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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 luglio 2024

Cassazione n. 31028/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2283/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 520/2024 depositata il 17/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: BALDE Siradiou, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] opposizione al provvedimento di espulsione notificatogli dal Prefetto della Provincia di Foggia in data 23.04.2024, con il quale è stata decretata la sua l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, in quanto nei suoi confronti era stato emesso un precedente decreto espulsivo con ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni e lo straniero si era trattenuto nel territorio italiano senza giustificato motivo, Il cittadino straniero proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Foggia anche in relazione agli atti successivi e conseguenti del Questore in pari data, denunciando, per quanto di interesse, che il decreto di espulsione era da ritenersi illegittimo, in considerazione della presentazione in data 10.05.2024 di istanza per la protezione internazionale in attesa di essere evasa. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha respinto l’opposizione con sentenza n.520/2024 osservando che dalla documentazione in atti s i evinceva che l’opponente era entrato in Italia nel settembre 2016; che una sua prima domanda di protezione internazionale era stata respinta dal Tribunale di Roma con decreto del 7.08.208, divenuto definitivo; che nell’anno 2022 presentava, presso la questura di [OSCURATO:PERSONA] immigrazione - domanda di protezione speciale ex art.19 commi 1.2 del D.lgs n. 286/1998, la quale, «veniva dichiarata inammissibile dall’Amministrazione ricevente per mancanza di elementi essenziali alla valutazione istruttoria della stessa, come da indicazioni della circolare del presidente della commissione Nazionale per l’asilo n. 7335 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Avverso tale decisione, il richiedente presentava ricorso dinanzi la sezione specializzata in materi di immigrazione del Tribunale di Bari che riconosceva il diritto dello stesso all’avvio dell’istruttoria conseguente alla domanda di protezione.

Sulla scorta di tanto, la Questura chiedeva alla competente Commissione territoriale il dovuto parere endoprocedimentale al fine di adottare una decisione di merito sull’istanza, istruita la pratica, chiedendo all’interessato integrazione istruttoria con pec del 31 maggio 2022 e del 14.11.2022 inviate al domicilio elettronico eletto per la procedura, nonché, verbalmente all’interessato nell’aprile 2024, solo da questo momento, veniva fornita una scarna documentazione di tipo esclusivamente lavorativo che veniva trasmessa alla competente Commissione territoriale di Foggia per il dovuto parere. [OSCURATO:PERSONA] territoriale di Foggia con parere prot. n. 39186 del 15 maggio 2014 si esprimeva in senso contrario al riconoscimento della protezione speciale, ritenendo non sussistenti i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 dell’art. 19 del D.lgs. n. 286/1998.

Conseguentemente, il Questore della Provincia di Foggia adottava decreto di rifiuto del 29 maggio 2024 (All fasc. pref.), non risultante ancora notificato all’interessato.

Fatte queste premesse è da evidenziarsi, dunque, che non ricorrono i presupposti del divieto previsto dall’art. 19 T. U. 286/98 e succ. mod. già oggetto, come detto, di decreto di rifiuto del Questore di Foggia in data 29/05/2024, su conforme parere negativo della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia –prot. n. 39186 del 15 maggio u.s. – in corso di notifica, la cui pendenza, certamente non autorizza il cittadino straniero a permanere nel territorio nazionale».

Il cittadino straniero ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con due mezzi.

Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Foggia e la locale Questura hanno depositato mero atto di costituzione.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 19, come modificato dal D.L. n. 241 del 2004, nonchè del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e art. 19, comma 4, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, art. 10, comma 5 e art. 35, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 15, nonchè all'art. 9 della Direttiva 2013/32/CE del Consiglio del 26 giugno 2013.

A parere del ricorrente il Giudice di Pace ha errato perché non ha annullato il decreto di espulsione impugnato pur essendo il ricorrente un richiedente asilo (giusta istanza formulate in data 10.05.2024) e pur nella pendenza del termine per impugnare il provvedimento (ancora non notificatogli) del Questore di Foggia di rigetto della protezione speciale emesso il 29.05.2024, a seguito di istanza presentata nel 2022. 2.2.-Il primo motivo è infondato.

