CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 04432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7271/2020 R.G. proposto da: I.F.O., I [OSCURATO:PERSONA] O SPITALIERI , rappresentat o e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente, ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roman. 4751/2019 p u bblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose avanti il Tribunale di Romaricorso ex art. 702 - bis c.p.c. per la condanna d i [OSCURATO:PERSONA] pagamento della somma di euro 234.668,90, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per l’assistenza e consulenza legale prestata dagli Avvocati del [OSCURATO:PERSONA], dipendenti dell ’ Azienda , in virtù d i una convenzione adottata con delibere autorizzative degli enti e sottoscritta in data 1/07/2006. Si costituì I.F.O. [OSCURATO:PERSONA] contestando,in particolare, la quantificazione della pretesa. Con ordinanza pronunciata in data 11/03/2014,il Tribunale di Roma accolse integralmente la domanda. 2.I.F.O. propose appello contestando : 1 ) il riconoscimento del doppio degli onorari di difesa; 2)la mancanza di prova circa l’espletamento dell’attività da parte di due difensori per ciascuna controversia ; 3) la debenza degli oneri ex l ege 266/2005; 4) la debenza degli interessi ex d.lgs. 231/2002 ; 5) la condanna al pagamento delle spese di lite; 6) il rigetto di tutte le eccezioni formulate in primo gradoin punto di quantificazione delle notule. Si costituìAzienda [OSCURATO:PERSONA] insistendo per il rigetto del gravame. All’udienza fissata per la precisazione delle conclusioniinnanzi alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], I.F.O. rilevò l’esistenza di altra causa avente a oggetto il pagamento di ulteriori compensi richiesti dall’[OSCURATO:PERSONA] in virtù della medesima Convenzione, nella quale la stessa Corte d’ A ppello, co n sentenza n. 4273/2017 del 2 7 / 06 / 2017 , passata in giudicato, aveva dichiarato la nullità della Convenzione e,per l’effetto, respinto la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 4751/2019, la Corte territoriale accolse parzialmente l’appello- condannando I.F.O. al pagamento di euro 113,664,46, oltre oneri previdenziali nella misura di legge e interessi legali - omettendo di pronunciarsi sull’eccezione di nullità. 3. Avverso la sentenzaI.F.O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita per resistere e spiegare ricorso incidentale affidato a due censure; i ricorrenti hanno depositato controricorso avverso ilricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato, neltermine, memoria ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. All’esito della camera di consiglio del 5/02/2026 il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo, intitolato “violazione dell’art. 3 R.D. 1578/1933 e dell’art. 17 R.D. n. 2440/1923, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello dichiarato la nullità della convenzione sottoscritta dalle parti in data 1/07/2026”, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione delle norme anzidetteper non avere la Corte d’ App ello di Roma dichiarato la nullità della Convenzione in contrasto con la regolaposta dall’art. 3 R.D. n. 1578/1933,secondo cui gli avvocati dipendenti di enti pubblici - in deroga al principio di incompatibilità tra professione forense e impiego pubblico - possono svolgere attività professionale solo in relazione agli affari dell’ente presso il quale prestano la loro opera; ciò,non essendo consentito ritenere propri dell’ente pubblico datore di lavoro gli affari legali di un ente diverso. Ladeclaratoria di nullità della Convenzione avrebbe posto nel nulla l a fonte dell’obbligazione, alla luce della forma scritta prevista ad substantiam per tutti i contratti conclusi iure privatorumdalla pubblica amministrazione. 2. Il secondo motivo deduce “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza) per non avere la Corte d’Appello pronunciato in relazione all’eccezione di nullità della Convenzione stipulata tra le parti in data 1/07/2006, formulata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo”. Il terzo motivo deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 5, per omesso esame dell’eccezione di nullità della Convenzione stipulata tra le parti in data 1/07/2006, formulata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rilevabile anche d’ufficio in ognistato e grado del processo”. Con il secondo e terzo motiv o , che il ricorso tratta congiuntamente, si sostieneche l’eccezione di nullità del contratto posto a fondamento della pretesa azionata in giudizio, per giurisprudenza costante, configura un’eccezione in senso lato, sottratta alle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c., essendo rilevabile, anche d’ufficio , in ogni stato e grado del processo , superando così anche la preclusione di cui all’art. 348 - ter c.p.c. ; per l’effetto, si lamenta l’omissione di pronuncia sul punto con il secondo motivo e l’omesso esame di fatto decisivo con il terzo. 3. