travisamento della prova sotto il profilo dellavalutazione ai fini del decidere di un fatto non scrutato agli attie della mancata ammissione di prove che avrebbero consentitola ricostruzione della fungibilità, necessaria alla valutazioneimposta dall’art. 4, co. 3, l. cit.2. Il quinto motivo, che per la sua priorità logico-giuridicanell’ordine delle questioni sollevate dai motivi di impugnazioneNumero registro generale 15713/2025deve essere esaminato per primo, è fondato nei limiti di seguito Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11383/2026espressi.Data pubblicazione 27/04/20262.1. Giova rammentare in premessa che l'omessa pronuncia sualcuni dei motivi di appello - così come, in genere, l'omessapronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmenteintrodotta in giudizio – si risolve nella violazione del canoneprocessuale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoe integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, chedeve essere fatto valere col ricorso per cassazione mediante laspecifica deduzione del relativo error in procedendo, ovverosiadella violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4c.p.c. (cfr. Cass. n. 6835/2017; Cass. n. 32023/2019; Cass. n.29952/2022).2.2. Nella specie, chi ricorre ha correttamente prospettato lacensura per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, co. 1, n. 4, c.p.c., criticando la Corte milanese per averomesso «la pronuncia sul motivo n. 5 del ricorso in appello».Nella stessa sentenza impugnata, alla pagina 11, vieneriportato tale motivo di appello proposto dalle lavoratrici:«Illegittima restrizione della platea dei lavoratori da licenziare -le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui haconsiderato legittima l'individuazione dei lavoratori da licenziareapplicando il criterio di scelta nell'ambito del solo settorecontact center anziché all'intero complesso aziendale e rilevanoche le ragioni di tale restrizione della platea avrebbero dovutoemergere dalla comunicazione ex art. 4, l. 223/91 non potendoessere successivamente integrate».Su tale motivo di gravame non c'è pronuncia, in quanto allapagina 12 e seguenti non vi è alcuna argomentazione volta arespingere il motivo; neanche per implicito mediante rinvio allasentenza di primo grado che, peraltro, sul punto, per quantoNumero registro generale 15713/2025riportato dalla stessa sentenza qui gravata, neanche affronta Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11383/2026specificamente la questione, argomentando piuttosto suiData pubblicazione 27/04/2026contenuti della comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223/91.2.3. L'omessa pronuncia riguarda una questionepotenzialmente decisiva, in considerazione della rigorosagiurisprudenza di questa Corte secondo cui la platea deilavoratori interessati alla riduzione di personale può esserelimitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sedeterritoriale, ma “purché il datore indichi nella comunicazione exart. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni chelimitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore inquestione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con iltrasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentirealle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità deiprogrammati licenziamenti”, con la conseguenza che “qualoranella comunicazione si faccia generico riferimento allasituazione generale del complesso aziendale, senza alcunaspecificazione delle unità produttive da sopprimere, ilicenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell'obbligodi specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali”(Cass. n. 4678/2015; Cass. n. 22178/2018; Cass. n.12040/2021).La delimitazione della platea dei lavoratori destinatari delprovvedimento di messa in mobilità o di licenziamento è,peraltro, condizionata (cfr. Cass. n. 981/2020; Cass. n.14800/2019) agli elementi acquisiti in sede di esame congiunto,non potendo rappresentare l'effetto dell'unilateraledeterminazione del datore di lavoro, ma dovendo esseregiustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzionedel personale adeguatamente esposte nella comunicazione dicui all’art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, ondeNumero registro generale 15713/2025consentire alle OO.SS. di verificare il nesso fra le ragioni che Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11383/2026determinano l'esubero di personale e le unità lavorative cheData pubblicazione 27/04/2026l'azienda intenda concretamente espellere (ex plurimis: Cass.n. 32387/2019; Cass. n. 203/2015; Cass. n. 880/2013; Cass.n. 22825/2009).Ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, infatti, ènecessario che queste siano coerenti con le indicazionicontenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma,legge n. 223 del 1991, ed è onere del datore di lavoro provareil fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta èstata effettuata (sin da Cass. n. 8474/2005 e, più di recente,Cass. n. 15953/2021; Cass. nn. 203, 4678 e 21476/2015;Cass. nn. 2429 e 22655/2012; Cass. n. 9711/2011), ma ancheche gli addetti prescelti non svolgessero mansioni fungibili conquelle di dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi (cfr., tra lealtre, Cass. n. 13783/2006; Cass. n. 203/2015; Cass. n.15953/2021); infatti, si è precisato che la comparazione deilavoratori - al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità- non deve necessariamente interessare l'intero complessoaziendale, ma può avvenire (secondo una legittima sceltadell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico- produttive) nell'ambito della singola unità produttiva, purchéla predeterminazione del limitato campo di selezione siagiustificata dalle suddette esigenze tecnico-produttive edorganizzative che hanno dato luogo alla riduzione delpersonale; tuttavia, si è esclusa (Cass. n. 20671/2023) lasussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare sianoidonei - per acquisite esperienze e per pregresso svolgimentodella propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare leposizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi (traNumero registro generale 15713/2025le altre v. Cass. nn. 21306, 18416 e 2221/2020; in precedenza Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11383/2026Cass. n. 13783/2006; Cass. n. 21015/2015).Data pubblicazione 27/04/2026In altri termini, l'individuazione della platea dei lavoratoriinteressati non può coincidere automaticamente con quelliaddetti all'unità produttiva da sopprimere, senza una ulteriorespecificazione relativa alle mansioni effettivamente svolte e allaloro comparabilità con quelle dei lavoratori degli altri settori ounità dell'impresa (cfr. Cass. n. 13953/2015; Cass. n.21015/2015; Cass. n. 22672/2018; Cass. n. 21886/2020;Cass. n. 33889/2022).In definitiva, la regola legale è che «l’individuazione deilavoratori da licenziare» debba avvenire avuto riguardo al«complesso aziendale» nella sua interezza, mentre, al fine direstringere il campo in cui è delimitata la platea dei licenziandi,il datore di lavoro dovrà indicare nella comunicazione ex art. 4,comma 3, della legge n. 223 del 1991, le ragioni che limitino ilicenziamenti ai dipendenti di una determinata unità produttivao settore aziendale, ma anche le ragioni per le quali gli addettialla unità o settore soppresso o ridimensionato non possanoessere utilizzati e comparati con dipendenti del restantecomplesso aziendale, perché, ad esempio, non svolganomansioni fungibili con quelle di coloro che lavorano nel restodell’azienda (cfr. Cass. n. 18215/2024)2.4. L’accoglimento di tale censura assorbe ogni altra questioneposta nello stesso motivo e negli altri contenuti nel ricorso,dovendo il giudice del rinvio procedere a rinnovato esame, dopoessersi pronunciato sul motivo di appello non scrutinato.3. Conclusivamente, deve essere accolto il quinto motivo neisensi di cui in motivazione, con assorbimento degli altri; lasentenza deve essere cassata in relazione alla censura ritenutaNumero registro generale 15713/2025Numero sezionale 960/2026fondata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, Ncumheero dsi ria ccolta generale 11383/2026Data pubblicazione 27/04/2026uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche alle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso nei sensi di cui inmotivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diAppello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]