Nel caso di specie la presentazione delle domande non produce l'effetto sospensivo auspicato dal ricorrente. 2.3.- Quanto alla domanda di protezione speciale presentata nel 2022, la decisione risulta immune da vizi perché egli non può invocare l’applicazione dell’art. 7 del D.lgs. 25/2008, norma attuativa delle direttive eurounitarie (cfr. Cass. 5437/2020 e Cass. 12206/2020).

L’art 7 cit. dispone infatti che il “richiedente” è autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale; secondo quanto dispone l’art. 2 dello stesso D.lgs. 25/2008, per “richiedente” si intende il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale, e per domanda di protezione internazionale si intende la domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.

Nel caso di specie invece, è lo stesso ricorrente a precisare di avere presentato domanda di protezione speciale direttamente al Questore e pertanto non nell’ambito di una richiesta di protezione internazionale. 2.4.- Quanto alla domanda protezione internazionale proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione, va osservato che essa non rende invalido il suddetto decreto, poiché nel momento in cui esso è stato adottato non sussisteva la relativa condizione di (temporanea) inespellibilità; la domanda successiva al decreto di espulsione ne sospende l'efficacia con la conseguenza che il giudice di pace, adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento, pur se l’amministrazione non può eseguirlo finché non interviene la decisione, con la conseguenza che il ricorrente, ove l’amministrazione tenti di eseguirlo, può opporsi all’accompagnamento alla frontiera (Cass. 5437/2020; Cass. n. 26633/2023). 3.1.- Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 ed art. 112 cp.c. in relazione all’art. 360, nr. 4, c.p.c. e sostiene la nullità della sentenza e del procedimento.

A suo parere, non è evincibile il percorso logico -ermeneutico attraverso il quale il Giudice di Pace è pervenuto all’impugnato provvedimento e sostiene che il giudicante ha omesso di decidere in merito ai motivi di opposizione formulati ai punti I, II, III e IV in primo grado. 3.2.- L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessapronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso inesame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto diappello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "ex actis" dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità delmotivo (Cass. n. 29952/2022; Cass.n. 21444/2024). 3.3.- Nel caso in esame, la censura risulta ritualmente svolta lamentando la violazione dell’art.112 c.p.c. e consente di procedere al riscontro ex actis mediante consultazione del fascicolo di primo grado depositato nel fascicolo telematico, da cui si evince che il cittadino straniero aveva proposto specifici motivi di opposizione, articolati deducendo, in tesi: (I) l’illegittimità dell’espulsione per la pendenza della procedura di riconoscimento della protezione internazionale ; (II) l’invalidità o inefficacia, del decreto espulsivo impugnato per violazione dell’art. 19 del d.

Lgs. n. 286 del 1998 perché affetto da manifesto vizio di difetto di istruttoria e di carenza di motivazione in assenza di una indagine in merito al contesto sociale, politico, religioso, economico ed ordinamentale del Paese di provenienza del richiedente; (III) la violazione articolo 8 CEDU e la violazione dell’art.32 Costituzione Italiana per avere omesso l’Amministrazione competente di valutare preventivamente la sussistenza in capo al ricorrente delle c.d. esigenze di carattere umanitario; (IV) la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, tenuto conto del considerevole lasso di tempo durante il quale il ricorrente ha vissuto sul territorio italiano e delle relazioni personali, sociali ed economiche che costituiscono la vita privata di ogni essere umano che egli aveva allacciato.