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della “violazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c., per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4273/2017, emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 27 / 06 / 2017, con la quale è stata dichiarata la nullità della Convenzione sottoscritta tra le parti in data 1/07/2006”, avendo la Corte deciso nel merito la lite senza considerare il giudicato formatosi sulla nullità della Convenzione intercorsa tra gli enti. 4.In via subordinata rispetto ai primi quattro motivi di ricorso, con il quinto motivo i ricorrenti censuranola sentenza per ” violazione dell’art. 17 R.D. n. 2440/1923, per avere la Corte d’Appello condannato I.F.O. al pagamento dei c.d. oneri riflessi, nonostante la mancanza di una fonte negoziale scritta che attribuisse agli Istituti l’onere del loro pagamento.C o n il sesto motivo lamentano la “violazione dell’art. 360, n. 4),per motivazione meramente apparente e caratterizzata dal contrasto irriducibile tra le affermazioni in essa contenute, avendo la Corte d’Appello condannato gli Istituti al pagamento degli oneri previdenziali dovuti dall’[OSCURATO:PERSONA] ai loro dirigenti, senza esplicitare le ragioni della decisione e pur avendo riconosciuto espressamente l’inesistenza della relativa obbligazione contrattuale”. 5. L’[OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha eccepito la strumentalità e tardività dell’eccezione di nullità, in quanto mai prima sollevata e/o fatta oggetto di domanda, sostenendola validità della C onvenzione ; ha rilevato che la Corte territoriale abbiacorrettamente inquadrato il servizio prestato in favore di I.F.O. com e attività resa in convenzione da una [OSCURATO:PERSONA] a favore di un'altra per l’assistenza legale, in applicazione di fonti normative primarie - art. 15 , l. 241/1990 e s.m.i. - nonché nel rispetto di quanto prescritto dall’art.12 d.l gs. 165/ 20 01 e dall'art. 62 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] - quadriennio normativo 1998/2001 [OSCURATO:PERSONA], Professionale, Tecnica ed Amministrativa del S.S.N., poi ribadito nell'art. 55 del CCNL quadriennio normativo 2002/2005- n orme collettive che ammettono l’esercizio in comune dei servizi tra Aziende del SSN attraverso la stipula di convenzioni e che hanno valore generale e forza di legge inderogabile ex art. 2 , d . l gs. 165/2001 (nel testo modificato e integrato dall’art. 33, lettere a) e b) del d.lgs. 150 del 2009) . L’ A zienda Ospedaliera ha altresì proposto ricorso incidentaleaffidato a due motivi. Con il primo motivo l’ Azienda denuncia la “ v iolazione di legge ex art. 7, comma 1, d.m. 8-04-2001 e artt. 1218 -1256 - 1321 - 1322 - 1453 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. - V iolazione di legge ex artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 5) c.p.c. - S ussistenza del diritto a richiedere l’intero onorario ai minimi della tariffa forense exart. 7, comma 1, d.m. appena citatoper ogni professionista incaricato con il mandato alle liti”. Con il secondo mezzo lamenta la “violazione di legge ex art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c. - Violazione del d.lgs. 231/2002 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) - Sussistenza del diritto a richiedere il pagamento degli interessi ex d.lgs. 231/2002”. 6. Per priorità logica, è esaminato il secondo motivo di ricorso principale , con il quale si deduce l’omessa pronuncia sullaquestione relativa alla nullità della convenzione. In primo luogo, sonorigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal la controricorrente, perchéil ricorrente allega l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito della questione non esaminata dalla sentenza impugnata, specificamente indicando dove l’aveva posta, così consentendoalla Corte di verificare ex actis la veridicità dell’allegazione (Cass. n. 23675/2013; n. 00907/2018; n. 18018/2024). Il motivo è fondato, in quanto non coglie nel segno neppure la tesi della controricorrente in ordine al la tardiv i tà e , quindi , ina mmissibilità dell’eccezione di nullità della Convenzione,per essere stata sollevata per la prima volta in sede di udienza di precisazioni davanti alla Corte di Appello di Roma. Per giurisprudenza consolidata,l’eccezione di nullità configura un’eccezione sottratta alle preclusioni di cui all’art. 34 5 c.p.c. , attesa la natura di eccezione in senso lato. Si richiamano, ex plurimis, Cass. n. 19161/2020 , secondo cui il giudice d’appello è tenuto a procedere al rilievo anche officioso di nullità contrattuale; Cass. n. 22102/2025, secondo cui , ov e la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione p uò avvenire anche nella comparsa conclusionale in appello - sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo - , purché la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deducaanche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla; Cass. n. 34049/2025,secondo cui, in tema di n ullità di un contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust non rilevat a d'ufficio in primo grado, il rilievo in grado di appello o in cassazione è ammissibile , purchéi relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti. Nel contempo, è stato anche ribadito (Cass. n. 50/2023) che è precluso il rilievo d'ufficio dellanullità del contratto per il giudice dell'impugnazione quando sulla validità del rapporto si sia formato ilgiudicato interno ; affinché ciò si verifichi, è necessario che la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione (ancheimplicita) su tale eccezione o domanda non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione. Quindi, nonpuò condividersi l’assunto della controricorrente nella parte in cui sostiene che la Corte d’ App ello di Roma avrebbe legittimamente “ignorato l’eccezione ritenendola tamquamnon esset”. E’ stato chiarito già da Sez. U. n. 26242/2014 che la nullità negoziale presenta una duplice dimensione, distinguendosi nettamente la rilevazione dall’accertamento giudiziale. L’art. 1421 c.c. impone al giudice l’obbligo di rilevare d’ufficio ogni causa di nullità emergente dagli atti, indipendentemente da una specifica allegazione di parte: tale obbligo attiene alla mera “indicazione” della questione alle parti, e costituisce un momento fisiologico del processo volto a evitare che una pronuncia postuli - anche solo implicitamente - la validità di un contratto che l’ordinamento considera invece radicalmente viziato. La dichiarazione della nullità rappresenta invece un segmento distinto: essa presuppone la previa attivazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e può intervenire anche in assenza di domanda, formando giudicato pieno sia se contenuta nel dispositivo, sia se posta nella motivazione. [OSCURATO:PERSONA] afferma to che il potere di rilievo officiososussiste anche nel giudizio di appello e si estende a tutte le azioni di impugnativa negoziale -risoluzione, adempimento, annullamento, rescissione -,poiché la verifica della validità del contratto costituisce il prius logico necessario rispetto a qualsiasi giudizio sulla sua efficacia o sul suo scioglimento. Tali principi sono stati ulteriormente sviluppati dalle Sez ioni U nite con la sentenzan. 7294/2017, che - richiamando espressamente il precedente del 2014 - ha chiarito che l’appello, in quanto volto al riesame della pretesa fondata sul contratto, riporta automaticamente in causa il negozio quale fatto costitutivo e consente al giudice di esercitare il potere officioso di cui all’art. 1421 c.c., così escludendo che un giudicato interno apparente possa impedire al giudice di appello di rilevare la nullità tutte le volte in cui la validità del contratto non sia stata oggetto di effettivo scrutinio nel giudizio precedente. Nel caso in esame, risulta dagli atti di causa - che la Corte è abilitata a esaminare in ragione del carattere processuale della censura- che la nullità della Convenzione non aveva formato oggetto né di domanda né di eccezione in primo grado, per cui non si poteva essere formato alcun giudicato implicito sul punto;che la nullità della Convenzione non era stata dedotta con i motivi di appello, ma era stata eccepita in sede di precisazione delle conclusioni in sede di appello;che risultavano ritualmente acquisiti al giudizio di meritoi presupposti per la sua valutazione, in quanto relativi al contenuto del Convenzione che era il titolo delle obbligazioni dedotte in giudizio, con riguardo alla legittimità de lle previsioni ivi contenute , in riferimento alle disposizioni imperative che disciplinano l’attività de gli avvocati dipendenti di enti pubblici. Qualsiasivalutazione sul punto è stata del tutto omessa dalla Corte d ’ App ello , incorrendo nel la violazione de l disposto dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Ricorre, infatti, il vizio di omessa pronuncia ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto,ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta e ritualmente introdotta in giudizio( Cass. n. 27551/2024; Cass. n. 29952/2022; Cass.n.7472/2017). 7. L’accoglimento delsecondo motivo determina l’assorbimento del primo e del terzo motivo di ricorso principale , entrambi afferenti a lla denunciata nullità della Convenzione tra gli Enti,che dovrà essere oggetto di disamina in sede di rinvio. Anche il quarto motivodi ricorso principale, relativo a l giudicato esterno di cui allasentenza n. 4273/2017 della Corte d’appello di Roma , è assorbito , in quanto anche la questione relativa all’esistenza del giudicatodovrà essere oggetto di disamina da parte del giudice del rinvio. Restano assorbiti anchei motivi di ricorso principale quinto e sesto, poiché afferenti al merito della pretesa (Cass. n. 03593/2021) ed entrambii motivi formulati dai ricorrenti incidentali, anch’essi logicamente subordinati alla verifica di validità della Convenzione. 8. Per l’effetto l a sentenza è cassata in relazione al motivo accolto , con rinvio alla Corte di App ello di Roma , in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra espost o, regolamentando anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivodi ricorso principale, assorbiti tutti gli altri motivi di ricorsoprincipale e di ricorso incidentale ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa compos