Ebbene, fermo quanto precisato in diritto in sede di esame del primo motivo di ricorso, la censura risulta fondata, atteso che il giudice di pace non ha esaminato sotto alcun profilo i predetti motivi di opposizione con conseguente nullità della pronuncia. 4.- In conclusione, va accolto il secondo motivo, infondato il rpimo; il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice di pace di Foggia in persona di diverso magistrato per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità P.Q.M -Accoglie il secondo motivo di ricorso, infondato il primo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Fogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2283/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 520/2024 depositata il 17/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: BALDE Siradiou, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] opposizione al provvedimento di espulsione notificatogli dal Prefetto della Provincia di Foggia in data 23.04.2024, con il quale è stata decretata la sua l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, in quanto nei suoi confronti era stato emesso un precedente decreto espulsivo con ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni e lo straniero si era trattenuto nel territorio italiano senza giustificato motivo, Il cittadino straniero proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Foggia anche in relazione agli atti successivi e conseguenti del Questore in pari data, denunciando, per quanto di interesse, che il decreto di espulsione era da ritenersi illegittimo, in considerazione della presentazione in data 10.05.2024 di istanza per la protezione internazionale in attesa di essere evasa. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha respinto l’opposizione con sentenza n.520/2024 osservando che dalla documentazione in atti s i evinceva che l’opponente era entrato in Italia nel settembre 2016; che una sua prima domanda di protezione internazionale era stata respinta dal Tribunale di Roma con decreto del 7.08.208, divenuto definitivo; che nell’anno 2022 presentava, presso la questura di [OSCURATO:PERSONA] immigrazione - domanda di protezione speciale ex art.19 commi 1.2 del D.lgs n. 286/1998, la quale, «veniva dichiarata inammissibile dall’Amministrazione ricevente per mancanza di elementi essenziali alla valutazione istruttoria della stessa, come da indicazioni della circolare del presidente della commissione Nazionale per l’asilo n. 7335 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso tale decisione, il richiedente presentava ricorso dinanzi la sezione specializzata in materi di immigrazione del Tribunale di Bari che riconosceva il diritto dello stesso all’avvio dell’istruttoria conseguente alla domanda di protezione. Sulla scorta di tanto, la Questura chiedeva alla competente Commissione territoriale il dovuto parere endoprocedimentale al fine di adottare una decisione di merito sull’istanza, istruita la pratica, chiedendo all’interessato integrazione istruttoria con pec del 31 maggio 2022 e del 14.11.2022 inviate al domicilio elettronico eletto per la procedura, nonché, verbalmente all’interessato nell’aprile 2024, solo da questo momento, veniva fornita una scarna documentazione di tipo esclusivamente lavorativo che veniva trasmessa alla competente Commissione territoriale di Foggia per il dovuto parere. [OSCURATO:PERSONA] territoriale di Foggia con parere prot. n. 39186 del 15 maggio 2014 si esprimeva in senso contrario al riconoscimento della protezione speciale, ritenendo non sussistenti i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 dell’art. 19 del D.lgs. n. 286/1998. Conseguentemente, il Questore della Provincia di Foggia adottava decreto di rifiuto del 29 maggio 2024 (All fasc. pref.), non risultante ancora notificato all’interessato. Fatte queste premesse è da evidenziarsi, dunque, che non ricorrono i presupposti del divieto previsto dall’art. 19 T. U. 286/98 e succ. mod. già oggetto, come detto, di decreto di rifiuto del Questore di Foggia in data 29/05/2024, su conforme parere negativo della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia –prot. n. 39186 del 15 maggio u.s. – in corso di notifica, la cui pendenza, certamente non autorizza il cittadino straniero a permanere nel territorio nazionale». Il cittadino straniero ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con due mezzi. Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Foggia e la locale Questura hanno depositato mero atto di costituzione. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 19, come modificato dal D.L. n. 241 del 2004, nonchè del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e art. 19, comma 4, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, art. 10, comma 5 e art. 35, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 15, nonchè all'art. 9 della Direttiva 2013/32/CE del Consiglio del 26 giugno 2013. A parere del ricorrente il Giudice di Pace ha errato perché non ha annullato il decreto di espulsione impugnato pur essendo il ricorrente un richiedente asilo (giusta istanza formulate in data 10.05.2024) e pur nella pendenza del termine per impugnare il provvedimento (ancora non notificatogli) del Questore di Foggia di rigetto della protezione speciale emesso il 29.05.2024, a seguito di istanza presentata nel 2022. 2.2.-Il primo motivo è infondato. Nel caso di specie la presentazione delle domande non produce l'effetto sospensivo auspicato dal ricorrente. 2.3.- Quanto alla domanda di protezione speciale presentata nel 2022, la decisione risulta immune da vizi perché egli non può invocare l’applicazione dell’art. 7 del D.lgs. 25/2008, norma attuativa delle direttive eurounitarie (cfr. Cass. 5437/2020 e Cass. 12206/2020). L’art 7 cit. dispone infatti che il “richiedente” è autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale; secondo quanto dispone l’art. 2 dello stesso D.lgs. 25/2008, per “richiedente” si intende il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale, e per domanda di protezione internazionale si intende la domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. Nel caso di specie invece, è lo stesso ricorrente a precisare di avere presentato domanda di protezione speciale direttamente al Questore e pertanto non nell’ambito di una richiesta di protezione internazionale. 2.4.- Quanto alla domanda protezione internazionale proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione, va osservato che essa non rende invalido il suddetto decreto, poiché nel momento in cui esso è stato adottato non sussisteva la relativa condizione di (temporanea) inespellibilità; la domanda successiva al decreto di espulsione ne sospende l'efficacia con la conseguenza che il giudice di pace, adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento, pur se l’amministrazione non può eseguirlo finché non interviene la decisione, con la conseguenza che il ricorrente, ove l’amministrazione tenti di eseguirlo, può opporsi all’accompagnamento alla frontiera (Cass. 5437/2020; Cass. n. 26633/2023). 3.1.- Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 ed art. 112 cp.c. in relazione all’art. 360, nr. 4, c.p.c. e sostiene la nullità della sentenza e del procedimento. A suo parere, non è evincibile il percorso logico -ermeneutico attraverso il quale il Giudice di Pace è pervenuto all’impugnato provvedimento e sostiene che il giudicante ha omesso di decidere in merito ai motivi di opposizione formulati ai punti I, II, III e IV in primo grado. 3.2.- L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessapronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso inesame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto diappello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "ex actis" dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità delmotivo (Cass. n. 29952/2022; Cass.n. 21444/2024). 3.3.- Nel caso in esame, la censura risulta ritualmente svolta lamentando la violazione dell’art.112 c.p.c. e consente di procedere al riscontro ex actis mediante consultazione del fascicolo di primo grado depositato nel fascicolo telematico, da cui si evince che il cittadino straniero aveva proposto specifici motivi di opposizione, articolati deducendo, in tesi: (I) l’illegittimità dell’espulsione per la pendenza della procedura di riconoscimento della protezione internazionale ; (II) l’invalidità o inefficacia, del decreto espulsivo impugnato per violazione dell’art. 19 del d. Lgs. n. 286 del 1998 perché affetto da manifesto vizio di difetto di istruttoria e di carenza di motivazione in assenza di una indagine in merito al contesto sociale, politico, religioso, economico ed ordinamentale del Paese di provenienza del richiedente; (III) la violazione articolo 8 CEDU e la violazione dell’art.32 Costituzione Italiana per avere omesso l’Amministrazione competente di valutare preventivamente la sussistenza in capo al ricorrente delle c.d. esigenze di carattere umanitario; (IV) la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, tenuto conto del considerevole lasso di tempo durante il quale il ricorrente ha vissuto sul territorio italiano e delle relazioni personali, sociali ed economiche che costituiscono la vita privata di ogni essere umano che egli aveva allacciato. Ebbene, fermo quanto precisato in diritto in sede di esame del primo motivo di ricorso, la censura risulta fondata, atteso che il giudice di pace non ha esaminato sotto alcun profilo i predetti motivi di opposizione con conseguente nullità della pronuncia. 4.- In conclusione, va accolto il secondo motivo, infondato il rpimo; il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice di pace di Foggia in persona di diverso magistrato per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità P.Q.M -Accoglie il secondo motivo di ricorso, infondato il primo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Fogg